← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1025 c.c. Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione

In vigore

Chi ha l’uso di un fondo e ne raccoglie tutti i frutti o chi ha il diritto di abitazione e occupa tutta la casa è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni ordinarie e al pagamento dei tributi come l’usufruttuario. Se non raccoglie che una parte dei frutti o non occupa che una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

In sintesi

  • Chi ha il diritto d'uso o di abitazione e gode dell'intero bene (raccoglie tutti i frutti / occupa tutta la casa) sopporta integralmente le spese di coltura, le riparazioni ordinarie e i tributi, come l'usufruttuario.
  • Se ne gode solo una parte, contribuisce alle spese in proporzione di ciò che gode.
  • La norma applica il principio che chi beneficia del godimento di un bene deve sopportarne i costi correnti, evitando che il proprietario sia gravato da oneri correlati a un godimento che non esercita.
  • Il contributo proporzionale si calcola sul valore del godimento effettivo, non sul valore del diritto formalmente costituito.

Gli oneri di chi gode di uso e abitazione

L'articolo 1025 c.c. risolve un problema pratico ricorrente: chi è titolare di un diritto di uso o di abitazione deve sopportare gli oneri ordinari connessi al bene, o questi gravano interamente sul nudo proprietario? La norma risponde applicando una soluzione di equilibrio, mutuata dalla disciplina dell'usufrutto ma adattata al carattere più limitato dei diritti minori di uso e abitazione.

La logica di fondo è elementare: chi gode dei frutti o dell'utilità del bene deve farsi carico delle spese che servono a mantenerlo idoneo a produrre quei frutti o ad assicurare quell'utilità. Si tratta dell'applicazione del principio per cui i benefici comportano i corrispondenti oneri, su scala proporzionale all'effettivo godimento.

Il regime pieno: stessi oneri dell'usufruttuario

La prima ipotesi prevista dalla norma è quella del titolare che raccoglie tutti i frutti del fondo o occupa l'intera casa. In tal caso il regime di oneri è interamente sovrapponibile a quello dell'usufruttuario. Egli è tenuto a:

  • le spese di coltura del fondo (lavorazione, semina, raccolto, manutenzione delle culture);
  • le riparazioni ordinarie dell'immobile (manutenzione corrente, piccoli interventi di restauro, sostituzione di componenti soggette a usura);
  • il pagamento dei tributi legati al godimento del bene (imposte locali sulla proprietà nella parte ricadente sul possesso, tariffe per servizi indivisibili come la TARI).

La distinzione tra riparazioni ordinarie e straordinarie è la stessa che opera per l'usufrutto: le prime sono a carico di chi gode del bene, le seconde restano sul nudo proprietario, salvo accordi diversi.

Il regime proporzionale: la regola del godimento parziale

Quando il titolare gode soltanto di una parte dei frutti o occupa solo una parte della casa, la sua contribuzione agli oneri è proporzionale all'effettivo godimento. Si tratta di una regola di buon senso: chi prende il 30% dei frutti contribuisce per il 30% alle spese di coltura, chi occupa due stanze su sei concorre per un terzo agli oneri della casa.

La determinazione della proporzione richiede una valutazione concreta caso per caso. Per i fondi agricoli si fa generalmente riferimento al rapporto tra prodotto effettivamente percepito e prodotto totale; per gli immobili abitativi si guarda alla superficie utilizzata o, in casi più complessi, all'utilità effettivamente ritratta (numero di vani, accesso a parti comuni, periodo di occupazione annua).

Esempio pratico: Tizio ha il diritto di abitazione sull'appartamento di Caio ma occupa solo metà della superficie, mentre l'altra metà è chiusa o utilizzata da Caio. Tizio contribuirà al 50% delle riparazioni ordinarie, dei tributi sul possesso e delle spese accessorie generali. Le riparazioni che riguardano esclusivamente la zona occupata da Tizio (es. piccole opere nel suo ambito esclusivo) saranno interamente a suo carico.

I tributi: una voce che richiede attenzione

La voce tributaria merita una nota specifica. Per gli immobili abitativi, la titolarità del diritto di abitazione comporta in linea di principio la qualifica di soggetto passivo di alcune imposte locali, in luogo del proprietario, in coerenza con il fatto che è il titolare a godere dell'immobile. La normativa fiscale specifica può variare nel tempo: è opportuno verificare la disciplina vigente con l'aiuto del commercialista, perché le esenzioni e le riduzioni applicabili dipendono da fattori come la prima casa, la residenza anagrafica e la categoria catastale.

Per i fondi rustici la situazione è più articolata, perché entrano in gioco anche i tributi sul reddito agrario e dominicale, con discipline differenziate a seconda della tipologia di coltivazione e del regime fiscale del titolare.

Implicazioni pratiche per le parti

Per un corretto governo del rapporto, conviene definire fin dall'atto costitutivo, o in un successivo accordo scritto, il perimetro esatto degli oneri e la modalità di calcolo della quota proporzionale, nel caso di godimento non integrale. È utile anche stabilire chi anticipa le spese comuni e con quali tempistiche di rimborso. Per il titolare del diritto è prudente conservare le ricevute di pagamento e tenere un piccolo registro degli interventi manutentivi eseguiti, sia per dimostrare l'adempimento degli obblighi sia per evitare contestazioni alla cessazione del rapporto.

Domande frequenti

Chi paga le spese condominiali di un appartamento su cui grava il diritto di abitazione?

Il titolare del diritto di abitazione, se occupa tutto l'appartamento. L'art. 1025 c.c. (richiamato dall'art. 1026 c.c.) pone a suo carico le spese ordinarie di gestione come per l'usufruttuario. Se occupa solo una parte, contribuisce in proporzione al godimento effettivo; la quota residua spetta al proprietario.

Se il titolare del diritto d'uso raccoglie solo metà dei frutti del fondo, quanto paga delle spese?

La metà. L'art. 1025 c.c. stabilisce che chi non gode dell'intero bene contribuisce alle spese 'in proporzione di ciò che gode'. Se i bisogni del titolare richiedono solo metà della produzione del fondo, sopporterà la metà delle spese di coltura e dei tributi; l'altra metà spetta al proprietario.

Le riparazioni straordinarie spettano al titolare del diritto di abitazione?

No. Per analogia con l'usufrutto (art. 1005 c.c., richiamato dall'art. 1026 c.c.), le riparazioni straordinarie (rifacimento del tetto, consolidamento strutturale, sostituzione dell'impianto di riscaldamento) restano a carico del nudo proprietario. Il titolare del diritto di abitazione sopporta solo le riparazioni ordinarie di manutenzione corrente.

Il proprietario può essere costretto a pagare tutte le spese dell'immobile su cui grava il diritto di abitazione?

No. L'art. 1025 c.c. è chiaro: il titolare del diritto di abitazione che occupa tutta la casa sopporta integralmente le spese ordinarie, come un usufruttuario. Il proprietario è esonerato da tali spese per la durata del diritto. Sopporta solo le riparazioni straordinarie, per analogia con l'art. 1005 c.c.

Come si determina la proporzione del godimento quando è difficile quantificarla?

Si valuta in concreto il rapporto tra la parte del bene goduta dal titolare e la parte nella disponibilità del proprietario. Per i fondi agricoli, si può usare la proporzione tra frutti raccolti e frutti totali; per gli immobili, la proporzione tra mq occupati e mq totali, o stanze occupate e stanze totali. In caso di contestazione, decide il giudice tenendo conto dei bisogni del titolare e della sua famiglia.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.