Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1021 c.c. – Uso
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.
⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1020 - Articolo 1020 Codice Civile: Requisizione o espropriazione→Cod. civ. art. 1022 - Art. 1022 Codice Civile: Abitazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 1019 c.c.: Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario→Articolo 1023 Codice Civile: Ambito della famiglia→Articolo 1018 Codice Civile: Perimento dell’edificio→Articolo 1024 Codice Civile: Divieto di cessione→Art. 1017 c.c.: Perimento della cosa per colpa o dolo di terzi→Art. 1025 c.c.: Obblighi inerenti all’uso e all’abitazione→Articolo 1016 Codice Civile: Perimento parziale della cosa
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 1021 c.c. disciplina il diritto d'uso: un diritto reale di godimento limitato rispetto all'usufrutto. Il titolare può servirsi della cosa e raccogliere i frutti, ma soltanto nella misura necessaria ai propri bisogni e a quelli della famiglia. Il limite dei bisogni personali e familiari è valutato secondo la condizione sociale del titolare, rendendo il parametro elastico ma ancorato alla realtà soggettiva.
Il diritto d'uso come diritto reale limitato
Il diritto d'uso è un diritto reale di godimento su cosa altrui, disciplinato dagli artt. 1021-1026 c.c. insieme al diritto di abitazione. Rispetto all'usufrutto (artt. 978-1020 c.c.), il diritto d'uso ha un contenuto più ristretto: mentre l'usufruttuario può raccogliere tutti i frutti della cosa e anche concederla in godimento a terzi, il titolare del diritto d'uso può raccogliere solo i frutti necessari ai propri bisogni e a quelli della sua famiglia. La differenza è di intensità del godimento: l'usufrutto consente lo sfruttamento economico pieno del bene; il diritto d'uso consente solo il soddisfacimento dei bisogni personali e familiari.
Il parametro dei bisogni: soggettivo e proporzionale
Il fulcro normativo dell'art. 1021 è la nozione di bisogni, cui si aggiunge il correttivo della condizione sociale del titolare. I bisogni non sono determinati in astratto (es.: un numero fisso di quintali di grano o un numero fisso di mq abitabili), ma in concreto, con riferimento alla situazione economico-sociale del titolare. Un professionista con famiglia numerosa e tenore di vita elevato può raccogliere più frutti di un pensionato solo, perché i suoi bisogni, misurati sulla condizione sociale, sono più estesi. Il criterio è quindi flessibile: tutela l'effettiva necessità del titolare senza consentirgli uno sfruttamento commerciale del bene (che trasformerebbe il diritto d'uso in usufrutto di fatto).
La famiglia: ampiezza soggettiva
I bisogni che legittimano l'esercizio del diritto d'uso includono quelli della famiglia del titolare. L'art. 1023 c.c. precisa chi è compreso nella famiglia: non solo i familiari presenti al momento della costituzione del diritto, ma anche i figli nati (o adottati, o riconosciuti) successivamente, le persone che convivono con il titolare per prestargli servizio e gli ospiti abituali. L'ampiezza della famiglia è dunque valutata in concreto al momento dell'esercizio del diritto, non al momento della sua costituzione: il diritto d'uso si "adegua" all'evoluzione della situazione familiare del titolare.
Cosa succede ai frutti eccedenti i bisogni
I frutti che eccedono i bisogni del titolare e della sua famiglia non possono essere raccolti dal titolare del diritto d'uso: restano nella disponibilità del proprietario della cosa. Questa è la differenza pratica fondamentale rispetto all'usufrutto. Se un fondo agricolo produce 100 quintali di grano e i bisogni del titolare del diritto d'uso ammontano a 30 quintali, i rimanenti 70 quintali appartengono al proprietario. L'impossibilità di cedere il diritto (art. 1024 c.c.) implica anche che il titolare non possa "monetizzare" i frutti eccedenti i propri bisogni concedendo il godimento a terzi.
Coordinamento normativo
L'art. 1021 va letto con l'art. 1022 c.c. (diritto di abitazione), l'art. 1023 c.c. (nozione di famiglia), l'art. 1024 c.c. (incedibilità del diritto) e l'art. 1025 c.c. (obblighi del titolare per spese e tributi).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra diritto d'uso e usufrutto?
L'usufruttuario può raccogliere tutti i frutti della cosa e anche concederne il godimento a terzi. Il titolare del diritto d'uso può raccogliere solo i frutti necessari ai propri bisogni e a quelli della famiglia (art. 1021 c.c.) e non può cedere o affittare il diritto (art. 1024 c.c.). Il diritto d'uso è più ristretto: soddisfa i bisogni personali, non consente lo sfruttamento economico pieno.
Come si valutano i 'bisogni' del titolare del diritto d'uso?
L'art. 1021 c.c. stabilisce che i bisogni si valutano secondo la condizione sociale del titolare. Non è un parametro astratto, ma concreto: chi ha un tenore di vita più elevato ha bisogni più estesi. Si tiene conto della composizione della famiglia, dello stile di vita abituale e delle necessità effettive, non di un minimo vitale oggettivo.
Chi è incluso nella 'famiglia' del titolare del diritto d'uso?
L'art. 1023 c.c. include: coniuge/convivente, figli (anche nati, adottati o riconosciuti dopo la costituzione del diritto), persone che convivono con il titolare per prestargli servizio e ospiti abituali. Non è rilevante la situazione familiare al momento della costituzione: si valuta quella attuale al momento dell'esercizio del diritto.
Il titolare del diritto d'uso può vendere i frutti in eccesso?
No. I frutti che eccedono i bisogni del titolare e della famiglia restano al proprietario della cosa. Il titolare del diritto d'uso non ha il diritto di raccoglierli né di venderli. Questa limitazione distingue nettamente il diritto d'uso dall'usufrutto, che consente lo sfruttamento economico pieno del bene.
Il diritto d'uso può essere ceduto a un familiare del titolare?
No. L'art. 1024 c.c. vieta espressamente la cessione e la locazione del diritto d'uso. È un diritto strettamente personale, che si estingue con la morte del titolare. Il familiare può beneficiare del diritto d'uso come componente della famiglia del titolare, ma non può diventarne titolare autonomo per cessione.