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Art. 1019 c.c. Perimento di cosa assicurata dall’usufruttuario
In vigore
dall'usufruttuario Se l’usufruttuario ha provveduto all’assicurazione della cosa o al pagamento dei premi per la cosa già assicurata, l’usufrutto si trasferisce sull’indennità dovuta dall’assicuratore. Se è perito un edificio e il proprietario intende di ricostruirlo con la somma conseguita come indennità, l’usufruttuario non può opporsi. L’usufrutto in questo caso si trasferisce sull’edificio ricostruito. Se però la somma impiegata nella ricostruzione è maggiore di quella spettante in usufrutto, il diritto dell’usufruttuario sul nuovo edificio è limitato in proporzione di quest’ultima.
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In sintesi
L'art. 1019 c.c. disciplina il perimento della cosa assicurata: l'usufrutto si trasferisce per surrogazione reale sull'indennità assicurativa. Se c'è un edificio perito e il proprietario vuole ricostruirlo, l'usufruttuario non può impedirlo e l'usufrutto si sposta sull'edificio nuovo. Se non si ricostruisce, l'indennità va investita e l'usufruttuario percepisce gli interessi.
Il principio di surrogazione reale nell'usufrutto
L'art. 1019 c.c. applica al caso dell'assicurazione il principio di surrogazione reale: quando la cosa oggetto dell'usufrutto è sostituita da un equivalente economico (l'indennità assicurativa), il diritto reale di usufrutto si trasferisce automaticamente su questo sostituto. La surrogazione opera per legge, senza necessità di accordi tra le parti: non appena matura l'indennità, l'usufruttuario vanta il diritto di godimento su di essa. Il principio vale sia che l'assicurazione sia stata stipulata dall'usufruttuario (che ha interesse al godimento) sia che sia stata stipulata dal proprietario con premi pagati dall'usufruttuario.
Chi ha stipulato l'assicurazione: rilevanza
L'art. 1019 distingue due ipotesi: (a) l'usufruttuario ha stipulato direttamente un'assicurazione sulla cosa; (b) la cosa era già assicurata dal proprietario e l'usufruttuario ha pagato i premi. In entrambi i casi, l'indennità è soggetta alla surrogazione a favore dell'usufruttuario. Se invece il proprietario ha stipulato e pagato i premi di tasca propria, senza che l'usufruttuario vi abbia contribuito, la questione è più controversa; parte della dottrina ritiene che la surrogazione non operi in favore dell'usufruttuario per la parte di indennità corrispondente ai premi pagati dal proprietario.
Ricostruzione dell'edificio: diritto del proprietario
Se la cosa assicurata è un edificio e il proprietario vuole ricostruirlo con la somma dell'indennità, l'art. 1019 stabilisce che l'usufruttuario non può opporsi a questa scelta. Il diritto di ricostruire spetta al proprietario come esplicazione del suo diritto dominicale sul fondo; l'usufruttuario non ha il potere di veto sulla ricostruzione. L'usufrutto in questo caso si trasferisce sull'edificio ricostruito: una volta completata la ricostruzione, l'usufruttuario avrà diritto di godere del nuovo edificio per tutta la durata residua del suo diritto, come se il perimento non fosse avvenuto.
Mancata ricostruzione: investimento fruttifero dell'indennità
Se il proprietario non intende ricostruire, l'indennità assicurativa non può rimanere inerte: deve essere investita in modo fruttifero (es.: deposito bancario, titoli di Stato, investimenti sicuri). L'usufruttuario percepisce gli interessi (o frutti civili) prodotti dall'indennità investita per tutta la durata del suo diritto. Al termine dell'usufrutto, il capitale torna nella piena disponibilità del nudo proprietario. L'obbligo di investire fruttifero tutela l'usufruttuario: senza questa previsione, il proprietario potrebbe tenere l'indennità infruttifero e l'usufruttuario non percepirebbe nulla.
Coordinamento normativo
L'art. 1019 va letto con l'art. 1018 c.c. (perimento non assicurato), l'art. 1020 c.c. (indennità di espropriazione), l'art. 1003 c.c. (obbligo di inventario e cauzione) e con il codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005) in materia di indennità.
Domande frequenti
Se l'usufruttuario assicura il bene e questo perisce, l'indennità va a lui o al proprietario?
L'indennità è soggetta all'usufrutto: l'usufruttuario ha il diritto di godimento sull'indennità, non la proprietà. In pratica, se il proprietario non ricostruisce, l'indennità va investita e l'usufruttuario percepisce gli interessi per tutta la durata del suo diritto; al termine l'indennità-capitale torna al nudo proprietario.
Il proprietario può ricostruire l'edificio contro la volontà dell'usufruttuario?
Sì. L'art. 1019 c.c. prevede espressamente che l'usufruttuario non possa opporsi alla ricostruzione se il proprietario vuole usare l'indennità per ricostruire. Il diritto di ricostruzione spetta al proprietario; l'usufrutto si trasferirà sull'edificio ricostruito, garantendo all'usufruttuario il godimento del nuovo immobile.
Cosa succede all'indennità assicurativa se il proprietario non ricostruisce?
Deve essere investita in modo fruttifero: il codice impone che il capitale non resti infruttifero. L'usufruttuario percepisce gli interessi sull'indennità per tutta la durata residua del diritto, come surrogato del godimento sul bene fisico perito. Al termine dell'usufrutto, il capitale è restituito al nudo proprietario.
Vale la stessa regola se l'assicurazione era del proprietario ma i premi erano pagati dall'usufruttuario?
Sì. L'art. 1019 c.c. include espressamente il caso in cui l'usufruttuario abbia pagato i premi di un'assicurazione già stipulata dal proprietario: in questo caso l'usufrutto si trasferisce ugualmente sull'indennità. La ratio è che chi ha finanziato la copertura assicurativa non può perdere il suo diritto di godimento per il perimento del bene.
Su quale edificio si trasferisce l'usufrutto dopo la ricostruzione?
Sul nuovo edificio ricostruito dal proprietario con l'indennità assicurativa. L'usufrutto continua per tutta la durata residua originaria sul nuovo edificio, come se il perimento non fosse avvenuto. Non si ricomincia a decorrere la durata dell'usufrutto: rimane quella originaria.