Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 68/2016 – Perequazione urbanistica e interesse a ricorrere della Regione

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione sollevata dalla Regione Veneto contro la norma dello «Sblocca Italia» in materia di perequazione urbanistica: grazie alla clausola di salvaguardia delle discipline regionali, la Regione — che aveva già legiferato — non ha un interesse concreto e attuale a ricorrere.

    Di cosa si tratta

    Il decreto «Sblocca Italia» (d.l. n. 133 del 2014) aveva introdotto, nel quadro della cosiddetta perequazione urbanistica, meccanismi compensativi per la riqualificazione delle aree, con la facoltà per i Comuni di chiedere ai privati un contributo. La Regione Veneto, dotata di propria legislazione in materia, ne contestò la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 17, comma 1, lettera g), del d.l. n. 133 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 23, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, lamentando l’eccessiva discrezionalità lasciata alle amministrazioni e profili di irragionevolezza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. La «clausola di salvaguardia» delle diverse discipline regionali, inserita in sede di conversione, rende la posizione del Veneto — che aveva già legiferato in materia — priva di un interesse concreto e attuale a ricorrere, presupposto necessario nei giudizi in via principale.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale sul Titolo V la Regione deve avere un interesse concreto e attuale a ricorrere: può far valere solo le violazioni che incidono direttamente e immediatamente sulle proprie competenze. In presenza di una clausola di salvaguardia delle discipline regionali, tale interesse può mancare.

    Domande e risposte

    Che cos’è la clausola di salvaguardia?

    È la previsione, inserita nel decreto, che fa salve le diverse discipline regionali e gli strumenti urbanistici comunali già vigenti.

    Perché il ricorso è inammissibile?

    Perché, avendo già legiferato e potendo continuare a farlo grazie alla clausola di salvaguardia, la Regione non subisce una lesione concreta e attuale delle proprie competenze.

    La Corte ha valutato il merito?

    No: l’inammissibilità per difetto di interesse impedisce l’esame del merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 67/2016 – Sblocca Italia, interventi edilizi e competenza sul governo del territorio

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Puglia contro la norma dello «Sblocca Italia» che, in attesa dell’attuazione del piano urbanistico, fa salva per i proprietari la facoltà di eseguire interventi conservativi: si tratta di una disposizione di principio in materia di governo del territorio, che non invade le competenze regionali e comunali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto «Sblocca Italia» (d.l. n. 133 del 2014) aveva inserito nel Testo unico dell’edilizia l’art. 3-bis, secondo cui, individuati dallo strumento urbanistico gli edifici non più compatibili con la pianificazione, nelle more della sua attuazione resta salva la facoltà del proprietario di eseguire interventi conservativi, esclusa la demolizione e ricostruzione non giustificata da ragioni statiche o igienico-sanitarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Puglia, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 17, comma 1, lettera b), del d.l. n. 133 del 2014, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, sostenendo che la norma fosse di dettaglio e «espropriasse» le funzioni regionali e comunali in materia urbanistica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha qualificato la norma come previsione di principio nell’ambito del «governo del territorio», riconducibile alla perequazione urbanistica, che non sottrae ai Comuni la pianificazione né al legislatore regionale lo spazio di adattamento. L’infondatezza sull’art. 117 ha assorbito le censure consequenziali sugli artt. 3 e 118.

    Il principio

    Il carattere «autoapplicativo» di una disposizione statale non ne implica automaticamente la natura di dettaglio: una norma di principio può essere efficace senza disposizioni attuative, senza per questo espropriare le Regioni del potere di conformare la regolazione statale alle proprie esigenze nelle materie di competenza concorrente.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 3-bis del Testo unico edilizia?

    Che, nelle more dell’attuazione del piano, il proprietario di un edificio non più compatibile può comunque eseguire gli interventi conservativi, salvo la demolizione e ricostruzione non giustificata.

    Perché la norma non è di dettaglio?

    Perché detta un principio sulla perequazione urbanistica, lasciando ai Comuni la pianificazione concreta e alle Regioni lo spazio normativo nelle materie concorrenti.

    La Puglia ha ottenuto l’annullamento?

    No: la questione è stata dichiarata non fondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 66/2016 – Voluntary disclosure e autonomia finanziaria della Valle d’Aosta

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma sulla collaborazione volontaria (voluntary disclosure) nella parte in cui devolveva integralmente allo Stato anche le entrate spettanti, in base allo Statuto speciale, alla Regione Valle d’Aosta: la legge statale non poteva sottrarre alla Regione le quote di tributi erariali a essa riservate.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 186 del 2014 aveva introdotto la procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali detenuti all’estero, prevedendo che le entrate così riscosse affluissero a un apposito capitolo del bilancio dello Stato con destinazioni specifiche. La Valle d’Aosta contestò che ciò le sottraesse le quote di compartecipazione ai tributi erariali garantite dal proprio statuto.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Valle d’Aosta, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 in riferimento all’art. 116 della Costituzione, alle norme dello Statuto speciale (legge cost. n. 4 del 1948) e di attuazione, e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 nella parte in cui si applica alla Regione autonoma Valle d’Aosta, riconoscendo che la devoluzione integrale all’Erario violava le quote di tributi erariali spettanti alla Regione in base allo statuto speciale.

    Il principio

    La legge statale non può devolvere integralmente all’Erario entrate tributarie per la parte spettante, in forza dello statuto speciale, a una Regione ad autonomia differenziata, senza rispettarne l’autonomia finanziaria garantita a livello costituzionale e statutario.

    Domande e risposte

    Che cos’è la voluntary disclosure?

    È la procedura con cui il contribuente regolarizza spontaneamente capitali e attività detenute all’estero, versando imposte e sanzioni, prevista dalla legge n. 186 del 2014.

    Perché la Valle d’Aosta ha vinto?

    Perché la norma destinava interamente allo Stato anche la quota di gettito che lo statuto speciale riserva alla Regione, ledendone l’autonomia finanziaria.

    La pronuncia colpisce tutta la legge?

    No: solo la parte in cui la devoluzione integrale all’Erario si applica alla Valle d’Aosta.

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  • Corte cost. n. 65/2016 – Sblocca Italia e tagli alla spesa: questioni del Veneto inammissibili e non fondate

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    La Corte costituzionale respinge le questioni sollevate dalla Regione Veneto su varie disposizioni del decreto «Sblocca Italia» e del d.l. n. 66 del 2014: in parte inammissibili, in parte non fondate, le censure non dimostrano una lesione effettiva delle competenze e dell’autonomia finanziaria regionale.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato, con più ricorsi poi riuniti, disposizioni del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») e del decreto-legge n. 66 del 2014, in materia di organizzazione amministrativa e di contenimento della spesa pubblica regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto, giudice rimettente in via principale, ha impugnato in particolare l’art. 42 del d.l. n. 133 del 2014 e gli artt. 8 e 46 del d.l. n. 66 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 77, 117, terzo e quarto comma, 119 Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 42 del d.l. n. 133 del 2014 riferite agli artt. 77 e 117 Cost. e non fondate sia quelle riferite all’art. 3 Cost. e alla leale collaborazione sul medesimo articolo, sia quelle sugli artt. 8 e 46 del d.l. n. 66 del 2014. Restano riservate a separate pronunce le ulteriori questioni.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale la Regione deve dimostrare in modo specifico la lesione delle proprie competenze: censure generiche o prive di concreta incidenza sul riparto costituzionale delle attribuzioni sono inammissibili o infondate, anche quando si discuta di misure statali di coordinamento della finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Che cos’è il decreto «Sblocca Italia»?

    È il d.l. n. 133 del 2014, recante misure urgenti per opere pubbliche, edilizia e ripresa delle attività produttive, più volte impugnato dalle Regioni.

    Perché alcune questioni sono inammissibili?

    Perché la Regione non ha dimostrato in modo adeguato la lesione concreta delle proprie competenze legislative.

    La Corte ha annullato le norme impugnate?

    No: in questa pronuncia le ha ritenute o inammissibili o non fondate.

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  • Corte cost. n. 64/2016 – Tagli alla spesa regionale e autonomia finanziaria delle Regioni

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima, in parte, la norma del d.l. n. 66 del 2014 che imponeva alle Regioni misure di contenimento della spesa corrente: irragionevole non prevedere un limite temporale («sino all’anno 2016») ai sacrifici imposti alle autonomie, mentre restano respinte o inammissibili le altre censure.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 66 del 2014 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) aveva modificato la disciplina dei tagli alla spesa pubblica delle Regioni già introdotta dal d.l. n. 95 del 2012, incidendo sull’obbligo per Regioni e Province autonome di adottare misure di contenimento della spesa corrente. La Regione Veneto impugnò tale intervento.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto, giudice rimettente in via principale, ha impugnato l’art. 24, comma 4, del d.l. n. 66 del 2014 in riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., contestando l’assenza di un limite temporale alle misure di risparmio imposte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 4, lettera b), nella parte in cui non prevedeva che le misure di contenimento della spesa fossero adottate dalle Regioni e dalle Province autonome «sino all’anno 2016». Ha invece dichiarato inammissibili le censure riferite all’art. 119 Cost. e alla leale collaborazione e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 97 Cost.

    Il principio

    I vincoli statali di contenimento della spesa regionale, ammissibili come coordinamento della finanza pubblica, devono avere carattere transitorio e un limite temporale definito: l’imposizione di sacrifici finanziari a tempo indeterminato è irragionevole e lesiva dell’autonomia delle Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La parte della norma che non poneva un termine finale («sino all’anno 2016») alle misure di contenimento della spesa imposte alle Regioni.

    Lo Stato può imporre tagli alla spesa regionale?

    Sì, nell’ambito del coordinamento della finanza pubblica, ma i vincoli devono essere temporanei e non a tempo indeterminato.

    Tutte le censure del Veneto sono state accolte?

    No: solo quella sull’assenza del limite temporale; le altre sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

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  • Corte cost. n. 63/2016 – Edilizia di culto in Lombardia e libertà religiosa

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    La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune disposizioni della legge urbanistica della Regione Lombardia sui luoghi di culto, che subordinavano la realizzazione di nuovi edifici religiosi a requisiti e a una convenzione discriminatori: le norme regionali in materia di governo del territorio non possono comprimere la libertà di religione e l’uguaglianza tra confessioni.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva modificato la propria legge per il governo del territorio (l.r. n. 12 del 2005) introducendo, per la pianificazione delle attrezzature per i servizi religiosi, requisiti aggiuntivi e una convenzione obbligatoria con il Comune. Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnò queste norme ritenendole lesive della libertà di culto e del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, giudice rimettente in via principale, ha impugnato gli artt. 70 e 72 della l.r. Lombardia n. 12 del 2005, come modificati dalla l.r. n. 2 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 8, 19 e 117 della Costituzione, lamentando una disciplina dei luoghi di culto idonea a discriminare le confessioni e a comprimere l’esercizio della libertà religiosa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune previsioni (in particolare i requisiti per l’accesso alla pianificazione e una convenzione con prescrizioni eccedenti), respingendo invece, nei sensi di motivazione, altre censure e dichiarandone alcune inammissibili. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione priva di potestà legislativa.

    Il principio

    La competenza regionale in materia di governo del territorio non può tradursi in limitazioni che incidano sulla libertà di culto e sull’eguaglianza delle confessioni religiose: la disciplina urbanistica dei luoghi di culto deve restare neutrale e non può introdurre ostacoli o discriminazioni nell’esercizio dei diritti garantiti dagli artt. 8 e 19 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme lombarde annullate?

    Subordinavano la realizzazione di nuovi luoghi di culto a requisiti aggiuntivi e a una convenzione con il Comune, con prescrizioni ritenute eccedenti e potenzialmente discriminatorie.

    Perché l’intervento dell’associazione è stato dichiarato inammissibile?

    Perché nei giudizi in via d’azione partecipano solo i soggetti titolari di potestà legislativa; gli altri possono tutelarsi con gli ordinari mezzi giurisdizionali.

    La Regione può disciplinare i luoghi di culto?

    Sì, nell’ambito del governo del territorio, ma senza comprimere la libertà religiosa né discriminare tra confessioni.

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  • Corte cost. n. 118/2016 – Garanzie difensive nel prelievo dei reperti per il DNA: manifesta inammissibilità

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    Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Roma sull’art. 360 cod. proc. pen., relativa all’estensione delle garanzie difensive alle attività di individuazione e prelievo dei reperti utili per la ricerca del DNA.

    Di cosa si tratta

    L’art. 360 cod. proc. pen. disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili e le relative garanzie per la difesa. Nel giudizio di rinvio per un’ipotesi di omicidio, era sorto il dubbio se tali garanzie dovessero coprire anche le operazioni di individuazione e prelievo dei reperti destinati all’analisi del DNA.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’assise d’appello di Roma denunciava l’art. 360 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede che le garanzie difensive riguardino le attività di individuazione e prelievo dei reperti utili per la ricerca del DNA.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 360 cod. proc. pen.

    Il principio

    La questione è stata ritenuta manifestamente inammissibile: la Corte non ha esaminato nel merito il dubbio di legittimità, riscontrando un vizio preliminare che precludeva lo scrutinio della disposizione censurata.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 360 cod. proc. pen.?

    Gli accertamenti tecnici non ripetibili e le garanzie difensive che li accompagnano; nel caso si discuteva della loro estensione alle operazioni di prelievo dei reperti per l’analisi del DNA.

    Cosa significa manifesta inammissibilità?

    Che la Corte non entra nel merito perché ricorre un vizio evidente che impedisce l’esame della questione.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 24 (diritto di difesa) e 111 (giusto processo) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 117/2016 – Riduzione dei finanziamenti ai servizi ferroviari regionali

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sotto il profilo dell’art. 97 Cost. e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le altre questioni sollevate dalla Regione Veneto contro la riduzione di spesa per l’ammortamento dei mutui delle ferrovie in concessione e gestione commissariale governativa.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 359, della legge n. 190 del 2014) riduceva l’autorizzazione di spesa destinata a far fronte agli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa. La Regione Veneto riteneva lesa la propria programmazione e l’equilibrio finanziario.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto denunciava la violazione degli artt. 3 e 97 Cost. (per l’incidenza retroattiva su impegni già assunti e la lesione dell’affidamento), degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost. (competenze regionali sui servizi ferroviari di interesse regionale), dell’art. 119 Cost. (equilibrio finanziario regionale) e del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni promosse in riferimento agli artt. 3, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonché al principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost., riservando a separate pronunce le altre questioni.

    Il principio

    La riduzione dell’autorizzazione di spesa statale destinata all’ammortamento dei mutui delle ferrovie in concessione, ove correttamente interpretata, non lede l’affidamento della Regione né le sue competenze costituzionali in materia di trasporto ferroviario regionale e di autonomia finanziaria.

    Domande e risposte

    Cosa riduceva la legge di stabilità 2015?

    L’autorizzazione di spesa destinata a coprire gli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa.

    Perché un profilo è stato dichiarato inammissibile?

    La questione riferita all’art. 97 Cost. è stata dichiarata inammissibile; le altre sono state esaminate nel merito e respinte nei sensi di cui in motivazione.

    Le competenze regionali sui trasporti sono state lese?

    No: la Corte ha ritenuto non fondate le questioni relative alle competenze regionali e all’autonomia finanziaria della Regione Veneto.

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  • Corte cost. n. 116/2016 – Soglia di punibilità dell’indebita compensazione: restituzione degli atti

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    Con ordinanza la Corte restituisce gli atti ai Tribunali di Lecce e di Palermo sulla questione relativa alla soglia di punibilità del reato di indebita compensazione, alla luce della riforma del sistema sanzionatorio tributario sopravvenuta (d.lgs. n. 158 del 2015).

    Di cosa si tratta

    Il reato di indebita compensazione (art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000) punisce l’omesso versamento di somme dovute mediante l’utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti oltre una determinata soglia. I giudici rimettenti chiedevano di rideterminare tale soglia per i fatti pregressi.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali di Lecce e di Palermo denunciavano l’art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000 in riferimento all’art. 3 Cost., nella parte in cui, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, fissava la soglia di punibilità a 50.000 euro anziché a 103.291,38 euro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali ordinari di Lecce e di Palermo, in ragione del sopravvenuto d.lgs. n. 158 del 2015, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario rendendo «inattuale» il petitum dei rimettenti.

    Il principio

    La riforma del sistema sanzionatorio tributario sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, incidendo sulla disciplina censurata, rende inattuale la questione e impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cos’è l’indebita compensazione?

    È il reato tributario di chi omette di versare somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti oltre una certa soglia (art. 10-quater del d.lgs. n. 74 del 2000).

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Perché dopo le ordinanze di rimessione è entrato in vigore il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario rendendo inattuale la questione sollevata.

    Cosa devono fare ora i giudici?

    Rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della nuova disciplina, ed eventualmente sollevarla di nuovo.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro sulla ragionevolezza, invocato quanto alla determinazione della soglia di punibilità
  • Corte cost. n. 62/2016 – Secondo conflitto Bolzano sugli accantonamenti finanziari: processo estinto

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel conflitto promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro il decreto ministeriale 23 settembre 2013 sugli accantonamenti alla finanza pubblica: dopo l’accordo finanziario del 2014 la Provincia ha rinunciato al ricorso e il Governo ha aderito alla rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Anche con il decreto del 23 settembre 2013 lo Stato aveva determinato unilateralmente, in assenza di accordo, l’accantonamento di oltre 167 milioni di euro a carico della Provincia autonoma di Bolzano, quale concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica fissati dall’art. 16, commi 3 e 4, del d.l. n. 95 del 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    Con conflitto di attribuzione tra enti la Provincia lamentava la violazione del Titolo VI dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670 del 1972), del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), contestando la determinazione unilaterale degli accantonamenti senza la prescritta intesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. A seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014, la Provincia ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha aderito alla rinuncia: ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative, ciò comporta l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte costituita comporta l’estinzione del processo costituzionale, che non giunge così a una pronuncia di merito.

    Domande e risposte

    Qual era l’oggetto del conflitto?

    Il decreto ministeriale che fissava unilateralmente l’accantonamento delle quote di tributi erariali spettanti alla Provincia, senza intesa.

    Perché il giudizio si è chiuso senza decisione?

    Perché la Provincia ha rinunciato dopo l’accordo finanziario con lo Stato e il Governo ha accettato la rinuncia.

    È un caso analogo agli altri conflitti dello stesso giorno?

    Sì: rientra nel contenzioso seriale sugli accantonamenti delle autonomie speciali, tutto chiuso con estinzione dopo gli accordi finanziari.

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  • Corte cost. n. 61/2016 – Conflitto Valle d’Aosta sugli accantonamenti finanziari: processo estinto

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel conflitto promosso dalla Regione autonoma Valle d’Aosta contro il decreto ministeriale 23 settembre 2013 sugli accantonamenti alla finanza pubblica: la Regione ha rinunciato al ricorso dopo l’accordo finanziario del 2015 e il Governo ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La Valle d’Aosta aveva impugnato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che, in assenza di accordo in Conferenza permanente, determinava unilateralmente l’accantonamento di quote di compartecipazione ai tributi erariali quale concorso delle autonomie speciali agli obiettivi di finanza pubblica previsti dall’art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    Con conflitto di attribuzione tra enti la Regione lamentava la violazione dello Statuto speciale valdostano (legge cost. n. 4 del 1948) e delle relative norme di attuazione, degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost. e dei principi di leale collaborazione e ragionevolezza, contestando la determinazione unilaterale degli accantonamenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. A seguito dell’accordo in materia di finanza pubblica del 21 luglio 2015, la Regione ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia: ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative, ciò comporta l’estinzione.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo costituzionale, anche quando la controversia sia stata superata da un accordo finanziario tra Stato e autonomia speciale.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Valle d’Aosta?

    La fissazione unilaterale, da parte dello Stato, degli accantonamenti a valere sulle proprie quote di tributi erariali, in assenza dell’intesa con la Regione.

    Perché non c’è una decisione di merito?

    Perché il conflitto si è chiuso con l’estinzione, dopo che la Regione ha rinunciato a seguito dell’accordo finanziario con lo Stato.

    Che effetto ha l’accordo finanziario?

    Ha reso superato il contenzioso, inducendo la Regione a rinunciare e il Governo ad accettare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 60/2016 – Conflitto tra enti su accantonamenti alle Province autonome: processo estinto

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano contro un decreto del Ministero dell’economia sugli accantonamenti alla finanza pubblica: la Provincia ha rinunciato al ricorso dopo l’accordo finanziario con lo Stato e il Governo ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato il decreto ministeriale 27 novembre 2012 con cui lo Stato, in assenza di accordo, aveva determinato unilateralmente l’accantonamento di oltre 68 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, quale concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica previsto dall’art. 16 del d.l. n. 95 del 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    Con conflitto di attribuzione tra enti la Provincia lamentava la violazione del principio di leale collaborazione (artt. 5 e 120 Cost.), del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e delle norme dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige, contestando la determinazione unilaterale degli accantonamenti senza la prescritta intesa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Dopo l’accordo in materia di finanza pubblica del 15 ottobre 2014, la Provincia ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha aderito alla rinuncia: ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative, la rinuncia accettata dalla controparte comporta l’estinzione.

    Il principio

    Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, determina l’estinzione del processo, senza esame del merito della controversia.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È il giudizio con cui Stato, Regioni o Province autonome chiedono alla Corte di stabilire a chi spettava il potere di adottare un determinato atto, denunciando l’invasione delle proprie competenze.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Provincia ha rinunciato al ricorso a seguito di un accordo finanziario con lo Stato e il Governo ha accettato la rinuncia.

    La Corte ha deciso chi avesse ragione?

    No: con l’estinzione la Corte non si pronuncia sul merito del conflitto.

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