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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 1006 Codice Civile: Rifiuto del proprietario alle riparazioni

    Articolo 1006 Codice Civile: Rifiuto del proprietario alle riparazioni

    Art. 1006 c.c. Rifiuto del proprietario alle riparazioni

    In vigore

    Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l’esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell’usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell’usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l’usufruttuario ha diritto di ritenere l’immobile riparato.

  • Articolo 1007 Codice Civile: Rovina parziale di edificio accessorio

    Articolo 1007 Codice Civile: Rovina parziale di edificio accessorio

    Art. 1007 c.c. Rovina parziale di edificio accessorio

    In vigore

    Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, per vetustà o caso fortuito, rovini soltanto in parte l’edificio che formava accessorio necessario del fondo soggetto a usufrutto.

  • Articolo 1008 Codice Civile: Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario

    Articolo 1008 Codice Civile: Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario

    Art. 1008 c.c. Imposte e altri pesi a carico del l’usufruttuario

    In vigore

    dell'usufruttuario L’usufruttuario è tenuto, per la durata del suo diritto, ai carichi annuali, come le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi che gravano sul reddito. Per l’anno in corso al principio e alla fine dell’usufrutto questi carichi si ripartiscono tra il proprietario e l’usufruttuario in proporzione della durata del rispettivo diritto.

  • Articolo 1009 Codice Civile: Imposte e altri pesi a carico del proprietario

    Articolo 1009 Codice Civile: Imposte e altri pesi a carico del proprietario

    Art. 1009 c.c. Imposte e altri pesi a carico del proprietario

    In vigore

    Al pagamento dei carichi imposti sulla proprietà durante l’usufrutto, salvo diverse disposizioni di legge, è tenuto il proprietario, ma l’usufruttuario gli deve corrispondere l’interesse della somma pagata. Se l’usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto di essere rimborsato del capitale alla fine dell’usufrutto.

  • Articolo 1010 Codice Civile: Passività gravanti su eredità in usufrutto

    Articolo 1010 Codice Civile: Passività gravanti su eredità in usufrutto

    Art. 1010 c.c. Passività gravanti su eredità in usufrutto

    In vigore

    L’usufruttuario di un’eredità o di una quota di eredità è obbligato a pagare per intero, o in proporzione della quota, le annualità e gli interessi dei debiti o dei legati da cui l’eredità stessa sia gravata. Per il pagamento del capitale dei debiti o dei legati che si renda necessario durante l’usufrutto, è in facoltà dell’usufruttuario di fornire la somma occorrente, che gli deve essere rimborsata senza interesse alla fine dell’usufrutto. Se l’usufruttuario non può o non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può pagare tale somma, sulla quale l’usufruttuario deve corrispondergli l’interesse durante l’usufrutto, o può vendere una porzione dei beni soggetti all’usufrutto fino alla concorrenza della somma dovuta. Se per il pagamento dei debiti si rende necessaria la vendita dei beni, questa è fatta d’accordo tra proprietario e usufruttuario, salvo ricorso all’autorità giudiziaria in caso di dissenso. L’espropriazione forzata deve seguire contro ambedue.

  • Articolo 1011 Codice Civile: Ritenzione per le somme anticipate

    Articolo 1011 Codice Civile: Ritenzione per le somme anticipate

    Art. 1011 c.c. Ritenzione per le somme anticipate

    In vigore

    Nelle ipotesi contemplate dal secondo comma dell’articolo 1009 e dal secondo comma dell’articolo 1010, l’usufruttuario ha diritto di ritenzione sui beni che sono in suo possesso fino alla concorrenza della somma a lui dovuta.

  • Articolo 1012 Codice Civile: Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù

    Articolo 1012 Codice Civile: Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù

    Art. 1012 c.c. Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù

    In vigore

    relative alle servitù Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario. L’usufruttuario può far riconoscere la esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.

  • Articolo 1013 Codice Civile: Spese per le liti

    Articolo 1013 Codice Civile: Spese per le liti

    Art. 1013 c.c. Spese per le liti

    In vigore

    Le spese delle liti che riguardano tanto la proprietà quanto l’usufrutto sono sopportate dal proprietario e dall’usufruttuario in proporzione del rispettivo interesse. SEZIONE IV – Estinzione e modificazioni dell'usufrutto

  • Articolo 1014 Codice Civile: Estinzione dell’usufrutto

    Articolo 1014 Codice Civile: Estinzione dell’usufrutto

    Art. 1014 c.c. Estinzione dell’usufrutto

    In vigore

    Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue: 1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni; 2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona; 3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito.

  • Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario

    Articolo 1015 Codice Civile: Abusi dell’usufruttuario

    Art. 1015 c.c. Abusi dell’usufruttuario

    In vigore

    L’usufrutto può anche cessare per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto alienando i beni o deteriorandoli o lasciandoli andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni. L’autorità giudiziaria può, secondo le circostanze, ordinare che l’usufruttuario dia garanzia, qualora ne sia esente, o che i beni siano locati o posti sotto amministrazione a spese di lui, o anche dati in possesso al proprietario con l’obbligo di pagare annualmente all’usufruttuario, durante l’usufrutto, una somma determinata. I creditori dell’usufruttuario possono intervenire nel giudizio per conservare le loro ragioni, offrire il risarcimento dei danni e dare garanzia per l’avvenire