Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 239/2016 – Orari dei negozi e tutela della concorrenza: limiti alle Regioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del «Codice del Commercio» pugliese che intervenivano sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e su altri profili dell’attività di vendita, perché invadevano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), aveva introdotto disposizioni che incidevano sugli orari degli esercizi commerciali, attraverso «accordi volontari» tra operatori e «programmi di valorizzazione commerciale». Lo Stato, con la liberalizzazione degli orari prevista dal d.l. n. 201 del 2011, aveva invece stabilito che le attività commerciali si esercitano senza vincoli di orario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, 17, commi 3 e 4, 18 e 45 della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, lamentando soprattutto la violazione della competenza esclusiva statale sulla «tutela della concorrenza».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45 della legge regionale; ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, e quelle sugli artt. 9, 13 e 45 in riferimento all’art. 117, primo comma; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 18 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Il principio

    La disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali costituisce una variabile concorrenziale che lo Stato ha liberalizzato nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza: le Regioni non possono reintrodurre vincoli, neppure in forma indiretta, su tale profilo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha annullato le norme pugliesi?

    Perché intervenivano su una materia — la concorrenza, e in particolare gli orari commerciali liberalizzati dallo Stato — riservata alla competenza legislativa esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Le Regioni possono disciplinare gli orari dei negozi?

    No, non possono reintrodurre vincoli sugli orari di apertura e chiusura, neppure tramite «accordi volontari» o programmi di valorizzazione, perché ciò inciderebbe su una variabile concorrenziale di competenza statale.

    Tutte le norme impugnate sono state annullate?

    No: l’art. 18 è stato in parte salvato (questione non fondata) e altre censure sono state dichiarate inammissibili; sono state annullate le disposizioni sugli orari e collegate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 283/2016 – Patrimonio della Provincia di Bolzano e ordinamento civile

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    La Corte dichiara illegittima, nel testo originario, una disposizione della legge della Provincia di Bolzano sull’amministrazione del patrimonio provinciale, dichiarando inammissibile l’altra questione sollevata dal Tribunale di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 1987 disciplinava l’amministrazione del patrimonio provinciale. Nel giudizio civile da cui nasce la questione si discuteva dell’applicazione di tali norme nel testo vigente prima di una successiva sostituzione del 2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20-ter, commi 1, lettere b) e d), e 4, della legge prov. Bolzano n. 2 del 1987, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (materia «ordinamento civile»).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-ter, comma 4, nel testo originario antecedente la sostituzione operata nel 2007, e ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 20-ter, comma 1, lettere b) e d).

    Il principio

    La disciplina di rapporti riconducibili all’«ordinamento civile» è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): la norma provinciale che vi incideva, nel testo originario, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata dichiarata illegittima?

    L’art. 20-ter, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 2 del 1987, nel testo originario antecedente la modifica del 2007.

    Quale materia era in gioco?

    L’«ordinamento civile», riservato alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    L’altra questione?

    È stata dichiarata inammissibile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 282/2016 – Edilizia nelle Marche: norme regionali in parte illegittime

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    La Corte dichiara illegittime diverse disposizioni della legge urbanistico-edilizia delle Marche impugnata dal Governo, dichiarando inammissibili o non fondate le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Marche n. 17 del 2015 riordinava e semplificava la normativa regionale in materia di edilizia. Il Governo ne ha impugnato numerosi articoli, ritenendo che alcune previsioni invadessero la competenza statale sui principi fondamentali del governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni (art. 4, comma 1, in varie lettere; art. 6, comma 2; art. 9; art. 12), dichiarando inammissibili alcune questioni (art. 4, comma 1, lettera l; art. 8, comma 3) e non fondate altre (art. 6, comma 1, lettere c e g; art. 13, comma 1, lettere a e b).

    Il principio

    In materia di edilizia la Regione deve rispettare i principi fondamentali del «governo del territorio» e le competenze esclusive statali (ad esempio l’ordinamento civile): le disposizioni regionali che se ne discostano sono illegittime ex art. 117 Cost.

    Domande e risposte

    Quale legge regionale era impugnata?

    La legge della Regione Marche n. 17 del 2015, di riordino della normativa in materia di edilizia.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No: alcune disposizioni sono state annullate, altre questioni dichiarate inammissibili o non fondate.

    Quale parametro è stato invocato?

    L’art. 117 Cost., sul riparto di competenze in materia di governo del territorio e ordinamento civile.

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  • Corte cost. n. 28/2015 – Modifica dell’imputazione (art. 516 c.p.p.): questione manifestamente inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 516 del codice di procedura penale, in materia di modifica dell’imputazione, sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 516 c.p.p. disciplina i casi in cui il pubblico ministero può modificare l’imputazione nel corso del dibattimento. Il Tribunale di Lecce dubitava della legittimità costituzionale di tale disciplina sotto il profilo del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 516 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina della modifica dell’imputazione, per ragioni di carattere processuale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 516 c.p.p.?

    I casi in cui, durante il dibattimento, il pubblico ministero può modificare l’imputazione perché il fatto risulta diverso da come descritto.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 281/2016 – IMU sull’abitazione principale: questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 3-bis, del decreto sul federalismo fiscale municipale, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, era stato censurato nell’ambito di controversie che vedevano coinvolti i Comuni di Capri e Anacapri sul Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato, con due ordinanze, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni.

    Il principio

    Le questioni sono state ritenute inammissibili: la Corte non è entrata nel merito della denunciata violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (uguaglianza e capacità contributiva).

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale.

    Chi ha sollevato le questioni?

    Il Consiglio di Stato, con due ordinanze relative ai Comuni di Capri e Anacapri.

    Come si sono concluse?

    Con la dichiarazione di inammissibilità, senza esame del merito.

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  • Corte cost. n. 27/2015 – Indennità operative del personale militare: questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 4 della legge n. 78 del 1983, in materia di indennità operative del personale militare, sollevata dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La normativa sulle indennità operative del personale militare stabilisce i criteri per il loro aggiornamento. Alcuni militari avevano contestato la disciplina davanti al TAR Calabria, che ne ha rimesso la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, sollevato dal TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 78 del 1983.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina delle indennità militari, per ragioni di carattere processuale.

    Domande e risposte

    Cosa riguardava la norma impugnata?

    L’art. 4 della legge n. 78 del 1983 sulle indennità operative del personale militare.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 36 (retribuzione proporzionata) e 97 (buon andamento) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 26/2015 – Accertamento dei redditi e contraddittorio: questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Como in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    L’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina i poteri dell’Amministrazione finanziaria nell’accertamento dei redditi, tra cui gli effetti della mancata risposta del contribuente agli inviti del Fisco. La Commissione tributaria di Como ne dubitava la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Como.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina dell’accertamento tributario, per ragioni di carattere processuale relative all’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973?

    I poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria nell’accertamento dei redditi, inclusi gli effetti della mancata risposta del contribuente.

    Qual è stato l’esito?

    L’inammissibilità: la Corte non è entrata nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 280/2016 – IMU e statuto della Regione siciliana

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e, per il resto, non fondate le questioni sollevate dal giudice amministrativo siciliano sull’IMU in relazione allo statuto della Regione siciliana e al principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    L’istituzione dell’IMU, con il decreto «salva Italia» del 2011, ha posto problemi di coordinamento con l’autonomia finanziaria della Regione siciliana, che gode di uno statuto speciale e di particolari norme di attuazione in materia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, ha sollevato questioni sugli artt. 13 e 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto della Regione siciliana, al principio di leale collaborazione e alle norme di attuazione finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 13, commi 11 e 17, e all’art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, e ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 13 (esclusi i commi 11 e 17), riferita all’art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione.

    Il principio

    La disciplina statale dell’IMU non viola, nei termini prospettati, l’autonomia finanziaria della Regione siciliana e il principio di leale collaborazione; le ulteriori censure sono risultate inammissibili per difetti di prospettazione.

    Domande e risposte

    Chi ha sollevato le questioni?

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite.

    Cosa contestava?

    Profili della disciplina statale dell’IMU rispetto all’autonomia finanziaria siciliana e alla leale collaborazione.

    Qual è stato l’esito?

    In parte inammissibilità, per il resto non fondatezza delle questioni.

  • Corte cost. n. 279/2016 – Bilancio della Regione Molise: illegittimità e caducazione consequenziale

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 9 della legge di bilancio del Molise per il 2016 e, in via consequenziale, l’intera legge regionale di bilancio nei sensi indicati in motivazione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Molise n. 6 del 2016 approvava il bilancio di previsione regionale. Il Governo ne ha contestato una disposizione, con effetti che la Corte ha esteso all’intero impianto della legge di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Molise n. 6 del 2016 nei sensi di cui in motivazione.

    Il principio

    Quando il vizio investe una disposizione centrale dell’equilibrio di bilancio, la Corte può estendere in via consequenziale la declaratoria di illegittimità all’intera legge di bilancio, a tutela della coerenza dei conti pubblici.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata impugnata?

    L’art. 9 della legge di bilancio della Regione Molise per il 2016.

    Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

    La Corte estende l’annullamento ad altre norme strettamente connesse, qui all’intera legge di bilancio.

    Su quale base lo ha fatto?

    Sull’art. 27 della legge n. 87 del 1953, che disciplina la dichiarazione di illegittimità consequenziale.

  • Corte cost. n. 25/2015 – Sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.): questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 529 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Brindisi in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 529 c.p.p. riguarda la sentenza con cui il giudice dichiara di «non doversi procedere» quando manca una condizione di procedibilità. Il Tribunale di Brindisi ne dubitava la legittimità sotto vari profili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 529 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 529 c.p.p.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina della sentenza di non doversi procedere, per ragioni di carattere processuale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 529 c.p.p.?

    La sentenza di non doversi procedere, pronunciata quando manca una condizione di procedibilità dell’azione penale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.

    Chi aveva sollevato il dubbio?

    Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Fasano.

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  • Corte cost. n. 278/2016 – Processo tributario: contributo unificato e delega legislativa

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 15, comma 2-quater, del processo tributario, introdotto in attuazione della delega sulla revisione del contenzioso: la norma non eccede i limiti della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Nel riformare il processo tributario, il legislatore delegato ha introdotto regole sulla liquidazione delle spese e sul contributo. Il giudice rimettente dubitava che la nuova disposizione rispettasse i confini fissati dalla legge di delega (art. 76 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 156 del 2015 (che introduce l’art. 15, comma 2-quater, del d.lgs. n. 546 del 1992), in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disposizione delegata rispetta i principi e criteri direttivi della legge di delega n. 23 del 2014, senza eccedere i limiti dell’art. 76 Cost.

    Il principio

    La legge delegata non viola l’art. 76 Cost. quando si mantiene entro l’ambito dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega, anche sviluppandone le previsioni con scelte attuative coerenti.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 15, comma 2-quater, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla riforma del processo tributario del 2015.

    Qual era il dubbio del giudice?

    Che la norma delegata eccedesse i limiti della legge di delega, violando l’art. 76 Cost.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata, ritenendo rispettati i limiti della delega.

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  • Corte cost. n. 24/2015 – Pianta organica delle farmacie: questione manifestamente inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2 della legge n. 475 del 1968 e sull’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 in materia di servizio farmaceutico, sollevata dal TAR Veneto in riferimento agli artt. 41, 97 e 118 Cost.

    Di cosa si tratta

    La disciplina del servizio farmaceutico stabilisce quante farmacie possono operare in un certo territorio (la cosiddetta pianta organica). Il TAR Veneto dubitava della costituzionalità di alcune norme modificate dal «decreto liberalizzazioni» del 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (servizio farmaceutico), come modificato dall’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e l’art. 11, comma 2, del medesimo decreto-legge, in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, della Costituzione, sollevati dal TAR per il Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR per il Veneto.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina del servizio farmaceutico, per ragioni processuali attinenti all’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il TAR Veneto?

    La legittimità di norme sul servizio farmaceutico modificate dal decreto liberalizzazioni del 2012, in riferimento a libertà d’impresa, buon andamento e sussidiarietà.

    Qual è stato l’esito?

    La manifesta inammissibilità: la Corte non è entrata nel merito.

    Quali articoli erano invocati?

    Gli artt. 41, 97 e 118, primo comma, della Costituzione.

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