Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 254/2016 – Contributo solidaristico dei pensionati della Cassa forense

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    Con l’ordinanza n. 254 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul maggior contributo solidaristico richiesto agli avvocati pensionati iscritti alla Cassa forense. Il Tribunale di Napoli aveva censurato la mancanza di un tetto e la disparità rispetto agli iscritti non pensionati, ma la Corte non è entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato già titolare di pensione di vecchiaia continuava a versare alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense un contributo soggettivo obbligatorio. Riteneva ingiusto pagare, da pensionato, una contribuzione «solidaristica» più gravosa rispetto a quella degli iscritti ancora non in pensione, senza un limite massimo. Aveva quindi chiesto al giudice del lavoro il rimborso o, in subordine, il riconoscimento di supplementi di pensione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione. Erano impugnate, in combinato disposto, varie norme sull’autonomia degli enti previdenziali privatizzati (d.lgs. n. 509 del 1994, art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, art. 18, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011) e i regolamenti della Cassa forense, nella parte in cui prevedono un maggior contributo a carico dei pensionati senza un tetto massimo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni. Non è quindi entrata nel merito della disparità lamentata: il vizio riguardava il modo in cui le censure erano state formulate dal giudice rimettente.

    Il principio

    Una pronuncia di manifesta inammissibilità non significa che la norma sia legittima o illegittima: la Corte non si esprime sul contenuto, ma rileva un difetto nel modo in cui la questione è stata posta. Il dubbio sul contributo solidaristico dei pensionati forensi resta quindi privo di una risposta nel merito in questa sede.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nel corso di una causa promossa da un avvocato pensionato contro la Cassa forense.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    L’art. 3 (uguaglianza) e l’art. 38 (tutela previdenziale) della Costituzione.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito del contributo richiesto ai pensionati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 250/2016 – Arbitrato nei contratti pubblici: illegittimo il vincolo sul presidente del collegio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del codice dei contratti pubblici del 2006 che imponeva di scegliere il presidente del collegio arbitrale solo tra chi, nell’ultimo triennio, non avesse esercitato funzioni di arbitro di parte o di difensore in arbitrati analoghi.

    Di cosa si tratta

    L’art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), nel testo modificato nel 2010, stabiliva che il presidente del collegio arbitrale fosse scelto tra coloro che nell’ultimo triennio non avevano esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali della stessa materia, prevedendo la nullità del lodo in caso di violazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, evocando numerosi parametri tra cui gli artt. 3, 11, 24, 33, 35, 41, 76, 77, 102, 108, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, oltre a varie disposizioni del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 241, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui stabiliva che il presidente del collegio arbitrale fosse scelto comunque tra coloro che nell’ultimo triennio non avevano esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in tali giudizi arbitrali, con conseguente nullità del lodo in caso di violazione.

    Il principio

    Una incompatibilità così ampia e indifferenziata per la nomina del presidente del collegio arbitrale, sanzionata con la nullità del lodo, eccede i limiti della ragionevolezza e incide irragionevolmente sulla composizione dell’organo arbitrale e sulla tutela delle parti.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    Che il presidente del collegio arbitrale fosse scelto solo tra chi, nell’ultimo triennio, non avesse esercitato funzioni di arbitro di parte o di difensore in arbitrati della stessa materia, pena la nullità del lodo.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Collegio arbitrale di Roma, nel corso di un procedimento arbitrale relativo a un contratto pubblico.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato illegittima la disposizione nella parte indicata, eliminando il vincolo censurato e la connessa sanzione di nullità del lodo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2016 – Localizzazione delle centrali del gas: illegittima la legge abruzzese

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Abruzzo che vincolava la localizzazione delle centrali di spinta del gas funzionali ai metanodotti a determinate aree, interferendo con la competenza statale in materia di energia e con i relativi procedimenti autorizzativi.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 13 del 2015 aveva inserito nella legge regionale n. 2 del 2008 un nuovo art. 1.2, che imponeva, ai fini dell’intesa regionale nel procedimento autorizzativo statale, la localizzazione delle centrali di spinta del gas in aree determinate (zone industriali a minore impatto ambientale e rischio sismico).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015, in riferimento agli artt. 41, 42, 43, 117 (primo, secondo e terzo comma), 118 e 120 della Costituzione e agli artt. 43 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, lamentando il contrasto con i principi statali sulla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Abruzzo n. 13 del 2015, nella parte in cui introduceva l’art. 1.2, commi 1 e 2, della legge regionale n. 2 del 2008.

    Il principio

    La materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia è soggetta ai principi fondamentali fissati dallo Stato: la Regione non può predeterminare in modo vincolante la localizzazione degli impianti, fissando di fatto a priori un diniego dell’intesa per le aree non indicate.

    Domande e risposte

    Cosa imponeva la norma abruzzese?

    La localizzazione delle centrali di spinta del gas funzionali ai metanodotti in aree determinate, ai fini dell’intesa regionale nel procedimento autorizzativo.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché interferiva con i principi fondamentali statali in materia di energia, predeterminando un diniego implicito dell’intesa per le aree diverse da quelle indicate.

    Quale competenza era in gioco?

    La materia concorrente della «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», in cui lo Stato fissa i principi fondamentali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 248/2016 – Assunzioni automatiche in Regione senza concorso: illegittime

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma calabrese che, in caso di scioglimento delle Associazioni di Divulgazione Agricola, prevedeva il passaggio automatico del relativo personale alle dipendenze della Regione, in violazione del principio del pubblico concorso.

    Di cosa si tratta

    L’art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999, nella versione sostituita nel 2007, stabiliva che, in caso di scioglimento delle Associazioni di Divulgazione Agricola, il personale fosse assegnato ad altra associazione oppure rientrasse nella competenza gestionale della Regione. Il caso nasceva dalla richiesta di una lavoratrice di essere assunta dalla Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Catanzaro, sezione lavoro, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, della legge regionale calabrese, come sostituito nel 2007, per violazione dell’art. 97, quarto comma, della Costituzione.

    Il principio

    L’accesso ai pubblici impieghi avviene di regola mediante concorso: una norma che disponga l’inquadramento automatico di personale nei ruoli regionali, al di fuori di una procedura concorsuale, viola il principio del pubblico concorso sancito dall’art. 97, quarto comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    L’assegnazione automatica del personale delle Associazioni di Divulgazione Agricola sciolte alla Regione Calabria, senza concorso.

    Quale principio costituzionale è stato violato?

    Il principio del pubblico concorso, sancito dall’art. 97, quarto comma, della Costituzione, quale regola generale per l’accesso ai pubblici impieghi.

    Perché l’inquadramento automatico è vietato?

    Perché consente l’ingresso nei ruoli della pubblica amministrazione senza una selezione concorsuale aperta e basata sul merito.

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  • Corte cost. n. 247/2016 – Garanzie finanziarie per i rifiuti: questione manifestamente inammissibile

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 5, comma 1, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987 in materia di garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale friulana, nel disciplinare lo smaltimento dei rifiuti, attribuiva alla Regione la determinazione delle garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione degli impianti e al recupero delle aree interessate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con due ordinanze, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 1987 (come sostituito dalla legge reg. n. 13 del 1998), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, della Costituzione, per asserita invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e sesto comma, della Costituzione.

    Il principio

    La corretta individuazione della disposizione realmente rilevante e della sua portata è presupposto indispensabile del giudizio di costituzionalità: in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile, anche quando si lamenti l’invasione della competenza statale sull’ambiente.

    Domande e risposte

    Su quale materia verteva la questione?

    Sulle garanzie finanziarie per i costi di interventi conseguenti alla non corretta gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

    Quale competenza statale era invocata?

    La competenza esclusiva dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per vizi attinenti alla prospettazione del giudice rimettente, che hanno impedito un esame nel merito da parte della Corte.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera s), competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente, parametro della questione
  • Corte cost. n. 246/2016 – Province sarde e riordino: questione manifestamente inammissibile

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 1, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 15 del 2013 in tema di riordino delle province, perché il giudice rimettente aveva ricostruito in modo carente il quadro normativo rilevante.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione autonoma Sardegna n. 15 del 2013 conteneva disposizioni transitorie in materia di riordino delle province. La questione nasceva da un giudizio amministrativo promosso dalla Provincia del Medio Campidano e da altri soggetti contro la Regione Sardegna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato, sezione quinta, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 15 del 2013, in riferimento all’art. 43, secondo comma, dello Statuto speciale per la Sardegna (legge cost. n. 3 del 1948) e agli artt. 1, 48 e 51 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, rilevando che il giudice rimettente aveva omesso di esaminare il contesto normativo e procedimentale (in particolare la disciplina del referendum regionale) da cui realmente discendeva la soppressione delle province, e non dalla norma censurata.

    Il principio

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale fondata su una ricostruzione carente o erronea del quadro normativo rilevante: il giudice rimettente deve individuare correttamente la disposizione da cui discendono gli effetti contestati.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha deciso con ordinanza e non con sentenza?

    Perché l’evidente carenza nella ricostruzione della questione consentiva una pronuncia di manifesta inammissibilità in forma semplificata.

    Qual era il vizio della questione?

    Il giudice rimettente attribuiva alla norma censurata effetti che derivavano in realtà da un diverso contesto normativo, in particolare dalla procedura referendaria, non sottoposto al vaglio della Corte.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Che la questione presenta vizi così evidenti da impedire qualunque esame nel merito da parte della Corte.

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  • Corte cost. n. 245/2016 – Trasporto pubblico ligure in lotto unico: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dal TAR Liguria sulle norme regionali che facevano coincidere l’ambito territoriale ottimale del trasporto pubblico con l’intero territorio regionale e prevedevano l’affidamento del servizio in un unico lotto.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria n. 33 del 2013 aveva riformato il trasporto pubblico locale e regionale introducendo la nozione di ambito territoriale ottimale (ATO), coincidente con l’intero territorio regionale, e prevedendo l’affidamento del servizio in un unico lotto, gestito da un’Agenzia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge reg. Liguria n. 33 del 2013, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione, lamentando anche la violazione del divieto di legge-provvedimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 1, e 14, comma 1, della legge regionale ligure, sollevate in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e s), Cost.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente non chiarisce adeguatamente i termini della questione o non motiva in modo sufficiente la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la Corte non può pronunciarsi nel merito e dichiara la questione inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la riforma ligure del trasporto pubblico?

    Un ambito territoriale ottimale coincidente con l’intero territorio regionale e l’affidamento del servizio in un unico lotto regionale.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni processuali legate alla prospettazione della questione da parte del giudice rimettente, che non ha consentito un esame nel merito.

    La Corte si è pronunciata sulla legittimità delle norme?

    No: l’inammissibilità impedisce una decisione di merito, quindi la Corte non si è pronunciata sul fondo della questione.

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  • Corte cost. n. 244/2016 – Gestione nazionale dei rifiuti: il riparto di competenze Stato-Regioni

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    La Corte costituzionale ha esaminato l’art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») sul sistema nazionale di gestione dei rifiuti, dichiarando in parte inammissibili e in parte non fondate le numerose questioni sollevate dalle Regioni Lombardia e Veneto.

    Di cosa si tratta

    L’art. 35 del d.l. n. 133 del 2014 dettava una serie di disposizioni per realizzare, su scala nazionale, un sistema integrato di gestione dei rifiuti, individuando in particolare gli impianti di recupero energetico e di smaltimento di interesse strategico nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Lombardia e Veneto avevano impugnato l’art. 35 del decreto-legge, evocando numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 11, 77, secondo comma, 81, 117 (primo, secondo, terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione, in relazione anche alla direttiva 2001/42/CE.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione di altre questioni, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, come convertito, sollevate dalle due Regioni.

    Il principio

    La realizzazione di un sistema integrato e di interesse nazionale per la gestione dei rifiuti rientra in ambiti riconducibili alla tutela dell’ambiente e ad altre competenze statali, sicché le scelte organizzative di rilievo nazionale non violano, di per sé, le competenze regionali né il principio di leale collaborazione.

    Domande e risposte

    Cos’era l’art. 35 dello «Sblocca Italia»?

    Una norma volta a costruire un sistema nazionale di gestione dei rifiuti, individuando impianti di recupero e smaltimento di interesse strategico nazionale.

    Quali Regioni avevano impugnato la norma?

    Le Regioni Lombardia e Veneto, con distinti ricorsi poi riuniti dalla Corte.

    Qual è stato l’esito complessivo?

    La Corte ha respinto le censure relative all’art. 35, dichiarandole in parte inammissibili e in parte non fondate, riservando ad altre pronunce le restanti questioni.

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  • Corte cost. n. 243/2016 – Calabria: il «listino» del Presidente eletto e la legge statutaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 19 del 2014 nella parte in cui eliminava il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo, incidendo così sulla nomina a consigliere del candidato Presidente non eletto.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale calabrese aveva soppresso una previsione che faceva salva l’applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, contenente la regola sulla nomina a consigliere regionale del candidato che ha riportato un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Calabria n. 19 del 2014, in riferimento agli artt. 123 e 117, primo comma, della Costituzione, lamentando, tra l’altro, il contrasto con lo Statuto regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale, limitatamente alla parte in cui elimina il rinvio all’intero art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999, anziché al solo ultimo periodo di tale comma.

    Il principio

    La materia elettorale regionale, regolata in armonia con la Costituzione e con i principi della legge costituzionale n. 1 del 1999, non può essere modificata in modo da incidere indebitamente sulle regole di nomina dei consiglieri collegate all’elezione diretta del Presidente della Giunta.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma soppressa?

    La nomina a consigliere regionale del candidato che aveva ottenuto un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Presidente eletto, secondo l’art. 5, comma 1, della legge cost. n. 1 del 1999.

    Cosa ha censurato la Corte?

    Il fatto che la legge regionale eliminasse il rinvio all’intero art. 5, comma 1, anziché al solo ultimo periodo, alterando indebitamente la disciplina.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 123 (statuti e forma di governo regionali) e 117, primo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 242/2016 – Tassa automobilistica e auto storiche: i limiti della potestà regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2 della legge di stabilità 2015 della Regione Veneto, che esentava dalla tassa automobilistica gli autoveicoli e motoveicoli di età tra venti e trenta anni di interesse storico, perché eccedeva i limiti di manovrabilità del tributo fissati dalla legge statale.

    Di cosa si tratta

    La tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni, che ne incassano il gettito ma possono disciplinarlo solo nei limiti massimi previsti dalla legislazione statale. La Regione Veneto aveva esentato, a certe condizioni, i veicoli di interesse storico-collezionistico di età compresa tra venti e trenta anni, sostituendo la tassa con una «tassa di circolazione forfettaria».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, 49 e 69 della legge reg. Veneto n. 6 del 2015, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, primo e secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di appassionati; ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale; ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 69 (nel frattempo abrogato); ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 49 in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost.

    Il principio

    Le Regioni possono manovrare la tassa automobilistica solo entro i limiti fissati dalla legge statale: un’esenzione che ecceda tali limiti, come quella per i veicoli storici tra venti e trenta anni, è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    L’esenzione dalla tassa automobilistica ordinaria per autoveicoli e motoveicoli di età tra venti e trenta anni di interesse storico-collezionistico, con sostituzione di una tassa forfettaria di circolazione.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché eccedeva i limiti di manovrabilità del tributo che la legge statale assegna alle Regioni per la tassa automobilistica.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere» sull’art. 69?

    Che la disposizione era stata abrogata nel frattempo dalla stessa Regione, facendo venir meno l’oggetto del giudizio su quel punto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 241/2016 – Cumulo pensione privilegiata e reddito: nessuna disparità

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    La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione sul regime di cumulo tra pensione e reddito da lavoro: il diverso trattamento riservato alla pensione privilegiata ordinaria rispetto alla pensione di anzianità non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La normativa consente il cumulo integrale tra pensione e reddito da lavoro autonomo a chi percepisce una pensione diretta di anzianità (art. 19 del d.l. n. 112 del 2008), mentre limita al 70 per cento il cumulo per il titolare di una pensione privilegiata ordinaria (art. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000). Il caso nasceva dalla richiesta di restituzione di un indebito a un generale dei carabinieri.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche (giudice unico delle pensioni), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e dell’art. 19 del d.l. n. 112 del 2008 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento a danno dei titolari di pensione privilegiata ordinaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che le situazioni poste a confronto non fossero omogenee e che il diverso regime di cumulo non integrasse una violazione dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    La pensione privilegiata ordinaria, legata a un’infermità per causa di servizio, e la pensione di anzianità rispondono a logiche diverse: il legislatore può perciò prevedere regimi di cumulo differenziati con il reddito da lavoro senza violare il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa cambia tra le due pensioni a confronto?

    La pensione di anzianità consente il cumulo integrale con il reddito da lavoro autonomo, mentre la pensione privilegiata ordinaria è soggetta a un cumulo limitato al 70 per cento.

    Perché la Corte non ha riscontrato disparità?

    Perché le due situazioni non sono omogenee: rispondono a presupposti e finalità diversi, e il legislatore può quindi disciplinarle in modo differente.

    Qual era l’esito pratico per il pensionato?

    La questione è stata respinta, quindi resta confermato il regime di cumulo limitato per la pensione privilegiata ordinaria.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro su cui era fondata la censura di disparità di trattamento
  • Corte cost. n. 240/2016 – Benefici combattentistici al personale militare ONU: nessuna disparità

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure sull’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che estende i benefici combattentistici al personale militare impiegato in missioni ONU in zone d’intervento, ritenendo non irragionevole la diversa disciplina rispetto ad altre situazioni.

    Di cosa si tratta

    La legge 11 dicembre 1962, n. 1746 riconosce i cosiddetti «benefici combattentistici» al personale militare in servizio per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in zone d’intervento. Numerosi militari avevano chiesto il riconoscimento di tali benefici davanti ai giudici amministrativi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (con nove ordinanze) e il TAR Abruzzo avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una presunta disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal TAR Abruzzo (sezione di Pescara) in riferimento all’art. 3 Cost. e ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia, sempre in riferimento all’art. 3 Cost.

    Il principio

    La scelta legislativa di riconoscere i benefici combattentistici al personale militare impiegato in specifiche missioni ONU in zone d’intervento rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina, di per sé, una violazione del principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Quali benefici riguarda questa decisione?

    I benefici combattentistici previsti dalla legge n. 1746 del 1962 per il personale militare in servizio per conto dell’ONU in zone d’intervento.

    Su quale parametro costituzionale verteva il dubbio?

    Esclusivamente sull’art. 3 della Costituzione, ossia il principio di eguaglianza e la presunta disparità di trattamento.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha respinto le censure: una questione è stata dichiarata inammissibile e l’altra non fondata, lasciando intatta la norma.

    Norme collegate