Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 140/2016 — Processo in assenza e procedimento di esecuzione: errore sulla norma censurata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 9 della legge n. 67 del 2014, in tema di processo in assenza dell’imputato. Il giudice rimettente aveva sbagliato a individuare la norma da censurare: voleva applicare la disciplina del processo di esecuzione, regolata da un’altra disposizione.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 67 del 2014 ha introdotto il processo in assenza dell’imputato, in sostituzione del vecchio processo contumaciale, per adeguarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Questa disciplina prevede la sospensione del procedimento quando l’imputato è irreperibile, ma riguarda la fase di cognizione (udienza preliminare, dibattimento, appello), non il procedimento di esecuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario della Spezia, giudice dell’esecuzione, ha censurato l’art. 9 della legge n. 67 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), nella parte in cui non prevede che la sospensione del procedimento in assenza si applichi anche alla costituzione delle parti nell’incidente di esecuzione ex art. 666 cod. proc. pen.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Il giudice è incorso in un errore nell’individuazione della norma censurata: l’art. 9 della legge n. 67 del 2014 ha novellato gli artt. 420-bis, 420-quater e 420-quinquies cod. proc. pen., norme proprie del giudizio di cognizione, mentre il procedimento di esecuzione è regolato dall’art. 666 cod. proc. pen. Era a quest’ultimo che andavano rivolte le censure. Inoltre, estendere quella disciplina all’esecuzione avrebbe richiesto un tasso di manipolatività eccessivo, invadendo la discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    Il giudice che intenda denunciare una lacuna deve individuare correttamente la norma applicabile nel suo giudizio: l’errore nell’individuazione della disposizione censurata rende inammissibile la questione. La conformazione degli istituti processuali resta riservata alla discrezionalità del legislatore, salvo il limite della manifesta irragionevolezza.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza tra giudizio di cognizione ed esecuzione?

    La cognizione è la fase in cui si accerta la responsabilità dell’imputato; l’esecuzione dà attuazione alla condanna già definitiva. Hanno strutture e regole diverse, anche per la partecipazione delle parti.

    Perchè la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perchè il giudice ha censurato l’art. 9 della legge n. 67 del 2014, riferito alla cognizione, mentre nel suo giudizio doveva applicare l’art. 666 cod. proc. pen., proprio dell’esecuzione.

    La Corte poteva estendere la sospensione all’esecuzione?

    No: l’estensione avrebbe richiesto un intervento eccessivamente manipolativo, riservato alle scelte discrezionali del legislatore.

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  • Corte cost. n. 139/2016 — Ammissibilità del conflitto sull’insindacabilità parlamentare (caso Calderoli)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Bergamo contro il Senato, che aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68 della Costituzione, alcune dichiarazioni del senatore Calderoli. Si tratta della sola fase di ammissibilità: il merito sarà deciso in seguito.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68 della Costituzione protegge i parlamentari per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni (insindacabilità). Quando un giudice procede contro un parlamentare e la Camera afferma che le sue dichiarazioni sono coperte da tale guarentigia, può nascere un conflitto tra il potere giudiziario e quello parlamentare, che la Corte costituzionale è chiamata a risolvere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bergamo, investito di un procedimento penale per diffamazione aggravata, ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato, chiedendo di accertare che non spettava a quest’ultimo dichiarare insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le dichiarazioni del senatore, e di annullare la relativa deliberazione del 16 settembre 2015.

    La decisione della Corte

    In questa fase la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, limitandosi a delibare senza contraddittorio la sussistenza dei requisiti. Ha riconosciuto la legittimazione del Tribunale di Bergamo, quale organo giurisdizionale a competere nel conflitto, e quella del Senato, organo competente a dichiarare in via definitiva la propria volontà sull’applicazione dell’art. 68 Cost. Esiste dunque la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla Corte; restano impregiudicate le ulteriori questioni di merito.

    Il principio

    La fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato comporta una mera delibazione dei requisiti soggettivo e oggettivo, senza contraddittorio e senza pronuncia sul merito: la dichiarazione di ammissibilità consente solo la prosecuzione del giudizio, lasciando impregiudicata ogni ulteriore valutazione, anche di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa decide la Corte nella fase di ammissibilità del conflitto?

    Verifica soltanto, senza contraddittorio, se esistano i presupposti del conflitto (la legittimazione delle parti e la materia di competenza della Corte), senza decidere chi abbia ragione nel merito.

    Cosa protegge l’art. 68 della Costituzione?

    Protegge i membri del Parlamento dalla responsabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni; perchè operi serve un nesso funzionale tra le dichiarazioni e l’attività parlamentare.

    La decisione ha stabilito chi ha ragione?

    No. La Corte si è limitata a dichiarare ammissibile il conflitto: il merito, cioè se le dichiarazioni fossero davvero insindacabili, sarà deciso in una fase successiva.

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  • Corte cost. n. 138/2016 — Estinzione dei conflitti tra enti sul riparto del contributo alla finanza pubblica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinti i processi sui conflitti di attribuzione promossi dalla Valle d’Aosta e dalla Provincia autonoma di Bolzano contro un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, dopo che le due autonomie avevano rinunciato ai ricorsi in seguito ad accordi con il Governo.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva ripartito tra le Regioni a statuto speciale e le Province autonome un contributo alla finanza pubblica, mediante un decreto del Ministero dell’economia del 17 giugno 2014. La Valle d’Aosta e la Provincia di Bolzano ritenevano che il decreto ledesse la loro autonomia finanziaria e i principi statutari, e avevano quindi sollevato conflitto di attribuzione tra enti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto verteva sul decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 giugno 2014, impugnato dalla Regione Valle d’Aosta e dalla Provincia di Bolzano in riferimento, tra l’altro, agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione e ragionevolezza e alle norme dei rispettivi statuti speciali in materia di ordinamento finanziario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato estinti i processi. A seguito degli accordi in materia di finanza pubblica conclusi con il Governo, le ricorrenti avevano rinunciato ai propri ricorsi e le rinunce erano state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri: la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra enti, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo: gli accordi finanziari raggiunti tra Stato e autonomie speciali possono comporre la controversia senza una pronuncia di merito della Corte.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    E’ il giudizio con cui una Regione o una Provincia autonoma contesta che lo Stato (o un altro ente) abbia esercitato un potere invadendo la propria sfera di competenza costituzionalmente garantita.

    Perchè i processi sono stati dichiarati estinti?

    Perchè le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi dopo aver raggiunto accordi sulla finanza pubblica con il Governo, e tali rinunce sono state accettate dallo Stato.

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Comporta la chiusura del giudizio senza decisione sul merito: l’atto impugnato non viene nè annullato nè confermato dalla Corte.

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  • Corte cost. n. 137/2016 — Estinzione del processo per rinuncia: collocamento a riposo nella Provincia di Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo avente ad oggetto l’art. 29 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 6 del 2015 sul collocamento a riposo d’ufficio del personale. Lo Stato aveva rinunciato al ricorso dopo che la Provincia aveva abrogato la norma impugnata.

    Di cosa si tratta

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva disciplinato il collocamento a riposo d’ufficio dei propri dipendenti, per favorire il ricambio generazionale e contenere la spesa di personale. Lo Stato riteneva che la Provincia avesse invaso la competenza statale in materia di previdenza sociale, disciplinando di fatto l’anticipo del trattamento di fine rapporto in modo difforme dalla normativa nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 29 della legge provinciale n. 6 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 81, terzo comma, 117, secondo comma, lettera o), e terzo comma, e 119 della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale esclusiva in materia di previdenza sociale e il contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Nelle more del giudizio la Provincia aveva abrogato la disposizione impugnata; lo Stato aveva quindi rinunciato al ricorso, rinuncia accettata dalla Provincia. In mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, intervenuta dopo l’abrogazione della norma impugnata, determina l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia nel merito quando il contrasto è stato risolto sul piano legislativo e la parte rinuncia all’impugnazione.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è stato dichiarato estinto?

    Significa che il giudizio si è chiuso senza una decisione nel merito, perchè lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo l’abrogazione della norma contestata.

    Perchè lo Stato aveva impugnato la legge della Provincia di Bolzano?

    Perchè riteneva che la disciplina sul collocamento a riposo invadesse la competenza statale esclusiva sulla previdenza sociale e violasse il coordinamento della finanza pubblica.

    La rinuncia chiude sempre il processo costituzionale?

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita o in mancanza di sua costituzione, determina l’estinzione del processo.

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  • Corte cost. n. 73/2016 – Graduatorie dei lavoratori forestali siciliani e irretroattività

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sulla legge della Regione siciliana che ha unificato le graduatorie dei lavoratori forestali: i nuovi criteri di valutazione operano solo per il futuro nella formazione delle graduatorie permanenti e non hanno carattere retroattivo, sicché il presupposto interpretativo del giudice è errato.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità regionale siciliana del 2014 ha riorganizzato il settore forestale, unificando in un’unica graduatoria distrettuale tutti i lavoratori forestali e applicando a tutti i criteri di valutazione prima riservati ai soli operai «fuori fascia» (punteggio per ogni anno di lavoro). Un lavoratore, scivolato dal primo al dodicesimo posto, ha contestato la nuova disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Marsala, giudice rimettente in funzione di giudice del lavoro, ha impugnato l’art. 12, comma 1, della legge regionale siciliana n. 5 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU), lamentando la retroattività dei nuovi criteri, lesiva dell’affidamento e del buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. I nuovi criteri operano solo per il futuro, nella formazione delle nuove graduatorie unificate, e non sono retroattivi pur valorizzando titoli di servizio già acquisiti: caduto il presupposto interpretativo della retroattività, le censure cadono in radice rispetto a tutti i parametri.

    Il principio

    Il principio di irretroattività non è derogato dalle norme che introducono nuovi criteri di inserimento nelle graduatorie permanenti: proprio il loro carattere permanente e il periodico aggiornamento consentono il mutamento dei criteri di valutazione, che incide soltanto per l’avvenire su chi attende il collocamento.

    Domande e risposte

    Cosa ha cambiato la legge siciliana?

    Ha unificato in un’unica graduatoria i lavoratori forestali, applicando a tutti il criterio del punteggio per anno di lavoro prima riservato ai soli «fuori fascia».

    I nuovi criteri sono retroattivi?

    No: secondo la Corte operano solo per il futuro, anche se valutano titoli già acquisiti.

    Perché la questione è infondata?

    Perché si fondava sull’erroneo presupposto della retroattività, escluso il quale ogni censura viene meno.

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  • Corte cost. n. 136/2016 — Anticipazione delle spese di consulenza tecnica e patrocinio dei non abbienti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 131, comma 4, lettera c), del Testo unico sulle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002), riguardanti l’anticipazione delle spese del consulente tecnico. Il giudice rimettente era partito da presupposti interpretativi errati e da una ricostruzione incompleta del quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile, quando serve una consulenza tecnica (ad esempio un test del DNA per accertare la paternità), il consulente sostiene delle spese vive. La norma censurata prevede che l’erario rimborsi le spese già sostenute. Il problema sorge quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il consulente non ha i soldi per anticipare i costi: il giudice di La Spezia temeva che l’istruttoria diventasse impossibile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario della Spezia ha censurato l’art. 131, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’erario anticipi anche le spese ancora da sostenere per l’incarico, lamentando la lesione del diritto di difesa dei meno abbienti, della ragionevole durata del processo e dell’indipendenza del consulente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. L’ordinanza muoveva da presupposti palesemente erronei: il giudice aveva escluso, a torto, la possibilità di porre l’anticipazione a carico della parte non abbiente, trascurando la funzione della consulenza tecnica (che non è un mezzo di prova rimesso alle parti) e l’obbligo del consulente iscritto all’albo di prestare il proprio ufficio ai sensi dell’art. 63 cod. proc. civ.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione fondata su presupposti interpretativi erronei e su una ricostruzione incompleta del quadro normativo determina la manifesta inammissibilità della questione: l’errato punto di partenza del giudice mina alla radice la valutazione di non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Chi anticipa le spese della consulenza tecnica d’ufficio?

    Di regola il giudice può porre l’anticipazione a carico delle parti; quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’anticipo può gravare sulla parte abbiente, trattandosi di un atto nell’interesse della giustizia.

    Il consulente può rifiutare l’incarico se non ha i soldi?

    No: chi si iscrive all’albo dei consulenti tecnici ha l’obbligo di prestare il proprio ufficio ai sensi dell’art. 63 cod. proc. civ., salvo un giusto motivo di astensione.

    Perchè la Corte non ha esaminato il merito?

    Perchè il giudice rimettente è partito da presupposti interpretativi sbagliati e da una ricostruzione incompleta delle norme, vizi che rendono la questione manifestamente inammissibile.

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  • Corte cost. n. 72/2016 – Rito Fornero e obbligo di astensione del giudice dell’opposizione

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente infondata la questione sul cosiddetto rito Fornero: il giudice che ha emesso l’ordinanza nella fase sommaria sui licenziamenti non è obbligato ad astenersi nella successiva fase di opposizione, trattandosi di un unico procedimento articolato in due fasi.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 92 del 2012 (riforma Fornero) ha previsto, per le controversie sui licenziamenti, un procedimento speciale articolato in una fase sommaria e una fase di opposizione. Davanti al Tribunale di Milano erano state proposte istanze di ricusazione del magistrato che, dopo aver emesso l’ordinanza nella prima fase, doveva decidere anche sull’opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Milano, giudice rimettente, ha impugnato l’art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile e l’art. 1, comma 51, della legge n. 92 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono l’obbligo di astensione del giudice dell’opposizione che abbia già pronunciato l’ordinanza nella fase sommaria.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione, rilevando che le ordinanze di rimessione si limitavano a ripetere argomenti già esaminati e respinti con la sentenza n. 78 del 2015 e l’ordinanza n. 275 del 2015, senza addurre profili nuovi.

    Il principio

    Nel rito Fornero la fase sommaria e quella di opposizione costituiscono un unico procedimento davanti allo stesso ufficio: la circostanza che il medesimo giudice decida entrambe non viola il giusto processo né impone un obbligo di astensione.

    Domande e risposte

    Che cos’è il rito Fornero?

    È il procedimento speciale per le controversie sui licenziamenti introdotto dalla legge n. 92 del 2012, articolato in fase sommaria e fase di opposizione.

    Il giudice deve astenersi nella seconda fase?

    No: secondo la Corte non sussiste un obbligo di astensione, perché si tratta di un unico procedimento.

    Perché la questione è manifestamente infondata?

    Perché riproponeva, senza argomenti nuovi, censure già respinte dalla Corte nel 2015.

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  • Corte cost. n. 135/2016 — Salvezza degli effetti di norme già dichiarate incostituzionali sulle locazioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, che faceva salvi gli effetti di norme sulle locazioni non registrate già dichiarate incostituzionali. La questione era priva di oggetto, perchè la norma censurata era già stata annullata dalla stessa Corte con la sentenza n. 169 del 2015.

    Di cosa si tratta

    La vicenda nasce dalla disciplina che, a tutela del conduttore, imponeva un canone ridotto e una durata predeterminata per i contratti di locazione non registrati nei termini. Quelle norme (art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011) erano state dichiarate incostituzionali per eccesso di delega con la sentenza n. 50 del 2014. Il legislatore aveva poi tentato di salvarne gli effetti già prodotti con l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Pistoia ha censurato l’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014, in riferimento all’art. 136 della Costituzione, ritenendo che facesse illegittimamente salvi gli effetti di norme che avevano cessato di avere efficacia per effetto di una precedente declaratoria di incostituzionalità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Con la sentenza n. 169 del 2015, anteriore all’ordinanza di rimessione, la disposizione censurata era già stata dichiarata costituzionalmente illegittima proprio per violazione dell’art. 136 Cost.: la questione era dunque priva del suo oggetto fin dall’origine, non dovendo il giudice applicare una norma già espunta dall’ordinamento.

    Il principio

    Una questione di legittimità costituzionale che ha ad oggetto una norma già annullata dalla Corte è priva di oggetto e va dichiarata inammissibile: il giudice non è tenuto ad applicare una disposizione che non fa più parte dell’ordinamento. L’art. 136 Cost. impedisce di reintrodurre o conservare gli effetti di norme dichiarate incostituzionali.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 136 della Costituzione?

    Stabilisce che, quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma, questa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Il legislatore non può farne salvi gli effetti.

    Perchè la questione era priva di oggetto?

    Perchè la norma contestata era già stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 169 del 2015 prima ancora che il giudice di Pistoia sollevasse la questione.

    Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

    La manifesta inammissibilità è pronunciata con ordinanza in casi evidenti, qui per la palese mancanza di oggetto della questione già risolta da una precedente sentenza.

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  • Corte cost. n. 71/2016 – Conflitto Sardegna sul gettito riservato all’Erario: processo estinto

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo nel conflitto di attribuzione promosso dalla Regione autonoma Sardegna contro il decreto che individuava il maggior gettito da riservare all’Erario: la Regione ha rinunciato al ricorso e lo Stato ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Dopo il sisma dell’Emilia del 2012, l’art. 2 del d.l. n. 74 del 2012 previde forme di concorso finanziario; un decreto interministeriale del 5 dicembre 2012 individuò le modalità per riservare all’Erario parte del maggior gettito di competenza delle autonomie speciali. La Sardegna impugnò tale decreto a tutela della propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna, con conflitto di attribuzione tra enti, ha chiesto l’annullamento del decreto in riferimento agli artt. 7, 8 e 54 dello Statuto speciale (legge cost. n. 3 del 1948) e agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione, lamentando la lesione delle proprie prerogative finanziarie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia: ai sensi dell’art. 25, comma 5, delle norme integrative, ciò comporta l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso seguita dall’accettazione della controparte costituita determina l’estinzione del processo costituzionale, senza esame del merito del conflitto.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Sardegna?

    Il decreto che riservava all’Erario parte del maggior gettito tributario di competenza regionale, ritenendolo lesivo dell’autonomia finanziaria statutaria.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione ha rinunciato al ricorso e lo Stato ha accettato la rinuncia.

    C’è stata una decisione sul merito?

    No: l’estinzione preclude la pronuncia sul contenuto del conflitto.

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  • Corte cost. n. 134/2016 — Riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che attribuisce al Tribunale per i minorenni i provvedimenti di decadenza e limitazione della responsabilità genitoriale (artt. 330 e 333 cod. civ.). Il giudice rimettente non aveva dimostrato la rilevanza della questione nè indicato un’unica soluzione costituzionalmente obbligata.

    Di cosa si tratta

    Quando una coppia si separa e nascono conflitti sui figli, l’ordinamento distingue tra due giudici: il Tribunale ordinario, competente su affidamento e modalità di visita, e il Tribunale per i minorenni, competente sui provvedimenti più gravi che incidono sulla responsabilità genitoriale (decadenza ex art. 330 cod. civ., condotta pregiudizievole ex art. 333 cod. civ.). Il Tribunale di Firenze riteneva irrazionale questa doppia competenza, perchè può generare giudizi paralleli e pronunce contrastanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Firenze ha censurato l’art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ., in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione, lamentando un trattamento processuale differenziato di situazioni identiche, in contrasto con il principio di uguaglianza, di buon andamento della pubblica amministrazione e di ragionevole durata del giusto processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione. Dalla descrizione del caso concreto non emergeva la denunciata sovrapposizione di competenze, perchè il giudizio riguardava solo il diritto di visita e non la responsabilità genitoriale; inoltre il rimettente aveva indicato tre possibili sviluppi processuali senza scegliere, rendendo la rilevanza meramente ipotetica. Infine, esistendo più soluzioni possibili (concentrare le tutele sul Tribunale ordinario oppure su quello minorile), nessuna costituzionalmente obbligata, l’intervento richiesto aveva un alto tasso di manipolatività, riservato alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    La scelta di come ripartire le competenze in materia di minori tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni rientra nella discrezionalità del legislatore: la Corte non può sostituirsi ad esso quando la soluzione invocata non è l’unica compatibile con la Costituzione. La Corte ha richiamato la propria sentenza n. 194 del 2015, secondo cui non è irragionevole affidare al giudice specializzato la tutela degli interessi dei minori.

    Domande e risposte

    Quale giudice decide sui provvedimenti che limitano la responsabilità genitoriale?

    In base all’art. 38 disp. att. cod. civ., i provvedimenti di decadenza (art. 330 cod. civ.) e quelli sulla condotta pregiudizievole del genitore (art. 333 cod. civ.) sono attribuiti al Tribunale per i minorenni, salvo i casi in cui opera la vis attractiva del giudice ordinario.

    Perchè la Corte non ha deciso nel merito?

    Perchè la questione era inammissibile: il caso concreto non presentava la sovrapposizione di competenze denunciata, la rilevanza era solo ipotetica e la soluzione chiesta non era l’unica costituzionalmente obbligata.

    Questa decisione ha cambiato le regole sulla competenza?

    No. L’inammissibilità non incide sulla disciplina vigente: il riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni è rimasto invariato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 70/2016 – Pignorabilità dello stipendio entro il quinto

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    La Corte costituzionale dichiara in parte inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni sull’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile: lo stipendio resta pignorabile fino a un quinto e la legge non è tenuta a prevedere una soglia di assoluta impignorabilità del minimo vitale, scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    In due procedure esecutive il Tribunale di Viterbo, giudice dell’esecuzione, doveva pignorare stipendi molto modesti (299 e 450 euro mensili). L’art. 545, quarto comma, c.p.c. consente il pignoramento fino a un quinto della retribuzione; il giudice ha ritenuto che ciò potesse intaccare i mezzi indispensabili al sostentamento del lavoratore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Viterbo, giudice rimettente, ha impugnato l’art. 545, quarto comma, c.p.c. in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta del minimo vitale e, in subordine, non estende il più favorevole limite di un decimo previsto dall’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 per i crediti tributari.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le censure riferite agli artt. 1, 2 e 4 Cost. (apodittiche) e manifestamente infondate quelle riferite agli artt. 3 e 36 Cost., richiamando la sentenza n. 248 del 2015, che aveva già deciso questioni identiche.

    Il principio

    La pignorabilità degli emolumenti, collegata alla tutela del credito, non può essere negata in radice ma soltanto attenuata per particolari situazioni, la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore. I diversi regimi previsti per pensioni e crediti tributari non sono validi termini di comparazione.

    Domande e risposte

    Quanto dello stipendio può essere pignorato?

    In via generale, fino a un quinto per i tributi e in eguale misura per ogni altro credito, secondo l’art. 545, quarto comma, c.p.c.

    Esiste una parte assolutamente impignorabile?

    La Corte non l’ha imposta: spetta al legislatore decidere se introdurre una soglia di salvaguardia del minimo vitale.

    Perché non vale il limite di un decimo dei crediti tributari?

    Perché quel regime è eterogeneo rispetto al pignoramento ordinario e non costituisce un termine di paragone idoneo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 69/2016 – Sblocca Italia e procedure per le opere strategiche: questioni del Veneto respinte

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    La Corte costituzionale respinge le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro l’art. 4 dello «Sblocca Italia» sulle procedure per le opere pubbliche e infrastrutturali: in parte inammissibili, in parte non fondate, le censure non dimostrano una lesione delle competenze regionali in materia di governo del territorio.

    Di cosa si tratta

    Il decreto «Sblocca Italia» (d.l. n. 133 del 2014) aveva introdotto, all’art. 4, procedure semplificate e poteri per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture strategiche. La Regione Veneto contestò tali previsioni ritenendole lesive delle proprie attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Veneto, giudice rimettente in via principale, ha impugnato i diversi commi dell’art. 4 del d.l. n. 133 del 2014, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione, lamentando l’invasione delle competenze regionali e il difetto di coordinamento con il sistema delle autonomie.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: inammissibili quelle riferite a una pluralità di parametri (artt. 2, 3, 97, 114, 118, 119 Cost.) per genericità o difetto di lesione, e non fondate quelle riferite all’art. 117, terzo comma, Cost. sui commi 1, 2, 3, 4 e 9. Restano riservate a separate pronunce le ulteriori questioni.

    Il principio

    Le procedure statali per la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture rientrano nel coordinamento e nei principi fondamentali della materia: le censure regionali devono individuare con precisione la lesione delle competenze, pena l’inammissibilità o l’infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 4 dello «Sblocca Italia»?

    Procedure e poteri per accelerare la realizzazione di opere pubbliche e infrastrutture strategiche.

    Perché molte censure sono inammissibili?

    Per genericità o perché non dimostravano una lesione concreta delle competenze regionali in materia di governo del territorio.

    La Corte ha annullato l’art. 4?

    No: le questioni sono state dichiarate inammissibili o non fondate.

    Norme collegate