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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 994 Codice Civile: Perimento delle mandrie o dei greggi

    Articolo 994 Codice Civile: Perimento delle mandrie o dei greggi

    Art. 994 c.c. Perimento delle mandrie o dei greggi

    In vigore

    Se l’usufrutto è stabilito sopra una mandra o un gregge, l’usufruttuario è tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandra o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo. Se la mandra o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all’usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore.

  • Articolo 995 Codice Civile: Cose consumabili

    Articolo 995 Codice Civile: Cose consumabili

    Art. 995 c.c. Cose consumabili

    In vigore

    Se l’usufrutto comprende cose consumabili, l’usufruttuario ha diritto di servirsene e ha l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto secondo la stima convenuta. Mancando la stima, è in facoltà dell’usufruttuario di pagare le cose secondo il valore che hanno al tempo in cui finisce l’usufrutto o di restituirne altre in eguale qualità e quantità.

  • Articolo 996 Codice Civile: Cose deteriorabili

    Articolo 996 Codice Civile: Cose deteriorabili

    Art. 996 c.c. Cose deteriorabili

    In vigore

    Se l’usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco, l’usufruttuario ha diritto di servirsene secondo l’uso al quale sono destinate, e alla fine dell’usufrutto è soltanto tenuto a restituirle nello stato in cui si trovano.

  • Articolo 997 Codice Civile: Impianti, opifici e macchinari

    Articolo 997 Codice Civile: Impianti, opifici e macchinari

    Art. 997 c.c. Impianti, opifici e macchinari

    In vigore

    Se l’usufrutto comprende impianti, opifici o macchinari che hanno una destinazione produttiva, l’usufruttuario è tenuto a riparare e a sostituire durante l’usufrutto le parti che si logorano, in modo da assicurare il regolare funzionamento delle cose suddette. Se l’usufruttuario ha sopportato spese che eccedono quelle delle ordinarie riparazioni, il proprietario, al termine dell’usufrutto, è tenuto a corrispondergli una congrua indennità.

  • Articolo 998 Codice Civile: Scorte vive e morte

    Articolo 998 Codice Civile: Scorte vive e morte

    Art. 998 c.c. Scorte vive e morte

    In vigore

    Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantità e qualità. L’eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell’usufrutto.

  • Articolo 999 Codice Civile: Locazioni concluse dall’usufruttuario

    Articolo 999 Codice Civile: Locazioni concluse dall’usufruttuario

    Art. 999 c.c. Locazioni concluse dall’usufruttuario

    In vigore

    Le locazioni concluse dall’usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell’usufrutto, purché constino da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore, continuano per la durata stabilita, ma non oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto. Se la cessazione dell’usufrutto avviene per la scadenza del termine stabilito, le locazioni non durano in ogni caso se non per l’anno e trattandosi di fondi rustici dei quali il principale raccolto è biennale o triennale, se non per il biennio o triennio che si trova in corso al tempo in cui cessa l’usufrutto.

  • Articolo 1000 Codice Civile: Riscossione di capitali

    Articolo 1000 Codice Civile: Riscossione di capitali

    Art. 1000 c.c. Riscossione di capitali

    In vigore

    Per la riscossione di somme che rappresentano un capitale gravato d’usufrutto, è necessario il concorso del titolare del credito e dell’usufruttuario. Il pagamento fatto a uno solo di essi non è opponibile all’altro, salve in ogni caso le norme relative alla cessione dei crediti. Il capitale riscosso dev’essere investito in modo fruttifero e su di esso si trasferisce l’usufrutto. Se le parti non sono d’accordo sul modo d’investimento, provvede l’autorità giudiziaria. SEZIONE III – Degli obblighi nascenti dall'usufrutto

  • Articolo 1001 Codice Civile: Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

    Articolo 1001 Codice Civile: Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

    Art. 1001 c.c. Obbligo di restituzione. Misura della diligenza

    In vigore

    diligenza L’usufruttuario deve restituire le cose che formano oggetto del suo diritto, al termine dell’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 995. Nel godimento della cosa egli deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

  • Articolo 1004 Codice Civile: Spese a carico dell’usufruttuario

    Articolo 1004 Codice Civile: Spese a carico dell’usufruttuario

    Art. 1004 c.c. Spese a carico dell’usufruttuario

    In vigore

    Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell’usufruttuario. Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

  • Articolo 1005 Codice Civile: Riparazioni straordinarie

    Articolo 1005 Codice Civile: Riparazioni straordinarie

    Art. 1005 c.c. Riparazioni straordinarie

    In vigore

    Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario. Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L’usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l’usufrutto, l’interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.