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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 973 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa

    Articolo 973 Codice Civile: Clausola risolutiva espressa

    Art. 973 c.c. Clausola risolutiva espressa

    In vigore

    La dichiarazione del concedente di valersi della clausola risolutiva espressa non impedisce l’esercizio del diritto di affrancazione.

  • Art. 974 Codice Civile: Diritti dei creditori dell’enfiteuta

    Art. 974 Codice Civile: Diritti dei creditori dell’enfiteuta

    Art. 974 c.c. Diritti dei creditori dell’enfiteuta

    In vigore

    I creditori dell’enfiteuta possono intervenire nel giudizio di devoluzione per conservare le loro ragioni, valendosi all’uopo anche del diritto di affrancazione che spetti all’enfiteuta; possono offrire il risarcimento dei danni e dare cauzione per l’avvenire. I creditori, che hanno iscritto ipoteca contro l’enfiteuta anteriormente alla trascrizione della domanda di devoluzione e ai quali questa non è stata notificata in tempo utile per poter intervenire, conservano il diritto di affrancazione anche dopo avvenuta la devoluzione.

  • Articolo 975 Codice Civile: Miglioramenti e addizioni

    Articolo 975 Codice Civile: Miglioramenti e addizioni

    Art. 975 c.c. Miglioramenti e addizioni

    In vigore

    Quando cessa l’enfiteusi, all’enfiteuta spetta il rimborso dei miglioramenti nella misura dell’aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali sono accertati al tempo della riconsegna. Se in giudizio è stata fornita qualche prova della sussistenza in genere dei miglioramenti, all’enfiteuta compete la ritenzione del fondo fino a quando non è soddisfatto il suo credito. Per le addizioni fatte dall’enfiteuta, quando possono essere tolte senza nocumento del fondo, il concedente, se vuole ritenerle, deve pagarne il valore al tempo della riconsegna. Se le addizioni non sono separabili senza nocumento e costituiscono miglioramento, si applica la disposizione del primo comma di questo articolo.

  • Art. 976 Codice Civile: Locazioni concluse dall’enfiteuta

    Art. 976 Codice Civile: Locazioni concluse dall’enfiteuta

    Art. 976 c.c. Locazioni concluse dall’enfiteuta

    In vigore

    Per le locazioni concluse dall’enfiteuta si applicano le norme dell’articolo 999.

  • Art. 977 c.c.: Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

    Art. 977 c.c.: Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

    Art. 977 c.c. Enfiteusi costituite dalle persone giuridiche

    In vigore

    Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano anche alle enfiteusi costituite dalle persone giuridiche, salvo che sia disposto diversamente dalle leggi speciali. TITOLO V – Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione CAPO I – Dell'usufrutto SEZIONE I – Disposizioni generali

  • Articolo 978 Codice Civile: Costituzione

    Articolo 978 Codice Civile: Costituzione

    Art. 978 c.c. Costituzione

    In vigore

    L’usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell’uomo. Può anche acquistarsi per usucapione.

  • Art. 979 Codice Civile: Durata

    Art. 979 Codice Civile: Durata

    Art. 979 c.c. Durata

    In vigore

    La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare più di trent’anni.

  • Articolo 981 Codice Civile: Contenuto del diritto di usufrutto

    Articolo 981 Codice Civile: Contenuto del diritto di usufrutto

    Art. 981 c.c. Contenuto del diritto di usufrutto

    In vigore

    Contenuto del diritto di usufrutto L’usufruttuario ha diritto di godere della cosa, ma deve rispettarne la destinazione economica. Egli può trarre dalla cosa ogni utilità che questa può dare, fermi i limiti stabiliti in questo capo.

  • Articolo 982 Codice Civile: Possesso della cosa

    Articolo 982 Codice Civile: Possesso della cosa

    Art. 982 c.c. Possesso della cosa

    In vigore

    L’usufruttuario ha diritto di conseguire il possesso della cosa di cui ha l’usufrutto, salvo quanto è disposto dall’articolo 1002.

  • Art. 983 Codice Civile: Accessioni

    Art. 983 Codice Civile: Accessioni

    Art. 983 c.c. Accessioni

    In vigore

    L’usufrutto si estende a tutte le accessioni della cosa. Se il proprietario dopo l’inizio dell’usufrutto, con il consenso dell’usufruttuario, ha fatto nel fondo costruzioni o piantagioni, l’usufruttuario è tenuto a corrispondere gli interessi, sulle somme impiegate. La norma si applica anche nel caso in cui le costruzioni o piantagioni sono state fatte per disposizioni della pubblica autorità.