Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 179/2016 – Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche su iniziativa della P.A.

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    È legittimo che le controversie sugli accordi e sulle convenzioni urbanistiche siano decise dal giudice amministrativo anche quando è la pubblica amministrazione – e non il privato – a promuovere il giudizio. La Corte ha ritenuto infondata la questione: nulla impone che attore sia sempre il cittadino.

    Di cosa si tratta

    Un Comune pugliese aveva chiesto al giudice amministrativo la condanna di una società al pagamento di somme dovute in base a una convenzione di lottizzazione. Il TAR Puglia dubitava che la P.A. potesse fare da parte ricorrente davanti al giudice amministrativo, ritenendo che quel giudice sia previsto solo a tutela del privato contro l’amministrazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 133, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera f), del d.lgs. n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), in riferimento agli artt. 103, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui – secondo il diritto vivente – consente alla pubblica amministrazione di adire il giudice amministrativo come parte ricorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato infondata la questione. Gli artt. 103 e 113 Cost., pur formulati con riferimento alla tutela del privato, non impongono che la giurisdizione amministrativa sia attivabile solo dal cittadino: essa è finalizzata anche alla tutela dell’interesse pubblico. L’ordinamento non conosce materie «a giurisdizione frazionata» in base alla soggettività delle parti; la soluzione opposta avrebbe creato effetti irragionevoli, contrari anche agli artt. 24 e 111 Cost.

    Il principio

    Nelle materie di giurisdizione esclusiva legate all’esercizio, anche mediato, di un potere pubblico, la pubblica amministrazione ha legittimazione attiva e può convenire il privato davanti al giudice amministrativo: gli artt. 103 e 113 Cost. garantiscono al cittadino un giudice «naturale» del potere amministrativo, ma non vietano che lo stesso giudice sia adito dall’amministrazione.

    Domande e risposte

    Può un Comune citare un privato davanti al giudice amministrativo?

    Sì. Nelle materie di giurisdizione esclusiva connesse a convenzioni e accordi urbanistici la P.A. ha legittimazione attiva e può agire come parte ricorrente.

    Gli artt. 103 e 113 Cost. tutelano solo il privato?

    Tutelano il privato assicurandogli un giudice «naturale» del potere amministrativo, ma non escludono che la stessa amministrazione possa rivolgersi a quel giudice.

    Cosa significa che non esistono materie «a giurisdizione frazionata»?

    Significa che la stessa materia non può cambiare giudice a seconda di chi sia attore o resistente: la giurisdizione esclusiva resta unitaria.

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  • Corte cost. n. 163/2016 – Restituzione degli atti al Tribunale di Bari per un nuovo esame

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    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bari, senza decidere nel merito la questione di legittimità costituzionale. Spetterà al giudice rimettente riesaminare se e come riproporre il dubbio di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Quando, dopo che il giudice ha sollevato una questione di legittimità costituzionale, il quadro normativo o processuale muta, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente perché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce delle novità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dal Tribunale ordinario di Bari. La Corte, con l’ordinanza in epigrafe, non ha esaminato il merito ma ha ritenuto necessario rimettere la valutazione al giudice a quo.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 163 del 2016 la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bari.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice rimettente impone a quest’ultimo di rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, eventualmente alla luce di sopravvenienze normative o giurisprudenziali, prima di una nuova eventuale rimessione alla Corte.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «restituzione degli atti» al giudice?

    Significa che la Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, perché la riesamini prima di un’eventuale nuova rimessione.

    La Corte ha deciso se la norma è legittima?

    No: non si è pronunciata nel merito, limitandosi a ordinare la restituzione degli atti al Tribunale di Bari.

    Perché la Corte restituisce gli atti invece di decidere?

    Di norma perché il quadro normativo o processuale è mutato e il giudice deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata.

  • Corte cost. n. 162/2016 – Negoziazione assistita per i danni da circolazione: condizione legittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’obbligo di negoziazione assistita come condizione di procedibilità nelle cause per il risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti. La previsione è stata quindi ritenuta legittima.

    Di cosa si tratta

    La negoziazione assistita è una procedura in cui le parti, con l’assistenza dei propri avvocati, cercano di raggiungere un accordo prima di andare in giudizio. Il decreto-legge n. 132 del 2014 l’ha resa obbligatoria, come condizione di procedibilità, per alcune controversie, tra cui quelle per danni da circolazione di veicoli e natanti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sollevato dal Giudice di pace di Vietri di Potenza in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui subordina la procedibilità della domanda all’esperimento della negoziazione assistita.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 162 del 2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

    Il principio

    Prevedere la negoziazione assistita come condizione di procedibilità per le cause da circolazione di veicoli non viola il diritto di difesa: il giudice che rilevi il mancato esperimento non dichiara subito improcedibile la domanda, ma assegna un termine alle parti per recuperare la negoziazione, sicché l’accesso alla giustizia è solo differito e non precluso.

    Domande e risposte

    Che cos’è la negoziazione assistita?

    È una procedura in cui le parti, assistite dai propri avvocati, tentano di raggiungere un accordo prima di iniziare la causa.

    È obbligatoria per i danni da circolazione stradale?

    Sì: per queste controversie costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale, secondo l’art. 3 del d.l. n. 132 del 2014.

    Perché la Corte l’ha ritenuta legittima?

    Perché il giudice che rileva il mancato esperimento concede un termine per recuperarlo, sicché il diritto di agire in giudizio è solo posticipato, non negato.

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  • Corte cost. n. 161/2016 – Proroga termini in Abruzzo: legittima la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 8 della legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2015, impugnato dal Governo. La disposizione regionale è stata quindi ritenuta legittima.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Abruzzo n. 1 del 2015 conteneva disposizioni urgenti di proroga di termini e altre misure. Il Governo ha impugnato l’art. 8, ritenendo che violasse i principi statali in una materia di competenza concorrente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 gennaio 2015, n. 1 (Proroga termini e altre disposizioni urgenti), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, relativo alle materie di legislazione concorrente.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 161 del 2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2015, promossa in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Nelle materie di legislazione concorrente la legge regionale è legittima quando si mantiene nell’ambito dei principi fondamentali fissati dallo Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione, senza invaderne la sfera riservata.

    Domande e risposte

    Di che cosa trattava la legge regionale abruzzese?

    Di proroga di termini e altre disposizioni urgenti adottate dalla Regione Abruzzo.

    Perché il Governo l’aveva impugnata?

    Perché riteneva che l’art. 8 contrastasse con i principi statali nelle materie di competenza concorrente, ex art. 117, terzo comma, Cost.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, confermando la legittimità della disposizione regionale.

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  • Corte cost. n. 160/2016 – Legge di stabilità 2015: respinte le censure del Veneto sul comma 609

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro il comma 609 della legge di stabilità 2015. Le ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso sono state riservate a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    Il comma 609, lettera a), dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) interveniva sull’organizzazione dei servizi pubblici locali. La Regione Veneto l’ha impugnato lamentando una lesione delle proprie competenze e dell’autonomia organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 609, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, promosso dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 123 della Costituzione, nonché all’art. 3, comma 2, dello Statuto del Veneto.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 160 del 2016 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 609, lettera a), della legge n. 190 del 2014, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 123 della Costituzione.

    Il principio

    Le disposizioni statali sull’organizzazione dei servizi pubblici locali sono legittime quando rispettano il riparto di competenze tra Stato e Regioni delineato dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e non comprimono illegittimamente l’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Che cosa disciplinava il comma 609 contestato?

    Interveniva sull’organizzazione dei servizi pubblici locali, materia di rilievo per il riparto Stato-Regioni.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Regione Veneto, con ricorso in via principale contro la legge di stabilità 2015.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate, confermando la legittimità della disposizione statale.

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  • Corte cost. n. 159/2016 – Legge di stabilità 2015: respinte le censure di più Regioni sui commi 421-427

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    La Corte costituzionale, riuniti i ricorsi di più Regioni contro la legge di stabilità 2015, ha dichiarato inammissibili alcune questioni e non fondate le altre, riservando a separate pronunce le ulteriori. Le disposizioni impugnate restano in vigore.

    Di cosa si tratta

    I commi 421, 422, 423 e 427 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) contenevano misure di finanza pubblica che incidevano sull’organizzazione e sulle risorse degli enti territoriali. Diverse Regioni (Veneto, Puglia, Campania e altre) le hanno impugnate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 421, 422, 423 e 427, della legge n. 190 del 2014, promossi da più Regioni in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 5, 35, 81, sesto comma, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 159 del 2016 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni e riuniti i giudizi, ha: 1) dichiarato inammissibile la questione sui commi 421, 422, 423 e 427 promossa dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost.; 2) dichiarato inammissibile la questione sul comma 421 promossa dalla Regione Puglia; 3) dichiarato non fondate le questioni promosse da più Regioni in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 Cost.

    Il principio

    Le misure statali di coordinamento della finanza pubblica e di riorganizzazione degli enti territoriali sono legittime quando rispettano il riparto di competenze e i vincoli costituzionali di bilancio; le censure prive di adeguata motivazione sono inammissibili.

    Domande e risposte

    Quali disposizioni erano contestate?

    I commi 421, 422, 423 e 427 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015, in materia di finanza pubblica ed enti territoriali.

    Le Regioni hanno ottenuto l’annullamento?

    No: le questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Perché i giudizi sono stati riuniti?

    Perché più Regioni avevano impugnato le stesse norme, e la Corte ha trattato i ricorsi congiuntamente.

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  • Corte cost. n. 158/2016 – Disposizioni fiscali del Piemonte: legittima la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 7 della legge della Regione Piemonte in materia fiscale e tributaria, impugnata dal Governo. La disposizione regionale è stata quindi ritenuta legittima.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Piemonte n. 22 del 2014 conteneva disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria. Il Governo ha impugnato l’art. 7, ritenendo che invadesse la competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7 della legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2014, n. 22, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sul sistema tributario e contabile dello Stato.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 158 del 2016 la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 della legge reg. Piemonte n. 22 del 2014, promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Il principio

    La legge regionale in materia fiscale e tributaria è legittima quando non invade la competenza esclusiva statale sul sistema tributario dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, restando nell’ambito riconosciuto all’autonomia regionale.

    Domande e risposte

    Di che cosa trattava la legge regionale piemontese?

    Di disposizioni urgenti in materia fiscale e tributaria adottate dalla Regione Piemonte.

    Perché il Governo l’aveva impugnata?

    Perché riteneva che l’art. 7 invadesse la competenza esclusiva dello Stato sul sistema tributario, riservata dall’art. 117 della Costituzione.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, confermando la legittimità della disposizione regionale.

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  • Corte cost. n. 157/2016 – Revisori dei conti in Calabria: legittima la legge regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla legge della Regione Calabria che modificava la disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta e del Consiglio regionale. La legge è stata quindi ritenuta legittima.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria n. 15 del 2014 ha modificato la disciplina del collegio dei revisori dei conti regionali. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, investito di alcuni ricorsi, ha dubitato della sua legittimità costituzionale anche sotto il profilo dell’affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Calabria 11 agosto 2014, n. 15, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione, in relazione all’art. 18 dello Statuto regionale e al principio dell’affidamento nella certezza dei rapporti giuridici.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 157 del 2016 la Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge reg. Calabria n. 15 del 2014, sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 123 della Costituzione e al principio dell’affidamento.

    Il principio

    La Regione, nel disciplinare con legge l’organizzazione dei propri organi di controllo contabile, agisce nell’ambito della propria autonomia statutaria e organizzativa, purché rispetti i principi costituzionali sul buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

    Domande e risposte

    Che cosa fa il collegio dei revisori dei conti regionali?

    È l’organo che controlla la gestione contabile e finanziaria della Giunta e del Consiglio regionale.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, nel corso di alcuni giudizi pendenti davanti a esso.

    Come si è conclusa?

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata, ritenendo la legge regionale conforme alla Costituzione.

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  • Corte cost. n. 156/2016 – Geotermia in Toscana: legittima la legge regionale impugnata dal Governo

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure del Governo contro la legge della Regione Toscana sulla geotermia: una questione è stata dichiarata non fondata e le altre inammissibili. La disciplina regionale resta dunque in vigore.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Toscana n. 17 del 2015 conteneva disposizioni urgenti in materia di geotermia, cioè lo sfruttamento del calore terrestre per produrre energia. Il Governo l’ha impugnata ritenendo che invadesse competenze statali e violasse il principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 16 febbraio 2015, n. 17, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 156 del 2016 la Corte ha: 1) dichiarato non fondata la questione sul comma 2 in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione; 2) dichiarato inammissibile la questione sul comma 1 in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, Cost.; 3) dichiarato inammissibile la questione sul comma 2 in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.

    Il principio

    Nelle materie di competenza concorrente, come la produzione di energia, la legge regionale è legittima quando rispetta i principi fondamentali statali e il principio di leale collaborazione; restano inammissibili le censure non adeguatamente argomentate.

    Domande e risposte

    Di che cosa si occupava la legge regionale toscana?

    Di disposizioni urgenti in materia di geotermia, cioè lo sfruttamento del calore del sottosuolo per produrre energia.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, cioè il Governo, in via principale davanti alla Corte.

    Qual è stato l’esito complessivo?

    Le censure sono state respinte: una questione non fondata e due inammissibili, quindi la legge resta in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 155/2016 – Legge di stabilità 2015: respinti i ricorsi di più Regioni

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    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi promossi da più Regioni contro la legge di stabilità 2015, ha dichiarato cessata la materia del contendere su una questione, inammissibili alcune censure e non fondate le altre. Ulteriori questioni sono state riservate a separate pronunce.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), ai commi 122, 123 e 124 dell’art. 1, conteneva disposizioni di finanza pubblica che incidevano sui rapporti finanziari tra Stato e Regioni. Diverse Regioni (Puglia, Sicilia, Campania e altre) l’hanno impugnata lamentando lesioni della propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 122, 123 e 124, della legge n. 190 del 2014, promossi da più Regioni in riferimento a numerosi parametri, tra cui gli artt. 3, 11, 81, sesto comma, 117, primo comma, e 119 della Costituzione, anche in relazione alla legge costituzionale n. 3 del 2001.

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 155 del 2016 la Corte, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni e riuniti i giudizi, ha: 1) dichiarato cessata la materia del contendere sulla questione sul comma 122 promossa dalla Regione Puglia; 2) dichiarato inammissibili le questioni sui commi 122, 123 e 124 promosse dalla Regione siciliana; 3) dichiarato non fondata la questione sul comma 122 promossa dalla Regione Campania; 4) dichiarato non fondate le ulteriori questioni sui medesimi commi.

    Il principio

    Le disposizioni statali di coordinamento della finanza pubblica, anche quando incidono sulle risorse regionali, sono legittime se rispettano il riparto di competenze e i vincoli di bilancio costituzionali; il sopravvenire di modifiche normative può far cessare la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Perché più Regioni hanno impugnato la stessa legge?

    Perché le disposizioni di finanza pubblica della legge di stabilità 2015 incidevano sull’autonomia finanziaria di più enti, che hanno proposto ricorsi poi riuniti.

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per fatti sopravvenuti, non c’è più un contrasto da decidere e la Corte chiude la questione senza pronunciarsi sul merito.

    Le Regioni hanno ottenuto l’annullamento delle norme?

    No: le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2016 – Legge della Regione Basilicata: illegittime le norme su energia e inceneritori

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la legge della Regione Basilicata n. 4 del 2015, nelle parti relative ai termini in materia di energia e all’eliminazione progressiva degli inceneritori. Ha invece respinto le altre censure del Governo.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale della Basilicata n. 4 del 2015 (collegato alla legge di stabilità regionale) conteneva disposizioni in materia di energia e di gestione dei rifiuti. Il Governo l’ha impugnata ritenendo che alcune previsioni invadessero competenze statali o violassero principi di buon andamento e coordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari articoli della legge reg. Basilicata n. 4 del 2015, promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento, tra l’altro, agli artt. 97, secondo comma, 117, secondo comma, lettera m), e terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione. In particolare erano censurati l’art. 29 (termini per intese ed enti locali in materia di energia) e l’art. 47, comma 4 (eliminazione progressiva degli inceneritori).

    La decisione della Corte

    Con la sentenza n. 154 del 2016 la Corte ha: 1) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29 nella parte sui termini per l’intesa regionale e per il parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia; 2) dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 4, limitatamente alla parte sull’eliminazione progressiva degli inceneritori; 3) dichiarato non fondate le questioni sugli artt. 27, 28 e 30.

    Il principio

    La Regione non può, con propria legge, fissare termini o obiettivi che si pongano in contrasto con la disciplina statale di principio in materia di energia e di gestione dei rifiuti, né invadere ambiti riservati alla competenza dello Stato; restano invece legittime le previsioni che rispettano il riparto costituzionale delle competenze.

    Domande e risposte

    Quali parti della legge regionale sono state annullate?

    Le previsioni dell’art. 29 sui termini per l’intesa in materia di energia e quella dell’art. 47, comma 4, sull’eliminazione progressiva degli inceneritori.

    Tutte le censure del Governo sono state accolte?

    No: le questioni su altri articoli (27, 28 e 30) sono state dichiarate non fondate.

    Perché energia e rifiuti sono materie delicate per il riparto Stato-Regioni?

    Perché coinvolgono competenze concorrenti e principi statali che la legge regionale deve rispettare.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 153/2016 – Spese di giustizia: manifestamente inammissibili le censure del Tribunale di Tivoli

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Tivoli sugli articoli 75 e 76 del Testo unico sulle spese di giustizia. Si tratta di un esito processuale: la Corte non ha esaminato il merito perché mancavano i presupposti per la decisione.

    Di cosa si tratta

    Gli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico sulle spese di giustizia) disciplinano l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato e le condizioni di reddito per esservi ammessi. Il Tribunale di Tivoli aveva dubitato della loro legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 75 e 76 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sollevati dal Tribunale ordinario di Tivoli in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con ordinanza del 16 ottobre 2014.

    La decisione della Corte

    Con l’ordinanza n. 153 del 2016 la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Tivoli.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando non sono soddisfatti i requisiti minimi richiesti per il suo esame nel merito, sicché la Corte non può pronunciarsi sulla fondatezza dei dubbi sollevati dal giudice rimettente.

    Domande e risposte

    Che cosa disciplinano gli artt. 75 e 76 del Testo unico spese di giustizia?

    Riguardano l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello Stato e le condizioni di reddito per esservi ammessi.

    Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una declaratoria che chiude il giudizio senza esame del merito, perché mancano in modo evidente i presupposti per decidere.

    La Corte ha detto se le norme sono legittime?

    No: non si è pronunciata nel merito, essendosi limitata a dichiarare le questioni manifestamente inammissibili.

    Norme collegate