Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 194/2016 – Supplenze nella scuola e restituzione degli atti al giudice

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte non decide nel merito sui contratti a termine dei docenti: poiché nel frattempo è intervenuta la riforma della scuola (legge n. 107 del 2015), ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento perché rivaluti se la questione sia ancora rilevante.

    Di cosa si tratta

    Alcuni docenti della Provincia autonoma di Trento, assunti con una successione di contratti a tempo determinato, avevano chiesto il risarcimento del danno per l’abuso dei contratti a termine. Il Tribunale di Trento dubitava che la normativa che consente le supplenze annuali in attesa dei concorsi fosse compatibile con il diritto dell’Unione europea sul lavoro a tempo determinato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e l’art. 93, commi 1 e 2, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 2006, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento. Dopo le ordinanze di rimessione era infatti intervenuta la legge n. 107 del 2015, che ha riformato la disciplina del contratto a termine per il personale della scuola: spetta quindi al giudice rivalutare la perdurante rilevanza della questione alla luce della normativa sopravvenuta.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, muta il quadro normativo applicabile (ius superveniens), la Corte non decide nel merito ma restituisce gli atti al giudice, perché verifichi se la questione conservi rilevanza nel giudizio principale.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che aveva sollevato la questione, affinché valuti di nuovo se la pronuncia richiesta serva ancora a decidere la causa, alla luce delle norme nel frattempo cambiate.

    Perché la Corte non ha deciso se la norma fosse legittima?

    Perché la sopravvenuta legge n. 107 del 2015 ha modificato la disciplina dei contratti a termine nella scuola, incidendo sulla rilevanza della questione, che deve essere riesaminata dal giudice.

    I docenti hanno perso la causa?

    No. La causa prosegue davanti al Tribunale di Trento: la Corte non si è pronunciata sul merito del diritto al risarcimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 190/2016 – Controlli dei NAS e autonomia sanitaria della Provincia di Bolzano

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha accolto il conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia autonoma di Bolzano: lo Stato, tramite i Carabinieri NAS, non poteva svolgere controlli sulle esenzioni dalla spesa sanitaria presso l’Assessorato provinciale alla sanità. Il relativo verbale è stato annullato.

    Di cosa si tratta

    I Carabinieri del NAS di Trento avevano svolto un’attività di controllo, presso gli uffici dell’Assessorato alla sanità della Provincia di Bolzano, per verificare le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria. La Provincia lamentava la lesione delle proprie attribuzioni in materia di igiene e sanità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano ha proposto conflitto di attribuzione tra enti, deducendo che le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità le spettano in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, sicché il controllo statale tramite i NAS ne violava le competenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Trento, esercitare quei controlli presso l’Assessorato alla sanità della Provincia autonoma di Bolzano per la verifica delle spese sanitarie concesse in regime di esenzione; per l’effetto ha annullato il relativo verbale del 23 febbraio 2015.

    Il principio

    Le funzioni amministrative in materia di igiene e sanità spettano alla Provincia autonoma di Bolzano in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale: lo Stato non può esercitare controlli che invadano tale sfera di competenza provinciale.

    Domande e risposte

    Chi aveva fatto i controlli contestati?

    Il Comando Carabinieri per la tutela della salute – NAS di Trento, presso l’Assessorato alla sanità della Provincia di Bolzano.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Che quei controlli non spettavano allo Stato e ha annullato il verbale conseguente, perché lesivo delle attribuzioni provinciali.

    Su cosa si fonda l’autonomia sanitaria di Bolzano?

    Sulle norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige, che le attribuiscono le funzioni in materia di igiene e sanità.

  • Corte cost. n. 189/2016 – Tutela del paesaggio e leggi urbanistiche della Sardegna

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge urbanistica sarda: incostituzionale l’art. 20 limitatamente alle parole «e paesaggistici», perché sottraeva la tutela del paesaggio alla competenza statale. Non fondate, nei sensi di motivazione, le altre questioni; estinto il processo per la parte abrogata.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato diverse norme della legge urbanistica della Regione Sardegna in tema di interventi sul patrimonio edilizio esistente, semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche e sviluppo turistico, ritenendole lesive della tutela del paesaggio e dell’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera f), 18, 20 e 23, commi 6 e 7, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2011, in riferimento agli artt. 9, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), e 118, terzo comma, della Costituzione, oltre che per eccesso dalle competenze dello Statuto speciale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, limitatamente alle parole «e paesaggistici»; ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sugli artt. 7, comma 1, lettera f), e 18; ha dichiarato estinto il processo sull’art. 23, commi 6 e 7, per rinuncia conseguente all’abrogazione regionale.

    Il principio

    La tutela del paesaggio è affidata in via primaria allo Stato (artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione, anche ad autonomia speciale, non può sottrarre alla disciplina statale i profili paesaggistici degli interventi sul territorio.

    Domande e risposte

    Cosa ha colpito esattamente la Corte?

    L’art. 20 della legge sarda, ma solo nella parte costituita dalle parole «e paesaggistici», che invadevano la competenza statale sul paesaggio.

    Le altre norme sono state annullate?

    No: le questioni sugli artt. 7, comma 1, lettera f), e 18 sono state ritenute non fondate nei sensi della motivazione.

    Perché il processo è stato in parte estinto?

    Perché l’art. 23, commi 6 e 7, era stato abrogato dalla Regione e lo Stato aveva rinunciato a quella parte del ricorso.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 188/2016 – Concorso al risanamento della finanza pubblica e autonomia del Friuli-Venezia Giulia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittime, nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia, alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 sul concorso degli enti territoriali al risanamento della finanza pubblica, perché non rispettavano le garanzie dello Statuto speciale; ha invece ritenuto non fondate altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato vari commi della legge di stabilità 2014 che le imponevano un concorso alla finanza pubblica, ritenendoli lesivi della propria autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 711, 712, 715, 723, 725, 727 e 729, della legge n. 147 del 2013, in riferimento a varie norme della legge costituzionale n. 1 del 1963 (Statuto speciale) e alle relative norme di attuazione, nonché al principio di neutralità finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, con gli effetti indicati in motivazione, dell’art. 1, commi 711, 712 e 729, della legge n. 147 del 2013, nella parte in cui si applicano alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; ha dichiarato non fondate le questioni relative ai commi 723, 725 e 727, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni.

    Il principio

    Il concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica deve rispettare le garanzie dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione: lo Stato non può imporre unilateralmente oneri che alterino l’assetto finanziario pattizio della Regione ad autonomia differenziata.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato tutte le norme impugnate?

    No: ha dichiarato illegittimi solo i commi 711, 712 e 729 nella parte applicabile al Friuli-Venezia Giulia, ritenendo non fondate le altre censure.

    Perché lo Statuto speciale è rilevante?

    Perché garantisce l’autonomia finanziaria della Regione, che lo Stato deve rispettare anche nelle manovre di finanza pubblica.

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Che alcune ulteriori questioni dello stesso ricorso sarebbero state decise con distinte successive pronunce.

  • Corte cost. n. 187/2016 – Supplenze e contratti a termine reiterati nella scuola: illegittimo l’abuso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato illegittime, nei limiti indicati in motivazione, le norme che consentivano la reiterazione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato del personale scolastico (docenti e ATA) per coprire posti vacanti e disponibili, senza ragioni obiettive e senza limiti effettivi alla durata complessiva dei rapporti.

    Di cosa si tratta

    Numerosi docenti e personale ATA, impiegati dal Ministero dell’istruzione con una successione di contratti a tempo determinato, lamentavano l’abuso nel ricorso al precariato scolastico, in contrasto con la normativa europea sul lavoro a termine.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma e il Tribunale ordinario di Lamezia Terme hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nella parte in cui autorizzava – in mancanza di limiti effettivi alla durata massima dei rapporti successivi – il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti a termine per posti vacanti e disponibili, senza che ragioni obiettive lo giustificassero.

    Il principio

    La reiterazione di contratti a tempo determinato per coprire posti stabilmente vacanti, senza limiti effettivi alla durata complessiva e senza ragioni obiettive, costituisce un abuso vietato dal diritto dell’Unione (clausola 5 della direttiva 1999/70/CE) e viola l’art. 117, primo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Cosa ha vietato la Corte?

    Il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti a termine nella scuola per coprire posti vacanti e disponibili, senza limiti effettivi e senza ragioni obiettive.

    Quale norma europea è stata richiamata?

    La clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

    La decisione riguarda solo i docenti?

    No: riguarda anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) assunto con contratti a termine reiterati.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Parametro: vincolo del rispetto degli obblighi derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea (art. 117, primo comma).
  • Corte cost. n. 186/2016 – Recupero di compensi ai medici convenzionati: la Regione invade l’ordinamento civile (Calabria)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato illegittima la norma calabrese che disciplinava il recupero, a carico dei medici di medicina generale convenzionati, delle quote relative ad assistiti deceduti o trasferiti. Il rapporto convenzionale dei medici è regolato da accordi nazionali e attiene all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.

    Di cosa si tratta

    Un medico di medicina generale convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria si era visto chiedere la restituzione di somme relative a quote di assistiti deceduti o trasferiti, dedotte dagli arretrati contrattuali. La controversia ha portato a dubitare della norma regionale che disciplinava quel recupero.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, perché interveniva su un rapporto – quello di convenzione dei medici di medicina generale – disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e riconducibile all’ordinamento civile, sottratto alla competenza regionale.

    Il principio

    Il rapporto di lavoro convenzionato dei medici di medicina generale, regolato dagli accordi collettivi nazionali, rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): la Regione non può dettarne autonomamente la disciplina dei compensi.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva disciplinare quel recupero?

    Perché il rapporto convenzionale dei medici è regolato da accordi nazionali e attiene all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.

    Chi disciplina il rapporto dei medici di medicina generale?

    Gli accordi collettivi nazionali, nell’ambito della competenza statale, non le singole leggi regionali.

    Quale parametro è stato decisivo?

    L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato l’ordinamento civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 185/2016 – Distanze tra fabbricati e leggi regionali sull’edilizia (Regione Molise)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato illegittime alcune norme molisane che consentivano ampliamenti e ricostruzioni in deroga alle distanze legali tra fabbricati fissate dal d.m. n. 1444 del 1968. Le distanze tra edifici attengono all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale: le Regioni non possono derogarvi.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato le norme di un «piano casa» molisano che permettevano interventi edilizi sugli edifici esistenti in deroga alle distanze minime tra fabbricati previste dalla disciplina statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettere g) ed i), 4, comma 1, lettera g), 17 e 18, comma 2, della legge della Regione Molise n. 7 del 2015, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, per la deroga alle distanze legali stabilite dall’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera g) (limitatamente al richiamo dell’art. 9 d.m. 1444/1968), dell’art. 2, comma 1, lettera i) (nella parte in cui non faceva salvo l’art. 9 del d.m.), e dell’art. 4, comma 1, lettera g); in via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 30 del 2009.

    Il principio

    La disciplina delle distanze minime tra le costruzioni attiene all’ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): le Regioni non possono introdurre deroghe alle distanze legali fissate dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono modificare le distanze tra edifici?

    No: le distanze legali tra fabbricati attengono all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.

    Cosa prevede l’art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968?

    Fissa i limiti inderogabili di distanza tra i fabbricati che le leggi regionali non possono superare in deroga.

    La Corte ha colpito anche norme non impugnate?

    Sì: in via consequenziale ha dichiarato illegittimo anche l’art. 3, comma 7, della legge regionale n. 30 del 2009, collegato a quelle censurate.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Parametro: competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l).
  • Corte cost. n. 184/2016 – Armonizzazione dei bilanci regionali e termini per la legge di bilancio (Regione Toscana)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge toscana di contabilità: incostituzionale l’art. 18, comma 1, perché non fissava un termine certo per presentare la legge di bilancio in rapporto a quello statale, e l’art. 23. Salve le altre norme, ricondotte all’armonizzazione dei sistemi contabili.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato più disposizioni della legge della Regione Toscana sulla programmazione economico-finanziaria e sulle procedure contabili, ritenendo che invadessero la competenza statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge della Regione Toscana n. 1 del 2015, in riferimento agli artt. 81, 97 e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al d.lgs. n. 118 del 2011 e alla legge n. 243 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, nella parte in cui non prevedeva che la proposta di legge di bilancio (e quelle collegate) fosse presentata non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di bilancio dello Stato, e dell’art. 23; ha dichiarato non fondate le restanti questioni (artt. 13, 15, comma 3, 18, comma 6, 19 e 31, comma 1, lettera g).

    Il principio

    La materia contabile rientra nell’armonizzazione dei sistemi contabili riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.): le Regioni devono allineare i tempi della propria sessione di bilancio a quelli statali, garantendo coordinamento e coerenza temporale con il bilancio dello Stato.

    Domande e risposte

    Perché l’art. 18, comma 1, è stato dichiarato illegittimo?

    Perché non fissava un termine certo – non oltre trenta giorni dal disegno di bilancio statale – per presentare la proposta di legge di bilancio regionale.

    Di chi è la competenza sull’armonizzazione dei bilanci?

    È riservata in via esclusiva allo Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Le altre norme della legge toscana sono state salvate?

    Sì: le restanti disposizioni impugnate sono state ritenute non fondate, in quanto compatibili con la disciplina statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 183/2016 – Tetti di spesa sanitaria e copertura finanziaria nella legge di stabilità della Basilicata

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato illegittime tre norme della legge di stabilità 2015 della Basilicata: il tetto di spesa sanitaria calcolato «al netto» della mobilità attiva e due previsioni di spesa prive di adeguata copertura finanziaria. Salva invece l’autorizzazione a sottoscrivere quote consortili, interpretata come spesa entro il limite della copertura.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato più articoli della legge regionale, contestando soprattutto il modo in cui la Regione fissava i tetti di spesa per le prestazioni sanitarie da privato e la mancanza di copertura per alcuni stanziamenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, 16, 27, 29 e 61 della legge della Regione Basilicata n. 5 del 2015, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi statali di coordinamento della finanza pubblica e con l’obbligo di copertura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 12, comma 1 (tetto di spesa calcolato al netto della mobilità sanitaria attiva), e degli artt. 27 e 61 (privi di copertura finanziaria); ha ritenuto non fondata la questione sull’art. 29, comma 1, interpretato nel senso di spesa entro il limite della copertura; ha dichiarato estinto il processo sugli artt. 12 e 16 per rinuncia parziale dopo le modifiche regionali.

    Il principio

    Le Regioni devono attuare gli obiettivi statali di riduzione della spesa sanitaria conseguendo il risultato complessivo richiesto, senza escludere voci come la mobilità attiva; e ogni nuova spesa deve avere una copertura finanziaria credibile, sufficientemente sicura e non arbitraria, come imposto dall’art. 81, terzo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché il tetto di spesa «al netto» della mobilità attiva è illegittimo?

    Perché escludere quelle prestazioni impedisce di conseguire il risparmio complessivo richiesto dal principio statale di coordinamento della finanza pubblica.

    Cosa significa che una norma è priva di copertura?

    Che la spesa prevista non trova corrispondenti stanziamenti di bilancio: ciò viola l’art. 81, terzo comma, Cost.

    Perché l’art. 29 si è salvato?

    Perché autorizzava la spesa entro un «limite massimo», interpretabile come spesa entro la copertura disponibile, senza autorizzare indebitamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 182/2016 – Ritiro della patente come pena accessoria: questione inammissibile per aberratio ictus

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sul ritiro della patente come pena accessoria per i reati di droga: il giudice aveva impugnato la norma sbagliata. Voleva un potere «manipolatore» del giudice dell’esecuzione, ma aveva censurato l’art. 85 d.P.R. 309/1990 invece della norma processuale sui poteri del giudice.

    Di cosa si tratta

    Un condannato per traffico di stupefacenti, dopo aver scontato la pena detentiva, chiedeva la revoca della pena accessoria del ritiro della patente, sostenendo di averne assoluta necessità per il proprio reinserimento lavorativo come autista di una cooperativa di trasporti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui consente l’esecuzione del ritiro della patente dopo l’espiazione della pena principale, in asserito contrasto con la finalità rieducativa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per aberratio ictus. Il giudice mirava in realtà a ottenere un generale potere «manipolatore» del giudice dell’esecuzione (riconducibile all’art. 676 cod. proc. pen.), ma aveva censurato l’art. 85 d.P.R. 309/1990, senza contestarne né l’applicabilità né l’operatività differita: la richiesta era inoltre generica e priva di contenuto obbligato.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve colpire la disposizione che davvero produce l’effetto contestato: se il giudice indirizza la censura verso una norma diversa da quella rilevante (aberratio ictus) e formula un petitum generico privo di contenuto obbligato, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’aberratio ictus in questo contesto?

    È l’errore del giudice che indirizza la questione di costituzionalità verso una norma diversa da quella che realmente produce l’effetto contestato.

    La Corte ha valutato se il ritiro della patente sia rieducativo?

    No: non è entrata nel merito, perché la questione era inammissibile per il difetto di impostazione dell’ordinanza.

    Cosa avrebbe dovuto fare il giudice?

    Indirizzare la censura sulla norma processuale relativa ai poteri del giudice dell’esecuzione e formulare un petitum dal contenuto determinato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 181/2016 – Indennità di comunicazione ai sordi stranieri: questione assorbita da una precedente sentenza

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’indennità di comunicazione per sordi negata a uno straniero privo di carta di soggiorno: la norma impugnata era già stata dichiarata illegittima, sullo stesso punto, dalla sentenza n. 230 del 2015. La questione era quindi priva di oggetto.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia dal 2008 si era visto negare dall’INPS l’indennità di comunicazione per sordi prelinguali, perché privo della carta di soggiorno. Il giudice del lavoro riteneva irragionevole subordinare a tale requisito una prestazione destinata a soggetti gravemente invalidi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Piacenza, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui subordina alla carta di soggiorno l’indennità di comunicazione per i sordomuti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Con la sentenza n. 230 del 2015, successiva all’ordinanza di rimessione, aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale della stessa norma proprio nella parte relativa alla pensione di invalidità per sordi e all’indennità di comunicazione: la questione era divenuta priva di oggetto.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata dichiarata illegittima, sul medesimo profilo, da una precedente sentenza della Corte, la successiva questione che la riproponga è priva di oggetto e va dichiarata manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha riconosciuto il diritto del sordo straniero?

    Il riconoscimento era già avvenuto con la sentenza n. 230 del 2015, che aveva dichiarato illegittimo il requisito della carta di soggiorno per l’indennità di comunicazione.

    Perché questa questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la norma era già stata caducata dalla sentenza n. 230 del 2015: la nuova questione non aveva più un oggetto da decidere.

    Cosa cambia in pratica per chi richiede l’indennità?

    Dopo la sentenza n. 230 del 2015 il requisito della carta di soggiorno non può più essere opposto allo straniero regolarmente soggiornante.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 180/2016 – Assegno sociale agli stranieri e carta di soggiorno: questione inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte non è entrata nel merito della questione sull’assegno sociale negato a uno straniero privo del permesso di soggiorno di lungo periodo: ha dichiarato la manifesta inammissibilità perché il giudice rimettente non aveva considerato la disciplina sopravvenuta che richiede dieci anni di soggiorno legale per tutti gli aventi diritto.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino siriano residente a Bologna dal 1992 si era visto rifiutare dall’INPS l’assegno sociale perché privo del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Il giudice del lavoro dubitava che il requisito fosse discriminatorio verso gli stranieri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 14 della CEDU, per il requisito della carta di soggiorno ai fini dell’assegno sociale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non si era posto il problema dell’applicabilità al caso dell’art. 20, comma 10, del d.l. n. 112 del 2008, che dal 2009 subordina l’assegno sociale a dieci anni di soggiorno legale continuativo, requisito riferito a tutti gli aventi diritto – compresi i cittadini italiani – e quindi non discriminatorio.

    Il principio

    Il giudice che solleva la questione deve esaminare l’intera disciplina applicabile al caso, compresa quella sopravvenuta: trascurare la norma che richiede dieci anni di soggiorno legale per tutti rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che il requisito è legittimo?

    No: non è entrata nel merito. Ha dichiarato la questione inammissibile per un difetto dell’ordinanza del giudice rimettente.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché il giudice non aveva considerato la norma del 2008 che richiede dieci anni di soggiorno legale continuativo per tutti gli aventi diritto.

    Quel requisito dei dieci anni è discriminatorio?

    Secondo la Corte no, perché si applica indistintamente a stranieri e cittadini italiani.

    Norme collegate