leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 961 Codice Civile: Pagamento del canone

    Articolo 961 Codice Civile: Pagamento del canone

    Art. 961 c.c. Pagamento del canone

    In vigore

    L’obbligo del pagamento del canone grava solidalmente su tutti i coenfiteuti e sugli eredi dell’enfiteuta finché dura la comunione. Nel caso in cui segua la divisione e il fondo venga goduto separatamente dagli enfiteuti o dagli eredi, ciascuno risponde per gli obblighi inerenti all’enfiteusi proporzionalmente al valore della sua porzione.

  • Articolo 963 Codice Civile: Perimento totale o parziale del fondo

    Articolo 963 Codice Civile: Perimento totale o parziale del fondo

    Art. 963 c.c. Perimento totale o parziale del fondo

    In vigore

    Quando il fondo enfiteutico perisce interamente, l’enfiteusi si estingue. Se è perita una parte notevole del fondo e il canone risulta sproporzionato al valore della parte residua, l’enfiteuta, secondo le circostanze, può chiedere una congrua riduzione del canone, o rinunziare al suo diritto, restituendo il fondo al concedente, salvo il diritto al rimborso dei miglioramenti sulla parte residua. La domanda di riduzione del canone e la rinunzia al diritto non sono ammesse, decorso un anno dall’avvenuto perimento. Qualora il fondo sia assicurato e l’assicurazione sia fatta anche nell’interesse del concedente, l’indennità è ripartita tra il concedente e l’enfiteuta in proporzione del valore dei rispettivi diritti. Nel caso di espropriazione per pubblico interesse l’indennità si ripartisce a norma del comma precedente.

  • Articolo 964 Codice Civile: Imposte e altri pesi

    Articolo 964 Codice Civile: Imposte e altri pesi

    Art. 964 c.c. Imposte e altri pesi

    In vigore

    Le imposte e gli altri pesi che gravano sul fondo sono a carico dell’enfiteuta salve le disposizioni delle leggi speciali. Se in virtù del titolo costitutivo sono a carico del concedente, tale obbligo non può eccedere l’ammontare del canone.

  • Art. 965 Codice Civile: Disponibilità del diritto dell’enfiteuta

    Art. 965 Codice Civile: Disponibilità del diritto dell’enfiteuta

    Art. 965 c.c. Disponibilità del diritto dell’enfiteuta

    In vigore

    L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi, sia per atto di ultima volontà. Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente. Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni. Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l’acquirente.

  • Art. 967 Codice Civile: Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del

    Art. 967 Codice Civile: Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del

    Art. 967 c.c. Diritti e obblighi dell’enfiteuta e del concedente in caso di alienazione

    In vigore

    concedente in caso di alienazione In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti. Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto al concedente. In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l’alienazione.

  • Articolo 968 Codice Civile: Subenfiteusi

    Articolo 968 Codice Civile: Subenfiteusi

    Art. 968 c.c. Subenfiteusi

    In vigore

    La subenfiteusi non è ammessa.

  • Articolo 969 Codice Civile: Ricognizione

    Articolo 969 Codice Civile: Ricognizione

    Art. 969 c.c. Ricognizione

    In vigore

    Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, un anno prima del compimento del ventennio. Per l’atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione. Le spese dell’atto sono a carico del concedente.

  • Art. 970 Codice Civile: Prescrizione del diritto dell’enfiteuta

    Art. 970 Codice Civile: Prescrizione del diritto dell’enfiteuta

    Art. 970 c.c. Prescrizione del diritto dell’enfiteuta

    In vigore

    Il diritto dell’enfiteuta si prescrive per effetto del non uso protratto per venti anni.

  • Articolo 971 Codice Civile: Affrancazione

    Articolo 971 Codice Civile: Affrancazione

    Art. 971 c.c. Affrancazione

    In vigore

    Se più sono gli enfiteuti, l’affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In questo caso l’affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l’affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L’affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell’interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali .

  • Art. 972 Codice Civile: Devoluzione

    Art. 972 Codice Civile: Devoluzione

    Art. 972 c.c. Devoluzione

    In vigore

    Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico: 1) se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo; 2) se l’enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda. La domanda di devoluzione non preclude all’enfiteuta il diritto di affrancare sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 971.