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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato parzialmente illegittima la legge urbanistica sarda: incostituzionale l’art. 20 limitatamente alle parole «e paesaggistici», perché sottraeva la tutela del paesaggio alla competenza statale. Non fondate, nei sensi di motivazione, le altre questioni; estinto il processo per la parte abrogata.

Di cosa si tratta

Lo Stato aveva impugnato diverse norme della legge urbanistica della Regione Sardegna in tema di interventi sul patrimonio edilizio esistente, semplificazione delle autorizzazioni paesaggistiche e sviluppo turistico, ritenendole lesive della tutela del paesaggio e dell’ambiente.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera f), 18, 20 e 23, commi 6 e 7, della legge della Regione Sardegna n. 21 del 2011, in riferimento agli artt. 9, 117, primo e secondo comma, lettere l) e s), e 118, terzo comma, della Costituzione, oltre che per eccesso dalle competenze dello Statuto speciale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20, limitatamente alle parole «e paesaggistici»; ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sugli artt. 7, comma 1, lettera f), e 18; ha dichiarato estinto il processo sull’art. 23, commi 6 e 7, per rinuncia conseguente all’abrogazione regionale.

Il principio

La tutela del paesaggio è affidata in via primaria allo Stato (artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la Regione, anche ad autonomia speciale, non può sottrarre alla disciplina statale i profili paesaggistici degli interventi sul territorio.

Domande e risposte

Cosa ha colpito esattamente la Corte?

L’art. 20 della legge sarda, ma solo nella parte costituita dalle parole «e paesaggistici», che invadevano la competenza statale sul paesaggio.

Le altre norme sono state annullate?

No: le questioni sugli artt. 7, comma 1, lettera f), e 18 sono state ritenute non fondate nei sensi della motivazione.

Perché il processo è stato in parte estinto?

Perché l’art. 23, commi 6 e 7, era stato abrogato dalla Regione e lo Stato aveva rinunciato a quella parte del ricorso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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