Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato illegittima la norma calabrese che disciplinava il recupero, a carico dei medici di medicina generale convenzionati, delle quote relative ad assistiti deceduti o trasferiti. Il rapporto convenzionale dei medici è regolato da accordi nazionali e attiene all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale.
Di cosa si tratta
Un medico di medicina generale convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria si era visto chiedere la restituzione di somme relative a quote di assistiti deceduti o trasferiti, dedotte dagli arretrati contrattuali. La controversia ha portato a dubitare della norma regionale che disciplinava quel recupero.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 50, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 15 del 2008, perché interveniva su un rapporto – quello di convenzione dei medici di medicina generale – disciplinato dagli accordi collettivi nazionali e riconducibile all’ordinamento civile, sottratto alla competenza regionale.
Il principio
Il rapporto di lavoro convenzionato dei medici di medicina generale, regolato dagli accordi collettivi nazionali, rientra nell’ordinamento civile di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): la Regione non può dettarne autonomamente la disciplina dei compensi.
Domande e risposte
Perché la Regione non poteva disciplinare quel recupero?
Perché il rapporto convenzionale dei medici è regolato da accordi nazionali e attiene all’ordinamento civile, materia di competenza esclusiva statale.
Chi disciplina il rapporto dei medici di medicina generale?
Gli accordi collettivi nazionali, nell’ambito della competenza statale, non le singole leggi regionali.
Quale parametro è stato decisivo?
L’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva allo Stato l’ordinamento civile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro: principio di uguaglianza.
- Art. 117 della Costituzione — Parametro: competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l).
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.