Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato illegittime, nei limiti indicati in motivazione, le norme che consentivano la reiterazione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato del personale scolastico (docenti e ATA) per coprire posti vacanti e disponibili, senza ragioni obiettive e senza limiti effettivi alla durata complessiva dei rapporti.

Di cosa si tratta

Numerosi docenti e personale ATA, impiegati dal Ministero dell’istruzione con una successione di contratti a tempo determinato, lamentavano l’abuso nel ricorso al precariato scolastico, in contrasto con la normativa europea sul lavoro a termine.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Roma e il Tribunale ordinario di Lamezia Terme hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, nella parte in cui autorizzava – in mancanza di limiti effettivi alla durata massima dei rapporti successivi – il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti a termine per posti vacanti e disponibili, senza che ragioni obiettive lo giustificassero.

Il principio

La reiterazione di contratti a tempo determinato per coprire posti stabilmente vacanti, senza limiti effettivi alla durata complessiva e senza ragioni obiettive, costituisce un abuso vietato dal diritto dell’Unione (clausola 5 della direttiva 1999/70/CE) e viola l’art. 117, primo comma, Cost.

Domande e risposte

Cosa ha vietato la Corte?

Il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti a termine nella scuola per coprire posti vacanti e disponibili, senza limiti effettivi e senza ragioni obiettive.

Quale norma europea è stata richiamata?

La clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.

La decisione riguarda solo i docenti?

No: riguarda anche il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) assunto con contratti a termine reiterati.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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