Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 203/2016 – Riduzione della spesa per prestazioni sanitarie da privati accreditati

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte respinge le censure contro la norma della spending review che ha ridotto i tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da strutture private accreditate: in parte inammissibili, in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Numerose strutture sanitarie private accreditate del Lazio avevano contestato, davanti al TAR, la norma del 2012 sulla revisione della spesa pubblica che riduceva gli importi dei contratti per l’acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera. Il TAR Lazio ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito dalla legge n. 135 del 2012), in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, primo e terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Giudice rimettente: il TAR per il Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. e non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.

    Il principio

    Le misure di contenimento della spesa sanitaria, come la riduzione dei tetti per l’acquisto di prestazioni da privati accreditati, rientrano nella discrezionalità del legislatore e non violano, di per sé, i diritti alla salute, all’iniziativa economica e gli altri parametri evocati.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma sulla spesa sanitaria?

    Riduceva gli importi dei contratti e degli accordi per l’acquisto, da parte del Servizio sanitario, di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati.

    Perché le strutture private hanno contestato la norma?

    Perché il taglio dei tetti di spesa incideva sui ricavi delle prestazioni rese in regime di accreditamento, sollevando dubbi su salute, iniziativa economica e tutela della proprietà.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni: la norma di contenimento della spesa è stata salvata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 202/2016 – Vincoli alle assunzioni di Regioni ed enti locali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate da Lombardia, Puglia e Veneto contro i vincoli alle assunzioni a tempo indeterminato posti dalla legge di stabilità 2015, riservando ad altre pronunce le ulteriori censure.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Lombardia, Puglia e Veneto avevano impugnato la disposizione della legge di stabilità 2015 che, per il riassorbimento del personale provinciale soprannumerario, destinava a tale finalità le risorse delle Regioni e degli enti locali per le assunzioni a tempo indeterminato, limitandone l’autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015), in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 97, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione. Ricorrenti: le Regioni Lombardia, Puglia e Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 424, della legge n. 190 del 2014, anche per profili attinenti alla formulazione e alla rilevanza delle censure.

    Il principio

    Le censure regionali avverso i vincoli statali alle assunzioni devono essere formulate in modo specifico e pertinente al testo effettivamente applicabile: la genericità o l’inadeguatezza delle censure ne determina l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma impugnata?

    Imponeva a Regioni ed enti locali, per il 2015 e il 2016, di destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato al riassorbimento del personale delle Province soprannumerario.

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni processuali legate alla formulazione e alla rilevanza delle censure, senza che la Corte si pronunciasse sul merito della legittimità.

    La Corte ha deciso tutte le questioni?

    No: ha riservato ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni sollevate con gli stessi ricorsi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 201/2016 – Decreto penale di condanna e avviso sulla messa alla prova (art. 460 c.p.p.)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittimo l’art. 460 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna avvisi l’imputato della facoltà di chiedere, con l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Di cosa si tratta

    A un imputato era stato notificato un decreto penale di condanna; egli aveva proposto opposizione senza chiedere riti alternativi, salvo poi domandare la messa alla prova. Il Tribunale di Savona rilevava che il decreto penale non conteneva alcun avviso su tale facoltà, a differenza di quanto previsto per altri riti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l’avviso all’imputato della facoltà di chiedere la messa alla prova insieme all’atto di opposizione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Savona.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), c.p.p. nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere, mediante l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Il principio

    Per garantire eguaglianza e diritto di difesa, l’imputato destinatario di un decreto penale di condanna deve essere informato di tutte le facoltà difensive esercitabili con l’opposizione, compresa la richiesta di messa alla prova.

    Domande e risposte

    Che cos’è la messa alla prova?

    È un istituto che consente di sospendere il procedimento penale affidando l’imputato a un programma di trattamento; se l’esito è positivo, il reato si estingue.

    Perché mancava l’avviso nel decreto penale?

    La norma elencava gli avvisi obbligatori ma non includeva quello relativo alla messa alla prova: la Corte ha colmato questa lacuna.

    Che cosa cambia per chi riceve un decreto penale di condanna?

    Il decreto deve ora avvisare l’imputato che, opponendosi, può anche chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2016 – Ne bis in idem e «medesimo fatto» (art. 649 c.p.p., caso Eternit)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Nel celebre caso Eternit bis, la Corte dichiara illegittimo l’art. 649 c.p.p. nella parte in cui escludeva il divieto di un secondo processo per il solo fatto che tra reato già giudicato e nuovo reato vi sia concorso formale: il «medesimo fatto» va inteso in senso storico-naturalistico.

    Di cosa si tratta

    Il Giudice dell’udienza preliminare di Torino doveva decidere sul rinvio a giudizio per omicidio doloso di un imputato già giudicato in via definitiva, per il medesimo fatto storico, per disastro doloso e omissione di cautele. Si poneva il problema del ne bis in idem, il divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 649 del codice di procedura penale, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui limitava il divieto di un secondo giudizio al «medesimo fatto giuridico» anziché al «medesimo fatto storico». Giudice rimettente: il GUP del Tribunale ordinario di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 649 c.p.p. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento.

    Il principio

    L’identità del fatto, ai fini del ne bis in idem, va valutata in base alla dimensione storico-naturalistica della condotta, dell’evento e del nesso causale: la mera diversa qualificazione giuridica o il concorso formale di reati non legittimano, di per sé, un secondo processo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il ne bis in idem?

    È il divieto di essere processati o puniti due volte per lo stesso fatto già giudicato con sentenza definitiva; è sancito dall’art. 649 c.p.p. e dall’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU.

    Che cosa ha cambiato la Corte?

    Ha stabilito che l’identità del fatto si misura sul piano storico-naturalistico: non basta un concorso formale di reati o una diversa qualificazione giuridica per consentire un nuovo processo.

    La decisione ha bloccato il processo Eternit bis?

    No: la Corte ha rimosso solo un limite interpretativo dell’art. 649; resta poi al giudice valutare in concreto se i fatti siano davvero i medesimi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2016 – Tasse automobilistiche e leggi regionali su veicoli storici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittime alcune norme delle Regioni Basilicata e Umbria in materia di tasse automobilistiche e veicoli ultraventennali: incidono su un tributo erariale e invadono la competenza statale.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato disposizioni della Regione Basilicata sui veicoli ultraventennali e della Regione Umbria in materia di entrate, ritenendo che incidessero sulla tassa automobilistica, che è un tributo statale il cui gettito è attribuito alle Regioni ma la cui disciplina resta riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge della Regione Basilicata n. 14 del 2015 e l’art. 8 della legge della Regione Umbria n. 8 del 2015, in riferimento agli artt. 23, 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni della Regione Basilicata (commi 2, 3 e 4, con trasferimento della questione sul comma 4 alla norma sopravvenuta) e dell’art. 8 della legge umbra nella parte in cui introduce il comma 7-quinquies; ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle restanti previsioni umbre, modificate nel frattempo.

    Il principio

    La tassa automobilistica è un tributo erariale: le Regioni non possono modificarne la disciplina sostanziale, riservata allo Stato in materia di sistema tributario (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.).

    Domande e risposte

    Perché le Regioni non potevano disciplinare il bollo auto?

    Perché la tassa automobilistica è un tributo statale: la sua disciplina spetta allo Stato, anche se il gettito è attribuito alle Regioni.

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, essendo state modificate alcune norme umbre nel corso del giudizio, su quelle disposizioni non c’era più nulla da decidere.

    Le agevolazioni per le auto storiche sono illegittime in sé?

    No: il vizio sta nel fatto che a disciplinarle siano state le Regioni, intervenendo su un tributo riservato alla competenza statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2016 – Correzione di un errore materiale nella sentenza n. 103 del 2016

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con un’ordinanza di carattere tecnico, la Corte corregge un errore materiale nel dispositivo della propria sentenza n. 103 del 2016: era stato indicato un decreto-legge sbagliato, ora sostituito con quello corretto.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un procedimento per la correzione di un errore materiale. Nel dispositivo della sentenza n. 103 del 2016 era stato citato, per mero errore, il decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011) anziché il decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012).

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi era una questione di legittimità costituzionale: il giudizio riguardava esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza n. 103 del 2016, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione: nel dispositivo della sentenza n. 103 del 2016, al numero 1), il riferimento al decreto-legge n. 201 del 2011 (convertito dalla legge n. 214 del 2011) è stato sostituito dal corretto riferimento al decreto-legge n. 1 del 2012 (convertito dalla legge n. 27 del 2012).

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere i propri errori materiali con apposita ordinanza, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già assunta.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale?

    È un errore di trascrizione o di indicazione (qui, il riferimento a un decreto-legge sbagliato) che non riguarda il ragionamento o la decisione, ma solo la materiale redazione del testo.

    La correzione cambia l’esito della sentenza n. 103 del 2016?

    No: la decisione resta invariata; si corregge soltanto il riferimento normativo erroneamente indicato nel dispositivo.

    Su quale base la Corte corregge i propri errori?

    Sull’art. 32 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplina la correzione degli errori materiali.

  • Corte cost. n. 197/2016 – Turismo golfistico in Sardegna: estinzione del processo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Dopo l’abrogazione della legge regionale impugnata e la rinuncia al ricorso da parte del Governo, accettata dalla Regione, la Corte dichiara semplicemente estinto il processo, senza decidere nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge della Regione Sardegna n. 19 del 2011 sulle provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico. Nel corso del giudizio la legge regionale è stata abrogata e il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 3; 5, commi 4 e 5; 8, comma 1, lettera b), e 9 della legge della Regione Sardegna n. 19 del 2011, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 41, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione e allo Statuto speciale della Sardegna. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Il Presidente del Consiglio aveva rinunciato al ricorso, anche a seguito dell’abrogazione dell’intera legge regionale, e la Regione autonoma della Sardegna aveva accettato la rinuncia: nel giudizio in via principale ciò determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente costituita determina l’estinzione del processo (art. 23 delle norme integrative).

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso se la legge fosse legittima?

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia; inoltre la legge impugnata era stata nel frattempo abrogata.

    Che cos’è il giudizio «in via principale»?

    È il giudizio promosso direttamente da Stato o Regioni contro una legge dell’altro ente, senza che vi sia un processo in corso davanti a un giudice comune.

    L’estinzione del processo significa che la legge era valida?

    No: la Corte non ha valutato il merito. Il processo si chiude per la rinuncia accettata, a prescindere dalla fondatezza delle censure.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 193/2016 – Retroattività della legge più favorevole nelle sanzioni amministrative

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha ritenuto infondata la questione che chiedeva di estendere alle sanzioni amministrative il principio della retroattività della legge successiva più favorevole: la Costituzione e la CEDU non impongono un’applicazione generalizzata di tale principio a tutte le sanzioni amministrative.

    Di cosa si tratta

    Si discuteva se il principio del «favor rei» – cioè l’applicazione della legge successiva più favorevole – valido in materia penale dovesse estendersi automaticamente anche agli illeciti amministrativi disciplinati dalla legge n. 689 del 1981.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Como ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 689 del 1981 (Principio di legalità), in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 della CEDU, nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Non esiste un vincolo costituzionale o convenzionale che imponga di estendere in via generale alle sanzioni amministrative la regola della retroattività della legge più favorevole, propria della materia penale; spetta al legislatore valutare, settore per settore, se introdurre tale principio.

    Il principio

    La retroattività della legge più favorevole non costituisce un principio costituzionalmente imposto, in via generalizzata, per tutte le sanzioni amministrative: la sua estensione resta affidata alle scelte discrezionali del legislatore, salvi i casi in cui la sanzione abbia natura sostanzialmente penale.

    Domande e risposte

    Il «favor rei» vale per tutte le sanzioni amministrative?

    No: secondo la Corte non vi è un obbligo costituzionale di estendere in via generale la retroattività della legge più favorevole agli illeciti amministrativi.

    Chi può introdurre quella retroattività?

    Il legislatore, con scelte discrezionali settore per settore, valutando la natura delle sanzioni.

    La CEDU impone l’applicazione del principio?

    Non in via generalizzata per ogni sanzione amministrativa: la garanzia opera soprattutto per le sanzioni di natura sostanzialmente penale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 192/2016 – Permanenza nelle graduatorie a esaurimento dei docenti già assunti a tempo indeterminato

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondata la questione sul divieto di permanere nelle graduatorie a esaurimento per i docenti già assunti a tempo indeterminato: la previsione non viola i principi di uguaglianza, tutela del lavoro e accesso ai pubblici uffici.

    Di cosa si tratta

    Un docente già titolare di contratto a tempo indeterminato contestava la norma che, dall’anno scolastico 2010-2011, non consente la permanenza nelle graduatorie a esaurimento a chi ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato, ritenendola irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-quinquies, del d.l. n. 134 del 2009, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, secondo comma, 35, 51 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondata la questione in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4, primo comma, 35 e 51 Cost.: la regola che esclude dalle graduatorie a esaurimento i docenti già assunti a tempo indeterminato non è irragionevole, perché chi ha conseguito la stabilizzazione non ha più titolo a restare in una graduatoria finalizzata proprio all’immissione in ruolo.

    Il principio

    È ragionevole escludere dalle graduatorie a esaurimento i docenti già assunti a tempo indeterminato: la graduatoria è finalizzata all’immissione in ruolo, sicché chi quel ruolo ha già conseguito non subisce alcuna lesione dei principi di uguaglianza, tutela del lavoro e accesso ai pubblici uffici.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma contestata?

    Che dall’anno scolastico 2010-2011 non possa restare nelle graduatorie a esaurimento il docente già assunto a tempo indeterminato.

    Perché la Corte l’ha ritenuta non irragionevole?

    Perché la graduatoria serve all’immissione in ruolo: chi è già stato stabilizzato non ha più titolo a permanervi.

    La Corte ha deciso tutto nel merito?

    No: ha dichiarato inammissibile la questione in riferimento all’art. 97 Cost. e infondata quella sugli altri parametri.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 196/2016 – Impugnazione del lodo arbitrale irrituale (art. 808-ter c.p.c.)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’impugnabilità del lodo dell’arbitrato irrituale: il giudice rimettente non ha descritto il caso concreto e ha trascurato la giurisprudenza della Cassazione, rendendo impossibile il controllo sulla rilevanza.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di una controversia tra imprese, il Tribunale di Terni dubitava che fosse legittimo limitare l’impugnazione del lodo reso in un arbitrato irrituale (una forma di risoluzione delle liti basata sull’accordo delle parti) ai soli motivi tassativi previsti dalla legge, escludendo i vizi del consenso e il difetto di motivazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 808-ter del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 101 e 111 della Costituzione, nella parte in cui limita l’impugnabilità del lodo irrituale ai casi ivi previsti. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Terni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. Il giudice a quo aveva omesso di descrivere la fattispecie concreta, impedendo il controllo sulla rilevanza, e non aveva considerato l’orientamento consolidato della Cassazione, secondo cui il lodo irrituale è comunque soggetto al regime delle impugnative negoziali in quanto negozio di accertamento.

    Il principio

    L’omessa descrizione del caso concreto e il mancato confronto con il diritto vivente della Cassazione determinano la manifesta inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’arbitrato irrituale?

    È una modalità di risoluzione delle controversie in cui le parti affidano agli arbitri una decisione di natura negoziale (un lodo) anziché ricorrere al giudice; la sua disciplina è nell’art. 808-ter c.p.c.

    Perché la questione è stata respinta senza esame nel merito?

    Perché il giudice non aveva descritto il caso concreto, rendendo impossibile valutare se la norma fosse davvero rilevante per decidere la causa.

    La Corte ha detto che il lodo irrituale non è impugnabile?

    No. Ha ricordato che, secondo la Cassazione, il lodo irrituale resta impugnabile con le impugnative negoziali, proprio perché ha natura di negozio di accertamento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2016 – Sospensione feriale dei termini e opposizione all’esecuzione

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha ritenuto infondata la questione sulla mancata sospensione feriale dei termini per i giudizi di opposizione all’esecuzione: l’esclusione di questi procedimenti dalla sospensione feriale, secondo il diritto vivente, non viola il principio di uguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un’esecuzione il giudice di Cosenza dubitava che fosse ragionevole escludere i giudizi di opposizione all’esecuzione dalla sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, prevista in via generale per le altre cause.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Cosenza ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge n. 742 del 1969 (Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), nel testo allora vigente, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, come interpretato dal diritto vivente con riguardo ai giudizi di opposizione all’esecuzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’esclusione dalla sospensione feriale dei procedimenti previsti dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario – tra cui le opposizioni all’esecuzione – risponde all’esigenza di celerità propria di tali procedimenti e non determina una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima rispetto alle altre cause.

    Il principio

    L’esclusione di determinati procedimenti, caratterizzati da esigenze di celerità, dalla sospensione feriale dei termini processuali rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola l’art. 3 Cost., trattandosi di situazioni non irragionevolmente differenziate.

    Domande e risposte

    La sospensione feriale dei termini vale per ogni causa?

    No: la legge esclude alcuni procedimenti urgenti, tra cui i giudizi di opposizione all’esecuzione.

    Perché questa esclusione non è discriminatoria?

    Perché risponde a una specifica esigenza di celerità di tali procedimenti, ragionevolmente diversi dalle cause ordinarie.

    La Corte ha modificato la norma?

    No: ha dichiarato la questione non fondata, lasciando ferma la disciplina come interpretata dal diritto vivente.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 195/2016 – Incarichi a termine nei Conservatori e restituzione degli atti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Come per la decisione gemella sui docenti, la Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Trento: la riforma «di sistema» della scuola (legge n. 107 del 2015) impone di rivalutare se la questione sui contratti a termine nei Conservatori sia ancora rilevante.

    Di cosa si tratta

    Alcuni docenti del Conservatorio di Trento, legati da una pluralità di contratti a tempo determinato, avevano chiesto la nullità del termine apposto ai contratti e il risarcimento del danno. Il Tribunale di Trento dubitava della compatibilità con il diritto europeo della norma che consente incarichi rinnovabili in attesa dei concorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 6, della legge n. 508 del 1999 (riforma di Accademie e Conservatori), in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla clausola 5 dell’accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato (direttiva 1999/70/CE). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di una confederazione sindacale e ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Trento, essendo nel frattempo sopravvenuta la riforma «di sistema» della scuola di cui alla legge n. 107 del 2015.

    Il principio

    L’intervento di una riforma legislativa successiva all’ordinanza di rimessione (ius superveniens) comporta la restituzione degli atti al giudice rimettente, cui spetta valutare la perdurante rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché dopo l’ordinanza di rimessione è intervenuta la legge n. 107 del 2015, che ha riformato il settore: la rilevanza della questione va riesaminata dal giudice.

    Perché l’intervento del sindacato è stato dichiarato inammissibile?

    Perché la confederazione sindacale era intervenuta fuori termine nel giudizio costituzionale.

    La decisione è collegata ad altre?

    Sì: è strettamente connessa all’ordinanza n. 194 del 2016, di analogo contenuto, sulle supplenze del personale docente.

    Norme collegate