Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 81/2015 — Illegittima la legge abruzzese sull’edilizia residenziale pubblica

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 25 del 2014 in materia di enti e alloggi di edilizia residenziale pubblica, accogliendo il ricorso del Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione Abruzzo aveva approvato una legge che integrava e modificava la disciplina degli enti di edilizia residenziale pubblica e la gestione degli alloggi popolari. Il Governo ha ritenuto che la Regione avesse ecceduto i limiti delle proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato in via principale la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 25, e in particolare il suo art. 1, in quanto ritenuta lesiva del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale n. 25 del 2014, accogliendo il ricorso governativo.

    Il principio

    La legislazione regionale in materia di edilizia residenziale pubblica deve rispettare il riparto costituzionale delle competenze: il superamento dei limiti assegnati alla potestà legislativa regionale comporta la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge.

    Domande e risposte

    Che cosa disciplinava la legge abruzzese annullata?

    Riguardava il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica e l’assegnazione e gestione degli alloggi popolari, con i relativi canoni di locazione.

    Chi aveva impugnato la legge regionale?

    Il Governo, attraverso il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.

    Che effetto ha la dichiarazione di illegittimità costituzionale?

    La legge regionale è rimossa dall’ordinamento e cessa di produrre effetti: non può più essere applicata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 105/2015 – Ricorso del Commissario dello Stato per la Sicilia dichiarato improcedibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con l’ordinanza n. 105 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro alcune norme di una delibera legislativa regionale sull’informazione locale, perché le disposizioni impugnate non erano poi state promulgate.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Sicilia – figura allora ancora prevista per il controllo preventivo sulle leggi siciliane – aveva impugnato due articoli di una delibera legislativa regionale in materia di sostegno alle imprese dell’informazione locale, prima della loro promulgazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha impugnato gli artt. 6, comma 6, e 11 della delibera legislativa, deducendo la violazione dell’art. 81, quarto comma, della Costituzione per difetto di copertura finanziaria e dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), Cost., oltre che dello Statuto siciliano, per invasione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso, perché in sede di promulgazione le disposizioni impugnate erano state omesse ed era nel frattempo intervenuta la sentenza n. 255 del 2014, che aveva escluso la perdurante operatività del controllo preventivo del Commissario.

    Il principio

    Venuto meno l’oggetto del controllo – perché le norme contestate non sono state promulgate e il sistema di controllo preventivo è stato superato – il ricorso non poteva essere esaminato nel merito e andava dichiarato improcedibile.

    Domande e risposte

    Chi era il Commissario dello Stato per la Sicilia?

    Era l’organo che esercitava un controllo preventivo sulle leggi della Regione siciliana, prima che venissero promulgate.

    Perché il ricorso non è stato deciso nel merito?

    Perché le norme impugnate non sono state promulgate e una precedente sentenza aveva superato quel sistema di controllo, facendo venire meno l’oggetto del giudizio.

    Che cosa significa improcedibile?

    Significa che la Corte non poteva proseguire l’esame del ricorso per ragioni che ne impedivano la decisione, senza valutarne la fondatezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 80/2015 — Tariffe minime nel trasporto merci su strada

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 83-bis, comma 8, del d.l. n. 112 del 2008 in materia di tariffe minime nell’autotrasporto, e ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici per le altre questioni, alla luce delle modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava la disciplina dei costi minimi di sicurezza nel trasporto di merci su strada, che fissava soglie tariffarie inderogabili a tutela della sicurezza stradale. Un’impresa contestava l’applicazione di tali minimi nel rapporto con il vettore.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83-bis, commi 1, 2, 6, 7, 8 e 10, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (nel testo anteriore alle modifiche del 2010), in riferimento — quanto al comma 8 — all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa al comma 8 dell’art. 83-bis e, per le altre questioni, ha ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali di Trento e di Lucca, perchè le valutassero alla luce del mutato quadro normativo.

    Il principio

    Quando il quadro normativo applicabile muta nel corso del giudizio, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinchè verifichi se la questione sia ancora rilevante; per i profili già maturi può invece pronunciare l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    Che cosa sono le tariffe minime nell’autotrasporto?

    Erano soglie di costo minimo, legate alla sicurezza, che il vettore non poteva pattuire al di sotto di un certo livello, a tutela della sicurezza della circolazione stradale.

    Che cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice rimettente affinchè riesamini la questione tenendo conto delle modifiche normative intervenute, e valuti se riproporla.

    Perchè la questione sul comma 8 è stata dichiarata inammissibile?

    La Corte ha riscontrato un ostacolo di natura processuale che impediva l’esame nel merito di quel profilo, sollevato in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 34/2015 – Incrementi tariffari per l’attività di cava nelle Marche

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 42, comma 3, della legge finanziaria 2010 della Regione Marche, che estendeva gli incrementi tariffari per l’attività di cava anche ai titolari di convenzioni precedenti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Marche aveva aumentato le tariffe per l’attività di cava ed esteso gli aumenti anche a chi era già titolare di convenzioni stipulate in precedenza. Una società del settore ha contestato l’estensione e il Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 42, comma 3, della legge della Regione Marche 22 dicembre 2009, n. 31, in riferimento all’art. 3 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU (protezione della proprietà). Giudice rimettente: il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: l’estensione degli incrementi tariffari ai rapporti convenzionali in corso non viola né il principio di ragionevolezza né il parametro CEDU sulla protezione della proprietà.

    Il principio

    L’estensione di incrementi tariffari ai titolari di convenzioni già in essere non è di per sé irragionevole né lesiva della protezione della proprietà garantita dalla CEDU, rientrando nella discrezionalità del legislatore regionale.

    Domande e risposte

    Qual era il problema sollevato?

    Se fosse legittimo applicare i nuovi aumenti tariffari per l’attività di cava anche a chi aveva già una convenzione in corso.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata: la norma regionale è conforme alla Costituzione e alla CEDU.

    Quale parametro internazionale era invocato?

    L’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, sulla protezione della proprietà, tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 79/2015 — Estinzione dei ricorsi delle Province autonome sulla legge di stabilità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del giudizio promosso dalle Province autonome di Bolzano e di Trento contro una norma della legge di stabilità 2013: a seguito delle vicende processuali è venuto meno l’interesse a proseguire.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome di Trento e Bolzano avevano impugnato una disposizione della legge di stabilità 2013 incidente sui rapporti finanziari con lo Stato. Nel corso del giudizio sono maturate le condizioni per la chiusura in rito del procedimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Oggetto del ricorso in via principale era l’art. 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), impugnato dalle Province autonome di Bolzano e di Trento a tutela della propria autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    Riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni e riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Il giudizio in via principale si estingue quando vengono meno, nel corso del processo, le condizioni per la sua prosecuzione: la Corte ne prende atto con ordinanza, senza pronunciarsi sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «estinzione del giudizio»?

    Significa che il processo si chiude in rito, senza decisione sul merito, perchè sono venute meno le condizioni per proseguirlo (ad esempio per rinuncia al ricorso).

    Perchè la decisione è un’ordinanza e non una sentenza?

    Perchè le pronunce di natura processuale, come l’estinzione, vengono adottate dalla Corte nella forma dell’ordinanza.

    Le Province hanno perso il ricorso?

    No: non c’è stata una decisione di merito favorevole o sfavorevole. Il giudizio si è semplicemente chiuso per ragioni processuali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 33/2015 – Misure antimafia siciliane sui contratti pubblici

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana n. 15 del 2008 sul contrasto alla criminalità organizzata, e in via consequenziale del comma 3, perché la Regione aveva invaso competenze statali in materia di ordine pubblico e ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione siciliana n. 15 del 2008 dettava misure antimafia incidenti sulle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tribunali amministrativi siciliani e il Consiglio di giustizia amministrativa hanno sollevato dubbi di costituzionalità sull’art. 2 di quella legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, commi 1 e 2, della legge della Regione siciliana 20 novembre 2008, n. 15, in riferimento a una pluralità di parametri, tra cui gli artt. 3, 24, 27, 97 e 117 della Costituzione. Giudici rimettenti: il TAR Sicilia (sezioni prima e seconda) e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge regionale e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche del comma 3 del medesimo articolo.

    Il principio

    La Regione non può, neppure con finalità di contrasto alla criminalità organizzata, dettare una disciplina dei contratti pubblici che incida su materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quali l’ordine pubblico e l’ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state annullate?

    L’art. 2, commi 1 e 2, della legge siciliana antimafia n. 15 del 2008 e, in via consequenziale, anche il comma 3.

    Cos’è l’illegittimità consequenziale?

    È l’estensione della declaratoria di incostituzionalità ad altre disposizioni legate a quelle annullate, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953.

    Perché la Regione ha ecceduto i suoi poteri?

    Perché ha disciplinato profili dei contratti pubblici riservati alla competenza statale, pur perseguendo finalità antimafia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 32/2015 – Servizio idrico e rifiuti: competenze tra Stato e Regione Liguria

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 10, comma 1, della legge ligure n. 1 del 2014 in materia di ambiti ottimali per il servizio idrico e i rifiuti e ha dichiarato cessata la materia del contendere sulle altre disposizioni impugnate, modificate nelle more del giudizio.

    Di cosa si tratta

    La Regione Liguria aveva disciplinato gli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni sul servizio idrico integrato e sulla gestione dei rifiuti. Il Governo ha impugnato alcune disposizioni ritenendole invasive delle competenze statali in materia di tutela dell’ambiente e di tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 8, comma 3, 10, comma 1, 11 e 15, comma 2, lettere c) ed e), della legge della Regione Liguria 24 febbraio 2014, n. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione (tutela della concorrenza e tutela dell’ambiente), con vari parametri interposti del Codice dell’ambiente. Giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1, della legge regionale; sulle restanti disposizioni ha dichiarato cessata la materia del contendere, essendo state medio tempore modificate in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente.

    Il principio

    La disciplina regionale degli ambiti ottimali per il servizio idrico e i rifiuti deve rispettare le competenze statali in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente, fissate dall’art. 117, secondo comma, della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    L’art. 10, comma 1, della legge ligure n. 1 del 2014, in contrasto con le competenze statali.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Che le altre norme impugnate erano state modificate dalla Regione in corso di causa, facendo venir meno l’interesse alla pronuncia su di esse.

    Quali competenze statali erano in gioco?

    La tutela della concorrenza e la tutela dell’ambiente, riservate alla legislazione esclusiva dello Stato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 104/2015 – Custodia cautelare e madre di figlio disabile ultrasenne

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104 del 2015, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate perché non prevedeva il divieto di custodia in carcere per la madre convivente di un figlio ultrasenne gravemente invalido.

    Di cosa si tratta

    Un Giudice per le indagini preliminari di Catanzaro doveva decidere sull’istanza di revoca o sostituzione della custodia in carcere applicata a una donna accusata di associazione mafiosa, madre di una bambina poco più che sessenne, affetta da invalidità e bisognosa di assistenza. La legge consente di evitare il carcere per la madre di figli sotto i sei anni, ma non per i figli più grandi, anche se disabili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudice rimettente ha impugnato l’art. 275, comma 4, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di disporre o mantenere la custodia in carcere nei confronti della madre convivente di figlio minore ultrasenne totalmente o gravemente invalido che necessiti della sua costante presenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Catanzaro.

    Il principio

    L’intervento richiesto avrebbe comportato una scelta di politica criminale e un bilanciamento fra tutela del minore disabile ed esigenze cautelari che spetta al legislatore, non alla Corte: per questo la questione è risultata inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cosa chiedeva il giudice di Catanzaro?

    Chiedeva di estendere alla madre di un figlio ultrasenne gravemente invalido il divieto di custodia in carcere già previsto per la madre di figli di età inferiore a sei anni.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni, senza pronunciarsi nel merito sulla legittimità della norma.

    Perché inammissibile e non infondata?

    Perché la modifica richiesta implicava una scelta discrezionale riservata al legislatore, non ricavabile dalla Costituzione con una pronuncia della Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 78/2015 — Astensione del giudice e rito Fornero sui licenziamenti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’obbligo di astensione del giudice che, nel rito «Fornero» sui licenziamenti, ha già trattato la fase sommaria: il fatto che lo stesso magistrato decida anche l’opposizione non viola il diritto di difesa e il giusto processo.

    Di cosa si tratta

    La riforma del lavoro del 2012 (legge Fornero) ha introdotto un procedimento bifasico per le impugnazioni dei licenziamenti: una prima fase a cognizione sommaria e una successiva fase di opposizione. Si discuteva se il giudice della prima fase dovesse astenersi dal decidere l’opposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Milano aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile e 1, comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione (e, in un caso, anche all’art. 3 Cost.), nella parte in cui non impongono l’astensione del giudice già intervenuto nella fase sommaria.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione: nel rito «Fornero» la fase di opposizione non è un’impugnazione davanti a un giudice diverso, ma la prosecuzione dello stesso giudizio a cognizione piena, sicchè non sussiste obbligo di astensione del medesimo magistrato.

    Il principio

    Nel procedimento bifasico per i licenziamenti, la fase di opposizione non costituisce un grado di giudizio distinto rispetto alla fase sommaria, ma il proseguimento del medesimo giudizio: la trattazione da parte dello stesso giudice non lede il diritto di difesa nè il principio del giusto processo.

    Domande e risposte

    Che cos’è il rito «Fornero»?

    è il procedimento speciale, introdotto dalla legge n. 92 del 2012, per impugnare i licenziamenti: si articola in una fase iniziale a cognizione sommaria e in una successiva fase di opposizione a cognizione piena davanti al tribunale.

    Perchè si chiedeva l’astensione del giudice?

    Perchè si temeva che il magistrato che aveva già deciso la fase sommaria fosse in qualche modo «pregiudicato» nel decidere l’opposizione, in violazione del diritto di difesa e del giusto processo.

    Come ha risposto la Corte?

    Ha chiarito che la fase di opposizione non è un nuovo giudizio davanti a un giudice diverso, ma la continuazione dello stesso processo: per questo non scatta alcun obbligo di astensione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 77/2015 — Tagli alla spesa e ricorsi delle Regioni speciali

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha definito una serie di ricorsi proposti da più Regioni e Province autonome contro norme statali di revisione della spesa e di stabilità, dichiarando in parte l’estinzione dei processi e in parte la cessazione della materia del contendere a seguito delle modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    Diverse autonomie speciali avevano impugnato misure statali di contenimento della spesa pubblica, temendo una compressione della propria autonomia finanziaria. Nel corso dei giudizi le norme sono state modificate o sono intervenute rinunce, facendo venir meno il contrasto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 16, commi 3, 4 e 9, e 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, l’art. 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012 e l’art. 11, comma 8, del d.l. n. 35 del 2013, da parte di Valle d’Aosta, Province autonome di Bolzano e Trento, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Regione siciliana, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione e ai rispettivi Statuti speciali.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’estinzione dei processi per alcune questioni e la cessazione della materia del contendere per le altre, in conseguenza delle rinunce e delle modifiche normative sopravvenute in senso satisfattivo per le ricorrenti.

    Il principio

    Il contenzioso Stato-Regioni sui rapporti finanziari si chiude in rito — con estinzione o cessazione della materia del contendere — quando intervengono rinunce ai ricorsi o modifiche normative che soddisfano le pretese delle autonomie, senza che le norme abbiano avuto applicazione lesiva.

    Domande e risposte

    Perchè la Corte non ha deciso nel merito?

    Perchè le questioni si sono risolte in rito: per alcune è stata dichiarata l’estinzione (a seguito di rinuncia), per altre la cessazione della materia del contendere (modifiche normative satisfattive).

    Quante Regioni avevano fatto ricorso?

    Numerose autonomie speciali: Valle d’Aosta, le Province autonome di Bolzano e di Trento, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna e la Regione siciliana.

    Differenza tra estinzione e cessazione della materia del contendere?

    L’estinzione consegue tipicamente alla rinuncia al ricorso accettata; la cessazione della materia del contendere consegue al venir meno dell’oggetto della lite, di norma per modifica satisfattiva della norma impugnata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 31/2015 – Imposte di fabbricazione e entrate della Regione Sardegna

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge finanziaria 2014 della Regione Sardegna, che includeva tra le entrate regionali le imposte di fabbricazione generate nel territorio regionale anche se riscosse altrove, in contrasto con lo Statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2014 della Sardegna affermava che spettavano alla Regione le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne fossero gravati, generate nel territorio regionale, anche se riscosse nel restante territorio dello Stato. Il Governo ha impugnato la norma davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7. La norma si poneva in contrasto con l’art. 8 dello Statuto speciale (legge cost. n. 3 del 1948), che attribuisce alla Regione i nove decimi dell’imposta di fabbricazione percetta nel territorio regionale, e con il principio costituzionale in materia di autonomia finanziaria. Giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale: la Regione non poteva unilateralmente ampliare il criterio di attribuzione delle imposte di fabbricazione fissato dallo Statuto, ancorato al gettito percetto nel territorio regionale.

    Il principio

    La Regione a statuto speciale non può, con propria legge, modificare i criteri di riparto delle entrate tributarie stabiliti dallo Statuto, estendendo a proprio favore quote di gettito riscosse fuori dal territorio regionale.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 1, comma 1, della legge finanziaria 2014 della Regione Sardegna, che ampliava le entrate regionali da imposta di fabbricazione.

    Perché la norma era illegittima?

    Perché contrastava con lo Statuto speciale, che attribuisce alla Regione solo le imposte di fabbricazione percette nel suo territorio.

    Chi ha sollevato la questione?

    Il Governo, con ricorso in via principale contro la legge regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 30/2015 – Immunità degli Stati e crimini di guerra del Terzo Reich

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione per crimini di guerra e contro l’umanità, perché già risolte dalla precedente sentenza n. 238 del 2014. L’oggetto delle questioni era venuto meno o non era mai esistito.

    Di cosa si tratta

    Le figlie di un cittadino italiano ucciso da militari del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale avevano agito per il risarcimento contro la Germania. Il Tribunale di Firenze dubitava delle norme che gli avrebbero imposto di negare la giurisdizione, in adesione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia Germania c. Italia del 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate la norma interna di recepimento della consuetudine internazionale sull’immunità degli Stati, l’art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Statuto ONU) e l’art. 3 della legge n. 5 del 2013, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte e tre le questioni: la seconda e la terza per sopravvenuta carenza di oggetto, già avendo la sentenza n. 238 del 2014 dichiarato l’illegittimità di quelle norme; la prima per inesistenza ab origine dell’oggetto, poiché la norma consuetudinaria confliggente con i principi fondamentali non era mai entrata nell’ordinamento italiano.

    Il principio

    La parte della norma internazionale sull’immunità degli Stati che confligge con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi produce effetti: di essa non può quindi essere chiesta la dichiarazione di illegittimità.

    Domande e risposte

    Cosa aveva già deciso la sentenza n. 238 del 2014?

    Aveva escluso che il giudice italiano debba negare la giurisdizione nelle cause risarcitorie per crimini di guerra e contro l’umanità, in nome dei diritti inviolabili della persona.

    Perché la prima questione era inammissibile?

    Perché la norma interna che il rimettente voleva colpire non era mai entrata nell’ordinamento: mancava l’oggetto stesso del giudizio.

    Le vittime possono agire in giudizio in Italia?

    Sì: per effetto della sentenza n. 238 del 2014 il giudice italiano conserva la giurisdizione su quelle azioni risarcitorie.

    Norme collegate