leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 951 Codice Civile: Azione per apposizione di termini

    Articolo 951 Codice Civile: Azione per apposizione di termini

    Art. 951 c.c. Azione per apposizione di termini

    In vigore

    Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni. TITOLO III – Della superficie

  • Articolo 952 Codice Civile: Costituzione del diritto di superficie

    Articolo 952 Codice Civile: Costituzione del diritto di superficie

    Art. 952 c.c. Costituzione del diritto di superficie

    In vigore

    Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

  • Articolo 953 Codice Civile: Costituzione a tempo determinato

    Articolo 953 Codice Civile: Costituzione a tempo determinato

    Art. 953 c.c. Costituzione a tempo determinato

    In vigore

    Se la costituzione del diritto è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine il diritto di superficie si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione.

  • Articolo 954 Codice Civile: Estinzione del diritto di superficie

    Articolo 954 Codice Civile: Estinzione del diritto di superficie

    Art. 954 c.c. Estinzione del diritto di superficie

    In vigore

    L’estinzione del diritto di superficie per scadenza del termine importa l’estinzione dei diritti reali imposti dal superficiario. I diritti gravanti sul suolo si estendono alla costruzione salvo, per le ipoteche, il disposto del primo comma dell’articolo 2816. I contratti di locazione, che hanno per oggetto la costruzione, non durano se non per l’anno in corso alla scadenza del termine. Il perimento della costruzione non importa, salvo patto contrario, l’estinzione del diritto di superficie. Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per effetto del non uso protratto per venti anni.

  • Articolo 955 Codice Civile: Costruzioni al disotto del suolo

    Articolo 955 Codice Civile: Costruzioni al disotto del suolo

    Art. 955 c.c. Costruzioni al disotto del suolo

    In vigore

    Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

  • Art. 956 c.c.: Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Art. 956 c.c.: Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    Art. 956 c.c. Divieto di proprietà separata delle piantagioni

    In vigore

    piantagioni Non può essere costituita o trasferita la proprietà delle piantagioni separatamente dalla proprietà del suolo. TITOLO IV – Dell'enfiteusi

  • Articolo 957 Codice Civile: Disposizioni inderogabili

    Articolo 957 Codice Civile: Disposizioni inderogabili

    Art. 957 c.c. Disposizioni inderogabili

    In vigore

    L’enfiteusi, salvo che il titolo disponga altrimenti, è regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti. Il titolo non può tuttavia derogare alle norme contenute negli articoli 958, secondo comma, 961, secondo comma, 962, 965, 968, 971 e 973.

  • Art. 958 Codice Civile: Durata

    Art. 958 Codice Civile: Durata

    Art. 958 c.c. Durata

    In vigore

    L’enfiteusi può essere perpetua o a tempo. L’enfiteusi temporanea non può essere costituita per una durata inferiore ai venti anni.

  • Art. 959 Codice Civile: Diritti dell’enfiteuta

    Art. 959 Codice Civile: Diritti dell’enfiteuta

    Art. 959 c.c. Diritti dell’enfiteuta

    In vigore

    L’enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali. Il diritto dell’enfiteuta si estende alle accessioni.

  • Art. 960 Codice Civile: Obblighi dell’enfiteuta

    Art. 960 Codice Civile: Obblighi dell’enfiteuta

    Art. 960 c.c. Obblighi dell’enfiteuta

    In vigore

    L’enfiteuta ha l’obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali. L’enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.