Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 114/2015 – Cumulo tra contribuzione volontaria e gestione separata

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    Con la sentenza n. 114 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sul divieto di cumulo tra contribuzione previdenziale volontaria e contribuzione nella gestione separata.

    Di cosa si tratta

    Una lavoratrice aveva versato contribuzione volontaria mentre proseguiva un’attività lavorativa per poche ore settimanali e con redditi modesti. La disciplina previdenziale, nell’interpretazione adottata, vietava di cumulare quella contribuzione volontaria con quella della gestione separata.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Trieste ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, la questione sull’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 184 del 1997, nella parte in cui, secondo l’interpretazione data, vieta il cumulo tra contribuzione volontaria e contribuzione nella gestione separata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La questione è risultata inammissibile perché il giudice rimettente non aveva adeguatamente esplorato la possibilità di un’interpretazione conforme della norma, rimettendo così alla Corte una scelta interpretativa che spettava prima a lui.

    Domande e risposte

    Che cosa era in discussione?

    Il divieto di cumulare la contribuzione previdenziale volontaria con quella della gestione separata, per chi prosegue un’attività ridotta.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.

    Perché inammissibile?

    Perché il giudice rimettente non aveva sufficientemente valutato un’interpretazione della norma conforme a Costituzione.

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  • Corte cost. n. 113/2015 – Autovelox: obbligo di taratura periodica degli apparecchi

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    Con la sentenza n. 113 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutti gli apparecchi usati per accertare le violazioni dei limiti di velocità siano sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura.

    Di cosa si tratta

    Un automobilista aveva contestato una multa per eccesso di velocità rilevata con un autovelox, sostenendo che lo strumento potesse non funzionare correttamente. La normativa non imponeva controlli periodici di taratura per questi dispositivi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione sull’art. 45 del codice della strada, nella parte in cui non prevedeva l’obbligo di sottoporre a verifiche periodiche di funzionalità e taratura le apparecchiature impiegate per accertare le violazioni dei limiti di velocità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del codice della strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

    Il principio

    Ogni strumento di misura, per essere affidabile, deve essere periodicamente verificato e tarato: imporlo solo per alcuni apparecchi e non per gli autovelox sarebbe irragionevole, perché ogni misurazione è soggetta a possibili alterazioni nel tempo.

    Domande e risposte

    Che cosa cambia con questa sentenza?

    Gli autovelox devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, come gli altri strumenti di misura.

    Perché la Corte ha accolto la questione?

    Perché è irragionevole presumere l’affidabilità permanente di uno strumento di misura senza controlli periodici.

    La multa può essere contestata se manca la taratura?

    La sentenza impone le verifiche periodiche; l’assenza di taratura periodica diventa rilevante per la validità dell’accertamento della velocità.

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  • Corte cost. n. 42/2015 – Canone dei contratti di locazione non registrati

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Tivoli perché, dopo l’ordinanza di rimessione, la norma impugnata sul canone dei contratti di locazione non registrati era stata già dichiarata illegittima (sentenza n. 50 del 2014) ed era intervenuta una disciplina transitoria di salvezza.

    Di cosa si tratta

    In un giudizio di sfratto per morosità, l’intimato eccepiva la nullità del contratto non registrato e chiedeva l’applicazione del canone ridotto previsto dalla normativa sul federalismo fiscale municipale. Il Tribunale di Tivoli dubitava della legittimità di quella norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (federalismo fiscale municipale), in riferimento agli artt. 3, 42, 70 e 76 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Tivoli, Ufficio periferico di Castelnuovo di Porto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo: con la sentenza n. 50 del 2014 aveva già dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011, e una norma sopravvenuta (d.l. n. 47 del 2014) aveva fatto salvi in via transitoria gli effetti dei contratti registrati in base a quelle disposizioni; il rimettente deve quindi rivalutare la rilevanza.

    Il principio

    Se la norma impugnata è già stata dichiarata illegittima e una disciplina transitoria ne regola gli effetti pregressi, la Corte restituisce gli atti al giudice a quo affinché verifichi se il dubbio di costituzionalità conservi attuale rilevanza.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché la norma censurata era già stata dichiarata illegittima dalla sentenza n. 50 del 2014, prima della decisione su questa ordinanza.

    Cosa prevedeva la disciplina sopravvenuta?

    Faceva salvi, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti e i rapporti sorti sui contratti registrati ai sensi delle norme poi dichiarate incostituzionali.

    Cosa deve fare ora il giudice?

    Riesaminare se il dubbio di costituzionalità sia ancora rilevante per la decisione del giudizio, alla luce del nuovo quadro normativo.

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  • Corte cost. n. 88/2015 — Reato di omesso versamento IVA e soglia di punibilità

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    Con ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, che punisce l’omesso versamento dell’IVA: il giudice non aveva adeguatamente motivato la questione sollevata.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava il reato di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale. Il giudice penale dubitava della ragionevolezza della disciplina, in particolare in rapporto al trattamento di figure analoghe.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Milano, in un procedimento penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (disciplina dei reati tributari), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, definendo il giudizio con ordinanza.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile quando l’ordinanza di rimessione presenta carenze evidenti — ad esempio sul piano della motivazione o della ricostruzione del quadro normativo — che impediscono alla Corte di esaminarla nel merito.

    Domande e risposte

    Che cosa punisce l’art. 10-ter esaminato?

    Il reato di omesso versamento dell’IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, oltre una determinata soglia, da parte del contribuente.

    Che cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    è una pronuncia con cui la Corte rileva un vizio evidente della questione — di rito o di motivazione — che ne impedisce l’esame nel merito, decidendo nella forma dell’ordinanza.

    La norma sull’omesso versamento IVA resta in vigore?

    Sì: la Corte non ha deciso sul merito. La disposizione resta applicabile, salva un’eventuale nuova e correttamente motivata questione.

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  • Corte cost. n. 41/2015 – Restituzione dei compensi per incarichi non autorizzati del dipendente pubblico

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, in tema di versamento dei compensi percepiti dal dipendente pubblico per incarichi non autorizzati, perché il giudice rimettente aveva prospettato due interpretazioni alternative senza scegliere tra esse.

    Di cosa si tratta

    Un sottufficiale aveva svolto, senza autorizzazione, prestazioni infermieristiche per una società privata; l’amministrazione chiedeva la restituzione dei compensi. La società, ritenutasi pretermessa nel giudizio, aveva proposto opposizione di terzo davanti al TAR Puglia, che ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull’obbligo di versare all’amministrazione i compensi per incarichi non autorizzati, in riferimento agli artt. 36, 41 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: il TAR per la Puglia, sezione di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: il rimettente aveva proposto la questione sulla base di una duplice e irrisolta prospettiva interpretativa, senza optare per l’una o per l’altra ricostruzione, ciascuna orientata a un diverso petitum e a parametri costituzionali diversi.

    Il principio

    Il giudice rimettente deve scegliere una sola interpretazione della norma censurata: prospettare in alternativa due letture, con petitum e parametri differenti, rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa prevede la norma impugnata?

    Che i compensi percepiti dal dipendente pubblico per incarichi non autorizzati siano versati all’amministrazione, a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché il TAR aveva prospettato due interpretazioni alternative della norma senza scegliere quale fosse quella effettivamente applicabile.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 36 (retribuzione), 41 (libertà di iniziativa economica) e 97 (buon andamento) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 87/2015 — Verifiche contabili dello Stato sulla Regione Marche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione con cui la Regione Marche contestava le verifiche amministrativo-contabili disposte dallo Stato sulle spese per il personale: il ricorso era privo dei presupposti per la decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Ragioneria generale dello Stato aveva disposto ed eseguito presso la Regione Marche una verifica amministrativo-contabile sulle spese per il personale, trasmettendone poi i risultati. La Regione riteneva lese le proprie attribuzioni costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Marche contro le note del Ministero dell’economia e delle finanze dell’11 settembre 2013 e del 14 aprile 2014 e la relazione allegata, relative alla verifica amministrativo-contabile sulle spese per il personale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Marche nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Il principio

    Anche in questo caso il conflitto di attribuzione tra enti richiede un atto attualmente e concretamente lesivo delle competenze regionali: in difetto dei presupposti del giudizio, il conflitto va dichiarato inammissibile, in linea con quanto deciso per analoga vicenda relativa alla Regione Liguria.

    Domande e risposte

    Qual era l’oggetto del conflitto?

    Le verifiche amministrativo-contabili disposte dallo Stato sulle spese per il personale della Regione Marche, ritenute dalla Regione invasive delle proprie attribuzioni.

    Perchè il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perchè mancavano i presupposti processuali e la lesività concreta e attuale delle competenze regionali necessari perchè la Corte potesse decidere nel merito.

    La decisione è simile ad altre dello stesso periodo?

    Sì: la Corte ha deciso in modo analogo un conflitto sostanzialmente identico promosso dalla Regione Liguria (sentenza n. 86 del 2015).

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  • Corte cost. n. 112/2015 – Indennità provinciale agli invalidi civili e residenza

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    Con l’ordinanza n. 112 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione su una norma della Provincia autonoma di Trento in materia di interventi assistenziali a favore degli invalidi civili.

    Di cosa si tratta

    Una persona si era rivolta al giudice del lavoro di Trento contestando i presupposti per ottenere gli interventi assistenziali provinciali a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, disciplinati da una legge della Provincia autonoma di Trento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trento, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione e allo Statuto del Trentino-Alto Adige, la questione sull’art. 4, comma 3, della legge prov. Trento n. 7 del 1998 nel testo allora vigente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La questione è risultata manifestamente inammissibile per carenze nella prospettazione e nella ricostruzione del quadro normativo da parte del giudice rimettente, che hanno impedito alla Corte l’esame nel merito.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale di Trento in funzione di giudice del lavoro, su una norma provinciale in materia di assistenza agli invalidi civili.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.

    Perché non è stata esaminata nel merito?

    Per i difetti nel modo in cui la questione era stata prospettata, che ne hanno impedito la valutazione di fondatezza.

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  • Corte cost. n. 111/2015 – Ricorso del Commissario dello Stato su IRFIS-FinSicilia improcedibile

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    Con l’ordinanza n. 111 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro alcune norme di una delibera legislativa in materia di IRFIS-FinSicilia.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Sicilia aveva impugnato, in via preventiva, alcune disposizioni di una delibera legislativa regionale relativa a IRFIS-FinSicilia e al fondo di garanzia per il credito industriale, prima della promulgazione della legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Commissario dello Stato ha impugnato gli artt. 4 e 5 della delibera legislativa, deducendo la violazione dell’art. 97 della Costituzione per l’assenza di limiti all’intervento pubblico, dell’art. 81 Cost. per il difetto di copertura e dell’art. 117, primo comma, Cost. per il possibile contrasto con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe.

    Il principio

    Il ricorso, fondato sul controllo preventivo del Commissario dello Stato, è risultato improcedibile in conseguenza del venir meno dell’oggetto e dell’evoluzione del quadro normativo, senza esame nel merito delle censure.

    Domande e risposte

    Quali norme erano impugnate?

    Gli artt. 4 e 5 di una delibera legislativa siciliana su IRFIS-FinSicilia e sul fondo di garanzia per il credito industriale.

    Come si è concluso il giudizio?

    Con una dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza decisione sul merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 97, 81 e 117, primo comma, della Costituzione, tra cui il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

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  • Corte cost. n. 40/2015 – Conflitto sull’intesa con le confessioni religiose (caso UAAR)

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    Nella fase di ammissibilità, la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dal Governo nei confronti della Corte di cassazione, in merito al rifiuto di avviare le trattative per l’intesa con l’associazione di atei e agnostici (UAAR).

    Di cosa si tratta

    L’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR) aveva impugnato il diniego del Consiglio dei ministri di avviare le trattative per l’intesa ex art. 8 Cost. La Cassazione aveva affermato la sindacabilità di quel diniego da parte del giudice amministrativo; il Governo, ritenendolo un atto politico insindacabile, ha sollevato conflitto di attribuzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri lamentava che la Cassazione, con la sentenza n. 16305 del 2013, avesse menomato la funzione di indirizzo politico del Governo in materia religiosa, riconducendola agli artt. 8, terzo comma, 92 e 95 della Costituzione. Si tratta di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nella fase di ammissibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il ricorso: sussistono i requisiti soggettivo (il Presidente del Consiglio è legittimato a dichiarare la volontà del Governo; la Cassazione è legittimata a resistere) e oggettivo (il ricorso mira a tutelare attribuzioni costituzionalmente garantite del Governo), restando impregiudicato il merito.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri la Corte verifica solo la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, senza pronunciarsi sul merito: il Governo è legittimato a dolersi della menomazione delle proprie attribuzioni costituzionali a opera di una decisione della Cassazione.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri?

    È il giudizio con cui un potere dello Stato lamenta che un altro potere abbia invaso o menomato le proprie competenze costituzionali.

    Cosa è stato deciso in questa ordinanza?

    Solo l’ammissibilità del conflitto: la Corte ha verificato i presupposti, rinviando ogni valutazione sul merito alla fase successiva.

    Qual era il punto controverso?

    Se il rifiuto del Governo di avviare le trattative per l’intesa ex art. 8 Cost. sia un atto politico insindacabile o un atto sindacabile dal giudice.

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  • Corte cost. n. 86/2015 — Verifiche contabili dello Stato sulla Regione Liguria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione con cui la Regione Liguria contestava le verifiche amministrativo-contabili disposte dallo Stato sulla propria gestione: il ricorso non presentava i requisiti per l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato, tramite la Ragioneria generale, aveva svolto verifiche amministrativo-contabili presso la Regione Liguria, riguardanti tra l’altro le spese per il personale e gli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. La Regione riteneva lese le proprie attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Liguria contro la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 novembre 2013 e le relazioni allegate, sulle verifiche amministrativo-contabili eseguite presso la Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone un atto idoneo a ledere in modo attuale e concreto le competenze costituzionali della Regione: in mancanza di tale lesività, o di altri presupposti del giudizio, il conflitto è dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cosa contestava la Regione Liguria?

    Le verifiche amministrativo-contabili svolte dallo Stato sulla propria gestione, in particolare sulle spese per il personale, ritenendole invasive delle proprie attribuzioni costituzionali.

    Perchè il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perchè mancavano i presupposti per l’esame nel merito: gli atti contestati non presentavano i caratteri di lesività attuale e concreta delle competenze regionali richiesti per il conflitto.

    Lo Stato può dunque svolgere queste verifiche?

    La pronuncia si è fermata in rito, senza affermare nel merito la spettanza: ha solo accertato che il conflitto, così come proposto, non era ammissibile.

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  • Corte cost. n. 85/2015 — Pignorabilità dei beni e riscossione delle imposte

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in materia di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e di pignoramento, relative a norme che incidono sull’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973: ostacoli processuali hanno impedito l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    La controversia nasceva da un’esecuzione per la riscossione di imposte sul reddito. Il giudice dubitava della legittimità delle norme che disciplinano i limiti alla pignorabilità delle somme in sede di riscossione coattiva, in rapporto ai principi di uguaglianza e di tutela previdenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce, sezione di Galatina, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012 — che hanno inciso sull’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di riscossione — in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

    Il principio

    L’esame nel merito delle questioni in materia di riscossione e pignorabilità dei beni presuppone una corretta e completa ricostruzione della disciplina applicabile e dei suoi presupposti: carenze sul piano della rilevanza o della motivazione dell’ordinanza di rimessione conducono a una pronuncia di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Di che cosa si discuteva?

    Dei limiti alla pignorabilità dei beni e delle somme del debitore nell’ambito della riscossione coattiva delle imposte sul reddito, disciplinati dall’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

    Perchè le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni di natura processuale che hanno impedito alla Corte di entrare nel merito dei dubbi di costituzionalità sollevati in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

    Che cosa cambia con una pronuncia di inammissibilità?

    Le norme restano in vigore e il giudice rimettente, rimosso l’ostacolo processuale, potrebbe eventualmente riproporre la questione in modo corretto.

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  • Corte cost. n. 39/2015 – Elezione di secondo grado delle Province in Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Friuli-Venezia Giulia sulla legge regionale che introduceva l’elezione di secondo grado degli organi provinciali, per impugnazione generica e indifferenziata e per difetto di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva introdotto un nuovo sistema elettivo di secondo grado per gli organi delle Province, in attesa della loro soppressione. Il Presidente di una Provincia, non più eleggibile né elettore con il nuovo sistema, aveva impugnato il decreto di convocazione dei comizi; il TAR ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e a varie norme dello Statuto speciale. Giudice rimettente: il TAR per il Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: il rimettente aveva censurato in blocco e in modo indifferenziato plurime disposizioni di contenuto diverso, mutuando un giudizio critico di merito dal ricorrente, senza isolare l’effettivo oggetto delle questioni né spiegarne l’incidenza concreta sul giudizio.

    Il principio

    Non è ammissibile un’impugnazione generica e indifferenziata di numerose disposizioni di contenuto diverso: il giudice deve individuare con precisione l’oggetto della questione, il petitum e l’incidenza concreta sul giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il TAR aveva impugnato in blocco molte disposizioni diverse senza precisare l’oggetto e la rilevanza di ciascuna questione.

    Cosa contestava il ricorrente originario?

    Un Presidente di Provincia lamentava di non essere più eleggibile né elettore con il nuovo sistema elettivo di secondo grado.

    Quale principio sull’ammissibilità ribadisce la Corte?

    Che la questione deve avere un oggetto chiaro, un petitum determinato e una rilevanza concreta sul giudizio principale.

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