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Autore: Andrea Marton

  • Art. 931 c.c.: Equiparazione del possessore o detentore al propr

    Art. 931 c.c.: Equiparazione del possessore o detentore al propr

    Art. 931 c.c. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

    In vigore

    proprietario Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

  • Art. 932 Codice Civile: Tesoro

    Art. 932 Codice Civile: Tesoro

    Art. 932 c.c. Tesoro

    In vigore

    Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare d’essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui. Per il ritrovamento degli oggetti d’interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si osservano le disposizioni delle leggi speciali.

  • Art. 933 c.c.: Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeron

    Art. 933 c.c.: Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeron

    Art. 933 c.c. Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

    In vigore

    aeronautici. I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali. Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili. SEZIONE II – Dell'accessione, della specificazione, dell'unione e della commistione

  • Articolo 934 Codice Civile: Opere fatte sopra o sotto il suolo

    Articolo 934 Codice Civile: Opere fatte sopra o sotto il suolo

    Art. 934 c.c. Opere fatte sopra o sotto il suolo

    In vigore

    Qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo, salvo quanto è disposto dagli articoli 935, 936, 937 e 938 e salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge.

  • Art. 935 c.c.: Opere fatte dal proprietario del suolo con materi

    Art. 935 c.c.: Opere fatte dal proprietario del suolo con materi

    Art. 935 c.c. Opere fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui

    In vigore

    materiali altrui Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, piantagioni od opere con materiali altrui deve pagarne il valore, se la separazione non è chiesta dal proprietario dei materiali, ovvero non può farsi senza che si rechi grave danno all’opera costruita o senza che perisca la piantagione. Deve inoltre, anche nel caso che si faccia la separazione, il risarcimento dei danni, se è in colpa grave. In ogni caso la rivendicazione dei materiali non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

  • Art. 936 c.c.: Opere fatte da un terzo con materiali propri

    Art. 936 c.c.: Opere fatte da un terzo con materiali propri

    Art. 936 c.c. Opere fatte da un terzo con materiali propri

    In vigore

    Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con i suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d’opera oppure l’aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione.

  • Art. 937 c.c.: Opere fatte da un terzo con materiali altrui

    Art. 937 c.c.: Opere fatte da un terzo con materiali altrui

    Art. 937 c.c. Opere fatte da un terzo con materiali altrui

    In vigore

    Se le piantagioni, costruzioni o altre opere sono state fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario di questi può rivendicarli, previa separazione a spese del terzo, se la separazione può ottenersi senza grave danno delle opere e del fondo. La rivendicazione non è ammessa trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell’incorporazione. Nel caso che la separazione dei materiali non sia richiesta o che i materiali siano inseparabili, il terzo che ne ha fatto uso e il proprietario del suolo che sia stato in mala fede sono tenuti in solido al pagamento di una indennità pari al valore dei materiali stessi. Il proprietario dei materiali può anche esigere tale indennità dal proprietario del suolo, ancorché in buona fede, limitatamente al prezzo che da questo fosse ancora dovuto. Può alresì chiedere il risarcimento dei danni, tanto nei confronti del terzo che ne abbia fatto uso senza il suo consenso, quanto nei confronti del proprietario del suolo che in mala fede abbia autorizzato l’uso.

  • Articolo 938 Codice Civile: Occupazione di porzione di fondo attiguo

    Articolo 938 Codice Civile: Occupazione di porzione di fondo attiguo

    Art. 938 c.c. Occupazione di porzione di fondo attiguo

    In vigore

    Se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attiguo, e il proprietario di questo non fa opposizione entro tre mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione, l’autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze, può attribuire al costruttore la proprietà dell’edificio e del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

  • Articolo 939 Codice Civile: Unione e commistione

    Articolo 939 Codice Civile: Unione e commistione

    Art. 939 c.c. Unione e commistione

    In vigore

    Quando più cose appartenenti a diversi proprietari sono state unite o mescolate in guisa da formare un sol tutto, ma sono separabili senza notevole deterioramento, ciascuno conserva la proprietà della cosa sua e ha diritto di ottenerne la separazione. In caso diverso, la proprietà ne diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno. Quando però una delle cose si può riguardare come principale o è di molto superiore per valore, ancorché serva all’altra di ornamento, il proprietario della cosa principale acquista la proprietà del tutto. Egli ha l’obbligo di pagare all’altro il valore della cosa che vi è unita o mescolata; ma se l’unione o la mescolanza è avvenuta senza il suo consenso ad opera del proprietario della cosa accessoria, egli non è obbligato a corrispondere che la somma minore tra l’aumento di valore apportato alla cosa principale e il valore della cosa accessoria. È inoltre dovuto il risarcimento dei danni in caso di colpa grave.

  • Articolo 940 Codice Civile: Specificazione

    Articolo 940 Codice Civile: Specificazione

    Art. 940 c.c. Specificazione

    In vigore

    Se taluno ha adoperato una materia che non gli apparteneva per formare una nuova cosa, possa o non possa la materia riprendere la sua prima forma, ne acquista la proprietà pagando al proprietario il prezzo della materia, salvo che il valore della materia sorpassi notevolmente quello della mano d’opera. In quest’ultimo caso la cosa spetta al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della mano d’opera.