Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 167/2016 – Insindacabilità parlamentare (caso Barani): processo estinto per rinuncia

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    Con l’ordinanza n. 167 del 2016 la Corte costituzionale dichiara estinto il conflitto di attribuzione tra il Tribunale di Prato e la Camera dei deputati sull’insindacabilità delle opinioni di un deputato: il giudice ha rinunciato al ricorso perché, nel processo civile di base, le parti hanno transatto e abbandonato la causa.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Prato, in un giudizio civile di risarcimento promosso contro l’on. Lucio Barani da alcune aziende sanitarie toscane, aveva sollevato conflitto contro la delibera con cui la Camera aveva dichiarato insindacabili, ai sensi dell’art. 68 Cost., le dichiarazioni del deputato. Nel frattempo, però, le parti del giudizio civile vi avevano rinunciato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto verteva sulla deliberazione della Camera dei deputati del 28 novembre 2012, relativa all’insindacabilità, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dall’on. Barani. Ricorrente: il Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Prato. La Camera ne aveva chiesto in parte il rigetto.

    La decisione della Corte

    Venuto meno l’interesse a causa della rinuncia agli atti nel giudizio civile, accettata dal convenuto, il Tribunale di Prato ha rinunciato al conflitto. La Corte, constatato che la rinuncia è stata accettata dalla Camera e dagli altri soggetti costituiti, dichiara estinto il processo ai sensi delle norme integrative.

    Il principio

    Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato la rinuncia al ricorso, se accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo; viene così meno la decisione nel merito sull’insindacabilità parlamentare.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché il giudice che aveva sollevato il conflitto vi ha rinunciato, dato che nel processo civile di partenza le parti avevano abbandonato la causa, e la rinuncia è stata accettata dalla Camera e dagli altri soggetti.

    La Corte ha deciso se le dichiarazioni del deputato erano insindacabili?

    No: non è entrata nel merito. L’estinzione ha chiuso il giudizio senza pronuncia sull’applicabilità dell’art. 68 Cost. al caso.

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68 Cost., per cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2016 – Conflitto CSM–Corte dei conti sulla resa del conto: ricorso ammissibile

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    Con l’ordinanza n. 166 del 2016 la Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Consiglio superiore della magistratura contro la Corte dei conti, che pretendeva di assoggettare il CSM alla resa del conto giudiziale. È una decisione preliminare e delibatoria: la Corte verifica solo che vi sia materia di conflitto di sua competenza.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti aveva chiesto al CSM di presentare i conti giudiziali dei propri agenti contabili (cassiere, economo, consegnatario dei beni). Il CSM riteneva di non esservi tenuto, per la sua particolare autonomia costituzionale, e ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato dopo che la Corte dei conti aveva ribadito la propria pretesa con una sentenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto riguardava l’assoggettamento del CSM alla giurisdizione contabile e all’obbligo di resa del conto ai sensi dell’art. 44 del r.d. n. 1214 del 1934. Il CSM lamentava la lesione della propria autonomia costituzionale, garantita dagli artt. 101 e seguenti e con fondamento implicito nell’art. 104 della Costituzione. Ricorrente: il Consiglio superiore della magistratura.

    La decisione della Corte

    In sede di controllo preliminare di ammissibilità, la Corte verifica la sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo: il CSM è organo di rilievo costituzionale e potere dello Stato, la sezione giurisdizionale della Corte dei conti può essere parte del conflitto, ed è lamentata la lesione di una sfera di autonomia costituzionale. Dichiara quindi ammissibile il ricorso, salva ogni decisione definitiva nel merito.

    Il principio

    Nella fase di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato la Corte costituzionale compie solo una valutazione preliminare e interlocutoria sull’esistenza di materia di conflitto di sua competenza, senza pregiudicare la successiva decisione nel merito; l’autonomia costituzionale del CSM ha fondamento implicito nell’art. 104 Cost.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Solo l’ammissibilità del conflitto: la Corte verifica che vi siano i presupposti per discutere la controversia tra CSM e Corte dei conti, ma non stabilisce ancora chi abbia ragione.

    Perché il CSM si oppone alla resa del conto?

    Perché ritiene che la sua speciale autonomia costituzionale, garantita dagli artt. 101 e seguenti Cost., lo sottragga alla giurisdizione contabile della Corte dei conti.

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È lo strumento con cui un potere dello Stato chiede alla Corte di stabilire a chi spetti una determinata competenza, quando ritiene che un altro potere abbia invaso la propria sfera.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 165/2016 – Soglia di sbarramento alle europee e minoranze linguistiche: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 165 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulle norme che esonerano dalla soglia di sbarramento del 4% solo alcune minoranze linguistiche alle elezioni europee. I giudici rimettenti non avevano motivato in modo adeguato la rilevanza, trattandosi di azioni di accertamento astratte del diritto di voto.

    Di cosa si tratta

    Alcuni cittadini sardi e friulani avevano agito davanti ai Tribunali di Cagliari e Trieste per far accertare il proprio diritto a votare alle europee in condizioni di eguaglianza, lamentando che le agevolazioni sulla soglia di sbarramento fossero riservate solo alle minoranze di lingua francese, tedesca e slovena, e non alle altre minoranze riconosciute dalla legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 12, comma 9, 21 e 22 della legge n. 18 del 1979 (elezione dei membri del Parlamento europeo), come modificati dalla legge n. 10 del 2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione. Giudici rimettenti: i Tribunali ordinari di Cagliari e di Trieste.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, li dichiara manifestamente inammissibili. Richiamando la sentenza n. 110 del 2015, osserva che le norme elettorali per le europee possono arrivare al suo esame per l’ordinaria via incidentale, in un giudizio concreto originato dal procedimento elettorale; i rimettenti, invece, avevano sollevato la questione nell’ambito di un’azione di accertamento astratta, senza adeguata motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    Il diritto di voto alle elezioni europee può trovare tutela davanti al giudice comune, sia prima sia dopo le elezioni; per questo non è ammissibile sollevare questioni di costituzionalità in un giudizio di mero accertamento astratto del diritto di voto, privo di una controversia concreta che renda rilevante la questione.

    Domande e risposte

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché era stata sollevata in un’azione di accertamento astratta, una sorta di impugnazione diretta della legge, e i giudici non avevano motivato adeguatamente la rilevanza: le europee possono essere contestate con i normali rimedi davanti al giudice.

    Di cosa si discuteva nel merito?

    Della soglia di sbarramento del 4% alle europee, dalla quale possono sottrarsi, se coalizzate, solo le liste delle minoranze di lingua francese, tedesca e slovena, ma non quelle di altre minoranze come la sarda o la friulana.

    La Corte ha detto che quelle norme sono legittime?

    No: non è entrata nel merito. Si è fermata all’inammissibilità per come la questione era stata sollevata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 164/2016 – Commissariamento delle Province sarde: restituzione atti al giudice per ius superveniens

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    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 164 del 2016, non decide nel merito la questione sul commissariamento «sine die» delle Province sarde: poiché nel frattempo la Regione Sardegna ha approvato una nuova disciplina organica delle autonomie locali, restituisce gli atti al TAR rimettente perché rivaluti la questione alla luce del mutato quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce da un giudizio davanti al TAR Sardegna promosso da alcuni amministratori della Provincia di Cagliari contro lo scioglimento del Consiglio provinciale e la nomina di un commissario straordinario. Il TAR aveva sollevato dubbi sulla legittimità di un commissariamento prolungato, ritenuto lesivo dell’autonomia degli enti locali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 4, della legge Regione Sardegna n. 15 del 2013, l’art. 1, comma 115, della legge n. 228 del 2012 e l’art. 12, commi 3 e 4, del d.l. n. 93 del 2013, nella parte in cui comportavano il commissariamento delle Province «storiche» sarde. I parametri evocati erano gli artt. 3, 5, 114 e 118 della Costituzione, oltre allo statuto speciale della Sardegna. Giudice rimettente: il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

    La decisione della Corte

    La Corte non si pronuncia sulla fondatezza: rileva che la sopravvenuta legge Regione Sardegna n. 2 del 2016 ha riorganizzato compiutamente le autonomie locali, fissando un termine massimo al commissario e limitandone le funzioni. Per questo ordina la restituzione degli atti al TAR rimettente, perché rivaluti rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del novum normativo.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, il legislatore modifica in modo significativo proprio le norme censurate, la Corte costituzionale restituisce gli atti al giudice perché verifichi se la questione è ancora rilevante e attuale; non decide su una disciplina ormai superata.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È una pronuncia con cui la Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, senza deciderla nel merito, perché un fatto sopravvenuto (qui una nuova legge) impone di riesaminare la rilevanza del dubbio di costituzionalità.

    Perché la Corte non ha deciso se il commissariamento fosse illegittimo?

    Perché la Regione Sardegna ha approvato una nuova disciplina che ha riorganizzato le Province e limitato il commissariamento: la norma originaria censurata non era più quella applicabile, e spettava al giudice rivalutare la questione.

    Cos’è lo ius superveniens?

    È il «diritto sopravvenuto», cioè una modifica normativa intervenuta dopo l’ordinanza di rimessione, che incide sulle norme oggetto del giudizio costituzionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 223/2016 – Prodotti tipici nelle strutture extralberghiere della Calabria: ricorso tardivo

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile, per tardività del deposito del ricorso, l’impugnazione governativa della legge calabrese che imponeva la somministrazione prevalente di prodotti tipici locali nelle strutture ricettive extralberghiere.

    Di cosa si tratta

    La Calabria aveva previsto che le strutture ricettive extralberghiere, in caso di somministrazione di cibi e bevande, garantissero in prevalenza prodotti tipici locali. Il Governo riteneva che la norma alterasse la concorrenza e violasse il diritto dell’Unione europea, ma il ricorso è stato depositato oltre i termini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli della legge della Regione Calabria 27 novembre 2015, n. 20, in riferimento agli artt. 41 e 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione (libertà di iniziativa economica e tutela della concorrenza), per l’obbligo di somministrazione prevalente di prodotti tipici calabresi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza esaminare il merito. Il ricorso, spedito per la notifica il 22 gennaio 2016, è stato depositato il 7 marzo 2016, oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione (ricevuta il 26 gennaio 2016) prescritto dalla legge n. 87 del 1953: il mancato rispetto del termine comporta la decadenza.

    Il principio

    Il termine di dieci giorni dalla notificazione per il deposito del ricorso in via principale ha natura perentoria e la sua inosservanza determina la decadenza e l’inammissibilità del ricorso, a garanzia della certezza dei rapporti processuali tra Stato e Regioni.

    Domande e risposte

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché il Governo ha depositato l’atto oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione, incorrendo nella decadenza.

    Cosa prevedeva la legge calabrese impugnata?

    Imponeva alle strutture ricettive extralberghiere di garantire, in caso di somministrazione di alimenti e bevande, la prevalenza di prodotti locali e tipici calabresi.

    La Corte ha deciso se la legge fosse legittima?

    No: l’inammissibilità per tardività ha impedito ogni esame del merito della questione.

    Norme collegate

    • Art. 41 della Costituzione — Era invocata la libertà di iniziativa economica privata, asseritamente compressa dall’obbligo di prodotti tipici.
    • Art. 117 della Costituzione — La tutela della concorrenza e i vincoli dell’ordinamento UE erano richiamati ex art. 117, primo e secondo comma, lettera e).
  • Corte cost. n. 222/2016 – Pignorabilità dello stipendio ex art. 545 c.p.c.: questione infondata

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    La Corte dichiara in parte inammissibile e in parte manifestamente infondata la questione sull’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, che consente il pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto: la disciplina dei limiti alla pignorabilità rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Di cosa si tratta

    Lo stipendio del lavoratore può essere pignorato dai creditori, ma solo entro un quinto. Un giudice dell’esecuzione di Viterbo, in una procedura su uno stipendio modesto, dubitava che fosse costituzionale non prevedere una quota assolutamente impignorabile a garanzia dei mezzi indispensabili di vita.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Viterbo, giudice dell’esecuzione, ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede l’impignorabilità assoluta della parte di retribuzione necessaria alle esigenze di vita.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. e manifestamente inammissibile quella riferita agli artt. 1, 2 e 4 Cost., richiamando la propria sentenza n. 248 del 2015. La tutela del credito non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti, ma solo di attenuarla per particolari situazioni, secondo scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore.

    Il principio

    L’individuazione dei limiti alla pignorabilità dello stipendio è rimessa alla discrezionalità del legislatore, che deve bilanciare la tutela del lavoratore con quella del credito: l’assenza di una quota assolutamente impignorabile non viola di per sé i principi costituzionali.

    Domande e risposte

    In che misura si può pignorare lo stipendio?

    In via generale nella misura di un quinto, come previsto dall’art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché, secondo la Corte, la tutela del credito non consente di escludere del tutto la pignorabilità degli stipendi e i limiti sono scelte discrezionali del legislatore; la questione era già stata decisa con la sentenza n. 248 del 2015.

    Il confronto con i crediti tributari era fondato?

    No: la Corte ha ritenuto eterogenee le situazioni poste a confronto, escludendo la disparità di trattamento.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — La presunta disparità di trattamento rispetto al regime delle pensioni e dei crediti tributari è stata ritenuta insussistente.
    • Art. 36 della Costituzione — Era invocato il diritto a una retribuzione sufficiente, parametro non leso dalla disciplina della pignorabilità.
    • Art. 4 della Costituzione — Il diritto al lavoro era richiamato, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di argomentazione.
  • Corte cost. n. 221/2016 – Conflitto Regione siciliana sul gettito erariale 2015: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo al conflitto promosso dalla Regione siciliana contro lo Stato sulla riserva all’erario del maggior gettito per il 2015, dopo la rinuncia al ricorso seguita all’accordo finanziario del 2016 e l’accettazione del Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva impugnato un decreto ministeriale del 2015 sull’individuazione del maggior gettito da riservare all’erario. Come per altri contenziosi analoghi, dopo l’accordo in materia di finanza pubblica con il Governo del giugno 2016 la Regione ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana aveva proposto conflitto di attribuzione tra enti contro il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 settembre 2015, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119 della Costituzione, all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, al principio di leale collaborazione e a norme dello Statuto siciliano.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. A seguito dell’intesa e dell’accordo in materia di finanza pubblica conclusi con il Governo il 20 giugno 2016, la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia: la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, comporta l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito della controversia.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Regione siciliana?

    Un decreto ministeriale del 2015 sulla riserva all’erario del maggior gettito, ritenuto lesivo delle proprie attribuzioni finanziarie statutarie.

    Perché il processo è stato dichiarato estinto?

    Perché la Regione ha rinunciato al ricorso, in seguito all’accordo finanziario con il Governo, e la rinuncia è stata accettata dal Presidente del Consiglio.

    La Corte ha valutato il merito?

    No: l’estinzione del processo preclude ogni decisione sul merito del conflitto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 220/2016 – Notifica ex art. 140 c.p.c. e termine di compiuta giacenza: questione infondata

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    La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 140 del codice di procedura civile: per la notifica con deposito presso la casa comunale, la conoscenza legale dell’atto coincide con la ricezione della raccomandata informativa, sicché non è necessario estendere il termine di dieci giorni previsto per la notifica a mezzo posta.

    Di cosa si tratta

    L’art. 140 c.p.c. regola la notifica quando il destinatario è irreperibile o rifiuta l’atto: copia viene depositata in Comune e gli viene spedita una raccomandata informativa. Un giudice di Como dubitava che fosse ingiusto non concedere al destinatario gli stessi dieci giorni previsti per la notifica a mezzo posta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Como ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 140 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che la notifica si perfezioni decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata, come per la notifica a mezzo posta (art. 8 della legge n. 890 del 1982).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, richiamando la propria sentenza n. 3 del 2010. Le due situazioni messe a confronto sono eterogenee: nell’art. 140 c.p.c. il perfezionamento presuppone l’effettiva ricezione della raccomandata informativa, cosicché la conoscenza legale dell’atto coincide con la conoscibilità effettiva; non avrebbe senso estendere a tale ipotesi il termine di compiuta giacenza proprio della notifica a mezzo posta.

    Il principio

    La diversa disciplina del perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. rispetto alla notifica a mezzo posta non viola il principio di uguaglianza, perché le due fattispecie sono eterogenee: l’art. 140, dopo la sentenza n. 3 del 2010, già garantisce l’effettiva conoscibilità dell’atto al destinatario.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 140 c.p.c.?

    La notifica degli atti quando non è possibile consegnarli direttamente: copia depositata in Comune, avviso affisso e raccomandata informativa al destinatario.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché le due notifiche poste a confronto sono diverse: nell’art. 140 la notifica si perfeziona con la ricezione della raccomandata, quindi il destinatario ha già conoscenza effettiva dell’atto.

    Quale precedente ha richiamato la Corte?

    La sentenza n. 3 del 2010, che aveva già modificato l’art. 140 c.p.c. assicurando il perfezionamento con la ricezione della raccomandata o decorsi dieci giorni dalla spedizione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 219/2016 – Rivalsa dello Stato sugli enti locali per le condanne della Corte EDU

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    La Corte salva, con un’interpretazione costituzionalmente orientata, la norma che consente allo Stato di rivalersi sugli enti locali responsabili di violazioni della CEDU: dichiara in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, escludendo ogni automatismo nella condanna dell’ente.

    Di cosa si tratta

    Quando lo Stato italiano viene condannato dalla Corte di Strasburgo e paga il risarcimento, può rivalersi sull’ente locale che ha causato la violazione. Un Comune pugliese, chiamato a rimborsare oltre 900.000 euro per un’espropriazione illegittima, contestava questa rivalsa sostenendo di aver solo applicato la legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 117, primo comma, 114, 118 e 119, quarto comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-bis, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che prevede il diritto di rivalsa dello Stato verso gli enti locali responsabili di violazioni della CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 97, 114, 117, 118 e 119 Cost. per difetto di motivazione, e non fondate quelle riferite agli artt. 3 e 24 Cost. La rivalsa presuppone una responsabilità imputabile all’ente per condotte proprie in violazione della CEDU: non vi è alcun automatismo, perché spetta alla Presidenza del Consiglio e al giudice valutare l’incidenza causale dell’ente. La norma, di carattere processuale, non ha portata retroattiva.

    Il principio

    Il diritto di rivalsa dello Stato sugli enti locali per le condanne della Corte EDU non opera in modo automatico: presuppone l’accertamento di una responsabilità imputabile all’ente per condotte proprie e va interpretato nel senso che il giudice valuta in concreto l’incidenza causale dell’ente rispetto alle responsabilità dello Stato.

    Domande e risposte

    Cos’è il diritto di rivalsa dello Stato?

    È la facoltà dello Stato, condannato e che ha pagato un risarcimento davanti alla Corte di Strasburgo, di recuperare le somme dall’ente locale responsabile della violazione.

    La rivalsa è automatica?

    No: la Corte chiarisce che presuppone una responsabilità effettivamente imputabile all’ente, valutata caso per caso, senza automatismi.

    La norma è retroattiva?

    No: trattandosi di disposizione processuale, si applica alle responsabilità accertate con sentenze di condanna successive all’entrata in vigore della legge n. 11 del 2005.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — La questione sull’irragionevolezza e sulla presunta retroattività della rivalsa è stata esaminata e ritenuta non fondata in riferimento a questo parametro.
    • Art. 24 della Costituzione — Era dedotta la lesione del diritto di difesa dell’ente locale, ritenuta non fondata.
    • Art. 117 della Costituzione — La rivalsa si fonda sul rispetto degli obblighi convenzionali CEDU richiamati dall’art. 117, primo comma.
  • Corte cost. n. 218/2016 – Conflitto Regione siciliana sull’accantonamento di tributi: processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo relativo al conflitto promosso dalla Regione siciliana contro lo Stato sull’accantonamento di quote di tributi erariali, dopo la rinuncia al ricorso seguita all’accordo finanziario del 2016 e l’accettazione della rinuncia da parte del Governo.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva contestato un decreto ministeriale del 2013 che disponeva l’accantonamento di quote di tributi erariali come concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica. Dopo un accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, la Regione ha deciso di rinunciare al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione siciliana aveva proposto conflitto di attribuzione tra enti contro il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 23 settembre 2013, lamentando la violazione degli artt. 36 e 43 dello Statuto siciliano, delle relative norme di attuazione e del principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione siciliana, in attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica del 20 giugno 2016, ha rinunciato al ricorso e il Presidente del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia: la rinuncia accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione siciliana ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia: la rinuncia accettata estingue il giudizio.

    Cosa aveva originato il conflitto?

    Un decreto ministeriale del 2013 sull’accantonamento di quote di tributi erariali, ritenuto lesivo delle attribuzioni finanziarie della Regione siciliana.

    La Corte ha deciso chi avesse ragione?

    No: con l’estinzione del processo la Corte non si è pronunciata sul merito della controversia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 217/2016 – Conflitto sul segreto di Stato: ammissibile il ricorso del Governo contro la Procura di Perugia

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    La Corte dichiara ammissibile, nella fase preliminare, il conflitto di attribuzione promosso dal Governo contro la Procura della Repubblica di Perugia in materia di segreto di Stato, disponendo la prosecuzione del giudizio con le relative notifiche.

    Di cosa si tratta

    Il Governo lamentava che la Procura di Perugia, con una richiesta di rinvio a giudizio, avesse leso le sue attribuzioni in materia di sicurezza della Repubblica e di segreto di Stato. In questa fase la Corte si limita a verificare se il conflitto possa essere instaurato (giudizio di ammissibilità), senza decidere ancora il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, per violazione degli artt. 1, 5, 52, 94 e 95 della Costituzione, in relazione alla disciplina sul sistema di informazione per la sicurezza e sul segreto di Stato (legge n. 124 del 2007).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, ritenendo sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi nella fase di delibazione preliminare. Ha disposto la comunicazione dell’ordinanza al Presidente del Consiglio e la notifica del ricorso alla Procura di Perugia, perché il giudizio possa proseguire nel contraddittorio tra le parti.

    Il principio

    Nella fase preliminare del conflitto tra poteri dello Stato la Corte valuta soltanto l’ammissibilità: accertata l’esistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo, dichiara ammissibile il ricorso e dispone le notifiche, riservando al merito ogni valutazione sulla effettiva spettanza delle attribuzioni.

    Domande e risposte

    Cosa significa dichiarare «ammissibile» il conflitto?

    Significa che la Corte, in via preliminare, ritiene che il conflitto possa essere instaurato; la decisione sul merito, cioè su chi avesse ragione, avverrà in una fase successiva.

    Chi sono le parti del conflitto?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri (a tutela delle attribuzioni del Governo) e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.

    Qual è la materia del contendere?

    Le attribuzioni del Governo in tema di sicurezza della Repubblica e di segreto di Stato, disciplinate dalla legge n. 124 del 2007.

    Norme collegate

    • Art. 52 della Costituzione — La difesa della Patria e la sicurezza dello Stato sono tra i valori richiamati a fondamento delle attribuzioni governative.
    • Art. 94 della Costituzione — Era invocato il rapporto di fiducia e le attribuzioni del Governo.
    • Art. 95 della Costituzione — La responsabilità e le funzioni del Presidente del Consiglio e dei ministri sono richiamate a sostegno del conflitto.
  • Corte cost. n. 216/2016 – Esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato: questione infondata

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’esclusione automatica del responsabile civile (ad esempio l’assicuratore) dal giudizio abbreviato: la regola dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale resta una scelta non irragionevole, coerente con la celerità del rito.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale, il responsabile civile (chi deve risarcire il danno, come l’assicurazione) viene escluso automaticamente quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato. In un processo per omicidio stradale, l’imputato voleva citare la propria assicurazione anche nell’abbreviato e ha eccepito l’incostituzionalità di quella esclusione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 3, del codice di procedura penale, che impone l’esclusione del responsabile civile quando è disposto il giudizio abbreviato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. L’esclusione del responsabile civile risponde all’esigenza di non gravare il rito abbreviato, caratterizzato dalla massima celerità, e tale ratio non è venuta meno con le riforme del 1999. La parte civile non subisce pregiudizio, potendo agire in sede civile; la rimozione della norma, anzi, esporrebbe il responsabile civile a un giudizio a prova contratta cui non ha partecipato, ledendo il suo diritto di difesa.

    Il principio

    L’automatica esclusione del responsabile civile dal giudizio abbreviato è una scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, coerente con la funzione di celerità del rito e rispettosa del diritto di azione della parte civile, che può comunque agire in sede civile.

    Domande e risposte

    Chi è il responsabile civile nel processo penale?

    È il soggetto, come l’assicuratore, tenuto a rispondere civilmente del danno provocato dall’imputato; può essere chiamato nel processo penale dove si è costituita la parte civile.

    Perché viene escluso dall’abbreviato?

    Per non appesantire un rito improntato alla massima celerità con la presenza di un soggetto la cui posizione è incisa solo sul piano privatistico.

    La parte civile resta tutelata?

    Sì: l’esclusione non pregiudica l’azione risarcitoria in sede civile e la parte civile può anche non accettare il rito abbreviato.

    Norme collegate