Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 224/2016 – Norma regionale non può sanare i titoli edilizi colpiti da una sentenza di incostituzionalità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2012, che mirava a mantenere validi alcuni titoli edilizi nonostante una precedente declaratoria di incostituzionalità. Una legge regionale non può neutralizzare gli effetti di una pronuncia della Corte.

    Di cosa si tratta

    Dopo la sentenza n. 309 del 2011 — con cui la Corte aveva escluso che la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione potesse prescindere dalla sagoma dell’edificio preesistente — la Regione Lombardia aveva approvato una norma che dichiarava «validi ed efficaci» i permessi di costruire rilasciati entro il 30 novembre 2011 e le DIA già esecutive a quella data. Il TAR per la Lombardia, chiamato a decidere su un’istanza di autotutela di una proprietaria confinante, ha sospettato che la norma servisse a sanare titoli edilizi colpiti dalla precedente sentenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha impugnato l’art. 17, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2012 in riferimento all’art. 136 della Costituzione e alla legge cost. n. 1 del 1948, oltre che all’art. 117, terzo comma, Cost. (in relazione all’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001) e all’art. 97 Cost.: la disposizione regionale avrebbe limitato gli effetti per il passato della sentenza n. 309 del 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 1, della legge della Regione Lombardia 18 aprile 2012, n. 7.

    Il principio

    Il legislatore, statale o regionale, non può mantenere in vita o ripristinare l’efficacia di norme o atti già incisi da una declaratoria di incostituzionalità: l’art. 136 Cost. presidia l’effetto delle pronunce della Corte, che non può essere aggirato per via legislativa.

    Domande e risposte

    Il legislatore regionale può «sanare» atti già toccati da una sentenza di incostituzionalità?

    No. La Corte ha ritenuto che una norma con tale effetto viola l’art. 136 Cost., che garantisce l’efficacia delle sue decisioni.

    Cosa stabiliva la norma regionale dichiarata illegittima?

    Prevedeva che alcuni permessi di costruire e DIA in materia edilizia restassero validi ed efficaci nonostante la precedente sentenza n. 309 del 2011.

    Quale principio costituzionale è stato applicato?

    Il principio per cui le pronunce di incostituzionalità della Corte non possono essere private di effetto da successive leggi, a tutela dell’art. 136 della Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 136 della Costituzione — è il parametro centrale: tutela l’efficacia delle sentenze di incostituzionalità, che la norma regionale tentava di aggirare.
    • Art. 117 della Costituzione — invocato (terzo comma) in materia di governo del territorio, in relazione ai principi fondamentali statali sull’edilizia.
    • Art. 97 della Costituzione — richiamato come parametro a tutela del buon andamento dell’amministrazione.
  • Corte cost. n. 178/2016 – Distanze tra edifici e deroghe regionali: norma delle Marche illegittima

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    Con la sentenza n. 178 del 2016 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma della Regione Marche che, con una modifica lessicale, estendeva la deroga ai limiti di distanza tra edifici anche a interventi edilizi puntuali: così facendo la Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    Una legge regionale marchigiana consentiva, in deroga ai limiti di distanza tra fabbricati, la demolizione e ricostruzione di edifici nell’ambito di interventi di riqualificazione urbana. Una successiva modifica aveva sostituito alcune parole, ampliando — secondo il Governo — la deroga anche a interventi su singoli edifici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10 della legge Regione Marche n. 16 del 2015, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, in quanto modificava l’art. 35 di una precedente legge regionale estendendo le deroghe ai limiti di distanza tra edifici. Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 1. La sostituzione di «ovvero» con «e» e l’espunzione di «altra» svincolavano la deroga alle distanze dalle finalità di riqualificazione urbana, consentendo interventi puntuali al di fuori di strumenti urbanistici complessivi, in violazione dell’art. 2-bis del d.P.R. n. 380 del 2001 e della competenza statale in materia di ordinamento civile.

    Il principio

    La disciplina delle distanze tra costruzioni attiene all’«ordinamento civile», di competenza esclusiva statale; la Regione può derogare ai limiti di distanza solo nell’ambito di strumenti urbanistici funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio, non per interventi edilizi puntuali.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato illegittima la modifica della legge marchigiana che, cambiando alcune parole, estendeva la deroga ai limiti di distanza tra edifici anche a interventi su singoli fabbricati.

    Perché la modifica è incostituzionale?

    Perché la disciplina delle distanze tra costruzioni rientra nell’ordinamento civile, di competenza statale: la Regione può derogare ai limiti solo nell’ambito di strumenti urbanistici complessivi, non per interventi puntuali.

    Bastava cambiare due parole per rendere la norma illegittima?

    Sì: la sostituzione di «ovvero» con «e» e la soppressione di «altra» mutavano il senso della norma, svincolando la deroga dalle finalità di riqualificazione urbana e ampliandone illegittimamente la portata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 177/2016 – Abuso d’ufficio e «violazione di norme di legge»: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 177 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 323 del codice penale (abuso d’ufficio), sollevata per la presunta indeterminatezza della nozione di «violazione di norme di legge»: il giudice aveva descritto in modo insufficiente il fatto e formulato un petitum ambiguo.

    Di cosa si tratta

    Un dirigente medico aveva denunciato per abuso d’ufficio il direttore della sua unità ospedaliera, lamentando vessazioni e violazioni dei contratti collettivi. Il pubblico ministero aveva chiesto l’archiviazione; di fronte all’opposizione della persona offesa, il GIP di Enna aveva dubitato della determinatezza della norma penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 323 del codice penale, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nella parte in cui — secondo il «diritto vivente» — includerebbe nella «violazione di norme di legge» anche l’inosservanza dell’art. 97 Cost. e di contratti collettivi, atti amministrativi e prassi. Giudice rimettente: il GIP del Tribunale ordinario di Enna.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione. L’ordinanza descriveva in modo insufficiente la condotta contestata, impedendo di verificare sotto quale profilo la norma andasse applicata; inoltre il giudice non aveva spiegato perché non praticare un’interpretazione conforme a Costituzione, a fronte di un orientamento giurisprudenziale tutt’altro che consolidato, e aveva formulato un petitum ambiguo.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di costituzionalità su una norma penale deve descrivere compiutamente il fatto, formulare un petitum chiaro e dar conto di aver tentato un’interpretazione conforme a Costituzione, soprattutto quando il presunto «diritto vivente» non è consolidato; in mancanza, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sull’abuso d’ufficio?

    Non è entrata nel merito: ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile perché il giudice aveva descritto male il fatto e formulato una richiesta ambigua, senza tentare un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Qual era il dubbio sull’art. 323 c.p.?

    Che la nozione di «violazione di norme di legge» fosse troppo vaga, includendo anche la violazione dell’art. 97 Cost. e di contratti collettivi e prassi, in contrasto con il principio di determinatezza delle norme penali (art. 25 Cost.).

    La violazione dei contratti collettivi integra l’abuso d’ufficio?

    La Corte ricorda che, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la violazione delle norme dei contratti collettivi del pubblico impiego non realizza di per sé il presupposto del reato di abuso d’ufficio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 176/2016 – Part-time del personale degli enti di area vasta: questioni del Veneto respinte

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    Con la sentenza n. 176 del 2016 la Corte costituzionale respinge le censure della Regione Veneto contro la norma della legge di stabilità 2015 che, nel riordino delle Province, demanda agli enti di area vasta l’uso di forme di lavoro a tempo parziale per il personale in soprannumero: in parte inammissibili, in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Nel processo di riordino delle Province, la legge di stabilità 2015 prevedeva che, se il personale non fosse stato ricollocato entro fine 2016, gli enti di area vasta definissero criteri e tempi per ricorrere al part-time del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva. La Regione Veneto aveva impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 428, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117 (terzo e quarto comma), 118 e 120 della Costituzione. Ricorrente: la Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 35 Cost. e non fondate quelle relative agli altri parametri. La disciplina, transitoria e finalizzata a gestire il personale in soprannumero, rientra nelle competenze statali e non lede l’autonomia regionale né gli altri parametri invocati.

    Il principio

    Le misure transitorie statali per la gestione del personale in soprannumero degli enti di area vasta, nell’ambito del riordino delle Province, non eccedono le competenze dello Stato né ledono l’autonomia regionale, costituendo regolazione di un processo straordinario di ricollocazione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha respinto le censure della Regione Veneto: in parte le ha dichiarate inammissibili (artt. 3 e 35 Cost.), in parte non fondate, salvando quindi la norma sul part-time del personale degli enti di area vasta.

    Cosa prevedeva la norma impugnata?

    Che, se entro il 31 dicembre 2016 il personale provinciale non fosse stato ricollocato, gli enti di area vasta definissero criteri e tempi per ricorrere al lavoro a tempo parziale del personale non dirigenziale con maggiore anzianità contributiva.

    La norma lede l’autonomia delle Regioni?

    Secondo la Corte no: si tratta di una disciplina transitoria e straordinaria, riconducibile alle competenze statali, che non comprime illegittimamente l’autonomia regionale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 175/2016 – Vittime della mafia e collocamento obbligatorio in Puglia: illegittimità parziale

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    Con la sentenza n. 175 del 2016 la Corte costituzionale dichiara in parte illegittima la legge della Regione Puglia che ampliava, rispetto alla normativa statale, i beneficiari e i permessi del collocamento obbligatorio delle vittime della mafia: la Regione aveva invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e previdenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con una legge sulla cultura della legalità, aveva disciplinato il collocamento obbligatorio delle vittime della mafia e del terrorismo estendendo i beneficiari (conviventi e genitori) e prevedendo permessi retribuiti. Il Governo aveva impugnato tali disposizioni perché difformi dalla legge statale di riferimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 7 (commi 1, 3 e 5) e 8 (commi 1 e 3) della legge Regione Puglia n. 12 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione (ordinamento civile e previdenza sociale). Ricorrente: il Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara illegittimo l’art. 7, comma 3, nella parte in cui includeva conviventi e genitori tra i beneficiari, e l’art. 8, commi 1 e 3, sui permessi retribuiti e i loro riflessi previdenziali, perché invadono la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e previdenza sociale. Dichiara invece non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sull’art. 7, commi 1 e 5.

    Il principio

    La disciplina del rapporto di lavoro e del collocamento obbligatorio, compresi i beneficiari, i permessi e i loro riflessi previdenziali, rientra nelle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale» di competenza esclusiva statale; la Regione non può ampliarne autonomamente la platea o i benefici.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sulla legge pugliese?

    Ha dichiarato illegittime le parti che ampliavano i beneficiari del collocamento obbligatorio (conviventi e genitori) e introducevano permessi retribuiti con riflessi previdenziali, salvando invece altre disposizioni nei sensi indicati in motivazione.

    Perché la Regione non poteva intervenire?

    Perché la disciplina del rapporto di lavoro e del collocamento obbligatorio appartiene alle materie «ordinamento civile» e «previdenza sociale», riservate dall’art. 117 Cost. alla competenza esclusiva dello Stato.

    Restano tutelate le vittime della mafia?

    Sì: resta ferma la disciplina statale sul collocamento obbligatorio; viene meno solo l’ampliamento, non previsto dalla legge nazionale, introdotto dalla Regione.

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  • Corte cost. n. 174/2016 – Pensione di reversibilità e matrimonio in età avanzata: norma illegittima

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    Con la sentenza n. 174 del 2016 la Corte costituzionale dichiara illegittima la norma che riduceva automaticamente la pensione di reversibilità quando il matrimonio era stato contratto da persona ultrasettantenne con un coniuge più giovane di oltre vent’anni: una presunzione assoluta di matrimonio «di comodo» che la Corte giudica irragionevole.

    Di cosa si tratta

    La norma colpiva i coniugi superstiti che avevano sposato un partner già anziano e molto più vecchio, riducendo la reversibilità in proporzione agli anni di matrimonio mancanti rispetto a dieci. Una vedova si era vista decurtare la pensione e aveva fatto causa all’INPS; la Corte dei conti del Lazio ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui riduce la reversibilità per i matrimoni contratti da ultrasettantenni con divario di età superiore a vent’anni. Giudice rimettente: la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma. La riduzione si fonda su una presunzione assoluta — che quei matrimoni siano diretti solo a ottenere la pensione — basata su elementi (età e differenza anagrafica) che non hanno ragionevole correlazione con un intento fraudolento, e che comprime irragionevolmente la tutela del coniuge superstite.

    Il principio

    È costituzionalmente illegittima la norma che, sulla base di una presunzione assoluta fondata sull’età degli sposi e sul divario anagrafico, riduce automaticamente la pensione di reversibilità: tale automatismo, sganciato da ogni verifica del caso concreto, viola i principi di ragionevolezza e di tutela del coniuge superstite.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato illegittima la norma che riduceva la pensione di reversibilità per i matrimoni contratti da chi aveva più di settant’anni con un coniuge più giovane di oltre vent’anni.

    Perché la norma è stata cancellata?

    Perché si basava su una presunzione assoluta, secondo cui quei matrimoni servivano solo a ottenere la pensione: una presunzione irragionevole, che non ammetteva prova contraria e colpiva il coniuge superstite a prescindere dal caso concreto.

    Cosa cambia per chi si trovava in quella situazione?

    La decurtazione automatica viene meno: la pensione di reversibilità non può più essere ridotta solo in base all’età degli sposi e alla differenza anagrafica.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 173/2016 – Contributo di solidarietà sulle «pensioni d’oro»: questione non fondata

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    Con la sentenza n. 173 del 2016 la Corte costituzionale salva il contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate previsto per il triennio 2014-2016, dichiarando non fondate le questioni: il prelievo, a differenza di altri bocciati in passato, è ragionevole, temporaneo, progressivo e destinato all’interno del circuito previdenziale.

    Di cosa si tratta

    Numerosi titolari di pensioni molto elevate (oltre quattordici volte il trattamento minimo INPS) avevano contestato la decurtazione introdotta dal «contributo di solidarietà». Varie sezioni della Corte dei conti avevano sollevato la questione, anche richiamando una precedente decisione (sentenza n. 116 del 2013) che aveva colpito un prelievo analogo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato in particolare l’art. 1, comma 486, della legge n. 147 del 2013 (con i collegati commi 483, 487 e 590), in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 35, 36, 38, 53, 81, 97 e 136 della Costituzione. Giudici rimettenti: le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per Veneto, Campania, Calabria e Umbria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni sul comma 486 (contributo di solidarietà) e sul comma 483, dichiarando inammissibili le restanti. Il contributo è ritenuto legittimo perché ragionevole, temporaneo (triennale), progressivo per fasce di importo, destinato a finalità di solidarietà interne al sistema previdenziale e non assimilabile al prelievo tributario già censurato.

    Il principio

    Un contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate è costituzionalmente legittimo se è eccezionale, temporaneo, progressivo, sostenibile e operante all’interno del circuito previdenziale a fini di solidarietà; in tal caso non viola i principi di eguaglianza, capacità contributiva e tutela del trattamento pensionistico.

    Domande e risposte

    La Corte ha salvato il contributo sulle pensioni d’oro?

    Sì: ha dichiarato non fondate le questioni sul contributo di solidarietà, ritenendolo legittimo perché eccezionale, temporaneo, progressivo e destinato a finalità solidaristiche interne alla previdenza.

    Perché questo prelievo è stato salvato mentre uno simile era stato bocciato nel 2013?

    Perché rispetto a quello dichiarato illegittimo con la sentenza n. 116 del 2013, il nuovo contributo presenta caratteri diversi: progressività per fasce, durata limitata e destinazione delle somme all’interno del sistema previdenziale.

    Chi era colpito dal contributo?

    I titolari di trattamenti pensionistici molto elevati, superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, con aliquote crescenti dal 6 al 18 per cento sulle fasce più alte.

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  • Corte cost. n. 172/2016 – Uffici stampa regionali e contratto giornalistico: questione inammissibile

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    Con l’ordinanza n. 172 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sulla norma della Regione Marche che consentiva ai dipendenti-giornalisti degli uffici stampa di optare per il contratto giornalistico: il giudice rimettente aveva indicato i parametri in modo generico e indeterminato.

    Di cosa si tratta

    Due dipendenti della Regione Marche, iscritti all’ordine dei giornalisti e addetti all’ufficio stampa, avevano chiesto in giudizio l’applicazione del trattamento economico previsto dal contratto collettivo giornalistico, come consentito da una legge regionale. Il Tribunale di Ancona aveva dubitato della legittimità di tale norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 3, della legge Regione Marche n. 51 del 1997, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, in relazione a norme statali (d.lgs. n. 165 del 2001 e legge n. 150 del 2000) sul lavoro pubblico privatizzato e sugli uffici stampa. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Ancona.

    La decisione della Corte

    La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni: il rimettente, quanto all’art. 117 Cost., non aveva indicato la materia incisa né il tipo di competenza statale violata, né se si riferisse al testo dell’art. 117 anteriore o successivo alla riforma del Titolo V; quanto all’art. 3 Cost., si era limitato a richiamare il parametro senza esporre le ragioni della pretesa illegittimità.

    Il principio

    Il giudice che evoca l’art. 117 Cost. deve precisare la materia e il tipo di competenza legislativa che ritiene violata e, per le norme anteriori al 2001, valutarle rispetto ai parametri vigenti al momento della loro emanazione; la mera indicazione del parametro, senza adeguata motivazione, rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché il giudice aveva richiamato gli artt. 3 e 117 Cost. in modo troppo generico, senza spiegare quale materia e quale tipo di competenza statale sarebbero violate, né in riferimento a quale versione dell’art. 117.

    Cosa prevedeva la norma regionale?

    Che il personale regionale iscritto all’ordine dei giornalisti e addetto all’ufficio stampa potesse optare per il trattamento economico del contratto collettivo giornalistico, con trasformazione del rapporto a tempo indeterminato non di ruolo.

    La Corte ha detto se la norma fosse incostituzionale?

    No: si è fermata all’inammissibilità per il modo in cui la questione era stata formulata, senza decidere nel merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 171/2016 – Riordino delle Province (ricorso Veneto): processo estinto per rinuncia

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    Con l’ordinanza n. 171 del 2016 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo promosso dalla Regione Veneto contro una norma della legge di stabilità 2014 sul riordino delle Province: la Regione ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato una disposizione della legge di stabilità 2014 incidente sul sistema delle Province. Dopo l’adozione della legge n. 56 del 2014 sul riordino degli enti locali, la Regione ha rinunciato al proprio ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 325, della legge n. 147 del 2013, in riferimento agli artt. 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione. Ricorrente: la Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte prende atto della rinuncia del Veneto e dell’accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi delle norme integrative, la rinuncia accettata dalla controparte comporta l’estinzione del giudizio: dichiara quindi estinto il processo.

    Il principio

    Anche nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo, che si chiude senza pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione Veneto ha rinunciato al ricorso e il Governo ha accettato la rinuncia, con conseguente chiusura del giudizio senza decisione nel merito.

    Cosa aveva impugnato la Regione?

    Una disposizione della legge di stabilità 2014 relativa al riordino delle Province e ai relativi vincoli.

    Che differenza c’è con una sentenza?

    La sentenza decide nel merito se la norma è o meno costituzionale; l’estinzione, invece, chiude il giudizio senza esaminare il merito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 170/2016 – Riordino delle Province (ricorsi Lombardia e Piemonte): processi estinti

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    Con l’ordinanza n. 170 del 2016 la Corte costituzionale dichiara estinti i processi avviati da Lombardia e Piemonte contro alcune norme della legge di stabilità 2014 sul riordino delle Province: le Regioni hanno rinunciato ai ricorsi e il Governo ha accettato la rinuncia.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Lombardia e Piemonte avevano impugnato disposizioni della legge di stabilità 2014 incidenti sul sistema delle Province. Dopo l’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 (riforma delle Province e delle città metropolitane), che ha modificato il quadro normativo, le Regioni hanno deciso di rinunciare ai propri ricorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 325 e 441, della legge n. 147 del 2013, in riferimento a numerosi parametri costituzionali (tra cui artt. 3, 5, 81, 97, 114, 117, 136 Cost.). Ricorrenti: le Regioni Lombardia e Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte riunisce i ricorsi, aventi a oggetto le medesime disposizioni, e prende atto della rinuncia delle Regioni e dell’accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi delle norme integrative, la rinuncia accettata dalla controparte comporta l’estinzione: dichiara quindi estinti i processi.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni proposte.

    Domande e risposte

    Perché i processi si sono estinti?

    Perché le Regioni Lombardia e Piemonte hanno rinunciato ai ricorsi e il Governo ha accettato la rinuncia: in questi casi il giudizio si chiude senza decisione nel merito.

    Cosa avevano impugnato le Regioni?

    Alcune disposizioni della legge di stabilità 2014 che incidevano sul riordino delle Province e sui relativi vincoli finanziari.

    Cosa ha inciso sulla scelta di rinunciare?

    L’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014, che ha riformato Province e città metropolitane modificando il quadro normativo di riferimento.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 169/2016 – IMU e capacità contributiva: questioni manifestamente inammissibili

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    Con l’ordinanza n. 169 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’IMU sollevate da due Commissioni tributarie, che lamentavano il contrasto dell’imposta con la capacità contributiva e la tutela della proprietà. I giudici non avevano individuato con precisione le norme censurate né descritto adeguatamente i casi concreti.

    Di cosa si tratta

    Due contribuenti avevano chiesto il rimborso dell’IMU versata, sostenendo che l’imposta colpisce il possesso di immobili a prescindere dal reddito effettivo, costringendo talora a svendere il bene. Le Commissioni tributarie di Massa Carrara e Novara avevano quindi sollevato dubbi di costituzionalità sulla disciplina dell’IMU.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate la «legge istitutiva» dell’IMU, l’art. 8 del d.lgs. n. 23 del 2011 e l’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 2, 3, 42, 47 e 53 della Costituzione, in particolare per violazione del principio di capacità contributiva e della tutela della proprietà. Giudici rimettenti: le Commissioni tributarie provinciali di Massa Carrara e di Novara.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e dichiarati inammissibili gli interventi di Confedilizia, dichiara manifestamente inammissibili le questioni: la Commissione di Massa Carrara aveva censurato genericamente la «legge istitutiva» senza individuare le norme, mentre quella di Novara aveva investito interi articoli con oggetti eterogenei, senza descrivere adeguatamente le fattispecie concrete.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di costituzionalità deve individuare con precisione la specifica norma censurata e descrivere adeguatamente il caso concreto; la censura generica di un’intera «legge istitutiva» o di interi articoli dal contenuto eterogeneo rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che l’IMU è legittima?

    No: non è entrata nel merito. Ha dichiarato inammissibili le questioni perché i giudici non avevano individuato con precisione le norme da esaminare né descritto i casi concreti.

    Qual era il dubbio sull’IMU?

    Che colpisca il solo possesso dell’immobile a prescindere dal reddito effettivo, in possibile contrasto con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e con la tutela della proprietà (art. 42 Cost.).

    Perché serve indicare la norma esatta?

    Perché senza l’individuazione precisa della disposizione censurata e del caso concreto la Corte non può valutare la rilevanza della questione né circoscrivere il proprio giudizio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 168/2016 – Mobilità del personale delle Province: questione del Veneto inammissibile

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    Con l’ordinanza n. 168 del 2016 la Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione con cui la Regione Veneto aveva impugnato le norme sulla mobilità e stabilizzazione del personale delle Province: nel ricorso iniziale mancava una specifica censura, motivata solo tardivamente con memorie successive.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2015 conteneva varie disposizioni sul riordino delle Province, tra cui quelle sui processi di mobilità e stabilizzazione del personale provinciale. La Regione Veneto aveva impugnato un’ampia serie di norme, ma per i commi qui in esame non aveva inizialmente formulato alcuna doglianza specifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 425 e 426, della legge n. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 5, 35, 97, 114, 117 (terzo e quarto comma), 118, 119 e 120 della Costituzione. Ricorrente in via principale: la Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte rileva che, sulle due disposizioni, la ricorrente non aveva formulato alcuna specifica censura nell’atto introduttivo, motivando l’impugnativa solo tardivamente con memorie successive. Per questo dichiara la questione manifestamente inammissibile, riservando a separate pronunce le altre questioni del ricorso.

    Il principio

    Le censure di costituzionalità devono essere formulate e motivate nell’atto introduttivo del giudizio: non è ammessa la loro integrazione tardiva con memorie successive, pena la manifesta inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la Regione, nel ricorso iniziale, non aveva spiegato perché quelle due norme sarebbero incostituzionali: lo ha fatto solo dopo, con memorie, e troppo tardi.

    Cosa disciplinavano le norme impugnate?

    Il processo di mobilità e di stabilizzazione del personale delle Province, nell’ambito del riordino degli enti di area vasta previsto dalla legge di stabilità 2015.

    La Corte ha detto qualcosa sul merito?

    No, su questi commi si è fermata all’inammissibilità; le altre questioni del ricorso sono state riservate a pronunce separate.

    Norme collegate