leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 921 Codice Civile: Consorzi coattivi

    Articolo 921 Codice Civile: Consorzi coattivi

    Art. 921 c.c. Consorzi coattivi

    In vigore

    Nel caso indicato dall’articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque. Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario. Il consorzio può anche procedere alla espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità. CAPO III – Dei modi di acquisto della proprietà

  • Articolo 922 Codice Civile: Modi di acquisto

    Articolo 922 Codice Civile: Modi di acquisto

    Art. 922 c.c. Modi di acquisto

    In vigore

    La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge. SEZIONE I – Dell'occupazione e dell'invenzione

  • Articolo 923 Codice Civile: Cose suscettibili di occupazione

    Articolo 923 Codice Civile: Cose suscettibili di occupazione

    Art. 923 c.c. Cose suscettibili di occupazione

    In vigore

    Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

  • Articolo 924 Codice Civile: Sciami di api

    Articolo 924 Codice Civile: Sciami di api

    Art. 924 c.c. Sciami di api

    In vigore

    Il proprietario di sciami di api ha diritto di inseguirli sul fondo altrui, ma deve indennità per il danno cagionato al fondo; se non li ha inseguiti entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, può prenderli e ritenerli il proprietario del fondo.

  • Articolo 925 Codice Civile: Animali mansuefatti

    Articolo 925 Codice Civile: Animali mansuefatti

    Art. 925 c.c. Animali mansuefatti

    In vigore

    Gli animali mansuefatti possono essere inseguiti dal proprietario nel fondo altrui, salvo il diritto del proprietario del fondo, a indennità per il danno. Essi appartengono a chi se ne è impossessato, se non sono reclamati entro venti giorni da quando il proprietario ha avuto conoscenza del luogo dove si trovano.

  • Articolo 926 Codice Civile: Migrazione di colombi, conigli e pesci

    Articolo 926 Codice Civile: Migrazione di colombi, conigli e pesci

    Art. 926 c.c. Migrazione di colombi, conigli e pesci

    In vigore

    I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.

  • Articolo 927 Codice Civile: Cose ritrovate

    Articolo 927 Codice Civile: Cose ritrovate

    Art. 927 c.c. Cose ritrovate

    In vigore

    Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco, del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

  • Articolo 928 Codice Civile: Pubblicazione del ritrovamento

    Articolo 928 Codice Civile: Pubblicazione del ritrovamento

    Art. 928 c.c. Pubblicazione del ritrovamento

    In vigore

    Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

  • Articolo 929 Codice Civile: Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

    Articolo 929 Codice Civile: Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

    Art. 929 c.c. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

    In vigore

    Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l’ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

  • Articolo 930 Codice Civile: Premio dovuto al ritrovatore

    Articolo 930 Codice Civile: Premio dovuto al ritrovatore

    Art. 930 c.c. Premio dovuto al ritrovatore

    In vigore

    Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata. Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.