Art. 921 c.c. Consorzi coattivi
In vigore
Nel caso indicato dall’articolo 918, il consorzio può anche essere costituito d’ufficio dall’autorità amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque. Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario. Il consorzio può anche procedere alla espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennità. CAPO III – Dei modi di acquisto della proprietà
