Autore: Andrea Marton

  • Transizione 5.0: fondi e rendicontazione GSE, come non perdere il credito (2026)

    In sintesi: se hai già una comunicazione preventiva di prenotazione per la Transizione 5.0, il fatto che i fondi siano stati dichiarati esauriti il 6 novembre 2025 non cancella automaticamente il tuo diritto. Le pratiche tecnicamente ammissibili possono procedere con le comunicazioni di conferma e di completamento sul portale GSE, e dal 1° aprile 2026 il Governo ha annunciato un ripristino parziale dei fondi (ulteriori 200 milioni di euro) per le imprese che avevano già investito nel 2025 ma erano rimaste senza copertura. La priorità ora è rendicontare bene ed entro i termini, non aprire una nuova domanda.

    La situazione dei fondi: esaurimento e ripristino parziale

    Il Piano Transizione 5.0 è disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 ed è gestito dal GSE. Riconosce un credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 e 5.0 che riducono i consumi energetici della struttura produttiva o del processo.

    Con decreto del 6 novembre 2025 è stato comunicato l’esaurimento delle risorse stanziate per la misura. In pratica, le imprese che avevano trasmesso la comunicazione preventiva dopo quella data risultavano tecnicamente ammissibili, ma prive di copertura finanziaria. Questo ha generato il problema delle imprese cosiddette “esodate”: avevano avviato o già completato investimenti nel 2025 confidando nell’agevolazione, salvo poi trovarsi senza fondi a disposizione.

    Al tavolo MIMIT del 1° aprile 2026 il Governo ha annunciato un ripristino parziale dei fondi, con il rilascio di ulteriori 200 milioni di euro destinati a coprire gli investimenti già effettuati nel 2025 dalle imprese rimaste scoperte. Si tratta di una misura di recupero mirata: non riapre lo sportello a tutti, ma punta a sanare le posizioni di chi aveva già investito sulla base della prenotazione.

    Per chi ha la prenotazione, la lettura corretta è quindi questa: il percorso non è chiuso, ma si gioca sulla corretta rendicontazione di quanto già fatto, non sull’apertura di nuove domande.

    Chi deve fare cosa ORA

    Il discrimine è uno solo: avere o meno una comunicazione preventiva (prenotazione) già trasmessa al GSE. Se ce l’hai, sei dentro il perimetro delle pratiche tecnicamente ammissibili e devi concentrarti sui passaggi di conferma e completamento.

    • Hai la prenotazione e hai già investito nel 2025: sei il profilo tipico interessato dal ripristino parziale. Verifica lo stato della pratica sul portale GSE e prepara la documentazione per la conferma e il completamento.
    • Hai la prenotazione ma l’investimento è ancora in corso: porta a termine il progetto rispettando le caratteristiche tecniche dichiarate (in particolare il risparmio energetico atteso) e raccogli da subito la documentazione probatoria.
    • Non hai mai trasmesso la comunicazione preventiva: con i fondi esauriti, non è questo il momento di impostare la strategia su una nuova domanda. Conviene monitorare gli sviluppi normativi prima di sostenere costi.

    In tutti i casi, il principio è che il diritto al credito si consolida con la rendicontazione corretta: una prenotazione non rendicontata nei termini si perde.

    Le comunicazioni di conferma e di completamento al GSE

    Il procedimento sul portale GSE si articola in più fasi: la comunicazione preventiva (la prenotazione), la comunicazione di conferma e, alla fine del progetto, la comunicazione di completamento.

    Dal 30 gennaio 2026 sono abilitate sul portale GSE le comunicazioni di conferma e di completamento per le domande tecnicamente ammissibili. La comunicazione di completamento certifica che l’investimento è stato realizzato e che gli obiettivi di efficienza energetica sono stati raggiunti: è il passaggio che trasforma la prenotazione in credito effettivamente utilizzabile.

    La comunicazione di completamento va inviata entro il 28 febbraio 2026. Su questa scadenza è opportuno tenere monitorate eventuali proroghe: il termine potrebbe slittare, quindi conviene verificare lo stato sul portale GSE prima di considerare definitiva la data.

    Adempimento Quando Cosa significa
    Esaurimento risorse comunicato 6 novembre 2025 Stop alla copertura per le nuove prenotazioni
    Apertura comunicazioni di conferma e completamento 30 gennaio 2026 Portale GSE abilitato per le domande ammissibili
    Invio comunicazione di completamento Entro il 28 febbraio 2026 (salvo proroghe) Certifica investimento e risparmio energetico
    Ripristino parziale fondi annunciato 1° aprile 2026 200 milioni per investimenti già effettuati nel 2025

    Come si usa il credito in F24

    Il credito d’imposta Transizione 5.0 si utilizza in compensazione tramite modello F24. Le regole di utilizzo cambiano a cavallo tra 2025 e 2026, ed è un punto su cui molte imprese si confondono.

    • Entro il 31 dicembre 2025: il credito è compensabile in una o più quote, senza un frazionamento obbligatorio.
    • Dal 1° gennaio 2026: il credito — o la parte di esso non ancora utilizzata — viene ripartito in 5 quote annuali di pari importo, utilizzabili fino al 2030.

    Un equivoco frequente: pensare che il credito non usato entro il 31 dicembre 2025 vada perso. Non è così. Il residuo non si perde: semplicemente si spalma sulle cinque quote annuali. La conseguenza pratica è finanziaria, non sostanziale: chi non ha capienza per usare tutto subito recupera comunque il credito, ma diluito su più anni.

    Esempio numerico di ripartizione, ipotizzando un credito che entra nel regime 2026 senza essere stato compensato prima:

    Anno di utilizzo Quota
    2026 1/5 del credito
    2027 1/5 del credito
    2028 1/5 del credito
    2029 1/5 del credito
    2030 1/5 del credito

    L’importo di ciascuna quota dipende dal credito spettante riconosciuto dal GSE: la tabella mostra solo la logica di frazionamento, non un valore in euro.

    Il divieto di cumulo con il 4.0 sugli stessi beni

    Il credito Transizione 5.0 non è cumulabile, sugli stessi beni e sulle stesse spese, con il credito d’imposta 4.0. In altre parole, sul medesimo bene non si possono sommare le due agevolazioni: occorre scegliere su quale incardinare l’investimento.

    Il punto chiave è il perimetro dei costi. Il divieto di cumulo opera bene per bene e spesa per spesa: nulla vieta, in linea di principio, che in un progetto più ampio alcuni beni siano coperti dal 5.0 e altri, distinti, da un’altra misura, purché non ci sia sovrapposizione sui medesimi costi. La regolazione dei rapporti con altre agevolazioni (ad esempio ZES o altri incentivi sui medesimi costi) richiede una verifica puntuale caso per caso.

    L’errore da evitare è rendicontare lo stesso costo due volte sotto misure diverse: è una delle cause più tipiche di contestazione e di recupero del credito.

    Errori che fanno perdere il credito

    • Non inviare la comunicazione di completamento nei termini. Senza il completamento, la prenotazione resta tale e non si trasforma in credito utilizzabile.
    • Confondere prenotazione e diritto acquisito. La comunicazione preventiva è un passaggio necessario ma non sufficiente: serve completare l’iter.
    • Cumulare 5.0 e 4.0 sugli stessi beni. Sui medesimi costi le due misure si escludono; la doppia rendicontazione espone al recupero.
    • Non documentare il risparmio energetico. Il 5.0 si fonda sulla riduzione dei consumi: senza la documentazione tecnica che la attesti, l’agevolazione è a rischio.
    • Pensare che il mancato uso entro il 2025 faccia decadere il credito. Non decade: si ripartisce in cinque quote. L’errore opposto — forzare un utilizzo non sostenibile per “non perderlo” — è altrettanto dannoso.
    • Trascurare il monitoraggio del portale GSE. Stato della pratica, abilitazioni e proroghe passano da lì: non controllarlo significa rischiare di mancare un termine.

    Caso pratico

    La “Officine Lambda S.r.l.” (impresa di fantasia) aveva trasmesso la comunicazione preventiva per un nuovo impianto 5.0 e completato l’investimento nel corso del 2025, confidando nel credito d’imposta. Dopo il 6 novembre 2025 si trova tra le imprese tecnicamente ammissibili ma senza copertura: la pratica risulta valida, ma i fondi sono esauriti.

    Cosa fa correttamente. Dal 30 gennaio 2026 accede al portale GSE e predispone la comunicazione di completamento, raccogliendo la documentazione che attesta la realizzazione dell’investimento e il risparmio energetico conseguito. Invia il completamento entro il 28 febbraio 2026, verificando prima sul portale se nel frattempo sia intervenuta una proroga.

    Con l’annuncio del ripristino parziale dei fondi del 1° aprile 2026, rientra nel perimetro delle imprese che avevano già investito nel 2025 e che la dotazione aggiuntiva di 200 milioni punta a coprire. Sul fronte utilizzo, poiché non aveva compensato nulla entro il 31 dicembre 2025, il credito riconosciuto le viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo, dal 2026 al 2030. Infine, avendo destinato quei beni al 5.0, evita accuratamente di rendicontare gli stessi costi anche sul credito 4.0.

    La morale del caso: il valore non si difende aprendo nuove domande, ma curando con precisione la rendicontazione di ciò che è già stato prenotato e realizzato.

  • Corte cost. n. 58/2015 – Tributo regionale sulla gestione dei rifiuti

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte n. 24 del 2002, che istituiva un tributo a carico di chi gestisce impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti. La materia incide sulla tutela dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La gestione dei rifiuti è strettamente connessa alla tutela dell’ambiente, materia su cui la Costituzione attribuisce allo Stato una competenza esclusiva. La Regione Piemonte aveva istituito un tributo proprio gravante sui soggetti che gestiscono impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha sollevato questione sull’art. 16, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 24/2002, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), terzo e quarto comma, e all’art. 119 della Costituzione, ritenendo che la Regione avesse istituito un tributo in un ambito riservato allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 24/2002. La restante questione, riferita all’art. 117, secondo comma, lettera e), in correlazione con l’art. 119 Cost., è rimasta assorbita.

    Il principio

    Quando una Regione istituisce un tributo che grava sull’attività di gestione dei rifiuti, opera la riserva di competenza statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): serve una disciplina unitaria che eviti vincoli differenziati tra Regioni e i loro effetti distorsivi sulle scelte economiche e sugli equilibri ambientali.

    Domande e risposte

    Perché il tributo regionale è stato annullato?

    Perché gravava sull’attività di gestione dei rifiuti, incidendo sulla tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato che richiede una disciplina unitaria.

    Cosa c’entra l’ambiente con un tributo sui rifiuti?

    La tassazione dei rifiuti produce effetti (cosiddetti allocativi) sulle scelte delle imprese del settore e si riflette sugli equilibri ambientali: per questo rientra nella tutela dell’ambiente riservata allo Stato.

    Le Regioni non possono istituire tributi propri?

    Possono, nei limiti del coordinamento della finanza pubblica e delle competenze costituzionali; non possono però istituire tributi che invadano materie riservate allo Stato, come la tutela dell’ambiente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (lettera s), violata dal tributo regionale.
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni, entro i limiti costituzionali, parametro richiamato.
  • Corte cost. n. 57/2015 – Termine di decadenza per il risarcimento nel processo amministrativo

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    Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo, relativo al termine di decadenza per la domanda di risarcimento del danno. La rimessione del TAR Liguria era carente sui presupposti del sindacato di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Nel processo amministrativo la domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo è soggetta a un termine di decadenza (art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo). Nel giudizio a quo si discuteva di una domanda risarcitoria per illegittima esclusione da una gara comunale, dichiarata tardiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione sull’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, dubitando della compatibilità del termine di decadenza con il diritto alla tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte, con ordinanza, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.

    Il principio

    Anche la previsione di un termine di decadenza per l’azione risarcitoria nel processo amministrativo può essere sindacata, ma la questione deve essere proposta con motivazione adeguata su rilevanza e non manifesta infondatezza: una rimessione carente sotto tali profili è manifestamente inammissibile e non consente l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo?

    Stabilisce un termine di decadenza entro cui proporre la domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per manifesta inammissibilità: la rimessione del TAR Liguria era carente nei presupposti richiesti per il sindacato di costituzionalità, e la Corte non è entrata nel merito.

    Il termine di decadenza è stato dichiarato legittimo?

    No: la Corte non si è pronunciata nel merito sulla legittimità del termine, essendosi limitata a dichiarare l’inammissibilità della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 56/2015 – Apparecchi da gioco e nuovi vincoli ai concessionari

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    La Corte respinge la questione sull’art. 1, commi 77-79, della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che ha introdotto nuovi obblighi a carico dei concessionari del gioco con apparecchi (videoterminali). La nuova disciplina non viola la libertà d’impresa né la garanzia della proprietà.

    Di cosa si tratta

    Il settore del gioco con apparecchi (videoterminali) è gestito tramite concessioni rilasciate dai monopoli di Stato. La legge di stabilità 2011 ha introdotto nuovi vincoli e adempimenti a carico dei concessionari. Una società concessionaria ha contestato questi obblighi nel giudizio davanti al Consiglio di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 79 (e dei commi 77 e 78 in quanto richiamati) della legge n. 220/2010, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’imposizione di vincoli gravosi assimilabili a una sostanziale ablazione senza indennizzo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. I nuovi obblighi non configurano un’ablazione reale dei beni del concessionario: l’eventuale incidenza sui costi è un effetto riflesso dei vincoli di gestione, estraneo all’ambito di protezione dell’art. 42 Cost., e non vi è violazione della libertà di iniziativa economica.

    Il principio

    I vincoli di gestione imposti a un’attività svolta in regime concessorio non equivalgono a un atto ablativo della proprietà e non richiedono indennizzo: il legislatore può modificare le condizioni di esercizio di attività economiche regolate, purché non si traduca in un’espropriazione sostanziale del capitale investito, qui non riscontrata.

    Domande e risposte

    La nuova disciplina sul gioco è stata confermata?

    Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimi i nuovi obblighi imposti ai concessionari dalla legge di stabilità 2011.

    Perché non c’è stata violazione della proprietà?

    Perché i vincoli imposti non sono un atto ablativo dei beni: l’eventuale incidenza sui costi è un effetto riflesso della regolazione, fuori dall’ambito di tutela dell’art. 42 Cost.

    Il legislatore può cambiare le regole per i concessionari?

    Sì: può modificare le condizioni di esercizio di un’attività in concessione, purché non si arrivi a un’espropriazione sostanziale del capitale investito, qui esclusa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 55/2015 – Leggi della Regione Abruzzo approvate in prorogatio

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    La Corte dichiara illegittime le leggi della Regione Abruzzo n. 23 e n. 32 del 2014, approvate dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, salvo singole disposizioni dovute o necessarie (art. 12 della legge n. 23 e art. 11 della legge n. 32). Conferma così l’orientamento della coeva sentenza n. 44/2015.

    Di cosa si tratta

    Come per la sentenza n. 44/2015, il tema è quello dei limiti del Consiglio regionale in prorogatio, cioè dopo la scadenza della legislatura. In quella fase l’assemblea può adottare solo atti dovuti, urgenti o necessari. La Regione Abruzzo aveva approvato due leggi (n. 23 e n. 32 del 2014) in quel periodo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le leggi reg. Abruzzo n. 23/2014 e n. 32/2014 in riferimento all’art. 123 della Costituzione, in relazione all’art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, che circoscrive i poteri del Consiglio in prorogatio agli interventi dovuti, urgenti o necessari.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi reg. Abruzzo n. 23/2014 (eccetto l’art. 12) e n. 32/2014 (eccetto l’art. 11). Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 12 della legge n. 23 e sull’art. 11 della legge n. 32, in quanto disposizioni riconducibili agli atti consentiti in prorogatio.

    Il principio

    Il Consiglio regionale in prorogatio può legiferare solo per atti dovuti, urgenti o necessari: le disposizioni prive di tali presupposti sono illegittime, mentre quelle che vi rientrano si salvano. Il vaglio va condotto disposizione per disposizione, distinguendo gli interventi consentiti da quelli che eccedono i limiti dell’organo prorogato.

    Domande e risposte

    Perché alcune norme si sono salvate?

    Perché l’art. 12 della legge n. 23 e l’art. 11 della legge n. 32 rientravano tra gli atti consentiti in prorogatio (dovuti, urgenti o necessari): per essi la questione è stata dichiarata non fondata.

    Che rapporto c’è con la sentenza n. 44/2015?

    È lo stesso principio: il Consiglio regionale scaduto, in prorogatio, può adottare solo atti necessari, urgenti o dovuti. Qui la Corte lo applica ad altre due leggi abruzzesi.

    Il controllo riguarda l’intera legge o le singole norme?

    Si valuta disposizione per disposizione: cadono quelle prive dei presupposti della prorogatio, mentre si salvano quelle che vi rientrano.

    Norme collegate

    • Art. 123 della Costituzione — definisce lo statuto regionale, parametro violato in relazione alla norma statutaria sui poteri del Consiglio in prorogatio.
  • Corte cost. n. 54/2015 – Attività intramuraria del personale sanitario non medico

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    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria n. 6 del 2014, che estendevano al personale sanitario non medico la facoltà di svolgere attività libero-professionale intramuraria. La disciplina invade un ambito riservato ai principi fondamentali fissati dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    L’attività libero-professionale «intra moenia» è la libera professione esercitata all’interno delle strutture sanitarie pubbliche. Chi possa svolgerla è uno degli aspetti qualificanti dell’organizzazione sanitaria. La Regione Liguria aveva esteso questa facoltà anche al personale sanitario non medico (infermieri, tecnici della riabilitazione, ostetriche, ecc.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Liguria n. 6/2014 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Liguria n. 6/2014. L’art. 1, estendendo al personale non medico la facoltà di attività intramuraria, ha esorbitato dalla competenza regionale; la caducazione delle altre disposizioni, ad esso collegate, ne è diretta conseguenza.

    Il principio

    L’individuazione dei soggetti legittimati a svolgere la libera professione intramuraria è uno degli aspetti più qualificanti dell’organizzazione sanitaria e costituisce principio fondamentale della materia «tutela della salute»: richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale e non può essere modificata dalla legge regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’attività intramuraria?

    È l’attività libero-professionale che il personale sanitario può svolgere all’interno della struttura pubblica, a favore di pazienti che scelgono il professionista, nei limiti fissati dalla legge.

    Perché la Regione non poteva estenderla al personale non medico?

    Perché l’individuazione di chi può svolgere l’attività intramuraria è un principio fondamentale della tutela della salute, riservato allo Stato, che richiede uniformità nazionale.

    Cosa comporta l’annullamento degli artt. 1, 2 e 3?

    L’intera disciplina regionale sull’attività intramuraria del personale non medico cade: annullato l’art. 1 che riconosce la facoltà, vengono meno anche le norme ad esso collegate.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute: la legge regionale viola i principi fondamentali statali.
  • Corte cost. n. 53/2015 – Stupefacenti, art. 73 d.P.R. 309/1990: restituzione degli atti

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    Con ordinanza la Corte restituisce gli atti al Tribunale di Nola sulla questione relativa all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti. Lo ius superveniens impone al giudice di valutare nuovamente rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del quadro normativo modificato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 73, comma 5, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990) disciplina i fatti di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti. La disposizione è stata oggetto, nel tempo, di successivi interventi normativi che ne hanno modificato la struttura e il trattamento sanzionatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Nola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 146/2013, convertito dalla legge n. 10/2014.

    La decisione della Corte

    La Corte, con ordinanza, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Nola, in ragione delle modifiche normative sopravvenute che incidono sulla disposizione censurata.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica della norma impugnata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice a quo, perché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato contesto normativo.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, affinché rivaluti se proporla ancora, tenendo conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché dopo l’ordinanza di rimessione la disciplina degli stupefacenti era cambiata: la questione doveva essere riesaminata dal giudice alla luce del nuovo quadro normativo.

    Cosa fa ora il Tribunale di Nola?

    Verifica se la questione è ancora rilevante e non manifestamente infondata sulla base della normativa aggiornata; in caso affermativo, potrà risollevarla.

  • Corte cost. n. 52/2015 – Sanzioni sugli assegni bancari: questione manifestamente inammissibile

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    Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (legge n. 386 del 1990), sollevata dal Giudice di pace di Acireale in un giudizio tra un privato e Poste Italiane. La rimessione era carente nei presupposti per il sindacato di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 386/1990 disciplina le sanzioni per l’emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, in combinato con le norme civilistiche sull’assegno bancario. Nel giudizio a quo si controverteva tra un privato e Poste Italiane in relazione a tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Acireale ha sollevato questione sugli artt. 3, 8, 8-bis e 9-bis della legge n. 386/1990, in combinato disposto con l’art. 1829 del codice civile e con gli artt. 32 e 50 del r.d. n. 1736/1933, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 41 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato, con ordinanza, la manifesta inammissibilità della questione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata in modo completo quanto a rilevanza e non manifesta infondatezza e deve individuare con precisione le norme e i parametri: una rimessione carente sotto questi profili conduce alla manifesta inammissibilità, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la Corte non esamina il merito perché la questione è affetta da vizi evidenti, ad esempio carenze nella descrizione della fattispecie, nella rilevanza o nell’individuazione dei parametri.

    La Corte ha detto se la disciplina sugli assegni è legittima?

    No: pronunciandosi solo sull’inammissibilità, la Corte non si è espressa nel merito della legittimità della disciplina sanzionatoria sugli assegni bancari.

    Cosa può fare ora il giudice di merito?

    Può decidere la causa applicando la disciplina vigente; potrebbe, in linea teorica, risollevare la questione superando i vizi che ne hanno determinato l’inammissibilità.

  • Corte cost. n. 51/2015 – Retribuzione del socio lavoratore di cooperativa e contratti collettivi

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    La Corte respinge la questione sull’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che ancora la retribuzione del socio lavoratore di cooperativa ai trattamenti minimi dei contratti collettivi dei sindacati comparativamente più rappresentativi. La norma non attribuisce efficacia erga omnes ai contratti e non viola l’art. 39 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il socio lavoratore di una cooperativa ha diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Per evitare il dumping salariale, l’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248/2007 impone, in presenza di più contratti collettivi della categoria, di applicare i trattamenti economici minimi previsti dai contratti dei sindacati comparativamente più rappresentativi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato la questione in riferimento all’art. 39 della Costituzione, ritenendo che la norma attribuisse di fatto efficacia generale (erga omnes) ai contratti collettivi al di fuori del procedimento previsto dalla Costituzione per i contratti con efficacia obbligatoria per tutti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la censura muoveva da un erroneo presupposto interpretativo. La norma non recepisce i contratti collettivi rendendoli vincolanti per tutti, ma li richiama come parametro esterno per misurare la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.

    Il principio

    Il rinvio legislativo ai trattamenti minimi dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi non equivale ad attribuire loro efficacia erga omnes: i contratti operano come parametro esterno di commisurazione della giusta retribuzione (art. 36 Cost.), strumento legittimo per contrastare la competizione salariale al ribasso senza violare l’art. 39 Cost.

    Domande e risposte

    La sentenza obbliga ad applicare i contratti collettivi a tutti?

    No: i contratti collettivi non diventano vincolanti per tutti. Sono usati come parametro esterno per valutare se la retribuzione del socio lavoratore è proporzionata e sufficiente.

    Perché non c’è violazione dell’art. 39 Cost.?

    Perché la norma non recepisce i contratti dando loro efficacia generale fuori dal procedimento costituzionale, ma li richiama solo come misura della giusta retribuzione ex art. 36 Cost.

    A cosa serve questa regola per le cooperative?

    A contrastare il dumping salariale: garantisce al socio lavoratore una retribuzione almeno pari ai minimi dei contratti collettivi più rappresentativi del settore.

    Norme collegate

    • Art. 39 della Costituzione — libertà sindacale e procedimento per l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi, parametro evocato e ritenuto non violato.
    • Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, criterio cui rinvia la norma censurata.
  • Corte cost. n. 50/2015 – Riforma Delrio su città metropolitane e province

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    La Corte respinge i ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia contro la legge n. 56 del 2014 (riforma Delrio) su città metropolitane, province e unioni di comuni. Le questioni sono dichiarate in larga parte non fondate, salvandosi l’impianto della riforma.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 56/2014 (cosiddetta «legge Delrio») ha riformato province e città metropolitane, trasformandole in enti di secondo grado con organi non più eletti direttamente dai cittadini, e ha disciplinato unioni e fusioni di comuni. Più Regioni hanno contestato la legittimità costituzionale dell’intero impianto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti hanno impugnato numerosi commi dell’art. 1 della legge n. 56/2014, in riferimento a un’ampia serie di parametri (artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, 118, 119, 120, 133 Cost. e Carta europea dell’autonomia locale), contestando soprattutto l’elezione indiretta degli organi e la compressione dell’autonomia degli enti territoriali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile per tardività l’intervento del Presidente del Consiglio nel ricorso della Lombardia e ha dichiarato non fondate le numerose questioni, in più punti «nei sensi di cui in motivazione», salvando l’impianto della riforma Delrio.

    Il principio

    Le province e le città metropolitane sono enti previsti dall’art. 114 Cost., ma la Costituzione non impone l’elezione diretta dei loro organi: il legislatore statale, nella competenza esclusiva su organi e funzioni fondamentali degli enti locali (art. 117, secondo comma, lettera p), può configurarli come enti di secondo grado, senza per questo violare i principi democratico e autonomistico.

    Domande e risposte

    La riforma Delrio è stata salvata?

    Sì: la Corte ha respinto tutte le principali censure, dichiarandole non fondate, e ha confermato la legittimità dell’impianto della legge n. 56/2014.

    È costituzionale che province e città metropolitane non siano elette dai cittadini?

    Sì: la Costituzione riconosce questi enti ma non impone l’elezione diretta dei loro organi. Il legislatore può configurarli come enti di secondo grado, con organi espressi dai comuni del territorio.

    Quale competenza statale legittima la riforma?

    La competenza esclusiva dello Stato su legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 49/2015 – Confisca urbanistica e prescrizione del reato di lottizzazione abusiva

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 44, comma 2, del Testo unico edilizia, sollevate a proposito della confisca urbanistica in caso di lottizzazione abusiva quando il reato è prescritto. Le ordinanze di rimessione muovevano da presupposti interpretativi non condivisi e non univoci.

    Di cosa si tratta

    In caso di lottizzazione abusiva la sentenza penale dispone la confisca dei terreni e delle opere. Il problema sorge quando il reato si prescrive: ci si chiede se la confisca possa comunque essere disposta una volta accertata la responsabilità, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (caso Varvara).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione (terza sezione penale) e il Tribunale di Teramo hanno sollevato questioni sull’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, in riferimento ad ampi parametri costituzionali (artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla CEDU), sul rapporto tra confisca urbanistica e prescrizione del reato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni. I rimettenti partivano da una lettura della giurisprudenza europea e della disposizione interna non univoca e tale da rendere le questioni non scrutinabili nel merito.

    Il principio

    La confisca urbanistica e la prescrizione del reato richiedono una lettura coordinata della disciplina interna e degli obblighi convenzionali, ma spetta al giudice comune l’interpretazione conforme. Quando il rimettente muove da un presupposto interpretativo opinabile o non univoco, la questione è inammissibile: non vi è una soluzione costituzionalmente obbligata da imporre.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché le ordinanze partivano da letture non univoche della disposizione interna e della giurisprudenza europea: la Corte non poteva pronunciarsi nel merito su presupposti interpretativi controversi.

    Cos’è la confisca urbanistica?

    È la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite, disposta dal giudice penale che accerta la lottizzazione abusiva, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Testo unico edilizia.

    Cosa c’entra la Corte europea dei diritti dell’uomo?

    La giurisprudenza europea (caso Varvara) aveva alimentato dubbi sul rapporto tra confisca e prescrizione; ma qui la Corte non è entrata nel merito, dichiarando l’inammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 48/2015 – Custodia cautelare obbligatoria e concorso esterno in associazione mafiosa

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui impone la custodia cautelare in carcere anche al concorrente esterno in associazione mafiosa, senza consentire misure diverse quando, nel caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte altrimenti.

    Di cosa si tratta

    Per alcuni reati di particolare allarme la legge prevede una presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere: il giudice deve applicarla salvo che manchino del tutto le esigenze cautelari. La questione riguarda l’estensione di questa presunzione assoluta anche a chi concorre dall’esterno con l’associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha sollevato la questione, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, sull’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui applica la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere anche al concorrente esterno nel reato associativo mafioso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui non fa salva, anche per il concorrente esterno nel delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere.

    Il principio

    Le presunzioni assolute in materia di libertà personale sono legittime solo quando rispondono a una regola di esperienza generalizzata. Per il concorrente esterno la figura è eterogenea e non condivide automaticamente la stabile appartenenza al sodalizio: la presunzione assoluta di adeguatezza del solo carcere è quindi irragionevole e va trasformata in presunzione solo relativa.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra presunzione assoluta e relativa?

    La presunzione assoluta impone necessariamente il carcere; quella relativa ammette prova contraria, consentendo al giudice di applicare misure diverse se nel caso concreto sono sufficienti.

    Chi è il concorrente esterno in associazione mafiosa?

    È chi, pur non facendo parte stabilmente dell’associazione, fornisce un contributo concreto al suo mantenimento o rafforzamento. La sua posizione è diversa da quella dell’associato interno.

    La sentenza abolisce la custodia in carcere per questi reati?

    No: la custodia in carcere resta la regola, ma per il concorrente esterno il giudice può disporre misure diverse se emergono elementi specifici che rendono sufficienti misure meno afflittive.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza: la presunzione assoluta non è giustificata per una figura eterogenea come il concorrente esterno.
    • Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, incisa dall’automatismo della custodia in carcere.
    • Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza, che impone misure cautelari proporzionate al caso concreto.