Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 269/2016 – Spoils system regionale e presidente di società in house

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la norma calabrese che faceva decadere automaticamente, al cambio della Giunta regionale, il presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa, società in house della Regione. Lo spoils system non può colpire figure tecnico-gestionali nominate per requisiti professionali.

    Di cosa si tratta

    Il cosiddetto «spoils system» è il meccanismo che lega la permanenza in carica di alcuni vertici amministrativi alla durata dell’organo politico che li ha nominati: cambiata la maggioranza, decadono. La Corte ha più volte chiarito che questo strumento è ammissibile solo per incarichi «apicali» e fiduciari, di diretta collaborazione con l’organo politico, non per chi svolge funzioni tecniche di attuazione dell’indirizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Calabria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Calabria n. 12 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui prevedeva la decadenza automatica del presidente del CdA di Fincalabra spa al rinnovo degli organi politici regionali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per violazione dell’art. 97 Cost., nella parte in cui si applica al presidente del consiglio di amministrazione di Fincalabra spa. Le altre censure (artt. 3 e 98) sono rimaste assorbite.

    Il principio

    La decadenza automatica al cambio di Giunta non può colpire figure tecnico-professionali che si limitano ad attuare l’indirizzo politico, nominate previo avviso pubblico e in base a requisiti oggettivi di professionalità. Applicare lo spoils system a tali figure lede il buon andamento e la continuità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è lo spoils system?

    È il meccanismo per cui alcuni vertici amministrativi decadono automaticamente quando cambia l’organo politico che li ha nominati.

    Perché la norma calabrese è stata bocciata?

    Perché faceva decadere una figura tecnico-gestionale (il presidente di Fincalabra spa), nominata per requisiti professionali e previo avviso pubblico, non un incarico di diretta collaborazione politica.

    Quale articolo della Costituzione è stato violato?

    L’art. 97, a tutela del buon andamento e della continuità dell’azione amministrativa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 16/2015 – Residui vegetali e disciplina dei rifiuti: leggi di Marche e Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulle leggi forestali di Marche e Friuli-Venezia Giulia che escludevano alcuni residui vegetali dalla disciplina sui rifiuti. Le norme regionali risultano compatibili con la tutela dell’ambiente riservata allo Stato.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Marche e Friuli-Venezia Giulia avevano previsto che certi residui vegetali (paglia, stoppie, materiale ligno-cellulosico da potature) non rientrassero nella disciplina dei rifiuti se gestiti in loco a determinate condizioni. Il Governo le aveva impugnate ritenendo invasa la competenza statale sull’ambiente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 9 della legge Regione Marche n. 3 del 2014 e l’art. 2 della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 5 del 2014, in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, per asserito contrasto con la disciplina statale e con la direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate entrambe le questioni: le norme regionali non eccedono i limiti posti dalla competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, ponendosi in linea con la disciplina sui sottoprodotti e sui residui vegetali.

    Il principio

    Le previsioni regionali sui residui vegetali gestiti in loco non violano la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), risultando coerenti con la disciplina nazionale ed europea sui rifiuti.

    Domande e risposte

    Cosa avevano stabilito le Regioni?

    Che alcuni residui vegetali derivanti da attività agricole e forestali non fossero trattati come rifiuti se gestiti localmente a determinate condizioni.

    Perché il Governo le aveva impugnate?

    Perché riteneva che le Regioni avessero invaso la competenza statale esclusiva sulla tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni: le leggi regionali sono compatibili con la disciplina statale ed europea sui rifiuti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 7/2015 – Trasferimento di personale a una nuova agenzia regionale senza concorso

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Sardegna che trasferiva automaticamente il personale di una società in house alla nuova Agenzia regionale ARBAM, in violazione del principio del pubblico concorso.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna aveva istituito l’Agenzia regionale per la bonifica delle aree minerarie dismesse (ARBAM), un’amministrazione pubblica, prevedendo che vi confluisse direttamente il personale della società in house IGEA spa, contestualmente soppressa, senza alcuna procedura concorsuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 2014, in riferimento agli artt. 97, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, denunciando la violazione del principio dell’accesso al pubblico impiego per concorso e della competenza statale in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna n. 4 del 2014, sotto l’assorbente profilo della violazione dell’art. 97, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Il pubblico concorso è la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale della pubblica amministrazione, derogabile solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico: il trasferimento automatico di personale di una società a una nuova agenzia pubblica elude questa garanzia.

    Domande e risposte

    Perché il trasferimento è stato dichiarato illegittimo?

    Perché consentiva di immettere personale in un’amministrazione pubblica senza concorso, in contrasto con l’art. 97, terzo comma, della Costituzione.

    Il pubblico concorso ammette eccezioni?

    Sì, ma solo in presenza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico, qui non ravvisate dalla Corte.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale sarda.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — principio del pubblico concorso per l’accesso ai pubblici uffici, parametro su cui si fonda la decisione
  • Corte cost. n. 15/2015 – Conflitto di attribuzione: Regione Calabria contro deliberazione della Corte dei conti

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Calabria contro una deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria.

    Di cosa si tratta

    Quando un ente (qui la Regione) ritiene che lo Stato — tramite un suo organo — abbia invaso le proprie competenze, può promuovere un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. La Regione Calabria contestava una deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti, sorto a seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, del 28 maggio 2014, n. 26, promosso dalla Regione Calabria nei confronti dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato in relazione alla citata deliberazione della Corte dei conti.

    Il principio

    Il ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione è stato ritenuto inammissibile: la Corte non è entrata nel merito della pretesa lesione delle competenze regionali.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È lo strumento con cui Stato e Regioni chiedono alla Corte costituzionale di stabilire a chi spetti una determinata competenza quando ritengono che l’altro l’abbia invasa.

    Come si è conclusa questa decisione?

    Con una declaratoria di inammissibilità: il ricorso della Regione Calabria non è stato esaminato nel merito.

    Chi aveva promosso il ricorso?

    La Regione Calabria, contro lo Stato, in relazione a una deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

  • Corte cost. n. 14/2015 – Oblazione e proscioglimento immediato ex art. 129 c.p.p. dopo l’opposizione a decreto penale

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 464, comma 2, c.p.p. Quando l’imputato, opponendosi al decreto penale, chiede anche l’oblazione, il giudice può comunque prosciogliere ex art. 129 c.p.p. se l’innocenza è evidente: il presupposto interpretativo del rimettente era errato.

    Di cosa si tratta

    Chi riceve un decreto penale di condanna può fare opposizione e, allo stesso tempo, chiedere l’oblazione (il pagamento di una somma che estingue il reato). Il giudice per le indagini preliminari di Tivoli temeva di essere costretto a «imporre» il pagamento anche quando dagli atti emergesse chiaramente l’innocenza dell’imputato, senza poterlo assolvere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 464, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli. Secondo il rimettente il «diritto vivente» (Cass. sez. un. n. 21243/2010) avrebbe impedito al giudice di prosciogliere l’imputato ex art. 129 c.p.p. quando vi sia domanda di oblazione contestuale all’opposizione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Il «diritto vivente» evocato dal rimettente non riguarda l’ipotesi in esame: le sezioni unite hanno indicato proprio la decisione sull’oblazione (art. 464, comma 2, c.p.p.) come eccezione alla carenza di poteri decisori del g.i.p. Il sub-procedimento di oblazione, ex art. 141 disp. att. c.p.p., implica un esame del merito in cui può innestarsi la regola di precedenza dell’art. 129 c.p.p.

    Il principio

    L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità (art. 129 c.p.p.) opera anche nel sub-procedimento di oblazione attivato con l’opposizione a decreto penale: il giudice deve dare precedenza al proscioglimento nel merito rispetto alla mera estinzione del reato. La questione era basata su un erroneo presupposto interpretativo.

    Domande e risposte

    Cosa chiedeva il giudice rimettente?

    Voleva poter assolvere subito l’imputato ex art. 129 c.p.p. quando l’innocenza è evidente, anche se questi aveva chiesto l’oblazione opponendosi al decreto penale.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché il giudice partiva da un presupposto sbagliato: la norma, correttamente interpretata, consente già il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nel sub-procedimento di oblazione.

    Cosa significa «non fondata»?

    Significa che la norma, letta nel modo corretto, non viola la Costituzione: non viene quindi annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 6/2015 – Inammissibile il referendum abrogativo sulla riforma delle pensioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare diretta ad abrogare l’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (riforma Fornero), che ha riformato i trattamenti pensionistici.

    Di cosa si tratta

    L’art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ha introdotto la riforma delle pensioni nota come «riforma Fornero», incidendo su requisiti e modalità di accesso ai trattamenti pensionistici. Era stata promossa una richiesta di referendum per abrogare quelle disposizioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è svolto in sede di ammissibilità, ai sensi dell’art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1953, sulla richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 24 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici) del decreto-legge n. 201 del 2011, già dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il referendum.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011.

    Il principio

    Le leggi a contenuto costituzionalmente necessario o strettamente collegate alla finanza pubblica e agli equilibri previdenziali non possono essere travolte dal referendum abrogativo, che lascerebbe un vuoto incompatibile con la Costituzione.

    Domande e risposte

    Quale legge volevano abrogare?

    L’art. 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (riforma Fornero) sui trattamenti pensionistici.

    Come si è conclusa la richiesta?

    Con una declaratoria di inammissibilità: il referendum non si è potuto svolgere.

    Quale norma disciplina questo giudizio?

    L’art. 2, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1953 e l’art. 75 della Costituzione sul referendum abrogativo.

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  • Corte cost. n. 5/2015 – Inammissibili i referendum sulla geografia giudiziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum abrogativo dirette a cancellare la riforma della geografia giudiziaria, cioè la riorganizzazione di tribunali e uffici del pubblico ministero.

    Di cosa si tratta

    Con i decreti legislativi n. 155 del 2012 e n. 14 del 2014 lo Stato aveva ridisegnato la mappa degli uffici giudiziari, accorpando e sopprimendo tribunali. Erano state promosse richieste di referendum popolare per abrogare quelle disposizioni e ripristinare la situazione precedente.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio si è svolto in sede di ammissibilità delle richieste di referendum popolare già dichiarate legittime, con ordinanze del 4 dicembre 2014, dall’Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, per l’abrogazione di norme del d.lgs. n. 155 del 2012 e del d.lgs. n. 14 del 2014 sulla nuova organizzazione dei tribunali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum popolare aventi a oggetto le disposizioni sulla nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero.

    Il principio

    Non ogni norma di legge ordinaria può essere sottoposta a referendum abrogativo: i quesiti diretti a smantellare una riforma organizzativa dell’ordinamento giudiziario non superano il vaglio di ammissibilità.

    Domande e risposte

    Cosa chiedevano i referendum?

    L’abrogazione delle norme che avevano riorganizzato la geografia giudiziaria, accorpando e sopprimendo tribunali e uffici del pubblico ministero.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum, che quindi non sono state sottoposte al voto popolare.

    Chi aveva inizialmente ammesso i quesiti?

    L’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione li aveva ritenuti legittimi, ma il giudizio finale di ammissibilità spetta alla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 4/2015 – Conflitto di attribuzione e insindacabilità delle opinioni del parlamentare

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Corte d’appello di Bologna sulla delibera con cui la Camera aveva ritenuto insindacabili alcune opinioni di un deputato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 68, primo comma, della Costituzione garantisce ai parlamentari l’insindacabilità per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni. Quando la Camera delibera che certe dichiarazioni sono coperte da questa garanzia, l’autorità giudiziaria può contestare tale valutazione sollevando un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bologna, sezione seconda civile, ha promosso un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 19 settembre 2013, che aveva ritenuto insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, le opinioni espresse dall’onorevole Gianluca Pini nei confronti dell’Azienda Casa Emilia-Romagna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, senza entrare nel merito della delibera di insindacabilità.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri richiede requisiti rigorosi di ammissibilità: in assenza di essi la Corte non esamina il merito della rivendicazione, lasciando intatta la delibera parlamentare.

    Domande e risposte

    Cos’è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

    È il giudizio con cui la Corte risolve i contrasti sulla spettanza di poteri tra organi dello Stato, qui tra il giudice e la Camera dei deputati.

    Cosa stabilisce l’art. 68 della Costituzione?

    Che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni (insindacabilità).

    Cosa comporta l’inammissibilità?

    Che la Corte non decide il merito: la deliberazione di insindacabilità della Camera resta efficace.

  • Corte cost. n. 3/2015 – Decorrenza del termine lungo per impugnare e omessa comunicazione della sentenza

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    La Corte costituzionale ha respinto, con un’interpretazione conforme a Costituzione, la questione sul termine «lungo» per impugnare le sentenze civili, chiarendo che esso non penalizza la parte che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

    Di cosa si tratta

    Nel processo civile, oltre al termine breve che decorre dalla notificazione della sentenza, esiste un termine «lungo» che decorre dalla pubblicazione del provvedimento. Si discuteva se questo meccanismo fosse iniquo per la parte rimasta ignara del deposito della sentenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza del 22 novembre 2013, ha sollevato la questione sugli artt. 133, primo e secondo comma, e 327, primo comma, del codice di procedura civile (nel testo anteriore alla modifica della legge n. 69 del 2009), come interpretati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 13794 del 2012, in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione «nei termini indicati in motivazione», accogliendo un’interpretazione adeguatrice: l’impianto normativo non viola la Costituzione se inteso in modo da non pregiudicare la parte incolpevolmente ignara della pubblicazione della sentenza.

    Il principio

    Una pronuncia interpretativa di rigetto: la norma sopravvive perché il giudice comune può e deve interpretarla in senso costituzionalmente conforme, evitando che il decorso del termine lungo sacrifichi il diritto di difesa di chi non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento.

    Domande e risposte

    La norma sul termine lungo è stata abrogata?

    No. La Corte ha dichiarato la questione non fondata, salvando la disposizione attraverso un’interpretazione conforme a Costituzione.

    Cosa significa «nei termini indicati in motivazione»?

    Che la disposizione è legittima solo se interpretata nel senso chiarito dalla Corte nelle motivazioni, vincolante per i giudici comuni.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, cioè uguaglianza sostanziale e diritto di difesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 1/2015 – Giudice minorile collegiale per il rito abbreviato dopo il giudizio immediato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo che, nel processo penale minorile, il giudizio abbreviato richiesto dopo un decreto di giudizio immediato sia celebrato dal giudice per le indagini preliminari in composizione monocratica, anziché dal collegio specializzato dell’udienza preliminare.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale a carico di minorenni il giudice per l’udienza preliminare ha una composizione collegiale «mista»: un magistrato affiancato da due esperti (un uomo e una donna) in scienze pedagogiche e psicologiche. Quando però il pubblico ministero chiede il giudizio immediato e poi l’imputato opta per il rito abbreviato, secondo l’interpretazione vincolante della Cassazione il giudizio veniva svolto dal giudice per le indagini preliminari da solo, senza l’apporto degli esperti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Bologna, con tre ordinanze del 27 novembre 2013, ha sollevato la questione sull’art. 458 del codice di procedura penale e sull’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, in riferimento agli artt. 3, 24 e 31 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento e la perdita delle garanzie proprie del giudice minorile specializzato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato chiesto dopo il decreto di giudizio immediato sia svolto dal giudice monocratico per le indagini preliminari e non dal collegio previsto dall’art. 50-bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario. La violazione è stata riconosciuta in riferimento all’art. 3, primo comma, Cost.; gli altri parametri sono rimasti assorbiti.

    Il principio

    La composizione collegiale e specializzata del giudice minorile è imposta dal «peculiare contenuto decisorio» degli esiti del giudizio abbreviato, non dalla sede formale in cui esso si svolge. Far dipendere la presenza degli esperti da mere evenienze processuali e dalla scelta discrezionale del pubblico ministero sacrifica senza giustificazione l’interesse del minore.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?

    L’art. 458 del codice di procedura penale e l’art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 448 del 1988, nella parte in cui affidavano al giudice monocratico delle indagini preliminari il rito abbreviato minorile chiesto dopo il giudizio immediato.

    Perché serve il collegio specializzato?

    Perché gli esiti del giudizio abbreviato minorile (messa alla prova, perdono giudiziale, irrilevanza del fatto, condanna) richiedono la valutazione degli esperti che affiancano il magistrato, a tutela dello sviluppo del minore.

    Quale principio costituzionale è stato violato?

    L’art. 3, primo comma, della Costituzione: situazioni identiche venivano trattate in modo diverso a seconda del momento processuale in cui era chiesto il rito abbreviato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 238/2016 – Revisione statutaria della Regione Calabria: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a una delibera di revisione statutaria della Regione Calabria, a seguito della rinuncia al ricorso da parte dello Stato, accettata dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una disposizione della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria, adottata ai sensi dell’art. 123 della Costituzione, che modificava lo Statuto regionale. Successivamente lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 2, comma 1, lettera c), della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria del 3 giugno 2014, n. 393, in riferimento agli artt. 67 e 122, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Essendo intervenuta la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Calabria costituita in giudizio, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il processo è stato dichiarato estinto?

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione Calabria, costituita in giudizio, ha accettato la rinuncia.

    Cosa era stato impugnato?

    Una disposizione della delibera di revisione dello Statuto della Regione Calabria adottata ai sensi dell’art. 123 della Costituzione.

    La Corte ha deciso il merito?

    No: il giudizio si è chiuso con una pronuncia di estinzione del processo.

    Norme collegate

    • Art. 67 della Costituzione — evocato come parametro: divieto di mandato imperativo, profilo toccato dalla revisione statutaria.
    • Art. 122 della Costituzione — richiamato (primo comma) sull’ordinamento degli organi regionali rimesso alla disciplina statale di principio.
  • Corte cost. n. 237/2016 – Messa alla prova: questioni inammissibili sugli artt. 464-quater e 464-quinquies c.p.p.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sulla disciplina della messa alla prova (artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen. e art. 168-bis cod. pen.).

    Di cosa si tratta

    L’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova consente, per determinati reati, di definire il giudizio attraverso un percorso alternativo. Il Tribunale di Grosseto ha sollevato più dubbi su vari profili della disciplina, dall’acquisizione degli atti al regime dei reati ammessi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Grosseto, con tre ordinanze di identico contenuto, ha impugnato l’art. 464-quater, commi 1 e 4, e l’art. 464-quinquies del codice di procedura penale, nonché l’art. 168-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 111, sesto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Grosseto sugli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen. e sull’art. 168-bis cod. pen.

    Il principio

    Le censure formulate in modo indeterminato o dirette a ottenere interventi additivi di sistema, riservati alla discrezionalità del legislatore, non superano il vaglio di ammissibilità del giudizio costituzionale.

    Domande e risposte

    La Corte ha esaminato il merito della messa alla prova?

    No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza decidere sul merito.

    Quale istituto era al centro della questione?

    La sospensione del procedimento con messa alla prova, disciplinata dagli artt. 464-quater e seguenti cod. proc. pen. e dall’art. 168-bis cod. pen.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Il Tribunale ordinario di Grosseto, con tre ordinanze di identico contenuto.

    Norme collegate