Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 904 c.c. – Diritto di chiudere le luci
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza.
Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 903 - Articolo 903 Codice Civile: Luci nel muro proprio o nel muro comu…→Cod. civ. art. 905 - Art. 905 c.c.: Distanza per l’apertura di vedute dirette e balco→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 902 c.c.: Apertura priva dei requisiti prescritti per le lu→Art. 906 c.c.: Distanza per l’apertura di vedute laterali od obl→Art. 901 Codice Civile: Luci→Articolo 907 Codice Civile: Distanza delle costruzioni dalle vedute→Articolo 900 Codice Civile: Specie di finestre→Articolo 908 Codice Civile: Scarico delle acque piovane→Articolo 899 Codice Civile: Comunione di alberi
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In sintesi
Indice dei contenuti
La regola fondamentale dell'art. 904 c.c.: la luce e provvisoria
L'art. 904 c.c. e una norma di equilibrio nei rapporti di vicinato: pur consentendo al proprietario del muro di aprire luci di aerazione, sancisce in modo netto che tali aperture non bloccano i diritti del vicino di edificare e di acquistare la comunione del muro. La regola e duplice. Per un verso, la presenza di luci non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro contiguo (art. 874 c.c.) ne di costruire in aderenza (art. 877 c.c.); per altro verso, chi acquista la comunione del muro non puo immediatamente chiudere le luci aperte dall'originario proprietario, ma puo farlo solo nel momento in cui effettivamente appoggia al muro un proprio edificio. Si capisce subito il senso pratico: la luce e una facolta provvisoria, destinata a estinguersi quando il vicino esercita le proprie facolta edificatorie, ma non puo essere occlusa per puro spirito emulativo.
La norma riflette il principio piu generale per cui le luci, pur potendo essere aperte legittimamente al confine, non danno luogo a un diritto di servitu sul fondo del vicino: sono semplici facolta inerenti al diritto di proprieta sul muro, modulate sull'attuale assetto dei luoghi e necessariamente recessive rispetto alle facolta edificatorie del confinante. La giurisprudenza ne trae corollari operativi: il proprietario delle luci non ha alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria nei confronti del vicino che, costruendo in aderenza, oscura le sue aperture; ha solo diritto a che la chiusura sia conseguenza di un effettivo intervento edilizio, non di un atto meramente vessatorio.
Acquisto della comunione del muro
Il primo profilo dell'art. 904 c.c. riguarda l'acquisto della comunione del muro da parte del vicino. La presenza di luci aperte da Tizio nel proprio muro non impedisce a Caio, vicino, di esercitare la facolta prevista dall'art. 874 c.c. e di acquistare in qualunque momento la comunione del muro contiguo, pagando il relativo prezzo. Una volta acquisita la comunione, Caio diventa comproprietario del muro insieme a Tizio: a quel punto, l'art. 903 c.c. prevede che le luci in muro comune richiedano il consenso degli altri comproprietari, sicche le luci preesistenti restano in vita finche Caio non eserciti il suo diritto di chiuderle, alla condizione che, come vedremo, vi appoggi un proprio edificio.
L'acquisto della comunione e un istituto chiave per chi vuole costruire un nuovo fabbricato a confine: anziche dover edificare staccato dal muro del vicino, paga il prezzo della meta del muro (calcolato sull'estensione e sul valore proporzionale del terreno) e ne diventa comproprietario, potendo cosi appoggiarvi il proprio edificio. Sempronio, che intende costruire una nuova villetta sul lotto confinante con la casa di Tizio, puo decidere di acquistare la comunione del muro perimetrale di Tizio, pagare il prezzo dovuto e poi addossare il proprio edificio al muro, chiudendo nel contempo le luci che vi insistono.
Costruzione in aderenza e chiusura delle luci
Il secondo profilo riguarda la costruzione in aderenza, disciplinata dall'art. 877 c.c.: il vicino puo addossare un proprio fabbricato al muro contiguo senza acquistarne la comunione, edificandolo a perfetta aderenza ma senza appoggio strutturale. Anche in questo caso la presenza di luci nel muro del confinante non impedisce l'intervento; e ovvio, pero, che la costruzione in aderenza copra di fatto le luci, occludendole materialmente. Il proprietario delle luci non puo opporsi: l'art. 904 c.c. e chiaro nel sancire che le luci non sono di ostacolo all'esercizio delle facolta edificatorie del vicino.
La regola del secondo periodo dell'art. 904 c.c. introduce pero una limitazione importante: chi acquista la comunione del muro non puo chiudere le luci se a quel muro non appoggia un proprio edificio. La ratio e impedire che l'acquisto della comunione sia utilizzato in modo puramente strumentale, solo per occludere le aperture del vicino senza alcuna utilita propria. Tizio, ad esempio, non puo essere costretto a vedere chiuse le proprie luci da Caio che acquisti la comunione del muro al solo scopo di danneggiarlo, senza poi costruire alcunche. Per chiudere le luci, Caio dovra effettivamente edificare contro o sul muro: solo in questo caso l'occlusione delle aperture e legittima e funzionale all'esercizio di un diritto.
Implicazioni pratiche: progettazione, compravendite, contenzioso
L'art. 904 c.c. ha effetti pratici di grande rilievo nella progettazione e nelle compravendite. Per il progettista, la regola implica che le luci aperte oggi nel muro perimetrale potranno essere chiuse dal vicino quando egli decida di costruire: nessuna scelta progettuale fondata sulle luci ha quindi carattere stabile, e occorre prevedere fonti alternative di aerazione e illuminazione, soprattutto per locali abitabili. Mevia, che progetta la ristrutturazione di un appartamento al piano terra con bagno cieco illuminato solo da una luce sul muro confinario, deve documentare nel progetto che la conformita igienico-sanitaria del locale e garantita da impianto di aerazione meccanica forzata, in modo che l'eventuale chiusura della luce non comprometta l'abitabilita.
Per il professionista del contenzioso, l'art. 904 c.c. e spesso decisivo nei giudizi tra vicini: la difesa del proprietario delle luci deve concentrarsi sulla dimostrazione che il vicino non sta realmente edificando, ma sta cercando solo di occludere le aperture (e in tal caso si puo invocare il divieto del secondo periodo); la difesa di chi acquista la comunione, all'opposto, deve documentare il progetto edilizio reale e l'intenzione concreta di appoggiare un fabbricato. Sempronio, avvocato che assiste Tizio in un giudizio contro Caio (che ha acquistato la comunione e ha chiuso le luci con un semplice muretto a secco non funzionale a un edificio), puo fondatamente chiedere la riapertura delle luci richiamando il limite dell'art. 904 c.c.: la chiusura senza effettivo appoggio di un edificio e illegittima.
Domande frequenti
Le luci aperte nel muro impediscono al vicino di costruire in aderenza?
No. L'art. 904 c.c. e esplicito: la presenza di luci non impedisce al vicino ne di costruire in aderenza ne di acquistare la comunione del muro. Le luci sono facolta provvisorie, recessive rispetto alle facolta edificatorie del confinante.
Il vicino puo chiudermi le luci semplicemente acquistando la comunione del muro?
No. L'art. 904 c.c. richiede espressamente che il vicino, per chiudere le luci, appoggi al muro comune un proprio edificio. L'acquisto della comunione senza costruzione non legittima la chiusura: la regola impedisce occlusioni vessatorie.
Posso chiedere un indennizzo se il vicino mi occlude le luci con un nuovo fabbricato?
No. Le luci non costituiscono servitu sul fondo del vicino e non danno diritto ad alcun indennizzo in caso di occlusione legittima conseguente a costruzione in aderenza o ad appoggio successivo all'acquisto della comunione del muro.
Cosa significa concretamente <em>appoggiare un edificio</em> al muro?
Significa addossare al muro una struttura edilizia funzionale, dotata di propria utilita d'uso (locale abitabile, accessorio, deposito), e non un semplice manufatto privo di funzione (un muretto, una recinzione). Solo l'appoggio di un edificio vero consente la chiusura delle luci ai sensi dell'art. 904 c.c.
Come tutelare il diritto alle luci in fase di progetto e compravendita?
Occorre documentare in perizia la natura provvisoria delle luci, prevedere fonti alternative di aerazione e illuminazione (impianti meccanici, lucernari, finestre interne), e nelle compravendite informare l'acquirente che le luci possono essere chiuse dal vicino in caso di edificazione.