Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 909 c.c. – Diritto sulle acque esistenti nel fondo
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il proprietario del suolo ha il diritto di utilizzare le acque in esso esistenti, salve le disposizioni delle leggi speciali per le acque pubbliche e per le acque sotterranee.
Egli può anche disporne a favore d’altri, qualora non osti il diritto di terzi; ma, dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno d’altri fondi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 908 - Articolo 908 Codice Civile: Scarico delle acque piovane→Cod. civ. art. 910 - Art. 910 c.c.: Uso delle acque che limitano o attraversano un fo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 907 Codice Civile: Distanza delle costruzioni dalle vedute→Articolo 911 Codice Civile: Apertura di nuove sorgenti e altre opere→Art. 906 c.c.: Distanza per l’apertura di vedute laterali od obl→Articolo 912 Codice Civile: Conciliazione di opposti interessi→Art. 905 c.c.: Distanza per l’apertura di vedute dirette e balco→Articolo 913 Codice Civile: Scolo delle acque→Articolo 904 Codice Civile: Diritto di chiudere le luci
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In sintesi
Commento all'art. 909 c.c., Diritto sulle acque esistenti nel fondo
L'art. 909 c.c. apre la Sezione IX del codice (delle acque), dedicata alla disciplina civilistica dell'uso delle acque nei rapporti tra proprietari di fondi. La norma e' di portata sistematica: riconosce al proprietario del suolo il diritto di utilizzare le acque esistenti nel proprio fondo (sorgenti, acque sotterranee, acque di scorrimento), ma ne subordina l'esercizio alle disposizioni delle leggi speciali sulle acque pubbliche e sulle acque sotterranee. La doppia salvezza testimonia la trasformazione storica della disciplina: dal modello ottocentesco di piena proprieta' privata delle acque all'attuale modello pubblicistico, in cui la risorsa idrica e' patrimonio dello Stato, e l'uso privato e' subordinato a concessione amministrativa nei casi e nei limiti previsti dalla legge.
L'evoluzione storica: dalla proprieta' privata alla risorsa pubblica
Il codice civile del 1942, all'art. 909 c.c., recepisce ancora un'impostazione in cui le acque del fondo appartengono al proprietario salvi i limiti di legge. Tuttavia, l'evoluzione del diritto pubblico ha progressivamente eroso tale principio: il R.D. 1775/1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) aveva già demanializzato le acque superficiali più significative; la legge 36/1994 (legge Galli), oggi confluita nel D.Lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente), ha esteso il demanio pubblico a tutte le acque superficiali e sotterranee, qualificandole come risorsa che fa parte del patrimonio della collettivita'. Il diritto di utilizzo del proprietario, oggi, e' dunque limitato in modo significativo: per le acque di falda di interesse pubblico, occorre concessione amministrativa; per le acque di superficie significative, idem; restano libere solo le acque di modesta portata o quelle destinate a usi domestici o irrigui di limitata entita', secondo i limiti fissati dalla disciplina di settore.
Il diritto di utilizzo: contenuto e modalità
Il diritto attribuito dall'art. 909 c.c. consente al proprietario, nei limiti della legge speciale, di servirsi delle acque per i bisogni del fondo: irrigazione, abbeveraggio del bestiame, uso domestico, alimentazione di impianti industriali, produzione di energia per autoconsumo. Si tratta di un diritto inerente al dominio: parte integrante del contenuto della proprieta' fondiaria ex art. 832 c.c. La giurisprudenza e la dottrina hanno qualificato il diritto come potere di godimento delle acque, non come proprieta' delle stesse: il proprietario del fondo non e' titolare di un diritto reale sull'acqua come bene autonomo, ma di un diritto di utilizzo radicato nella proprieta' del suolo. Le acque, in quanto demaniali (ove tali), restano dello Stato; il proprietario ne ottiene l'uso secondo la disciplina applicabile.
La disposizione in favore di terzi
L'art. 909 c.c. ammette che il proprietario possa disporre delle acque a favore di altri, qualora non sia leso il diritto di terzi. La disposizione può avvenire mediante contratto (vendita dell'acqua, cessione del diritto di prenderne una quota), costituzione di servitu' di presa d'acqua (artt. 1080 e ss. c.c.) o concessione privata. La servitu' di presa d'acqua e' una servitu' prediale che attribuisce al fondo dominante il diritto di prelevare acqua dal fondo servente: si costituisce per titolo, per usucapione ventennale (se apparente, ossia se accompagnata da opere visibili come canali, prese, pozzi), o per destinazione del padre di famiglia. Resta fermo il limite della tutela dei terzi: il proprietario non può disporre delle acque in modo tale da pregiudicare diritti già acquisiti da altri proprietari di fondi.
Il divieto di deviazione dannosa post-uso
L'art. 909 c.c. impone al proprietario un limite ulteriore: dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno di altri fondi. La regola e' di equità: chi ha utilizzato l'acqua per i propri scopi non può deviarne il deflusso in modo da danneggiare i fondi sottostanti o limitrofi, che hanno aspettative legittime sul corso naturale o convenzionalmente stabilito. Il deflusso post-uso deve seguire il corso naturale (deflusso gravitazionale verso il fondo inferiore, ex art. 913 c.c. sullo scolo naturale) o quello stabilito da accordi, servitu' o usi locali. La violazione di questo dovere espone al risarcimento del danno e al ripristino del deflusso originario, salva l'esistenza di concessioni amministrative o titoli convenzionali che legittimino la deviazione.
Coordinamento con il regime pubblicistico delle acque
Il rinvio alle leggi speciali sulle acque pubbliche e alle acque sotterranee assume oggi un rilievo centrale. Per le acque appartenenti al demanio idrico (di norma tutte le acque significative, di superficie e sotterranee), l'utilizzo da parte del privato e' subordinato a concessione amministrativa rilasciata dall'autorità competente (Regione, Autorità di bacino distrettuale), nei limiti, per la durata e per gli usi previsti. Le concessioni sono di norma onerose, prevedono canoni di derivazione e impongono il rispetto di prescrizioni tecniche (deflusso minimo vitale, sistemi di misura, tutela ambientale). Per gli usi domestici e per piccole derivazioni a fini agricoli, la disciplina pubblicistica prevede regimi semplificati (denuncia, autorizzazione, registrazione) ma comunque soggetti a controllo amministrativo.
Acque sotterranee: la disciplina specifica
Per le acque sotterranee opera la disciplina del D.Lgs. 152/2006 e della normativa di settore. L'estrazione mediante pozzi domestici di modesta portata e' generalmente soggetta a denuncia all'autorità competente; estrazioni più significative richiedono concessione. La giurisprudenza ha affermato che il proprietario del suolo non e' titolare di un diritto assoluto di estrarre acque sotterranee, ma di un diritto subordinato al regime pubblicistico, anche per evitare danni a fondi limitrofi (abbassamenti di falda, esaurimento di sorgenti vicine, dissesti). Il regime e' particolarmente rigoroso in zone protette, parchi, aree di salvaguardia di pozzi pubblici di approvvigionamento idropotabile.
Profili processuali e tutela
Le controversie civili relative all'uso delle acque tra proprietari di fondi sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, generalmente del tribunale (anche per il valore spesso elevato e per la natura reale dei diritti coinvolti). Per le controversie sul diritto di utilizzo, sulla costituzione di servitu' di presa d'acqua, sul ripristino del deflusso naturale, sul risarcimento da deviazione dannosa, occorre esperire la mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 28/2010 (novellato dalla riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022) in quanto materia di vicinato e di servitu'. Per le controversie sulla concessione amministrativa, sulla legittimita' dei provvedimenti dell'autorità di bacino o della Regione, la competenza e' del giudice amministrativo (TAR). Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche conserva una competenza specifica in materia di acque pubbliche.
Caso pratico: la sorgente di Tizio e l'irrigazione di Caio
Tizio possiede un fondo agricolo in cui sgorga una piccola sorgente naturale, da cui ha sempre attinto acqua per irrigare le sue colture. Caio, proprietario del fondo confinante a valle, ha tradizionalmente beneficiato del deflusso dell'acqua eccedente, raccolta in una vasca per i propri usi agricoli. Tizio decide di realizzare un sistema di pompaggio che cattura tutta l'acqua della sorgente, deviandola verso una serra industriale e impedendo qualsiasi deflusso verso il fondo di Caio. Soluzione: il comportamento di Tizio viola l'art. 909 c.c. sotto due profili. Primo profilo: dopo essersi servito delle acque, non può divertirle in danno del fondo di Caio; deve consentire il deflusso post-uso secondo il corso naturale. Secondo profilo: se Caio può dimostrare di aver acquistato per usucapione una servitu' di presa d'acqua sulla sorgente (per uso protrattosi per oltre vent'anni con opere visibili: vasca, canale di raccolta), Tizio non può privarlo di tale diritto reale. Variante 1, concessione amministrativa: l'attività di Tizio potrebbe inoltre richiedere concessione amministrativa di derivazione, se la portata supera i limiti previsti per le piccole derivazioni a uso agricolo. Variante 2, pozzo di Tizio: se Tizio scavasse un pozzo profondo che abbassa la falda e fa esaurire la sorgente di un altro fondo limitrofo, sarebbe tenuto al ripristino o al risarcimento, oltre a soggiacere alla disciplina pubblicistica delle acque sotterranee. Variante 3, accordo scritto: Tizio e Caio possono regolare i rispettivi diritti di utilizzo mediante accordo scritto, eventualmente costitutivo di servitu' prediale trascritta ex art. 2643 c.c.
Domande frequenti
Quali acque può utilizzare il proprietario del suolo ex art. 909 c.c.?
Le acque esistenti nel proprio fondo (sorgenti, acque di falda, acque di scorrimento), salvi i limiti delle leggi speciali sulle acque pubbliche e sotterranee. Oggi, alla luce del D.Lgs. 152/2006, la gran parte delle acque significative e' demaniale e il loro utilizzo e' subordinato a concessione amministrativa.
Posso cedere ad altri il diritto di utilizzare le acque del mio fondo?
Si'. Il proprietario può disporne mediante contratto o costituendo una servitu' di presa d'acqua (artt. 1080 e ss. c.c.), purche' non venga leso il diritto di terzi. La servitu' può costituirsi per titolo trascritto, per usucapione ventennale (se apparente) o per destinazione del padre di famiglia.
Posso utilizzare le acque del mio fondo come voglio?
No. L'utilizzo e' subordinato alle leggi speciali sulle acque pubbliche e sotterranee. Per usi non domestici di portata significativa serve concessione amministrativa di derivazione. Anche per usi minori operano denunce e prescrizioni tecniche. Inoltre, dopo l'uso, non si possono divertire le acque in danno di altri fondi.
Cosa rischia chi deriva le acque in danno di altri fondi dopo essersene servito?
Si espone all'azione del proprietario danneggiato per il ripristino del deflusso naturale e per il risarcimento del danno. Se la deviazione lede una servitu' di presa d'acqua acquisita dal vicino (per titolo, usucapione o destinazione), il titolare può agire a tutela della propria servitu' ex artt. 1079 c.c. e ss.
Per scavare un pozzo nel mio fondo serve un'autorizzazione?
Si'. Per i pozzi domestici di modesta portata e' di norma sufficiente denuncia all'autorità competente (Provincia, Regione); per estrazioni più significative serve concessione di derivazione. Il regime e' più rigoroso in aree protette o di salvaguardia idropotabile, e va comunque rispettata la tutela dei pozzi e delle sorgenti dei vicini.