Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 47/2015 – Limiti regionali ai campi elettromagnetici delle antenne

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 14 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2004 sulle esposizioni ai campi elettromagnetici degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione. La disciplina regionale invade competenze riservate allo Stato in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico.

    Di cosa si tratta

    La protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici degli impianti di telecomunicazione è oggetto di una legge quadro statale che fissa valori-soglia uniformi. La Regione Piemonte aveva introdotto, con l’art. 14 della legge reg. n. 19/2004, ulteriori obblighi a carico dei gestori degli impianti fissi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino, nel giudizio tra una società di impianti e il Comune di Torino, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma piemontese eccedesse i limiti della competenza regionale e contrastasse con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale di settore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte n. 19/2004.

    Il principio

    La fissazione dei valori-soglia di esposizione ai campi elettromagnetici risponde a esigenze di uniformità sul territorio nazionale e spetta allo Stato. Le Regioni non possono introdurre, in nome della tutela della salute, prescrizioni che alterino il quadro uniforme stabilito dalla legge statale di principio.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono fissare limiti più severi sulle antenne?

    No: i valori-soglia di esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dallo Stato per garantire uniformità nazionale. Le Regioni non possono introdurre soglie o obblighi che alterino quel quadro.

    Quale competenza era in gioco?

    La materia dell’ordinamento delle comunicazioni e della tutela dall’inquinamento elettromagnetico, con principi fondamentali riservati allo Stato ex art. 117 Cost., entro cui la legge regionale aveva ecceduto.

    Cosa accade alla norma regionale annullata?

    Viene espunta dall’ordinamento con efficacia generale: non può più essere applicata dai Comuni né opposta ai gestori degli impianti.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: la disciplina dei limiti elettromagnetici eccede la competenza regionale.
  • Corte cost. n. 46/2015 – Accantonamenti di finanza locale e autonomie speciali

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    Decisione sui ricorsi di Valle d’Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Trentino-Alto Adige e Regione siciliana contro i commi 461-465 della legge di stabilità 2013. La Corte dichiara in parte cessata la materia del contendere, in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, riservando ad altre pronunce le restanti.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 461-465, legge n. 228/2012) ha previsto misure di concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica. Regioni e Province a statuto speciale hanno impugnato quelle norme ritenendole lesive delle loro prerogative finanziarie statutarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi delle autonomie speciali contestavano i commi 461-465 in riferimento a numerose norme statutarie e di attuazione (statuto del Trentino-Alto Adige, statuto della Valle d’Aosta, statuto siciliano) e ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, lamentando l’imposizione unilaterale di vincoli finanziari.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata ad altre pronunce la decisione sulle restanti questioni, ha: dichiarato cessata la materia del contendere per le questioni promosse dal Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome (a seguito di modifiche normative sopravvenute); dichiarato inammissibili le questioni della Valle d’Aosta; dichiarato non fondate le questioni della Regione siciliana.

    Il principio

    I rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali si fondano sul metodo dell’accordo e sul principio di leale collaborazione: quando lo ius superveniens recepisce le intese o modifica il quadro, può venir meno l’interesse al ricorso (cessazione della materia del contendere); restano ferme le regole di ammissibilità e di merito per le censure non superate.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per effetto di modifiche normative sopravvenute, è venuto meno l’interesse a una decisione nel merito: la norma contestata è cambiata o l’intesa è stata recepita.

    Perché le questioni siciliane sono state respinte?

    Sono state dichiarate non fondate: la Corte ha ritenuto che i commi impugnati non violassero gli articoli dello statuto siciliano richiamati come parametro.

    La Corte ha deciso tutto in questa sentenza?

    No: ha espressamente riservato ad altre pronunce la decisione sulle restanti questioni sollevate con gli stessi ricorsi.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e autonomia finanziaria, sullo sfondo dei rapporti tra Stato e autonomie speciali.
  • Corte cost. n. 45/2015 – Prescrizione sospesa e imputato irreversibilmente incapace

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 159, primo comma, del codice penale nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo è irreversibile. Si supera così la «pratica imprescrittibilità» del reato.

    Di cosa si tratta

    Quando l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, questo viene sospeso (artt. 70-72 c.p.p.) e, di regola, si sospende anche la prescrizione. Se l’incapacità è permanente e irreversibile, il processo non riprende mai e il reato, di fatto, non si prescrive più: una vera e propria anomalia già segnalata dalla sentenza n. 23 del 2013.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato la questione, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, sull’art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione anche quando è accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare al processo. Trattare allo stesso modo l’incapacità transitoria e quella permanente sarebbe irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, quando lo stato mentale dell’imputato impedisce la cosciente partecipazione al procedimento sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione una volta accertato che tale stato è irreversibile.

    Il principio

    La sospensione della prescrizione presuppone la possibilità che il processo riprenda. Se l’incapacità dell’imputato è accertata come irreversibile, mantenere la sospensione significa rendere il reato imprescrittibile a tempo indeterminato, in contrasto con la ragionevole durata del processo e con la funzione stessa della prescrizione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Se l’incapacità dell’imputato a partecipare al processo è accertata come irreversibile, la prescrizione non resta sospesa: il termine torna a decorrere, evitando la imprescrittibilità di fatto.

    Perché la «pratica imprescrittibilità» era un problema?

    Perché un processo sospeso senza prospettiva di ripresa, con prescrizione anch’essa congelata, lascia l’imputato esposto a tempo indefinito, in tensione con il giusto processo e la sua durata ragionevole (artt. 111 e 24 Cost.).

    Vale per ogni sospensione del processo?

    No: la pronuncia riguarda i casi in cui è accertato che lo stato mentale che impedisce la partecipazione cosciente al processo è irreversibile. L’incapacità transitoria continua a giustificare la sospensione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 44/2015 – Leggi regionali approvate dal Consiglio in prorogatio

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    La Corte dichiara illegittima l’intera legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2014, approvata dal Consiglio regionale già scaduto e in regime di prorogatio. In quella fase l’assemblea può adottare solo atti necessari, urgenti o dovuti, e non una disciplina generale come quella impugnata.

    Di cosa si tratta

    Quando il Consiglio regionale arriva a fine legislatura entra in regime di prorogatio: resta in carica per garantire continuità, ma con poteri ridotti fino all’insediamento del nuovo Consiglio. Qui la Regione Abruzzo aveva approvato, in quella fase, una legge quadro sulla valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo di suolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge reg. Abruzzo n. 24/2014 per violazione dell’art. 123 della Costituzione, in relazione all’art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale, che limita i poteri del Consiglio in prorogatio agli atti dovuti, urgenti o necessari; in via specifica era censurato anche l’art. 4, comma 2, per invasione della materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la prima censura e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Abruzzo n. 24/2014, per contrasto con l’art. 123 Cost. in relazione alla norma statutaria. Dal contenuto e dai lavori preparatori non emergeva alcuna delle condizioni (atto dovuto, urgenza, necessità) che avrebbero legittimato l’intervento legislativo. La censura sull’art. 4, comma 2, è rimasta assorbita.

    Il principio

    In regime di prorogatio il Consiglio regionale conserva la rappresentanza del corpo elettorale ma può adottare solo atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. L’istituto bilancia il principio di rappresentatività con quello di continuità funzionale: una legge a contenuto generale approvata dopo la scadenza della legislatura eccede i limiti dell’organo prorogato.

    Domande e risposte

    Che cos’è la prorogatio del Consiglio regionale?

    È la permanenza in carica del Consiglio scaduto, con poteri limitati, fino all’insediamento del nuovo organo eletto. Non prolunga il mandato, ma circoscrive l’esercizio dei poteri ai soli atti necessari e urgenti.

    Perché è stata annullata l’intera legge e non singole norme?

    Perché la prima censura colpiva tutte le disposizioni in modo omogeneo: erano tutte adottate in prorogatio senza i presupposti statutari. Una volta accertato questo vizio, l’intera legge cade.

    Cosa può fare un Consiglio regionale in prorogatio?

    Solo atti dovuti (per obblighi UE, costituzionali o di legge statale) o caratterizzati da urgenza e necessità. Deve astenersi da interventi legislativi a contenuto generale o che possano apparire forme di captazione del consenso elettorale.

    Norme collegate

    • Art. 123 della Costituzione — definisce i contenuti dello statuto regionale, parametro violato in relazione alla norma statutaria sulla prorogatio.
    • Art. 122 della Costituzione — riserva alla legge statale la durata degli organi elettivi regionali, richiamato nel ragionamento della Corte.
  • Corte cost. n. 73/2015 – Estinzione del giudizio sul fascicolo del fabbricato della Regione Puglia

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    La Corte ha dichiarato estinto il processo sul «fascicolo del fabbricato» introdotto da una legge della Regione Puglia. Dopo l’impugnazione statale, la Regione ha abrogato la legge e il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, accettato dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 27 del 2014 istituiva il «fascicolo del fabbricato», imponendo ai proprietari obblighi di documentazione e di verifica statica degli edifici, con sanzioni e incidenza sul certificato di agibilità. Lo Stato la riteneva eccedente la competenza regionale e lesiva del diritto di proprietà; nel corso del giudizio la Regione ha abrogato l’intera legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge reg. Puglia n. 27 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il testo unico dell’edilizia, la disciplina della proprietà e i principi di buon andamento e semplificazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Dopo l’abrogazione della legge regionale impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Puglia ha formalmente accettato la rinuncia: la rinuncia accettata determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale la rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione Puglia ha abrogato la legge impugnata, lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Cosa prevedeva la legge sul fascicolo del fabbricato?

    Imponeva ai proprietari obblighi di documentazione e verifica statica degli edifici, con sanzioni e riflessi sul certificato di agibilità.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No: l’estinzione del processo per rinuncia accettata preclude l’esame della fondatezza delle questioni.

    Norme collegate

    • Art. 42 della Costituzione — invocato a tutela del diritto di proprietà, gravato dagli obblighi sul fascicolo del fabbricato, profilo poi non esaminato
    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze in materia di governo del territorio e protezione civile
  • Corte cost. n. 72/2015 – Cessazione delle gestioni commissariali ferroviarie non è legge-provvedimento

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    La Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità sulla norma che ha attribuito al Ministero le funzioni delle gestioni commissariali governative ferroviarie, facendo cessare i commissari dall’incarico. Non si tratta di una legge-provvedimento adottata per colpire un singolo, ma di una norma generale di riordino del settore.

    Di cosa si tratta

    Una norma del 2011 ha trasferito alla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture tutte le funzioni delle gestioni commissariali governative delle ferrovie, disponendo la cessazione dall’incarico dei commissari governativi nominati. Un commissario, revocato dall’incarico presso la Ferrovia Circumetnea, ne contestava la legittimità nel giudizio davanti al TAR Sicilia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha impugnato l’art. 21, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 77, 97 e 113 della Costituzione. Secondo il rimettente, si trattava di una non rituale legge-provvedimento volta a colpire un singolo soggetto e a incidere sul giudizio in corso, oltre che priva dei requisiti di necessità e urgenza della decretazione d’urgenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. La norma non ha le caratteristiche della legge-provvedimento, perché non ha contenuto particolare e concreto: riordina in via generale l’assetto delle gestioni commissariali ferroviarie, per il passato e per il futuro. Non sussiste neppure l’evidente mancanza dei presupposti della decretazione d’urgenza, data la situazione di emergenza economica posta a base del decreto-legge.

    Il principio

    Non costituisce legge-provvedimento la disposizione che, pur producendo effetti anche su singoli, detta una disciplina generale e astratta di riordino di un settore. Il sindacato sulla decretazione d’urgenza è limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza o di manifesta irragionevolezza della relativa valutazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma impugnata?

    Il trasferimento al Ministero delle infrastrutture di tutte le funzioni delle gestioni commissariali governative ferroviarie e la cessazione dall’incarico dei commissari governativi nominati.

    Perché non è una legge-provvedimento?

    Perché non ha un contenuto particolare e concreto rivolto a destinatari determinati, ma detta una disciplina generale di riordino del settore, valida per il passato e per il futuro.

    Quando la Corte può sindacare i presupposti di un decreto-legge?

    Solo nei casi di evidente mancanza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione del Governo.

    Norme collegate

    • Art. 77 della Costituzione — è il parametro sui presupposti della decretazione d’urgenza, ritenuti sussistenti data l’emergenza economica
    • Art. 3 della Costituzione — invocato per i profili di ragionevolezza e parità di trattamento, ritenuti non lesi dalla norma generale di riordino
  • Corte cost. n. 71/2015 – Legittima l’acquisizione sanante (art. 42-bis del testo unico espropriazioni)

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    La Corte ha salvato l’art. 42-bis del testo unico sulle espropriazioni, che disciplina l’acquisizione «sanante» di un immobile occupato senza titolo dalla pubblica amministrazione. La norma è legittima perché ha carattere eccezionale, non retroattivo, richiede una motivazione rigorosa e prevede il ristoro dei danni al proprietario.

    Di cosa si tratta

    Quando la pubblica amministrazione occupa o modifica senza un valido titolo un immobile per scopi di pubblico interesse, l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 le consente di acquisirne la proprietà con un apposito provvedimento, riconoscendo al proprietario un indennizzo. La Corte di cassazione e il TAR del Lazio dubitavano della compatibilità di questo strumento con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011. I rimettenti (Cassazione a sezioni unite e TAR Lazio) lo censuravano in riferimento agli artt. 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla CEDU), oltre agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., per la presunta lesione del diritto di proprietà e delle garanzie processuali del privato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate — nei sensi di cui in motivazione, quanto ai parametri sollevati dalla Cassazione — le questioni relative all’art. 42-bis. Ha dichiarato inammissibili le questioni proposte dal TAR del Lazio. La norma è stata quindi ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    L’acquisizione sanante dell’art. 42-bis è conforme alla Costituzione perché ha natura eccezionale (esperibile solo quando non sia possibile ricorrere a una procedura espropriativa ordinaria), opera in forza di un provvedimento previsto e disciplinato direttamente dalla legge, è priva di efficacia retroattiva, presuppone una valutazione comparativa rigorosa degli interessi in conflitto da esibire nella motivazione e riconosce al proprietario il ristoro dei danni.

    Domande e risposte

    Cos’è l’acquisizione sanante?

    È lo strumento con cui la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 42-bis del testo unico espropri, può acquisire la proprietà di un immobile occupato senza titolo per scopi di pubblico interesse, riconoscendo un indennizzo al proprietario.

    Perché la Corte ha ritenuto legittimo l’art. 42-bis?

    Perché ha carattere eccezionale e non retroattivo, è disciplinato direttamente dalla legge, richiede una motivazione rigorosa sulla comparazione degli interessi e garantisce il ristoro dei danni al proprietario.

    Quali parametri costituzionali erano stati invocati?

    Tra gli altri, l’art. 42 Cost. sul diritto di proprietà, l’art. 111 sul giusto processo e l’art. 117, primo comma, in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Norme collegate

    • Art. 42 della Costituzione — è il parametro principale: tutela il diritto di proprietà e la sua funzione sociale, ritenuto non leso dall’acquisizione sanante
    • Art. 117 della Costituzione — invocato sotto il primo comma, in relazione ai vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
  • Corte cost. n. 70/2015 – Illegittimo il blocco della perequazione automatica delle pensioni 2012-2013

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    La Corte ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il minimo INPS per gli anni 2012 e 2013. La misura violava i principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, sacrificati senza adeguata giustificazione delle esigenze finanziarie.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta riforma Fornero aveva sospeso, per il 2012 e il 2013, la rivalutazione automatica (perequazione) dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. Diversi giudici hanno dubitato che tale blocco generalizzato e senza recupero fosse compatibile con i principi costituzionali sulle pensioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 (decreto «salva Italia»), in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, oltre che agli artt. 2, 3, 23 e 53. Le ordinanze provenivano dal Tribunale di Palermo e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per Emilia-Romagna e Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 nella parte sul blocco della perequazione. La sospensione della rivalutazione, disposta in modo generalizzato e senza adeguata motivazione delle esigenze finanziarie, violava gli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

    Il principio

    Il diritto a un trattamento pensionistico adeguato (art. 38, secondo comma, Cost.) e proporzionato alla retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.) impone la conservazione nel tempo del valore della pensione attraverso la perequazione. Il legislatore può intervenire per esigenze finanziarie, ma il sacrificio del meccanismo perequativo deve essere ragionevole, proporzionato e adeguatamente giustificato, non potendo tradursi in un azzeramento generalizzato e definitivo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata illegittima?

    Il blocco, per gli anni 2012 e 2013, della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

    Quali principi costituzionali sono stati violati?

    Quello dell’adeguatezza del trattamento pensionistico (art. 38, secondo comma, Cost.) e quello della proporzionalità tra pensione e retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.).

    Perché il blocco è stato ritenuto irragionevole?

    Perché sacrificava in modo generalizzato e senza recupero il valore reale delle pensioni, senza un’adeguata giustificazione delle effettive esigenze finanziarie poste a base della misura.

    Norme collegate

    • Art. 38 della Costituzione — è il parametro centrale: garantisce l’adeguatezza del trattamento pensionistico, leso dal blocco della perequazione
    • Art. 36 della Costituzione — è violato sotto il profilo della proporzionalità tra pensione e retribuzione percepita durante l’attività lavorativa
  • Corte cost. n. 69/2015 – Correzione di errori materiali sulle date di alcune decisioni del 2015

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    Con questa ordinanza la Corte ha corretto meri errori materiali contenuti in sei proprie decisioni del 2015 (sentenze n. 10, 11, 13, 14, 15 e ordinanza n. 12), nelle quali era stata indicata una data della decisione errata.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un giudizio per la correzione di errore materiale, non di un giudizio di legittimità costituzionale. In sei decisioni adottate tra gennaio e febbraio 2015 era stata erroneamente riportata, come data della decisione, una data diversa da quella effettiva della camera di consiglio.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’ordinanza non verte su questioni di legittimità costituzionale né su norme di legge impugnate: ha a oggetto esclusivamente la correzione, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative, di errori materiali nelle date indicate nelle sentenze n. 10, 11, 13, 14, 15 e nell’ordinanza n. 12 del 2015.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione degli errori materiali, sostituendo nelle singole decisioni la data della decisione erroneamente indicata con quella corretta (ad esempio, nella sentenza n. 10 del 2015 la data «9 febbraio 2015» è sostituita da «13 gennaio 2015»).

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere in ogni tempo i meri errori materiali contenuti nelle proprie decisioni, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative, senza incidere sul contenuto sostanziale delle pronunce.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa questa ordinanza?

    Della correzione di meri errori materiali nelle date di sei decisioni della Corte del 2015, senza alcuna pronuncia su questioni di legittimità costituzionale.

    Quali decisioni sono state corrette?

    Le sentenze n. 10, 11, 13, 14 e 15 del 2015 e l’ordinanza n. 12 del 2015.

    La correzione cambia il contenuto delle decisioni?

    No: riguarda solo le date erroneamente indicate, lasciando inalterato il contenuto sostanziale delle pronunce.

  • Corte cost. n. 68/2015 – Estinzione dei ricorsi su finanza locale e patto di stabilità (legge di stabilità 2013)

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    La Corte ha dichiarato estinti i processi promossi da Bolzano, Trento, Trentino-Alto Adige e Sardegna contro norme della legge di stabilità 2013 in materia di finanza pubblica. Le ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi e lo Stato ha accettato le rinunce.

    Di cosa si tratta

    Quattro autonomie speciali avevano impugnato disposizioni della legge n. 228 del 2012 relative alla finanza degli enti territoriali e al patto di stabilità, denunciandone il contrasto con i rispettivi statuti e con la Costituzione. Successivamente tutte le ricorrenti hanno rinunciato ai propri ricorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 138, 141, 142, 143, 145 e 146, della legge n. 228 del 2012 e l’art. 12 del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento ai rispettivi statuti e agli artt. 3, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, a tutela dell’autonomia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi. Le rinunce ai ricorsi, accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri, determinano l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina l’estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché i processi sono stati estinti?

    Perché le Regioni e Province autonome ricorrenti hanno rinunciato ai ricorsi e lo Stato ha accettato le rinunce.

    Quali enti avevano proposto i ricorsi?

    Le Province autonome di Bolzano e Trento, la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Regione autonoma Sardegna.

    La Corte ha deciso sul merito?

    No: l’estinzione per rinuncia accettata preclude la decisione sulle questioni sollevate.

    Norme collegate

    • Art. 119 della Costituzione — invocato a tutela dell’autonomia finanziaria delle ricorrenti, profilo poi non esaminato per l’estinzione
  • Corte cost. n. 67/2015 – Imposta RC auto e finanza delle Province siciliane

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    La Corte ha respinto il ricorso della Regione siciliana contro la riduzione di risorse alle Province con recupero a valere sull’imposta RC auto. La stessa Regione, con legge regionale, aveva attribuito quell’imposta come tributo proprio derivato delle Province, realizzando il presupposto del meccanismo statale di recupero.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva ridotto le risorse delle Province siciliane, prevedendo il recupero delle somme, in caso di incapienza, sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni RC auto. La Regione sosteneva che tale imposta, tributo erariale di sua spettanza, non potesse essere assegnata o recuperata direttamente dallo Stato in favore delle Province.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10 e l’Allegato 1 del d.l. n. 16 del 2014, per la parte sulle Province siciliane, in riferimento all’art. 36 dello statuto siciliano e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, che riservano alla Regione le entrate tributarie erariali riscosse nel territorio. La Regione richiamava la sentenza n. 97 del 2013.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Dopo la sentenza n. 97 del 2013, la stessa Regione siciliana, con la legge regionale n. 21 del 2013, aveva attribuito all’imposta RC auto carattere di tributo proprio derivato delle Province, in attuazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 68 del 2011: ciò realizza il presupposto che legittima il meccanismo statale di recupero.

    Il principio

    I «tributi propri derivati» conservano natura erariale e, per le Regioni speciali, ricadono nelle clausole statutarie di devoluzione. Tuttavia, quando la stessa Regione dà attuazione alla legislazione statale attribuendo l’imposta alle Province, si realizza il presupposto che consente l’applicazione del relativo meccanismo di recupero previsto dallo Stato.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Regione siciliana?

    Che lo Stato disponesse direttamente l’assegnazione alle Province e il recupero sull’imposta RC auto, tributo erariale che lo statuto riserva alla Regione.

    Perché il ricorso è stato respinto?

    Perché la stessa Regione, con propria legge, aveva attribuito alle Province l’imposta come tributo proprio derivato, dando attuazione alla normativa statale e realizzando il presupposto del meccanismo di recupero.

    Che rilievo ha avuto la sentenza n. 97 del 2013?

    Aveva chiarito che l’imposta RC auto resta erariale e di spettanza regionale, rimettendo alla Regione l’eventuale adeguamento alla legislazione statale, poi avvenuto con la legge regionale n. 21 del 2013.

  • Corte cost. n. 66/2015 – Fotovoltaico e reddito agrario: il requisito della prevalenza dell’attività agricola

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    La Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità sul regime fiscale di favore per la produzione di energia da fonti rinnovabili degli imprenditori agricoli. Il requisito della prevalenza dell’attività agricola è già immanente alla legge: il giudice rimettente era partito da un presupposto interpretativo errato.

    Di cosa si tratta

    Una società agricola produceva ortaggi in serra ma ricavava milioni di euro dalla cessione di energia elettrica fotovoltaica, pagando un’IRES irrisoria grazie alla tassazione su base catastale del reddito agrario. La Commissione tributaria di Agrigento dubitava che le norme consentissero il regime di favore anche quando l’attività agricola è del tutto marginale, senza alcun limite.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 423, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, in riferimento agli artt. 2, 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui non fissano alcun limite oltre il quale la produzione di energia da fonti rinnovabili cessa di essere attività connessa a quella agricola e diventa attività industriale tassata in via ordinaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Le censure muovevano da un erroneo presupposto interpretativo: il requisito della prevalenza dell’attività agricola, fondato sull’art. 2135 del codice civile, vale anche per la produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili, pur in assenza di un’espressa indicazione nel comma 423.

    Il principio

    La produzione e cessione di energia da fonti rinnovabili da parte dell’imprenditore agricolo è attività connessa — e gode del regime fiscale agrario — solo se ricorre l’utilizzazione prevalente di risorse e attrezzature normalmente impiegate nell’attività agricola, secondo l’art. 2135 c.c. Il requisito della prevalenza è immanente al concetto stesso di connessione e impedisce che l’attività energetica snaturi l’impresa agricola.

    Domande e risposte

    Quando l’energia da fotovoltaico produce reddito agrario?

    Solo quando è attività effettivamente connessa a quella agricola, con utilizzazione prevalente di risorse e attrezzature dell’azienda normalmente impiegate nell’agricoltura, ai sensi dell’art. 2135 c.c.

    Perché la Corte ha respinto la questione?

    Perché il giudice rimettente riteneva, erroneamente, che la legge non richiedesse il requisito della prevalenza: in realtà tale requisito è già previsto e ricavabile dall’art. 2135 c.c.

    Cosa accade se l’attività agricola è del tutto marginale?

    Viene meno la connessione: l’attività di produzione di energia diventa industriale e genera reddito d’impresa soggetto a tassazione ordinaria, senza il regime di favore.

    Norme collegate

    • Art. 53 della Costituzione — è il parametro sulla capacità contributiva invocato contro il presunto regime di favore, ritenuto però insussistente
    • Art. 3 della Costituzione — invocato sotto il profilo di uguaglianza e ragionevolezza del trattamento fiscale