Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 236/2016 – Pena sproporzionata per l’alterazione di stato (art. 567 c.p.)

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 567, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevedeva una pena (reclusione da cinque a quindici anni) sproporzionata, sostituendola con quella da tre a dieci anni.

    Di cosa si tratta

    L’art. 567, secondo comma, cod. pen. punisce l’alterazione di stato di un neonato nella formazione dell’atto di nascita. Il Tribunale di Varese, in un processo per false attestazioni sulla nascita, ha ritenuto la pena edittale eccessiva e sproporzionata rispetto ad altre fattispecie del medesimo Capo del codice.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Varese ha impugnato l’art. 567, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per il trattamento sanzionatorio ritenuto irragionevole ed eccessivo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 567, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la pena della reclusione da cinque a quindici anni, anziché quella da tre a dieci anni.

    Il principio

    Il trattamento sanzionatorio deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità e la funzione rieducativa della pena: una cornice edittale manifestamente sproporzionata viola gli artt. 3 e 27 della Costituzione e va ricondotta a un livello coerente con il sistema.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha ridotto la pena per l’alterazione di stato dell’art. 567, secondo comma, cod. pen., portandola da cinque-quindici anni a tre-dieci anni di reclusione.

    Quale principio è stato applicato?

    Quello di proporzionalità e ragionevolezza della pena, anche in funzione della sua finalità rieducativa.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 27 della Costituzione, su uguaglianza/ragionevolezza e funzione della pena.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 235/2016 – Personale medico in Sicilia: processo estinto per rinuncia al ricorso

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a una norma della Regione siciliana sull’inquadramento del personale medico, a seguito della rinuncia al ricorso da parte dello Stato dopo l’abrogazione della disposizione censurata.

    Di cosa si tratta

    La norma impugnata prevedeva l’inquadramento nell’organico dell’azienda sanitaria, previa procedura selettiva, del personale medico assegnato a servizi del Servizio sanitario regionale, con riclassificazione del rapporto da convenzionale a dipendente. Nelle more, la stessa Regione ha abrogato la disposizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1, comma 15, della legge della Regione siciliana 10 luglio 2015, n. 12, in materia di inquadramento del personale medico.

    La decisione della Corte

    Avendo l’Avvocatura generale dello Stato depositato atto di rinuncia al ricorso — per l’avvenuta abrogazione della norma censurata — e non essendosi costituita la Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale, la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del processo quando la Regione resistente non si sia costituita, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il processo è stato dichiarato estinto?

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva abrogato la norma impugnata, e la Regione non si era costituita.

    Cosa prevedeva la norma siciliana?

    L’inquadramento nell’organico dell’azienda sanitaria del personale medico assegnato al Servizio sanitario regionale, con riclassificazione del rapporto di lavoro.

    La Corte ha valutato il merito?

    No: ha definito il giudizio con una pronuncia di estinzione del processo, senza esaminare il merito.

  • Corte cost. n. 234/2016 – Procedimenti civili semplificati e delega legislativa: questioni infondate

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sul combinato disposto degli artt. 34 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, in tema di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 150 del 2011 ha ricondotto numerosi procedimenti civili a modelli processuali semplificati. Il Tribunale di Trani ha dubitato che la disciplina, in alcuni suoi profili, eccedesse la delega e violasse il diritto di difesa e le garanzie del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Trani ha impugnato il combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (in relazione all’art. 54 della legge n. 69 del 2009) e agli artt. 3, 24 e 111, settimo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 34, comma 17, e 15, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, sollevate in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 111, settimo comma, della Costituzione.

    Il principio

    La riconduzione dei procedimenti civili a riti semplificati rientra nell’esercizio non eccedente della delega e non comprime il diritto di difesa né le garanzie del giusto processo, restando assicurati contraddittorio e impugnabilità.

    Domande e risposte

    La disciplina dei procedimenti civili semplificati è stata confermata?

    Sì: la Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate.

    Quale vizio era lamentato?

    Principalmente l’eccesso di delega rispetto all’art. 76 Cost., oltre alla violazione del diritto di difesa e del giusto processo.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Trani, in riferimento agli artt. 76, 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 233/2016 – Reiterazione delle misure cautelari diverse dalla custodia in carcere

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, in tema di reiterazione delle misure coercitive diverse dalla custodia in carcere divenute inefficaci.

    Di cosa si tratta

    La riforma delle misure cautelari del 2015 ha previsto che l’ordinanza che dispone una misura coercitiva, una volta perduta efficacia, non possa essere reiterata salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. Il GIP di Nola ha ritenuto irragionevole questa disciplina anche per le misure diverse dalla custodia in carcere.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Nola ha impugnato l’art. 309, comma 10, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 11, comma 5, della legge n. 47 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione.

    Il principio

    Il limite alla reiterazione delle misure cautelari inefficaci, salvo eccezionali esigenze specificamente motivate, costituisce una scelta non irragionevole del legislatore, coerente con la garanzia di effettività del controllo sulla libertà personale e con il ruolo del giudice.

    Domande e risposte

    La Corte ha censurato la disciplina sulla reiterazione delle misure cautelari?

    No: ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo la disciplina conforme alla Costituzione.

    Cosa prevede la norma esaminata?

    Che l’ordinanza cautelare divenuta inefficace non possa essere reiterata, salvo eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il GIP del Tribunale di Nola, in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 232/2016 – Revisione delle circoscrizioni giudiziarie: questioni non fondate

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla riforma della geografia giudiziaria (d.lgs. n. 155 del 2012 e legge delega n. 148 del 2011), che aveva riorganizzato tribunali e uffici del pubblico ministero.

    Di cosa si tratta

    La riforma del 2012 aveva soppresso e accorpato numerosi tribunali e procure. L’Ordine degli avvocati di Avezzano e alcuni dipendenti del Ministero della giustizia avevano impugnato gli atti attuativi davanti al TAR per l’Abruzzo, che ha sollevato dubbi sulla conformità della delega e del suo esercizio alla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo ha impugnato gli artt. da 1 a 10 del d.lgs. 7 settembre 2012, n. 155, in riferimento all’art. 76 della Costituzione (eccesso di delega), e l’art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate sia la questione relativa agli artt. da 1 a 10 del d.lgs. n. 155 del 2012 (in riferimento all’art. 76 Cost.), sia quella relativa all’art. 1, comma 5, della legge n. 148 del 2011 (in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.).

    Il principio

    La riorganizzazione delle circoscrizioni giudiziarie rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore delegato, purché rispetti i principi e criteri direttivi della delega: l’esercizio della delega non ha ecceduto i limiti fissati né violato i principi di ragionevolezza e buon andamento.

    Domande e risposte

    La riforma della geografia giudiziaria è stata confermata?

    Sì: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo legittimo l’esercizio della delega legislativa.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il TAR per l’Abruzzo, in un giudizio promosso dall’Ordine degli avvocati di Avezzano e da dipendenti del Ministero della giustizia.

    Quale vizio era principalmente lamentato?

    L’eccesso di delega, in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 231/2016 – Disciplina edilizia della Regione Liguria: più profili di illegittimità

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più commi dell’art. 6 della legge della Regione Liguria n. 12 del 2015, in materia edilizia, dichiarando inammissibile e non fondata la questione su altri profili.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato varie modifiche introdotte dalla Regione Liguria alla propria disciplina dell’attività edilizia (legge reg. n. 16 del 2008), ritenendo che alcune disposizioni invadessero competenze statali o violassero principi di ragionevolezza e buon andamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 6, in più commi, della legge della Regione Liguria 7 aprile 2015, n. 12, per violazione degli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerosi commi dell’art. 6 della legge reg. Liguria n. 12 del 2015 (commi 3, 6, 8, 11, 15, 20 e 21, nei trattini indicati); ha dichiarato inammissibile la questione su parte dei commi 20 e 21 in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.; ha dichiarato non fondata la questione sul comma 21, secondo trattino, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    Nella disciplina dell’attività edilizia la Regione deve rispettare i principi fondamentali fissati dalla legge statale e le competenze esclusive statali: le disposizioni che vi derogano sono illegittime, mentre quelle compatibili con i principi statali resistono al sindacato.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato tutta la norma regionale?

    No: ha dichiarato illegittimi diversi commi dell’art. 6, ma ha respinto o ritenuto inammissibili le censure su altri profili.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, contro la legge della Regione Liguria n. 12 del 2015.

    Quali competenze erano in gioco?

    Quelle statali esclusive di cui all’art. 117, secondo comma, lettere l) e m), e i principi fondamentali in materia di governo del territorio, terzo comma.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 230/2016 – Soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute: restituzione atti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente in tema di soglia di punibilità per l’omesso versamento di ritenute, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Avellino contestava l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 nella parte in cui, per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011, puniva l’omesso versamento di ritenute oltre i 50.000 euro, anziché oltre la più alta soglia di 103.291,38 euro. Dopo la rimessione è però intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha innalzato la soglia a 150.000 euro.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Avellino ha impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte relativa alla soglia di punibilità per i fatti commessi sino al 17 settembre 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Avellino per una nuova valutazione alla luce della sopravvenuta normativa.

    Il principio

    Lo ius superveniens che innalza la soglia di punibilità del reato — con possibili effetti più favorevoli rispetto a quanto richiesto — impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, che dovrà riesaminare la rilevanza della questione.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Avellino, senza decidere nel merito, per via delle modifiche normative sopravvenute.

    Cosa è cambiato dopo la rimessione?

    Il d.lgs. n. 158 del 2015 ha innalzato la soglia di punibilità del reato a 150.000 euro, mutando il quadro di riferimento.

    Su quale parametro era fondata la questione?

    Sull’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza della soglia di punibilità.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — unico parametro evocato: ragionevolezza della soglia di punibilità dell’omesso versamento di ritenute.
  • Corte cost. n. 229/2016 – Omesso versamento di ritenute: restituzione atti per ius superveniens

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente in tema di omesso versamento di ritenute (art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000), a seguito delle modifiche legislative sopravvenute con il d.lgs. n. 158 del 2015.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Treviso aveva sollevato dubbi sull’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 in materia di omesso versamento delle ritenute. Dopo l’ordinanza di rimessione, però, è intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha riformato il sistema sanzionatorio tributario modificando proprio la norma censurata e innalzando la soglia di punibilità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Treviso ha impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU) e all’art. 3 della Costituzione, con riguardo ai fatti commessi sino al 17 settembre 2011.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Treviso, affinché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo quadro normativo.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica della norma censurata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice a quo perché rivaluti la questione alla luce della disciplina mutata.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché dopo la rimessione è intervenuto il d.lgs. n. 158 del 2015, che ha modificato la norma censurata: gli atti vanno restituiti al giudice per una nuova valutazione.

    Cosa significa restituzione degli atti?

    La Corte rinvia la causa al giudice rimettente affinché verifichi se la questione sia ancora rilevante e fondata dopo il mutamento normativo.

    Quale norma era contestata?

    L’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, sull’omesso versamento delle ritenute.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 228/2016 – Natura giuridica delle cave e «beni estimati» nella legge della Regione Toscana

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, per la parte in cui qualificava la natura giuridica dei cosiddetti «beni estimati» in materia di cave.

    Di cosa si tratta

    La normativa toscana sulle cave aveva introdotto una qualificazione della natura giuridica dei «beni estimati», storica categoria legata all’attività estrattiva nel territorio apuano. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Tribunale di Massa, in un giudizio tra società e Comune di Carrara, ne hanno contestato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione è stata promossa in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri (con ricorso del 2015) e in via incidentale dal Tribunale ordinario di Massa, avverso l’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana 25 marzo 2015, n. 35, in materia di cave.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 35 del 2015, per la parte in cui qualifica la natura giuridica di beni estimati.

    Il principio

    La Regione non può intervenire a qualificare la natura giuridica dei beni estimati, materia che esorbita dalla competenza regionale e incide su profili di ordinamento civile riservati alla legge statale.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato illegittima la norma toscana nella parte in cui qualificava la natura giuridica dei beni estimati relativi alle cave.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Sia il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, sia il Tribunale di Massa, in via incidentale.

    Cosa sono i «beni estimati»?

    Una categoria storica di beni legata all’attività estrattiva nel territorio apuano, la cui qualificazione giuridica era oggetto della norma censurata.

  • Corte cost. n. 227/2016 – Indipendenza della giustizia tributaria: questioni inammissibili

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le numerose questioni sollevate sull’ordinamento e l’organizzazione della giustizia tributaria, prospettate sotto il profilo dell’indipendenza del giudice. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Magistrati Tributari.

    Di cosa si tratta

    Nel corso di un giudizio su una cartella di pagamento, la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha dubitato che l’assetto ordinamentale e organizzativo della giustizia tributaria — in particolare l’inquadramento del personale di segreteria nel Ministero dell’economia e delle finanze e lo status dei giudici — fosse compatibile con la garanzia di indipendenza, anche apparente, del giudice richiesta dalla giurisprudenza della Corte EDU.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha impugnato un’ampia serie di disposizioni sull’ordinamento della giustizia tributaria (d.lgs. n. 545 del 1992 e altre), in riferimento agli artt. 101, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU sull’equo processo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento dell’Associazione Magistrati Tributari e la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia.

    Il principio

    Le censure all’assetto complessivo della giustizia tributaria, formulate in modo ampio e dai contorni indeterminati, non superano il vaglio di ammissibilità: la Corte non può pronunciarsi su questioni che non individuino con precisione la norma e l’effetto lesivo richiesti.

    Domande e risposte

    La Corte ha esaminato il merito dell’indipendenza della giustizia tributaria?

    No: ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, nel corso di un giudizio su una cartella di pagamento.

    Quale parametro internazionale era invocato?

    L’art. 6, paragrafo 1, della CEDU sull’equo processo, tramite l’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 226/2016 – Prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace e sanzioni paradetentive

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 157, quinto comma, del codice penale, sollevata in materia di prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace. La questione muoveva da un erroneo presupposto interpretativo.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto riteneva che, per i reati puniti dal giudice di pace con sanzioni cosiddette «paradetentive», si applicasse il più breve termine di prescrizione di tre anni previsto dall’art. 157, quinto comma, cod. pen., con un trattamento più favorevole per i reati più gravi rispetto a quelli meno gravi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto ha impugnato l’art. 157, quinto comma, del codice penale, come sostituito dall’art. 6 della legge n. 251 del 2005, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui fissa in tre anni il termine di prescrizione quando per il reato sono previste pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., richiamando la propria sentenza n. 2 del 2008 e le successive ordinanze.

    Il principio

    Il termine triennale dell’art. 157, quinto comma, cod. pen. non si applica ai reati di competenza del giudice di pace punibili con sanzioni paradetentive: queste restano equiparate, per ogni effetto giuridico, alle pene detentive, sicché non si determina la disparità di trattamento lamentata.

    Domande e risposte

    La Corte ha riconosciuto una disparità di trattamento?

    No: ha ritenuto la questione manifestamente infondata perché basata su un erroneo presupposto interpretativo della norma sulla prescrizione.

    Cosa sono le sanzioni paradetentive?

    Sono pene come l’obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità, applicabili dal giudice di pace ed equiparate per ogni effetto giuridico alle pene detentive.

    Su quale precedente si fonda la decisione?

    Sulla sentenza n. 2 del 2008 e su successive ordinanze, che avevano già escluso l’applicazione del termine triennale a questi reati.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — unico parametro evocato: la presunta violazione del principio di uguaglianza tra reati più e meno gravi davanti al giudice di pace.
  • Corte cost. n. 225/2016 – Rapporti del minore con l’ex partner del genitore biologico

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 337-ter del codice civile, nella parte in cui non prevede espressamente il diritto del minore a conservare rapporti con l’ex partner del genitore biologico. Secondo la Corte la tutela dell’interesse del minore può già trovare spazio attraverso gli strumenti dell’ordinamento.

    Di cosa si tratta

    Una donna chiedeva di poter mantenere rapporti con due bambini cresciuti insieme alla ex compagna, loro madre biologica, dopo la fine della relazione. La Corte d’appello di Palermo riteneva che l’art. 337-ter cod. civ. — che menziona i rapporti del minore con ascendenti e parenti — non consentisse di tutelare il legame con un soggetto non parente, e ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Palermo ha impugnato l’art. 337-ter del codice civile, introdotto dall’art. 55 del d.lgs. n. 154 del 2013, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della CEDU, nella parte in cui non consente di valutare se risponda all’interesse del minore conservare rapporti significativi con l’ex partner del genitore biologico.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 337-ter del codice civile, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. e all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 8 CEDU.

    Il principio

    L’interesse del minore a conservare rapporti significativi con figure affettive di riferimento può già essere salvaguardato in via interpretativa e con gli strumenti dell’ordinamento, senza che sia necessaria una declaratoria di incostituzionalità della norma del codice civile.

    Domande e risposte

    La Corte ha negato tutela al rapporto tra il minore e l’ex partner del genitore?

    No: ha ritenuto non fondata la questione perché la tutela dell’interesse del minore può trovare spazio nell’ordinamento, senza dover dichiarare incostituzionale l’art. 337-ter cod. civ.

    Quale norma era contestata?

    L’art. 337-ter del codice civile, che disciplina i provvedimenti riguardo ai figli e i rapporti con ascendenti e parenti.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione e l’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 8 della CEDU sul rispetto della vita familiare.

    Norme collegate