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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 892 Codice Civile: Distanze per gli alberi

    Articolo 892 Codice Civile: Distanze per gli alberi

    Art. 892 c.c. Distanze per gli alberi

    In vigore

    Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine: 1) tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili; 2) un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

  • Art. 893 c.c.: Alberi presso strade, canali e sul confine di bos

    Art. 893 c.c.: Alberi presso strade, canali e sul confine di bos

    Art. 893 c.c. Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi

    In vigore

    boschi Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente.

  • Articolo 894 Codice Civile: Alberi a distanza non legale

    Articolo 894 Codice Civile: Alberi a distanza non legale

    Art. 894 c.c. Alberi a distanza non legale

    In vigore

    Il vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti.

  • Art. 895 c.c.: Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

    Art. 895 c.c.: Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

    Art. 895 c.c. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale

    In vigore

    legale Se si è acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e l’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

  • Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici

    Articolo 896 Codice Civile: Recisione di rami protesi e di radici

    Art. 896 c.c. Recisione di rami protesi e di radici

    In vigore

    Quegli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’articolo 843.

  • Art. 896 bis Codice Civile: Distanze minime per gli apiari

    Art. 896 bis Codice Civile: Distanze minime per gli apiari

    Art. 896 BIS c.c. Distanze minime per gli apiari

    In vigore

    Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri da strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l’apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzioni di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione.

  • Articolo 897 Codice Civile: Comunione di fossi

    Articolo 897 Codice Civile: Comunione di fossi

    Art. 897 c.c. Comunione di fossi

    In vigore

    Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni. Se uno o più di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

  • Articolo 898 Codice Civile: Comunioni di siepi

    Articolo 898 Codice Civile: Comunioni di siepi

    Art. 898 c.c. Comunioni di siepi

    In vigore

    Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed è mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

  • Articolo 899 Codice Civile: Comunione di alberi

    Articolo 899 Codice Civile: Comunione di alberi

    Art. 899 c.c. Comunione di alberi

    In vigore

    Gli alberi sorgenti nella siepe sono comuni. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio. SEZIONE VII – Delle luci e delle vedute

  • Articolo 900 Codice Civile: Specie di finestre

    Articolo 900 Codice Civile: Specie di finestre

    Art. 900 c.c. Specie di finestre

    In vigore

    Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all’aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.