Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 95/2015 – Patteggiamento nei reati tributari subordinato al pagamento del debito

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    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, che consente il patteggiamento per i reati tributari solo se sono stati pagati i debiti verso l’erario. La diversa possibilità di accesso al rito secondo le condizioni economiche non viola la Costituzione. Assorbita la questione sulla sospensione condizionale.

    Di cosa si tratta

    Davanti al GUP di La Spezia alcuni imputati di reati tributari chiedevano il patteggiamento. La legge però consente l’applicazione della pena solo a chi abbia estinto i debiti tributari relativi ai reati. Si dubitava che ciò discriminasse in base alle condizioni economiche e limitasse il diritto di difesa dei meno abbienti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 13, comma 2-bis (subordinazione del patteggiamento al pagamento del debito) e l’art. 12, comma 2-bis (divieto di sospensione condizionale oltre certe soglie) del d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, sollevati dal GUP del Tribunale di La Spezia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 13, comma 2-bis: ogni onere economico imposto per raggiungere un fine è diversamente utilizzabile secondo le condizioni dei soggetti, ma ciò non lo rende illegittimo; il patteggiamento non è condizione indispensabile della difesa. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sull’art. 12, comma 2-bis.

    Il principio

    Subordinare l’accesso al patteggiamento per i reati tributari al previo pagamento del debito non viola gli artt. 3 e 24 Cost.: la facoltà di chiedere i riti alternativi, pur essendo modalità di esercizio della difesa, non appartiene al nucleo incomprimibile del diritto di difesa e può essere ragionevolmente limitata.

    Domande e risposte

    Si può patteggiare un reato tributario senza pagare il debito?

    No: la legge, ritenuta legittima dalla Corte, consente il patteggiamento solo se i debiti tributari relativi al reato sono stati estinti con il pagamento.

    Non è una discriminazione verso chi non può pagare?

    La Corte esclude la discriminazione: nei reati tributari vi è di regola corrispondenza tra danno e disponibilità economiche, e il patteggiamento non è un diritto indispensabile.

    Cosa è successo alla questione sulla sospensione condizionale?

    È stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, perché il patteggiamento non era comunque ammesso nel caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Era invocato sotto il profilo della disparità di trattamento secondo le condizioni economiche; la Corte ha escluso la violazione.
    • Art. 24 della Costituzione — Invocato a tutela del diritto di difesa, ritenuto non leso dalla limitazione del patteggiamento.
  • Corte cost. n. 94/2015 – Tutela dei crediti da lavoro nei beni confiscati alla mafia

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma transitoria che, per i procedimenti di prevenzione già pendenti, escludeva i lavoratori dipendenti dalla procedura di tutela dei crediti sui beni confiscati alla criminalità organizzata. La mancata inclusione dei crediti da lavoro viola il diritto a una retribuzione adeguata.

    Di cosa si tratta

    Quando un’azienda viene confiscata in esito a un procedimento di prevenzione antimafia, i lavoratori rischiano di perdere i crediti maturati (ad esempio il TFR), perché il patrimonio passa allo Stato e non possono più agire esecutivamente. Per i procedimenti pendenti, la legge di stabilità 2013 ammetteva alla procedura di soddisfacimento solo i creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione, escludendo i lavoratori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, commi da 198 a 206, della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, in un caso di lavoratori che chiedevano il TFR da una società confiscata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui non include tra i creditori tutelati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato. La violazione dell’art. 36 Cost. è assorbente; restano assorbite le censure sugli artt. 3 e 24 Cost.

    Il principio

    Il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.), riferibile anche al TFR come retribuzione differita, non può essere sacrificato puramente e semplicemente dalla disciplina sulla confisca antimafia: i crediti da lavoro devono poter accedere alla procedura di soddisfacimento sui beni confiscati.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per i lavoratori di un’azienda confiscata?

    Possono ora essere ammessi alla procedura di soddisfacimento dei crediti sui beni confiscati anche se titolari solo di crediti da lavoro, senza necessità di ipoteca o pignoramento.

    Perché la Corte ha richiamato l’art. 36 Cost.?

    Perché tutela il diritto a una retribuzione sufficiente, che vale anche per il TFR, considerato retribuzione differita; escludere i lavoratori sacrificava del tutto questo diritto.

    La tutela ha dei limiti?

    Sì: restano fermi i requisiti generali previsti dalla legge, come l’anteriorità del credito rispetto al sequestro e la sua estraneità all’attività illecita.

    Norme collegate

    • Art. 36 della Costituzione — La norma è stata dichiarata incostituzionale proprio per violazione del diritto a una retribuzione adeguata, esteso al TFR.
  • Corte cost. n. 93/2015 – Estinzione del processo per rinuncia: impianti idroelettrici in Abruzzo

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    La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. Lo Stato aveva impugnato una legge della Regione Abruzzo sugli impianti idroelettrici in aree protette, ma una modifica regionale successiva ha fatto venir meno le ragioni del ricorso, che è stato quindi rinunciato e la rinuncia accettata.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio aveva contestato una norma abruzzese che, ai fini della realizzazione di piccoli impianti idroelettrici in aree protette, faceva cessare le preclusioni previste da uno specifico studio regionale a tutela delle risorse idriche. Dopo l’avvio del giudizio, la Regione ha modificato la disposizione, assoggettandola ai requisiti di tutela ambientale statali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5 della legge della Regione Abruzzo n. 19 del 2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente), promosso in via diretta dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    A seguito della modifica normativa regionale sopravvenuta, l’Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione Abruzzo ha accettato la rinuncia. La Corte, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato l’estinzione del processo.

    Il principio

    Quando, nel giudizio in via principale, il ricorrente rinuncia al ricorso e la rinuncia è accettata da tutte le parti, il processo si estingue senza che la Corte si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    La legge regionale è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte non si è pronunciata nel merito, perché il processo si è estinto per rinuncia al ricorso.

    Perché lo Stato ha rinunciato?

    Perché la Regione aveva nel frattempo modificato la norma, assoggettando gli impianti ai requisiti di tutela ambientale statali e facendo venir meno le ragioni del contendere.

    Cosa comporta l’estinzione del processo?

    Il giudizio si chiude senza decisione di merito; resta valida la disposizione regionale nella sua nuova formulazione.

  • Corte cost. n. 92/2015 – Integrazione in giudizio della motivazione del provvedimento amministrativo

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 21-octies della legge sul procedimento amministrativo, nella parte in cui consentirebbe di integrare in giudizio la motivazione di un provvedimento. Il giudice rimettente non aveva motivato sulla rilevanza né tentato l’interpretazione conforme.

    Di cosa si tratta

    Una pensionata aveva impugnato l’atto con cui la Regione siciliana le chiedeva la restituzione di somme indebitamente percepite, lamentando di non comprenderne le ragioni. La Corte dei conti dubitava che l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990 fosse legittimo nella parte in cui permette all’amministrazione di integrare la motivazione del provvedimento direttamente nel corso del processo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, sollevato dalla Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. Il rimettente non aveva spiegato come superare l’orientamento che esclude l’incidenza dei vizi procedimentali sul rapporto pensionistico (difetto di motivazione sulla rilevanza), non aveva tentato un’interpretazione costituzionalmente orientata e mirava in realtà a ottenere un avallo a una propria lettura della norma.

    Il principio

    Il giudice deve previamente sperimentare l’interpretazione conforme a Costituzione e motivare adeguatamente la rilevanza: lo scrutinio di costituzionalità non può essere usato per ottenere dalla Corte un improprio avallo a una determinata interpretazione della norma censurata.

    Domande e risposte

    La motivazione di un atto può essere integrata in giudizio?

    La Corte non ha risolto il dubbio nel merito; ha dichiarato la questione inammissibile per ragioni processuali.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché il giudice non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza e non aveva tentato un’interpretazione della norma conforme alla Costituzione.

    Cosa significa «interpretazione conforme»?

    È il dovere del giudice di provare a leggere la norma in un senso compatibile con la Costituzione prima di chiederne l’annullamento alla Corte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 91/2015 – Esenzione dal contributo unificato per le ONLUS e imposta di bollo

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’esenzione dal contributo unificato per gli atti giudiziari delle associazioni di volontariato e ONLUS. Il giudice aveva impugnato le norme sull’imposta di bollo, mentre la causa della denunciata disparità risiedeva in disposizioni diverse, non censurate.

    Di cosa si tratta

    Il Codacons, agendo a tutela dei consumatori, riteneva di essere esente dal contributo unificato dovuto per le cause davanti al TAR. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha dubitato che la mancata previsione dell’esenzione per gli atti processuali delle ONLUS fosse costituzionalmente legittima, perché ostacolerebbe l’attività di interesse sociale di queste organizzazioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 8 della legge n. 266 del 1991 (legge-quadro sul volontariato) e l’art. 27-bis dell’Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972 (imposta di bollo), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, sollevati dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. La violazione lamentata derivava in realtà dalle disposizioni sull’esenzione dal contributo unificato (art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002), non oggetto di censura, e non dalle norme sull’imposta di bollo effettivamente impugnate. L’inesatta individuazione della norma censurata comporta l’inammissibilità.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice impugna una norma inconferente rispetto all’oggetto delle sue censure: l’esatta individuazione della disposizione che produce l’effetto lesivo è un presupposto indispensabile dello scrutinio di costituzionalità.

    Domande e risposte

    Le ONLUS sono esenti dal contributo unificato?

    La Corte non ha deciso questo punto nel merito: ha respinto la questione per un errore nell’individuazione della norma impugnata.

    Qual era l’errore del giudice?

    Aveva impugnato le norme sull’imposta di bollo, mentre l’esenzione contestata riguardava il contributo unificato, disciplinato da una disposizione diversa e non censurata.

    Si può riproporre la questione?

    In linea di principio una nuova ordinanza che individui correttamente la norma censurata potrebbe superare l’ostacolo procedurale, ma la pronuncia non anticipa l’esito nel merito.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Invocato come tutela dell’accesso alla giustizia delle ONLUS, ma la Corte non è entrata nel merito.
    • Art. 53 della Costituzione — Evocato sotto il profilo della capacità contributiva degli atti processuali, senza esame di merito.
  • Corte cost. n. 90/2015 – Restituzione dei compensi per incarichi non autorizzati del pubblico dipendente

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’obbligo, per il pubblico dipendente, di versare all’amministrazione i compensi percepiti per incarichi extra svolti senza autorizzazione. I giudici rimettenti non avevano verificato la propria giurisdizione, dato che la legge attribuisce alla Corte dei conti la materia della responsabilità erariale per l’omesso versamento.

    Di cosa si tratta

    L’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 impone al dipendente pubblico che svolga incarichi retribuiti senza la prescritta autorizzazione di versare i relativi compensi all’amministrazione. Due giudici (il Tribunale di Bergamo, su ricorso di infermieri, e il TAR Puglia, su ricorso di un pilota militare) hanno dubitato che questo obbligo «automatico» di restituzione integrale fosse conforme alla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Bergamo e, quanto al solo art. 36, dal TAR Puglia. Si lamentava l’automatismo e la sproporzione della sanzione restitutoria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità. I giudici rimettenti avevano omesso di esaminare il comma 7-bis dello stesso art. 53, che attribuisce l’omesso versamento alla giurisdizione della Corte dei conti come responsabilità erariale, così trascurando di motivare sulla propria giurisdizione. La questione del TAR Puglia era inoltre carente nella descrizione del fatto.

    Il principio

    Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve prima compiere una completa ricognizione del quadro normativo, verificando in particolare la sussistenza della propria giurisdizione; l’omissione di questa verifica preliminare rende la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto che la restituzione è legittima o no?

    Né l’una né l’altra: non è entrata nel merito, perché ha dichiarato le questioni inammissibili per ragioni procedurali.

    Qual era il difetto delle ordinanze?

    I giudici non avevano considerato che la legge attribuisce l’omesso versamento alla giurisdizione della Corte dei conti, e quindi non avevano motivato sulla propria competenza a decidere.

    Il dipendente deve comunque restituire i compensi?

    La questione resta aperta nel merito; la pronuncia non ha rimosso l’obbligo, ma ha solo respinto in rito i dubbi di costituzionalità per come erano stati formulati.

    Norme collegate

    • Art. 36 della Costituzione — Era invocato come parametro per la tutela della retribuzione, ma la Corte non è entrata nel merito.
  • Rateizzazione cartelle 2026 (impresa): quante rate e quando si decade

    In sintesi: dal 1° gennaio 2025, per le cartelle gestite da Agenzia delle Entrate-Riscossione, le imprese e le partite IVA che chiedono la dilazione nel 2025 o nel 2026 ottengono fino a 84 rate mensili su semplice richiesta se l’importo è pari o inferiore a 120.000 €. Per andare oltre, da 85 fino a 120 rate, oppure per importi superiori a 120.000 €, occorre documentare la difficoltà economico-finanziaria. Il piano salta (decadenza) se non paghi un certo numero di rate, anche non consecutive: a quel punto puoi comunque rateizzare carichi diversi da quelli decaduti.

    Cosa è cambiato dal 2025 con il D.Lgs. 110/2024

    La rateizzazione delle somme iscritte a ruolo è regolata dall’art. 19 del DPR 602/1973, riscritto dal D.Lgs. 110/2024. Il gestore della riscossione resta l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). La novità principale è il modo in cui si determina il numero massimo di rate: non più un parametro unico, ma una griglia che dipende da quanto chiedi di dilazionare e da se documenti o no la tua situazione di difficoltà.

    Le nuove regole si applicano alle richieste di dilazione presentate dal 1° gennaio 2025. Per un’impresa o una partita IVA con carichi pesanti questo cambia la pianificazione finanziaria: la stessa cifra può essere spalmata su un numero di mesi molto diverso a seconda di come imposti la domanda. Il punto pratico è capire fino a dove arrivi con la sola dichiarazione e quando, invece, conviene preparare i documenti per allungare il piano.

    Va inoltre tenuto presente che il tetto delle rate concedibili su semplice richiesta è previsto in aumento progressivo negli anni successivi: i numeri indicati in questa guida valgono per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026.

    Quante rate spettano in base all’importo

    Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, il numero massimo di rate mensili dipende da due elementi: l’importo iscritto a ruolo oggetto di ciascuna richiesta di dilazione e la scelta tra semplice richiesta o richiesta documentata.

    Per importi pari o inferiori a 120.000 € hai un bivio: con la semplice richiesta resti entro le 84 rate, mentre documentando la difficoltà puoi salire oltre. Per importi superiori a 120.000 € non esiste la via della semplice richiesta: la documentazione è sempre necessaria.

    Importo della richiesta Tipo di domanda Numero massimo di rate mensili (2025-2026)
    Fino a 120.000 € Semplice richiesta (dichiari la temporanea difficoltà) Fino a 84 rate
    Fino a 120.000 € Richiesta documentata Da 85 fino a 120 rate
    Oltre 120.000 € Richiesta documentata (obbligatoria) Fino a 120 rate

    La soglia dei 120.000 € si valuta per ciascuna richiesta di dilazione, non sul totale storico dei debiti dell’impresa. Questo è rilevante quando hai più carichi: il modo in cui aggreghi o separi le domande incide sul percorso documentale richiesto.

    Nella semplice richiesta dichiari di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Nella richiesta documentata, invece, quella difficoltà va dimostrata: serve quando vuoi superare le 84 rate entro i 120.000 €, oppure quando l’importo supera i 120.000 €.

    Come si chiede la dilazione: richiesta semplice o documentata

    La domanda di rateizzazione si presenta ad Agenzia delle Entrate-Riscossione. La differenza operativa tra le due strade è il carico documentale.

    Semplice richiesta

    È la via più rapida: è sufficiente la dichiarazione del contribuente sulla temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. Si può usare quando l’importo della singola richiesta è pari o inferiore a 120.000 € e quando ti basta un piano fino a 84 rate.

    Richiesta documentata

    Serve in due casi: quando vuoi superare le 84 rate (fino a 120) pur restando entro i 120.000 €, e ogni volta che l’importo supera i 120.000 €. In questi casi la difficoltà economico-finanziaria non si dichiara soltanto, ma si documenta. Per un’impresa o una partita IVA significa predisporre per tempo gli elementi che attestano la situazione economico-finanziaria, perché senza documentazione non si accede né alle rate oltre 84 né alla dilazione degli importi sopra soglia.

    La scelta non è solo formale: incide sulla rata mensile. Allungare il piano da 84 a 120 rate riduce l’esborso periodico, ma richiede di passare per la richiesta documentata. Per la liquidità di un’impresa la differenza può essere decisiva.

    Un suggerimento pratico per chi gestisce una partita IVA o una società: prima di scegliere la strada, fai due conti sulla rata. Dividi l’importo per 84 e poi per 120, così vedi subito di quanto si abbassa la mensilità allungando il piano. Se la rata a 84 mesi è sostenibile con i flussi di cassa attesi, la semplice richiesta ti fa risparmiare tempo e documentazione. Se invece la rata più corta metterebbe sotto pressione la tesoreria, allora vale la pena preparare la richiesta documentata per spalmare il debito fino a 120 rate. La regola d’oro è scegliere il piano che riesci davvero a onorare fino in fondo, perché un piano troppo aggressivo aumenta il rischio di saltare rate e quindi di decadere.

    Quando si DECADE dal piano e cosa comporta

    La rateizzazione non è definitiva: si decade dal piano in caso di mancato pagamento di un certo numero di rate, anche non consecutive. Il D.Lgs. 110/2024 è intervenuto sulla soglia di decadenza, cioè sul numero di rate non pagate oltre il quale il piano viene meno.

    Il principio da tenere a mente, da impresa, è questo: non serve saltare rate consecutive per perdere il beneficio: basta accumulare un numero di rate impagate pari alla soglia prevista, anche distribuite nel tempo. Per questo la gestione di cassa deve trattare le rate come scadenze prioritarie e non come pagamenti rinviabili a piacere.

    La decadenza comporta che l’intero debito residuo torna immediatamente esigibile e non più dilazionabile per quei carichi: si riattivano le azioni della riscossione sulle somme ancora dovute. Verifica sempre il numero esatto di rate che determina la decadenza sul sito ufficiale di Agenzia delle Entrate-Riscossione prima di pianificare, perché è il dato che fa la differenza tra un ritardo gestibile e la perdita del piano.

    Cosa puoi fare se sei già decaduto

    La decadenza da un piano non blocca tutto. Un punto importante: la decadenza da una dilazione non preclude di rateizzare carichi diversi da quelli per cui sei decaduto. In altre parole, i debiti che non erano inclusi nel piano saltato possono comunque essere oggetto di una nuova richiesta di rateizzazione secondo le regole ordinarie.

    Per i carichi decaduti, invece, occorre verificare caso per caso le condizioni di un’eventuale nuova dilazione presso Agenzia delle Entrate-Riscossione, perché la riammissione non è automatica. La regola pratica per un’impresa è: separa mentalmente i carichi già decaduti da quelli ancora dilazionabili, così da non bloccare la gestione dell’intera posizione debitoria a causa di un solo piano andato male.

    Caso pratico: la Rossi Logistica S.r.l.

    La Rossi Logistica S.r.l., società di trasporti di fantasia, riceve cartelle per un importo iscritto a ruolo di 95.000 €. Restando sotto i 120.000 €, l’amministratore valuta due strade. Con la semplice richiesta dichiara la temporanea difficoltà e ottiene un piano fino a 84 rate, senza dover allegare documentazione: rata più alta, pratica più veloce. Con la richiesta documentata potrebbe arrivare fino a 120 rate, abbassando la rata mensile per proteggere la liquidità, ma deve preparare la documentazione della difficoltà economico-finanziaria.

    Immaginiamo ora la Bianchi Costruzioni di fantasia, con un carico di 180.000 €: superando i 120.000 €, non ha la scelta. Deve necessariamente presentare una richiesta documentata e può ottenere fino a 120 rate.

    In entrambi i casi, una volta ottenuto il piano, il rischio numero uno è la decadenza: se si accumulano rate impagate fino alla soglia prevista, anche non consecutive, il piano salta e il residuo torna esigibile. Se una delle due imprese fosse già decaduta da un vecchio piano, potrebbe comunque chiedere la rateizzazione di altri carichi non coinvolti in quella decadenza, gestendo separatamente la posizione già compromessa.

    La lettura d’insieme, per un’impresa o una partita IVA con cartelle pesanti, è semplice: la soglia dei 120.000 € e la scelta tra semplice richiesta e richiesta documentata determinano quante rate ottieni; la disciplina nei pagamenti determina se le mantieni.

  • Corte cost. n. 89/2015 – Centralizzazione dei pagamenti degli stipendi statali e gettito IRPEF della Regione siciliana

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    La Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sollevata dalla Regione siciliana contro la norma che centralizza presso il MEF il pagamento degli stipendi del personale militare e delle Forze di polizia. Lo spostamento della riscossione delle ritenute IRPEF fuori dalla Sicilia è solo un effetto indiretto di una scelta organizzativa che rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2014 ha esteso anche alle Forze armate e all’Arma dei carabinieri le procedure informatiche unificate del Ministero dell’economia e delle finanze (sistema NoiPA) per il pagamento degli stipendi. In precedenza questi pagamenti avvenivano tramite centri regionali in Sicilia, dove veniva quindi riscossa anche la ritenuta IRPEF, spettante alla Regione in base allo Statuto. La centralizzazione sposta fuori dall’Isola la fase di riscossione, riducendo le entrate regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, sollevato dalla Regione siciliana in via diretta. I parametri evocati erano l’art. 36 dello Statuto siciliano (autonomia finanziaria), gli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, oltre ai principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative agli artt. 81 e 97 Cost. (parametri estranei al Titolo V, evocati genericamente) e quella relativa all’art. 119 Cost.; ha invece dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 36 dello Statuto. La perdita di gettito è un effetto solo indiretto di una norma che disciplina l’organizzazione amministrativa e contabile dello Stato, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettere e e g, Cost.).

    Il principio

    Una norma statale di riorganizzazione delle modalità di pagamento degli stipendi pubblici, pur incidendo indirettamente sulle entrate regionali, non viola l’autonomia finanziaria della Regione quando l’effetto negativo è meramente riflesso e la disciplina rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Non esiste un principio di invarianza del gettito a favore della Regione siciliana, salvo il limite dell’impossibilità di svolgere le proprie funzioni.

    Domande e risposte

    La Regione siciliana ha perso davvero gettito IRPEF?

    Sì, la Corte riconosce che la centralizzazione sposta fuori dalla Sicilia la riscossione delle ritenute, con una concreta sottrazione di entrate; ma questo danno, da solo, non rende incostituzionale la norma.

    Perché la norma è stata ritenuta legittima?

    Perché disciplina l’organizzazione amministrativa e contabile dello Stato, materia di competenza esclusiva statale; l’effetto sulle entrate regionali è solo indiretto.

    La Regione può comunque tutelarsi?

    La Corte ha invitato Stato e Regione a ricorrere a meccanismi pattizi e accordi nello spirito di leale collaborazione, trattandosi di un problema che attiene più all’equità che alla legittimità.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La centralizzazione è ricondotta alla competenza esclusiva statale su sistema tributario, contabile e organizzazione amministrativa.
  • Nuova Sabatini: quando arriva il contributo e come non perderlo (2026)

    In sintesi: dopo la delibera del finanziamento devi prima stipulare il contratto, poi ultimare l’investimento entro 12 mesi dalla stipula e infine chiedere l’erogazione del contributo MIMIT con il modulo RU telematico, firmato digitalmente, entro 120 giorni dal termine ultimo del programma. Se il finanziamento deliberato non supera i 200.000 € il contributo arriva in unica soluzione; oltre tale soglia in quote annuali. Saltare un termine o cedere il bene prima di 3 anni dall’ultimazione comporta la revoca, totale o parziale, dell’agevolazione.

    A che punto sei: dalla delibera alla concessione

    La Nuova Sabatini (agevolazione “Beni strumentali”, art. 2 del DL 69/2013) prevede due soggetti distinti: la banca o l’intermediario finanziario che concede il finanziamento e il MIMIT che eroga il contributo in conto impianti. Aver ottenuto la delibera del finanziamento significa che la banca ha approvato il prestito o il leasing, ma il contributo pubblico segue un percorso suo.

    Dopo la delibera bancaria il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo, che fissa l’importo dell’agevolazione e, quando previsto, il piano delle quote. A questo punto non devi attendere passivamente: il contributo non parte da solo. Serve che tu stipuli il contratto di finanziamento, realizzi e paghi l’investimento e presenti la richiesta di erogazione. La rifinanziamento della misura tramite la legge di bilancio 2026 (comma 468) conferma che lo strumento resta operativo, ma le regole su termini e revoche restano quelle di sempre.

    Quando e come arriva il contributo: unica soluzione o quote

    La modalità di erogazione dipende da quanto finanziamento ti è stato deliberato, non dal valore dei beni né dal contributo in sé.

    Per le domande presentate alle banche o agli intermediari dal 1° gennaio 2022, se l’importo del finanziamento deliberato non supera i 200.000 €, il contributo MIMIT viene erogato in unica soluzione. Sopra tale soglia, l’erogazione avviene in quote annuali secondo il piano contenuto nel provvedimento di concessione, piano che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.

    Importo del finanziamento deliberato Modalità di erogazione del contributo Riferimento temporale del piano
    Fino a 200.000 € Unica soluzione Erogazione unica a investimento ultimato e richiesta presentata
    Oltre 200.000 € Quote annuali secondo il provvedimento di concessione Il piano si esaurisce entro il 6° anno dalla data di ultimazione dell’investimento

    Attenzione: questa regola dell’unica soluzione vale per le domande presentate dal 1° gennaio 2022. I tempi medi di pagamento da parte del MIMIT non sono qui indicati perché variano e non rientrano tra i dati certi: verifica sempre lo stato della tua pratica sulla piattaforma ufficiale anziché affidarti a tempistiche sentite dire.

    Il termine per ultimare l’investimento: 12 mesi

    È il vincolo che fa cadere più PMI distratte. L’investimento deve essere ultimato entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento o leasing. Non dalla delibera, non dalla concessione: dalla stipula del contratto.

    Per “ultimazione” si intende il completamento del programma di investimento approvato: i beni devono essere consegnati, installati e funzionanti secondo l’articolazione del programma. Il mancato rispetto di questo termine comporta la revoca del contributo. Se ti accorgi che i fornitori sono in ritardo, è meglio rivedere la pianificazione prima che scada il dodicesimo mese, perché il termine è agganciato a una data precisa e non è un’indicazione di massima.

    In pratica conviene costruire fin da subito un piccolo calendario interno che parta dalla data di stipula e individui due scadenze chiave: il dodicesimo mese per l’ultimazione e, a cascata, la finestra dei 120 giorni per la richiesta di erogazione. Tieni traccia delle date di consegna, dei verbali di collaudo e delle fatture, perché saranno questi documenti a dimostrare che il programma è stato realizzato nei tempi. Un investimento articolato in più beni o più fornitori è più esposto al rischio di sforare: basta un macchinario consegnato in ritardo per spostare la data di ultimazione dell’intero programma.

    La richiesta di erogazione: modulo RU, documenti e firma digitale

    Dal 1° gennaio 2023 la richiesta di erogazione si presenta esclusivamente in via telematica. Il passaggio è il più delicato di tutta la procedura perché concentra dichiarazioni, documenti e scadenze.

    Quando puoi chiedere l’erogazione

    Solo dopo che l’investimento è ultimato e dopo aver effettuato il pagamento a saldo dei beni agevolati. Non si chiede l’erogazione su beni non ancora pagati per intero.

    Il modulo RU

    La PMI compila il modulo RU, che contiene una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il legale rappresentante attesta:

    • l’avvenuta ultimazione dell’investimento;
    • l’articolazione del programma realizzato;
    • l’avvenuto pagamento a saldo dei beni.

    Firma digitale e termine

    Il modulo RU va firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore e inoltrato tramite la piattaforma, insieme alla documentazione prevista, entro un termine massimo di 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione del programma d’investimento. La firma digitale deve essere valida e intestata a chi ha il potere di rappresentare l’impresa: una firma non corrispondente o un certificato scaduto possono bloccare l’inoltro proprio mentre scorre il termine dei 120 giorni.

    Cosa fa decadere o revocare il contributo

    La Nuova Sabatini ha due famiglie di cause di revoca: i termini procedurali e il vincolo sui beni.

    Mancato rispetto di termini e condizioni

    Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste determina la revoca totale dell’agevolazione. Rientrano qui, ad esempio, la mancata ultimazione entro i 12 mesi dalla stipula e l’invio della richiesta di erogazione oltre i termini.

    Il vincolo dei 3 anni sui beni

    Alienare, cedere o distogliere dall’uso produttivo un bene agevolato prima di 3 anni dalla data di ultimazione del programma comporta la revoca totale o parziale del contributo. Significa che il macchinario o l’impianto finanziato deve restare nell’impresa e in funzione per almeno tre anni: rivenderlo, darlo via o smettere di usarlo per la produzione entro quel periodo mette a rischio l’aiuto già ottenuto.

    Checklist anti-errori

    • Segna la data di stipula del contratto: da lì partono i 12 mesi per ultimare l’investimento.
    • Verifica la soglia dei 200.000 € sul finanziamento deliberato per sapere se avrai unica soluzione o quote annuali.
    • Paga a saldo tutti i beni prima di chiedere l’erogazione: senza saldo non si presenta il modulo RU.
    • Controlla la firma digitale del legale rappresentante o procuratore: certificato valido e intestazione corretta.
    • Rispetta i 120 giorni dal termine ultimo di conclusione del programma per inoltrare il modulo RU e la documentazione.
    • Non toccare i beni agevolati per 3 anni dall’ultimazione: niente vendita, cessione o uscita dall’uso produttivo.
    • Verifica lo stato della pratica sulla piattaforma ufficiale invece di basarti su tempi medi sentiti dire.

    Caso pratico

    La Officine Verdi S.r.l., una piccola impresa di lavorazioni meccaniche, ottiene la delibera per un finanziamento di 150.000 € destinato a un nuovo centro di lavoro CNC. Domanda presentata nel 2026: poiché il finanziamento deliberato è sotto i 200.000 €, il contributo verrà erogato in unica soluzione.

    L’azienda stipula il contratto a marzo: da quella data ha 12 mesi, quindi fino a marzo dell’anno successivo, per installare e collaudare il macchinario. Il fornitore consegna a settembre, l’impresa paga a saldo l’ultima fattura a ottobre. A questo punto il legale rappresentante compila il modulo RU, dichiara ultimazione, articolazione del programma e pagamento a saldo, lo firma digitalmente e lo inoltra con la documentazione entro i 120 giorni dal termine ultimo del programma.

    Due anni dopo, un cliente propone alla Officine Verdi di rivendergli il centro di lavoro. L’imprenditore verifica e si ferma: l’ultimazione è avvenuta da meno di 3 anni, quindi cedere il bene farebbe scattare la revoca, totale o parziale, del contributo. Aspetta il superamento del triennio e così mette al sicuro l’agevolazione già incassata.

    Il caso mostra il filo conduttore di tutta la misura: il contributo non è mai “acquisito una volta per tutte” finché non sono rispettati sia i termini procedurali sia il vincolo dei tre anni sui beni. Conoscere in anticipo la soglia dei 200.000 €, il termine dei 12 mesi e quello dei 120 giorni permette a una PMI di organizzare consegne, pagamenti e pratica telematica senza arrivare con l’acqua alla gola e senza esporsi a una revoca evitabile.

  • FRI-Tur: quali strutture rientrano e come si combinano contributo e finanziamento

    In sintesi: il FRI-Tur (Fondo Rotativo Imprese per il turismo) è una misura del PNRR (M1C3) introdotta con l’avviso del Ministero del Turismo del 28/1/2023 e gestita sulla piattaforma di Invitalia. Sostiene gli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità ambientale delle imprese turistiche combinando due leve: un contributo diretto alla spesa pari al 35% dei costi ammissibili (15% per il Trentino-Alto Adige) e un finanziamento agevolato erogato da Cassa Depositi e Prestiti a un tasso nominale annuo dello 0,5%. Sono ammessi progetti con spese, al netto dell’IVA, comprese tra 500.000 e 10.000.000 di euro. La misura è matura: prima di programmare una domanda, verifica lo stato dello sportello su invitalia.it.

    Cos’è il FRI-Tur e quali strutture rientrano

    Il FRI-Tur è lo strumento con cui il Ministero del Turismo, attraverso il PNRR (Missione 1, Componente 3), sostiene la riqualificazione delle imprese del comparto turistico. La sigla sta per Fondo Rotativo Imprese per il turismo: “rotativo” perché parte delle risorse è un finanziamento che, una volta restituito, torna disponibile per nuovi interventi. La cornice operativa è fissata dall’avviso del 28/1/2023; la gestione delle domande e dell’istruttoria avviene sulla piattaforma di Invitalia.

    Possono accedere le imprese del comparto turistico di ogni dimensione (micro, piccole, medie e grandi), purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’avviso e con sede operativa sul territorio nazionale. Rientrano, a titolo esemplificativo, gli alberghi, le strutture ricettive in genere, gli agriturismi e gli stabilimenti termali e balneari.

    È un punto su cui conviene essere prudenti: l’elenco esatto e tassativo delle tipologie ammesse, con i relativi codici, è quello dell’avviso. Se la tua struttura ha una qualifica particolare o un’attività mista, non dare per scontata l’ammissibilità in base alla sola categoria commerciale: verifica la corrispondenza puntuale con l’avviso prima di impostare il progetto.

    I requisiti in sintesi

    • Settore: impresa del comparto turistico.
    • Dimensione: qualunque (la misura non è riservata alle PMI).
    • Sede: sede operativa in Italia.
    • Requisiti formali: quelli elencati all’art. 4 dell’avviso del 28/1/2023.

    Come si combinano contributo diretto (35%) e finanziamento agevolato CDP

    Il tratto distintivo del FRI-Tur è che non si sceglie tra contributo e prestito: i due strumenti si sommano sullo stesso progetto. Da un lato l’impresa riceve un contributo a fondo perduto pari al 35% delle spese ammissibili (ridotto al 15% per le imprese del Trentino-Alto Adige). Dall’altro accede a un finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti a condizioni fuori mercato: tasso nominale annuo dello 0,5%, durata compresa tra 4 e 15 anni, con un periodo di preammortamento che può arrivare fino a 3 anni.

    In pratica, il contributo abbatte una quota del costo dell’investimento; il finanziamento agevolato copre una parte ulteriore a un costo del denaro molto basso; la rimanenza resta a carico dell’impresa con risorse proprie o con altra finanza. Il preammortamento è un dettaglio importante per le strutture stagionali: consente di rinviare il rimborso della quota capitale nei primi anni, quando il cantiere è ancora in corso e i ricavi aggiuntivi non sono ancora a regime.

    Componente Natura Condizioni
    Contributo diretto A fondo perduto 35% delle spese ammissibili (15% in Trentino-Alto Adige)
    Finanziamento agevolato CDP Prestito da restituire Tasso nominale annuo 0,5%; durata 4–15 anni; preammortamento fino a 3 anni
    Quota a carico impresa Risorse proprie / altra finanza Parte residua dell’investimento

    Sul piano della dotazione complessiva, la misura mette a disposizione 780 milioni di euro: 180 milioni destinati al contributo diretto e 600 milioni al finanziamento agevolato. La proporzione tra le due voci spiega la logica dello strumento: la leva principale è il prestito a tasso quasi nullo, accompagnato da un contributo che alleggerisce il costo finale dell’intervento.

    L’investimento ammesso: range e spese tipiche

    Il FRI-Tur non è pensato per piccoli interventi di manutenzione: sostiene progetti di riqualificazione di una certa consistenza. Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, devono essere comprese tra 500.000 e 10.000.000 di euro. Significa che, sotto la soglia minima, il progetto non rientra; sopra il tetto massimo, l’eccedenza resta comunque a carico dell’impresa.

    Le finalità ammesse ruotano attorno a due assi: digitalizzazione e sostenibilità ambientale della struttura. Sul fronte digitale rientrano tipicamente gli interventi di ammodernamento tecnologico della gestione e dei servizi al cliente; sul fronte ambientale gli interventi di efficientamento e riduzione dei consumi. Per la quota da destinare obbligatoriamente agli interventi green è prevista una riserva: la percentuale esatta va letta nell’avviso e nella relativa documentazione, e non va indicata a memoria.

    Esempi di voci coerenti con le finalità

    • Digitalizzazione: sistemi gestionali, soluzioni per la prenotazione e l’accoglienza, infrastruttura tecnologica della struttura.
    • Sostenibilità: efficientamento energetico, riduzione dei consumi, interventi che migliorano le prestazioni ambientali dell’edificio.

    Prima di costruire il quadro economico, conviene mappare ogni voce di spesa rispetto alle categorie ammissibili dell’avviso: una spesa coerente con l’obiettivo dell’intervento ma non riconducibile alle categorie previste rischia di restare fuori dal calcolo del contributo.

    Lo stato della misura: sportello aperto o in attuazione?

    Qui serve onestà informativa. Il FRI-Tur è una misura ormai matura: il termine di completamento degli interventi risulta prorogato al 30/6/2026. Questo significa che la fase potrebbe non essere più quella della raccolta di nuove domande, ma quella dell’attuazione e della rendicontazione dei progetti già ammessi.

    Di conseguenza, non dare per scontato che lo sportello sia aperto e che si possa presentare domanda in questo momento. Lo stato preciso dello sportello – aperto, chiuso o in fase di attuazione – va verificato direttamente sulle fonti ufficiali, in particolare sul sito di Invitalia (invitalia.it) e nelle comunicazioni del Ministero del Turismo. Questa guida ha quindi un taglio evergreen: spiega chi rientra e come funziona la combinazione contributo + finanziamento, informazioni che restano valide a prescindere dalla singola finestra di apertura.

    Errori da evitare

    • Dare per aperto lo sportello. È l’errore più costoso: si imposta un progetto sul presupposto di poter presentare domanda subito, senza prima verificare lo stato della misura su invitalia.it.
    • Sbagliare il range di spesa. Progetti sotto 500.000 euro non rientrano; oltre 10.000.000 euro l’eccedenza non è agevolata. Va calibrato il perimetro dell’investimento.
    • Confondere contributo e finanziamento. Il 35% è a fondo perduto, ma il finanziamento CDP va restituito: trattarlo come fosse tutto contributo falsa il piano finanziario.
    • Ignorare la riserva green. Una quota dell’investimento è legata agli interventi di sostenibilità; impostare il progetto senza tenerne conto può comprometterne l’ammissibilità.
    • Non verificare la tipologia di struttura. L’appartenenza al turismo non basta: conta la corrispondenza puntuale con le tipologie e i requisiti dell’art. 4 dell’avviso.
    • Applicare il 35% in Trentino-Alto Adige. Per quel territorio la percentuale massima del contributo è del 15%: usare il 35% porterebbe a un piano sovrastimato.

    Caso pratico

    Un agriturismo di fantasia, “Borgo delle Tre Querce”, situato in una regione a statuto ordinario, valuta un progetto di riqualificazione: efficientamento energetico dell’edificio principale e ammodernamento digitale della gestione delle prenotazioni. Il quadro economico, al netto dell’IVA, si attesta su spese ammissibili coerenti con il range della misura, quindi sopra la soglia minima di 500.000 euro.

    Ragionando sulla struttura dell’agevolazione – e non su importi inventati – il titolare imposta il piano così: una quota delle spese ammissibili è coperta dal contributo diretto al 35%; un’altra quota dal finanziamento agevolato CDP allo 0,5% di tasso nominale annuo, con durata pluriennale e preammortamento che gli consente di far partire i rimborsi quando il cantiere è concluso; la parte restante resta a suo carico. Dovendo presidiare la riserva per gli interventi green, dimensiona la componente di efficientamento ambientale in modo coerente con le indicazioni dell’avviso.

    Prima di procedere, però, la struttura compie un passaggio decisivo: verifica sul sito di Invitalia se lo sportello sia effettivamente aperto a nuove domande o se la misura sia ormai in fase di attuazione e rendicontazione. Solo dopo questa verifica decide se candidare il progetto al FRI-Tur o orientarsi verso strumenti alternativi. È l’approccio corretto: conoscere a fondo il meccanismo, ma ancorare ogni scelta operativa allo stato reale della misura.

  • ON tasso zero per giovani e donne: requisiti di compagine e fondo perduto (2026)

    In sintesi: ON (Oltre Nuove imprese a tasso zero) è l’incentivo gestito da Invitalia per il MIMIT a favore delle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi (o ancora da costituire) con la maggioranza dei soci E delle quote in mano a under 35 (18-35 anni) oppure a donne di qualsiasi età. Mette insieme un finanziamento a tasso zero e una quota a fondo perduto fino al 20%, coprendo nel complesso fino al 90% delle spese ammissibili. Il tetto d’investimento è 1,5 milioni di euro per le imprese costituite da meno di 36 mesi e 3 milioni per quelle tra 36 e 60 mesi.

    Che cos’è ON e a chi si rivolge

    ON è la misura prevista dal Titolo I del DM 4 dicembre 2020 (già nota come Nuove imprese a tasso zero) e gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Serve a sostenere la nascita e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalenza giovanile o femminile, finanziando i progetti d’investimento con una combinazione di prestito agevolato e contributo a fondo perduto.

    Si rivolge a micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda. Possono partecipare anche le imprese non ancora costituite: in questo caso la costituzione dovrà avvenire dopo l’eventuale ammissione, rispettando comunque i requisiti di compagine. Il vincolo dei 60 mesi delimita il perimetro: ON non è pensato per imprese già mature, ma per realtà giovani nei primi anni di attività.

    Il requisito della compagine: oltre metà numerica E di quote

    È il cuore della misura e l’errore più frequente. Per accedere a ON la compagine deve essere a prevalenza giovanile o femminile secondo un doppio test che deve essere superato contemporaneamente:

    • Maggioranza numerica: oltre la metà dei soci deve essere costituita da under 35 (età tra 18 e 35 anni) oppure da donne di qualsiasi età.
    • Maggioranza delle quote: oltre la metà delle quote di partecipazione deve essere detenuta dagli stessi soggetti (under 35 o donne).

    Non basta quindi che le persone giovani o donne siano la maggioranza in numero: devono anche detenere insieme più della metà del capitale. Allo stesso modo, non basta che possiedano la maggioranza delle quote se in testa restano una minoranza dei soci. Entrambe le condizioni vanno rispettate. Vediamo con esempi di fantasia.

    Compagini che rientrano

    • Aurora & Partner Srl: tre socie, tutte donne (3 su 3 = maggioranza numerica), che detengono il 100% delle quote. Doppio requisito superato.
    • Verdeluna Srls: due soci, una donna di 42 anni e un uomo di 30 (under 35). Due soggetti ammissibili su due, con il 60% e il 40% delle quote: oltre metà dei soci e oltre metà delle quote. Rientra.
    • Officina Boreale Srl: quattro soci, di cui tre under 35 (75% dei soci) che insieme detengono il 70% delle quote; il quarto socio è un uomo di 50 anni con il 30%. Entrambi i test superati.

    Compagini che NON rientrano

    • Montecristo Srl: tre soci, due donne e un uomo (maggioranza numerica femminile), ma le due donne detengono solo il 30% delle quote e l’uomo il 70%. Salta il test delle quote: esclusa.
    • Gabbiano Srl: due soci, una donna che detiene il 60% delle quote e un uomo di 48 anni con il 40%. La donna ha la maggioranza delle quote, ma rappresenta solo 1 socio su 2: non si supera “oltre la metà” in termini numerici (50% non è oltre la metà). Esclusa.
    • Polaris Srl: quattro soci, due donne e due uomini (50% e 50%, non oltre la metà), quote 50/50. Nessuno dei due test è superato. Esclusa.

    La regola operativa: conta i soggetti ammissibili (under 35 o donne) e verifica che siano più della metà del totale dei soci; poi somma le loro quote e verifica che superino il 50%. Una compagine al 50/50 non rispetta il requisito, perché serve oltre la metà.

    Quanto copre: fondo perduto e tasso zero

    ON combina due forme di sostegno che, sommate, coprono fino al 90% delle spese ammissibili del progetto. La parte restante resta a carico dell’impresa.

    Componente Copertura Caratteristiche
    Fondo perduto Fino al 20% delle spese Contributo non rimborsabile
    Finanziamento a tasso zero Quota restante fino al complessivo 90% Rimborsabile in 10 anni, senza interessi
    Copertura totale Fino al 90% delle spese Il resto a carico dell’impresa

    In pratica: una parte dell’agevolazione è un contributo che non va restituito (fino al 20%), mentre il grosso del sostegno è un prestito a tasso zero da restituire in 10 anni. L’assenza di interessi e la presenza del fondo perduto rendono ON particolarmente conveniente per chi avvia un’attività con risorse proprie limitate.

    Il tetto d’investimento: 1,5 o 3 milioni di euro

    L’importo massimo del progetto d’investimento ammissibile dipende da quanto è “vecchia” l’impresa al momento della domanda:

    Anzianità dell’impresa Investimento massimo
    Costituita da meno di 36 mesi Fino a 1,5 milioni di euro
    Costituita tra 36 e 60 mesi Fino a 3 milioni di euro

    La logica è che le imprese più giovani (sotto i 36 mesi) accedono a progetti più contenuti, mentre quelle con un percorso un po’ più lungo (36-60 mesi) possono presentare investimenti più ambiziosi. In entrambi i casi resta fermo il limite dei 60 mesi per partecipare. La dotazione complessiva della misura è di 80 milioni di euro per il biennio 2026-2027.

    ON o Smart&Start: quale scegliere

    ON e Smart&Start sono due misure diverse e non vanno confuse. La scelta dipende dalla natura dell’impresa.

    Aspetto ON Smart&Start
    A chi si rivolge Micro e piccole imprese giovanili o femminili in generale Startup innovative
    Requisito chiave Compagine a prevalenza under 35 o donne Iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative
    Vocazione Generalista, ampia gamma di attività Progetti a contenuto innovativo/tecnologico

    Scegli ON se la tua è una micro o piccola impresa giovane a prevalenza di under 35 o di donne, con un’attività “generica” (commercio, servizi, artigianato, manifattura) che non rientra nel perimetro delle startup innovative. Scegli Smart&Start se la tua impresa è una startup innovativa iscritta alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese: in quel caso la misura dedicata è Smart&Start, costruita proprio sul carattere innovativo del progetto.

    Come si fa domanda

    La domanda si presenta a Invitalia, che gestisce l’intera procedura per conto del MIMIT, attraverso la piattaforma online dedicata alla misura. Le fasi tipiche sono:

    1. Verifica dei requisiti: controlla anzianità (entro 60 mesi o impresa da costituire), dimensione (micro o piccola) e soprattutto la compagine (doppio test soci e quote).
    2. Predisposizione del progetto: definisci il piano d’investimento e le spese ammissibili, restando entro il tetto di 1,5 o 3 milioni in base all’anzianità.
    3. Accesso alla piattaforma: registrati ai servizi online di Invitalia con identità digitale e compila la domanda con i dati dell’impresa e del progetto.
    4. Invio e istruttoria: trasmetti la domanda; Invitalia valuta i requisiti e il merito del progetto.
    5. Esito e costituzione (se necessaria): in caso di ammissione, le imprese non ancora costituite procedono alla costituzione rispettando i requisiti di compagine.

    Prima di inviare, conviene formalizzare bene l’assetto societario, perché è sulla compagine che si gioca buona parte dell’ammissibilità.

    Gli errori più comuni sulla compagine

    • Fermarsi alla maggioranza numerica. Avere più soci giovani o donne non basta: vanno verificate anche le quote.
    • Fermarsi alle quote. Allo stesso modo, detenere la maggioranza del capitale non basta se i soggetti ammissibili sono metà o meno dei soci.
    • Confondere “metà” con “oltre la metà”. Una compagine 50/50 (per soci o per quote) non rispetta il requisito: serve oltre la metà.
    • Dimenticare l’età per gli under 35. Il requisito anagrafico è 18-35 anni; per le donne, invece, l’età è irrilevante.
    • Trascurare i 60 mesi. Se l’impresa è costituita da più di 60 mesi, esce dal perimetro a prescindere dalla compagine.
    • Confondere ON con Smart&Start. Le startup innovative hanno una misura dedicata: presentare ON quando serve Smart&Start (o viceversa) significa scegliere lo strumento sbagliato.

    Caso pratico

    Esempio di fantasia. Tre amiche under 35 vogliono avviare un laboratorio di pasticceria artigianale, la Mandorla Lucente Srls. Sono tre socie, tutte donne (3 su 3: maggioranza numerica superata) e si dividono le quote 40-30-30, detenendo quindi il 100% del capitale (maggioranza delle quote superata). L’impresa è ancora da costituire e rientra quindi nel perimetro temporale.

    Il loro piano d’investimento prevede l’acquisto di attrezzature e l’allestimento del locale. Poiché l’impresa sarà di nuova costituzione (meno di 36 mesi), il progetto può arrivare fino a 1,5 milioni di euro di spese ammissibili. Tra fondo perduto (fino al 20%) e finanziamento a tasso zero, ON può coprire fino al 90% dell’investimento, lasciando alle socie la quota restante. La parte a prestito andrà restituita in 10 anni senza interessi.

    Se invece nella compagine fosse entrato un quarto socio uomo di 50 anni con il 55% delle quote, la Mandorla Lucente avrebbe perso il requisito sulle quote e sarebbe stata esclusa: un esempio di come l’assetto societario vada definito con attenzione prima della domanda.

  • Bando ISI INAIL 2026: chi rientra, i 130 punti e il click day

    In sintesi: il bando ISI INAIL è un contributo a fondo perduto per progetti di miglioramento della sicurezza sul lavoro, di norma pari al 65% delle spese ammissibili (fino all'80% per alcune tipologie), con un contributo minimo di 5.000 € e massimo di 130.000 € per progetto. Possono partecipare quasi tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio. Il punto critico è doppio: la domanda online deve raggiungere almeno 130 punti per essere ammessa, e poi bisogna superare il click day, una procedura competitiva a sportello in cui conta l'ordine cronologico. Chi non prepara la domanda con anticipo rischia di non arrivare ai 130 punti o di non agganciare lo sportello in tempo.

    Cos'è il bando ISI e chi può partecipare

    Il bando ISI è lo strumento con cui l'INAIL eroga ogni anno contributi a fondo perduto alle imprese che investono per ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il riferimento normativo è l'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). «A fondo perduto» significa che il contributo non va restituito: copre una parte della spesa sostenuta dall'impresa per l'intervento ammesso.

    Possono partecipare tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio (CCIAA). Per specifiche tipologie di intervento sono ammessi anche gli Enti del Terzo Settore. Non è quindi un bando riservato alle grandi aziende: anche la piccola impresa artigiana o la ditta individuale possono presentare domanda, purché il progetto rispetti i requisiti tecnici previsti.

    L'obiettivo dichiarato dell'INAIL è incentivare investimenti che, da soli, l'impresa potrebbe rimandare: nuovi macchinari più sicuri, interventi sugli ambienti di lavoro, bonifiche, sistemi di gestione della sicurezza. Il finanziamento serve proprio ad abbassare la barriera economica di questi investimenti.

    Quanto si ottiene: percentuali e tetti

    Il contributo è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili del progetto. Di norma copre il 65% delle spese; per alcune tipologie di intervento e per l'eventuale «intervento aggiuntivo» la percentuale sale all'80%. Esistono comunque dei limiti minimi e massimi all'importo erogabile, che valgono indipendentemente dalla percentuale.

    Voce Valore
    Percentuale ordinaria del contributo 65% delle spese ammissibili
    Percentuale maggiorata (alcune tipologie / intervento aggiuntivo) fino all'80%
    Contributo minimo per progetto 5.000 €
    Contributo massimo per progetto 130.000 €

    Per l'edizione 2026 è indicata una novità: un «intervento aggiuntivo» finanziabile all'80% fino a 20.000 €, sempre nel limite complessivo dei 130.000 € di contributo massimo per progetto. In pratica l'intervento aggiuntivo non aumenta il tetto, ma permette di valorizzare con una percentuale più alta una parte dell'investimento. Questo dato è riferito all'edizione 2026 ed è da verificare sul bando ufficiale INAIL una volta pubblicato.

    Un esempio numerico semplice: su un progetto con 100.000 € di spese ammissibili, al 65% il contributo sarebbe 65.000 €. Su un progetto con spese ammissibili più alte, il calcolo si ferma comunque al tetto di 130.000 €: oltre quella cifra il contributo non sale, anche se la spesa è maggiore.

    Come funziona il meccanismo: soglia 130 punti e click day

    Qui sta il cuore del bando, ed è anche il motivo per cui molte imprese «sprecano» la domanda. Il percorso ha due ostacoli distinti.

    Primo ostacolo: i 130 punti. La domanda compilata online viene valutata con un punteggio. Per essere ammessa deve raggiungere almeno 130 punti: è una soglia minima. Solo chi la supera ottiene il codice identificativo necessario per partecipare alla fase successiva. Il punteggio dipende da parametri del progetto e dell'impresa (ad esempio dimensione, tipologia di rischio affrontato, caratteristiche dell'intervento). Se la domanda è impostata male, si rischia di restare sotto i 130 punti e di essere esclusi già in partenza, senza nemmeno arrivare alla gara.

    Secondo ostacolo: il click day. Chi ha superato i 130 punti accede al click day, una procedura competitiva a sportello: in un giorno e in un orario stabiliti, le domande ammesse vengono inoltrate e l'assegnazione segue l'ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento delle risorse. Tutto si gioca in pochi minuti. Non vince il progetto «migliore» tra quelli ammessi: vince chi clicca prima e arriva per primo, finché ci sono fondi.

    Perché tante imprese sprecano l'occasione? Per tre motivi ricorrenti: arrivano alla compilazione troppo a ridosso delle scadenze e non hanno tempo di ottimizzare il punteggio; restano sotto i 130 punti per errori o scelte progettuali non valorizzate; oppure superano la soglia ma non si preparano tecnicamente al click day e perdono lo sportello per pochi secondi o per problemi di connessione. In una gara a tempo, l'improvvisazione si paga.

    Gli assi e le tipologie di intervento

    Le risorse del bando sono ripartite in più assi di finanziamento, ciascuno dedicato a una famiglia di interventi. Per l'edizione di riferimento la dotazione è di circa 600 milioni di euro, suddivisi in 5 assi. La logica è che ogni asse ha il proprio plafond: un'impresa concorre all'interno dell'asse coerente con il proprio progetto. La dotazione e la ripartizione vanno sempre verificate edizione per edizione sul bando ufficiale.

    In termini generali, gli assi coprono ambiti come la riduzione dei rischi infortunistici e tecnopatici (cioè legati a infortuni e a malattie professionali), i progetti per la gestione della sicurezza e dell'organizzazione, gli interventi di bonifica e quelli rivolti a settori o soggetti specifici. La presenza di più assi serve a non far concorrere tra loro progetti molto diversi tra loro e a destinare risorse mirate a ciascuna area di rischio.

    In concreto, tra gli interventi tipicamente agevolati da bandi di questo tipo rientrano l'acquisto di macchinari e attrezzature più sicuri in sostituzione di quelli esistenti, interventi strutturali sugli ambienti e i luoghi di lavoro, e progetti organizzativi finalizzati a ridurre il rischio. La cornice puntuale degli assi e delle tipologie ammesse cambia di edizione in edizione: è un dettaglio da leggere sempre nel bando dell'anno.

    Chi è escluso

    Non tutte le imprese possono partecipare a ogni edizione. La regola principale riguarda chi ha già beneficiato del bando di recente: sono escluse le imprese già finanziate con ISI nelle edizioni 2022, 2023 o 2024. La logica è evitare che gli stessi soggetti assorbano i fondi più volte ravvicinate, lasciando spazio a chi non ha ancora ottenuto contributi.

    Esistono alcune eccezioni a questa esclusione, ma i dettagli vanno verificati sul testo ufficiale: se la tua impresa è stata finanziata in una di quelle annualità, non dare per scontata né l'esclusione né la possibilità di rientrare, e controlla la clausola esatta del bando prima di impegnare tempo nella domanda.

    Oltre a questo, valgono i requisiti generali: essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, rispettare le condizioni tecniche e amministrative del bando e presentare un progetto coerente con un asse ammissibile. Anche la regolarità contributiva e le condizioni di accesso ai contributi pubblici incidono sull'ammissibilità: vanno verificate caso per caso.

    Come prepararsi per tempo

    Dato che il bando si vince con preparazione e velocità, conviene muoversi con largo anticipo. Ecco un percorso ordinato.

    1. Verifica subito l'ammissibilità. Controlla iscrizione alla CCIAA ed eventuale esclusione per finanziamenti ISI 2022-2024. Inutile costruire un progetto se l'impresa non rientra.
    2. Definisci l'intervento e l'asse. Individua l'investimento sulla sicurezza che vuoi realizzare e a quale asse appartiene. Da qui dipende sia l'ammissibilità sia la percentuale (65% o 80%).
    3. Stima il punteggio. Simula la domanda per capire se raggiungi i 130 punti e quali leve puoi attivare per migliorarlo. Questo è il passaggio più trascurato e più decisivo.
    4. Prepara documenti e preventivi. Raccogli in anticipo preventivi delle spese ammissibili e la documentazione tecnica, così da non rincorrere nulla all'ultimo.
    5. Compila la domanda nella finestra di apertura sportello. Inserisci e salva la domanda online appena lo sportello apre, senza aspettare gli ultimi giorni.
    6. Allenati per il click day. Prepara connessione, dispositivo e credenziali, e fai in modo di essere pronto al secondo nell'orario di apertura. In una procedura a sportello cronologica, i secondi contano.

    Sulle date: per l'edizione 2026 sono indicate un'apertura dello sportello il 13/4/2026, una chiusura il 28/5/2026 alle ore 18:00 e un click day in una finestra successiva. Sono date previste e da confermare sul bando ufficiale INAIL: al momento il bando ufficiale potrebbe non essere ancora pubblicato, quindi non vanno considerate certe. Usale solo come riferimento di massima per organizzare la preparazione, e verifica sempre il calendario definitivo sulla fonte ufficiale.

    Caso pratico

    Immaginiamo la «Falegnameria Verdi S.r.l.», piccola impresa artigiana con dieci dipendenti (azienda di fantasia). Vuole sostituire una vecchia macchina per la lavorazione del legno con un modello più sicuro e dotato di sistemi di aspirazione e protezione, per ridurre il rischio di infortuni e l'esposizione alle polveri.

    La spesa ammissibile stimata è di 90.000 €. Con la percentuale ordinaria del 65%, il contributo teorico sarebbe di 58.500 €, dentro la forbice tra il minimo di 5.000 € e il massimo di 130.000 €: il progetto rientra nei tetti. Verdi controlla per prima cosa di non essere stata finanziata con ISI nel 2022, 2023 o 2024 e di essere regolarmente iscritta alla CCIAA: requisiti soddisfatti.

    Tre mesi prima della presunta apertura, l'impresa simula la domanda e scopre di fermarsi a 125 punti, sotto la soglia. Rivede le caratteristiche dell'intervento, valorizza meglio gli elementi che incidono sul punteggio e raccoglie i preventivi corretti: la simulazione successiva supera i 130 punti. A quel punto Verdi prepara tutto in anticipo, compila la domanda all'apertura dello sportello e si organizza per essere pronta al click day con connessione stabile e credenziali già verificate.

    Morale: lo stesso progetto, con la stessa spesa, può essere bocciato o finanziato a seconda di quanto è preparata la domanda. I 130 punti e il click day non premiano l'idea migliore in astratto, ma l'impresa che arriva pronta, in regola e per prima.