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Con un’ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 75-bis del Testo unico sugli stupefacenti, censurato per essere stato introdotto da un decreto-legge in difetto dei presupposti di necessità e urgenza.
Di cosa si tratta
L’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevedeva misure restrittive per i tossicodipendenti recidivi. La norma era stata introdotta da un emendamento in sede di conversione di un decreto-legge originariamente dedicato alle Olimpiadi invernali, e ne veniva contestata l’eterogeneità rispetto al testo originario.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione e il Giudice di pace di Chioggia hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-quater del d.l. n. 272 del 2005 (che introduceva l’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990), in riferimento all’art. 77, secondo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato, riuniti i giudizi, la manifesta inammissibilità delle questioni.
Il principio
Le questioni sono state ritenute manifestamente inammissibili: la Corte non è entrata nel merito della denunciata violazione dell’art. 77 Cost. relativamente all’introduzione della norma in sede di conversione del decreto-legge.
Domande e risposte
Quale norma era contestata?
L’art. 75-bis del Testo unico sugli stupefacenti, introdotto in sede di conversione di un decreto-legge.
Qual era il vizio denunciato?
La violazione dell’art. 77 Cost., per l’inserimento di una norma estranea all’oggetto originario del decreto.
Come si è conclusa?
Con la manifesta inammissibilità delle questioni, senza esame del merito.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — parametro invocato sui presupposti e sui limiti del decreto-legge
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