Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la cosiddetta «Robin Hood Tax», l’addizionale IRES a carico delle imprese energetiche, ma ha stabilito che gli effetti dell’annullamento decorrono solo dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza, senza retroattività.

Di cosa si tratta

Per finanziare la spesa pubblica e perequare il prelievo, il legislatore aveva introdotto nel 2008 un’addizionale del 5,5% all’imposta sul reddito delle società (IRES) a carico delle imprese di determinati settori energetici (petroli, gas, lubrificanti) con ricavi superiori a 25 milioni di euro, vietando la traslazione sui prezzi al consumo.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia ha sollevato la questione sull’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 53, 77 e 117 della Costituzione, denunciando in particolare la violazione dei principi di uguaglianza tributaria e capacità contributiva.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge n. 112 del 2008, stabilendo però che gli effetti della pronuncia decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale, e non dall’origine.

Il principio

La Corte può modulare nel tempo gli effetti delle proprie pronunce di illegittimità: per evitare un grave squilibrio della finanza pubblica e nuove disparità tra contribuenti, l’annullamento opera solo per il futuro, bilanciando i principi di uguaglianza e solidarietà con l’equilibrio di bilancio.

Domande e risposte

Cos’era la «Robin Hood Tax»?

Un’addizionale del 5,5% all’IRES introdotta nel 2008 a carico delle grandi imprese del settore energetico, con divieto di traslare il costo sui prezzi al consumo.

Perché è stata dichiarata incostituzionale?

Per contrasto con i principi di uguaglianza e capacità contributiva (artt. 3 e 53 Cost.): un prelievo aggiuntivo permanente, non collegato a una congiuntura, colpiva in modo irragionevole solo alcuni settori.

Perché l’annullamento vale solo per il futuro?

Per evitare che la restituzione delle somme già riscosse alterasse l’equilibrio di bilancio e creasse nuove disparità tra contribuenti: la Corte ha modulato gli effetti nel tempo.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.