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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 882 Codice Civile: Riparazioni del muro comune

    Articolo 882 Codice Civile: Riparazioni del muro comune

    Art. 882 c.c. Riparazioni del muro comune

    In vigore

    Le riparazioni e le ricostruzioni necessarie del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto e in proporzione del diritto di ciascuno, salvo che la spesa sia stata cagionata dal fatto di uno dei partecipanti. Il comproprietario di un muro comune può esimersi dall’obbligo di contribuire nelle spese di riparazione e ricostruzione, rinunziando al diritto di comunione, purché il muro comune non sostenga un edificio di sua spettanza. La rinunzia non libera il rinunziante dall’obbligo delle riparazioni e ricostruzioni a cui abbia dato causa col fatto proprio.

  • Art. 883 c.c.: Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Art. 883 c.c.: Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    Art. 883 c.c. Abbattimento di edificio appoggiato al muro comune

    In vigore

    comune Il proprietario che vuole atterrare un edificio sostenuto da un muro comune può rinunziare alla comunione di questo, ma deve farvi le riparazioni e le opere che la demolizione rende necessarie per evitare ogni danno al vicino.

  • Art. 884 c.c.: Appoggio e immissione di travi e catene nel muro

    Art. 884 c.c.: Appoggio e immissione di travi e catene nel muro

    Art. 884 c.c. Appoggio e immissione di travi e catene nel muro comune

    In vigore

    muro comune Il comproprietario di un muro comune può fabbricare appoggiandovi le sue costruzioni e può immettervi travi, purché le mantenga a distanza di cinque centimetri dalla superficie opposta, salvo il diritto dell’altro comproprietario di fare accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli voglia collocare una trave nello stesso luogo, aprirvi un incavo o appoggiarvi un camino. Il comproprietario può anche attraversare il muro comune con chiavi e catene di rinforzo, mantenendo la stessa distanza. Egli è tenuto in ogni caso a riparare i danni causati dalle opere compiute. Non può fare incavi nel muro comune, né eseguirvi altra opera che ne comprometta la stabilità o che in altro modo lo danneggi.

  • Articolo 885 Codice Civile: Innalzamento del muro comune

    Articolo 885 Codice Civile: Innalzamento del muro comune

    Art. 885 c.c. Innalzamento del muro comune

    In vigore

    Ogni comproprietario può alzare il muro comune, ma sono a suo carico tutte le spese di costruzione e conservazione della parte sopraedificata. Anche questa può dal vicino essere resa comune a norma dell’articolo 874. Se il muro non è atto a sostenere la sopraedificazione, colui che l’esegue è tenuto a ricostruirlo o a rinforzarlo a sue spese. Per il maggiore spessore che sia necessario, il muro deve essere costruito sul suolo proprio, salvo che esigenze tecniche impongano di costruirlo su quello del vicino. In entrambi i casi il muro ricostruito o ingrossato resta di proprietà comune, e il vicino deve essere indennizzato di ogni danno prodotto dall’esecuzione delle opere. Nel secondo caso il vicino ha diritto di conseguire anche il valore della metà del suolo occupato per il maggiore spessore. Qualora il vicino voglia acquistare la comunione della parte sopraelevata del muro, si tiene conto, nel calcolare il valore di questa, anche delle spese occorse per la ricostruzione o per il rafforzamento.

  • Articolo 886 Codice Civile: Costruzione del muro di cinta

    Articolo 886 Codice Civile: Costruzione del muro di cinta

    Art. 886 c.c. Costruzione del muro di cinta

    In vigore

    Ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L’altezza di essi, se non è diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla convenzione, deve essere di tre metri.

  • Articolo 887 Codice Civile: Fondi a dislivello negli abitati

    Articolo 887 Codice Civile: Fondi a dislivello negli abitati

    Art. 887 c.c. Fondi a dislivello negli abitati

    In vigore

    Se di due fondi posti negli abitati uno è superiore e l’altro inferiore, il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e conservazione del muro dalle fondamenta all’altezza del proprio suolo, ed entrambi i proprietari devono contribuire per tutta la restante altezza. Il muro deve essere costruito per metà sul terreno del fondo inferiore e per metà sul terreno del fondo superiore.

  • Articolo 888 Codice Civile: Esonero dal contributo nelle spese

    Articolo 888 Codice Civile: Esonero dal contributo nelle spese

    Art. 888 c.c. Esonero dal contributo nelle spese

    In vigore

    Il vicino si può esimere dal contribuire nelle spese di costruzione del muro di cinta o divisorio, cedendo, senza diritto a compenso, la metà del terreno su cui il muro di separazione deve essere costruito. In tal caso il muro è di proprietà di colui che l’ha costruito, salva la facoltà del vicino di renderlo comune ai sensi dell’articolo 874, senza obbligo però di pagare la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.

  • Articolo 889 Codice Civile: Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

    Articolo 889 Codice Civile: Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

    Art. 889 c.c. Distanze per pozzi, cisterne, fosse e tubi

    In vigore

    Chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o di concime presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d’acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine. Sono salve in ogni caso le disposizioni dei regolamenti locali.

  • Art. 890 c.c.: Distanze per fabbriche e depositi nocivi o perico

    Art. 890 c.c.: Distanze per fabbriche e depositi nocivi o perico

    Art. 890 c.c. Distanze per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi

    In vigore

    pericolosi Chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, vuole fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili, o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.

  • Articolo 891 Codice Civile: Distanze per canali e fossi

    Articolo 891 Codice Civile: Distanze per canali e fossi

    Art. 891 c.c. Distanze per canali e fossi

    In vigore

    Chi vuole scavare fossi o canali presso il confine, se non dispongono in modo diverso i regolamenti locali, deve osservare una distanza eguale alla profondità del fosso o canale. La distanza si misura dal confine al ciglio della sponda più vicina, la quale deve essere a scarpa naturale ovvero munita di opere di sostegno. Se il confine si trova in un fosso comune o in una via privata, la distanza si misura da ciglio a ciglio o dal ciglio al lembo esteriore della via.