Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 25/2015 – Sentenza di non doversi procedere (art. 529 c.p.p.): questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 529 del codice di procedura penale, sollevata dal Tribunale di Brindisi in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 529 c.p.p. riguarda la sentenza con cui il giudice dichiara di «non doversi procedere» quando manca una condizione di procedibilità. Il Tribunale di Brindisi ne dubitava la legittimità sotto vari profili.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 529 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Fasano, in composizione monocratica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 529 c.p.p.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina della sentenza di non doversi procedere, per ragioni di carattere processuale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 529 c.p.p.?

    La sentenza di non doversi procedere, pronunciata quando manca una condizione di procedibilità dell’azione penale.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.

    Chi aveva sollevato il dubbio?

    Il Tribunale ordinario di Brindisi, sezione distaccata di Fasano.

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  • Corte cost. n. 278/2016 – Processo tributario: contributo unificato e delega legislativa

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    La Corte dichiara non fondata la questione sull’art. 15, comma 2-quater, del processo tributario, introdotto in attuazione della delega sulla revisione del contenzioso: la norma non eccede i limiti della delega legislativa.

    Di cosa si tratta

    Nel riformare il processo tributario, il legislatore delegato ha introdotto regole sulla liquidazione delle spese e sul contributo. Il giudice rimettente dubitava che la nuova disposizione rispettasse i confini fissati dalla legge di delega (art. 76 Cost.).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Treviso ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 156 del 2015 (che introduce l’art. 15, comma 2-quater, del d.lgs. n. 546 del 1992), in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disposizione delegata rispetta i principi e criteri direttivi della legge di delega n. 23 del 2014, senza eccedere i limiti dell’art. 76 Cost.

    Il principio

    La legge delegata non viola l’art. 76 Cost. quando si mantiene entro l’ambito dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delega, anche sviluppandone le previsioni con scelte attuative coerenti.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 15, comma 2-quater, del d.lgs. n. 546 del 1992, introdotto dalla riforma del processo tributario del 2015.

    Qual era il dubbio del giudice?

    Che la norma delegata eccedesse i limiti della legge di delega, violando l’art. 76 Cost.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato la questione non fondata, ritenendo rispettati i limiti della delega.

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  • Corte cost. n. 24/2015 – Pianta organica delle farmacie: questione manifestamente inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 2 della legge n. 475 del 1968 e sull’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012 in materia di servizio farmaceutico, sollevata dal TAR Veneto in riferimento agli artt. 41, 97 e 118 Cost.

    Di cosa si tratta

    La disciplina del servizio farmaceutico stabilisce quante farmacie possono operare in un certo territorio (la cosiddetta pianta organica). Il TAR Veneto dubitava della costituzionalità di alcune norme modificate dal «decreto liberalizzazioni» del 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge 2 aprile 1968, n. 475 (servizio farmaceutico), come modificato dall’art. 11 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, e l’art. 11, comma 2, del medesimo decreto-legge, in riferimento agli artt. 41, 97 e 118, primo comma, della Costituzione, sollevati dal TAR per il Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR per il Veneto.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina del servizio farmaceutico, per ragioni processuali attinenti all’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il TAR Veneto?

    La legittimità di norme sul servizio farmaceutico modificate dal decreto liberalizzazioni del 2012, in riferimento a libertà d’impresa, buon andamento e sussidiarietà.

    Qual è stato l’esito?

    La manifesta inammissibilità: la Corte non è entrata nel merito.

    Quali articoli erano invocati?

    Gli artt. 41, 97 e 118, primo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 23/2015 – Decreto penale di condanna: illegittima l’opposizione del querelante

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, c.p.p. nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con decreto penale di condanna, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il procedimento per decreto è un rito «premiale» e deflattivo: il giudice, su richiesta del pubblico ministero, applica una pena pecuniaria ridotta senza dibattimento. La norma consentiva però alla persona offesa che aveva sporto querela di bloccare questa via, costringendo a un rito ordinario più lungo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 459, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 111 e 112 della Costituzione, sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, nella parte in cui attribuiva al querelante la facoltà di opporsi alla definizione con decreto penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, c.p.p., con riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui prevedeva la facoltà del querelante di opporsi al decreto penale di condanna nei reati perseguibili a querela.

    Il principio

    È irragionevole e contrario alla ragionevole durata del processo attribuire alla persona offesa querelante il potere di impedire l’accesso al procedimento per decreto, rito premiale e deflattivo: tale facoltà non tutela alcun interesse meritevole e dilata ingiustificatamente i tempi processuali.

    Domande e risposte

    Cos’è il procedimento per decreto?

    Un rito penale semplificato in cui il giudice, su richiesta del pubblico ministero, applica una pena pecuniaria ridotta senza dibattimento.

    Cosa è stato dichiarato incostituzionale?

    La facoltà del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con decreto penale, nei reati perseguibili a querela.

    Perché quella facoltà era illegittima?

    Perché irragionevole (art. 3 Cost.) e lesiva della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), senza tutelare alcun interesse apprezzabile del querelante.

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  • Corte cost. n. 277/2016 – Liberi consorzi e città metropolitane in Sicilia: cessata materia

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    La Corte dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso del Governo contro la legge siciliana in materia di liberi consorzi comunali e città metropolitane, essendo venute meno le disposizioni impugnate.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione siciliana n. 15 del 2015 disciplinava istituzione e funzionamento degli organi dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane. Il Governo ne ha impugnato numerosi articoli per contrasto con i principi della riforma statale (legge n. 56 del 2014, c.d. legge Delrio).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato numerosi articoli della legge della Regione siciliana 4 agosto 2015, n. 15, in riferimento agli artt. 3, 5, 51, 117 e 118 della Costituzione e allo statuto della Regione siciliana, in relazione a norme interposte tra cui la legge n. 56 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere su tutte le questioni promosse con il ricorso, essendo intervenute modifiche normative che hanno fatto venire meno le disposizioni impugnate.

    Il principio

    Quando le disposizioni impugnate vengono abrogate o sostituite e non hanno avuto applicazione medio tempore, la Corte dichiara cessata la materia del contendere, senza pronunciarsi nel merito della costituzionalità.

    Domande e risposte

    Quale legge era impugnata?

    La legge della Regione siciliana n. 15 del 2015 su liberi consorzi comunali e città metropolitane.

    Perché non c’è stata una decisione di merito?

    Perché le disposizioni impugnate sono venute meno, determinando la cessazione della materia del contendere.

    Cosa significa «cessata materia del contendere»?

    Che è venuto meno l’oggetto del giudizio, sicché la Corte non si pronuncia sul merito.

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  • Corte cost. n. 276/2016 – Legge Severino: sospensione dalle cariche per condanna non definitiva

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla cosiddetta «legge Severino»: la sospensione di diritto da cariche regionali e locali in caso di condanna penale non definitiva è legittima e non viola la Costituzione né la CEDU.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 235 del 2012 (testo unico sull’incandidabilità, detto «legge Severino») prevede la sospensione automatica dalle cariche politiche regionali e locali per chi ha riportato una condanna non definitiva per determinati reati. Amministratori sospesi (in Puglia, Campania e in un Comune siciliano) ne hanno contestato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Bari e i Tribunali di Napoli e Messina hanno sollevato più questioni sugli artt. 7, 8 e 11 del d.lgs. n. 235 del 2012, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 2, 3, 4, 25, 51, 76, 77, 97 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e, per il resto, non fondate le questioni: la disciplina sulla sospensione di diritto dalle cariche per condanna non definitiva è stata ritenuta conforme alla Costituzione e ai parametri evocati, compreso l’art. 7 CEDU.

    Il principio

    La sospensione dalle cariche elettive per condanna penale non definitiva non ha natura sanzionatorio-penale, ma di misura cautelare a tutela del buon andamento e dell’immagine dell’amministrazione; come tale è legittima e non viola né il principio di irretroattività né il diritto di elettorato passivo.

    Domande e risposte

    Cos’è la «legge Severino»?

    È il testo unico del 2012 su incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive in conseguenza di condanne penali.

    La sospensione per condanna non definitiva è legittima?

    Sì: la Corte l’ha ritenuta conforme a Costituzione e CEDU, come misura cautelare e non come pena.

    Quali parametri sono stati invocati?

    Tra gli altri gli artt. 2, 3, 4, 25, 51, 76, 77, 97 e 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 7 CEDU.

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  • Corte cost. n. 275/2016 – Trasporto degli studenti disabili e vincoli di bilancio

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    La Corte dichiara illegittima la norma abruzzese che subordinava il contributo per il trasporto degli studenti disabili alla mera disponibilità finanziaria di bilancio: il diritto allo studio del disabile non può essere condizionato dalle scelte discrezionali sulle risorse.

    Di cosa si tratta

    Il diritto allo studio delle persone con disabilità richiede servizi essenziali come il trasporto scolastico. La legge abruzzese garantiva un contributo del 50% della spesa, ma solo «nei limiti della disponibilità finanziaria» determinata di anno in anno dal bilancio regionale, rendendo la prestazione incerta e aleatoria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Abruzzo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 2-bis, della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978, in riferimento all’art. 38 della Costituzione (e all’art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità), per aver condizionato il contributo alle sole disponibilità di bilancio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente all’inciso che subordinava il contributo ai «limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa».

    Il principio

    È il bilancio che deve adeguarsi alla garanzia dei diritti fondamentali, non il contrario: il diritto del disabile al trasporto scolastico, riconducibile all’art. 38 Cost., non può essere reso aleatorio dalla discrezionale disponibilità di risorse di bilancio.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma abruzzese?

    Un contributo del 50% per il trasporto degli studenti disabili, ma solo nei limiti della disponibilità finanziaria annuale di bilancio.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché rendeva incerto e condizionato un diritto fondamentale, in contrasto con l’art. 38 Cost.

    Qual è il principio affermato?

    La garanzia dei diritti fondamentali non può essere subordinata alla discrezionale disponibilità di bilancio.

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  • Corte cost. n. 22/2015 – Provvidenze ai ciechi assoluti: illegittimo il requisito della carta di soggiorno per gli stranieri

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    La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 nella parte in cui subordina alla carta di soggiorno la concessione, agli stranieri regolarmente soggiornanti, della pensione e dell’indennità per i ciechi civili.

    Di cosa si tratta

    Alcune provvidenze assistenziali destinate ai ciechi civili erano riservate, per gli stranieri, ai soli titolari di carta di soggiorno (cioè di un permesso di lungo periodo con requisiti reddituali). Questo escludeva stranieri pur regolarmente presenti ma privi di quel titolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 38 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione alla CEDU), sollevato dalla Corte d’appello di Bologna e dalla Corte di cassazione, sulla pensione e indennità per ciechi assoluti riservate ai titolari di carta di soggiorno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui subordina al requisito della carta di soggiorno la concessione, agli stranieri legalmente soggiornanti, della pensione per ciechi (legge n. 66 del 1962) e dell’indennità (legge n. 508 del 1988); ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dalla Corte di cassazione, per carenze di motivazione.

    Il principio

    È irragionevole e discriminatorio subordinare al possesso della carta di soggiorno l’erogazione di provvidenze assistenziali volte a far fronte a gravi situazioni di bisogno e di disabilità: tali prestazioni spettano agli stranieri legalmente soggiornanti a prescindere da quel titolo, a tutela della salute e dei diritti inviolabili della persona.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Il requisito della carta di soggiorno come condizione, per gli stranieri regolarmente presenti, per ottenere la pensione e l’indennità per ciechi civili.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché introduceva una discriminazione irragionevole rispetto a provvidenze legate a gravi situazioni di bisogno e disabilità, lesiva degli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost.

    Cosa cambia per gli stranieri regolarmente soggiornanti?

    Possono accedere a quelle provvidenze anche senza la carta di soggiorno, a parità con i cittadini.

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  • Corte cost. n. 13/2015 – Ricorso della Regione Lazio sul piano «Destinazione Italia»

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    La Corte costituzionale ha respinto, in parte come inammissibile e in parte come infondato, il ricorso della Regione Lazio contro una norma del decreto «Destinazione Italia».

    Di cosa si tratta

    Le Regioni possono impugnare le leggi statali che ritengono invasive delle proprie competenze. Qui la Regione Lazio contestava una disposizione del decreto-legge «Destinazione Italia», sostenendo che ledesse l’autonomia e le competenze regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lazio ha impugnato l’art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013 (piano «Destinazione Italia»), convertito dalla legge n. 9 del 2014, in riferimento, tra gli altri, agli artt. 77, secondo comma, 117, secondo e terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l’art. 3.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni promosse in riferimento agli artt. 77, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost., in combinato disposto con l’art. 3, e non fondate le questioni promosse in riferimento agli artt. 117, secondo e terzo comma, 119, primo e secondo comma, e 120 della Costituzione.

    Il principio

    La disposizione statale impugnata non lede le competenze e l’autonomia finanziaria della Regione: il ricorso è respinto sia sotto il profilo dell’ammissibilità di alcune censure, sia nel merito delle altre.

    Domande e risposte

    Chi aveva impugnato la norma?

    La Regione Lazio, con ricorso in via principale contro l’art. 13, comma 15-bis, del decreto-legge «Destinazione Italia».

    Qual è stato l’esito?

    In parte inammissibilità e in parte infondatezza: la norma statale è rimasta in vigore.

    Quali competenze erano in gioco?

    La ripartizione di competenze legislative (art. 117) e l’autonomia finanziaria regionale (art. 119), oltre ai limiti del decreto-legge (art. 77).

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  • Corte cost. n. 274/2016 – Patente estera del cittadino italiano e recupero punti

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    La Corte dichiara illegittima la norma del codice della strada nella parte in cui, al cittadino italiano titolare di patente estera, non consente — in caso di azzeramento del punteggio — di sostenere l’esame di idoneità per evitare l’inibizione alla guida prevista per le patenti italiane.

    Di cosa si tratta

    La patente italiana è soggetta al meccanismo dei punti, con strumenti per recuperarli (corsi, premi di buona condotta, esame di idoneità in caso di azzeramento). Per il cittadino italiano residente all’estero con patente estera, invece, l’esaurimento dei punti portava all’inibizione alla guida in Italia senza la stessa possibilità di recupero.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Sondrio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6-ter del d.l. n. 151 del 2003, in riferimento agli artt. 2, 3 e 16 della Costituzione, per la disparità di trattamento tra titolari di patente italiana e cittadini italiani titolari di patente estera.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6-ter nella parte in cui non estende al cittadino italiano titolare di patente estera la disciplina dell’art. 126-bis, comma 6, del codice della strada (esame di idoneità in caso di azzeramento del punteggio, per evitare l’inibizione alla guida). Ha invece dichiarato non fondata la questione riferita agli artt. 2 e 16 Cost.

    Il principio

    È irragionevole, e contrario al principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), negare al cittadino italiano con patente estera la possibilità — riconosciuta al titolare di patente italiana — di sostenere l’esame di idoneità per recuperare l’abilitazione alla guida dopo l’azzeramento dei punti.

    Domande e risposte

    Cosa cambiava per il cittadino italiano con patente estera?

    Esaurito il punteggio, subiva l’inibizione alla guida senza poter accedere all’esame di recupero previsto per le patenti italiane.

    Quale principio è stato applicato?

    Il principio di uguaglianza dell’art. 3 Cost., contro l’ingiustificata disparità di trattamento.

    La Corte ha accolto tutte le censure?

    No: ha accolto quella sull’art. 3, dichiarando non fondate quelle riferite agli artt. 2 e 16 Cost.

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  • Corte cost. n. 21/2015 – Norma tributaria di interpretazione autentica: manifesta infondatezza

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    La Corte dichiara la manifesta infondatezza delle questioni sull’art. 14 della legge n. 28 del 1999, norma di interpretazione autentica in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Padova.

    Di cosa si tratta

    Una norma di «interpretazione autentica» chiarisce con effetto retroattivo il significato di una legge precedente. La Commissione tributaria di Padova dubitava che questa tecnica, applicata a una norma sull’accertamento dei redditi, violasse principi costituzionali in materia fiscale e di separazione dei poteri.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 14 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, di interpretazione autentica dell’art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimento agli artt. 3, 53, 101, 102 e 108 della Costituzione, sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Padova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni: la norma di interpretazione autentica non viola i parametri costituzionali invocati.

    Il principio

    Le leggi di interpretazione autentica, anche in materia tributaria, sono legittime quando si limitano a chiarire un significato già ricavabile dalla norma interpretata, senza violare il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.) né le prerogative della funzione giurisdizionale.

    Domande e risposte

    Cos’è una norma di interpretazione autentica?

    È una legge che chiarisce con efficacia retroattiva il significato di una norma precedente.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato manifestamente infondate le questioni: la norma tributaria contestata è legittima.

    Quali principi erano in gioco?

    Uguaglianza, capacità contributiva e indipendenza della funzione giurisdizionale (artt. 3, 53, 101, 102 e 108 Cost.).

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  • Corte cost. n. 20/2015 – Sospensione del processo per incapacità dell’imputato: restituzione degli atti al giudice

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    Con questa ordinanza la Corte ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma sulla questione relativa all’art. 71, comma 1, c.p.p., in materia di sospensione del processo per incapacità dell’imputato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 71 c.p.p. disciplina la sospensione del processo quando l’imputato non è in grado di parteciparvi coscientemente. Il Tribunale di Roma aveva sollevato un dubbio di costituzionalità su tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 71, comma 1, del codice di procedura penale, sollevato dal Tribunale ordinario di Roma nel procedimento penale a carico di B.M.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Roma, affinché il giudice rimettente riesamini la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del quadro normativo.

    Il principio

    La restituzione degli atti al giudice a quo è lo strumento con cui la Corte rinvia la valutazione della questione al rimettente, quando sopravvengono elementi (normativi o giurisprudenziali) che impongono una nuova verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 71 c.p.p.?

    La sospensione del processo penale quando l’imputato, per il suo stato mentale, non può parteciparvi in modo cosciente.

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte non decide il merito ma rinvia il fascicolo al giudice, perché rivaluti la questione alla luce di sopravvenienze.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Roma, in un procedimento penale.