Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 164/2015 – Edilizia sismica in Puglia: estinzione del processo dopo l’abrogazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’estinzione del processo relativo all’art. 2 della legge della Regione Puglia n. 6 del 2013 in materia di edilizia nelle zone a bassa sismicità. Il giudizio si è chiuso senza decisione nel merito perché lo Stato ricorrente ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato una norma pugliese che, nelle zone a bassa sismicità (zone 3 e 4), autorizzava i Comuni a rilasciare direttamente le attestazioni di avvenuto deposito dei progetti edilizi, previa verifica della sola completezza della documentazione. Secondo lo Stato, ciò riduceva il controllo a una mera verifica formale, senza riscontro del rispetto delle norme tecniche antisismiche.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Puglia 5 febbraio 2013, n. 6, per asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 65, 83, 88 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, principi fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile) e dell’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Il giudizio era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’estinzione del processo. A seguito di una successiva legge regionale che aveva modificato la disposizione impugnata, lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia: la rinuncia accettata determina, secondo le norme integrative, l’estinzione del giudizio.

    Il principio

    Quando, nel giudizio in via principale, il ricorrente rinuncia al ricorso e la controparte costituita accetta la rinuncia, il processo costituzionale si estingue e la Corte non si pronuncia sul merito della questione.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «estinzione del processo»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sulla fondatezza della questione. La norma impugnata non viene né annullata né salvata: semplicemente il procedimento davanti alla Corte si conclude.

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso?

    Perché una legge regionale successiva aveva modificato la disposizione contestata, facendo venir meno l’interesse a proseguire il giudizio.

    La norma pugliese resta quindi in vigore?

    La Corte non l’ha esaminata nel merito; la vicenda riguarda gli assetti normativi modificati dalla Regione, ma la pronuncia in sé non contiene alcuna valutazione di legittimità.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato sul riparto di competenze Stato-Regioni in materia di governo del territorio e protezione civile
  • Corte cost. n. 133/2015 – Legge venatoria della Regione Veneto e tutela dell’ambiente, questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata su una norma della legge venatoria della Regione Veneto, censurata per contrasto con la competenza statale in materia di tutela dell’ambiente. La censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La disposizione regionale riguardava la protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio nel Veneto. Un giudice amministrativo ne aveva dubitato la legittimità per possibile invasione della competenza statale sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 21, comma 5, della legge della Regione Veneto 9 dicembre 1993, n. 50 (come modificato dall’art. 22 della legge regionale n. 37 del 1997), sollevato dal TAR Veneto in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La pronuncia di manifesta inammissibilità non affronta il merito: la disciplina venatoria regionale resta in vigore per la presenza di vizi processuali evidenti nella formulazione della questione.

    Domande e risposte

    Quale principio era stato invocato?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La norma venatoria veneta è stata annullata?

    No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, senza esame del merito.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, con ordinanza di rimessione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2015 – Antielusione fiscale e art. 37-bis del d.P.R. 600/1973, questione non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 37-bis del d.P.R. 600/1973 in tema di contrasto all’elusione fiscale. La norma, che impone all’Amministrazione un contraddittorio preventivo a pena di nullità dell’accertamento, è conforme ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    L’art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 era la disposizione antielusiva che consentiva al fisco di disconoscere i vantaggi tributari ottenuti con operazioni prive di valide ragioni economiche, prevedendo un obbligo di contraddittorio preventivo con il contribuente a pena di nullità dell’atto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 37-bis, comma 4, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sollevato dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nell’ambito di una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un istituto di credito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La previsione di un contraddittorio preventivo obbligatorio, a pena di nullità dell’accertamento antielusivo, non viola i principi di uguaglianza e capacità contributiva: rappresenta anzi una garanzia procedimentale a favore del contribuente.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 37-bis sul contraddittorio?

    Che l’accertamento antielusivo sia preceduto, a pena di nullità, da una richiesta di chiarimenti al contribuente, che può così far valere le proprie ragioni.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché la garanzia del contraddittorio preventivo è coerente con i principi di uguaglianza e capacità contributiva e non li lede.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di cassazione, in una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un istituto di credito.

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  • Corte cost. n. 131/2015 – Gettito tributario riscosso in Sicilia e autonomia finanziaria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una norma del «decreto del fare» del 2013 nella parte in cui includeva, nell’aumento di gettito destinato allo Stato, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana, in violazione dell’autonomia finanziaria statutaria.

    Di cosa si tratta

    Lo Statuto siciliano riconosce alla Regione la spettanza dei tributi riscossi nel proprio territorio. La Regione lamentava che alcune disposizioni del decreto-legge n. 69 del 2013 («decreto del fare») sottraessero indebitamente parte di quel gettito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, comma 2, 61, comma 1, e 85, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito dalla legge n. 98 del 2013), in riferimento agli artt. 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana e all’art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, su ricorso della Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 61, comma 1, alinea e lettera a), del d.l. n. 69 del 2013, limitatamente alla parte in cui ricomprendeva anche i tributi riscossi nel territorio siciliano; ha dichiarato non fondate nel resto le altre questioni.

    Il principio

    Lo Stato non può computare, tra le maggiori entrate a sé destinate, i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana, che spettano alla Regione in base alle norme statutarie e di attuazione sull’autonomia finanziaria.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per la Regione siciliana?

    Le viene riconosciuta la spettanza dei tributi riscossi nel suo territorio: la norma statale è stata annullata nella parte in cui li sottraeva.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. Solo quella sull’art. 61; le altre questioni sono state dichiarate non fondate.

    Su cosa si fonda l’autonomia finanziaria siciliana?

    Sullo Statuto speciale della Regione siciliana e sulle relative norme di attuazione in materia finanziaria.

  • Corte cost. n. 130/2015 – Legge della Regione Basilicata sul patto di stabilità interno

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    La Corte costituzionale ha dichiarato integralmente illegittima una legge della Regione Basilicata in materia di patto di stabilità interno. La legge regionale è stata annullata nella sua interezza su ricorso del Governo.

    Di cosa si tratta

    Il patto di stabilità interno è lo strumento con cui lo Stato coordina la finanza pubblica e impone agli enti territoriali vincoli di bilancio. Il Governo riteneva che la legge della Regione Basilicata interferisse con questa disciplina di competenza statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata l’intera legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso in via principale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17.

    Il principio

    La Regione non può dettare una propria disciplina del patto di stabilità interno, che attiene al coordinamento della finanza pubblica riservato allo Stato: l’intera legge regionale è perciò costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa comporta l’annullamento dell’intera legge?

    Che l’intera legge regionale è rimossa dall’ordinamento: nessuna delle sue disposizioni produce più effetti.

    Perché la Regione non poteva legiferare sul patto di stabilità?

    Perché il patto di stabilità interno rientra nel coordinamento della finanza pubblica, ambito riservato allo Stato, che vincola gli enti territoriali.

    Chi aveva impugnato la legge?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale davanti alla Corte costituzionale.

  • Corte cost. n. 129/2015 – Sospensione del processo penale e prescrizione, questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata sul combinato disposto che disciplina la sospensione del processo penale e la sospensione del corso della prescrizione. La censura non ha superato il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Le norme in esame regolano i rapporti tra la sospensione del procedimento penale e il decorso della prescrizione del reato. Un giudice di pace ne aveva dubitato la legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato il combinato disposto dell’art. 71 del codice di procedura penale e dell’art. 159, primo comma, del codice penale, sollevato dal Giudice di pace di Prato in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La pronuncia di manifesta inammissibilità impedisce l’esame del merito: la disciplina del rapporto tra sospensione del processo e prescrizione resta in vigore per la presenza di vizi processuali evidenti.

    Domande e risposte

    Quali principi erano stati invocati?

    L’uguaglianza (art. 3), il diritto di difesa (art. 24) e i principi del giusto processo (art. 111).

    La norma sulla prescrizione è stata dichiarata incostituzionale?

    No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, senza esame del merito.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Giudice di pace di Prato, nell’ambito di un procedimento penale.

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  • Corte cost. n. 128/2015 – Aumento obbligatorio di pena per la recidiva reiterata, questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata sulla norma che prevede un aumento di pena per la recidiva reiterata. La censura non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La disposizione riguarda il trattamento sanzionatorio del recidivo reiterato nel codice penale, come riformato dalla legge n. 251 del 2005 (cosiddetta «ex Cirielli»). Un giudice penale ne aveva dubitato la conformità ai principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 99, quinto comma, del codice penale (come sostituito dall’art. 4 della legge 5 dicembre 2005, n. 251), sollevato dalla Corte d’assise d’appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La pronuncia di manifesta inammissibilità non affronta il merito: il regime sanzionatorio della recidiva reiterata resta in vigore perché la questione presentava vizi processuali evidenti.

    Domande e risposte

    La norma sulla recidiva reiterata è stata annullata?

    No. La Corte non ha esaminato il merito: la questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile.

    Quali principi erano stati invocati?

    L’uguaglianza (art. 3) e la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Che il vizio processuale della questione era così evidente da essere dichiarato con ordinanza, senza esame del merito.

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  • Corte cost. n. 127/2015 – Leggi interpretative e affidamento, questione non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione su una norma di interpretazione autentica in materia previdenziale. Una legge interpretativa può intervenire anche su giudizi in corso quando esiste un’obiettiva incertezza applicativa, senza per questo violare l’affidamento o il giusto processo.

    Di cosa si tratta

    La disposizione impugnata aveva natura interpretativa e incideva su una situazione di incertezza normativa in materia di trattamenti, applicandosi anche a rapporti già sorti. La Corte dei conti dubitava che ciò ledesse l’affidamento dei cittadini e l’indipendenza della funzione giurisdizionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla legge n. 111 del 2011), sollevato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in riferimento agli artt. 2, 3 primo comma, e 117 primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Una legge di interpretazione autentica non viola l’affidamento né la funzione giurisdizionale quando pone rimedio a un’oggettiva incertezza interpretativa: nessun legittimo affidamento può fondarsi su un orientamento contrastato e incerto.

    Domande e risposte

    Cos’è una legge di interpretazione autentica?

    È una legge con cui il legislatore chiarisce il significato di una norma preesistente, con effetto anche sui rapporti già sorti e sui giudizi in corso.

    Perché non viola l’affidamento dei cittadini?

    Perché, secondo la Corte, nessun affidamento legittimo può nascere da un’interpretazione già contrastata e incerta: la legge interpretativa elimina quell’incertezza.

    La legge interpretativa interferisce con i giudici?

    No: opera sul piano generale e astratto delle fonti, mentre l’applicazione del diritto al caso concreto resta compito del giudice.

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  • Corte cost. n. 126/2015 – Indennità di buonuscita e anno minimo di iscrizione, questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata sulle norme che richiedono almeno un anno di iscrizione o di servizio per maturare l’indennità di buonuscita o di fine rapporto dei dipendenti statali. La Corte non ha esaminato il merito.

    Di cosa si tratta

    Le disposizioni in esame subordinano il diritto all’indennità di buonuscita (per i dipendenti statali) e all’indennità di fine rapporto del personale non di ruolo al possesso di almeno un anno di iscrizione al fondo o di servizio continuativo. Un giudice amministrativo ne aveva dubitato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 3, comma 1, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e l’art. 9, comma 1, del d.lgs. C.p.S. 4 aprile 1947, n. 207, sollevati dal TAR Umbria in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La pronuncia di inammissibilità impedisce l’esame del merito: il requisito dell’anno minimo di iscrizione o servizio resta in vigore perché la questione presentava ostacoli processuali.

    Domande e risposte

    Il requisito di un anno di servizio per la buonuscita resta valido?

    Sì. La Corte non ha annullato le norme: la questione è stata dichiarata inammissibile.

    Quali principi erano stati invocati?

    L’uguaglianza (art. 3), la retribuzione proporzionata (art. 36) e la tutela previdenziale del lavoratore (art. 38).

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Per ragioni processuali legate al modo in cui la questione era stata formulata, che ne hanno impedito l’esame sostanziale.

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  • Corte cost. n. 125/2015 – Spending review e autonomia di Trento e Bolzano

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima, limitatamente alla sua applicazione alle Province autonome di Trento e Bolzano, una norma sulla revisione della spesa pubblica. Le esigenze di contenimento della spesa devono rispettare le particolari garanzie di autonomia finanziaria di quei territori.

    Di cosa si tratta

    Le disposizioni impugnate facevano parte delle misure di revisione della spesa pubblica (spending review) introdotte con il decreto-legge n. 95 del 2012 e con la legge di stabilità 2013. Le Province autonome lamentavano la lesione della propria autonomia finanziaria e organizzativa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati vari commi dell’art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito dalla legge n. 135 del 2012) e l’art. 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012, in riferimento alle norme statutarie e di attuazione sull’autonomia delle Province autonome di Trento e Bolzano.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato tra l’altro l’illegittimità costituzionale dell’art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012 nella parte in cui si applica alle Province autonome di Bolzano e Trento.

    Il principio

    Le misure statali di contenimento della spesa non possono incidere sulle Province autonome al di fuori delle modalità previste dai rispettivi statuti speciali e dalle norme di attuazione, a tutela della loro autonomia finanziaria.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per le Province autonome?

    La norma sulla revisione della spesa è stata dichiarata illegittima nella parte in cui si applicava a Trento e Bolzano, che mantengono le garanzie del proprio statuto speciale.

    La spending review è stata annullata per tutti?

    No. L’illegittimità riguarda specificamente l’applicazione alle Province autonome; le altre questioni sono state riservate a separate pronunce.

    Perché le Province autonome hanno un trattamento particolare?

    Perché godono di autonomia speciale, con regole proprie di finanza pubblica fissate dallo statuto e dalle norme di attuazione.

  • Corte cost. n. 124/2015 – Legge finanziaria della Regione Campania e competenze statali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge finanziaria 2013 della Regione Campania, perché invadevano competenze riservate allo Stato come l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente. Altre censure sono state respinte e una parte del giudizio si è estinta.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse norme della legge finanziaria regionale campana per il 2013, ritenendo che la Regione avesse legiferato in ambiti riservati allo Stato dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate varie disposizioni dell’art. 1 della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (legge finanziaria regionale 2013), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) ed s), Cost. (ordinamento civile e tutela dell’ambiente) e ad altri parametri, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 51, 127 lettere b) e c), 140 e 183 dell’art. 1 della legge regionale; ha dichiarato non fondate le questioni sui commi 36, lettera e), e 44, lettera a); ha infine dichiarato estinto il processo su altre censure.

    Il principio

    La Regione non può disciplinare materie come l’ordinamento civile (ad esempio misure di natura risarcitoria) e la tutela dell’ambiente, riservate alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché alcune norme campane sono state annullate?

    Perché intervenivano in materie di competenza esclusiva statale — ordinamento civile e tutela dell’ambiente — eccedendo le competenze regionali.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. Alcune sono state respinte come non fondate e su altre il processo si è estinto.

    Cosa c’entra l’ordinamento civile con una misura regionale?

    La Corte ha qualificato come civilistica (di natura risarcitoria) una misura prevista dalla legge regionale, riconducendola alla competenza statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2015 – Ricorso del Commissario dello Stato sulla legge siciliana improcedibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato numerose disposizioni di un disegno di legge regionale. Il giudizio si chiude senza una decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana — figura allora competente a impugnare le leggi regionali siciliane prima della loro promulgazione — aveva contestato molte disposizioni del disegno di legge di stabilità regionale per il 2013. Nel frattempo erano venute meno le condizioni per la prosecuzione del giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato un ampio elenco di articoli del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale», su ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe.

    Il principio

    L’improcedibilità del ricorso in via principale chiude il giudizio per il venir meno dell’interesse o dei presupposti processuali, senza che la Corte si pronunci sulla legittimità delle disposizioni impugnate.

    Domande e risposte

    Chi era il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    Era l’organo statale che, secondo lo Statuto siciliano allora vigente, poteva impugnare le leggi regionali prima della promulgazione; tale meccanismo è stato successivamente superato.

    Che cosa significa «improcedibile»?

    Che il ricorso non può proseguire per ragioni processuali: la Corte non esamina il merito e non annulla le norme.

    Le disposizioni del disegno di legge regionale restano valide?

    Sì, per quanto riguarda questo giudizio: non vi è stata alcuna dichiarazione di illegittimità.