Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 242/2016 – Tassa automobilistica e auto storiche: i limiti della potestà regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 2 della legge di stabilità 2015 della Regione Veneto, che esentava dalla tassa automobilistica gli autoveicoli e motoveicoli di età tra venti e trenta anni di interesse storico, perché eccedeva i limiti di manovrabilità del tributo fissati dalla legge statale.

    Di cosa si tratta

    La tassa automobilistica è un tributo proprio derivato delle Regioni, che ne incassano il gettito ma possono disciplinarlo solo nei limiti massimi previsti dalla legislazione statale. La Regione Veneto aveva esentato, a certe condizioni, i veicoli di interesse storico-collezionistico di età compresa tra venti e trenta anni, sostituendo la tassa con una «tassa di circolazione forfettaria».

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 2, 49 e 69 della legge reg. Veneto n. 6 del 2015, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 117, primo e secondo comma, lettera e), 119, secondo comma, e 120, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione di appassionati; ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale; ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 69 (nel frattempo abrogato); ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 49 in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 120, primo comma, Cost.

    Il principio

    Le Regioni possono manovrare la tassa automobilistica solo entro i limiti fissati dalla legge statale: un’esenzione che ecceda tali limiti, come quella per i veicoli storici tra venti e trenta anni, è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma annullata?

    L’esenzione dalla tassa automobilistica ordinaria per autoveicoli e motoveicoli di età tra venti e trenta anni di interesse storico-collezionistico, con sostituzione di una tassa forfettaria di circolazione.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché eccedeva i limiti di manovrabilità del tributo che la legge statale assegna alle Regioni per la tassa automobilistica.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere» sull’art. 69?

    Che la disposizione era stata abrogata nel frattempo dalla stessa Regione, facendo venir meno l’oggetto del giudizio su quel punto.

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  • Corte cost. n. 241/2016 – Cumulo pensione privilegiata e reddito: nessuna disparità

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    La Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione sul regime di cumulo tra pensione e reddito da lavoro: il diverso trattamento riservato alla pensione privilegiata ordinaria rispetto alla pensione di anzianità non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    La normativa consente il cumulo integrale tra pensione e reddito da lavoro autonomo a chi percepisce una pensione diretta di anzianità (art. 19 del d.l. n. 112 del 2008), mentre limita al 70 per cento il cumulo per il titolare di una pensione privilegiata ordinaria (art. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000). Il caso nasceva dalla richiesta di restituzione di un indebito a un generale dei carabinieri.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Marche (giudice unico delle pensioni), aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 2, della legge n. 388 del 2000 e dell’art. 19 del d.l. n. 112 del 2008 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento a danno dei titolari di pensione privilegiata ordinaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, ritenendo che le situazioni poste a confronto non fossero omogenee e che il diverso regime di cumulo non integrasse una violazione dell’art. 3 Cost.

    Il principio

    La pensione privilegiata ordinaria, legata a un’infermità per causa di servizio, e la pensione di anzianità rispondono a logiche diverse: il legislatore può perciò prevedere regimi di cumulo differenziati con il reddito da lavoro senza violare il principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Cosa cambia tra le due pensioni a confronto?

    La pensione di anzianità consente il cumulo integrale con il reddito da lavoro autonomo, mentre la pensione privilegiata ordinaria è soggetta a un cumulo limitato al 70 per cento.

    Perché la Corte non ha riscontrato disparità?

    Perché le due situazioni non sono omogenee: rispondono a presupposti e finalità diversi, e il legislatore può quindi disciplinarle in modo differente.

    Qual era l’esito pratico per il pensionato?

    La questione è stata respinta, quindi resta confermato il regime di cumulo limitato per la pensione privilegiata ordinaria.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza, parametro su cui era fondata la censura di disparità di trattamento
  • Corte cost. n. 240/2016 – Benefici combattentistici al personale militare ONU: nessuna disparità

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    La Corte costituzionale ha respinto le censure sull’articolo unico della legge n. 1746 del 1962, che estende i benefici combattentistici al personale militare impiegato in missioni ONU in zone d’intervento, ritenendo non irragionevole la diversa disciplina rispetto ad altre situazioni.

    Di cosa si tratta

    La legge 11 dicembre 1962, n. 1746 riconosce i cosiddetti «benefici combattentistici» al personale militare in servizio per conto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in zone d’intervento. Numerosi militari avevano chiesto il riconoscimento di tali benefici davanti ai giudici amministrativi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia (con nove ordinanze) e il TAR Abruzzo avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo unico della legge n. 1746 del 1962 in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una presunta disparità di trattamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal TAR Abruzzo (sezione di Pescara) in riferimento all’art. 3 Cost. e ha dichiarato non fondata la questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia, sempre in riferimento all’art. 3 Cost.

    Il principio

    La scelta legislativa di riconoscere i benefici combattentistici al personale militare impiegato in specifiche missioni ONU in zone d’intervento rientra nella discrezionalità del legislatore e non determina, di per sé, una violazione del principio di eguaglianza.

    Domande e risposte

    Quali benefici riguarda questa decisione?

    I benefici combattentistici previsti dalla legge n. 1746 del 1962 per il personale militare in servizio per conto dell’ONU in zone d’intervento.

    Su quale parametro costituzionale verteva il dubbio?

    Esclusivamente sull’art. 3 della Costituzione, ossia il principio di eguaglianza e la presunta disparità di trattamento.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha respinto le censure: una questione è stata dichiarata inammissibile e l’altra non fondata, lasciando intatta la norma.

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  • Corte cost. n. 239/2016 – Orari dei negozi e tutela della concorrenza: limiti alle Regioni

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme del «Codice del Commercio» pugliese che intervenivano sugli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e su altri profili dell’attività di vendita, perché invadevano la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia, con la legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), aveva introdotto disposizioni che incidevano sugli orari degli esercizi commerciali, attraverso «accordi volontari» tra operatori e «programmi di valorizzazione commerciale». Lo Stato, con la liberalizzazione degli orari prevista dal d.l. n. 201 del 2011, aveva invece stabilito che le attività commerciali si esercitano senza vincoli di orario.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, 17, commi 3 e 4, 18 e 45 della legge reg. Puglia n. 24 del 2015, in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo e secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, lamentando soprattutto la violazione della competenza esclusiva statale sulla «tutela della concorrenza».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 4, 13, comma 7, lettere a) e c), 17, commi 3 e 4, e 45 della legge regionale; ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 18 sollevate in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117, primo comma, e quelle sugli artt. 9, 13 e 45 in riferimento all’art. 117, primo comma; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 18 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Il principio

    La disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali costituisce una variabile concorrenziale che lo Stato ha liberalizzato nell’esercizio della propria competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza: le Regioni non possono reintrodurre vincoli, neppure in forma indiretta, su tale profilo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte ha annullato le norme pugliesi?

    Perché intervenivano su una materia — la concorrenza, e in particolare gli orari commerciali liberalizzati dallo Stato — riservata alla competenza legislativa esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Le Regioni possono disciplinare gli orari dei negozi?

    No, non possono reintrodurre vincoli sugli orari di apertura e chiusura, neppure tramite «accordi volontari» o programmi di valorizzazione, perché ciò inciderebbe su una variabile concorrenziale di competenza statale.

    Tutte le norme impugnate sono state annullate?

    No: l’art. 18 è stato in parte salvato (questione non fondata) e altre censure sono state dichiarate inammissibili; sono state annullate le disposizioni sugli orari e collegate.

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  • Corte cost. n. 283/2016 – Patrimonio della Provincia di Bolzano e ordinamento civile

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    La Corte dichiara illegittima, nel testo originario, una disposizione della legge della Provincia di Bolzano sull’amministrazione del patrimonio provinciale, dichiarando inammissibile l’altra questione sollevata dal Tribunale di Bolzano.

    Di cosa si tratta

    La legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 2 del 1987 disciplinava l’amministrazione del patrimonio provinciale. Nel giudizio civile da cui nasce la questione si discuteva dell’applicazione di tali norme nel testo vigente prima di una successiva sostituzione del 2007.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 20-ter, commi 1, lettere b) e d), e 4, della legge prov. Bolzano n. 2 del 1987, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (materia «ordinamento civile»).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 20-ter, comma 4, nel testo originario antecedente la sostituzione operata nel 2007, e ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 20-ter, comma 1, lettere b) e d).

    Il principio

    La disciplina di rapporti riconducibili all’«ordinamento civile» è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.): la norma provinciale che vi incideva, nel testo originario, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata dichiarata illegittima?

    L’art. 20-ter, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 2 del 1987, nel testo originario antecedente la modifica del 2007.

    Quale materia era in gioco?

    L’«ordinamento civile», riservato alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    L’altra questione?

    È stata dichiarata inammissibile.

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  • Corte cost. n. 282/2016 – Edilizia nelle Marche: norme regionali in parte illegittime

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    La Corte dichiara illegittime diverse disposizioni della legge urbanistico-edilizia delle Marche impugnata dal Governo, dichiarando inammissibili o non fondate le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Marche n. 17 del 2015 riordinava e semplificava la normativa regionale in materia di edilizia. Il Governo ne ha impugnato numerosi articoli, ritenendo che alcune previsioni invadessero la competenza statale sui principi fondamentali del governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni (art. 4, comma 1, in varie lettere; art. 6, comma 2; art. 9; art. 12), dichiarando inammissibili alcune questioni (art. 4, comma 1, lettera l; art. 8, comma 3) e non fondate altre (art. 6, comma 1, lettere c e g; art. 13, comma 1, lettere a e b).

    Il principio

    In materia di edilizia la Regione deve rispettare i principi fondamentali del «governo del territorio» e le competenze esclusive statali (ad esempio l’ordinamento civile): le disposizioni regionali che se ne discostano sono illegittime ex art. 117 Cost.

    Domande e risposte

    Quale legge regionale era impugnata?

    La legge della Regione Marche n. 17 del 2015, di riordino della normativa in materia di edilizia.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No: alcune disposizioni sono state annullate, altre questioni dichiarate inammissibili o non fondate.

    Quale parametro è stato invocato?

    L’art. 117 Cost., sul riparto di competenze in materia di governo del territorio e ordinamento civile.

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  • Corte cost. n. 28/2015 – Modifica dell’imputazione (art. 516 c.p.p.): questione manifestamente inammissibile

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    La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 516 del codice di procedura penale, in materia di modifica dell’imputazione, sollevata dal Tribunale di Lecce in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 516 c.p.p. disciplina i casi in cui il pubblico ministero può modificare l’imputazione nel corso del dibattimento. Il Tribunale di Lecce dubitava della legittimità costituzionale di tale disciplina sotto il profilo del diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 516 del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Lecce.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 516 c.p.p.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina della modifica dell’imputazione, per ragioni di carattere processuale.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 516 c.p.p.?

    I casi in cui, durante il dibattimento, il pubblico ministero può modificare l’imputazione perché il fatto risulta diverso da come descritto.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 281/2016 – IMU sull’abitazione principale: questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 4, comma 3-bis, del decreto sul federalismo fiscale municipale, sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento ai principi di uguaglianza e capacità contributiva.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale, era stato censurato nell’ambito di controversie che vedevano coinvolti i Comuni di Capri e Anacapri sul Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato, con due ordinanze, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili le questioni.

    Il principio

    Le questioni sono state ritenute inammissibili: la Corte non è entrata nel merito della denunciata violazione degli artt. 3 e 53 Cost. (uguaglianza e capacità contributiva).

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23 del 2011 sul federalismo fiscale municipale.

    Chi ha sollevato le questioni?

    Il Consiglio di Stato, con due ordinanze relative ai Comuni di Capri e Anacapri.

    Come si sono concluse?

    Con la dichiarazione di inammissibilità, senza esame del merito.

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  • Corte cost. n. 27/2015 – Indennità operative del personale militare: questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 4 della legge n. 78 del 1983, in materia di indennità operative del personale militare, sollevata dal TAR Calabria in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    La normativa sulle indennità operative del personale militare stabilisce i criteri per il loro aggiornamento. Alcuni militari avevano contestato la disciplina davanti al TAR Calabria, che ne ha rimesso la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (indennità operative del personale militare), in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, sollevato dal TAR per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 78 del 1983.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina delle indennità militari, per ragioni di carattere processuale.

    Domande e risposte

    Cosa riguardava la norma impugnata?

    L’art. 4 della legge n. 78 del 1983 sulle indennità operative del personale militare.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza), 36 (retribuzione proporzionata) e 97 (buon andamento) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 26/2015 – Accertamento dei redditi e contraddittorio: questione inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibile la questione sull’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Como in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.

    Di cosa si tratta

    L’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 disciplina i poteri dell’Amministrazione finanziaria nell’accertamento dei redditi, tra cui gli effetti della mancata risposta del contribuente agli inviti del Fisco. La Commissione tributaria di Como ne dubitava la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 32, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Como.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973.

    Il principio

    La questione è stata dichiarata inammissibile: la Corte non ha esaminato il merito del dubbio sulla disciplina dell’accertamento tributario, per ragioni di carattere processuale relative all’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Cosa disciplina l’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973?

    I poteri istruttori dell’Amministrazione finanziaria nell’accertamento dei redditi, inclusi gli effetti della mancata risposta del contribuente.

    Qual è stato l’esito?

    L’inammissibilità: la Corte non è entrata nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 280/2016 – IMU e statuto della Regione siciliana

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    La Corte dichiara in parte inammissibili e, per il resto, non fondate le questioni sollevate dal giudice amministrativo siciliano sull’IMU in relazione allo statuto della Regione siciliana e al principio di leale collaborazione.

    Di cosa si tratta

    L’istituzione dell’IMU, con il decreto «salva Italia» del 2011, ha posto problemi di coordinamento con l’autonomia finanziaria della Regione siciliana, che gode di uno statuto speciale e di particolari norme di attuazione in materia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite, ha sollevato questioni sugli artt. 13 e 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 36 e 43 dello statuto della Regione siciliana, al principio di leale collaborazione e alle norme di attuazione finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 13, commi 11 e 17, e all’art. 48, comma 1-bis, del d.l. n. 201 del 2011, e ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 13 (esclusi i commi 11 e 17), riferita all’art. 43 dello statuto e al principio di leale collaborazione.

    Il principio

    La disciplina statale dell’IMU non viola, nei termini prospettati, l’autonomia finanziaria della Regione siciliana e il principio di leale collaborazione; le ulteriori censure sono risultate inammissibili per difetti di prospettazione.

    Domande e risposte

    Chi ha sollevato le questioni?

    Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, sezioni riunite.

    Cosa contestava?

    Profili della disciplina statale dell’IMU rispetto all’autonomia finanziaria siciliana e alla leale collaborazione.

    Qual è stato l’esito?

    In parte inammissibilità, per il resto non fondatezza delle questioni.

  • Corte cost. n. 279/2016 – Bilancio della Regione Molise: illegittimità e caducazione consequenziale

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 9 della legge di bilancio del Molise per il 2016 e, in via consequenziale, l’intera legge regionale di bilancio nei sensi indicati in motivazione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Molise n. 6 del 2016 approvava il bilancio di previsione regionale. Il Governo ne ha contestato una disposizione, con effetti che la Corte ha esteso all’intero impianto della legge di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 9 della legge della Regione Molise 4 maggio 2016, n. 6 (Bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2016 – Bilancio pluriennale 2016-2018).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Molise n. 6 del 2016 nei sensi di cui in motivazione.

    Il principio

    Quando il vizio investe una disposizione centrale dell’equilibrio di bilancio, la Corte può estendere in via consequenziale la declaratoria di illegittimità all’intera legge di bilancio, a tutela della coerenza dei conti pubblici.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata impugnata?

    L’art. 9 della legge di bilancio della Regione Molise per il 2016.

    Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

    La Corte estende l’annullamento ad altre norme strettamente connesse, qui all’intera legge di bilancio.

    Su quale base lo ha fatto?

    Sull’art. 27 della legge n. 87 del 1953, che disciplina la dichiarazione di illegittimità consequenziale.