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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 872 Codice Civile: Violazione delle norme di edilizia

    Articolo 872 Codice Civile: Violazione delle norme di edilizia

    Art. 872 c.c. Violazione delle norme di edilizia

    In vigore

    Le conseguenze di carattere amministrativo della violazione delle norme indicate dall’articolo precedente sono stabilite da leggi speciali. Colui che per effetto della violazione ha subìto danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino quando si tratta della violazione delle norme contenute nella sezione seguente o da questa richiamate. SEZIONE VI – Delle distanze nelle costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi

  • Articolo 873 Codice Civile: Distanze nelle costruzioni

    Articolo 873 Codice Civile: Distanze nelle costruzioni

    Art. 873 c.c. Distanze nelle costruzioni

    In vigore

    Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

  • Articolo 874 Codice Civile: Comunione forzosa del muro sul confine

    Articolo 874 Codice Civile: Comunione forzosa del muro sul confine

    Art. 874 c.c. Comunione forzosa del muro sul confine

    In vigore

    Il proprietario di un fondo contiguo al muro altrui può chiederne la comunione, per tutta l’altezza o per parte di essa, purché lo faccia per tutta l’estensione della sua proprietà. Per ottenere la comunione deve pagare la metà del valore del muro, o della parte di muro resa comune, e la metà del valore del suolo su cui il muro è costruito. Deve inoltre eseguire le opere che occorrono per non danneggiare il vicino.

  • Art. 875 c.c.: Comunione forzosa del muro che non è sul confine

    Art. 875 c.c.: Comunione forzosa del muro che non è sul confine

    Art. 875 c.c. Comunione forzosa del muro che non è sul confine

    In vigore

    confine Quando il muro si trova ad una distanza dal confine minore di un metro e mezzo ovvero a distanza minore della metà di quella stabilita dai regolamenti locali, il vicino può chiedere la comunione del muro, soltanto allo scopo di fabbricare contro il muro stesso, pagando, oltre il valore della metà del muro, il valore del suolo da occupare con la nuova fabbrica, salvo che il proprietario preferisca estendere il suo muro sino al confine. Il vicino che intende domandare la comunione deve interpellare preventivamente il proprietario se preferisca di estendere il muro al confine o di procedere alla sua demolizione. Questi deve manifestare la propria volontà entro il termine di giorni quindici e deve procedere alla costruzione o alla demolizione entro sei mesi dal giorno in cui ha comunicato la risposta.

  • Articolo 876 Codice Civile: Innesto nel muro sul confine

    Articolo 876 Codice Civile: Innesto nel muro sul confine

    Art. 876 c.c. Innesto nel muro sul confine

    In vigore

    Se il vicino vuole servirsi del muro esistente sul confine solo per innestarvi un capo del proprio muro, non ha l’obbligo di renderlo comune a norma dell’articolo 874, ma deve pagare una indennità per l’innesto.

  • Articolo 877 Codice Civile: Costruzioni in aderenza

    Articolo 877 Codice Civile: Costruzioni in aderenza

    Art. 877 c.c. Costruzioni in aderenza

    In vigore

    Il vicino, senza chiedere la comunione del muro posto sul confine, può costruire sul confine stesso in aderenza, ma senza appoggiare la sua fabbrica a quella preesistente. Questa norma si applica anche nel caso previsto dall’articolo 875; il vicino in tal caso deve pagare soltanto il valore del suolo.

  • Articolo 878 Codice Civile: Muro di cinta

    Articolo 878 Codice Civile: Muro di cinta

    Art. 878 c.c. Muro di cinta

    In vigore

    Il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un’altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall’articolo 873. Esso, quando è posto sul confine, può essere reso comune anche a scopo d’appoggio, purché non preesista al di là un edificio a distanza inferiore ai tre metri.

  • Art. 879 c.c.: Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o

    Art. 879 c.c.: Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o

    Art. 879 c.c. Edifici non soggetti all’obbligo delle distanze o a comunione forzosa

    In vigore

    o a comunione forzosa Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall’articolo 877. Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano.

  • Art. 880 c.c.: Presunzione di comunione del muro divisorio

    Art. 880 c.c.: Presunzione di comunione del muro divisorio

    Art. 880 c.c. Presunzione di comunione del muro divisorio

    In vigore

    Il muro che serve di divisione tra edifici si presume comune fino alla sua sommità e, in caso di altezze ineguali, fino al punto in cui uno degli edifici comincia ad essere più alto. Si presume parimenti comune il muro che serve di divisione tra cortili, giardini e orti o tra recinti nei campi.

  • Art. 881 c.c.: Presunzione di proprietà esclusiva del muro divis

    Art. 881 c.c.: Presunzione di proprietà esclusiva del muro divis

    Art. 881 c.c. Presunzione di proprietà esclusiva del muro divisorio

    In vigore

    divisorio Si presume che il muro divisorio tra i campi, cortili, giardini od orti appartenga al proprietario del fondo verso il quale esiste il piovente e in ragione del piovente medesimo. Se esistono sporti, come cornicioni, mensole e simili, o vani che si addentrano oltre la metà della grossezza del muro, e gli uni e gli altri risultano costruiti col muro stesso, si presume che questo spetti al proprietario dalla cui parte gli sporti o i vani si presentano, anche se vi sia soltanto qualcuno di tali segni. Se uno o più di essi sono da una parte, e uno o più dalla parte opposta, il muro è reputato comune: in ogni caso la positura del piovente prevale su tutti gli altri indizi.