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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 852 Codice Civile: Terreni esclusi dai trasferimenti

    Articolo 852 Codice Civile: Terreni esclusi dai trasferimenti

    Art. 852 c.c. Terreni esclusi dai trasferimenti

    In vigore

    Dai trasferimenti coattivi previsti dall’articolo precedente sono esclusi: 1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica; 2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi; 3) le aree fabbricabili; 4) gli orti, i giardini, i parchi; 5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali; 6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi; 7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità.

  • Articolo 853 Codice Civile: Trasferimento dei diritti reali

    Articolo 853 Codice Civile: Trasferimento dei diritti reali

    Art. 853 c.c. Trasferimento dei diritti reali

    In vigore

    Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione. Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano. Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell’immobile gravato da ipoteca su una quota, l’immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell’ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta alla ipoteca medesima.

  • Art. 854 c.c.: Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

    Art. 854 c.c.: Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

    Art. 854 c.c. Notifica e trascrizione del piano di riordinamento

    In vigore

    riordinamento Il piano di riordinamento deve essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali. Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev’essere trascritto presso l’ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

  • Art. 855 c.c.: Effetti dell’approvazione del piano di riordiname

    Art. 855 c.c.: Effetti dell’approvazione del piano di riordiname

    Art. 855 c.c. Effetti dell’approvazione del piano di riordinamento

    In vigore

    riordinamento Con l’approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso.

  • Articolo 856 Codice Civile: Competenza dell’autorità giudiziaria

    Articolo 856 Codice Civile: Competenza dell’autorità giudiziaria

    Art. 856 c.c. Competenza dell’autorità giudiziaria

    In vigore

    Nelle materie indicate dagli articoli 850 e seguenti è salva la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L’autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali. SEZIONE III – Della bonifica integrale

  • Articolo 857 Codice Civile: Terreni soggetti a bonifica

    Articolo 857 Codice Civile: Terreni soggetti a bonifica

    Art. 857 c.c. Terreni soggetti a bonifica

    In vigore

    Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idro-geologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d’ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell’ordinamento produttivo.

  • Art. 858 c.c.: Comprensorio di bonifica e piano delle opere

    Art. 858 c.c.: Comprensorio di bonifica e piano delle opere

    Art. 858 c.c. Comprensorio di bonifica e piano delle opere

    In vigore

    Il comprensorio di bonifica e il piano generale dei lavori e di attività coordinate sono determinati e pubblicati a norma della legge speciale.

  • Articolo 859 Codice Civile: Opere di competenza dello Stato

    Articolo 859 Codice Civile: Opere di competenza dello Stato

    Art. 859 c.c. Opere di competenza dello Stato

    In vigore

    Il piano generale indicato dall’articolo precedente stabilisce quali opere di bonifica siano di competenza dello Stato.

  • Articolo 860 Codice Civile: Concorso dei proprietari nella spesa

    Articolo 860 Codice Civile: Concorso dei proprietari nella spesa

    Art. 860 c.c. Concorso dei proprietari nella spesa

    In vigore

    I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica.

  • Articolo 861 Codice Civile: Opere di competenza dei privati

    Articolo 861 Codice Civile: Opere di competenza dei privati

    Art. 861 c.c. Opere di competenza dei privati

    In vigore

    Opere di competenza dei privati I proprietari degli immobili indicati dall’articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a taluno di essi.