Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 266/2016 – Spese degli enti regionali e piano di rientro sanitario in Calabria

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    Con la sentenza n. 266 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due disposizioni della legge della Regione Calabria n. 11 del 2015, che incidevano sulle spese degli enti regionali interferendo con i poteri del Commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria, con un provvedimento collegato alla manovra di finanza regionale 2015, aveva previsto misure di contenimento delle spese per il personale e per beni e servizi degli enti strumentali e degli organismi dipendenti dalla Regione. Lo Stato riteneva che tali misure interferissero con l’attuazione del piano di rientro sanitario affidato a un Commissario ad acta.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale gli artt. 2 e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2015, in riferimento agli artt. 117, terzo comma (coordinamento della finanza pubblica), e 120, secondo comma, della Costituzione (potere sostitutivo dello Stato).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 5, comma 4, della legge della Regione Calabria n. 11 del 2015.

    Il principio

    La Regione sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario non può adottare norme che interferiscano con l’operato del Commissario ad acta nominato dallo Stato: tali interventi violano il coordinamento della finanza pubblica e il potere sostitutivo statale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedevano le norme calabresi?

    Misure di contenimento delle spese per il personale e per beni e servizi degli enti e organismi dipendenti dalla Regione.

    Perché sono state annullate?

    Perché interferivano con il piano di rientro sanitario gestito dal Commissario ad acta, in violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.

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  • Corte cost. n. 265/2016 – Contrasto all’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea (Piemonte)

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    Con la sentenza n. 265 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Piemonte sul contrasto all’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea su strada, dichiarando inammissibile una distinta censura.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva introdotto misure urgenti contro l’abusivismo, modificando la legge regionale del 1995 sui servizi di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente). Il Governo riteneva che la Regione avesse ecceduto le proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 della legge della Regione Piemonte n. 14 del 2015, che inseriva un art. 1-bis nella legge regionale n. 24 del 1995, anche in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge reg. Piemonte n. 14 del 2015 e ha dichiarato inammissibile la questione promossa sullo stesso articolo in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione.

    Il principio

    La disciplina del trasporto pubblico non di linea incontra i limiti delle competenze legislative regionali: la Regione non può introdurre regole che eccedano il proprio ambito, mentre la Corte può dichiarare inammissibili le censure non adeguatamente sviluppate.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma regionale?

    Misure contro l’abusivismo nel trasporto pubblico non di linea su strada, modificando la legge regionale del 1995.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha annullato l’art. 1 della legge regionale e ha dichiarato inammissibile la censura riferita all’art. 117, primo comma, Cost.

    Chi aveva promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 264/2016 – Estinzione del giudizio su tagli agli enti della Regione siciliana

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    Con l’ordinanza n. 264 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo promosso dalla Regione siciliana contro una norma statale (d.l. n. 78 del 2015) sulla razionalizzazione delle spese e gli enti territoriali, per la parte riguardante gli enti siciliani.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva impugnato una disposizione del decreto-legge n. 78 del 2015 (e la relativa tabella) che incideva sugli enti siciliani, ritenendola lesiva della propria autonomia finanziaria e statutaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il ricorso era stato proposto in via principale dalla Regione siciliana, in riferimento a varie norme dello Statuto speciale (r.d.lgs. n. 455 del 1946) e alle relative norme di attuazione, nonché agli artt. 81, sesto comma, e 97, primo comma, della Costituzione, a tutela dell’equilibrio di bilancio e del buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, prendendo atto del venir meno delle ragioni del contendere nelle forme previste per il giudizio in via principale.

    Il principio

    Anche nel giudizio in via principale il processo può chiudersi con l’estinzione, senza una decisione nel merito, quando ne ricorrono i presupposti: la Corte non si pronuncia sulla legittimità della norma impugnata.

    Domande e risposte

    Chi aveva promosso il giudizio?

    La Regione siciliana, con ricorso in via principale contro una norma statale.

    Come si è concluso?

    Con la dichiarazione di estinzione del processo, senza esame del merito.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Tra gli altri, gli artt. 81, sesto comma, e 97 della Costituzione, oltre alle norme dello Statuto siciliano.

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  • Corte cost. n. 263/2016 – Contratti pubblici nella legge della Regione siciliana

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    Con la sentenza n. 263 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme della Regione siciliana sui contratti pubblici, perché in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

    Di cosa si tratta

    La Regione siciliana aveva modificato la propria disciplina sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, intervenendo sull’art. 19 della legge regionale n. 12 del 2011. Lo Stato riteneva che tali norme incidessero su aspetti riservati alla legislazione statale a tutela della concorrenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 1 della legge della Regione siciliana n. 14 del 2015, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, che riserva allo Stato la competenza esclusiva sulla tutela della concorrenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 6, della legge della Regione siciliana n. 12 del 2011 (come sostituito) e dei commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dello stesso articolo, introdotti dalla legge regionale impugnata.

    Il principio

    La disciplina dei contratti pubblici, nei profili che attengono alle procedure di affidamento, ricade nella tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato: le Regioni, anche a statuto speciale, non possono dettare regole difformi.

    Domande e risposte

    Quale materia era in gioco?

    I contratti pubblici (appalti), ricondotti alla tutela della concorrenza riservata allo Stato.

    Quale parametro è stato violato?

    L’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni regionali censurate.

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  • Corte cost. n. 262/2016 – Registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) del Friuli-Venezia Giulia

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    Con la sentenza n. 262 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle leggi della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che avevano istituito un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e per la donazione di organi. La materia richiedeva una disciplina uniforme di competenza dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Il Friuli-Venezia Giulia aveva istituito un registro regionale per raccogliere le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (cosiddetto «testamento biologico») e le volontà sulla donazione di organi e tessuti dei residenti, disciplinandone forma, raccolta e conservazione presso le aziende sanitarie. Lo Stato riteneva che la Regione fosse intervenuta in ambiti di sua competenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale, con due ricorsi poi riuniti, le leggi regionali n. 4 e n. 16 del 2015, lamentando la violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, con riferimento alle materie dell’ordinamento civile e ad ambiti che esigono una regolazione uniforme a livello nazionale.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4 del 2015 e della legge regionale n. 16 del 2015 nella loro interezza.

    Il principio

    La disciplina delle dichiarazioni anticipate di trattamento incide su profili che, attenendo all’ordinamento civile e alla necessità di una regolazione uniforme su tutto il territorio nazionale, non possono essere disciplinati con legge regionale: spetta allo Stato definirne il quadro.

    Domande e risposte

    Che cosa aveva istituito la Regione?

    Un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario e delle volontà di donazione di organi e tessuti.

    Perché le leggi sono state annullate?

    Perché la materia, attinente anche all’ordinamento civile, richiede una disciplina uniforme statale, sottratta alla competenza regionale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

    Quale parametro è stato decisivo?

    L’art. 117 della Costituzione, sul riparto di competenze tra Stato e Regioni, insieme all’art. 3.

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  • Corte cost. n. 261/2016 – Conflitto della Procura della Corte dei conti contro la Corte costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 261 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Procura regionale della Corte dei conti di Bolzano contro la stessa Corte costituzionale, in relazione a un decreto del suo Presidente che aveva archiviato un’istanza di correzione di errori materiali.

    Di cosa si tratta

    La Procura della Corte dei conti di Bolzano aveva chiesto la correzione di due errori materiali di una precedente ordinanza della Corte costituzionale (n. 323 del 2013). Il Presidente della Corte aveva archiviato l’istanza con un decreto, che la Procura riteneva lesivo della propria indipendenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Procura regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Trentino-Alto Adige, sede di Bolzano, ha sollevato un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Corte costituzionale, in riferimento all’art. 108, secondo comma, della Costituzione, a tutela dell’indipendenza del pubblico ministero contabile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione, già nella fase di ammissibilità.

    Il principio

    Il provvedimento con cui il Presidente della Corte costituzionale archivia un’istanza di correzione di errori materiali non integra una menomazione delle attribuzioni costituzionali della Procura contabile idonea a fondare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    Domande e risposte

    Chi ha sollevato il conflitto e contro chi?

    La Procura della Corte dei conti di Bolzano, contro la Corte costituzionale.

    Quale parametro era invocato?

    L’art. 108, secondo comma, della Costituzione, sull’indipendenza dei giudici speciali e del pubblico ministero presso di essi.

    Come si è concluso?

    Con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

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  • Corte cost. n. 260/2016 – Controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari del Veneto

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    Con la sentenza n. 260 del 2016 la Corte costituzionale ha in parte accolto e in parte respinto il conflitto promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato sulla verifica, da parte della Corte dei conti, dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali. Ha riconosciuto che spettava alla Corte dei conti operare quella verifica secondo i criteri fissati a livello statale.

    Di cosa si tratta

    La sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Veneto aveva dichiarato irregolari alcuni rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali per il 2014. La Regione Veneto riteneva che questo controllo ledesse la propria autonomia istituzionale, contabile e statutaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Veneto contro lo Stato in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto. La Regione invocava numerosi parametri costituzionali a tutela della propria autonomia, tra cui gli artt. 100, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune censure relative al perimetro del controllo (spese defensionali, per il personale, di stampa e comunicazione) e ha respinto per il resto il ricorso, affermando che spettava alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, verificare la regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari sulla base dei criteri individuati dal d.P.C.m. del 21 dicembre 2012.

    Il principio

    Il controllo della Corte dei conti sui rendiconti dei gruppi consiliari regionali rientra nelle attribuzioni statali e non lede l’autonomia della Regione: la verifica va condotta secondo i criteri uniformi fissati a livello nazionale.

    Domande e risposte

    Chi ha promosso il conflitto?

    La Regione Veneto, contro lo Stato, in relazione a una deliberazione della Corte dei conti.

    Come si è concluso?

    In parte con una dichiarazione di inammissibilità di alcune censure e in parte con il rigetto del ricorso, riconoscendo la spettanza del controllo alla Corte dei conti.

    Su quali criteri va fatta la verifica?

    Sui criteri individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012.

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  • Corte cost. n. 259/2016 – Notifica della sentenza all’imputato assente e termini di impugnazione

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    Con l’ordinanza n. 259 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Prato sulle regole di notifica della sentenza all’imputato dichiarato assente e sui termini di impugnazione, dopo la riforma del 2014 che ha sostituito la contumacia con l’assenza.

    Di cosa si tratta

    Con la riforma del processo penale del 2014 la figura del contumace è stata sostituita da quella dell’imputato «assente». Il Tribunale di Prato dubitava che non fosse più prevista, in favore dell’assente, la notificazione dell’estratto della sentenza che in passato era riservata al contumace, con effetti sui termini per impugnare.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Prato ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, censurando gli artt. 548, comma 3, e 585, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, nonché gli artt. 10, comma 5, e 11, comma 1, della legge n. 67 del 2014.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Non è quindi entrata nel merito del trattamento dell’imputato assente quanto alla notifica della sentenza e ai termini di impugnazione.

    Il principio

    Una pronuncia di manifesta inammissibilità chiude il giudizio per un vizio nel modo in cui la questione è stata posta, senza affermare né la legittimità né l’illegittimità della disciplina sull’imputato assente.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il giudice?

    La mancata previsione, per l’imputato assente, della notifica dell’estratto della sentenza che prima spettava al contumace.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    Come si è conclusa?

    Con una dichiarazione di manifesta inammissibilità, senza decisione nel merito.

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  • Corte cost. n. 258/2016 – Funzioni penali monocratiche dei magistrati di prima nomina

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    Con l’ordinanza n. 258 del 2016 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale di Gela, che aveva dubitato del divieto, per i magistrati prima della prima valutazione di professionalità, di svolgere funzioni penali monocratiche. La Corte non ha deciso il merito, rimettendo gli atti al giudice perché rivaluti la questione.

    Di cosa si tratta

    La legge stabilisce che i magistrati, finché non hanno conseguito la prima valutazione di professionalità, non possano svolgere funzioni giudicanti monocratiche penali, salvo che per i reati di competenza prevista dall’art. 550 del codice di procedura penale. Un giudice del Tribunale di Gela, lui stesso magistrato di prima nomina, dubitava della legittimità di questo divieto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Gela ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, censurando l’art. 13, comma 2, del d.lgs. n. 160 del 2006 (come modificato dalla legge n. 187 del 2011) nella parte in cui vieta ai magistrati non ancora valutati di svolgere le funzioni penali monocratiche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Gela. Non ha quindi deciso nel merito: il giudice rimettente dovrà rivalutare se e come riproporre la questione.

    Il principio

    La restituzione degli atti è uno strumento con cui la Corte rinvia la questione al giudice che l’ha sollevata, senza pronunciarsi sulla legittimità della norma, quando occorre una nuova valutazione della rilevanza o del quadro normativo.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rimanda il fascicolo al giudice rimettente, che dovrà riesaminare la questione; non c’è una decisione sul merito.

    Qual era la norma contestata?

    Il divieto, per i magistrati prima della prima valutazione di professionalità, di svolgere funzioni penali monocratiche (art. 13, comma 2, d.lgs. n. 160 del 2006).

    Quali articoli della Costituzione erano richiamati?

    Gli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 257/2016 – Dirigenza e trattamenti economici nella legge della Regione Molise

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    Con la sentenza n. 257 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime tre disposizioni della legge della Regione Molise n. 8 del 2015 in materia di incarichi dirigenziali, dotazioni organiche e trattamenti economici dei dirigenti, perché invadono la competenza statale sull’ordinamento civile e violano il buon andamento. Ha invece respinto la quarta censura.

    Di cosa si tratta

    La Regione Molise, con una legge collegata al bilancio 2015, aveva dettato regole sul conferimento di incarichi dirigenziali anche a personale esterno, sull’esclusione di alcuni posti di alta dirigenza dalle dotazioni organiche e sulla determinazione dei trattamenti economici dei dirigenti apicali degli enti dipendenti. Il Governo riteneva che la Regione avesse oltrepassato le proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale quattro disposizioni in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (competenza esclusiva statale sull’ordinamento civile) e all’art. 97 della Costituzione (buon andamento e accesso al pubblico impiego). Il rapporto di lavoro pubblico privatizzato è retto, per il trattamento economico, dai contratti collettivi e dal codice civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32, comma 3 (deroga incondizionata sul conferimento di incarichi dirigenziali), dell’art. 44, comma 1, lettera b) (esclusione di posti dalle dotazioni organiche) e dell’art. 44, comma 6, lettera h) (determinazione dei trattamenti economici). Ha invece dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sull’art. 43, comma 3, relativo al subentro della Regione nei rapporti dell’Autorità di bacino soppressa.

    Il principio

    La disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni, e in particolare il trattamento economico dei dipendenti, rientra nell’ordinamento civile riservato alla competenza esclusiva dello Stato. Le Regioni non possono dettare regole proprie che incidano direttamente su questi profili.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state annullate?

    L’art. 32, comma 3, l’art. 44, comma 1, lettera b) e l’art. 44, comma 6, lettera h) della legge regionale molisana n. 8 del 2015.

    Perché la Regione non poteva intervenire?

    Perché il trattamento economico e il regime degli incarichi dei dirigenti pubblici appartengono all’ordinamento civile, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.).

    C’è una norma che si è salvata?

    Sì: la questione sull’art. 43, comma 3, è stata dichiarata non fondata, interpretando la disposizione in modo coerente con l’art. 97 Cost.

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  • Corte cost. n. 253/2016 – Beni invenduti e farmaci in Piemonte: cessata la materia del contendere

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla norma piemontese in tema di recupero e valorizzazione dei beni invenduti, nella parte relativa ai farmaci, a seguito delle modifiche normative intervenute nel corso del giudizio.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Piemonte n. 12 del 2015 promuoveva interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti. La disposizione impugnata, all’art. 2, comma 1, lettera d), riguardava in particolare i farmaci, materia per cui valgono le regole statali e comunitarie sulla commerciabilità e sul ritiro dal commercio dei medicinali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera d), della legge reg. Piemonte n. 12 del 2015, in riferimento all’art. 117, terzo comma (tutela della salute, in relazione al codice dei medicinali d.lgs. n. 219 del 2006), e all’art. 117, secondo comma, lettere l) e g), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere in relazione alle questioni sollevate, in conseguenza delle modifiche normative intervenute, che avevano fatto venir meno l’oggetto del giudizio.

    Il principio

    Quando, nel corso del giudizio, la disposizione impugnata viene modificata o superata in modo da soddisfare le pretese del ricorrente e non risulta che abbia avuto applicazione medio tempore, la Corte dichiara cessata la materia del contendere.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per effetto di modifiche normative sopravvenute, è venuto meno l’oggetto del giudizio e la Corte non deve più pronunciarsi nel merito.

    Quale ambito riguardava la norma piemontese?

    Il recupero e la valorizzazione dei beni invenduti, con specifico riferimento ai farmaci, oggetto della disposizione impugnata.

    Quali competenze statali erano in gioco?

    La tutela della salute (art. 117, terzo comma) in relazione al codice dei medicinali e le materie esclusive statali di cui all’art. 117, secondo comma, lettere l) e g).

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di tutela della salute e materie esclusive statali, parametri della questione
  • Corte cost. n. 256/2016 – Conflitto del CODACONS sul referendum costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 256 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal CODACONS e da un avvocato, in proprio, in relazione al procedimento del referendum costituzionale del 2016. I ricorrenti non avevano la legittimazione richiesta per questo tipo di conflitto.

    Di cosa si tratta

    Il CODACONS, associazione di tutela dei consumatori, e un avvocato come singolo elettore avevano contestato gli atti con cui era stato indetto il referendum confermativo della riforma costituzionale (superamento del bicameralismo paritario, riduzione dei parlamentari, soppressione del CNEL, revisione del titolo V). Lamentavano profili di imparzialità e trasparenza del quesito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato contro la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, alcuni Ministeri e i delegati promotori, in fase di ammissibilità. I ricorrenti fondavano la propria legittimazione sulla qualità di elettori e sul ruolo dell’associazione, richiamando anche la CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto. Né l’associazione né il singolo elettore rivestono la qualità di «potere dello Stato» legittimato a sollevare questo tipo di conflitto.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato può essere sollevato solo da chi è titolare di un potere dello Stato. Un’associazione di consumatori o un singolo cittadino-elettore non hanno questa legittimazione, neppure invocando la tutela del corretto svolgimento del procedimento referendario.

    Domande e risposte

    Chi aveva sollevato il conflitto?

    Il CODACONS e un avvocato in proprio, nella qualità di elettore.

    Perché il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perché i ricorrenti non sono titolari di un potere dello Stato e quindi difettano della legittimazione a sollevare il conflitto.

    La Corte ha valutato il merito sul referendum?

    No: si è fermata alla fase di ammissibilità, dichiarando il conflitto inammissibile.