leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Articolo 840 Codice Civile: Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

    Articolo 840 Codice Civile: Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

    Art. 840 c.c. Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo

    In vigore

    La proprietà del suolo si estende al sottosuolo, con tutto ciò che vi si contiene, e il proprietario può fare qualsiasi escavazione od opera che non rechi danno al vicino. Questa disposizione non si applica a quanto forma oggetto delle leggi sulle miniere, cave e torbiere. Sono del pari salve le limitazioni derivanti dalle leggi sulle antichità e belle arti, sulle acque, sulle opere idrauliche e da altre leggi speciali. Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.

  • Articolo 841 Codice Civile: Chiusura del fondo

    Articolo 841 Codice Civile: Chiusura del fondo

    Art. 841 c.c. Chiusura del fondo

    In vigore

    Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.

  • Articolo 842 Codice Civile: Caccia e pesca

    Articolo 842 Codice Civile: Caccia e pesca

    Art. 842 c.c. Caccia e pesca

    In vigore

    Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

  • Articolo 843 Codice Civile: Accesso al fondo

    Articolo 843 Codice Civile: Accesso al fondo

    Art. 843 c.c. Accesso al fondo

    In vigore

    Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune. Se l’accesso cagiona danno è dovuta un’adeguata indennità. Il proprietario deve parimenti permettere l’accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l’animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l’accesso consegnando la cosa o l’animale.

  • Art. 844 Codice Civile: Immissioni

    Art. 844 Codice Civile: Immissioni

    Art. 844 c.c. Immissioni

    In vigore

    Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

  • Art. 845 c.c.: Regole particolari per scopi di pubblico interesse

    Art. 845 c.c.: Regole particolari per scopi di pubblico interesse

    Art. 845 c.c. Regole particolari per scopi di pubblico interesse

    In vigore

    interesse La proprietà fondiaria è soggetta a regole particolari per il conseguimento di scopi di pubblico interesse nei casi previsti dalle leggi speciali e dalle disposizioni contenute nelle sezioni seguenti. SEZIONE II – Del riordinamento della proprietà rurale

  • Art. 847 c.c.: Determinazione della minima unità colturale

    Art. 847 c.c.: Determinazione della minima unità colturale

    Art. 847 c.c. Determinazione della minima unità colturale

    In vigore

    colturale] (1) […]

  • Art. 849 c.c.: Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie

    Art. 849 c.c.: Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie

    Art. 849 c.c. Fondi compresi entro maggiori unità fondiarie

    In vigore

    fondiarie Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall’articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l’autorità giudiziaria, [sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento.] (1)

  • Art. 850 c.c.: Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

    Art. 850 c.c.: Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

    Art. 850 c.c. Consorzi a scopo di ricomposizione fondiaria

    In vigore

    Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell’autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi. Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica.

  • Articolo 851 Codice Civile: Trasferimenti coattivi

    Articolo 851 Codice Civile: Trasferimenti coattivi

    Art. 851 c.c. Trasferimenti coattivi

    In vigore

    Il consorzio indicato dall’articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento. Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi.