Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 287/2016 – Banche popolari in S.p.A.: respinto il ricorso della Lombardia

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    La Corte respinge il ricorso della Regione Lombardia contro la riforma che obbliga le banche popolari più grandi a trasformarsi in società per azioni: la disciplina rientra nella competenza statale e non lede le prerogative regionali.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge n. 3 del 2015 aveva imposto alle banche popolari con attivo superiore a una certa soglia di trasformarsi in società per azioni. La Regione Lombardia ha impugnato la norma, ritenendo che incidesse sulla funzione sociale della cooperazione e su ambiti di propria competenza, oltre a difettare dei presupposti di necessità e urgenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito dalla legge n. 33 del 2015, in riferimento a numerosi parametri: artt. 2, 3, 18, 41, 45, 47, 77 secondo comma, 117 (secondo e terzo comma) e 118 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione. Il ricorso era stato promosso in via principale dalla Regione Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate tutte le questioni. In particolare ha respinto, come non fondata, la censura riferita all’art. 117, terzo comma, e quella riferita all’art. 117, secondo comma, lettera e), e al principio di leale collaborazione: la disciplina del sistema bancario e della tutela del risparmio rientra nella competenza statale.

    Il principio

    La regolazione delle banche popolari e la loro eventuale trasformazione in società per azioni attiene alla tutela del risparmio e all’ordinamento del credito, materie di competenza statale. La funzione sociale della cooperazione non impedisce al legislatore statale, secondo il criterio della prevalenza, di intervenire su tali assetti.

    Domande e risposte

    La Corte ha confermato l’obbligo di trasformazione delle banche popolari?

    Sì: ha respinto tutte le censure della Regione Lombardia, lasciando in vigore la disciplina del d.l. n. 3 del 2015.

    Perché la Regione non ha avuto ragione?

    Perché la materia — tutela del risparmio e ordinamento del credito — rientra nella competenza statale e non in quella regionale.

    Quale articolo della Costituzione era invocato sul risparmio?

    Tra gli altri, l’art. 47, sulla tutela del risparmio e dell’esercizio del credito.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 286/2016 – Cognome materno ai figli: cade l’automatismo del solo cognome paterno

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    Con una sentenza storica la Corte dichiara illegittima l’automatica attribuzione del solo cognome paterno al figlio: i genitori, di comune accordo, possono trasmettere al figlio anche il cognome materno. È la fine dell’automatismo patronimico.

    Di cosa si tratta

    La Corte d’appello di Genova aveva sollevato la questione di costituzionalità delle norme che imponevano l’attribuzione automatica del solo cognome paterno al figlio, anche quando entrambi i genitori volevano dare al bambino anche il cognome della madre. La regola non era scritta in un singolo articolo, ma desumibile da un complesso di disposizioni del codice civile e dell’ordinamento dello stato civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, dall’art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939 e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000, nella parte in cui prevedeva l’automatica attribuzione del cognome paterno in presenza di contraria volontà dei genitori. Parametri invocati: artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alle norme sovranazionali contro la discriminazione della donna). Giudice rimettente: la Corte d’appello di Genova.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di quel complesso normativo nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli al momento della nascita anche il cognome materno. In via consequenziale ha esteso la pronuncia all’art. 262, primo comma, cod. civ. (figli nati fuori dal matrimonio) e all’art. 299, terzo comma, cod. civ. (adozione).

    Il principio

    L’attribuzione automatica del solo cognome paterno è il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, incompatibile con il diritto all’identità personale (art. 2) e con l’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29). Quando i genitori sono d’accordo, devono poter trasmettere al figlio anche il cognome materno.

    Domande e risposte

    Cosa ha stabilito questa sentenza?

    Che i genitori, se d’accordo, possono dare al figlio anche il cognome della madre, superando l’automatismo del solo cognome paterno.

    Serve l’accordo di entrambi i genitori?

    Sì: la pronuncia consente l’aggiunta del cognome materno «di comune accordo» dei genitori al momento della nascita.

    Vale anche per l’adozione e per i figli nati fuori dal matrimonio?

    Sì: la Corte ha esteso in via consequenziale la decisione anche all’art. 262 (figli nati fuori dal matrimonio) e all’art. 299 cod. civ. (adozione).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 285/2016 – Gestione di canili: illegittimo escludere i privati dalla gara

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    La Corte dichiara illegittima la norma pugliese che riservava la gestione di canili e gattili alle sole associazioni animaliste iscritte all’albo regionale: escludere i privati viola la tutela della concorrenza, materia di competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Una società privata, gestore uscente di un canile comunale, era stata esclusa da una gara perché il bando — in applicazione della legge regionale — riservava la partecipazione alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale. Il Consiglio di Stato, investito dell’appello, ha sollevato la questione di costituzionalità della norma regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 14, comma 2-bis, della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (introdotto dall’art. 45 della legge reg. Puglia n. 4 del 2010), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), e terzo comma, della Costituzione. Giudice rimettente era il Consiglio di Stato, in funzione di giudice d’appello.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma pugliese, nella parte in cui non consente a soggetti privati — che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste preposti alle adozioni e agli affidamenti — di concorrere all’affidamento dei servizi di gestione di canili e gattili. La violazione riguarda l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.; le altre censure restano assorbite.

    Il principio

    La tutela della concorrenza ha natura trasversale e carattere prevalente: una Regione non può riservare l’affidamento di un servizio a una sola categoria di soggetti escludendo i privati, perché così invade la competenza esclusiva statale. La legge statale (n. 281 del 1991) già bilancia l’esigenza di tutela degli animali imponendo la presenza di volontari delle associazioni nelle strutture.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma pugliese annullata?

    Riservava la gestione di canili e gattili alle sole associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all’albo regionale, escludendo gli altri soggetti privati.

    Perché è stata dichiarata illegittima?

    Perché limitava la concorrenza, materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera e, Cost.).

    Gli animali restano tutelati?

    Sì: la legge statale impone già ai privati di garantire la presenza di volontari delle associazioni animaliste, contemperando concorrenza e benessere degli animali.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 284/2016 – «Buona Scuola»: la riforma resta in piedi, due soli profili illegittimi

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    La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge 107/2015 (la cosiddetta «Buona Scuola») per due profili che invadevano le competenze regionali, ma respinge o dichiara inammissibili tutte le altre numerose censure sollevate dalle Regioni Veneto e Puglia. La riforma resta nella sua struttura essenziale.

    Di cosa si tratta

    Le Regioni Veneto e Puglia avevano impugnato numerose disposizioni della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, la «Buona Scuola»), ritenendo che lo Stato avesse invaso ambiti di competenza regionale in materia di istruzione, organizzazione scolastica e formazione professionale. La Corte ha riunito i due ricorsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati numerosi commi dell’art. 1 della legge n. 107 del 2015 (tra cui i commi 29, 44, 47, 66, 68, 69, 74, 126, 153, 155, 162, 171, 180, 181 e 183), in riferimento principalmente agli artt. 117 (riparto di competenze Stato-Regioni), 118 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. I giudizi sono stati promossi in via principale dalle Regioni Veneto e Puglia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di due sole disposizioni: l’art. 1, comma 153 (nella parte in cui non prevedeva il coinvolgimento della Conferenza nel riparto delle risorse) e l’art. 1, comma 181, lettera e), n. 1.3). Tutte le altre questioni sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Il principio

    Anche una riforma statale ampia in materia di istruzione deve rispettare gli spazi di leale collaborazione con le Regioni quando incide su funzioni a competenza concorrente: laddove il riparto di risorse tocchi attribuzioni regionali, occorre il previo coinvolgimento delle sedi di concertazione. La competenza statale resta però prevalente sull’impianto generale della riforma.

    Domande e risposte

    La Corte ha bocciato la «Buona Scuola»?

    No. Ha annullato soltanto due profili circoscritti (commi 153 e 181), lasciando in piedi l’impianto della riforma e respingendo la maggior parte delle censure regionali.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    Le Regioni Veneto e Puglia, con due distinti ricorsi in via principale poi riuniti dalla Corte.

    Qual era il parametro principale invocato?

    Soprattutto l’art. 117 della Costituzione sul riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, insieme agli artt. 118 e 120.

    Norme collegate

  • Cumulo ZES + Sabatini + iperammortamento: fin dove senza decadere (2026)

    In sintesi: su uno stesso macchinario al Sud puoi, in linea di principio, sommare il credito d’imposta ZES Unica, la Nuova Sabatini e l’iperammortamento 2026, ma con due paletti. Primo: la regola della nettizzazione, per cui ogni agevolazione si calcola sul costo del bene già depurato degli altri contributi ricevuti per le stesse spese. Secondo: il cumulo non può mai superare il 100% del costo effettivamente sostenuto, né le intensità di aiuto ammesse dall’UE. Attenzione invece all’incompatibilità tra iperammortamento 2026 e i precedenti crediti 4.0 o 5.0 sullo stesso bene.

    Quali incentivi possono sommarsi su un macchinario al Sud

    Un’impresa del Mezzogiorno che acquista un bene strumentale si trova davanti a più misure che insistono sullo stesso investimento. Le tre più ricorrenti sono il credito d’imposta ZES Unica, la Nuova Sabatini e l’iperammortamento 2026. Non sono alternative per definizione: in molti casi possono convivere sullo stesso macchinario, a patto di rispettare le regole di cumulo.

    • Credito d’imposta ZES Unica. È un’agevolazione fiscale legata agli investimenti in beni strumentali in determinate aree del Mezzogiorno. La percentuale del credito non è unica: varia in funzione della dimensione dell’impresa, della regione e degli scaglioni d’investimento. Per questo non va mai indicata un’aliquota fissa senza verificarla sul testo vigente.
    • Nuova Sabatini. Sostiene l’acquisto di beni strumentali attraverso un finanziamento e un contributo statale in conto impianti, calcolato in rapporto agli interessi del finanziamento. È un contributo che, ai fini del cumulo, va considerato tra le sovvenzioni ricevute per quel bene.
    • Iperammortamento 2026. Opera come maggiorazione del costo fiscalmente deducibile del bene: in pratica consente di dedurre più del costo effettivo, riducendo l’imponibile negli anni di ammortamento. Le aliquote di maggiorazione variano e non vanno fissate a priori.

    Il credito ZES Unica è in via generale cumulabile con l’iperammortamento 2026, con la Nuova Sabatini e con Smart&Start, sempre nel rispetto del limite del 100% e delle intensità di aiuto. La compatibilità di principio non significa però che le agevolazioni si sommino «a piena potenza»: è qui che entra in gioco la regola chiave.

    La regola chiave del cumulo: nettizzazione e limite del 100%

    Il cuore del cumulo si regge su due principi che vanno applicati insieme. Capirli è ciò che separa un cumulo legittimo da un’agevolazione esposta al rischio di recupero.

    Nettizzazione

    La maggiorazione o l’agevolazione si applica al costo del bene al netto delle altre sovvenzioni e contributi già ricevuti per le stesse spese ammissibili. In altre parole, non si calcola ciascun beneficio sull’intero costo lordo del macchinario come se gli altri non esistessero: il costo va prima depurato di quanto già coperto da altri aiuti. Trascurare la nettizzazione è uno degli errori che più frequentemente porta a sovrastimare il beneficio.

    Limite del 100% del costo effettivo

    La somma di tutte le agevolazioni che insistono sullo stesso bene non deve mai portare l’impresa a recuperare più del costo effettivamente sostenuto. Il cumulo, in sintesi, non può trasformarsi in un guadagno: al massimo può azzerare l’onere a carico dell’impresa, mai superarlo. Oltre a questo tetto interno vanno comunque rispettati i limiti di intensità di aiuto previsti dall’Unione europea, secondo il quadro del regolamento generale di esenzione (GBER) o del regime de minimis applicabile.

    Questi due limiti operano in parallelo: anche un cumulo che resta sotto il 100% del costo può essere irregolare se sfora l’intensità massima di aiuto consentita dall’UE per quella misura. Va quindi verificato il più stringente dei due vincoli caso per caso.

    Cosa NON si può cumulare

    Non tutto si somma. La principale incompatibilità da conoscere riguarda l’iperammortamento 2026 rispetto ai precedenti crediti d’imposta legati a Transizione 4.0 e 5.0.

    L’iperammortamento 2026 è incompatibile con i precedenti crediti d’imposta 4.0 o 5.0 sullo stesso bene. Sul medesimo investimento non si possono quindi sommare iperammortamento e credito 4.0 o 5.0: occorre scegliere la strada agevolativa, non sovrapporle. L’incompatibilità è riferita allo stesso bene; investimenti distinti seguono ciascuno le proprie regole.

    La tabella seguente sintetizza i rapporti di compatibilità tra le misure trattate, fermo restando che ogni cumulo va sempre rapportato al testo normativo vigente al momento dell’investimento.

    Misura A Misura B (stesso bene) Rapporto
    Iperammortamento 2026 Credito ZES Unica Cumulabili (entro 100% e intensità UE)
    Iperammortamento 2026 Nuova Sabatini Cumulabili (entro 100% e intensità UE)
    Credito ZES Unica Nuova Sabatini Cumulabili (entro 100% e intensità UE)
    Credito ZES Unica Smart&Start Cumulabili (entro 100% e intensità UE)
    Iperammortamento 2026 Credito 4.0 o 5.0 Incompatibili sullo stesso bene

    Come si calcola il cumulo massimo (esempio ipotetico)

    Per fissare il metodo, ecco un esempio costruito con un’impresa di fantasia e valori puramente ipotetici, scelti solo per illustrare il ragionamento e non riferibili ad alcuna aliquota reale. Le percentuali vere delle singole misure vanno sempre verificate sul testo vigente.

    Esempio ipotetico. La «Meridiana Lavorazioni S.r.l.», piccola impresa con sede in un’area ZES del Sud, acquista un macchinario al costo effettivo di 100.000 euro. Supponiamo, a fini puramente illustrativi, di applicare percentuali fittizie: un credito ZES «ipotetico» del 30%, un contributo Nuova Sabatini «ipotetico» del 10% e una maggiorazione da iperammortamento «ipotetica» equivalente a un ulteriore 25% di beneficio.

    1. Si parte dal costo effettivo: 100.000 euro.
    2. Si sommano i benefici ipotetici applicando la nettizzazione, cioè verificando che ogni misura sia calcolata sul costo già al netto degli altri aiuti riferiti alle stesse spese.
    3. Si confronta il totale delle agevolazioni con il tetto del 100% del costo: in questo esempio fittizio 30% + 10% + 25% = 65%, valore inferiore al 100%, quindi il limite interno del costo effettivo non risulterebbe superato.
    4. Si verifica infine che il cumulo non superi l’intensità di aiuto massima ammessa dall’UE per quelle misure: è questo, spesso, il vincolo più stringente.

    Il numero finale di questo esempio non ha alcun valore operativo: serve solo a mostrare che il calcolo non è una semplice addizione, ma una verifica a cascata che passa per la nettizzazione, il tetto del 100% e l’intensità di aiuto. Con le aliquote reali il risultato cambia, e va ricostruito sul singolo investimento.

    Cosa fa decadere il beneficio

    Anche un cumulo impostato bene può saltare per cause sopravvenute o per vizi documentali. Le situazioni che più spesso espongono a recupero o decadenza sono riconducibili a queste categorie.

    • Superamento del 100% del costo effettivo o delle intensità di aiuto UE per effetto della somma degli incentivi.
    • Mancata nettizzazione: calcolare ogni beneficio sull’intero costo lordo, ignorando gli altri contributi già ricevuti.
    • Sovrapposizione di misure incompatibili sullo stesso bene, come iperammortamento 2026 e credito 4.0 o 5.0.
    • Carenze documentali: documentazione incompleta o non coerente con i requisiti di ciascuna misura.
    • Eventi sul bene (ad esempio cessione o destinazione diversa da quella agevolata) in modo non conforme alle regole della singola misura, che possono comportarne il recupero.

    Le condizioni puntuali di decadenza dipendono dal testo di ciascuna misura e dai relativi provvedimenti attuativi: vanno lette di volta in volta, perché un evento neutro per una misura può essere rilevante per un’altra.

    Checklist anti-errori

    • Ho verificato le percentuali reali di ciascuna misura sul testo vigente, senza usare aliquote «a memoria»?
    • Ho applicato la nettizzazione, calcolando ogni beneficio sul costo al netto degli altri contributi per le stesse spese?
    • La somma delle agevolazioni resta entro il 100% del costo effettivamente sostenuto?
    • Il cumulo rispetta le intensità di aiuto UE (GBER o de minimis) applicabili?
    • Ho escluso sovrapposizioni vietate, in particolare iperammortamento 2026 con credito 4.0 o 5.0 sullo stesso bene?
    • La documentazione è completa e coerente con i requisiti di ogni misura?
    • Ho considerato le possibili cause di decadenza legate a eventi successivi sul bene?

    Caso pratico

    Caso ipotetico, con impresa di fantasia. La «Sud Pack S.r.l.», piccola impresa manifatturiera in un’area ZES del Mezzogiorno, programma per il 2026 l’acquisto di una linea di confezionamento. Vorrebbe combinare credito ZES Unica, Nuova Sabatini e iperammortamento 2026 sullo stesso macchinario.

    Il percorso corretto si articola così. Prima si verifica la compatibilità: le tre misure sono cumulabili in via generale, mentre andrebbe esclusa qualsiasi sovrapposizione con un credito 4.0 o 5.0 sullo stesso bene. Poi si imposta il calcolo con la nettizzazione, partendo dal costo effettivo della linea e depurandolo degli altri contributi riferiti alle stesse spese. Quindi si controlla il doppio limite: che la somma non superi il 100% del costo e che resti entro l’intensità di aiuto UE applicabile. Infine si presidiano gli aspetti documentali e le condizioni di decadenza di ciascuna misura, per evitare che un cumulo formalmente possibile si traduca in un beneficio fragile.

    Il risultato economico dipende dalle aliquote reali vigenti al momento dell’investimento e dalla situazione specifica dell’impresa: il metodo, però, resta sempre lo stesso, ed è ciò che consente di cumulare «fin dove si può» senza far decadere il beneficio.

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  • Nuovo Patent Box 110%: quali spese e il recupero degli 8 anni (2026)

    In sintesi: il nuovo Patent Box (art. 6 del DL 146/2021) non è più un regime di detassazione del reddito, ma una super-deduzione: chi ha redditi d’impresa può maggiorare del 110% i costi di ricerca e sviluppo sostenuti su software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli. In pratica 100.000 € di costi qualificati diventano 210.000 € deducibili. I marchi sono esclusi. L’opzione è quinquennale e, quando si ottiene un titolo di privativa, consente di recuperare anche i costi degli 8 anni precedenti.

    Cos’è il nuovo Patent Box (la maggiorazione del 110%)

    Il Patent Box che si applica oggi è profondamente diverso da quello che molte imprese ricordano. Il vecchio regime, di tipo reddituale, permetteva di detassare una quota del reddito derivante dallo sfruttamento dei beni immateriali ed è stato abrogato. Al suo posto l’art. 6 del DL 146/2021 ha introdotto un meccanismo molto più semplice da gestire: non si lavora più sul reddito prodotto dal bene, ma direttamente sui costi di ricerca e sviluppo.

    Il principio è questo: i titolari di reddito d’impresa possono applicare una maggiorazione del 110% ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a determinati beni immateriali, utilizzati direttamente o indirettamente nell’attività d’impresa. Si tratta di una super-deduzione fiscale: oltre a dedurre normalmente il costo, l’impresa può dedurre un ulteriore 110% dello stesso. Questo abbassa l’imponibile e quindi le imposte dovute.

    La differenza pratica è notevole. Nel vecchio sistema il beneficio scattava solo se il bene generava reddito ed era misurabile; nel nuovo, il vantaggio è legato all’investimento in ricerca e sviluppo, anche prima che il bene produca ricavi. È un cambio di logica che premia chi investe, non solo chi già sfrutta commercialmente un brevetto.

    Quali beni e quali spese rientrano

    Non tutti i beni immateriali danno diritto alla maggiorazione. Il perimetro è chiuso e va rispettato con attenzione, perché un errore sul bene agevolabile fa decadere l’intero beneficio. I beni ammessi sono il software protetto da copyright, i brevetti industriali e i disegni e modelli. I marchi sono esclusi dal 2021: chi avesse impostato la propria pianificazione contando sui marchi deve rivedere completamente l’impostazione.

    Bene immateriale Rientra nel nuovo Patent Box?
    Software protetto da copyright
    Brevetti industriali
    Disegni e modelli
    Marchi d’impresa No (esclusi dal 2021)

    Quanto alle spese, la maggiorazione si applica ai costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a questi beni. L’agevolazione presuppone quindi che l’impresa svolga effettivamente un’attività di ricerca e sviluppo collegata al bene, e non si limiti a possederlo. Un’impresa di software che fa fantasia, per esempio la «Verdi Solutions S.r.l.», potrà maggiorare i costi del personale tecnico e delle attività di sviluppo del proprio applicativo protetto da copyright; non potrà invece includere costi privi di nesso con la ricerca e lo sviluppo del bene agevolato.

    È importante che il bene sia utilizzato, direttamente o indirettamente, nell’attività d’impresa: il Patent Box non premia il possesso fine a sé stesso, ma l’impiego del bene nel ciclo produttivo o commerciale.

    Il meccanismo premiale: recuperare gli 8 anni prima del titolo

    È la parte più interessante per chi sta brevettando proprio adesso. La ricerca e sviluppo precede spesso di anni l’ottenimento del titolo: si investe a lungo prima che arrivi il brevetto o la registrazione del disegno. Il legislatore ne ha tenuto conto con un meccanismo premiale.

    Quando l’impresa ottiene un titolo di privativa industriale, può applicare la maggiorazione del 110% non solo ai costi dell’anno, ma anche ai costi di ricerca e sviluppo riferibili a quel bene sostenuti negli 8 periodi d’imposta precedenti all’ottenimento del titolo. C’è un limite temporale: si possono recuperare i costi a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, cioè dall’avvio del nuovo regime.

    In concreto: se la «Bianchi Engineering S.r.l.» (impresa di fantasia) ottiene oggi un brevetto industriale dopo anni di sviluppo, può far concorrere alla maggiorazione anche i costi di ricerca degli esercizi anteriori legati a quel brevetto, entro gli 8 anni e nei limiti della decorrenza 2021. È un recupero che può valere molto, perché concentra in un solo anno una super-deduzione costruita su più esercizi di investimento.

    Per sfruttare questo meccanismo è decisiva la tracciabilità dei costi: occorre poter dimostrare, bene per bene e anno per anno, quali spese di ricerca e sviluppo siano riferibili al titolo ottenuto. Senza documentazione ordinata, il recupero degli 8 anni resta sulla carta. In pratica servono fogli di lavoro, contratti, fatture e prospetti del personale tecnico che colleghino in modo chiaro ogni costo al bene agevolato; tanto più la ricerca è durata a lungo prima del titolo, tanto più questo lavoro di ricostruzione diventa oneroso ma anche redditizio, perché amplia la base su cui calcolare la maggiorazione del 110%.

    Come si esercita l’opzione

    L’accesso al nuovo Patent Box passa da un’opzione con caratteristiche precise. È quinquennale, irrevocabile e rinnovabile: una volta scelta, vincola l’impresa per cinque periodi d’imposta, dopo i quali può essere rinnovata.

    L’opzione si esercita in dichiarazione dei redditi. Operativamente:

    • la scelta dell’opzione si manifesta nel quadro OP del modello Redditi;
    • le informazioni relative al bene agevolato vanno indicate nel quadro RS.

    La compilazione corretta di entrambi i quadri è la condizione formale per beneficiare della maggiorazione. Trattandosi di un’opzione irrevocabile per il quinquennio, la decisione va presa con consapevolezza: conviene quantificare in anticipo i costi qualificati e l’eventuale interazione con altre agevolazioni già in essere, in particolare il credito d’imposta ricerca e sviluppo.

    Il cumulo con il credito R&S e il recapture (interpello 102/2026)

    Molte imprese hanno già fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo sugli stessi costi che ora vorrebbero portare nel Patent Box. Qui nasce il nodo del cumulo, chiarito dall’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 102/2026.

    Il principio è che chi esercita l’opzione Patent Box deve restituire il credito ricerca e sviluppo già fruito sugli stessi costi (meccanismo del recapture) e deve nettizzare la base di calcolo della maggiorazione. In altre parole, non si può ottenere due volte un vantaggio fiscale pieno sullo stesso identico costo: l’amministrazione richiede di ricondurre a coerenza i due benefici.

    L’effetto pratico è che il passaggio al Patent Box può risultare oneroso nel breve periodo, perché impone la restituzione del credito già utilizzato, ma conveniente nel lungo periodo, grazie alla super-deduzione del 110% ripetuta nel quinquennio e all’eventuale recupero degli 8 anni. La valutazione va fatta caso per caso, mettendo a confronto il credito da restituire con il risparmio atteso dalla maggiorazione lungo l’intero arco dell’opzione.

    Per questo motivo, prima di esercitare l’opzione conviene costruire un piccolo prospetto di simulazione che metta in colonna, anno per anno, i costi qualificati attesi, il credito ricerca e sviluppo già fruito da restituire e la maggiorazione del 110% spettante. Solo il saldo pluriennale di queste voci dice se l’operazione conviene davvero. La «Verdi Solutions S.r.l.» dell’esempio, se avesse fruito di un credito ricerca e sviluppo importante sugli stessi costi, dovrebbe mettere in conto un esborso iniziale per il recapture e valutare se la super-deduzione lungo il quinquennio lo compensi. Trattandosi di scelta irrevocabile, l’errore di valutazione non è correggibile fino al rinnovo: meglio decidere con i numeri sotto gli occhi.

    Caso pratico: da 100.000 a 210.000 euro

    Vediamo l’aritmetica con un’impresa di fantasia, la «Rossi Software S.r.l.», che sostiene 100.000 € di costi di ricerca e sviluppo qualificati su un proprio applicativo protetto da copyright.

    Voce Importo
    Costo di ricerca e sviluppo qualificato 100.000 €
    Maggiorazione Patent Box (+110%) 110.000 €
    Importo complessivo deducibile 210.000 €

    Il costo è già deducibile per i suoi 100.000 €; la maggiorazione del 110% aggiunge ulteriori 110.000 € di deduzione, portando il totale a 210.000 €. La quota aggiuntiva di 110.000 € riduce l’imponibile dell’impresa nell’esercizio.

    Va precisato che il risparmio d’imposta finale dipende dall’aliquota applicabile e dalla situazione fiscale del soggetto: l’estensione del beneficio all’IRAP non è un dato certo e va verificata caso per caso. Per questo, nel caso pratico ci si ferma all’aritmetica della deduzione — il 110% in più sul costo — senza promettere percentuali di risparmio che dipendono da variabili specifiche dell’impresa.

    Se la stessa Rossi Software ottenesse poi un brevetto collegato a quel filone di sviluppo, potrebbe valutare il meccanismo premiale degli 8 anni, applicando la maggiorazione anche ai costi qualificati degli esercizi precedenti riferibili a quel titolo, nei limiti della decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021. La pianificazione, in questi casi, fa la differenza tra un beneficio modesto e uno strutturale.

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  • Smart&Start: quali spese finanzia e perché bocciano tante domande? (2026)

    In sintesi: Smart&Start Italia è l’incentivo gestito da Invitalia per le startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro Imprese. Finanzia piani d’investimento tra 100.000 e 1.500.000 euro con un finanziamento a tasso zero, senza garanzie reali, che copre fino all’80% delle spese (90% in alcuni casi) e, nel Mezzogiorno, prevede una quota a fondo perduto del 30%. Molte domande vengono però respinte: pesa soprattutto la solidità del piano d’impresa, non la sola idea.

    Cos’è Smart&Start e a chi si rivolge

    Smart&Start Italia è la misura agevolativa istituita con il DM 24 settembre 2014 (e successive modifiche e integrazioni) e gestita da Invitalia, l’agenzia nazionale per lo sviluppo. Si rivolge in modo specifico alle startup innovative: società di capitali, anche in forma cooperativa, iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative.

    La qualifica di startup innovativa segue i requisiti previsti dal DL 179/2012: si tratta di imprese giovani, non quotate, che operano nello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Per ottenere e mantenere l’iscrizione alla sezione speciale servono determinate caratteristiche sostanziali (ad esempio in tema di spese in ricerca e sviluppo, personale altamente qualificato o titolarità di privative industriali), che vanno verificate caso per caso.

    Un punto importante per chi sta ancora costruendo il progetto: alla misura possono accedere anche team di persone fisiche in via di costituzione. In questo caso l’agevolazione viene valutata sul progetto, e la società va costituita (e iscritta come startup innovativa) entro un termine fissato dopo l’eventuale ammissione. Questo consente di presentare domanda prima di sostenere i costi notarili e amministrativi della costituzione.

    Quanto copre e con quali condizioni

    Il cuore dell’incentivo è un finanziamento agevolato a tasso zero, erogato senza richiedere garanzie reali. La percentuale di copertura delle spese ammissibili dipende dalla composizione della compagine sociale e dalla localizzazione dell’impresa.

    La copertura base è pari all’80% delle spese ammissibili. Sale al 90% quando la compagine presenta determinate caratteristiche premiali. Nelle regioni del Mezzogiorno, inoltre, una parte del finanziamento concesso non deve essere restituita: si trasforma in contributo a fondo perduto.

    Situazione Copertura sulle spese ammissibili Caratteristica
    Caso base Fino all’80% Finanziamento a tasso zero, senza garanzie reali
    Compagine premiale Fino al 90% Soci interamente under 36, oppure compagine femminile, oppure con soci dottori di ricerca rientrati dall’estero
    Mezzogiorno (Sud e Isole) 30% a fondo perduto sul finanziamento concesso La startup restituisce solo il 70% del finanziamento

    Le regioni del Mezzogiorno interessate dalla quota a fondo perduto sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La componente a fondo perduto è pari al 30% del finanziamento concesso: in pratica, su un finanziamento ottenuto in una di queste regioni, la startup è tenuta a rimborsare soltanto il 70%.

    Va tenuto presente che le due leve (90% di copertura e 30% di fondo perduto) rispondono a logiche diverse: la prima riguarda la quota di spese coperte dal finanziamento, la seconda riguarda la quota di finanziamento da restituire. Possono quindi combinarsi, ma vanno lette separatamente quando si costruisce il piano economico.

    Quali spese sono finanziabili

    Il piano d’investimento ammissibile deve collocarsi tra 100.000 e 1.500.000 euro di spese. È un intervallo ampio, pensato per accompagnare sia progetti agli inizi sia piani di sviluppo già più strutturati. Sotto la soglia minima il progetto non è ammissibile; sopra il tetto massimo, la parte eccedente resta a carico dell’impresa.

    Le categorie di spesa ammissibili coprono le voci tipiche di una startup tecnologica:

    • Immobilizzazioni materiali: impianti, macchinari e attrezzature a contenuto tecnologico, nuovi e funzionali al progetto.
    • Software e applicativi necessari all’attività.
    • Brevetti, licenze e diritti di proprietà industriale.
    • Consulenze specialistiche tecnologiche, qualificate e direttamente collegate al progetto.
    • Personale dipendente impiegato nel progetto.
    • Costi di funzionamento connessi all’attività d’impresa.

    Per alcune categorie possono esistere tetti o limiti percentuali specifici: vanno verificati sul testo della misura e sulla documentazione ufficiale prima di costruire il budget, perché incidono su come le voci di spesa vanno dimensionate.

    Perché tante domande vengono respinte

    Smart&Start è uno strumento competitivo e, secondo stime di osservatori e operatori del settore, molte domande non superano la valutazione. Non si tratta di un dato ufficiale Invitalia, ma il messaggio è chiaro: presentare domanda non equivale a ottenere il finanziamento.

    La valutazione di Invitalia non si limita a verificare i requisiti formali della startup innovativa. Entra nel merito del progetto e, in particolare, guarda alla qualità del piano d’impresa. Gli aspetti che più spesso fanno la differenza sono:

    • Sostenibilità economico-finanziaria: ricavi, costi e fabbisogno finanziario devono essere coerenti tra loro e con il mercato di riferimento. Numeri gonfiati o privi di logica indeboliscono la domanda.
    • Innovatività reale: il vantaggio tecnologico o di modello di business deve emergere con chiarezza, non restare un’affermazione generica.
    • Competenze del team: la valutazione considera la capacità delle persone coinvolte di realizzare ciò che il piano promette.
    • Coerenza tra spese e progetto: ogni voce di costo deve essere giustificata dagli obiettivi. Spese non collegate al progetto o sproporzionate sono un punto debole.
    • Mercato e clienti: la domanda di mercato, i concorrenti e la strategia di ingresso devono essere analizzati, non dati per scontati.

    In altre parole, l’idea brillante non basta. Le bocciature più frequenti nascono da piani d’impresa fragili, da proiezioni economiche poco credibili e da una descrizione del progetto che non dimostra come si arriverà ai risultati dichiarati.

    Come si presenta la domanda e come funzionano SAL ed erogazione

    La domanda si presenta a Invitalia per via telematica, attraverso la piattaforma dedicata alla misura. Il nucleo della candidatura è il piano d’impresa con il relativo piano degli investimenti e delle spese, che deve descrivere il progetto, il mercato, il team e le proiezioni economico-finanziarie.

    Dopo l’eventuale ammissione, il finanziamento non viene erogato tutto e subito: segue la logica degli stati di avanzamento lavori (SAL). L’impresa sostiene le spese previste dal piano, le rendiconta documentandole, e l’erogazione procede per quote man mano che le spese vengono effettivamente realizzate e validate. Questo significa che la capacità di anticipare i costi e di tenere una contabilità ordinata è parte integrante della buona riuscita del progetto.

    Per i team non ancora costituiti, l’erogazione presuppone la costituzione della società e l’iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese entro il termine fissato. Solo dopo questi adempimenti il rapporto agevolativo può entrare nella fase operativa.

    Caso pratico

    Immaginiamo “NoveltyGrid”, una startup di tre soci che sviluppa un software per l’ottimizzazione dei consumi energetici nei piccoli impianti produttivi. Il team predispone un piano d’investimento da 320.000 euro che comprende lo sviluppo software, l’acquisto di attrezzature tecnologiche per i test, alcune consulenze specialistiche e il costo di due sviluppatori assunti.

    L’importo rientra nell’intervallo ammissibile (tra 100.000 e 1.500.000 euro) e le voci di spesa appartengono alle categorie finanziabili. Poiché i tre soci hanno tutti meno di 36 anni, il progetto può puntare alla copertura premiale fino al 90% delle spese ammissibili, anziché all’80% del caso base. Se NoveltyGrid ha sede in una regione del Mezzogiorno, sul finanziamento concesso si applica anche la quota a fondo perduto del 30%: la società sarebbe tenuta a restituire solo il 70% dell’importo finanziato.

    La differenza tra una domanda ammessa e una respinta, però, non sta nel numero in sé. Sta nel fatto che il piano di NoveltyGrid dimostri, con proiezioni coerenti, che quei 320.000 euro di spese produrranno un’attività sostenibile: clienti raggiungibili, ricavi credibili, un team in grado di eseguire. È su questo terreno che si gioca la valutazione, molto più che sulla bontà astratta dell’idea.

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  • SIMEST Fondo 394: ho diritto al fondo perduto e quali spese mi finanziano? (2026)

    In sintesi: il Fondo 394/1981 gestito da SIMEST finanzia la tua internazionalizzazione con un prestito a tasso agevolato (pari al 10% del tasso di riferimento UE, quindi molto basso) e, se hai requisiti premiali, con una quota a fondo perduto. Hai diritto al fondo perduto se sei una PMI innovativa, giovanile, femminile, con sede operativa al Sud o con requisiti di sostenibilità: la quota arriva al 10% dell’intervento (massimo 100.000 €) e sale fino al 20% (massimo 200.000 €) per imprese del Sud, startup innovative o PMI innovative. Sono finanziabili macchinari, digitalizzazione, tecnologie 4.0/5.0 e spese connesse come fiere, formazione e personale locale.

    Cos’è il Fondo 394 SIMEST e come funziona il finanziamento agevolato

    Il Fondo 394/1981 è un fondo rotativo pubblico, gestito da SIMEST (Gruppo CDP), pensato per sostenere l’internazionalizzazione delle PMI italiane. È lo strumento principale con cui un’impresa può finanziare l’ingresso o il consolidamento su mercati esteri a condizioni molto più favorevoli rispetto al credito bancario ordinario.

    Il meccanismo è quello del finanziamento a tasso agevolato. Il tasso applicato è pari al 10% del tasso di riferimento UE: a gennaio 2026 questo significa un tasso dello 0,319%. È però un valore aggiornato mensilmente, perché il tasso di riferimento UE cambia ogni mese: al momento della tua domanda devi quindi verificare il dato corrente, ma in ogni caso si tratta di un costo del denaro estremamente basso rispetto al mercato.

    Il fondo è “rotativo”: le somme restituite dalle imprese tornano disponibili per nuovi finanziamenti. Questo lo rende uno strumento strutturale, non un bando una tantum: lo sportello è sempre aperto, fino a esaurimento delle risorse stanziate. Per il 2026, gli stanziamenti indicati (piano triennale, fonte SIMEST/stampa) ammontano a circa 600 milioni di euro per i finanziamenti ordinari, 300 milioni di euro per i co-finanziamenti a fondo perduto e 200 milioni di euro dedicati a progetti sul mercato USA.

    La logica del fondo è quella di abbassare il costo dell’investimento estero su due fronti contemporaneamente: da un lato il tasso quasi azzerato sul prestito, dall’altro, per chi ne ha i requisiti, una parte di risorse che non torna indietro. Per una PMI che valuta l’apertura di un mercato estero, capire bene questi due meccanismi è il primo passo per costruire un piano spese solido e non sovrastimare quanto può effettivamente ottenere.

    Chi ha diritto alla quota a fondo perduto (requisiti premiali)

    Il finanziamento agevolato di base è un prestito da restituire. La parte più interessante è però la quota a fondo perduto, cioè un co-finanziamento che non si rimborsa, riservato alle imprese con requisiti premiali.

    Hanno diritto alla quota a fondo perduto le imprese che presentano almeno uno di questi requisiti: PMI innovative, imprese giovanili, imprese femminili, imprese con sede operativa nel Mezzogiorno, imprese con requisiti di sostenibilità. La percentuale e il massimale dipendono dal profilo dell’impresa: esiste una quota base e una quota maggiorata.

    Profilo dell’impresa Quota a fondo perduto Massimale
    Imprese con requisiti premiali (PMI innovative, giovanili, femminili, sostenibilità, sede al Sud) fino al 10% dell’intervento 100.000 €
    Imprese con sede operativa al Sud, startup innovative o PMI innovative (quota maggiorata) fino al 20% dell’intervento 200.000 €

    In pratica la quota maggiorata premia chi unisce localizzazione al Sud e profilo innovativo. La percentuale si calcola sull’importo complessivo dell’intervento ammesso: più alto è il progetto, più alta è la quota non rimborsabile, fino al raggiungimento del massimale.

    Quali spese sono ammesse (e le spese connesse)

    Il Fondo 394 finanzia gli investimenti necessari a sostenere il progetto di internazionalizzazione. Le spese ammissibili principali riguardano beni e tecnologie:

    • macchinari e impianti destinati al progetto;
    • digitalizzazione dei processi e degli strumenti di vendita;
    • tecnologie 4.0 e 5.0, cioè soluzioni avanzate di automazione, connessione e sostenibilità.

    Accanto a queste, il fondo riconosce le cosiddette spese connesse, ammesse fino al 40% dell’intervento. Sono le voci che accompagnano l’investimento principale e che spesso fanno la differenza nell’avvio su un nuovo mercato:

    • formazione del personale;
    • inserimento di personale locale nel Paese target;
    • affitti e allestimenti di spazi;
    • attività promozionali;
    • partecipazione a fiere ed eventi internazionali.

    Il limite del 40% è importante: significa che le spese connesse non possono superare i quattro decimi dell’intero intervento. Se il tuo progetto è sbilanciato troppo verso fiere e promozione, rischi di vederti tagliare la parte eccedente.

    Il massimale legato ai ricavi

    Quanto puoi chiedere non dipende solo dalle spese, ma anche dalla dimensione della tua impresa. Il massimale finanziabile è pari al minore tra due valori: il 20% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci e il tetto di 500.000 €.

    In altre parole, se il 20% dei tuoi ricavi medi è inferiore a 500.000 €, vale quel valore; se è superiore, ti fermi comunque a 500.000 €. Questa regola fa sì che le imprese più piccole abbiano un massimale proporzionato alla loro dimensione, mentre quelle più strutturate trovano comunque il tetto dei 500.000 €. Alcune linee specifiche del Fondo 394 prevedono massimali diversi: se stai valutando una linea particolare, verifica il tetto previsto da quella misura prima di costruire il piano spese, perché dimensionare l’intervento su un massimale sbagliato è uno degli errori che fa slittare la domanda.

    Parametro Regola
    Massimale finanziabile il minore tra 20% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci e 500.000 €
    Spese connesse fino al 40% dell’intervento
    Quota a fondo perduto base fino al 10% (max 100.000 €)
    Quota a fondo perduto maggiorata fino al 20% (max 200.000 €)

    Come si presenta domanda sul portale SIMEST

    La domanda si presenta interamente online, attraverso il portale dedicato di SIMEST. Lo sportello è sempre aperto, ma le risorse non sono illimitate: la valutazione segue l’ordine di presentazione e prosegue fino a esaurimento dei fondi. Conviene quindi arrivare pronti.

    1. Registra l’impresa sul portale SIMEST e predisponi le credenziali di accesso.
    2. Definisci il progetto di internazionalizzazione: mercato target, obiettivi e voci di spesa coerenti con le categorie ammesse.
    3. Verifica di rientrare nei requisiti premiali, se vuoi accedere alla quota a fondo perduto.
    4. Costruisci il piano spese rispettando i limiti: massimale legato ai ricavi e tetto del 40% sulle spese connesse.
    5. Carica la documentazione richiesta e invia la domanda.
    6. Verifica il tasso agevolato aggiornato al mese di presentazione, perché cambia ogni mese.

    Errori frequenti

    • Considerare il tasso come fisso. Il tasso agevolato cambia ogni mese: usare un valore vecchio porta a un piano finanziario impreciso.
    • Sforare il 40% di spese connesse. Concentrare il progetto su fiere e promozione fa superare il limite e taglia la parte eccedente.
    • Sovrastimare il massimale. Dimenticare che vale il minore tra 20% dei ricavi e 500.000 € porta a chiedere più di quanto spetta.
    • Dare per scontato il fondo perduto. La quota non rimborsabile spetta solo a chi ha requisiti premiali documentati: senza requisiti, resta solo il prestito agevolato.
    • Aspettare troppo. Lo sportello è aperto fino a esaurimento risorse: rinviare la domanda può significare trovare i fondi già impegnati.

    Caso pratico

    Immaginiamo “Olearia del Sud”, una PMI di fantasia con sede operativa in Calabria che produce olio extravergine e vuole aprire un canale di vendita in Germania. Avendo sede al Sud, l’impresa rientra tra i soggetti con requisiti premiali e può puntare alla quota maggiorata fino al 20%.

    L’azienda costruisce un progetto da 250.000 €: una parte per la digitalizzazione del processo di vendita e per macchinari di confezionamento, e una parte di spese connesse per la partecipazione a una fiera di settore in Germania, la formazione del personale commerciale e l’inserimento di una figura locale. Nel costruire il piano, Olearia del Sud verifica due cose: che le spese connesse non superino il 40% dell’intervento e che l’importo richiesto resti entro il minore tra il 20% dei ricavi medi degli ultimi due bilanci e i 500.000 €.

    Sulla parte ammessa, l’impresa ottiene il finanziamento a tasso agevolato (al tasso del mese di presentazione) e, grazie alla sede al Sud, una quota a fondo perduto fino al 20% dell’intervento, entro il massimale di 200.000 €. Il risultato è un costo del progetto sensibilmente ridotto: una parte non si rimborsa e il resto si restituisce a un tasso molto più basso di quello bancario. Prima di inviare, l’azienda controlla il tasso aggiornato del mese, perché così il piano finanziario riflette il valore reale al momento della domanda.

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  • Credito R&S contestato: conviene il riversamento spontaneo o difendersi? (2026)

    In sintesi: se la tua impresa ha ricevuto un atto di recupero sul credito d’imposta ricerca e sviluppo per gli anni 2015-2019, hai due strade alternative. Il riversamento spontaneo permetteva di restituire il credito indebito senza sanzioni né interessi, ma rinunciando al ricorso; la difesa nel merito punta invece a dimostrare che le attività erano davvero ricerca e sviluppo, eventualmente con una certificazione vincolante. La finestra del riversamento, salvo nuove riaperture, risulta chiusa dal 3 giugno 2025: la scelta oggi va impostata come decisione tecnica caso per caso.

    Perché arrivano gli atti di recupero sul credito R&S 2015-2019

    Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo è disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 e ha riguardato, nella sua versione originaria, i periodi d’imposta dal 2015 al 2019. Molte imprese lo hanno utilizzato in compensazione tramite modello F24 per ridurre i versamenti dovuti.

    Negli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha notificato numerosi atti di recupero perché, secondo l’Amministrazione, il credito sarebbe stato compensato senza i requisiti previsti: in molti casi le attività svolte non presenterebbero gli elementi di novità e di superamento di un’incertezza scientifica o tecnologica che caratterizzano la vera ricerca e sviluppo. Si tratta spesso di attività ordinarie di miglioramento di prodotti o processi, ritenute non ammissibili.

    Un riferimento ricorrente in questi atti è la data del 22 ottobre 2021, momento in cui il quadro normativo sul recupero e sulle modalità di regolarizzazione è stato definito con maggiore precisione. L’atto di recupero chiede la restituzione del credito ritenuto indebito e, in assenza di regolarizzazione, anche di sanzioni e interessi.

    Cos’è il riversamento spontaneo e cosa comporta

    Il riversamento spontaneo è una procedura introdotta dall’art. 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021. Consente all’impresa di restituire il credito indebitamente compensato senza pagare sanzioni né interessi. È uno strumento pensato per chi ha usato il credito in buona fede ma riconosce di non avere i requisiti, oppure preferisce chiudere la posizione senza affrontare un contenzioso dall’esito incerto.

    Il punto centrale è il prezzo da pagare in termini processuali: aderendo al riversamento, l’impresa rinuncia al contenzioso. Non si può quindi prima riversare e poi impugnare l’atto sperando di recuperare le somme: la scelta è alternativa alla difesa.

    Le finestre temporali e le modalità di pagamento

    La finestra per aderire è stata più volte prorogata e riaperta nel tempo. L’ultima riapertura è avvenuta con il DL 25/2025, in vigore dal 15 marzo 2025, che ha fissato il termine per l’adesione al 3 giugno 2025.

    Il versamento poteva avvenire:

    • in unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
    • oppure in tre rate di pari importo, con scadenze 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati a decorrere dal 4 giugno 2025.

    Per chi ha aderito è previsto anche un contributo in conto capitale, a valere su un plafond complessivo di 250 milioni di euro per il periodo 2025-2028, destinato a ristorare in parte le imprese che hanno regolarizzato.

    Attenzione: la finestra risulta chiusa

    È un punto da chiarire subito per evitare equivoci: ad oggi, nel 2026, non risulta una nuova riapertura del riversamento spontaneo oltre il 3 giugno 2025. Non è quindi corretto presumere di poter ancora aderire adesso. Salvo nuove riaperture decise dal legislatore — che vanno sempre verificate sul portale ufficiale agenziaentrate.gov.it — la procedura di adesione risulta conclusa.

    Questo non rende inutile capire il meccanismo: serve a leggere correttamente la propria posizione, a valutare le scelte già fatte e a prepararsi qualora una nuova finestra venga aperta in futuro.

    La difesa nel merito e la certificazione dell’attività R&S

    L’alternativa al riversamento è difendersi nel merito, impugnando l’atto di recupero davanti al giudice tributario. Qui l’obiettivo è dimostrare che le attività svolte erano effettivamente ricerca e sviluppo ammissibile e che il credito è stato utilizzato legittimamente.

    L’onere di provare i requisiti tecnici è il cuore della controversia. Occorre documentare che il progetto presentava elementi di novità e mirava a superare un’incertezza scientifica o tecnologica non risolvibile con le conoscenze già disponibili. Come riferimento tecnico viene spesso richiamato il Manuale di Frascati, che definisce a livello internazionale i criteri della ricerca e sviluppo: va citato con cautela, perché la sua applicabilità retroattiva agli anni 2015-2019 è essa stessa oggetto di discussione.

    La certificazione delle attività

    Un sostegno importante alla difesa è la certificazione dell’attività di ricerca e sviluppo prevista dall’art. 23 del DL 73/2022. La certificazione è rilasciata da soggetti abilitati, iscritti in un apposito albo tenuto presso il MIMIT, e attesta la qualificazione delle attività come ricerca e sviluppo ammissibile.

    Il suo valore è che produce effetti vincolanti per l’Agenzia delle Entrate: una certificazione validamente rilasciata costituisce un elemento solido per attestare l’ammissibilità delle attività e quindi rafforza la posizione dell’impresa in fase di difesa.

    Tabella di confronto: riversamento vs difesa

    Aspetto Riversamento spontaneo Difesa nel merito
    Effetto principale Restituzione del credito indebito senza sanzioni né interessi Tentativo di mantenere il credito dimostrando i requisiti
    Pro Chiude la posizione con certezza; nessuna sanzione né interesse; possibile contributo in conto capitale Se vince, l’impresa conserva il credito; la certificazione vincola l’Agenzia
    Contro Rinuncia al contenzioso; si restituisce comunque il credito; finestra di adesione chiusa salvo riaperture Esito incerto; onere della prova a carico dell’impresa; tempi del giudizio
    Rischi Pagare anche su attività che forse erano ammissibili In caso di soccombenza, restituzione del credito con sanzioni e interessi
    Costi Importo del credito (rate con interessi legali sulle scadenze successive alla prima) Spese di difesa e, se prevista, della certificazione; rischio di spese di lite

    Come si decide caso per caso

    Non esiste una risposta valida per tutti. La scelta dipende dalla solidità tecnica del progetto e dalla documentazione disponibile. Alcuni elementi che orientano la decisione:

    1. Forza dei requisiti tecnici. Se il progetto presentava reale novità e affrontava un’incertezza scientifica o tecnologica ben documentata, la difesa diventa più sostenibile, soprattutto con una certificazione a supporto.
    2. Qualità della documentazione d’epoca. Relazioni tecniche, fogli di lavoro, registri del personale e tracciabilità dei costi sostenuti negli anni 2015-2019 sono decisivi: senza documentazione, l’onere della prova diventa difficile da assolvere.
    3. Propensione al rischio dell’impresa. Il riversamento dà certezza e chiude la partita; la difesa offre la possibilità di conservare il credito ma con un esito non garantito.
    4. Disponibilità di una finestra di riversamento. Poiché la finestra risulta chiusa dal 3 giugno 2025, salvo riaperture, oggi la decisione si concentra spesso sulla difesa o su altri strumenti deflattivi, da verificare sul portale ufficiale.

    È una valutazione tecnica complessa, che richiede di esaminare i singoli progetti, i costi rendicontati e l’atto ricevuto. Per questo conviene impostarla con un professionista abilitato prima di scegliere una strada irreversibile come il riversamento.

    Caso pratico

    La Alfa Meccanica S.r.l., impresa di fantasia, ha utilizzato in compensazione il credito R&S per i periodi 2016 e 2017, riferito allo sviluppo di un nuovo macchinario. Nel 2025 riceve un atto di recupero: secondo l’Agenzia, le attività sarebbero state semplice adattamento di tecnologie già note, prive di reale incertezza tecnologica.

    Il consulente esamina la documentazione e individua due scenari. Nel primo, l’impresa dispone di relazioni tecniche dettagliate, prove di laboratorio fallite e iterazioni progettuali che mostrano il superamento di un problema realmente irrisolto: in questo caso la difesa nel merito, rafforzata da una certificazione ex art. 23 DL 73/2022, appare percorribile.

    Nel secondo scenario, la documentazione è scarsa e le attività assomigliano a normale miglioramento di prodotto: qui, se fosse stata aperta una finestra di riversamento, restituire il credito senza sanzioni né interessi sarebbe stata l’opzione più prudente. Poiché la finestra risulta chiusa dal 3 giugno 2025, l’impresa deve verificare sul portale dell’Agenzia se esistano nuove riaperture o altri strumenti, e valutare con il professionista come gestire l’atto.

    Il caso mostra il principio di fondo: la stessa contestazione può portare a scelte opposte a seconda della solidità tecnica e documentale del singolo progetto.

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  • Resto al Sud non c’e’ piu’: spetta a me Resto al Sud 2.0 o Autoimpiego Centro-Nord? (2026)

    In sintesi: Il vecchio Resto al Sud (DL 91/2017) è CHIUSO dal 14 ottobre 2025. Al suo posto, dal 15 ottobre 2025, ci sono due nuove misure del Piano Integrato Autoimpiego gestite da Invitalia: Resto al Sud 2.0 per le 8 regioni del Mezzogiorno e Autoimpiego Centro-Nord per le 12 regioni del resto d’Italia. Entrambe sono riservate agli under 35 e finanziano l’avvio di un’attività con un contributo a fondo perduto a scaglioni. La differenza chiave è la regione in cui apri e la percentuale di fondo perduto, più alta al Sud.

    Che fine ha fatto il vecchio Resto al Sud

    Il Resto al Sud “storico”, nato con il DL 91/2017, non accetta più domande: lo sportello si è chiuso il 14 ottobre 2025. Se hai sentito parlare di un contributo “fino a 55 anni” o di un mix tra fondo perduto e prestito a tasso agevolato, quella era la vecchia misura, oggi non più presentabile. Diffida quindi di siti o passaparola che parlano del Resto al Sud come se fosse ancora aperto: chi prepara una domanda su quel vecchio impianto sta lavorando a vuoto.

    Dal 15 ottobre 2025 il testimone passa al Piano Integrato Autoimpiego, introdotto dal DL 60/2024 (convertito nella L 95/2024, il cosiddetto “Decreto Coesione”), agli articoli 17 e 19. Il piano è finanziato con i fondi europei FSE+ 2021-2027 ed è gestito da Invitalia, con domande “a sportello” sul sito invitalia.it. “A sportello” significa che non c’è una graduatoria a punteggio: le domande si valutano in ordine di arrivo finché ci sono risorse, quindi muoversi presto conta.

    Cambia anche la logica del beneficio. Dove il vecchio Resto al Sud combinava una parte a fondo perduto con un finanziamento bancario a tasso agevolato, le nuove misure ruotano attorno a un contributo a fondo perduto a scaglioni calcolato sull’investimento ammesso. Per chi avvia oggi un’attività, il riferimento corretto sono quindi Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro-Nord: sono queste le due porte aperte, e nessun’altra.

    Le due nuove misure a confronto

    Il piano si sdoppia su base geografica. Resto al Sud 2.0 copre le regioni del Mezzogiorno; Autoimpiego Centro-Nord copre il resto del Paese. Cambiano le regioni ammesse, la percentuale di fondo perduto e la dotazione complessiva. L’età richiesta è la stessa: under 35 in entrambi i casi.

    Voce Resto al Sud 2.0 Autoimpiego Centro-Nord
    Regioni ammesse Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia (8) Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche (12)
    Età Da 18 anni compiuti a under 35 Da 18 anni compiuti a under 35
    Fondo perduto, investimenti fino a 120.000 € 75% 65%
    Fondo perduto, investimenti tra 120.000 e 200.000 € 70% 60%
    Dotazione complessiva 356,4 mln € 219,6 mln €

    In tutti e due i casi il fondo perduto è a scaglioni: la prima fascia (fino a 120.000 € di investimento) gode della percentuale più alta; la quota di spesa che eccede 120.000 €, fino al tetto di 200.000 €, è coperta dalla percentuale più bassa. Beneficiano dell’agevolazione l’avvio di lavoro autonomo, la libera professione, l’impresa individuale o la società.

    Vale la pena fissare bene il meccanismo a scaglioni, perché è il punto su cui ci si confonde di più. La percentuale alta non si applica a tutto l’investimento quando questo supera i 120.000 €: si applica solo alla prima fascia. Facciamo un esempio al Sud con un investimento di 160.000 €. I primi 120.000 € sono coperti al 75%; i restanti 40.000 € (la quota tra 120.000 e 200.000) sono coperti al 70%. Non è quindi un “tutto o niente”: ogni euro di spesa ammessa ricade nello scaglione che gli compete. Capire questo aiuta a dimensionare il progetto in modo realistico ed evita di gonfiare l’investimento sperando in una copertura che non c’è.

    In quale misura rientro io

    La regola è semplice e parte da due dati: dove apri e quanti anni hai.

    • Età: devi avere almeno 18 anni compiuti e non aver ancora compiuto 35 anni al momento della domanda. È un requisito tassativo per entrambe le misure: il giorno del 35° compleanno sei fuori.
    • Regione: conta la regione in cui avvii l’attività, non la tua residenza in sé. Se apri in una delle 8 regioni del Mezzogiorno, la tua misura è Resto al Sud 2.0. Se apri in una delle 12 regioni del Centro-Nord, la tua misura è Autoimpiego Centro-Nord.

    Non puoi scegliere quella che ti conviene di più: la geografia decide. Chi apre al Sud ha automaticamente le percentuali più alte (75% e 70%), chi apre al Centro-Nord ha 65% e 60%.

    Come si fa domanda su Invitalia, passo per passo

    La domanda è interamente online e gratuita. Non servono intermediari a pagamento. Ecco il percorso tipico:

    1. Vai sul sito ufficiale invitalia.it e cerca la pagina della misura giusta (Resto al Sud 2.0 oppure Autoimpiego Centro-Nord).
    2. Accedi all’area riservata con SPID, CIE o CNS: l’identità digitale è il modo standard per autenticarsi sui servizi Invitalia.
    3. Prepara il tuo piano d’impresa: descrizione dell’attività, piano degli investimenti voce per voce e previsioni di massima. È il cuore della valutazione.
    4. Compila la domanda online inserendo dati anagrafici, regione di avvio e importo dell’investimento, e allega la documentazione richiesta dal portale.
    5. Invia. Trattandosi di sportello, la domanda entra in valutazione in ordine cronologico finché ci sono risorse: non rimandare la chiusura del piano.

    Tieni d’occhio sempre la pagina ufficiale della misura: gli allegati esatti, i format del piano e le tempistiche di apertura della modulistica sono pubblicati lì e possono essere aggiornati.

    Errori che fanno saltare la domanda

    La maggior parte delle bocciature non dipende dall’idea, ma da dettagli formali e di requisiti. I più frequenti:

    • Età sopra soglia: aver compiuto 35 anni prima dell’invio. È il requisito soggettivo più rigido e non ammette eccezioni.
    • Regione sbagliata: presentare la misura del Sud per un’attività che apri al Centro-Nord (o viceversa). Le due misure non sono intercambiabili.
    • Compagine non coerente: in una società, se i requisiti soggettivi (come l’età under 35) devono valere per i soci, una compagine con soci fuori requisito può far saltare tutto. Verifica la composizione prima di costituire.
    • Investimento oltre il tetto: la spesa ammissibile arriva fino a 200.000 €. La parte di progetto che supera quel tetto non è coperta dal fondo perduto e va finanziata con risorse proprie.
    • Piano d’impresa generico: investimenti non dettagliati o non coerenti con l’attività descritta indeboliscono la domanda.
    • Documentazione incompleta: allegati mancanti o non conformi al format richiesto dal portale.

    Caso pratico con numeri d’esempio

    Immaginiamo Giulia, 29 anni, che vuole aprire un laboratorio di pasticceria artigianale a Bari (Puglia). La Puglia è tra le 8 regioni del Mezzogiorno e Giulia è under 35: la sua misura è Resto al Sud 2.0.

    Il suo piano d’investimento è di 100.000 € (forno, arredi, allestimento, spese di avvio). Essendo sotto i 120.000 €, l’intero importo rientra nel primo scaglione al 75%: il fondo perduto teorico sarebbe 75.000 €, lasciando a Giulia una quota residua di 25.000 €.

    Ora prendiamo Marco, 32 anni, che apre la stessa attività a Bologna (Emilia-Romagna), regione del Centro-Nord: la sua misura è Autoimpiego Centro-Nord. Con lo stesso investimento di 100.000 €, sotto i 120.000 €, si applica il 65%: fondo perduto teorico 65.000 €, quota residua 35.000 €.

    Stesso progetto, stessa età, ma la regione cambia il contributo: a parità di investimento, aprire al Sud porta in questo esempio 10.000 € in più di fondo perduto. Sono importi calcolati a titolo illustrativo sulle percentuali ufficiali: l’agevolazione effettiva dipende dalle spese ritenute ammissibili nel singolo piano.

    Aggiungiamo una variante utile a chi pensa in grande. Se Giulia, sempre in Puglia, alzasse l’investimento a 180.000 €, scatterebbero entrambi gli scaglioni: 75% sui primi 120.000 € (90.000 €) più 70% sui 60.000 € eccedenti (42.000 €), per un fondo perduto teorico di 132.000 €. La parte restante, circa 48.000 €, resterebbe a suo carico. È un calcolo che mostra perché conviene costruire il piano partendo dalle spese davvero necessarie e ammissibili, non da un tetto astratto.

    In breve: come decidere in due minuti

    Prima domanda: ho meno di 35 anni e almeno 18 compiuti? Se no, queste due misure non fanno per te. Seconda domanda: in quale regione apro l’attività? Se è tra le 8 del Mezzogiorno, la tua porta è Resto al Sud 2.0 (fondo perduto 75% e 70%); se è tra le 12 del Centro-Nord, è Autoimpiego Centro-Nord (65% e 60%). Terza domanda: quanto investo? Fino a 120.000 € resti tutto nello scaglione alto; oltre, fino a 200.000 €, la parte eccedente entra in quello più basso. Definite queste tre cose, hai già il quadro per impostare il piano e presentare la domanda sul portale Invitalia.

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  • Corte cost. n. 268/2016 – Perdita del grado militare senza procedimento disciplinare

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 268 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di norme del Codice dell’ordinamento militare nella parte in cui, in caso di cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, non prevedono l’instaurarsi di un procedimento disciplinare.

    Di cosa si tratta

    Il Codice dell’ordinamento militare prevedeva che la perdita del grado, e la conseguente cessazione dal servizio, derivasse automaticamente da una condanna che comportava l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, senza alcun procedimento disciplinare. La questione è sorta davanti ai giudici amministrativi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR per la Lombardia e il TAR per la Campania hanno sollevato la questione in riferimento all’art. 3 della Costituzione, censurando gli artt. 866, comma 1, 867, comma 3, e 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento disciplinare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

    Il principio

    È irragionevole, e dunque contrario all’art. 3 della Costituzione, che la perdita del grado del militare in caso di interdizione solo temporanea dai pubblici uffici operi automaticamente, senza il filtro di un procedimento disciplinare che valuti in concreto la posizione dell’interessato.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente all’interdizione temporanea dai pubblici uffici occorre instaurare un procedimento disciplinare.

    Quale parametro è stato violato?

    L’art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della ragionevolezza.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il TAR per la Lombardia e il TAR per la Campania, con ordinanze poi riunite.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 267/2016 – Termine di efficacia dell’esclusione dalla VIA nella legge della Regione Puglia

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con la sentenza n. 267 del 2016 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Puglia che fissava in tre anni l’efficacia della pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA, dichiarando inammissibile una distinta censura.

    Di cosa si tratta

    Una norma pugliese in materia ambientale prevedeva che la pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) avesse efficacia per un periodo massimo di tre anni, trascorso il quale, senza avvio dei lavori, le procedure dovevano essere rinnovate. La questione è emersa in una causa relativa a un impianto eolico.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 41, 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, censurando l’art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), e l’art. 10 della legge della Regione Puglia n. 17 del 2007.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), nella parte in cui limita a tre anni l’efficacia dell’esclusione dalla VIA, e ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 10 della medesima legge regionale.

    Il principio

    La disciplina della VIA attiene alla tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può introdurre limiti temporali di efficacia che si discostino dal quadro statale uniforme.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma pugliese?

    Che l’esclusione dalla VIA avesse efficacia massima di tre anni, con obbligo di rinnovo in mancanza di avvio dei lavori.

    Quale parametro è stato decisivo?

    L’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, sulla tutela dell’ambiente riservata allo Stato.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il TAR per la Puglia, sezione di Lecce, in una causa su un impianto eolico.

    Norme collegate