Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 842 c.c. Caccia e pesca
In vigore
Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall’autorità. Per l’esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 841 - Articolo 841 Codice Civile: Chiusura del fondo→Cod. civ. art. 843 - Articolo 843 Codice Civile: Accesso al fondo→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 840 Codice Civile: Sottosuolo e spazio sovrastante al suolo→Art. 844 Codice Civile: Immissioni→Articolo 839 Codice Civile: Beni d’interesse storico e artistico→Art. 845 c.c.: Regole particolari per scopi di pubblico interesse→Art. 838 c.c.: Espropriazione di beni che interessano la produzi→Art. 837 Codice Civile: Ammassi→Art. 847 c.c.: Determinazione della minima unità colturale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 842 c.c. regola il rapporto tra proprietà fondiaria e diritto di caccia e pesca: il proprietario non può escludere i cacciatori dal proprio fondo aperto, ma può riservarsi l'esclusiva con appositi cartelli o chiudendo il fondo nei modi di legge.
Ratio e fondamento
La norma si inserisce nel sistema della proprietà fondiaria disciplinando un'interferenza tipica: l'ingresso di terzi a scopo venatorio o ittico. Il legislatore del 1942 ha operato un bilanciamento tra il diritto dominicale e l'interesse diffuso alla caccia, tradizionalmente considerata attività di utilità pubblica e fonte di proteine in periodo bellico. Oggi il bilanciamento è ridefinito dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157 (legge sulla caccia), che ha introdotto la pianificazione faunistico-venatoria degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e subordinato l'esercizio venatorio a licenza, tesserino regionale e rispetto dei calendari. Il codice civile rimane la norma di riferimento per i rapporti proprietari, mentre la l. 157/1992 ne specifica i limiti pubblicistici.
Fondi chiusi e riserve private
Il proprietario può escludere i cacciatori attraverso due meccanismi alternativi: (1) la chiusura del fondo nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia, recinzione continua con altezza minima di 1,20 m per l'intera perimetrazione (art. 15, co. 1, l. 157/1992); (2) la riserva privata di caccia, apposizione di cartelli che indicano il divieto di accesso venatorio ogni 100 metri lungo il perimetro (art. 16 l. 157/1992). In assenza di tali misure, il fondo è aperto all'esercizio venatorio nei limiti stabiliti dagli ATC. La riserva di caccia è un diritto soggettivo del proprietario riconosciuto dall'ordinamento: il suo esercizio non costituisce atto emulativo ex art. 833 c.c. anche se priva i vicini della possibilità di cacciare su quel terreno.
La caccia nelle colture in atto
Anche senza recinzione né riserva, il proprietario può sempre escludere i cacciatori quando vi siano colture in atto suscettibili di danno. La formula «colture in atto» indica le colture pendenti, il ciclo vegetativo non ancora concluso. La valutazione della suscettibilità al danno è oggettiva: non occorre che il danno si sia già verificato, ma che esista un rischio concreto di pregiudizio alle colture (piantine in campo, frutteti in fioritura, orti). Il proprietario che subisce danni da caccia su fondo non chiuso può agire per risarcimento ex art. 2043 c.c. contro il cacciatore responsabile, nonché contro gli ATC per culpa in vigilando.
La pesca nelle acque private
Il secondo comma rimette la disciplina della pesca nelle acque private alle leggi speciali. Le acque private (laghetti, stagni, corsi d'acqua non demaniali) rimangono nella disponibilità del proprietario del fondo, che può impedire la pesca di terzi. Le acque demaniali (fiumi, laghi di una certa dimensione, acque costiere) sono invece soggette al d.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 (testo unico della pesca marittima) e alle leggi regionali sulla pesca nelle acque interne. La licenza di pesca e i regolamenti delle riserve ittiche limitano l'esercizio anche nelle acque aperte.
Connessioni con altre norme
L'art. 842 va letto con l'art. 841 c.c. (facoltà di chiudere il fondo), la l. 157/1992 (norme per la protezione della fauna selvatica), il d.lgs. 4/2012 (pesca). Il danno da fauna selvatica è disciplinato dall'art. 26 l. 157/1992 (responsabilità delle Regioni). In materia di fondi soggetti a vincoli naturalistici (parchi, SIC, ZPS) valgono le norme del d.lgs. 152/2006 e del d.P.R. 357/1997.
Domande frequenti
Il proprietario di un terreno può vietare la caccia sul suo fondo senza recintarlo?
Sì. Può apporre cartelli ogni 100 metri lungo il perimetro del fondo con la dicitura 'divieto di caccia / riserva privata' (art. 16 l. 157/1992). Questa riserva privata è riconosciuta dalla legge e non richiede la recinzione fisica. In alternativa, può recintare il fondo con struttura continua alta almeno 1,20 m.
Chi paga i danni causati dalla caccia sulle colture?
Il cacciatore risponde ex art. 2043 c.c. per i danni direttamente causati. Gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) rispondono per i danni causati dalla selvaggina stanziale nelle zone di ripopolamento in gestione (art. 26 l. 157/1992). I danni da fauna selvatica protetta (cinghiali, ungulati) sono a carico delle Regioni.
Il proprietario ha diritto di pesca esclusiva nel laghetto del suo terreno?
Sì, se il laghetto è un'acqua privata (non demaniale). Le acque private appartengono al proprietario del fondo e il diritto di pesca è esclusivo. Deve però rispettare le norme di polizia ittica regionale sulla taglia minima del pescato e sulle specie protette.
Un cacciatore può attraversare il fondo privato aperto anche per raggiungere un altro fondo?
No. Il diritto di accesso per cacciare vale solo per l'esercizio della caccia sul fondo stesso, non per il transito di passaggio. Il transito senza cacciare è disciplinato dall'art. 843 c.c. (accesso al fondo per lavori) e non dall'art. 842, che tutela solo la caccia.
Cosa si intende per 'colture in atto suscettibili di danno' dell'art. 842 c.c.?
Sono le colture nel ciclo vegetativo ancora in corso: cereali in crescita, ortaggi a piena coltura, piantine appena messe a dimora, frutteti in fioritura o con frutti pendenti. Non rientrano i terreni arati ma ancora inseiti o i campi dopo la raccolta. Il proprietario non deve dimostrare il danno già avvenuto, ma la concreta possibilità che l'ingresso dei cacciatori lo causi.