Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 77/2015 — Tagli alla spesa e ricorsi delle Regioni speciali

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    La Corte costituzionale ha definito una serie di ricorsi proposti da più Regioni e Province autonome contro norme statali di revisione della spesa e di stabilità, dichiarando in parte l’estinzione dei processi e in parte la cessazione della materia del contendere a seguito delle modifiche normative sopravvenute.

    Di cosa si tratta

    Diverse autonomie speciali avevano impugnato misure statali di contenimento della spesa pubblica, temendo una compressione della propria autonomia finanziaria. Nel corso dei giudizi le norme sono state modificate o sono intervenute rinunce, facendo venir meno il contrasto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 16, commi 3, 4 e 9, e 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, l’art. 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012 e l’art. 11, comma 8, del d.l. n. 35 del 2013, da parte di Valle d’Aosta, Province autonome di Bolzano e Trento, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Regione siciliana, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione e ai rispettivi Statuti speciali.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’estinzione dei processi per alcune questioni e la cessazione della materia del contendere per le altre, in conseguenza delle rinunce e delle modifiche normative sopravvenute in senso satisfattivo per le ricorrenti.

    Il principio

    Il contenzioso Stato-Regioni sui rapporti finanziari si chiude in rito — con estinzione o cessazione della materia del contendere — quando intervengono rinunce ai ricorsi o modifiche normative che soddisfano le pretese delle autonomie, senza che le norme abbiano avuto applicazione lesiva.

    Domande e risposte

    Perchè la Corte non ha deciso nel merito?

    Perchè le questioni si sono risolte in rito: per alcune è stata dichiarata l’estinzione (a seguito di rinuncia), per altre la cessazione della materia del contendere (modifiche normative satisfattive).

    Quante Regioni avevano fatto ricorso?

    Numerose autonomie speciali: Valle d’Aosta, le Province autonome di Bolzano e di Trento, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna e la Regione siciliana.

    Differenza tra estinzione e cessazione della materia del contendere?

    L’estinzione consegue tipicamente alla rinuncia al ricorso accettata; la cessazione della materia del contendere consegue al venir meno dell’oggetto della lite, di norma per modifica satisfattiva della norma impugnata.

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  • Corte cost. n. 31/2015 – Imposte di fabbricazione e entrate della Regione Sardegna

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    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge finanziaria 2014 della Regione Sardegna, che includeva tra le entrate regionali le imposte di fabbricazione generate nel territorio regionale anche se riscosse altrove, in contrasto con lo Statuto speciale.

    Di cosa si tratta

    La legge finanziaria 2014 della Sardegna affermava che spettavano alla Regione le imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne fossero gravati, generate nel territorio regionale, anche se riscosse nel restante territorio dello Stato. Il Governo ha impugnato la norma davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 21 gennaio 2014, n. 7. La norma si poneva in contrasto con l’art. 8 dello Statuto speciale (legge cost. n. 3 del 1948), che attribuisce alla Regione i nove decimi dell’imposta di fabbricazione percetta nel territorio regionale, e con il principio costituzionale in materia di autonomia finanziaria. Giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge regionale: la Regione non poteva unilateralmente ampliare il criterio di attribuzione delle imposte di fabbricazione fissato dallo Statuto, ancorato al gettito percetto nel territorio regionale.

    Il principio

    La Regione a statuto speciale non può, con propria legge, modificare i criteri di riparto delle entrate tributarie stabiliti dallo Statuto, estendendo a proprio favore quote di gettito riscosse fuori dal territorio regionale.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 1, comma 1, della legge finanziaria 2014 della Regione Sardegna, che ampliava le entrate regionali da imposta di fabbricazione.

    Perché la norma era illegittima?

    Perché contrastava con lo Statuto speciale, che attribuisce alla Regione solo le imposte di fabbricazione percette nel suo territorio.

    Chi ha sollevato la questione?

    Il Governo, con ricorso in via principale contro la legge regionale.

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  • Corte cost. n. 30/2015 – Immunità degli Stati e crimini di guerra del Terzo Reich

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione per crimini di guerra e contro l’umanità, perché già risolte dalla precedente sentenza n. 238 del 2014. L’oggetto delle questioni era venuto meno o non era mai esistito.

    Di cosa si tratta

    Le figlie di un cittadino italiano ucciso da militari del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale avevano agito per il risarcimento contro la Germania. Il Tribunale di Firenze dubitava delle norme che gli avrebbero imposto di negare la giurisdizione, in adesione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia Germania c. Italia del 2012.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate la norma interna di recepimento della consuetudine internazionale sull’immunità degli Stati, l’art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Statuto ONU) e l’art. 3 della legge n. 5 del 2013, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte e tre le questioni: la seconda e la terza per sopravvenuta carenza di oggetto, già avendo la sentenza n. 238 del 2014 dichiarato l’illegittimità di quelle norme; la prima per inesistenza ab origine dell’oggetto, poiché la norma consuetudinaria confliggente con i principi fondamentali non era mai entrata nell’ordinamento italiano.

    Il principio

    La parte della norma internazionale sull’immunità degli Stati che confligge con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi produce effetti: di essa non può quindi essere chiesta la dichiarazione di illegittimità.

    Domande e risposte

    Cosa aveva già deciso la sentenza n. 238 del 2014?

    Aveva escluso che il giudice italiano debba negare la giurisdizione nelle cause risarcitorie per crimini di guerra e contro l’umanità, in nome dei diritti inviolabili della persona.

    Perché la prima questione era inammissibile?

    Perché la norma interna che il rimettente voleva colpire non era mai entrata nell’ordinamento: mancava l’oggetto stesso del giudizio.

    Le vittime possono agire in giudizio in Italia?

    Sì: per effetto della sentenza n. 238 del 2014 il giudice italiano conserva la giurisdizione su quelle azioni risarcitorie.

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  • Corte cost. n. 29/2015 – Indennità ai vice procuratori onorari per attività fuori udienza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 273 del 1989, sollevata dal Tribunale di Firenze nella parte in cui non prevede un’indennità per i vice procuratori onorari per le attività delegate svolte fuori udienza. Il giudice non aveva motivato adeguatamente la questione né precisato il tipo di intervento richiesto.

    Di cosa si tratta

    Un vice procuratore onorario (VPO) aveva ottenuto compensi per attività svolte fuori udienza negli anni 2005-2006; l’amministrazione ne chiedeva la restituzione. Nel relativo giudizio il Tribunale di Firenze ha dubitato che la norma allora vigente, prevedendo indennità solo per la partecipazione alle udienze, fosse ragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nella parte in cui non prevedeva la corresponsione ai VPO di un’indennità anche per le attività delegate svolte fuori udienza. Parametro evocato: l’art. 3 della Costituzione (principio di ragionevolezza e uguaglianza). Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Firenze.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione: il rimettente non aveva motivato adeguatamente la non manifesta infondatezza, non aveva chiarito se il vizio fosse intrinseco o emergesse dal confronto con la disciplina successiva (tertium comparationis), aveva trascurato l’avvenuta abrogazione della norma indicata come modificativa e non aveva specificato il tipo di intervento richiesto, lasciando alla Corte scelte riservate al legislatore.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente non motiva adeguatamente la questione, non individua con chiarezza il termine di comparazione e non precisa il petitum, la Corte non può sostituirsi al legislatore scegliendo tra le molte soluzioni possibili: la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non è entrata nel merito?

    Perché l’ordinanza di rimessione era carente di motivazione sulla non manifesta infondatezza e non specificava quale tipo di pronuncia (additiva) si chiedesse.

    Cosa significa «petitum» indeterminato?

    Significa che non era chiaro cosa esattamente si chiedesse alla Corte (sull’an, sul quantum, sul quomodo dell’indennità): scelte che spettano al legislatore, non alla Corte.

    La decisione esclude il diritto del VPO all’indennità?

    No. La Corte non si è pronunciata sul merito: ha solo rilevato i difetti dell’ordinanza, lasciando impregiudicata la questione sostanziale.

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  • Corte cost. n. 76/2015 — Compenso dei medici negli istituti penitenziari

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 53 della legge n. 740 del 1970, che disciplina il trattamento economico del personale sanitario operante negli istituti di prevenzione e pena: la norma non viola i principi su uguaglianza, retribuzione e previdenza.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava i medici che prestano servizio negli istituti penitenziari senza appartenere ai ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria. Il giudice del lavoro dubitava che il loro regime retributivo, fissato da una legge del 1970, fosse adeguato e conforme ai principi costituzionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondata la questione: la disciplina del compenso del personale sanitario penitenziario non contrasta con i parametri evocati relativi a uguaglianza, retribuzione proporzionata e tutela previdenziale.

    Il principio

    La determinazione legislativa del compenso di particolari categorie di personale sanitario rientra nella discrezionalità del legislatore e non viola di per sè i principi di uguaglianza, di retribuzione proporzionata e di tutela previdenziale, quando resti entro limiti non manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Chi sono i destinatari della norma esaminata?

    I medici e il personale sanitario che operano negli istituti di prevenzione e pena pur non facendo parte dei ruoli organici dell’Amministrazione penitenziaria, il cui trattamento economico è regolato dalla legge n. 740 del 1970.

    Che cosa contestava il giudice rimettente?

    Riteneva che la disciplina del compenso potesse violare il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36) e la tutela previdenziale (art. 38), oltre al principio di uguaglianza (art. 3).

    Che effetto ha una sentenza di «non fondatezza»?

    La norma resta in vigore e continua ad applicarsi: la Corte ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità sollevati dal giudice.

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  • Corte cost. n. 75/2015 — Revisione della spesa e autonomia finanziaria della Sardegna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sui ricorsi con cui la Regione autonoma Sardegna aveva impugnato norme statali di revisione della spesa e della legge di stabilità 2013: le modifiche sopravvenute avevano fatto venir meno il contrasto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna lamentava che le misure statali di contenimento della spesa pubblica e la legge di stabilità 2013 comprimessero la sua autonomia finanziaria, garantita dallo Statuto speciale, senza il rispetto del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 15, comma 22, e 24-bis del d.l. n. 95 del 2012 e l’art. 1, commi 131 e 132, della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 32, 117, terzo comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, oltre che a varie norme dello Statuto speciale per la Sardegna e al principio di leale collaborazione.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere, avendo le modifiche normative sopravvenute fatto venir meno le ragioni del contenzioso.

    Il principio

    Le controversie tra Stato e Regioni a statuto speciale sul riparto delle risorse finanziarie si estinguono quando le norme contestate vengono modificate in senso satisfattivo per la Regione ricorrente e non hanno trovato medio tempore applicazione.

    Domande e risposte

    Qual era il timore della Regione Sardegna?

    Che i tagli alla spesa e le norme della legge di stabilità 2013 riducessero le risorse e l’autonomia finanziaria garantite dallo Statuto speciale, alterando l’equilibrio dei rapporti finanziari con lo Stato.

    Perchè il giudizio si è chiuso senza decisione nel merito?

    Perchè le disposizioni impugnate sono state modificate in modo da soddisfare le pretese della Regione, facendo cessare la materia del contendere.

    Che cos’è l’autonomia finanziaria delle Regioni speciali?

    è il complesso di garanzie, previste dallo Statuto e dalla Costituzione (art. 119), che assicura alle Regioni a statuto speciale risorse proprie e quote di tributi erariali per finanziare le proprie funzioni.

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  • Corte cost. n. 74/2015 — Tagli alla spesa e rapporti finanziari Stato-Friuli Venezia Giulia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato cessata la materia del contendere sui ricorsi della Regione Friuli-Venezia Giulia contro alcune norme statali di «spending review» e di stabilità: le modifiche normative sopravvenute avevano fatto venir meno le ragioni del contenzioso.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva impugnato disposizioni del decreto-legge sulla revisione della spesa pubblica (d.l. n. 95 del 2012) e della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), ritenendole lesive della propria autonomia finanziaria e del metodo dell’accordo che regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni a statuto speciale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Oggetto del giudizio erano l’art. 15, commi 13, lettera c), e 22 del d.l. n. 95 del 2012 e l’art. 1, comma 132, della legge n. 228 del 2012, impugnati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia in via principale in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 97, 116, 117, 118 e 119 della Costituzione, allo Statuto speciale e al principio di leale collaborazione e dell’accordo in materia finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato cessata la materia del contendere: le sopravvenute modifiche normative avevano soddisfatto le pretese della Regione, facendo venir meno l’interesse alla decisione.

    Il principio

    Quando una norma impugnata viene modificata o sostituita in modo da soddisfare le ragioni di chi ha proposto il ricorso, e la disposizione contestata non ha avuto applicazione medio tempore, il giudizio costituzionale si chiude con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, nel corso del giudizio, sono venute meno le ragioni del contrasto — di solito perchè la norma impugnata è stata modificata o abrogata in senso satisfattivo — sicchè la Corte non deve più pronunciarsi sul merito.

    Perchè la Regione aveva fatto ricorso?

    Perchè riteneva che i tagli alla spesa e le misure della legge di stabilità 2013 incidessero sulla propria autonomia finanziaria garantita dallo Statuto speciale, senza il rispetto del metodo dell’accordo tra Stato e autonomie speciali.

    La Corte ha dato torto alla Regione?

    No: non ha deciso nel merito. Ha constatato che le modifiche sopravvenute avevano fatto venir meno l’oggetto del contendere, chiudendo così il giudizio senza un giudizio di fondatezza o infondatezza.

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  • Corte cost. n. 292/2016 – Edilizia ligure (SCIA e silenzio-assenso): processo estinto

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    La Corte dichiara estinto il processo su un’altra impugnazione di norme edilizie della Regione Liguria (SCIA, DIA e silenzio-assenso): rinuncia del Governo accettata dalla Regione, nessuna decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune norme liguri che modificavano la disciplina edilizia in tema di DIA alternativa al permesso di costruire, di silenzio-assenso nell’accertamento di conformità e di regime transitorio. Nel corso del giudizio la Regione era intervenuta sulle disposizioni contestate, in particolare sostituendo il silenzio-assenso con il silenzio-rigetto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 5, comma 2, 14, comma 3, e 28, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 3 (modifiche alla disciplina dell’attività edilizia), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione (tutela dell’ambiente e governo del territorio). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso con riferimento a tutte le censure e la Regione Liguria ha accettato la rinuncia. La Corte, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Anche in questo caso vale la regola generale dei giudizi in via principale: la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente costituita estingue il processo, precludendo l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa riguardava il ricorso?

    Norme liguri su DIA alternativa al permesso di costruire, silenzio-assenso nell’accertamento di conformità e disciplina transitoria.

    Come si è concluso il giudizio?

    Con l’estinzione del processo, per rinuncia del Governo accettata dalla Regione, senza decisione di merito.

    La Regione aveva già corretto le norme?

    Sì: tra l’altro aveva sostituito il silenzio-assenso con il silenzio-rigetto, conformandosi alla disciplina statale.

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  • Corte cost. n. 291/2016 – Norme edilizie liguri: processo estinto per rinuncia

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    La Corte dichiara estinto il processo sull’impugnazione di alcune norme edilizie della Regione Liguria: il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato. La questione di merito non viene decisa.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni di una legge ligure in materia edilizia, riguardanti il certificato di agibilità e l’accertamento di conformità (la cosiddetta sanatoria), ritenendole in contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio. Diverse delle norme impugnate erano poi state abrogate dalla stessa Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 28, comma 3, 32, comma 1, e 37, comma 1, della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9 (modifiche alla disciplina dell’attività edilizia), in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione (governo del territorio, materia di legislazione concorrente). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Liguria ha accettato la rinuncia. La Corte, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato estinto il processo, senza decidere nel merito.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale la rinuncia al ricorso, se accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo: la Corte non esamina la fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato le norme edilizie liguri?

    No: il processo si è estinto per rinuncia accettata, senza pronuncia di merito.

    Cosa contestava il Governo?

    Che le norme liguri sul certificato di agibilità e sull’accertamento di conformità violassero i principi statali sul governo del territorio.

    Perché il giudizio si è chiuso senza decisione?

    Perché il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato, determinando l’estinzione del processo.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 290/2016 – Abolizione del trattenimento in servizio: questioni respinte

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    La Corte respinge le questioni sollevate dal TAR Marche contro l’abolizione del «trattenimento in servizio» oltre i limiti di età: dichiara in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le censure. La norma resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    Un avvocato dello Stato era stato collocato a riposo al raggiungimento dei limiti di età, per effetto dell’abrogazione dell’istituto del «trattenimento in servizio» (che consentiva di prolungare il rapporto di lavoro oltre l’età pensionabile). Impugnato il provvedimento davanti al TAR Marche, questo ha sollevato la questione di costituzionalità delle norme abrogatrici.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla legge n. 114 del 2014) e l’art. 18 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (convertito dalla legge n. 132 del 2015), che avevano soppresso il trattenimento in servizio, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente era il Tribunale amministrativo regionale per le Marche.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni relative all’art. 18 del d.l. n. 83 del 2015 e la manifesta infondatezza di quelle relative all’art. 1, comma 3, del d.l. n. 90 del 2014, entrambe sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Le norme sull’abolizione del trattenimento in servizio restano quindi in vigore.

    Il principio

    La scelta del legislatore di abolire l’istituto del trattenimento in servizio, riconducendo i dipendenti pubblici ai limiti ordinari di età per il collocamento a riposo, non viola né il principio di uguaglianza (art. 3) né quello di buon andamento dell’amministrazione (art. 97), rientrando nella discrezionalità legislativa.

    Domande e risposte

    Cosa è stato impugnato?

    Le norme che hanno abolito il «trattenimento in servizio», cioè la possibilità di restare al lavoro oltre l’età pensionabile.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto le questioni dichiarandole in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate: l’abolizione è legittima.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 97 (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione) della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 289/2016 – Difesa della costa toscana: processo estinto per rinuncia

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    La Corte dichiara estinto il processo: dopo l’abrogazione della norma toscana impugnata sulla difesa della costa, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia. La questione di merito non viene decisa.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato una norma della Regione Toscana in materia di autorizzazioni per gli interventi di ripascimento e movimentazione di sedimenti lungo la costa, ritenendola lesiva della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente. Nel corso del giudizio la disposizione è stata abrogata dalla stessa Regione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8 della legge della Regione Toscana 16 dicembre 2014, n. 77 (che aveva introdotto l’art. 16-sexies nella legge reg. n. 91 del 1998 sulla difesa del suolo), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    A seguito dell’abrogazione della norma impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Toscana ha accettato la rinuncia. La Corte, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative, ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito.

    Il principio

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte costituita determina l’estinzione del processo. La questione di merito non viene quindi esaminata.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma toscana fosse legittima?

    No: il processo si è estinto per rinuncia del Governo accettata dalla Regione, quindi non c’è stata una pronuncia di merito.

    Perché il Governo ha rinunciato?

    Perché la disposizione impugnata era stata nel frattempo abrogata dalla stessa Regione Toscana.

    Cosa significa «estinzione del processo»?

    Che il giudizio si chiude senza decidere la questione, per effetto della rinuncia accettata, ai sensi delle norme integrative sui giudizi costituzionali.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente, parametro del ricorso poi estinto.
  • Corte cost. n. 288/2016 – Copertura finanziaria: respinto il ricorso sulla legge di spesa lucana

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    La Corte respinge il ricorso del Governo contro una legge della Regione Basilicata accusata di mancare di copertura finanziaria: l’asserita illegittimità «in via derivata» non sussiste, perché le entrate regionali risultavano in realtà aumentate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata aveva approvato una legge di spesa la cui copertura finanziaria si fondava, in parte, sulle maggiori entrate di una precedente legge regionale sulla tassa automobilistica dei veicoli ultraventennali. Il Governo aveva impugnato quella legge sostenendo che, venuta meno la copertura, anche la legge di spesa fosse illegittima.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Basilicata 11 maggio 2015, n. 18, in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione (obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa). Il ricorso era stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La dichiarazione di illegittimità dei commi 2, 3 e 4 della legge reg. n. 14 del 2015 (sentenza n. 199 del 2016) non aveva sottratto risorse alla Regione: al contrario, eliminando il regime di favore sui veicoli ultraventennali, aveva fatto aumentare il gettito della tassa automobilistica. La copertura, quindi, non era venuta meno.

    Il principio

    L’illegittimità «in via derivata» per difetto di copertura presuppone che la pronuncia di incostituzionalità sulla norma-fonte abbia effettivamente ridotto le entrate. Se invece la caducazione del regime di favore ha incrementato il gettito, l’obbligo di copertura ex art. 81 Cost. resta soddisfatto e la censura non è fondata.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il Governo?

    Che la legge di spesa della Basilicata fosse priva di copertura, perché la legge che doveva fornire le entrate era stata in parte dichiarata incostituzionale.

    Perché la Corte ha respinto il ricorso?

    Perché l’annullamento del regime fiscale di favore sui veicoli ultraventennali aveva in realtà aumentato, e non ridotto, le entrate regionali.

    Qual era il parametro costituzionale?

    L’art. 81, terzo comma, della Costituzione, che impone la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove spese.

    Norme collegate