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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 830 Codice Civile: Beni degli enti pubblici non territoriali

    Articolo 830 Codice Civile: Beni degli enti pubblici non territoriali

    Art. 830 c.c. Beni degli enti pubblici non territoriali

    In vigore

    I beni appartenenti agli enti pubblici non territoriali sono soggetti alle regole del presente codice, salve le disposizioni delle leggi speciali. Ai beni di tali enti che sono destinati a un pubblico servizio si applica la disposizione del secondo comma dell’articolo 828.

  • Art. 831 c.c.: Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

    Art. 831 c.c.: Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

    Art. 831 c.c. Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto

    In vigore

    I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. Gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano. TITOLO II – Della proprietà CAPO I – Disposizioni generali

  • Articolo 832 Codice Civile: Contenuto del diritto

    Articolo 832 Codice Civile: Contenuto del diritto

    Art. 832 c.c. Contenuto del diritto

    In vigore

    Il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico.

  • Articolo 833 Codice Civile: Atti di emulazione

    Articolo 833 Codice Civile: Atti di emulazione

    Art. 833 c.c. Atti di emulazione

    In vigore

    Il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

  • Articolo 834 Codice Civile: Espropriazione per pubblico interesse

    Articolo 834 Codice Civile: Espropriazione per pubblico interesse

    Art. 834 c.c. Espropriazione per pubblico interesse

    In vigore

    Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

  • Articolo 835 Codice Civile: Requisizioni

    Articolo 835 Codice Civile: Requisizioni

    Art. 835 c.c. Requisizioni

    In vigore

    Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

  • Articolo 836 Codice Civile: Vincoli e obblighi temporanei

    Articolo 836 Codice Civile: Vincoli e obblighi temporanei

    Art. 836 c.c. Vincoli e obblighi temporanei

    In vigore

    Per le cause indicate dall’articolo precedente l’autorità amministrativa, nei limiti e con le forme stabiliti da leggi speciali, può sottoporre a particolari vincoli od obblighi di carattere temporaneo le aziende commerciali e agricole.

  • Art. 837 Codice Civile: Ammassi

    Art. 837 Codice Civile: Ammassi

    Art. 837 c.c. Ammassi

    In vigore

    Allo scopo di regolare la distribuzione di determinati prodotti agricoli o industriali nell’interesse della produzione nazionale sono costituiti gli ammassi. Le norme per il conferimento dei prodotti negli ammassi sono contenute in leggi speciali.

  • Art. 838 c.c.: Espropriazione di beni che interessano la produzi

    Art. 838 c.c.: Espropriazione di beni che interessano la produzi

    Art. 838 c.c. Espropriazione di beni che interessano la produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico

    In vigore

    produzione nazionale o di prevalente interesse pubblico Salve le disposizioni delle leggi penali e di polizia, nonché le disposizioni particolari concernenti beni determinati, quando il proprietario abbandona la conservazione, la coltivazione o l’esercizio di beni che interessano la produzione nazionale, in modo da nuocere gravemente alle esigenze della produzione stessa, può farsi luogo all’espropriazione dei beni da parte dell’autorità amministrativa, premesso il pagamento di una giusta indennità. La stessa disposizione si applica se il deperimento dei beni ha per effetto di nuocere gravemente al decoro delle città o alle ragioni dell’arte, della storia o della sanità pubblica.

  • Articolo 839 Codice Civile: Beni d’interesse storico e artistico

    Articolo 839 Codice Civile: Beni d’interesse storico e artistico

    Art. 839 c.c. Beni d’interesse storico e artistico

    In vigore

    Le cose di proprietà privata, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, sono sottoposte alle disposizioni delle leggi speciali. CAPO II – Della proprietà fondiaria SEZIONE I – Disposizioni generali