Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

Profilo LinkedIn ›

I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Energia e Petrolio: tabelle retributive e minimi 2025-2027

    CCNL Energia e Petrolio

    Tabelle retributive CCNL Energia e Petrolio 2025-2027: minimi per livello

    Il rinnovo contrattuale del 16 aprile 2025 ha ridefinito i minimi mensili per i circa 40.000 lavoratori del settore: raffinazione, estrazione idrocarburi, distribuzione carburanti, GPL. La struttura retributiva si articola su sei livelli con aumenti scaglionati fino al luglio 2027.

    In sintesi

    Nel CCNL Energia e Petrolio (rinnovo del 16 aprile 2025, vigenza 2025-2027) il minimo di livello va da 1.980,95 € (livello 6) a 3.582,54 € (livello 1) dal 1° gennaio 2026 e da 2.022,90 a 3.658,42 € dal 1° luglio 2026. Al minimo si sommano il livello C.R.E.A. della propria posizione (fino a 453,26 € al livello 1) e l’EDR (da 38,91 a 70,37 €). L’ultima tranche arriva il 1° luglio 2027: 65 € al livello 4. Il contratto non prevede più scatti di anzianità: in busta restano solo gli ex scatti maturati in passato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 40.000 lavoratori
    Codice CNEL
    B254

    Tabelle retributive CCNL Energia e Petrolio 2026: minimi per livello

    Minimo di livello mensile lordo — CCNL Energia e Petrolio
    Livello 01/07/2025 01/12/2025 01/01/2026 01/07/2026
    Livello 1 3.513,55 € 3.554,94 € 3.582,54 € 3.658,42 €
    Livello 2 3.182,05 € 3.219,54 € 3.244,53 € 3.313,25 €
    Livello 3 2.881,73 € 2.915,68 € 2.938,31 € 3.000,55 €
    Livello 4 2.546,61 € 2.576,61 € 2.596,61 € 2.651,61 €
    Livello 5 2.233,24 € 2.259,54 € 2.277,08 € 2.325,31 €
    Livello 6 1.942,80 € 1.965,69 € 1.980,95 € 2.022,90 €

    Nota: importi lordi mensili per 14 mensilità. Sono i minimi di livello, uguali per tutte le posizioni dello stesso livello: non comprendono il livello C.R.E.A. (tabella sotto), l’EDR, gli ex scatti di anzianità, l’indennità di funzione né le voci variabili. Dal 1° luglio 2025 i minimi sono più bassi di quelli scritti nell’accordo del 16 aprile 2025 perché il verbale del 10 luglio 2025 ha spostato 10 € (al livello 4, riparametrati sugli altri livelli) dal minimo all’EDR: il totale in busta non cambia. Dal 1° luglio 2027 l’ultima tranche porta il minimo del livello 4 a 2.716,61 €. Il livello 6 si applica di norma ai nuovi assunti nei primi 12 mesi di inserimento.

    Livelli e sottolivelli: cos’è il livello C.R.E.A.

    Le sigle come 1/5, 2/4 o 4/3 indicano il livello di inquadramento (da 1 a 6) e la posizione C.R.E.A. raggiunta dentro quel livello. Il C.R.E.A. è il sistema di valutazione dell’apporto professionale individuale (artt. 11-16): a ogni posizione corrisponde un importo mensile che si aggiunge al minimo di livello e fa parte della retribuzione globale mensile (art. 32). Il livello 6 non ha posizioni C.R.E.A.

    Importo mensile del livello C.R.E.A. per posizione (art. 34)
    Livello Posizione 1 Posizione 2 Posizione 3 Posizione 4 Posizione 5
    Livello 1 90,65 € 181,31 € 271,96 € 362,61 € 453,26 €
    Livello 2 67,99 € 135,98 € 203,98 € 271,97 € —
    Livello 3 60,93 € 121,86 € 182,79 € 243,72 € —
    Livello 4 53,39 € 106,79 € 160,18 € 213,57 € —
    Livello 5 45,33 € 90,66 € 136,00 € 181,33 € —
    Livello 6 — — — — —

    Esempio: al livello 4 in posizione 3 (4/3), dal 1° gennaio 2026, la retribuzione tabellare è 2.596,61 + 160,18 = 2.756,79 €, più l’EDR di 51,00 €. Fonte: ipotesi di accordo del 16 aprile 2025, art. 34 (testo pubblicato da Filctem-Cgil).

    Struttura dell’aumento 2025-2027

    Il rinnovo del 16 aprile 2025 ha previsto un incremento complessivo di 311 euro sul livello di riferimento, articolato in due componenti distinte:

    • Recupero inflazione 2022-2023: 134 € totali, di cui 100 € di aumento sui minimi dal 1° gennaio 2025 e 34 € di EDR IPCA dal 1° marzo 2025.
    • Tranche contrattuali 2025-2027: 30 € dal 1° dicembre 2025; 20 € dal 1° gennaio 2026 più 7 € di EDR; 55 € dal 1° luglio 2026; 65 € dal 1° luglio 2027.

    Nei comunicati sindacali l’aumento è di 330 € sul TEC: ai 311 € di minimi ed EDR si aggiungono 5 € per il fondo sanitario FASIE e il valore (14 €) della trasformazione del 24 e del 31 dicembre da mezze giornate a giornate intere di festa. Fonte: Filctem-Cgil, 16 aprile 2025.

    L’Elemento Distinto della Retribuzione (EDR IPCA)

    L’EDR IPCA è una voce separata dal minimo tabellare, indicizzata all’inflazione misurata dall’ISTAT con il parametro IPCA depurato dei prezzi energetici importati. Il contratto lo mantiene distinto per consentire una verifica periodica degli scostamenti tra inflazione prevista e reale.

    EDR IPCA mensile per livello (decorrenze 2025-2026)
    Livello 01/03/2025 01/07/2025 01/01/2026
    1 46,91 € 60,71 € 70,37 €
    2 42,48 € 54,98 € 63,73 €
    3 38,47 € 49,79 € 57,71 €
    4 34,00 € 44,00 € 51,00 €
    5 29,82 € 38,59 € 44,73 €
    6 25,94 € 33,57 € 38,91 €

    L’EDR è uguale per tutte le posizioni C.R.E.A. dello stesso livello. Si paga per le 14 mensilità, anche nei mesi con assenze (salvo i mesi senza alcuna retribuzione), e non ha riflessi su altri istituti, TFR compreso. A giugno 2027 le parti verificano l’inflazione del 2025-2026: se si discosta di oltre lo 0,5%, a luglio 2027 l’adeguamento passa dall’EDR al minimo o viceversa (art. 34).

    Cosa si aggiunge al minimo tabellare

    La retribuzione globale mensile (RGM) comprende il TEM più le seguenti voci:

    • EDR IPCA: vedi tabella sopra.
    • Livello C.R.E.A.: l’importo della propria posizione nel livello (tabella sopra).
    • Ex scatti di anzianità: il CCNL non prevede più scatti. L’art. 36 del CCNL 22 gennaio 2013 è stato abrogato e in busta restano, come voce non assorbibile, solo gli scatti già maturati (art. 32). Chi al 31 dicembre 2015 aveva un periodo di maturazione in corso riceve dal 2018 un «EDR ex art. 36» di 5 € al mese per 12 mensilità, utile solo per il TFR.
    • Indennità di funzione quadri: 190 € mensili (su 14 mensilità) fino al 31 dicembre 2026, elevati a 200 € dal 1° gennaio 2027.
    • Superminimi individuali: eventuali maggiorazioni concordate con il datore di lavoro, assorbibili o non assorbibili.
    • Indennità di turno e ciclo continuo: specifiche per lavoratori in turni 24/24 o su impianti a ciclo continuo (raffinerie).

    Retribuzione lorda e netta: orientamento

    La conversione da lordo a netto dipende da aliquote IRPEF, addizionali regionali e comunali, carichi di famiglia e detrazioni spettanti. A titolo meramente orientativo, per un lavoratore dipendente senza carichi familiari:

    Stima orientativa netto mensile (01/01/2026, senza scatti né indennità)
    Livello Lordo mensile (TEM) Netto stimato
    6 1.980,95 € circa 1.500 €
    5/4 2.277,08 € circa 1.660 €
    4/4 2.596,61 € circa 1.840 €
    3/4 2.938,31 € circa 2.020 €
    2/4 3.244,53 € circa 2.170 €
    1 (tutte sottoclassi) 3.582,54 € circa 2.340 €

    La stima è puramente indicativa. Il netto reale varia in base a regione, comune di residenza, carichi familiari e bonus fiscali previsti dalla normativa in vigore.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore di raffineria al livello 4/4
    Tizio lavora come operatore di processo in una raffineria applicando il CCNL Energia e Petrolio, inquadrato al livello 4/4 con 6 anni di anzianità. Dal 1° gennaio 2026 il suo TEM mensile è 2.596,61 €. Aggiungendo l’EDR IPCA (51,00 €) e l’importo della posizione C.R.E.A. (per esempio 106,79 € in posizione 2), la sua retribuzione tabellare arriva a 2.754,40 € lordi mensili, ai quali si sommano le indennità di turno legate al ciclo continuo dell’impianto.
    Caia — Ingegnere di processo inquadrata al livello 2/4
    Caia è ingegnera chimica con 8 anni di anzianità, inquadrata al livello 2/4. Dal 1° luglio 2026 il suo minimo di livello è 3.313,25 €, a cui si sommano la posizione C.R.E.A. 4 (271,97 €) e l’EDR (63,73 €): 3.648,95 € al mese. Su 14 mensilità sono circa 51.085 € lordi l’anno, prima dei premi aziendali. A giugno incassa la quattordicesima (art. 36), voce da non confondere con il premio di risultato che può essere previsto dagli accordi aziendali.
    Sempronio — Neoassunto al livello 6
    Sempronio è assunto come operatore logistico al livello 6 (inserimento). Il suo TEM dal 1° luglio 2026 è 2.022,90 € mensili. Dopo i primi 12 mesi, se confermato in servizio, viene reinquadrato al livello 5/4 con un salto retributivo automatico a 2.325,31 € (luglio 2026). L’aumento è di circa 302 € mensili lordi solo per effetto del passaggio di livello contrattuale.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del CCNL Energia e Petrolio nel 2026?
    Dal 1° gennaio 2026 il minimo mensile va da 1.980,95 € (livello 6) a 3.582,54 € (livello 1). Dal 1° luglio 2026 scatta un ulteriore aumento che porta il livello 1 a 3.658,42 € e il livello 6 a 2.022,90 €.
    Quante mensilità prevede il CCNL Energia e Petrolio?
    Il contratto prevede 14 mensilità: oltre alle 12 ordinarie, è corrisposta la tredicesima a dicembre e la quattordicesima a giugno, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione globale maturata nel periodo di riferimento.
    Cos’è l’EDR IPCA nel CCNL Energia e Petrolio?
    L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) è una voce separata dal minimo tabellare, indicizzata all’inflazione IPCA. Dal 1° gennaio 2026 vale 70,37 € mensili al livello 1/5 e 38,91 € al livello 6. Si somma al minimo ma può essere assorbita in caso di rinnovo con aumenti superiori all’inflazione.
    L’aumento contrattuale è automatico o va concordato?
    Gli aumenti dei minimi tabellari sono automatici e decorrono dalle date stabilite nell’accordo di rinnovo, senza necessità di accordi individuali. Il datore di lavoro è tenuto ad applicarli dalla decorrenza prevista.
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Al minimo si sommano: livello C.R.E.A., EDR IPCA, ex scatti di anzianità già maturati, eventuali superminimi individuali, indennità di funzione per i quadri (190 € fino al 2026, 200 € dal 2027), indennità per turni notturni o ciclo continuo, e le due mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima).
    Cos’è il livello C.R.E.A. nel CCNL Energia e Petrolio?
    È la posizione raggiunta dentro il proprio livello con il sistema di valutazione dell’apporto professionale. Ogni posizione vale un importo mensile che si somma al minimo: per esempio al livello 4 da 53,39 € (posizione 1) a 213,57 € (posizione 4). Le sigle 1/5, 2/4, 4/3 indicano livello e posizione.
    Il CCNL Energia e Petrolio prevede gli scatti di anzianità?
    No. Gli scatti sono stati aboliti con l’abrogazione dell’art. 36 del CCNL 22 gennaio 2013: restano in busta, non assorbibili, solo quelli maturati in precedenza. La crescita dentro il livello passa dal C.R.E.A.
    Perché si parla di 330 euro di aumento?
    Perché sul TEC, oltre ai 311 € di minimi ed EDR al livello 4, i sindacati contano 5 € di welfare per il FASIE e 14 € per il 24 e il 31 dicembre diventati giornate intere di festa.
    I minimi si applicano anche alle raffinerie?
    Sì, il CCNL si applica a tutte le aziende associate a Confindustria Energia nel settore petrolio, raffinazione, distribuzione carburanti, estrazione idrocarburi e attività connesse.

    Fonti: CCNL Energia e Petrolio, ipotesi di accordo 16 aprile 2025 (Filctem-Cgil) · Filctem-Cgil, comunicato del 16 aprile 2025. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025 (vigenza 2025-2027). Minimi, livelli C.R.E.A. ed EDR sono verificati sul testo dell’ipotesi di accordo del 16 aprile 2025 pubblicato da Filctem-Cgil; per il passaggio di 10 € dal minimo all’EDR dal 1° luglio 2025 vale il verbale del 10 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro o il sindacato di categoria.

  • CCNL Editoria Libraria: tabelle retributive e minimi contrattuali

    CCNL Editoria Libraria

    Tabelle retributive e minimi contrattuali nel CCNL Editoria Libraria

    Il contratto collettivo per i dipendenti delle case editrici di libri articola la retribuzione su una griglia di livelli che riflette la complessità del lavoro editoriale: dalla gestione dei diritti d’autore alla redazione, dall’amministrazione alla produzione. Conoscere la struttura salariale aiuta lavoratori e datori a verificare la conformità delle buste paga e a pianificare gli sviluppi di carriera.

    In sintesi

    Il CCNL Editoria Libraria articola la retribuzione su livelli di inquadramento con minimi tabellari fissati dal contratto nazionale e aggiornati a ogni rinnovo. Alle case editrici librarie si applicano anche scatti di anzianità e voci accessorie (tredicesima, quattordicesima). Gli importi vigenti sono nella tabella dei minimi di questa pagina.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Assografici · AIE · ANES
    Categorie
    Impiegati, quadri e redattori dipendenti da case editrici librarie
    Ambito
    Dipendenti di case editrici operanti nel settore dell’editoria libraria
    Vigenza
    2024-2026 (rinnovo del 19 dicembre 2023)
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Importi minimi

    Il minimo mensile degli impiegati del settore editori va da 901,26 € (livello 8) a 2.240,55 € (Quadro) dal 1° luglio 2026, a cui si aggiungono l’indennità di contingenza (da 512,87 a 539,99 €) e l’E.D.R. di 10,33 €. La tabella completa con tutte le tranche è più sotto.

    Il rinnovo del 19 dicembre 2023 (vigenza 2024-2026)

    Le case editrici librarie applicano il CCNL unico per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, rinnovato il 19 dicembre 2023 da Assografici, AIE e ANES con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL. I dati economici verificati del rinnovo:

    • Aumento di 252 € sul minimo del livello di riferimento (livello 2 editori, B3 grafici), in cinque tranche: 90 € da marzo 2024, 30 € da ottobre 2024, 30 € da maggio 2025, 50 € da ottobre 2025, 52 € da luglio 2026; sugli altri livelli l’aumento è riparametrato (da 120,62 € per il livello 8 a 299,85 € per i Quadri). Inoltre: una tantum di 200 € lordi (100 a gennaio 2024 e 100 a gennaio 2025) per i dipendenti in forza al 19 dicembre 2023, contributo Byblos a carico azienda +0,2% e contributo al Fondo Salute Sempre a 13 € mensili.
    • Vigenza 2024-2026: il contratto è quindi in scadenza a fine 2026 e la stagione del nuovo rinnovo definirà i prossimi adeguamenti.

    Minimi per livello: partono dai valori in vigore dal 1° ottobre 2022 (art. 1 Parte VII del testo 2021) e crescono secondo la scala parametrale dell’accordo di rinnovo.

    Minimi mensili CCNL grafici editoriali – settore editori (€, importi lordi)
    Livello da marzo 2024 da ottobre 2024 da maggio 2025 da ottobre 2025 da luglio 2026 Contingenza Totale da luglio 2026 (minimo + contingenza + E.D.R. 10,33)
    Q (Quadro) 2.047,79 2.083,49 2.119,19 2.178,68 2.240,55 539,99 2.790,87
    Livello 1 2.038,03 2.073,57 2.109,11 2.168,35 2.229,96 539,99 2.780,28
    Livello 2 1.720,80 1.750,80 1.780,80 1.830,80 1.882,80 533,19 2.426,32
    Livello 3 1.610,79 1.639,58 1.668,37 1.716,36 1.766,27 530,40 2.307,00
    Livello 4 1.505,88 1.532,27 1.558,66 1.602,65 1.648,40 528,03 2.186,76
    Livello 5 1.396,72 1.421,01 1.445,30 1.485,79 1.527,90 525,47 2.063,70
    Livello 6 1.153,43 1.175,92 1.198,41 1.235,90 1.274,89 519,63 1.804,85
    Livello 7 963,78 984,77 1.005,76 1.040,75 1.077,14 515,40 1.602,87
    Livello 8 823,72 838,08 852,44 876,37 901,26 512,87 1.424,46

    Il livello 8 non compare nella tabella parametrale diffusa dalle parti: i suoi importi sono calcolati con il parametro 68,38 della scala del testo 2021 (minimo di 780,64 € al 1° ottobre 2022) e coincidono con quelli delle fonti secondarie. Per la posizione individuale fa fede la busta paga con l’inquadramento applicato; i minimi del settore grafici sono diversi.

    Fonti: testo del CCNL 19 gennaio 2021 (edizione a stampa autorizzata dalle parti: Parte VII art. 1, minimi al 1/10/2022; allegato 1, contingenza) e ipotesi di accordo 19 dicembre 2023 (https://www.uilfpc.it/wp-content/uploads/2024/01/CCNL-GRAFICI-19-12-2023.pdf), con la scala parametrale degli incrementi pubblicata da Confindustria Toscana Centro e Costa l’11 gennaio 2024; i minimi sono calcolati sommando le tranche ai valori del 1/10/2022. Fonti secondarie (Fanpage, Teleconsul) riportano gli stessi valori con scarti di 1-4 centesimi per arrotondamenti. Ratifica con scioglimento della riserva il 9 febbraio 2024; il testo definitivo del rinnovo non è stato consultato.

    Struttura della retribuzione: le componenti principali

    La retribuzione complessiva di un dipendente di casa editrice si compone di più voci che, sommate, formano la retribuzione globale di fatto. Le componenti fondamentali sono:

    • Minimo tabellare: la voce base, differenziata per livello di inquadramento e fissata dalla tabella allegata al contratto nazionale. È il pavimento retributivo obbligatorio: nessun accordo aziendale può scendere al di sotto di tale importo.
    • Scatti di anzianità: aumenti in cifra fissa che maturano ogni biennio di anzianità aziendale, fino a un massimo di 5 bienni (art. 9 Parte III), con importo mensile per livello: 16,01 € (livelli 1 e 2), 14,46 € (3), 13,94 € (4), 13,43 € (5), 12,91 € (6), 11,88 € (7), 10,33 € (8).
    • Tredicesima mensilità: pari a 26/26 (una mensilità), di norma corrisposta alla Vigilia di Natale; per chi inizia o cessa in corso d’anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio, con la frazione fino a 15 giorni non computata e quella superiore a 15 giorni contata come mese intero (art. 8 Parte III).
    • Quattordicesima: il CCNL non la prevede; eventuali somme equivalenti dipendono dalla contrattazione aziendale.
    • Eventuali voci accessorie aziendali: premi di produzione, indennità specifiche o superminimi individuali concordati al momento dell’assunzione o in sede di contrattazione di secondo livello.

    Distinzione fondamentale: il minimo contrattuale è un dato certo fissato dalle tabelle contrattuali; il superminimo è una voce aggiuntiva individuale che il datore può concedere discrezionalmente e che, salvo diverso accordo scritto, non è assorbibile in caso di rinnovi contrattuali.

    La griglia dei livelli e le figure del settore editoriale librario

    Il settore editoriale librario si caratterizza per la coesistenza di professioni intellettuali (redattori, editor, responsabili editoriali) e figure impiegatizio-amministrative (contabili, addetti ai diritti, commerciali). Il CCNL riflette questa articolazione attraverso una griglia di livelli che spazia dai profili di ingresso fino ai quadri con responsabilità gestionale.

    Le figure tipiche del settore e il loro collocamento approssimativo nella scala contrattuale sono:

    Figure professionali tipiche dell’editoria libraria e livello di inquadramento indicativo
    Figura professionale Inquadramento tipico Note
    Redattore junior / assistente editoriale Livelli intermedi di ingresso Svolge attività redazionale sotto supervisione
    Redattore / editor Livelli intermedi Responsabile del testo; coordina con autori e traduttori
    Capo redattore / responsabile editoriale Livelli alti Gestisce linea editoriale o collana
    Addetto diritti d’autore / rights manager Livelli intermedi o alti Negozia diritti con agenti letterari e editori esteri
    Impiegato amministrativo / contabile Livelli intermedi Funzioni di back-office, royalties, fatturazione
    Quadro Livello Q Responsabilità gestionale su unità o funzione aziendale

    Gli scatti di anzianità: meccanismo e calcolo

    Gli scatti di anzianità rappresentano uno degli istituti più importanti per chi lavora a lungo nella stessa casa editrice. Il meccanismo è il seguente:

    • Matura un nuovo scatto al completamento di ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa azienda, dal primo giorno del mese successivo.
    • L’importo di ogni singolo scatto è differenziato per livello: le posizioni più alte ricevono scatti di importo nominale maggiore.
    • Il tetto è di 5 bienni (art. 9 Parte III); la norma applicativa per gli impiegati in servizio al 19 maggio 1979 parla di un massimo complessivo di 12 scatti. Nei passaggi di livello gli scatti maturati si rivalutano al valore del nuovo livello.
    • Gli scatti maturati concorrono alla base di calcolo del TFR, della tredicesima e di tutti gli altri istituti che si calcolano sulla retribuzione.

    L’anzianità si computa dall’inizio del rapporto, incluso il periodo di prova superato. I periodi di assenza per malattia, infortunio e maternità non interrompono la maturazione dell’anzianità, a meno che il contratto non disponga diversamente per assenze prolungate oltre il comporto.

    Tredicesima e voci variabili

    La tredicesima mensilità (gratifica natalizia) è dovuta a tutti i dipendenti dell’editoria libraria proporzionalmente ai mesi di servizio nell’anno solare. Si calcola sull’imponibile retributivo che il contratto indica come base: di norma il minimo tabellare più gli scatti di anzianità e le voci fisse, con esclusione delle indennità aventi carattere occasionale.

    Il CCNL non prevede la quattordicesima; il premio di risultato può essere istituito con la contrattazione aziendale (art. 9), legato a indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, con durata triennale.

    Altre voci variabili tipiche del settore:

    • Quadri: la retribuzione annua complessiva non può essere inferiore al trattamento contrattuale annuo aumentato del 7%; l’eventuale differenza è pagata a dicembre come importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo (Parte IV art. 3).
    • Rimborso spese per trasferte e fiere del libro: le missioni fuori sede (Fiera di Francoforte, Salone del Libro di Torino, ecc.) sono disciplinate dal CCNL o da accordi aziendali; i rimborsi non concorrono alla retribuzione imponibile ai fini TFR.
    • Buoni pasto o ticket restaurant: diffusi nel settore come benefit, non computabili nella base TFR se erogati in natura o come rimborso spese.

    Il TFR nel settore editoriale librario

    Il Trattamento di Fine Rapporto è disciplinato dall’art. 2120 c.c. e si calcola accantonando ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata secondo il coefficiente legale (1,5% fisso più il 75% dell’inflazione ISTAT).

    Ai fini del TFR si computa ogni voce retributiva con carattere di continuità e non occasionalità: minimo tabellare, scatti di anzianità, tredicesima (per la quota mensile), indennità contrattuali fisse. Sono invece escluse le somme erogate a titolo di rimborso spese documentate.

    Il lavoratore può destinare il TFR maturando a una forma di previdenza complementare (fondo di categoria o fondo aperto). Per chi è stato assunto fino al 30 giugno 2026, in assenza di scelta esplicita entro il termine di sei mesi dall’assunzione, il silenzio-assenso determina il conferimento al fondo di previdenza complementare del settore o, se non presente o se il lavoratore non è aderente, all’INPS (Fondo di Tesoreria ex art. 1, co. 755, l. 296/2006). Per le prime assunzioni nel settore privato dal 1° luglio 2026 l’adesione è invece automatica alla forma collettiva prevista dagli accordi (in mancanza, al fondo residuale del D.M. 85/2020), salvo rinuncia entro 60 giorni dalla prima assunzione (art. 8, commi 7-7-quater, D.Lgs. 252/2005; L. 199/2025, art. 1, commi 202 e 205).

    Contrattazione di secondo livello e superminimi

    Nel settore editoriale librario, specie nelle medie e grandi case editrici, la contrattazione aziendale integra il CCNL con accordi su:

    • premi di risultato (collegati a obiettivi di fatturato, vendite o tiratura);
    • partecipazione agli utili;
    • benefit (polizza sanitaria integrativa, contributo previdenza complementare aggiuntivo);
    • orario flessibile e lavoro agile (smart working), sempre più diffuso nel settore.

    I superminimi individuali — ovvero gli importi pattuiti in sede di assunzione al di sopra del minimo tabellare — possono essere assorbibili o non assorbibili in caso di aumenti contrattuali, a seconda di quanto stabilito nella lettera di assunzione o in un accordo scritto. Il CCNL (Parte VII art. 2) stabilisce però che i superminimi attribuiti dal 1° settembre 2011 sono assorbibili negli aumenti contrattuali solo in presenza di una clausola espressa di assorbibilità: in mancanza non si assorbono.

    Casi pratici

    Tizio — Redattore con scatti di anzianità e questione di assorbibilità
    Tizio lavora come redattore in una casa editrice di saggistica dal 2018. Al momento dell’assunzione aveva concordato un superminimo individuale di importo fisso mensile, senza che nella lettera di assunzione fosse specificato se fosse «ad personam non assorbibile». Al rinnovo contrattuale del 2024, l’azienda comunica a Tizio che il superminimo viene assorbito per la parte corrispondente all’aumento tabellare. Tizio contesta la scelta. La questione si risolve con la lettera di assunzione: il CCNL (Parte VII art. 2) consente l’assorbimento dei superminimi attribuiti dal 1° settembre 2011 solo con una clausola espressa di assorbibilità. Se la lettera di Tizio non la contiene, il superminimo non può essere assorbito e la contestazione è fondata.
    Caia — Rights manager, tredicesima e part-time verticale
    Caia è assunta con contratto part-time verticale al 60% (tre giorni alla settimana) come addetta ai diritti esteri. La sua tredicesima mensilità deve essere proporzionata alla percentuale del part-time: se la retribuzione mensile a tempo pieno corrispondente al suo livello è X, Caia percepisce una tredicesima pari al 60% di X, con un dodicesimo per ogni mese di servizio. Lo stesso criterio di proporzionalità si applica agli scatti di anzianità (che maturano in base alla percentuale di orario) e al TFR.

    Domande frequenti

    Come è strutturata la retribuzione nel CCNL Editoria Libraria?
    La retribuzione è composta dal minimo tabellare (fissato per ciascun livello di inquadramento dal contratto nazionale), dagli scatti di anzianità e da eventuali voci aziendali. Il totale rappresenta la base di calcolo per TFR, tredicesima e altri istituti. Gli importi per livello sono nella tabella dei minimi di questa pagina.
    Gli scatti di anzianità sono previsti nel CCNL Editoria Libraria?
    Sì. Il contratto prevede scatti di anzianità biennali, fino a un massimo di 5 bienni, in cifra fissa per livello: da 10,33 € (livello 8) a 16,01 € (livelli 1 e 2) al mese.
    I redattori hanno una retribuzione diversa dagli impiegati?
    Il CCNL distingue le figure redazionali dagli impiegati amministrativi e tecnici, attribuendo loro livelli di inquadramento specifici. La retribuzione è proporzionata al livello assegnato; non esiste una voce separata «indennità redazionale» automatica, salvo previsioni aziendali o accordi integrativi.
    La tredicesima mensilità è dovuta nel settore editoriale librario?
    Sì. Il CCNL prevede la tredicesima mensilità (26/26), di norma pagata alla Vigilia di Natale, con ratei di un dodicesimo per ogni mese di servizio. La quattordicesima non è prevista dal contratto nazionale.
    Come si calcola il TFR per un redattore di casa editrice?
    Il TFR si calcola secondo la regola generale dell’art. 2120 c.c.: la retribuzione annua utile ai fini TFR è divisa per 13,5. Il CCNL specifica le voci da includere; in assenza di diversa previsione si applica il criterio legale. Il lavoratore può destinare il TFR a previdenza complementare.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al testo consolidato del CCNL per i lavoratori dipendenti delle case editrici librarie. I minimi numerici vigenti sono nella tabella di questa pagina, calcolati dall’accordo di rinnovo. Per situazioni specifiche ci si rivolga a un consulente del lavoro o alle organizzazioni sindacali firmatarie (SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL).

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agens; per adesione Ancp, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi · Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025 (rinnovo 2024-2026)

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 10 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agens; per adesione Ancp, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi · Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025 (rinnovo 2024-2026)

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Nel CCNL Ferrovie il lavoro supplementare è pagato con la maggiorazione del 10% fino al 20% dell’orario part-time annuo; le variazioni da clausola elastica con il 5% (art. 20 del testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025).

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Nel CCNL Ferrovie è ammesso per esigenze tecniche, organizzative e produttive legate alla sicurezza e alla regolarità del servizio, fino al 20% dell’orario part-time annuo, con una maggiorazione del 10% comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti, TFR compreso. Le ore oltre quel limite richiedono il consenso del lavoratore e sono pagate come straordinario. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto e, nel CCNL Ferrovie, un preavviso di 7 giorni (ridotto a 2 giorni lavorativi per oggettive esigenze di servizio) e una maggiorazione del 5%; l’aumento della durata non può superare il 20% della prestazione annua concordata (art. 20, punti 17-20). Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time orizzontale (lavora tutti i giorni, solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Limiti e maggiorazioni del lavoro supplementare e delle clausole elastiche sono quelli dell’art. 20 del CCNL Mobilità/Area AF nel testo del 22 maggio 2025.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: causali e durata

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agens; per adesione Ancp, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi · Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025 (rinnovo 2024-2026)

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: maturazione, numero e importo

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    Scatti di anzianità nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL fissa cadenza (di solito biennale o triennale), numero massimo e importo per livello: per i valori esatti si rinvia al contratto. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confederazione italiana dello Sport – Confcommercio · SLC-CGIL · FISASCAT-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Elemento Regola tipica del CCNL
    Decorrenza dell’anzianità Dalla data di assunzione
    Cadenza dello scatto A scadenze fisse (spesso biennio o triennio)
    Tetto massimo Numero massimo di scatti previsto dal contratto
    Valore Importo per livello, indicato nelle tabelle
    I valori e il numero di scatti sono quelli del CCNL applicato: la voce «scatti di anzianità» nel cedolino va confrontata con le tabelle del contratto.

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Dipende dal CCNL: molti contratti prevedono una maturazione a cadenza fissa, spesso ogni due o tre anni di servizio, fino a un numero massimo di scatti. Per la cadenza esatta e il tetto applicabili al tuo settore occorre consultare le tabelle del contratto nazionale.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importo degli scatti sono fissati dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Dimissioni nel CCNL Impianti Sportivi e Palestre: preavviso

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    Dimissioni nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso (art. 129 CCNL) va da 15 giorni di calendario (6° livello, fino a 5 anni di servizio) a 120 giorni (Quadri e 1° livello, oltre 10 anni) e decorre dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta la trattenuta di un importo pari all’indennità sostitutiva (retribuzione di fatto del periodo, con i ratei di tredicesima). Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confederazione italiana dello sport – Confcommercio Imprese per l’Italia · SLC-CGIL · FISASCAT-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · CCNL 12 gennaio 2024, artt. 129-130 e 136
    Fonte
    CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (testo consolidato)

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. Nel CCNL Lavoratori dello Sport (art. 129) la durata cresce con il livello e con l’anzianità e il dimissionario deve gli stessi termini previsti per il licenziamento (art. 136), in giorni di calendario:

    Preavviso, art. 129 CCNL Lavoratori dello Sport 2024
    Livello Fino a 5 anni di servizio Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e 1° livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
    2° e 3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    6° livello 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    Le dimissioni vanno rassegnate per iscritto (art. 136) e, per legge, con il modulo telematico.

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione di fatto del periodo non lavorato, comprensiva dei ratei di tredicesima (art. 130), che il datore può trattenere dalle competenze nette (art. 136). Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Quando decorre

    Il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 di ciascun mese (art. 129): la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, da 15 a 120 giorni secondo livello e anzianità (art. 129 CCNL) Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono quelle degli artt. 129, 130 e 136 del CCNL 12 gennaio 2024.

  • Lavoro festivo e notturno: CCNL Impianti Sportivi e Palestre

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness: maggiorazioni

    Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

    In sintesi

    Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Nel CCNL Lavoratori dello Sport (artt. 77-84) l’ordinario notturno (23-6) è maggiorato del 10%, il festivo lavorato del 30%, la domenica con riposo in altro giorno dà un’indennità del 10% sulla quota oraria di paga base e contingenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confederazione italiana dello sport – Confcommercio Imprese per l’Italia · SLC-CGIL · FISASCAT-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · CCNL 12 gennaio 2024, artt. 77-84 (maggiorazioni)
    Fonte
    CCNL Lavoratori dello Sport del 12 gennaio 2024 (testo consolidato)

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Domeniche e festivi: riposo e compenso

    Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

    Situazione Cosa prevede il CCNL Lavoratori dello Sport
    Lavoro nel giorno festivo Ore prestate nelle festività dell’art. 78: quota oraria della retribuzione di fatto più il 30% come straordinario festivo (artt. 79 e 83)
    Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Indennità in cifra fissa del 10% della quota oraria di paga base e contingenza per ogni ora ordinaria prestata di domenica da chi riposa in altro giorno (art. 77)
    Festività coincidente con la domenica Importo aggiuntivo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto (art. 78)
    Lavoro serale/notturno Ore ordinarie dalle 23 alle 6: quota oraria di fatto più il 10% (art. 84); ore straordinarie di notte: più il 50% (art. 83)
    Il riposo settimanale lavorato è pagato con la maggiorazione del 30% e dà diritto al riposo compensativo il giorno successivo (art. 80). Lo straordinario è maggiorato del 15% dalla 41ª alla 48ª ora settimanale e del 20% oltre la 48ª, entro 250 ore annue (artt. 82-83); di notte, dalle 23 alle 6, del 50%. Le maggiorazioni dell’art. 83 non si cumulano fra loro. Le ore ordinarie sono 40 a settimana (art. 64).

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — domenica al centro commerciale
    Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per le ore ordinarie prestate di domenica il CCNL gli riconosce l’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 77), che ritrova nel cedolino del mese.
    Caia — festività infrasettimanale
    Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata chi riposa in un altro giorno riceve l’indennità del 10% della quota oraria di paga base e contingenza (art. 77 CCNL).
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    In questo CCNL no per le maggiorazioni dello straordinario, che non sono cumulabili tra loro (art. 83): festivo +30%, notturno +50%, 15% o 20% per le ore oltre la 40ª o la 48ª. Il notturno ordinario (+10%) e la domenica (indennità del 10%) hanno regole proprie: l’art. 84 e l’art. 77 le assorbono fino a concorrenza nei trattamenti aziendali.
    Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
    Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per le ore ordinarie prestate di domenica, chi riposa in un altro giorno riceve l’indennità del 10% (art. 77 CCNL).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Percentuali e regole di cumulo sono quelle degli artt. 77-84 del CCNL 12 gennaio 2024.

  • Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness (art. 2103)

    CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness

    Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Impianti Sportivi, Palestre e Fitness (art. 2103)

    Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

    In sintesi

    Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori, decorso il periodo del CCNL (in mancanza 6 mesi), danno diritto alla promozione. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confederazione italiana dello Sport – Confcommercio · SLC-CGIL · FISASCAT-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Cambio mansioni · Demansionamento legittimo · Promozione automatica · Trasferimento per ragioni organizzative
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto il punto vendita), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Trascorso il periodo previsto dal CCNL — in mancanza 6 mesi continuativi — ha diritto alla promozione definitiva, a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto.

    Quando il demansionamento è lecito

    Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio: un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — demansionamento punitivo
    Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto alle vendite a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
    Caia — chiude un punto vendita
    Il negozio dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un altro punto vendita per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo. Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
    Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • SRL: guida completa (come funziona la società a responsabilità limitata)

    La società a responsabilità limitata (SRL) è la forma più usata in Italia per fare impresa: unisce la responsabilità limitata dei soci a una grande flessibilità organizzativa. Questa guida completa spiega come funziona dalla A alla Z: costituzione, capitale, quote, soci, amministratori, controlli e scioglimento, con i rimandi agli approfondimenti su ogni aspetto.

    Cos’è la SRL

    La SRL è una società di capitali disciplinata dagli artt. 2462 e seguenti del codice civile. Il tratto distintivo è l’autonomia patrimoniale perfetta: per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (art. 2462 c.c.). I soci, di regola, rischiano solo quanto hanno conferito: il loro patrimonio personale è al riparo (salvo eccezioni, come la SRL unipersonale che non rispetti certe regole, o ipotesi di responsabilità per mala gestio).

    Come si costituisce

    La SRL si costituisce con atto pubblico davanti a un notaio (art. 2463 c.c.), che redige atto costitutivo e statuto, e si perfeziona con l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio: solo con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica (art. 2331 c.c., richiamato per le SRL). Servono inoltre l’apertura della partita IVA e gli adempimenti di avvio (SCIA dove richiesta, PEC, ecc.).

    Il capitale sociale e i conferimenti

    Il capitale minimo è di 1 euro: la SRL può costituirsi con capitale da 1 a 9.999 euro (con regole particolari, come il versamento integrale in denaro e l’accantonamento a riserva) oppure con capitale pari o superiore a 10.000 euro (art. 2463, commi 4 e 5, c.c.). I conferimenti possono essere in denaro, in beni o in crediti (artt. 2464-2465 c.c.); per i conferimenti in natura serve una relazione di stima.

    Le quote sociali

    La partecipazione dei soci è rappresentata da quote (non da azioni): la quota è proporzionale al conferimento, salvo diversa pattuizione (art. 2468 c.c.). Le quote sono di regola liberamente trasferibili per atto tra vivi e a causa di morte (art. 2469 c.c.), ma lo statuto può prevedere limiti (clausole di prelazione, gradimento). Il trasferimento è efficace verso la società con il deposito al Registro delle Imprese (art. 2470 c.c.).

    I soci e le decisioni

    I soci hanno diritti amministrativi (voto, informazione, controllo: art. 2476, comma 2, c.c.) e patrimoniali (utili, quota di liquidazione). Le decisioni dei soci sono prese in assemblea o, se lo statuto lo consente, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto (art. 2479 c.c.). Al socio sono riservate per legge alcune decisioni fondamentali (approvazione del bilancio, modifiche statutarie, operazioni che incidono sui diritti dei soci).

    Amministrazione e rappresentanza

    La SRL può essere amministrata da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione o, se lo statuto lo prevede, in forma congiuntiva o disgiuntiva (art. 2475 c.c.). Gli amministratori hanno il potere di gestire l’impresa e di rappresentare la società (art. 2475-bis c.c.). La responsabilità degli amministratori verso la società, i creditori e i terzi è disciplinata dall’art. 2476 c.c.: devono agire con diligenza e nel rispetto della legge e dello statuto, anche istituendo assetti adeguati (art. 2086 c.c.).

    L’organo di controllo

    La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria al superamento di determinate soglie (art. 2477 c.c.): in sintesi, quando per due esercizi consecutivi si superano i limiti di attivo (4 milioni), ricavi (4 milioni) o dipendenti (20 occupati medi), o in altri casi previsti (es. obbligo di bilancio consolidato). Sotto le soglie, il controllo è facoltativo.

    Modifiche, scioglimento e liquidazione

    Le modifiche dell’atto costitutivo (tra cui l’aumento di capitale e la riduzione) sono decise dai soci con verbale notarile e iscritte al Registro. La SRL si scioglie per le cause dell’art. 2484 c.c. (tra cui l’impossibilità di conseguire l’oggetto, la riduzione del capitale sotto il minimo, la decisione dei soci), aprendo la fase di liquidazione con la nomina dei liquidatori.

    SRL ordinaria, semplificata e unipersonale

    Tipo Caratteristiche
    SRL ordinaria Capitale da 1 €; statuto personalizzabile; atto notarile
    SRL semplificata (SRLS) Capitale 1-9.999 €; soci persone fisiche; statuto standard non modificabile; niente onorario notarile e imposta di bollo agevolati (art. 2463-bis c.c.)
    SRL unipersonale Un solo socio; responsabilità limitata se rispettati versamento integrale e pubblicità (art. 2462, c. 2)

    Spunti pratici

    • Cura lo statuto: è il “regolamento” della società (decisioni, quote, amministrazione). Approfondisci cosa deve contenere.
    • Capitale 1 € non significa “gratis”: restano notaio, Registro, contributi e gestione; valuta un capitale adeguato all’attività.
    • Definisci poteri e compensi degli amministratori fin dall’inizio per evitare conflitti.
    • Monitora le soglie dell’organo di controllo (art. 2477): scattano su due esercizi consecutivi.
    • Regola i rapporti tra soci con statuto e, se serve, patti parasociali.

    Approfondimenti per area

    Costituzione e struttura: statuto · oggetto sociale · denominazione · sede legale · domicilio digitale (PEC) · costi · SRL unipersonale · da ditta individuale a SRL

    Capitale e quote: conferimenti · aumento di capitale · quote · cessione quote · pegno, usufrutto e sequestro di quote

    Soci: diritti dei soci · assemblea · recesso · esclusione · morte del socio · patti parasociali

    Amministratori e governance: nomina · revoca · dimissioni · poteri · compenso · responsabilità · conflitto di interessi · organo di controllo · libri sociali

    Vicende e scioglimento: cause di scioglimento · liquidazione

    Esempio pratico

    Due soci aprono una SRL con capitale di 10.000 euro: dal notaio firmano atto costitutivo e statuto, iscrivono la società al Registro delle Imprese, aprono partita IVA e PEC. Nominano un amministratore unico con poteri definiti. Per le obbligazioni sociali risponde la società; i soci rischiano i 10.000 euro conferiti. Crescendo oltre le soglie dell’art. 2477, nomineranno l’organo di controllo.

  • Più fideiussori per lo stesso debito: confideiussione e regresso

    Quando più persone garantiscono lo stesso debito si parla di confideiussione: tutte rispondono in solido verso il creditore, che può chiedere l’intero a una sola. Ma chi paga non resta da solo a sopportare il peso: ha regresso contro gli altri garanti e contro il debitore. Vediamo come funziona.

    La confideiussione

    Si ha confideiussione quando più persone prestano fideiussione per lo stesso debito. La regola è la solidarietà: ciascun confideiussore è obbligato per l’intero verso il creditore (art. 1946 c.c.), che può quindi rivolgersi a uno solo per l’intera somma, salvo che sia stato pattuito il beneficio della divisione.

    Il beneficio della divisione

    Il beneficio della divisione consente al confideiussore di chiedere che il creditore divida la propria azione tra i vari garanti, limitando la pretesa verso ciascuno alla rispettiva quota (art. 1946 c.c.). Non è automatico: di regola l’obbligazione è solidale, e il beneficio della divisione deve essere convenuto. In sua mancanza, il creditore può esigere tutto da uno solo.

    Il regresso tra confideiussori (art. 1954)

    Il confideiussore che ha pagato l’intero debito non sopporta da solo il peso: ha regresso contro gli altri confideiussori per le rispettive quote (art. 1954 c.c.). Le quote, salvo diversa pattuizione, si presumono uguali: chi paga oltre la propria quota recupera dagli altri l’eccedenza, pro quota. Se uno è insolvente, la sua quota si ripartisce tra gli altri.

    Azione Verso chi Per quanto Norma
    Regresso Debitore principale Intero pagato + interessi e spese art. 1950 c.c.
    Surrogazione Debitore (nei diritti del creditore) Con le garanzie del credito art. 1949 c.c.
    Regresso tra garanti Altri confideiussori Pro quota art. 1954 c.c.

    Regresso e surrogazione verso il debitore

    Oltre al regresso tra garanti, il confideiussore che paga conserva i rimedi verso il debitore principale: il regresso per l’intero pagato, con interessi e spese (art. 1950 c.c.), e la surrogazione nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), che gli fa acquistare anche le garanzie che assistevano il credito. Naturalmente il debitore principale resta il primo a dover sopportare, in via definitiva, il peso del debito.

    Spunti pratici

    • Sappi che rispondi per l’intero: la confideiussione è solidale (art. 1946 c.c.).
    • Pattuisci il beneficio della divisione se vuoi limitare l’esposizione alla tua quota.
    • Se paghi tutto, esercita il regresso pro quota sugli altri garanti (art. 1954 c.c.).
    • Verso il debitore usa regresso (art. 1950 c.c.) e surrogazione (art. 1949 c.c.).
    • Errore frequente: pagare l’intero e non attivare il regresso, sopportando da soli un peso da dividere.

    Esempio pratico

    Tizio, Caio e Sempronio garantiscono insieme un debito di 30.000 euro della società di un amico. La banca, in forza della solidarietà (art. 1946 c.c.), chiede l’intero a Tizio, che paga 30.000 euro. Tizio ha regresso pro quota contro Caio e Sempronio per 10.000 euro ciascuno (art. 1954 c.c.) e, verso il debitore principale, il regresso per l’intero (art. 1950 c.c.) con surrogazione nelle garanzie del credito (art. 1949 c.c.). Se Sempronio è insolvente, la sua quota si ripartisce tra Tizio e Caio.

    La ripartizione interna del rischio

    Tra i confideiussori il debito si ripartisce, salvo patto, in parti uguali. Chi paga oltre la propria quota recupera dagli altri l’eccedenza, ciascuno per la sua parte (art. 1954 c.c.). Se uno dei confideiussori è insolvente, la sua quota non grava interamente su chi ha pagato, ma si ripartisce proporzionalmente tra tutti gli altri solvibili: è il principio di solidarietà interna che evita di scaricare la perdita su un solo garante. Le parti possono però stabilire quote diverse, ad esempio in proporzione all’interesse di ciascuno nell’operazione garantita.

    Regresso e surrogazione: due strumenti distinti

    Il confideiussore che paga dispone, verso il debitore principale, di due rimedi che conviene tenere distinti. Il regresso (art. 1950 c.c.) è un’azione propria: gli spetta il rimborso di quanto pagato, con interessi e spese. La surrogazione (art. 1949 c.c.) gli fa invece acquistare i diritti del creditore verso il debitore, comprese le garanzie che assistevano il credito (ipoteche, pegni, privilegi). I due strumenti possono cumularsi: la surrogazione è spesso più vantaggiosa perché trasferisce anche le garanzie reali.

    Quando la garanzia si estingue per tutti

    Poiché la fideiussione è accessoria (art. 1939 c.c.), l’estinzione dell’obbligazione principale libera tutti i confideiussori. Vi sono poi cause di liberazione che operano a favore del singolo garante: la liberazione ex art. 1957 c.c. se il creditore non agisce contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza, o il fatto del creditore che impedisce la surrogazione (art. 1955 c.c.). La liberazione di un confideiussore può riflettersi sugli altri nei limiti in cui ne risulti pregiudicato il regresso, secondo le regole dell’obbligazione solidale.

  • La banca ti chiede di pagare come fideiussore: cosa fare

    Ricevere dalla banca la richiesta di pagare come fideiussore non significa dover pagare senza discutere. Il garante ha eccezioni da opporre e cause di liberazione da far valere: dalla liberazione dell’art. 1957 c.c. alla nullità delle clausole dello schema ABI. Conta agire in fretta e nel modo giusto.

    Perché la banca si rivolge a te

    Il fideiussore garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui (art. 1936 c.c.) e, salvo patto diverso, è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944 c.c.). Se la fideiussione contiene la clausola “a prima richiesta” o la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la banca può chiedere il pagamento al garante senza prima aggredire il debitore.

    Le eccezioni che puoi opporre

    Il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dalla sua incapacità (art. 1945 c.c.): pagamento totale o parziale, prescrizione (artt. 2946 e 2948 c.c.), compensazione, vizi o nullità del contratto principale. Vi sono poi le eccezioni proprie della garanzia, come quelle sull’importo massimo (art. 1938 c.c.).

    Le cause di liberazione

    Causa Quando opera Norma
    Liberazione per inazione Il creditore non agisce contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza art. 1957 c.c.
    Fatto del creditore Il creditore impedisce la surrogazione del fideiussore art. 1955 c.c.
    Nullità clausole ABI La fideiussione riproduce lo schema censurato artt. 1419-1339 c.c.
    Estinzione del debito Il debito principale è estinto art. 1939 c.c. (accessorietà)

    La liberazione dell’art. 1957 c.c. è particolarmente importante: il fideiussore è liberato se, scaduta l’obbligazione principale, il creditore non propone le sue istanze contro il debitore entro sei mesi. Molte fideiussioni cercavano di derogarla, ma è proprio questa la clausola colpita dalle pronunce sullo schema ABI.

    Le clausole nulle dello schema ABI

    Se la fideiussione riproduce le clausole dello schema ABI – reviviscenza, deroga all’art. 1957 c.c., sopravvivenza – il garante può eccepirne la nullità parziale. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno stabilito che è nulla solo la parte che riproduce quelle clausole (artt. 1419 e 1339 c.c.), mentre il resto della garanzia resta valido. L’effetto pratico più rilevante è che, caduta la deroga, torna a operare la liberazione dell’art. 1957 c.c.

    Cosa fare in concreto

    Se ricevi una richiesta o un decreto ingiuntivo, verifica subito: il testo della fideiussione (clausole ABI, importo massimo), i tempi dell’azione della banca (art. 1957 c.c.), eventuali pagamenti. In caso di decreto, valuta l’opposizione entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.): il termine è perentorio.

    Spunti pratici

    • Leggi la fideiussione: cerca le clausole ABI e l’importo massimo (art. 1938 c.c.).
    • Controlla i tempi: se la banca non ha agito entro 6 mesi dalla scadenza, valuta l’art. 1957 c.c.
    • Opponi le eccezioni del debitore (art. 1945 c.c.): pagamento, prescrizione, nullità.
    • Se c’è un decreto ingiuntivo, non lasciar scadere i 40 giorni (art. 645 c.p.c.).
    • Errore frequente: pagare a prima richiesta senza verificare clausole nulle e liberazione ex art. 1957 c.c.

    Esempio pratico

    La banca chiede a Tizio, fideiussore della società di Caio, il pagamento del debito, notificandogli un decreto ingiuntivo. Tizio verifica che la garanzia riproduce lo schema ABI e che la banca ha agito oltre sei mesi dalla scadenza. Propone opposizione entro 40 giorni (art. 645 c.p.c.) eccependo la nullità parziale delle clausole ABI (Cass. Sez. Un. n. 41994/2021; artt. 1419-1339 c.c.) e, caduta la deroga, la liberazione dell’art. 1957 c.c. La sua esposizione si riduce o si azzera.

    Solidarietà e beneficio della preventiva escussione

    Di regola il fideiussore è obbligato in solido con il debitore (art. 1944 c.c.): la banca può chiedergli il pagamento senza prima aggredire il debitore. Solo se è stato espressamente pattuito il beneficio della preventiva escussione, il fideiussore può pretendere che il creditore agisca prima sul debitore, indicandone i beni da escutere. Nelle fideiussioni bancarie standard questo beneficio è quasi sempre escluso, e spesso è presente la clausola “a prima richiesta”: di qui la richiesta di pagamento diretta al garante.

    Verificare l’importo massimo garantito

    Nelle fideiussioni per obbligazioni future, come la omnibus, la legge impone l’indicazione dell’importo massimo garantito (art. 1938 c.c.). È una tutela essenziale: senza il tetto, la garanzia per la parte eccedente non è valida. Ricevuta la richiesta, conviene quindi controllare se l’importo preteso rientra nel massimale e se questo è stato correttamente indicato nel contratto. Un massimale assente o indeterminato è un argomento di difesa di peso.

    Il regresso dopo il pagamento

    Se il fideiussore paga, non resta senza tutela: ha regresso contro il debitore principale per quanto versato, con interessi e spese (art. 1950 c.c.), ed è surrogato nei diritti del creditore (art. 1949 c.c.), comprese le garanzie. Prima di pagare, però, è opportuno avvisare il debitore (art. 1952 c.c.): se il fideiussore paga senza avvertirlo e il debitore aveva mezzi per far dichiarare estinto il debito, può vedersi opporre tali eccezioni. Pagare in modo informato protegge il successivo regresso.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.