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La Corte costituzionale ha definito una serie di ricorsi proposti da più Regioni e Province autonome contro norme statali di revisione della spesa e di stabilità, dichiarando in parte l’estinzione dei processi e in parte la cessazione della materia del contendere a seguito delle modifiche normative sopravvenute.
Di cosa si tratta
Diverse autonomie speciali avevano impugnato misure statali di contenimento della spesa pubblica, temendo una compressione della propria autonomia finanziaria. Nel corso dei giudizi le norme sono state modificate o sono intervenute rinunce, facendo venir meno il contrasto.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 16, commi 3, 4 e 9, e 24-bis del d.l. n. 95 del 2012, l’art. 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012 e l’art. 11, comma 8, del d.l. n. 35 del 2013, da parte di Valle d’Aosta, Province autonome di Bolzano e Trento, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e Regione siciliana, in riferimento, tra l’altro, agli artt. 3, 117 e 119 della Costituzione e ai rispettivi Statuti speciali.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’estinzione dei processi per alcune questioni e la cessazione della materia del contendere per le altre, in conseguenza delle rinunce e delle modifiche normative sopravvenute in senso satisfattivo per le ricorrenti.
Il principio
Il contenzioso Stato-Regioni sui rapporti finanziari si chiude in rito — con estinzione o cessazione della materia del contendere — quando intervengono rinunce ai ricorsi o modifiche normative che soddisfano le pretese delle autonomie, senza che le norme abbiano avuto applicazione lesiva.
Domande e risposte
Perchè la Corte non ha deciso nel merito?
Perchè le questioni si sono risolte in rito: per alcune è stata dichiarata l’estinzione (a seguito di rinuncia), per altre la cessazione della materia del contendere (modifiche normative satisfattive).
Quante Regioni avevano fatto ricorso?
Numerose autonomie speciali: Valle d’Aosta, le Province autonome di Bolzano e di Trento, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna e la Regione siciliana.
Differenza tra estinzione e cessazione della materia del contendere?
L’estinzione consegue tipicamente alla rinuncia al ricorso accettata; la cessazione della materia del contendere consegue al venir meno dell’oggetto della lite, di norma per modifica satisfattiva della norma impugnata.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro sul riparto di competenze tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale, al centro dei ricorsi
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