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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Firenze sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione per crimini di guerra e contro l’umanità, perché già risolte dalla precedente sentenza n. 238 del 2014. L’oggetto delle questioni era venuto meno o non era mai esistito.
Di cosa si tratta
Le figlie di un cittadino italiano ucciso da militari del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale avevano agito per il risarcimento contro la Germania. Il Tribunale di Firenze dubitava delle norme che gli avrebbero imposto di negare la giurisdizione, in adesione alla sentenza della Corte internazionale di giustizia Germania c. Italia del 2012.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate la norma interna di recepimento della consuetudine internazionale sull’immunità degli Stati, l’art. 1 della legge n. 848 del 1957 (Statuto ONU) e l’art. 3 della legge n. 5 del 2013, in riferimento agli artt. 2 e 24 della Costituzione. Giudice rimettente: il Tribunale ordinario di Firenze.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte e tre le questioni: la seconda e la terza per sopravvenuta carenza di oggetto, già avendo la sentenza n. 238 del 2014 dichiarato l’illegittimità di quelle norme; la prima per inesistenza ab origine dell’oggetto, poiché la norma consuetudinaria confliggente con i principi fondamentali non era mai entrata nell’ordinamento italiano.
Il principio
La parte della norma internazionale sull’immunità degli Stati che confligge con i principi fondamentali e con i diritti inviolabili della persona non è entrata nell’ordinamento italiano e non vi produce effetti: di essa non può quindi essere chiesta la dichiarazione di illegittimità.
Domande e risposte
Cosa aveva già deciso la sentenza n. 238 del 2014?
Aveva escluso che il giudice italiano debba negare la giurisdizione nelle cause risarcitorie per crimini di guerra e contro l’umanità, in nome dei diritti inviolabili della persona.
Perché la prima questione era inammissibile?
Perché la norma interna che il rimettente voleva colpire non era mai entrata nell’ordinamento: mancava l’oggetto stesso del giudizio.
Le vittime possono agire in giudizio in Italia?
Sì: per effetto della sentenza n. 238 del 2014 il giudice italiano conserva la giurisdizione su quelle azioni risarcitorie.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, parametro delle questioni
- Art. 24 della Costituzione — diritto alla tutela giurisdizionale, parametro delle questioni
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