Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Servizi Aeroportuali e Handling: tabelle retributive e minimi 2025

    CCNL Servizi Aeroportuali e Handling

    Tabelle retributive CCNL Aeroportuali e Handling 2025: minimi per livello

    Guida completa ai minimi tabellari del CCNL Trasporto Aereo per il personale di terra: gestori aeroportuali e handlers. Paga base, contingenza e scatti di anzianità per ciascuno dei 9 livelli di inquadramento, con gli aggiornamenti del rinnovo 2025-2027.

    In sintesi

    Il CCNL Trasporto Aereo disciplina separatamente gestori aeroportuali (Assaeroporti/Aeroporti 2030) e handlers (Assohandlers) con tabelle retributive su 9 livelli. Per i gestori, il totale mensile va da 1.253 € (livello 9) a 2.542 € (livello 1S) al 1° luglio 2025. Il rinnovo 2025-2027 dei gestori prevede aumenti medi di 210 € al 4° livello; il rinnovo handlers del 2023 prevede per il 4° livello incrementi tabellari di 55 € (gennaio 2024), 40 € (luglio 2025) e 45 € (giugno 2026), 140 € in tutto (art. H15).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (Gestori)
    Assaeroporti · Aeroporti 2030 · Filt-Cgil · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
    Parti firmatarie (Handlers)
    Assohandlers · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl Trasporto Aereo
    Parte Generale
    7 febbraio 2025 – vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Rinnovo Gestori
    4 giugno 2025 – vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Rinnovo Handlers
    25 ottobre 2023 – vigenza fino al 31 dicembre 2025 (parte econ. giugno 2026)
    Platea
    ~10.000 (gestori) + ~15.000 (handlers) = ~25.000 lavoratori

    Tabella riepilogativa – Gestori aeroportuali (dal 1° luglio 2025)

    Minimi mensili lordi – Parte Specifica Gestori Aeroportuali (Assaeroporti/Aeroporti 2030)
    Livello Paga base (€) Contingenza (€) Totale mensile (€) Scatto anzianità (€)
    1S (Quadro/Coordinatore) 2.005,78 536,70 2.542,48 37,29
    1 1.820,06 533,12 2.353,18 34,45
    2A 1.664,05 530,07 2.194,12 32,18
    2B 1.560,05 527,39 2.087,44 30,47
    3 1.448,62 524,52 1.973,14 29,33
    4 1.307,47 522,19 1.829,66 27,42
    5 1.233,18 520,40 1.753,58 26,65
    6 1.158,89 518,79 1.677,68 25,31
    7 1.040,03 516,28 1.556,31 24,22
    8 936,03 513,95 1.449,98 22,67
    9 742,88 509,83 1.252,71 0,00

    Aggiornamento: dal 1° luglio 2026 è in vigore la nuova tranche: per la parte gestori i primi valori pubblicati sono 1S 2.097,82 € di paga base (2.634,52 € col totale di contingenza), 1° livello 2.436,70 € totali, 2A 2.270,49 €, 2B 2.159,03 €; le tabelle complete aggiornate sono in corso di pubblicazione.

    Fonte: tabelle in vigore dal 1° luglio 2025 (kitech.it/lavoro-economia.it). Il livello 9 non matura scatto di anzianità. I valori sono al lordo di contributi previdenziali e imposte IRPEF.

    Sezione Handlers: incrementi dei minimi

    Per gli handlers la tabella completa dei minimi non è riportata in questa pagina: i valori che circolavano non erano verificabili sul testo del CCNL e sono stati tolti. L’art. H15 della Parte specifica Sezione Handlers del 25 ottobre 2023 (parte economica dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2026) fissa questi incrementi dei minimi riferiti al 4° livello:

    Incrementi dei minimi – Sezione Handlers, 4° livello (art. H15)
    Decorrenza Incremento lordo mensile
    Gennaio 2024 55,00 €
    Luglio 2025 40,00 €
    Giugno 2026 45,00 €

    Gli incrementi non incidono sugli istituti variabili e incentivanti (art. H10). Il minimo tabellare di base, nel testo letto, è quello della tabella al 1° febbraio 2016 richiamata dall’art. H10 (1.005,47 € per il 4° livello); le tabelle aggiornate dei singoli livelli vanno prese dal testo applicato in azienda.

    Come si legge la busta paga: voci che si sommano al minimo

    Il minimo tabellare rappresenta la base della retribuzione. In busta paga si aggiungono ulteriori voci previste dal CCNL e dalla contrattazione aziendale:

    • Scatti di anzianità: importi fissi per ogni biennio di servizio continuativo, fino al massimo contrattuale.
    • Indennità di presenza: erogata in funzione delle presenze effettive (potenziata nel rinnovo 2023 per gli handlers).
    • Maggiorazioni per turni, notti e festività: variabili tra il 25% e il 45% della retribuzione oraria (vedi articolo dedicato all’orario di lavoro).
    • Premio di risultato: definito a livello aziendale, spesso agganciato a indicatori di puntualità, qualità e sicurezza.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: garantite dal CCNL (vedi articolo dedicato).
    • Eventuali superminimi individuali: importi concordati con il singolo datore, assorbibili o non assorbibili.

    Aumenti del rinnovo contrattuale 2025-2027 (Gestori)

    Il rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali, sottoscritto il 4 giugno 2025 da Assaeroporti, Aeroporti 2030, Filt-Cgil, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo, prevede un aumento medio complessivo di oltre 400 € al 4° livello nel triennio 2025-2027. Di questi, circa 210 € sono aumenti dei minimi tabellari, scaglionati in tre tranche con decorrenza 1° luglio 2025, 1° luglio 2026 e 1° luglio 2027. I restanti circa 200 € riguardano incrementi di indennità di presenza, maggiorazione domenicale diurna, polizza sanitaria e contribuzione PrevAer.

    Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° luglio 2025 spetta inoltre una una tantum di 500 € per la copertura del primo semestre 2025; a quelli in forza alla stessa data che abbiano prestato servizio nel biennio 2023-2024 spetta un ulteriore emolumento arretrato di 1.300 €.

    Incrementi per gli handlers: rinnovo 2023

    Il rinnovo handlers del 25 ottobre 2023 (Assohandlers con Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl) ha chiuso sette anni di trattativa introducendo un aumento medio di 260 € al 4° livello a regime, articolato in 140 € di incremento tabellare in tre tranche, 75 € di maggiorazione dell’indennità di presenza e 45 € di incremento su previdenza complementare PrevAer, polizza sanitaria e calcolo su festività. Ai lavoratori a tempo indeterminato in forza alla data di firma è stata corrisposta una una tantum di 500 € lordi (650 € lordi se scelto in welfare aziendale), art. H15.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto rampa al 4° livello (handler)
    Tizio lavora come addetto alla movimentazione bagagli per una società di handling con contratto a tempo indeterminato. Il suo livello è il 4°: sul minimo del livello, che per la sua azienda risulta dal testo applicato, dal giugno 2026 si aggiungono 45 € di incremento (art. H15); a questo si aggiungono gli scatti di anzianità (art. H18) e la tredicesima, le maggiorazioni per i turni notturni e domenicali, e il premio di risultato aziendale.
    Caia – Coordinatrice check-in livello 2A (gestori)
    Caia è impiegata da una società di gestione aeroportuale al livello 2A come coordinatrice dei servizi passeggeri. Il suo minimo tabellare è 2.194,12 € mensili lordi. Con il rinnovo del giugno 2025 maturerà la prima tranche di aumento dal 1° luglio 2025; il terzo scatto di anzianità (6 anni di servizio) le aggiunge altri 32,18 € al mese.
    Sempronio – Cambio da handlers a gestori: differenza retributiva
    Sempronio ha lavorato sei anni come handler al livello 3 (totale 1.834,64 €). Passa a una società di gestione aeroportuale allo stesso livello 3: il minimo sale a 1.973,14 €, una differenza di oltre 138 € mensili. Deve però rinegoziare il trattamento individuale e verificare la portabilità degli scatti di anzianità: il CCNL prevede il riconoscimento dell’anzianità maturata in caso di passaggio per effetto della clausola sociale, ma non automaticamente in ogni cambio volontario.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare per un addetto di rampa (4° livello) nel CCNL aeroportuali?
    Per i gestori aeroportuali il totale mensile al 4° livello è di circa 1.829,66 € lordi (dal 1° luglio 2025), composti da paga base 1.307,47 € più contingenza 522,19 €. Per gli handlers la tabella dei minimi non è riportata in questa pagina: l’art. H15 indica solo gli incrementi del 4° livello (55 € da gennaio 2024, 40 € da luglio 2025, 45 € da giugno 2026).
    Quali sono le decorrenze degli aumenti del rinnovo 2025-2027?
    Il rinnovo dei gestori aeroportuali (4 giugno 2025) prevede aumenti scaglionati con decorrenze al 1° luglio 2025 e 1° luglio 2026 (tranche già scattate: verificare i tabellari aggiornati) e al 1° luglio 2027, per un totale di 210 € medi al 4° livello nel triennio. Ulteriori incrementi riguardano indennità e contribuzioni.
    Il minimo tabellare del CCNL aeroportuali vale anche per le aziende in appalto?
    Sì. Il CCNL prevede che al personale impiegato in appalti e subappalti spetti un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello del CCNL di settore, in applicazione della normativa sugli appalti e della clausola sociale contrattuale.
    Come si calcola lo scatto di anzianità?
    Gli scatti di anzianità maturano ogni 2 anni di servizio continuativo. L’importo varia per livello: al livello 1S è di 37,29 €/mese, al livello 4 è di 27,42 €/mese. Il livello 9 non prevede scatto di anzianità.
    Il CCNL handlers e il CCNL gestori aeroportuali sono lo stesso contratto?
    No, sono due sezioni distinte della stessa macro-famiglia contrattuale (CCNL Trasporto Aereo). Condividono la Parte Generale firmata il 7 febbraio 2025 ma hanno parti specifiche con tabelle retributive e istituti parzialmente differenti.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo della Parte Specifica Gestori Aeroportuali del 4 giugno 2025 e al rinnovo Handlers del 25 ottobre 2023. Le tabelle retributive riportate decorrono dal 1° luglio 2025 e potranno variare per effetto dei successivi scaglioni di aumento previsti dal triennio 2025-2027. Per situazioni specifiche consultare Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo (o Fit-Cisl per gli handlers), un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Tabelle retributive CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale 2025

    CCNL Socio-Sanitario-Assistenziale UNEBA

    Tabelle retributive CCNL UNEBA: minimi per livello e aumenti 2024-2026

    Il CCNL UNEBA per le istituzioni socio-sanitarie-assistenziali-educative, rinnovato il 24 gennaio 2025, fissa minimi tabellari da 1.359,20 € (livello 6) a 2.057,15 € (livello Q), con un aumento complessivo del 10,4% distribuito in tre tranche fino a marzo 2026.

    In sintesi

    Il CCNL UNEBA 2023-2025 prevede minimi da 1.359,20 € (livello 6) a 2.057,15 € (livello Q) al 1° marzo 2026. L'aumento complessivo è di circa il 10,4% per il livello 4S di riferimento (145 €), distribuito in tre tranche: ottobre 2024, luglio 2025, marzo 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNEBA · FP-CGIL · FP-CISL · Fisascat-CISL · UIL-FPL · UILTuCS
    Ultimo rinnovo
    24 gennaio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025. L’ultima tranche (1° marzo 2026) è in vigore; in caso di disdetta il contratto resta valido fino alla firma del nuovo (art. 2)
    Platea
    Oltre 135.000 lavoratori
    Ambito
    Enti ecclesiastici e privati no-profit: case di riposo, comunità residenziali, servizi educativi e assistenziali

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi dal 1° marzo 2026 (in euro)
    Livello Minimo mensile Scatto triennale Profili esemplificativi (art. 37)
    Q 2.057,15 € 34,09 € Funzioni direttive (L. 190/1985); i dirigenti hanno un altro contratto
    1° 1.934,70 € 32,54 € Direttore di unità operativa, capo area, medico specialista con più di 24 mesi
    2° 1.824,49 € 30,99 € Psicologo, pedagogista, psicopedagogista, capo settore, medico specialista fino a 24 mesi
    3S 1.689,78 € 29,95 € Infermiere, assistente sociale, fisioterapista, logopedista, terapista della riabilitazione, educatore professionale, animatore professionale
    3° 1.628,56 € 28,92 € Impiegato di concetto, educatore senza titolo, capocuoco, infermiere generico (ad esaurimento)
    4S 1.542,86 € 28,41 € Operatore socio-sanitario (OSS), operatore di assistenza a non autosufficienti con titolo, puericultrice
    4° 1.493,89 € 27,89 € Operatore di assistenza ad autosufficienti con titolo, impiegato amministrativo, cuoco, operaio specializzato
    5S 1.469,42 € 27,37 € Operatore generico di assistenza con 24 mesi di anzianità nella struttura e nella mansione
    5° 1.432,66 € 26,86 € Operatore generico di assistenza fino a 24 mesi, aiuto cuoco, autista, centralinista, impiegato d'ordine
    6S 1.395,94 € 26,34 € Addetto ad attività polivalenti
    6° 1.359,20 € 25,82 € Operaio generico, portiere, custode, addetti a lavanderia, stireria e pulizie

    Nota: minimi retributivi mensili conglobati della Tabella A (art. 43) dal 1° marzo 2026, a tempo pieno (38 ore settimanali), senza scatti. Ai Quadri spetta in più un'indennità di funzione di 100 € per 14 mensilità. Fonte: testo ufficiale del CCNL UNEBA 2023-2025.

    Minimi per decorrenza: ottobre 2024, luglio 2025, marzo 2026

    Tabella A CCNL UNEBA: minimi mensili per decorrenza
    Livello Dal 1° ottobre 2024 Dal 1° luglio 2025 Dal 1° marzo 2026
    Quadro 1.957,15 2.023,82 2.057,15
    1° 1.840,65 1.903,35 1.934,70
    2° 1.735,81 1.794,93 1.824,49
    3° super 1.607,64 1.662,40 1.689,78
    3° 1.549,40 1.602,17 1.628,56
    4° super 1.467,86 1.517,86 1.542,86
    4° 1.421,27 1.469,69 1.493,89
    5° super 1.397,99 1.445,61 1.469,42
    5° 1.363,01 1.409,44 1.432,66
    6° super 1.328,08 1.373,32 1.395,94
    6° 1.293,12 1.337,17 1.359,20
    7° (soppresso dal 1° febbraio 2025) 1.199,92 – –

    Paga oraria e giornaliera

    Per il CCNL la paga oraria è il mensile diviso 164 e quella giornaliera il mensile diviso 26. Dal 1° marzo 2026: OSS 4° super 1.542,86 ÷ 164 = 9,41 € l'ora; 3° super (infermiere, educatore professionale) 1.689,78 ÷ 164 = 10,30 €; 6° super 8,51 €. Sono importi lordi sul solo minimo, senza scatti né maggiorazioni.

    Gli aumenti del rinnovo 2023-2025: struttura e decorrenze

    Il rinnovo firmato il 24 gennaio 2025 ha introdotto un aumento complessivo del 10,4% sulla retribuzione tabellare, prendendo come parametro di riferimento il livello 4S (OSS). In valore assoluto, l'aumento è di 145 euro lordi mensili per il livello 4S, distribuito in tre tranche:

    Piano di aumenti per il livello 4S (parametro di riferimento)
    Decorrenza Aumento mensile (4S) Incremento cumulato
    1° ottobre 2024 +70,00 € +70 €
    1° luglio 2025 +50,00 € +120 €
    1° marzo 2026 +25,00 € +145 €

    Gli aumenti per i livelli diversi da 4S sono proporzionali in base al coefficiente retributivo di ciascun livello. Gli importi spettano al personale in forza alle varie decorrenze e possono essere compensati con eventuali anticipi già erogati dall'ente sui futuri aumenti.

    Come si struttura la retribuzione mensile

    Il minimo tabellare è la base della busta paga, ma la retribuzione effettiva include altre voci:

    • Scatti di anzianità: triennali, fino a un massimo di 10, presso lo stesso ente (art. 48), da 25,82 € (6°) a 34,09 € (Quadri). Con il rinnovo è cessato il Trattamento Economico Progressivo (TEP), che per i neoassunti faceva partire l'anzianità per il primo scatto dal 37° mese: dal 1° febbraio 2025 per il primo scatto vale la data di assunzione.
    • Salario accessorio di coordinamento: 50 €/mese per 14 mensilità a chi riceve per iscritto, anche a tempo, il coordinamento di figure di pari o inferiore livello. Indennità di funzione: 100 €/mese per 14 mensilità a tutti i Quadri.
    • Quattordicesima: pagata entro il mese di luglio, pari a una mensilità della retribuzione in atto al 30 giugno. Dal 1° febbraio 2025 matura al 100% per tutti i lavoratori dall'inizio del rapporto (eliminato il TEP progressivo).
    • Indennità per lavoro notturno e festivo: maggiorazioni contrattualmente previste (vedi articolo dedicato all'orario).
    • Contributo sanitario integrativo: dal 1° gennaio 2026 l'ente versa 8 €/mese per 14 mensilità (5 € + 1 € + 2 € aggiunti dal 2026) e il lavoratore 1 €, per l'assistenza sanitaria tramite il piano Unisalute.

    Abolizione del livello 7 e reinquadramento

    Il rinnovo 2023-2025 ha soppresso il livello 7, precedentemente previsto per mansioni di carattere elementare (pulizie base, facchinaggio). Dal 1° febbraio 2025 i lavoratori inquadrati al 7° livello sono stati automaticamente reinquadrati al 6° livello, con il conseguente adeguamento del minimo tabellare e degli altri istituti contrattuali. Il passaggio non richiede atti aggiuntivi da parte del datore di lavoro; la lettera di assunzione va aggiornata alla prima occasione utile.

    Casi pratici

    Tizio — OSS in una casa di riposo, rinnovo contrattuale
    Tizio è inquadrato al livello 4S in una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) aderente a UNEBA. Prima dell'ottobre 2024 il suo minimo era 1.397,86 €. Dal 1° ottobre 2024 ha ricevuto +70 € (minimo 1.467,86 €), poi dal 1° luglio 2025 altri +50 € (1.517,86 €), e dal 1° marzo 2026 gli ultimi +25 € portando il minimo a 1.542,86 €. A questo si aggiunge lo scatto di anzianità (28,41 € per ogni triennio maturato, fino a 10) e il rateo di quattordicesima maturato ogni mese.
    Caia — Educatrice professionale, reinquadramento dopo il rinnovo
    Caia è educatrice professionale con laurea in Scienze dell'Educazione. La classificazione dell'art. 37 colloca l'educatore professionale socio-pedagogico o socio-sanitario al 3° super (1.689,78 € dal marzo 2026), mentre l'educatore senza titolo è al 3°. Se in busta paga trova il 3° pur avendo il titolo, chiede l'inquadramento corretto all'ente o al sindacato.
    Sempronio — Addetto alle pulizie, passaggio da 7° a 6° livello
    Sempronio era inquadrato al 7° livello con mansioni di pulizia. Dal 1° febbraio 2025 è stato automaticamente reinquadrato al 6° livello, passando dal minimo del 7° livello (1.199,92 € dal 1° ottobre 2024) a quello del 6° (1.293,12 €, poi 1.337,17 € dal luglio 2025 e 1.359,20 € dal marzo 2026). Fino al 31 gennaio 2025 il suo minimo era quello del 7° (1.199,92 €); le differenze col 6° spettano dal 1° febbraio 2025. Sempronio, una volta verificata la busta paga di febbraio 2025, ha constatato l'applicazione corretta.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un OSS nel CCNL UNEBA nel 2026?
    L'Operatore Socio-Sanitario (OSS) è inquadrato al livello 4S: il minimo tabellare dal 1° marzo 2026 è di 1.542,86 € lordi mensili. A questa cifra si aggiungono scatti di anzianità, eventuali indennità di funzione e il rateo di quattordicesima.
    Quando decorrono gli aumenti previsti dal rinnovo UNEBA 2025?
    Gli aumenti sono stati distribuiti in tre tranche: la prima (70 € al livello 4S) dal 1° ottobre 2024, la seconda (50 €) dal 1° luglio 2025, la terza (25 €) dal 1° marzo 2026. Chi era già dipendente a ottobre 2024 ha ricevuto gli arretrati.
    Il CCNL UNEBA prevede la quattordicesima?
    Sì, il CCNL UNEBA prevede sia la tredicesima (pagata a dicembre) sia la quattordicesima (pagata il 1° luglio). Dal 1° febbraio 2025 tutti i lavoratori maturano il 100% del rateo di quattordicesima dall'inizio del rapporto, eliminando il sistema progressivo (TEP) previgente.
    Cosa significa livello Q nel CCNL UNEBA?
    Il livello Q (Quadro) è il livello apicale del CCNL UNEBA, riservato ai lavoratori con funzioni direttive (L. 190/1985), esclusi i dirigenti. Il minimo al 1° marzo 2026 è di 2.057,15 € lordi mensili, cui si aggiunge per tutti i Quadri un'indennità di funzione di 100 € per 14 mensilità.
    Gli scatti di anzianità nel CCNL UNEBA quanto valgono?
    Gli scatti di anzianità variano per livello: dal livello 6 (25,82 €/scatto) al livello Q (34,09 €/scatto). Sono triennali, fino a un massimo di 10. Con il rinnovo 2023-2025 è cessato il TEP: dal 1° febbraio 2025 per il primo scatto conta la data di assunzione.
    Quanto guadagna un infermiere o un educatore nel CCNL UNEBA?
    Infermiere, assistente sociale, fisioterapista ed educatore professionale sono al 3° super: dal 1° marzo 2026 il minimo è 1.689,78 € lordi al mese (10,30 € l'ora con il divisore 164). L'educatore senza titolo è al 3° (1.628,56 €).
    Come si calcola la paga oraria nel CCNL UNEBA?
    Si divide il mensile per 164 (orario di 38 ore settimanali); la giornaliera si ottiene dividendo per 26. Per un OSS al 4° super: 1.542,86 ÷ 164 = 9,41 € lordi l'ora.
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali CCNL UNEBA?
    Nella Tabella A dell'art. 43 del testo ufficiale coordinato, pubblicato da UNEBA nel maggio 2026 sul proprio sito, insieme alle tabelle degli scatti (art. 48).

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, Preavviso e licenziamento nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Ferie, permessi e ROL nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Maternità e congedi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale, Tredicesima, quattordicesima e premi nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale e Malattia e infortunio nel CCNL UNEBA Socio-Sanitario-Assistenziale.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL UNEBA per le Istituzioni Socio-Sanitarie-Assistenziali-Educative del 24 gennaio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FP-CGIL, FP-CISL, Fisascat-CISL, UIL-FPL, UILTuCS) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore

    Il socio lavoratore di cooperativa ha diritto a un trattamento economico non inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile: la Legge 142/2001 fissa il pavimento, il ristorno cooperativo può integrare la remunerazione complessiva.

    In sintesi

    Il trattamento economico del socio lavoratore non può essere inferiore ai minimi del CCNL di settore applicabile (L.142/2001, art.3). Il regolamento interno della cooperativa indica quale CCNL si applica in base all’attività svolta. Accanto al minimo tabellare, l’assemblea può deliberare ristorni proporzionali agli scambi mutualistici, nel limite del 30% del trattamento complessivo. Gli scatti di anzianità del CCNL di riferimento maturano regolarmente.

    Dati contrattuali

    Quadro normativo di riferimento
    Legge 3 aprile 2001, n. 142 (socio lavoratore di cooperativa)
    Parti datoriali delle centrali cooperative
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Sigle sindacali di categoria
    CGIL · CISL · UIL (nelle rispettive federazioni di settore)
    CCNL applicabile
    Quello del settore merceologico in cui opera la cooperativa (es. metalmeccanico, edile, logistica, pulizie)
    Ristorno massimo
    30% del trattamento economico complessivo (L.142/2001, art.3, co.2)

    Il meccanismo del trattamento economico minimo

    La peculiarità del lavoro cooperativo sta nel doppio rapporto che il socio instaura con la cooperativa: un rapporto associativo (da cui discende la partecipazione democratica e la quota di rischio d’impresa) e un rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato (da cui discendono i diritti tipici del prestatore).

    La Legge 3 aprile 2001, n. 142 ha disciplinato organicamente questa duplicità e, al suo articolo 3, stabilisce che la cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine.

    In pratica: se la cooperativa svolge attività metalmeccanica, il minimo tabellare di riferimento è quello del CCNL Metalmeccanici; se svolge attività edile, si guarda al CCNL Edilizia; se svolge pulizie e multiservizi, al CCNL Multiservizi. Il regolamento interno della cooperativa (obbligatorio ex art.6 L.142/2001) deve indicare esplicitamente quale CCNL si applica.

    Struttura della retribuzione del socio lavoratore

    La busta paga del socio lavoratore con rapporto subordinato si compone delle stesse voci previste dal CCNL di settore:

    • Minimo tabellare: l’importo base per il livello di inquadramento, determinato dal CCNL applicabile.
    • Scatti di anzianità: maturano con la stessa cadenza e negli stessi importi previsti dal CCNL di settore.
    • Indennità contrattuali: turni, disagio, mansione specifica, secondo il CCNL di riferimento.
    • Tredicesima (e, ove prevista, quattordicesima): come da CCNL applicabile.
    • Premio di risultato: eventuale, se previsto dalla contrattazione aziendale o di secondo livello.

    A queste voci si aggiunge, in modo distinto e separato dalla retribuzione, il ristorno di natura mutualistica.

    Il ristorno: cos’è e come funziona

    Il ristorno è uno strumento tipico della cooperazione: una restituzione ai soci di una quota dei proventi generati dagli scambi mutualistici, in proporzione alla partecipazione di ciascuno. A differenza della retribuzione, non è un diritto acquisito in busta paga ma una deliberazione dell’assemblea dei soci, subordinata alla sussistenza di utili o avanzi di gestione.

    La Legge 142/2001 pone un limite massimo: il ristorno non può superare il 30% dei trattamenti economici complessivi erogati al socio lavoratore nel periodo di riferimento. Il regolamento interno deve disciplinare i criteri di calcolo e di distribuzione.

    Il ristorno può essere erogato:

    • in denaro;
    • mediante aumento della quota sociale del socio;
    • mediante emissione di strumenti finanziari.

    Dove trovare i minimi ufficiali per livello

    Struttura della remunerazione del socio lavoratore
    Componente Fonte normativa Obbligatorietà Note
    Minimo tabellare CCNL di settore applicabile Sì – obbligo di legge (L.142/2001, art.3) Non derogabile al ribasso
    Scatti di anzianità CCNL di settore Sì Come da tabelle del CCNL di riferimento
    Tredicesima / quattordicesima CCNL di settore Sì (tredicesima); quattordicesima se prevista dal CCNL Proporzionale ai mesi di servizio
    Ristorno Statuto e regolamento interno (L.142/2001, art.3, co.2) No – delibera assembleare Massimo 30% del trattamento complessivo
    Premio di risultato Contrattazione aziendale / di secondo livello No – se previsto Deducibile con detassazione se accordo depositato

    Gli importi dei minimi tabellari variano in funzione del CCNL di settore applicabile. Per conoscere i valori in vigore occorre consultare le tabelle del CCNL specifico della propria attività cooperativa.

    Riduzioni del trattamento in caso di crisi aziendale

    La L.142/2001, all’art.6, consente al regolamento interno di prevedere, in caso di crisi temporanea o di forza maggiore, la temporanea riduzione dei trattamenti economici al di sotto dei minimi contrattuali, purché non inferiori ai minimi di legge e previa delibera dell’assemblea. Questa è una delle principali deroghe al principio del minimo contrattuale: la natura mutualistica della cooperativa consente una flessibilità di solidarietà che il lavoro subordinato ordinario non prevede.

    Qualsiasi riduzione deve essere temporanea, motivata e approvata dall’assemblea, con successivo recupero nei limiti del possibile. Non è ammessa una riduzione stabile e strutturale dei minimi.

    Casi pratici

    Tizio – Socio operaio in cooperativa metalmeccanica
    Tizio è socio lavoratore di una cooperativa che produce componenti meccanici. Il regolamento interno richiama il CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica). Il suo inquadramento è al livello C3: il minimo tabellare applicabile è quello previsto dal CCNL Metalmeccanici per quel livello. A fine anno, l’assemblea delibera un ristorno pari al 10% del trattamento economico complessivo percepito: Tizio riceve un importo aggiuntivo che non costituisce retribuzione ma partecipazione ai risultati mutualistici.
    Caia – Socia lavoratrice in cooperativa di pulizie
    Caia lavora per una cooperativa di pulizie che applica il CCNL Multiservizi. Il suo minimo tabellare è determinato dalla tabella del CCNL Multiservizi per il suo livello (secondo le tabelle in vigore alla data). Avendo 6 anni di anzianità maturata continuativamente, le spettano 2 scatti di anzianità secondo le previsioni del CCNL Multiservizi. L’assemblea, in un anno di perdita, non delibera ristorno.
    Sempronio – Crisi temporanea e riduzione del minimo
    La cooperativa edile di cui Sempronio è socio attraversa una crisi temporanea per calo di commesse. L’assemblea delibera, ai sensi dell’art.6 L.142/2001 e del regolamento interno, una riduzione temporanea del 15% del trattamento economico per sei mesi, con impegno a recupero graduale. La riduzione non scende sotto il minimo di legge. Sempronio, in quanto socio, partecipa alla decisione in assemblea.

    Domande frequenti

    Cosa si intende per trattamento economico minimo nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro?
    È la retribuzione complessiva che la cooperativa deve garantire al socio lavoratore, non inferiore ai minimi previsti dal CCNL del settore merceologico applicabile (metalmeccanico, edile, logistica, ecc.) per prestazioni analoghe, come stabilito dall’art.3 della Legge 142/2001.
    Cos’è il ristorno e come si calcola?
    Il ristorno è una quota di proventi redistribuita ai soci lavoratori in proporzione agli scambi mutualistici (ore lavorate, mansioni svolte). Non è retribuzione ma ha natura mutualistica; il regolamento interno ne definisce i criteri. Per legge non può superare il 30% dei trattamenti economici complessivi.
    Il minimo tabellare del CCNL cooperativo è diverso da quello del CCNL industriale di settore?
    In linea di principio il trattamento minimo del socio lavoratore non può essere inferiore al minimo industriale di riferimento (L.142/2001, art.3). Il CCNL specifico delle cooperative di settore può tuttavia prevedere proprie tabelle, purché non inferiori al parametro di legge.
    Gli scatti di anzianità maturano anche per il socio lavoratore?
    Sì. Il socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato matura gli scatti di anzianità previsti dal CCNL di settore applicabile, in quanto lo stesso CCNL si applica in forza del rinvio operato dal regolamento interno della cooperativa.
    Il ristorno è soggetto a contributi e imposte?
    Il ristorno erogato in denaro è soggetto a tassazione e contribuzione previdenziale secondo la natura del rapporto di lavoro. Per le cooperative a mutualità prevalente possono sussistere specifiche agevolazioni. È opportuno verificare il regime con un consulente del lavoro o fiscale.
    La cooperativa può pagare meno del minimo contrattuale?
    Solo in via eccezionale e temporanea, per crisi documentata, previa delibera assembleare e nei limiti del regolamento interno (L.142/2001, art.6). Non è mai ammessa una riduzione stabile strutturale al di sotto dei minimi di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la Legge 3 aprile 2001, n. 142. Per i minimi tabellari in vigore occorre consultare il testo del CCNL di settore applicabile alla singola cooperativa. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: tabelle retributive e minimi 2025-2028

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Tabelle retributive e minimi 2025-2028: guida completa

    Il rinnovo del 31 ottobre 2025 ha introdotto un aumento complessivo di 205 euro lordi mensili distribuiti in quattro tranche fino al 2028. Questa guida illustra i minimi tabellari per ciascuno dei 9 livelli di inquadramento, la struttura della busta paga e il piano degli incrementi.

    In sintesi

    Il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (rinnovo 31 ottobre 2025) fissa 9 livelli retributivi da F a ASQ, con minimi mensili lordi, dal 1° luglio 2026, da 1.660,63 € a 3.088,41 €. L’aumento complessivo a regime è di 205 € lordi mensili (parametro 136), distribuiti in quattro tranche: 90 € da ottobre 2025, 55 € da luglio 2026, 55 € da luglio 2027 e 5 € da luglio 2028.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Ultimo rinnovo
    31 ottobre 2025
    Vigenza
    1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028
    Platea
    circa 18.000 lavoratori
    Ambito
    Produzione di laterizi (mattoni, tegole, tavelle), manufatti in calcestruzzo (prefabbricati, tubi, blocchi), prodotti in fibrocemento e in gesso

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi – decorrenza 1° luglio 2026 (in euro)
    Livello Minimo mensile Contingenza EDR Totale mensile Scatto biennale
    ASQ (Quadro) 2.491,59 € 534,84 € 10,33 € 3.088,41 € (con indennità di funzione di 51,65 €) 14,72 €
    AS 2.491,59 € 534,84 € 10,33 € 3.036,76 € 14,72 €
    A 2.095,20 € 528,01 € 10,33 € 2.633,54 € 11,71 €
    B 1.710,15 € 521,40 € 10,33 € 2.241,88 € 9,60 €
    CS 1.617,95 € 517,58 € 10,33 € 2.145,86 € 8,70 €
    C 1.539,23 € 517,52 € 10,33 € 2.067,08 € 8,32 €
    D 1.430,08 € 515,99 € 10,33 € 1.956,40 € 7,87 €
    E 1.326,05 € 514,04 € 10,33 € 1.850,42 € 7,23 €
    F 1.134,43 € 511,74 € 10,33 € 1.660,63 € (con superminimo collettivo di 4,13 €) 6,79 €

    Nota: i minimi sono quelli della seconda tranche del rinnovo 2025-2028 (decorrenza 1° luglio 2026): il «minimo mensile» è la paga base (minimo tabellare), a cui si sommano contingenza ed EDR. Il livello ASQ (quadri) ha la stessa paga base del livello AS più un’indennità di funzione di 51,65 € mensili (art. 7), assorbibile per il 50% dai superminimi individuali. Ai lavoratori del livello F spetta inoltre un superminimo collettivo di 4,13 € mensili (art. 8), compreso nel totale di 1.660,63 €. Gli importi sono lordi. La contingenza è consolidata ai valori di novembre 1991 (art. 24) e l’EDR vale 10,33 € (lire 20.000) dal 1° gennaio 1993.

    Piano degli aumenti 2025-2028

    Il rinnovo del 31 ottobre 2025 prevede quattro tranche di aumento sul parametro 136 (livello C, addensamento medio del settore): 90 euro dal 1° ottobre 2025, 55 dal 1° luglio 2026, 55 dal 1° luglio 2027 e 5 dal 1° luglio 2028, per 205 euro lordi mensili complessivi. Gli incrementi sugli altri livelli sono proporzionali al parametro del livello.

    Tranche di aumento – parametro 136 (in euro lordi mensili)
    Decorrenza Aumento tranche Incremento cumulato
    1° ottobre 2025 90,00 € 90,00 €
    1° luglio 2026 55,00 € 145,00 €
    1° luglio 2027 55,00 € 200,00 €
    1° luglio 2028 5,00 € 205,00 €

    Aumenti per livello

    Le quattro tranche dell’art. 21 (ipotesi di accordo del 31 ottobre 2025) sono riparametrate: il livello C (parametro 136) riceve esattamente 90, 55, 55 e 5 €, gli altri livelli in proporzione al parametro.

    Aumenti per livello e per tranche (euro lordi mensili sul minimo)
    Livello 1° ottobre 2025 1° luglio 2026 1° luglio 2027 1° luglio 2028
    AS (parametro 220) 145,59 € 88,97 € 88,97 € 8,09 €
    A (parametro 185) 122,43 € 74,82 € 74,82 € 6,80 €
    B (parametro 151) 99,93 € 61,07 € 61,07 € 5,55 €
    CS (parametro 143) 94,63 € 57,83 € 57,83 € 5,26 €
    C (parametro 136) 90,00 € 55,00 € 55,00 € 5,00 €
    D (parametro 126) 83,38 € 50,96 € 50,96 € 4,63 €
    E (parametro 117) 77,43 € 47,32 € 47,32 € 4,30 €
    F (parametro 100) 66,18 € 40,44 € 40,44 € 3,68 €

    Il minimo (paga base) in ogni decorrenza

    Sommando le tranche ai minimi in vigore dal 1° febbraio 2025 (ipotesi del 31 maggio 2022) si ottiene la paga base di ogni livello. Al minimo vanno aggiunte contingenza ed EDR (10,33 €), come nella tabella sopra.

    Minimo mensile lordo per livello e decorrenza (paga base, in euro)
    Livello Dal 1° febbraio 2025 Dal 1° ottobre 2025 Dal 1° luglio 2026 Dal 1° luglio 2027 Dal 1° luglio 2028
    AS 2.257,03 € 2.402,62 € 2.491,59 € 2.580,56 € 2.588,65 €
    A 1.897,95 € 2.020,38 € 2.095,20 € 2.170,02 € 2.176,82 €
    B 1.549,15 € 1.649,08 € 1.710,15 € 1.771,22 € 1.776,77 €
    CS 1.465,49 € 1.560,12 € 1.617,95 € 1.675,78 € 1.681,04 €
    C 1.394,23 € 1.484,23 € 1.539,23 € 1.594,23 € 1.599,23 €
    D 1.295,74 € 1.379,12 € 1.430,08 € 1.481,04 € 1.485,67 €
    E 1.201,30 € 1.278,73 € 1.326,05 € 1.373,37 € 1.377,67 €
    F 1.027,81 € 1.093,99 € 1.134,43 € 1.174,87 € 1.178,55 €

    Il livello ASQ ha la stessa paga base del livello AS più l’indennità di funzione di 51,65 €. Le cifre del 1° luglio 2027 e del 1° luglio 2028 sono calcolate sommando le tranche dell’ipotesi di accordo e valgono se l’accordo resta quello firmato il 31 ottobre 2025.

    Secondo Feneal-Uil l’aumento medio di 205 euro vale circa il 14,7% e un montante lordo di circa 6.000 euro nei tre anni di vigenza. Nel 2026 gli incrementi retributivi corrisposti in attuazione di rinnovi sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 sono soggetti, salva rinuncia scritta, a un’imposta sostitutiva del 5% per i lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a 33.000 euro (art. 1, c. 7, L. 199/2025).

    Come si legge la busta paga: voci principali

    Il minimo tabellare è la base della retribuzione mensile garantita dal CCNL. Alla voce minimo si aggiungono altre componenti fisse e variabili:

    • Contingenza: voce storica derivante dalla scala mobile, consolidata ai valori di novembre 1991 e differente per livello: da 511,74 € (F) a 534,84 € (AS e ASQ) (art. 24).
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): 10,33 euro mensili (20.000 lire), corrisposti a tutti dal 1° gennaio 1993 in base al Protocollo del 31 luglio 1992 (art. 24).
    • Scatti di anzianità biennali: il CCNL riconosce 5 aumenti biennali di servizio presso lo stesso datore. L’importo varia da 6,79 euro (livello F) a 14,72 euro per scatto (livelli AS e ASQ).
    • Indennità di funzione (ASQ): 51,65 euro mensili riservati ai quadri del livello ASQ.
    • Superminimo individuale: importo concordato direttamente con il datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Premi aziendali di secondo livello: eventuale contrattazione integrativa aziendale o territoriale.
    • Tredicesima mensilità: una mensilità di retribuzione globale di fatto, normalmente alla vigilia di Natale (art. 26); il CCNL non prevede la quattordicesima.
    • Welfare contrattuale: Fondo Altea (sanità integrativa, adesione volontaria: 15 euro al mese dal 1° gennaio 2026, 12 a carico dell’azienda e 3 del lavoratore) e Fondo ARCO (previdenza complementare: azienda 1,80%, poi 1,90% dal 1° luglio 2026; lavoratore 1,50%).

    Differenza tra CCNL Laterizi Industria e CCNL PMI

    Occorre distinguere con attenzione tra due contratti distinti che governano lo stesso settore produttivo:

    • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento Industria (Confindustria Ceramica · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil): si applica alle aziende aderenti a Confindustria e Assobeton. È il contratto trattato in questa guida.
    • CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento PMI (Aniem-Confapi; Aner/Confimi Impresa): si applica alle piccole e medie imprese che aderiscono a quelle associazioni. È un contratto distinto, con proprie tabelle retributive, propri scatti e propri preavvisi.

    La corretta applicazione dipende dall’associazione datoriale cui aderisce l’impresa. In caso di dubbio, il lavoratore può verificare il CCNL indicato sul cedolino (di norma riportato nel frontespizio) o rivolgersi ai sindacati di categoria.

    Divisori contrattuali e calcolo orario

    Per convertire la retribuzione mensile in giornaliera o oraria, il CCNL Laterizi Industria stabilisce i seguenti divisori:

    • Divisore giornaliero: 26 (retribuzione mensile / 26 = retribuzione giornaliera).
    • Divisore orario: 174 (retribuzione mensile / 174 = retribuzione oraria per settimana da 40 ore).
    • Divisore per i lavori discontinui: 217,5 per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia con 50 ore settimanali, ridotto proporzionalmente per orari inferiori (art. 23).

    La quota oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 174 (art. 23); il divisore 26 è quello indicato nelle tabelle delle parti.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio livello C con anzianità
    Tizio è inquadrato al livello C da sei anni. Il suo minimo tabellare dal 1° luglio 2026 è 1.539,23 €. Aggiungendo contingenza (517,52 €), EDR (10,33 €) e tre scatti biennali (3 × 8,32 = 24,96 €), la sua retribuzione base mensile è di 2.092,04 € lordi, prima di tredicesima e premi. La prossima tranche, altri 55 € sul minimo del livello C, arriverà a luglio 2027.
    Caia – Impiegata di livello A assunta nel 2026
    Caia viene assunta a gennaio 2026 come impiegata di livello A in un’azienda di prefabbricati. Dal 1° luglio 2026 il suo minimo tabellare è 2.095,20 € più contingenza e EDR per un totale di 2.633,54 € lordi mensili. Non avendo anzianità, non matura ancora scatti. Il minimo di 2.095,20 € comprende già la seconda tranche; la successiva, dal 1° luglio 2027, aggiungerà 74,82 € (parametro 185), portandolo a 2.170,02 €.
    Sempronio – Quadro ASQ in una fornace
    Sempronio è responsabile di stabilimento inquadrato al livello ASQ. Il suo totale retributivo mensile è 3.088,41 € dal 1° luglio 2026, compresa l’indennità di funzione. Con cinque scatti biennali accumulati (5 × 14,72 = 73,60 €) la retribuzione base è di 3.162,01 €, oltre a eventuali superminimi e premi aziendali.

    Domande frequenti

    Quali sono i livelli del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento?
    Il contratto prevede 9 livelli: F, E, D, C, CS, B, A, AS e ASQ. Il livello F è il più basso (personale in ingresso), il livello ASQ è il più elevato (quadri con indennità di funzione).
    Di quanto aumentano gli stipendi nel 2026?
    Dal 1° luglio 2026 è scattata la seconda tranche di aumento: 55 euro lordi mensili sul parametro 136 (livello medio). Sugli altri livelli l’aumento va da 40,44 € (F) a 88,97 € (AS): A 74,82, B 61,07, CS 57,83, D 50,96, E 47,32. La prima tranche da 90 euro era già partita da ottobre 2025.
    Il minimo tabellare è uguale per operai e impiegati?
    Sì, il CCNL Laterizi utilizza un sistema di classificazione unico (livelli A, B, C ecc.) che comprende sia operai sia impiegati inquadrati allo stesso livello. Il minimo tabellare è lo stesso indipendentemente dalla categoria contrattuale di appartenenza.
    Che cos’è la contingenza e l’EDR?
    La contingenza è la componente retributiva storica derivante dagli accordi sulla scala mobile degli anni Ottanta. L’EDR (Elemento Distinto della Retribuzione) è un importo fisso di 10,33 euro mensili (20.000 lire) riconosciuto a tutti dal 1° gennaio 1993 in base al Protocollo del 31 luglio 1992, a copertura del periodo 1992-1993 e rimasto acquisito nella retribuzione (art. 24 del CCNL).
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Al minimo si sommano: contingenza (circa 511-534 € a seconda del livello), EDR (10,33 €), scatti di anzianità biennali (da 6,79 a 14,72 € per scatto), eventuali superminimi individuali, indennità per lavori disagiati (turni, caldo, polveri) e premi aziendali di secondo livello.
    Come si calcolano la retribuzione giornaliera e oraria?
    La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la mensile per 174 (su base 40 ore settimanali). Per i lavori discontinui con 50 ore settimanali si usa 217,5.

    Fonti: ipotesi di accordo 31 ottobre 2025 (Feneal-Uil) · ipotesi di accordo 31 maggio 2022 · sintesi del rinnovo (Feneal-Uil) · Confindustria Ceramica · Fondo Altea · L. 199/2025. Testo del CCNL di riferimento: 12 febbraio 2020. Minimi del 1° luglio 2026 verificati sui testi degli accordi e sul sito ilccnl.it (livelli AS, A, B, C).

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima e premio di risultato e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 31 ottobre 2025 (vigenza 1° ottobre 2025 – 30 settembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tabelle retributive e stipendi

    CCNL Agricoltura (Impiegati e Quadri)

    CCNL Agricoltura Impiegati e Quadri: tabelle retributive e stipendi 2024-2027

    Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli 2024-2027, rinnovato il 18 giugno 2024, ha ridefinito i minimi tabellari con un aumento complessivo del 6,9% in due tranche. Questa guida illustra gli stipendi per ciascun livello, gli scatti di anzianità, l’indennità di funzione dei Quadri e le regole di calcolo della paga oraria e giornaliera.

    In sintesi

    Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027) ha aumentato gli stipendi contrattuali territoriali del 5% dal 1° aprile 2024 e dell’1,9% dal 1° gennaio 2025, e ha fissato i minimi nazionali conglobati dal 1° luglio 2024: da 1.217,23 € (6ª categoria, la più bassa) a 1.788,38 € (Quadri). Lo stipendio effettivo lo fissano i contratti provinciali, che non possono scendere sotto questi minimi. Orario ordinario di 39 ore settimanali; tredicesima e quattordicesima.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confagricoltura · Coldiretti · Cia (lato datoriale) · Fai-Cisl · Flai-Cgil · Uila-Uil · Confederdia (lato sindacale)
    Ultimo rinnovo
    18 giugno 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Imprese agricole (art. 2135 c.c.) e attività connesse: aziende florovivaistiche, vitivinicole, zootecniche, oleicole, casearie, agrituristiche, di manutenzione del verde, di energia da fonti rinnovabili

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi nazionali di stipendio mensile conglobato dal 1° luglio 2024 (Tab. 1, art. 31 CCNL), indennità di funzione e scatto biennale (art. 34)
    Livello Qualifica Minimo mensile Indennità funzione Scatto anzianità
    Q Quadro € 1.788,38 € 100,00 € 33,05
    1ª Impiegato di concetto: direttori tecnici, amministrativi, commerciali € 1.686,76 – € 33,05
    2ª Impiegato di concetto: capo reparto, agente, enologo, analista, social media manager € 1.541,41 – € 29,44
    3ª Impiegato di concetto: contabile, impiegato amministrativo o commerciale, aiuto enologo € 1.417,89 – € 26,86
    4ª Impiegato d’ordine: addetto ai servizi amministrativi, operatore CED, magazziniere € 1.335,93 – € 24,79
    5ª Impiegato d’ordine: semplici mansioni di segreteria, addetto alle spedizioni € 1.278,60 – € 23,76
    6ª Impiegato d’ordine: uscieri, fattorini, commessi € 1.217,23 – € 22,21

    Nota: la Tab. 1 del CCNL riporta un solo valore per categoria, dal 1° luglio 2024, già comprensivo degli aumenti del rinnovo; il conglobato riunisce minimo di stipendio base, indennità di contingenza ed EDR. Non esiste una seconda tabella nazionale dal 2025: l’1,9% del 1° gennaio 2025 si applica agli stipendi contrattuali dei contratti provinciali. Nei territori che avevano rinnovato il contratto provinciale secondo il CCNL 2021 i minimi si applicano dalla data fissata nel rinnovo provinciale e non oltre il 1° gennaio 2027. Fonte: testo del CCNL 18 giugno 2024 pubblicato dalla Flai-Cgil.

    Gli aumenti contrattuali del rinnovo 2024-2027

    Il rinnovo del CCNL firmato il 18 giugno 2024 ha definito due aumenti degli stipendi contrattuali vigenti nei contratti territoriali al 31 dicembre 2023 (art. 31):

    Piano degli aumenti retributivi 2024-2025
    Decorrenza Aumento Note
    1° aprile 2024 +5% Prima tranche, sugli stipendi contrattuali territoriali in vigore al 31 dicembre 2023
    1° gennaio 2025 +1,9% Seconda tranche, sugli stipendi contrattuali territoriali

    L’aumento è uniforme in percentuale per tutte le categorie. Dal 1° luglio 2024 si applicano inoltre i nuovi «minimi nazionali di stipendio mensile conglobato» della Tab. 1, che riuniscono minimo di stipendio base, indennità di contingenza ed elemento distinto della retribuzione (EDR).

    Tabelle provinciali: perché lo stipendio cambia da provincia a provincia

    Per gli impiegati agricoli lo «stipendio contrattuale mensile» di ciascuna categoria lo stabiliscono i contratti provinciali: è formato da minimo di stipendio base, contingenza, EDR e minimo di stipendio integrativo provinciale. Il CCNL fissa il pavimento (la Tab. 1) e gli aumenti percentuali da applicare agli stipendi provinciali. Per questo le tabelle di Siena, Ragusa, Ancona o Potenza hanno importi diversi: vanno chieste all’associazione agricola o al sindacato della provincia.

    Stipendio di ingresso al primo impiego: 70, 80 e 90%

    Per chi è al primo impiego in un’azienda agricola e non rientra nell’apprendistato, l’art. 12 consente per 15 mesi una retribuzione pari al 70, all’80 e al 90% dello stipendio contrattuale, un terzo del periodo per ciascuna percentuale. Dopo 15 mesi spetta il 100% e il lavoratore deve essere inquadrato nella categoria di assunzione o in una superiore; l’anzianità per gli scatti decorre dall’assunzione.

    La struttura della busta paga degli impiegati agricoli

    Il minimo tabellare è la voce di partenza della retribuzione. In busta paga si aggiungono normalmente altre voci:

    • Scatti di anzianità: uno per ogni biennio di servizio presso la stessa azienda, fino a 12, in cifra fissa per categoria (vedi tabella); decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio e si conservano nel passaggio a una categoria superiore.
    • Minimo di stipendio integrativo: la quota fissata dal contratto provinciale, che si aggiunge al conglobato.
    • Indennità di funzione per i Quadri: €100,00 mensili aggiuntivi al minimo Q, riconosciuti per la responsabilità gestionale della categoria.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: pari alla retribuzione di dicembre e di agosto, da pagare entro il 15 dicembre e il 10 agosto.
    • Straordinari e maggiorazioni (art. 20): 30% straordinario, 50% notturno, 50% festivo, 60% straordinario festivo, 65% festivo notturno. Notturno è il lavoro dalle 20 alle 6 con l’ora solare e dalle 22 alle 5 con l’ora legale.
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi eventualmente concordati a livello aziendale o individuale.

    Come si calcola la paga giornaliera e oraria

    Il CCNL stabilisce criteri precisi per la riduzione della retribuzione mensile a quote giornaliere e orarie:

    • Paga giornaliera: retribuzione mensile ÷ 26
    • Paga oraria: retribuzione mensile ÷ 169

    Il divisore 169 corrisponde all’orario settimanale ordinario di 39 ore moltiplicato per 52 settimane, diviso 12 mesi. È il divisore da usare per calcolare le ore di straordinario, i permessi orari, le trattenute per assenza, ecc.

    Differenze rispetto al CCNL Agricoltura Operai

    È fondamentale non confondere questo contratto con il CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti. I due CCNL si rivolgono a platea differente:

    • Il CCNL Operai Agricoli si applica agli operai a tempo indeterminato (OTI) e a tempo determinato (OTD): braccianti, addetti a lavori manuali, conduttori di macchine agricole.
    • Il CCNL Impiegati e Quadri Agricoli (questo) si applica a impiegati tecnici, amministrativi, commerciali, contabili, periti agrari, zootecnici, biologi, fisiologi vegetali, social media manager, e ai quadri, cioè le figure con funzioni direttive inquadrate autonomamente dal 2016.

    I due contratti hanno tabelle, livelli e istituti propri. Per gli impiegati l’assunzione va denunciata all’INPS e all’ENPAIA, che gestisce l’assicurazione infortuni, il trattamento di previdenza e il fondo per il TFR (art. 40).

    Casi pratici

    Tizio – Impiegato di 2ª categoria, primo anno
    Tizio è assunto il 1° marzo 2025 come impiegato di concetto di 2° grado (2ª categoria) in un’azienda vitivinicola. Il minimo nazionale conglobato della 2ª categoria è di 1.541,41 €, ma il suo stipendio è quello della tabella provinciale (conglobato più minimo integrativo provinciale), che non può essere inferiore. Non ha ancora scatti di anzianità; tredicesima e quattordicesima maturano in dodicesimi.
    Caia – Quadro con 10 anni di servizio
    Caia è inquadrata come Quadro da 10 anni nella stessa azienda olivicola e ha maturato 5 scatti biennali. Sul solo minimo nazionale: 1.788,38 € + 100,00 € di indennità di funzione + 5 × 33,05 € = 2.053,63 € lordi al mese, più l’eventuale minimo integrativo provinciale e i superminimi. Tredicesima e quattordicesima sono pari alla retribuzione di dicembre e di agosto.
    Sempronio – Perito agrario di 3ª categoria, calcolo straordinario
    Sempronio è contabile in 3ª categoria (impiegato di concetto). Sul minimo nazionale di 1.417,89 € la paga oraria è 1.417,89 ÷ 169 = 8,39 €. Per 10 ore di straordinario con la maggiorazione del 30%: 8,39 × 1,30 × 10 = 109,07 € lordi. Se la tabella provinciale è più alta, il calcolo si fa su quella.

    Domande frequenti

    Qual è lo stipendio minimo degli impiegati agricoli nel 2026?
    Il minimo nazionale conglobato dal 1° luglio 2024, ancora in vigore, va da 1.217,23 € (6ª categoria) a 1.686,76 € (1ª) e 1.788,38 € per i Quadri, che hanno in più 100 € di indennità di funzione. Lo stipendio effettivo è quello della tabella provinciale, che aggiunge il minimo integrativo e non può essere inferiore.
    Quanto vale lo scatto di anzianità per un impiegato agricolo?
    Il CCNL prevede fino a 12 aumenti biennali in cifra fissa: 33,05 € mensili per il livello Q e 1ª categoria, €29,44 per la 2ª, €26,86 per la 3ª, €24,79 per la 4ª, €23,76 per la 5ª, €22,21 per la 6ª. Gli scatti si maturano ogni due anni di servizio continuativo.
    Come si calcola la paga giornaliera e oraria?
    La paga giornaliera si ottiene dividendo il minimo mensile per 26; la paga oraria si ottiene dividendo per 169, valore che corrisponde a 39 ore settimanali × 52 ÷ 12. Questi divisori sono fissati dal CCNL e servono per calcolare straordinari, trattenute per assenza e ratei di mensilità aggiuntive.
    I Quadri hanno un trattamento retributivo diverso?
    Sì. Oltre al minimo tabellare del livello Q (€1.788,38 dal 1° luglio 2024), i Quadri percepiscono un’indennità di funzione di €100,00 mensili riconosciuta per l’autonomia decisionale e la responsabilità della categoria. Lo scatto di anzianità è lo stesso della 1ª categoria (€33,05).
    Dove trovo le tabelle ufficiali aggiornate?
    I minimi nazionali sono nella Tab. 1 dell’art. 31 del CCNL 18 giugno 2024, pubblicato dalla Flai-Cgil e dalla Uila. Le tabelle provinciali, con lo stipendio contrattuale effettivo, le diffondono le associazioni agricole e i sindacati della provincia.
    Cos’è lo stipendio di ingresso al primo impiego?
    Per chi è al primo impiego e non è apprendista, il CCNL (art. 12) consente per 15 mesi il 70, l’80 e il 90% dello stipendio contrattuale, un terzo del periodo per ciascuna percentuale; poi spetta il 100%.
    Questo CCNL si applica anche ai lavoratori stagionali?
    No. Il CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli si applica ai lavoratori con contratto impiegatizio (tempo indeterminato o determinato) nelle funzioni amministrative, tecniche e direttive. Gli operai agricoli stagionali (OTD) rientrano nel CCNL per gli Operai Agricoli e Florovivaisti, un contratto separato con tabelle e istituti propri.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Quadri e gli Impiegati Agricoli del 18 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, i sindacati di categoria (Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil, Confederdia) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Aziende Termali: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Aziende Termali

    Tabelle retributive CCNL Aziende Termali 2024-2027: minimi, aumenti e scatti

    Il rinnovo dell’8 ottobre 2024 ha introdotto aumenti graduali fino a 200 euro al livello 4 entro dicembre 2026. Questa guida illustra la struttura retributiva, i livelli salariali, gli scatti biennali e le novità economiche per i circa 15.000 addetti del settore termale.

    In sintesi

    Il CCNL Aziende Termali 2024-2027 prevede un aumento complessivo di 200 euro al livello 4, distribuito in cinque tranches da ottobre 2024 a dicembre 2026. La retribuzione tabellare (paga base, contingenza ed EDR) è di 2.588,40 euro al 1° livello super A e di 1.955,44 euro al 2° livello; gli altri livelli sono nella tabella dei minimi. I lavoratori hanno diritto a 14 mensilità e a 5 scatti biennali di anzianità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federterme Confindustria · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    8 ottobre 2024
    Vigenza
    1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 15.000 lavoratori
    Ambito
    Aziende termali e centri benessere termali delle stesse aziende

    Importi minimi

    Gli importi sono nella tabella dei minimi qui sotto, in vigore dal 1° giugno 2026. La retribuzione tabellare mensile è la somma di paga base, contingenza ed EDR (il «terzo elemento» della tabella delle parti).

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Aziende Termali, vigenti dal 1° giugno 2026
    Livello Paga base Contingenza EDR (terzo elemento) Retribuzione tabellare
    1 Super A 2.046,11 € 531,96 € 10,33 € 2.588,40 €
    1 Super B 1.918,11 € 531,38 € 10,33 € 2.459,82 €
    1 1.739,08 € 528,99 € 10,33 € 2.278,40 €
    2 1.423,64 € 521,47 € 10,33 € 1.955,44 €
    3 1.193,48 € * 516,42 € 10,33 € 1.720,23 € *
    4 Super 1.125,30 € * 515,01 € 10,33 € 1.650,64 € *
    4 1.091,20 € * 514,86 € 10,33 € 1.616,39 € *
    5 971,61 € * 513,32 € 10,33 € 1.495,26 € *
    6 852,65 € * 510,89 € 10,33 € 1.373,87 € *

    Nota: rinnovo Federterme-Filcams/Fisascat/Uiltucs dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1/10/2024-31/12/2027): aumento a regime di 200 € sul 4° livello in 5 tranche; l’ultima (+35 €) decorre dal 1° dicembre 2026. La retribuzione tabellare è la somma di paga base, contingenza ed EDR. Valori dei livelli 1 Super A, 1 Super B, 1 e 2 verificati sulla tabella in vigore dal 1° giugno 2026 pubblicata da ilccnl.it; contingenza di tutti i livelli confermata dall’art. 83 del CCNL (testo 2004 modificato nel 2018); EDR riconosciuto a tutti i lavoratori (art. 83). * Paga base dei livelli 3-6 (e totali relativi): non verificata su una fonte aperta, perché ilccnl.it mostra in anteprima solo i primi quattro livelli.

    Il piano di aumenti 2024-2027

    Il rinnovo dell’8 ottobre 2024 ha previsto un percorso di aumento retributivo articolato in cinque tranches, calcolato con riferimento al livello 4 come parametro di raffronto. Per i livelli superiori e inferiori gli importi sono proporzionali ai parametri contrattuali di ciascun livello.

    Come si compone la retribuzione

    La retribuzione mensile del lavoratore termale si articola in più voci:

    • Paga base contrattuale: il minimo tabellare fissato dal CCNL per ciascun livello, soggetto agli aumenti periodici stabiliti dal rinnovo.
    • Contingenza: importo fisso storico derivante dall’indennità di contingenza, cristallizzato negli anni e incorporato nella retribuzione (art. 83).
    • EDR (terzo elemento): elemento distinto della retribuzione di 10,33 euro mensili, acquisito in retribuzione dal 1993 (art. 83) e riconosciuto a tutti i lavoratori.
    • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato tra azienda e lavoratore, che può essere assorbibile o non assorbibile.

    Le 14 mensilità e il calcolo dei ratei

    Il CCNL Aziende Termali prevede 14 mensilità: oltre alle 12 mensili ordinarie, i lavoratori hanno diritto a tredicesima (a Natale) e quattordicesima (con la retribuzione di giugno, salvo diversa pattuizione aziendale). Entrambe sono pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore (173,33 ore). Se il rapporto inizia o cessa in corso d’anno spettano tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio (la frazione di mese superiore a 15 giorni vale come mese intero); per i contratti a termine le frazioni di mese si pagano a quote giornaliere (26esimi) rapportate alla presenza effettiva (art. 37).

    Stagionalità e retribuzione

    Il settore termale è caratterizzato da una marcata stagionalità, con picchi da aprile a ottobre legati alle cure idrotermali e ai soggiorni benessere. Il CCNL disciplina le assunzioni stagionali: i lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei lavoratori a tempo indeterminato per il livello corrispondente, nonché alla maturazione proporzionale di ferie, tredicesima e quattordicesima. La contrattazione di secondo livello può prevedere specifici trattamenti per la stagionalità.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto alle cure termali, livello 4
    Tizio lavora da tre anni alle terme come addetto alle cure fangoterapiche, inquadrato al livello 4. Prima del rinnovo il suo minimo era inferiore. Con l’incremento del 1° ottobre 2024 (+60 euro) ha visto aumentare immediatamente la busta paga; con le successive tranches raggiungerà i 200 euro di aumento complessivi a dicembre 2026. Avendo maturato uno scatto biennale (11,62 euro al mese per il livello 4, art. 36), la sua retribuzione base a regime sarà il minimo tabellare di livello 4 più uno scatto.
    Caia — Receptionist, livello 3
    Caia è inquadrata al livello 3 come receptionist senior con mansioni di coordinamento prenotazioni e rapporti con il SSN. Il suo incremento dal rinnovo è proporzionalmente superiore a quello del livello 4, poiché calcolato sul parametro del livello 3. Con due scatti di anzianità già maturati, la sua busta paga mensile si colloca stabilmente oltre il minimo tabellare di livello 3.
    Sempronio — Inserviente, livello 6, stagionale
    Sempronio è assunto con contratto stagionale (aprile-ottobre) come inserviente di livello 6 in uno stabilimento termale. Pur lavorando solo sette mesi all’anno, matura i ratei di tredicesima e quattordicesima in proporzione ai mesi effettivamente lavorati, riceve i minimi tabellari del livello 6 e accumula anzianità ai fini degli scatti biennali computando i periodi stagionali.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un lavoratore di livello 4 nel CCNL Terme?
    Dal 1° giugno 2026 il livello 4 ha una paga base di 1.091,20 euro (valore non verificato su fonte aperta, vedi nota alla tabella), che con contingenza (514,86 euro) ed EDR (10,33 euro) fa 1.616,39 euro lordi al mese, per 14 mensilità. A questo si aggiungono eventuali scatti di anzianità (11,62 euro per scatto al livello 4) e superminimi individuali.
    Quanti aumenti sono previsti dal rinnovo 2024-2027?
    Cinque tranche per un totale di 200 euro al livello 4: la prima di 60 euro con la retribuzione di ottobre 2024 e l’ultima di 35 euro a dicembre 2026 (fonti: sintesi del rinnovo di Fisco e Tasse ed Edotto). Le tre intermedie sommano 105 euro; le loro decorrenze (giugno 2025, dicembre 2025, giugno 2026) non sono verificabili sul testo dell’accordo, che non è consultabile liberamente. I livelli superiori e inferiori ricevono aumenti proporzionali.
    Quante mensilità prevede il CCNL Terme?
    Il CCNL Aziende Termali prevede 14 mensilità: tredicesima (dicembre) e quattordicesima (giugno). Entrambe sono frazionabili in dodicesimi in caso di assunzione o cessazione nel corso dell’anno.
    Come funzionano gli scatti di anzianità?
    Maturano 5 scatti biennali in cifra fissa, uno ogni due anni di servizio. L’importo mensile va da 10,58 euro (livello 6) a 18,07 euro (livelli 1 Super A e B): 16,01 euro al 1° livello, 13,68 al 2°, 12,13 al 3°, 11,62 al 4° e 4° Super, 11,36 al 5° (art. 36).
    Il minimo tabellare è uguale in tutta Italia?
    Sì, il CCNL Aziende Termali fissa minimi nazionali uniformi. Possono esistere differenze tramite contrattazione di secondo livello (premi di produttività, accordi aziendali), ma il minimo nazionale è identico su tutto il territorio.
    Cosa succede se l’azienda non aderisce a FONTUR?
    Il testo del rinnovo non è consultabile liberamente e le fonti aperte non indicano un importo sostitutivo a carico delle aziende che non versano a FONTUR, quindi non lo riportiamo. Per i lavoratori a tempo indeterminato l’iscrizione è prevista dal 1° gennaio 2025, con 15 euro una tantum e 10 euro mensili a carico dell’azienda più 2 euro a carico del lavoratore (vedi welfare e sanità integrativa).

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, congedi e tutele parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, comporto e infortunio.

    Guida a finalità divulgativa, aggiornata al rinnovo del CCNL Aziende Termali dell’8 ottobre 2024 (vigenza 1° ottobre 2024 – 31 dicembre 2027). I minimi in tabella sono quelli in vigore dal 1° giugno 2026 (fonte: tabella retributiva su ilccnl.it; contingenza ed EDR: art. 83 del CCNL; scatti: art. 36); i valori contrassegnati con asterisco non sono stati verificati. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le sigle sindacali (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Edilizia Cooperative: tabelle retributive e minimi salariali 2025

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia Cooperative: tabelle retributive e minimi salariali 2025-2028

    Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha aggiornato i minimi di paga base per operai e impiegati delle cooperative edili. Ecco la struttura retributiva, gli aumenti programmati e il ruolo della Cassa Edile.

    In sintesi

    Il CCNL Edilizia Cooperative (rinnovato il 21 febbraio 2025, vigente fino al 30 giugno 2028) prevede un incremento complessivo di 180 euro al parametro 100 (operaio comune) in tre tranche: 80 euro dal 1° febbraio 2025, 50 euro dal 1° marzo 2026 e 50 euro dal 1° marzo 2027. Gli operai sono retribuiti ad ore; gli impiegati a mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative Lavoro e Servizi · AGCI Produzione e Lavoro
    Parti firmatarie (sindacali)
    FENEAL-UIL · FILCA-CISL · FILLEA-CGIL
    Ultimo rinnovo
    21 febbraio 2025 (ipotesi di accordo 28 gennaio 2025)
    Vigenza
    1° febbraio 2025 – 30 giugno 2028
    Platea
    Oltre 1 milione di lavoratori (industria e cooperative insieme)
    Codice CCNL
    CCNL Edilizia – Cooperative (codice contrattuale separato dall’industria, stesso testo base)

    Importi minimi

    Per il livello 1 (parametro 100, operaio comune) lo stipendio base di livello è 1.085,21 € dal 1° febbraio 2025, 1.135,21 € dal 1° marzo 2026 e 1.185,21 € dal 1° marzo 2027; i livelli superiori seguono la scala parametrale 100-114-127-136,5-153-180-210-250.

    Stipendio base di livello e decorrenze

    Stipendio base mensile di livello — cooperative edili, rinnovo 2025 (euro lordi)
    Livello Parametro Dal 1/2/2025 Dal 1/3/2026 Dal 1/3/2027
    1 100 1.085,21 1.135,21 1.185,21
    2 114 1.240,72 1.297,72 1.354,72
    3 127 1.381,81 1.445,31 1.508,81
    4 136,5 1.485,49 1.553,74 1.621,99
    5 153 1.659,16 1.735,66 1.812,16
    6 180 1.953,34 2.043,34 2.133,34

    Fonte e limiti. I valori sono quelli pubblicati da Ediltecnico, guida al CCNL Edilizia Cooperative (10/2/2025) per il rinnovo del 29 gennaio 2025 (CCNL del 21 febbraio 2025, vigente fino al 30 giugno 2028); non abbiamo trovato le tabelle ufficiali delle cooperative in formato aperto. Abbiamo controllato che gli incrementi di ogni livello siano proporzionali al parametro (80 euro al parametro 100, poi 50 e 50): per il livello 2, per esempio, 80 × 1,14 = 91,20 euro. Il dato si riferisce allo stipendio base di livello, al quale si sommano ex indennità di contingenza e EDR. I livelli 7 e 8 non sono riportati perché nella fonte i due livelli hanno valori incoerenti tra loro. Le tabelle dell’industria edile (impiegati dal I al VII, con il I a 1.067,36 euro) sono un altro contratto e non vanno usate per le cooperative. Nel testo del 2000 la retribuzione oraria degli operai si ottiene dividendo per 173 i minimi tabellari mensili.

    Struttura della retribuzione degli operai edili

    A differenza di quasi tutti gli altri settori, l’operaio edile è retribuito a ore. La sua busta paga mensile non riporta un fisso ma il prodotto tra le ore lavorate nel mese e la paga oraria complessiva. Questa è composta da quattro elementi nazionali fissi e due variabili territoriali:

    • Paga base (minimo tabellare orario): fissata dal CCNL nazionale per livello, aggiornata alle tranche 2025-2027.
    • Contingenza (indennità di contingenza): voce storica, congelata dal 1992 (Protocollo Ciampi), costante per tutti i livelli.
    • Indennità Territoriale di Settore (ITS): fissata dalla contrattazione provinciale/regionale; può variare significativamente da un capoluogo all’altro.
    • EVR (Elemento Variabile della Retribuzione): quota variabile mensile legata a indicatori di settore (ore denunciate alle Casse Edili, valore della produzione, occupazione). Una parte è erogata in busta paga, una parte accantonata alla Cassa Edile.
    • APE (Anzianità Professionale Edile): sostituto degli scatti di anzianità, gestito dal FNAPE, erogato annualmente.

    Aumenti contrattuali 2025-2028 per livello

    Il rinnovo del 21 febbraio 2025 ha definito un incremento complessivo di 180 euro al parametro 100 (operaio comune, 1° livello) in tre tranche: 80 euro dal 1° febbraio 2025, 50 euro dal 1° marzo 2026 e 50 euro dal 1° marzo 2027. Per gli altri livelli l’incremento è proporzionale al parametro: per esempio, al 4° livello (parametro 136,5) 109,20 euro nella prima tranche e 68,25 euro in ciascuna delle altre due.

    Operai e impiegati: la stessa scala di otto livelli

    Nelle cooperative edili operai e impiegati sono inquadrati nella stessa classificazione di otto livelli (vedi la scheda su livelli e qualifiche), il 1° è il più basso. Gli impiegati sono pagati a mese; gli operai a ore, con la paga oraria ricavata dal minimo mensile del livello.

    Il ruolo della Cassa Edile nella retribuzione

    • 8,50% per le ferie;
    • 10% per la gratifica natalizia (tredicesima mensilità);

    In tutto il 18,50% della retribuzione, calcolato su paga base, ex indennità di contingenza e indennità territoriale di settore. Le liquidazioni avvengono semestralmente: a luglio per le competenze da ottobre a marzo, a dicembre per quelle da aprile a settembre. Quando il lavoratore fruisce delle ferie, la cooperativa anticipa l’importo e si rivalsa poi sulla Cassa Edile.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio qualificato in cooperativa edile
    Tizio è un muratore (operaio qualificato, 2° livello, parametro 114) e ha lavorato 168 ore a marzo 2026. La sua paga oraria si ricava dal minimo mensile del livello; in busta paga trova le ore lavorate per la paga oraria, più la quota EVR. La cooperativa ha già versato alla Cassa Edile il 18,50% (8,50% ferie e 10% gratifica natalizia) su quella paga: Tizio non lo vede in busta, ma lo riceverà nei conguagli semestrali. Dal 1° marzo 2026 lo stipendio base del suo livello è 1.297,72 € (1.240,72 € dal 1° febbraio 2025).
    Caia – Impiegata amministrativa di 3° livello
    Caia è impiegata di terzo livello in una cooperativa edile. Dal 1° marzo 2026 lo stipendio base del suo livello sale di 63,50 € (da 1.381,81 a 1.445,31 €: 50 × 1,27, dato che il 3° livello ha parametro 127), in applicazione automatica della seconda tranche contrattuale. Il datore non deve firmare alcun’integrazione: l’aumento decorre di diritto dal cedolino di marzo 2026.
    Sempronio – Operaio di 4° livello con APE
    Sempronio è un caposquadra (4° livello) con sei anni di continuità nel settore edile, accumulati tra più cooperative. Grazie al sistema FNAPE, le ore denunciate alla Cassa Edile dalle varie imprese vengono sommate: quando raggiunge le 2.100 ore computabili nel biennio, matura l’APE annuale che riceve entro il 1° maggio. Questo è possibile proprio perché la Cassa Edile tiene il conto delle ore a livello territoriale, indipendentemente da quante cooperative abbiano assunto Sempronio nel tempo.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo di un operaio comune nel CCNL Edilizia Cooperative?
    L’operaio comune è al 1° livello (parametro 100): lo stipendio base di livello è 1.085,21 € lordi al mese dal 1° febbraio 2025, 1.135,21 € dal 1° marzo 2026 e 1.185,21 € dal 1° marzo 2027, a cui si aggiungono ex contingenza ed EDR (fonte: Ediltecnico). La componente territoriale e l’EVR variano per provincia.
    Quando scattano gli aumenti contrattuali 2025-2028?
    Gli aumenti sono scaglionati in tre tranche: 80 euro (parametro 100) dal 1° febbraio 2025, 50 euro dal 1° marzo 2026 e 50 euro dal 1° marzo 2027. Per i livelli superiori l’importo è proporzionalmente maggiore.
    Il minimo tabellare è uguale in tutta Italia?
    La paga base nazionale, la contingenza e l’EDR sono uguali ovunque. L’indennità territoriale di settore (ITS) e l’elemento variabile della retribuzione (EVR) variano invece per provincia, perché fissati dalla contrattazione di secondo livello.
    Ferie e tredicesima sono in busta paga?
    No, per gli operai le quote di ferie (8,50%) e gratifica natalizia (10%) vengono accantonate dalla cooperativa alla Cassa Edile territoriale e liquidate ai lavoratori in due soluzioni annuali (luglio e dicembre). L’imprenditore anticipa l’importo al lavoratore quando fruisce delle ferie.
    Cosa si intende per APE nel settore edile?
    L’APE (Anzianità Professionale Edile) sostituisce gli scatti di anzianità tipici degli altri settori. Matura tramite il FNAPE (Fondo Nazionale APE) quando il lavoratore accumula almeno 2.100 ore computabili nel biennio di riferimento e viene erogata annualmente entro il 1° maggio.
    Gli aumenti 2025 vanno applicati anche ai soci-lavoratori?
    Sì. La L. 142/2001 stabilisce che le cooperative devono garantire ai soci-lavoratori un trattamento economico non inferiore ai minimi contrattuali del CCNL di riferimento. Chi ha scelto il rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa ha diritto agli stessi aumenti tabellari previsti dal CCNL Edilizia Cooperative.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Edilizia (Industria e Cooperative) del 21 febbraio 2025. I valori della tabella sono quelli pubblicati da Ediltecnico per il rinnovo del 2025; le tabelle ufficiali delle cooperative non sono state trovate in formato aperto. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro o il sindacato di categoria.

  • CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo): tabelle retributive e minimi 2026

    CCNL Radio e TV Private (Aeranti-Corallo)

    CCNL Radio e TV Private Aeranti-Corallo: tabelle retributive e minimi 2026-2028

    Il rinnovo del 20 gennaio 2026 ha aggiornato i minimi tabellari per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali aderenti ad Aeranti-Corallo, con tre tranche di aumento fino al 2028.

    In sintesi

    Il CCNL Aeranti-Corallo 2026-2028 (accordo economico del 20 gennaio 2026) fissa dal 1° febbraio 2026 una paga base da 1.103,29 € (5° livello radio) a 1.561,33 € (Quadro B radio) e da 1.141,49 € (5° livello TV) a 1.826,37 € (Quadro A TV). Seguono due aumenti uguali dal 1° gennaio 2027 e dal 1° gennaio 2028: a regime il Quadro A TV arriva a 2.035,67 €. Mensilità: 13.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriale)
    Aeranti-Corallo (Aeranti + Associazione Corallo)
    Parti firmatarie (sindacali)
    CISAL Terziario con assistenza CISAL
    Data sottoscrizione
    20 gennaio 2026
    Vigenza
    1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028
    Ambito
    Personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali (NON giornalisti)

    Tabelle retributive 2026-2028: paga base per livello

    Paga base nazionale mensile – settore radiofonico locale
    Livello Dal 1/2/2026 Dal 1/1/2027 Dal 1/1/2028 Aumento totale
    Quadro B 1.561,33 € 1.650,80 € 1.740,26 € 268,39 €
    1° 1.387,84 € 1.467,37 € 1.546,89 € 238,57 €
    2° 1.272,20 € 1.345,09 € 1.417,99 € 218,69 €
    3° 1.185,47 € 1.253,39 € 1.321,32 € 203,78 €
    4° 1.133,85 € 1.198,82 € 1.263,79 € 194,91 €
    5° 1.103,29 € 1.166,51 € 1.229,72 € 189,65 €
    Paga base nazionale mensile – settore televisivo locale
    Livello Dal 1/2/2026 Dal 1/1/2027 Dal 1/1/2028 Aumento totale
    Quadro A 1.826,37 € 1.931,02 € 2.035,67 € 313,95 €
    Quadro B 1.712,24 € 1.810,35 € 1.908,46 € 294,33 €
    1° 1.506,76 € 1.593,09 € 1.679,43 € 259,01 €
    2° 1.381,20 € 1.460,35 € 1.539,49 € 237,43 €
    3° 1.289,88 € 1.363,79 € 1.437,70 € 221,73 €
    4° 1.198,56 € 1.267,23 € 1.335,91 € 206,03 €
    5° 1.141,49 € 1.206,89 € 1.272,30 € 196,22 €

    Fonte: tabelle 1 e 2 dell’accordo economico del 20 gennaio 2026 e allegato A del testo del CCNL del 16 febbraio 2026 (importi arrotondati al centesimo; l’aumento totale è quello delle tre tranche rispetto alla paga base precedente il rinnovo). Il 1° livello è il più alto dei livelli ordinari, il 5° il più basso; nella radio non esiste il Quadro A. Importi lordi mensili per 13 mensilità, esclusi scatti di anzianità, indennità di funzione dei quadri e superminimi. Quota oraria: paga mensile diviso 168; quota giornaliera: diviso 26 (art. 48).

    Il CCNL Aeranti-Corallo: chi riguarda

    Il CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese radiofoniche e televisive di ambito locale che aderiscono al sistema associativo Aeranti-Corallo (federazione che riunisce Aeranti e Associazione Corallo). Si tratta di un contratto distinto da quello che regola i rapporti delle grandi emittenti private aderenti a Confindustria Radio Televisioni, firmato invece con SLC-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL.

    Una precisazione fondamentale: il CCNL Aeranti-Corallo oggetto di questa guida non si applica ai giornalisti. Il personale giornalistico delle emittenti locali è disciplinato da un contratto collettivo separato, stipulato tra Aeranti-Corallo e la FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), la cui vigenza attuale va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. Le due sfere normative non si sovrappongono: redattori e pubblicisti rientrano nel contratto FNSI, mentre tecnici, amministrativi, speaker non giornalisti e personale di supporto rientrano nel presente CCNL.

    Struttura retributiva: cosa compone la busta paga

    Il trattamento economico mensile del lavoratore dipendente da un’emittente locale Aeranti-Corallo è composto da più voci:

    • Paga base nazionale: la base contrattuale per livello e settore (radio o TV), aggiornata dalle tranche di rinnovo (tabelle qui sopra).
    • Scatti di anzianità: uno per ogni triennio di servizio nella stessa azienda, fino a un massimo di cinque, pari al 3% della paga base nazionale; decorrono dal mese successivo al compimento del triennio e non si rivalutano quando la paga base aumenta (art. 44).
    • Indennità di funzione quadri: spetta ai quadri per tredici mensilità (art. 47). Il testo pubblicato rinvia all’allegato A, che però riporta solo la paga base: l’importo non è indicato.
    • Tredicesima mensilità: una mensilità della normale retribuzione per le feste natalizie, in dodicesimi se il rapporto inizia o cessa nell’anno (art. 45). Il CCNL non prevede la quattordicesima.
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi eventualmente concordati a livello individuale o aziendale, assorbibili o non assorbibili.
    • Maggiorazioni: per lavoro straordinario, notturno, domenicale e festivo (artt. 24-27; il CCNL non prevede maggiorazioni per i turi (vedi articolo dedicato).

    Aumenti programmati 2026-2028

    Il rinnovo del 20 gennaio 2026 ha introdotto incrementi retributivi strutturali distribuiti in tre tranches:

    • 1° febbraio 2026: prima tranche di aumento (decorrenza contratto).
    • 1° gennaio 2027: seconda tranche, di importo uguale alla prima.
    • 1° gennaio 2028: terza tranche, di importo uguale alla prima.

    Indennità una tantum per la vacanza contrattuale

    A tutela del potere d’acquisto durante il periodo intercorso tra la scadenza del precedente contratto e il rinnovo del 20 gennaio 2026, le parti hanno concordato un’indennità risarcitoria (una tantum), erogata in tre rate annuali. L’importo massimo è di 240 euro annui per il settore televisivo (Quadro A) e di 215 euro annui per il settore radiofonico (Quadro B), con importi ridotti per i livelli inferiori: nella TV 225 € (Quadro B), 200 € (1°), 185 € (2°), 170 € (3°), 160 € (4°) e 150 € (5°); nella radio 190 € (1°), 175 € (2°), 165 € (3°), 155 € (4°) e 150 € (5°). Le rate si pagano il 1° febbraio 2026, 2027 e 2028.

    Gli importi valgono per il tempo pieno e si riproporzionano nel part-time; per chi è stato assunto durante la vacanza contrattuale si contano i mesi lavorati come per la tredicesima. Essendo risarcitoria, la una tantum non incide su tredicesima e TFR (art. 5 dell’accordo del 20 gennaio 2026).

    Differenza tra CCNL Aeranti-Corallo e CCNL Confindustria RadioTV

    Chi lavora nel settore radiotelevisivo privato deve verificare quale contratto applicato il proprio datore di lavoro. Le due filiere sono:

    • CCNL Aeranti-Corallo (CISAL): emittenti locali, 5 livelli più i quadri (Quadro A e Quadro B nella TV, solo Quadro B nella radio), 13 mensilità, rinnovo 2026-2028.
    • CCNL Confindustria RadioTV (SLC-CGIL / Fistel-CISL / Uilcom-UIL): emittenti di maggiori dimensioni, struttura più articolata (fino a 9 livelli in TV), fondo sanitario «Salute Sempre», fondi pensione Byblos e Mediafond, rinnovo 2025-2027 firmato il 3 novembre 2025 ed entrato in vigore l’8 gennaio 2026.

    Il contratto da applicare si individua attraverso l’iscrizione del datore di lavoro all’una o all’altra associazione datoriale. In caso di dubbio, il consulente del lavoro o il sindacato di riferimento possono verificare il contratto depositato.

    Casi pratici

    Tizio – Tecnico audio al 3° livello (settore radio)
    Tizio lavora come tecnico audio in una web radio locale che applica il CCNL Aeranti-Corallo. Inquadrato al 3° livello, da febbraio 2026 la sua paga base è di 1.185,47 € mensili. Avendo compiuto un triennio di anzianità, riceve uno scatto pari al 3% della paga base (35,56 € se maturato nel 2026), che si somma al minimo. Dal 1° gennaio 2027 la paga base sale a 1.253,39 € e dal 1° gennaio 2028 a 1.321,32 €: 203,78 € in più rispetto al valore precedente il rinnovo.
    Caia – Speaker/conduttrice al 4° livello (settore TV)
    Caia conduce una rubrica di informazione locale in una televisione locale aderente ad Aeranti-Corallo. Non è iscritta all’Ordine dei Giornalisti e svolge un ruolo di presentatrice/conduttrice non giornalistica: il suo inquadramento è al 4° livello del CCNL Aeranti-Corallo (non FNSI). Da febbraio 2026 la sua paga base TV è di 1.198,56 € (contro 1.133,85 € del 4° livello radio) e crescerà di 206,03 € complessivi, fino a 1.335,91 € dal 1° gennaio 2028.
    Sempronio – Responsabile di produzione, Quadro B (settore TV)
    Sempronio è inquadrato come Quadro B in una emittente televisiva locale. Il suo trattamento include il minimo tabellare Quadro B TV (superiore al Quadro B radio), l’indennità di funzione quadri e gli scatti di anzianità maturati. Con il rinnovo 2026-2028 la sua paga base passa da 1.712,24 € (febbraio 2026) a 1.908,46 € (gennaio 2028), 294,33 € in più in tutto. Sempronio verifica che il proprio cedolino di febbraio 2026 riporti già la prima tranche di aumento.

    Domande frequenti

    Quando sono entrati in vigore i nuovi minimi tabellari Aeranti-Corallo?
    Il rinnovo del CCNL è stato sottoscritto il 20 gennaio 2026 con decorrenza 1° febbraio 2026. Gli importi aggiornati si applicano dal cedolino di febbraio 2026.
    Quanti livelli prevede il CCNL Aeranti-Corallo?
    Cinque livelli ordinari, dal 1° (il più alto) al 5°, più i quadri: Quadro A e Quadro B nel settore televisivo, solo Quadro B in quello radiofonico. Le tabelle della paga base sono distinte per radio e TV.
    Cosa succede se l’emittente paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo contrattuale costituisce inadempimento. Il lavoratore può rivolgersi alle organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL o CISAL Terziario) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
    Il minimo tabellare comprende gli scatti di anzianità?
    No. Il minimo tabellare è la base fissa di partenza. Gli scatti di anzianità (uno per triennio, fino a cinque, ciascuno pari al 3% della paga base) si aggiungono al minimo e, una volta maturati, non si rivalutano con gli aumenti successivi.
    Esistono due CCNL diversi per le emittenti private?
    Sì. Le emittenti aderenti ad Aeranti-Corallo applicano il CCNL sottoscritto con CISAL Terziario (2026-2028). Le emittenti aderenti a Confindustria Radio Televisioni applicano il CCNL firmato con SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL (2025-2027). Questo articolo riguarda il contratto Aeranti-Corallo.
    Il CCNL Aeranti-Corallo si applica ai giornalisti?
    No. I giornalisti delle emittenti locali sono disciplinati da un CCNL separato, firmato da Aeranti-Corallo e FNSI (Federazione Nazionale della Stampa Italiana), attualmente vigente fino al 31 dicembre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per il personale tecnico e amministrativo delle emittenti radiotelevisive locali sottoscritto da Aeranti-Corallo e CISAL Terziario il 20 gennaio 2026 (vigenza 1° febbraio 2026 – 31 dicembre 2028). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (SLC-CGIL, Fistel-CISL, Uilcom-UIL, CISAL Terziario) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL ANPAS Misericordie: tabelle retributive e stipendi

    CCNL Soccorso e Volontariato (Misericordie / Anpas)

    CCNL ANPAS Misericordie: tabelle retributive e stipendi

    Minimi mensili per categoria e posizione economica, inquadramento dell’autista soccorritore, dell’OSS e dell’infermiere, indennità e voci della busta paga. I numeri sono quelli del testo del contratto 2020-2022 firmato il 2 febbraio 2024, ancora applicato in attesa del rinnovo.

    Il CCNL ANPAS in breve
    • Che cos’è: il contratto collettivo nazionale di settore per il personale dipendente di ANPAS ODV, della Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV e di altre organizzazioni del Terzo settore che operano nel socio-sanitario, nell’assistenza, nel trasporto sanitario e nell’emergenza urgenza extraospedaliera.
    • Chi lo applica: Anpas, Misericordie, altre organizzazioni di volontariato, fondazioni, ONG, associazioni riconosciute e non riconosciute e gli altri enti del Terzo settore (art. 1). Riguarda i lavoratori dipendenti, non i volontari.
    • Chi l’ha firmato: ANPAS ODV e Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV per i datori; FP CGIL, CISL FP e UIL FPL per i lavoratori. Firma definitiva il 2 febbraio 2024, dopo la preintesa del 18 gennaio 2024.
    • Vigenza: dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. In caso di disdetta il contratto resta in vigore fino al nuovo; senza disdetta si rinnova di anno in anno (art. 5).
    • Rinnovo: il tavolo per il triennio 2023-2025, unificato con la Croce Rossa Italiana, si è aperto il 6 agosto 2025. Alla data di questo aggiornamento non abbiamo trovato un accordo di rinnovo firmato: le tabelle in vigore restano quelle dal 1° dicembre 2022.
    • Livelli: 6 categorie (da A a F), ciascuna con 6 posizioni economiche. Si va da 1.302,72 euro (A1) a 3.647,59 euro (F6) lordi al mese.
    • Autista soccorritore: entra in C1 (1.511,15 euro lordi al mese) per i primi 12 mesi, poi passa in automatico in C2 (1.576,29 euro).
    • Orario e mensilità: 38 ore settimanali, 13 mensilità (tredicesima entro il 20 dicembre). La quattordicesima non è prevista.
    Dati contrattuali

    CCNL
    Personale dipendente ANPAS ODV – Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV e altre organizzazioni del Terzo settore
    Parti datoriali
    ANPAS ODV · Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia ODV
    Parti sindacali
    FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Firma definitiva
    2 febbraio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (ultrattività e rinnovo tacito, art. 5)
    Tabelle in vigore
    dal 1° dicembre 2022 (Tabella A)

    Tabella dei minimi mensili

    Ogni categoria ha sei posizioni economiche. La tabella riporta la retribuzione lorda mensile in vigore dal 1° dicembre 2022 (Tabella A del contratto).

    Retribuzioni lorde mensili CCNL ANPAS-Misericordie dal 1° dicembre 2022
    Categoria Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6
    A 1.302,72 € 1.341,79 € 1.380,87 € 1.446,01 € 1.511,15 € 1.576,29 €
    B 1.380,87 € 1.446,01 € 1.511,15 € 1.576,29 € 1.641,43 € 1.732,61 €
    C 1.511,15 € 1.576,29 € 1.641,43 € 1.732,61 € 1.836,82 € 1.954,07 €
    D 1.732,61 € 1.836,82 € 1.958,98 € 2.071,32 € 2.188,55 € 2.370,95 €
    E 1.836,82 € 1.954,07 € 2.071,32 € 2.188,55 € 2.370,95 € 2.514,24 €
    F 2.071,32 € 2.188,55 € 2.370,95 € 2.722,67 € 3.022,30 € 3.647,59 €

    Nota: sono importi lordi, prima di contributi e IRPEF. La posizione economica non coincide con l’anzianità di servizio in generale: dipende dalle regole di passaggio dell’art. 51 (vedi sotto).

    In quale categoria sei: i profili del contratto

    L’art. 49 elenca, per ogni categoria, i profili di esempio. I più cercati:

    Profili di esempio per categoria (art. 49)
    Categoria Alcuni profili
    A Addetto alle pulizie, operaio comune, addetto ai servizi ausiliari, addetto al magazzino, custode, addetto alla cucina, fattorino, telefonista, receptionist
    B Operaio qualificato, aiuto cuoco, autista di veicoli (non ambulanze), centralinista con mansioni di segreteria, ausiliario dei trasporti socio-sanitari, assistente domiciliare non formato
    C Soccorritore autista (mezzi di soccorso), autista accompagnatore, operatore tecnico di centrale operativa, operatore socio-sanitario (OSS), cuoco, impiegato d’ordine, autista con patente superiore alla B
    D Infermiere, personale della riabilitazione, logopedista, tecnico sanitario, educatore, assistente sociale, impiegato di concetto, capo squadra e capo turno, responsabile tecnico di centrale operativa
    E Responsabile di settore, caposala (coordinatore infermieristico di reparto), psicologo, pedagogista, sociologo, biologo
    F Coordinatore tecnico o amministrativo di unità complessa, coordinatore sanitario, medico, farmacista, veterinario, ingegnere

    Dove entri al momento dell’assunzione

    Di regola si entra nella posizione 1 della propria categoria. Per alcune qualifiche l’art. 50 fissa una posizione diversa:

    Posizione economica all’assunzione (art. 50)
    Qualifica Posizione Minimo mensile lordo
    Soccorritore autista C1 per i primi 12 mesi 1.511,15 €
    Operatore tecnico di centrale C2 1.576,29 €
    OSS C3 1.641,43 €
    Infermiere, terapista, assistente sociale, tecnico sanitario, educatore D3 1.958,98 €

    Come si sale di posizione

    • Categorie A, B e C: passaggio automatico da 1 a 2 dopo 12 mesi nella posizione 1, da 2 a 3 dopo 24 mesi nella posizione 2, da 3 a 4 dopo 48 mesi nella posizione 3 (art. 51, comma 4).
    • Categorie D ed E: passaggio automatico dalla posizione 1 alla 2 dopo 24 mesi (art. 51, comma 5).
    • Le posizioni successive si raggiungono con percorsi formativi e accordi a livello di ente (art. 51, commi 1 e 2).
    • Assenze, congedi e aspettative non retribuite non contano per maturare i periodi (art. 51, comma 6).

    Le voci della busta paga

    La retribuzione fondamentale comprende la retribuzione della posizione economica, la retribuzione individuale, l’eventuale assegno ad personam, la tredicesima e il TFR (art. 52). A queste si sommano le voci legate al turno:

    Indennità e maggiorazioni del contratto
    Voce Importo o misura Articolo
    Indennità notturna (ore ordinarie tra le 22 e le 6) 2,50 € lordi l’ora art. 57
    Indennità festiva 2,00 € lordi l’ora art. 57
    Indennità festiva notturna 4,50 € lordi l’ora art. 57
    Reperibilità (turno di norma di 12 ore) 1,85 € l’ora art. 54
    Lavoro supplementare diurno (fino alla 38ª ora) +25% art. 55
    Straordinario diurno (oltre le 38 ore) +20% art. 55
    Notturno +30% art. 55
    Festivo diurno +30% art. 55
    Festivo notturno +50% art. 55

    Le maggiorazioni dello straordinario non si sommano tra loro e sostituiscono le indennità dell’art. 57: per la stessa ora si prende o l’una o l’altra (art. 55, commi 8 e 9; art. 57, comma 2).

    Paga giornaliera e oraria

    La paga giornaliera è 1/26 della retribuzione (posizione economica, retribuzione individuale di anzianità, eventuale indennità per mansioni superiori). La paga oraria si ottiene dividendo la giornaliera per 6,33 (art. 53).

    Esempio con l’autista soccorritore in C1: 1.511,15 ÷ 26 = 58,12 euro al giorno; 58,12 ÷ 6,33 = 9,18 euro l’ora (arrotondato).

    Le regole diverse per gli ex enti ANPAS e gli ex enti Misericordie

    Il contratto unifica due contratti precedenti e conserva alcune voci per chi lavorava già con l’uno o con l’altro.

    Enti che applicavano il CCNL ANPAS: l’EGR

    • Elemento di garanzia retributiva (EGR) di 120 euro lordi annui, pagato con la retribuzione di luglio (Allegato 1).
    • Spetta a chi è in forza al momento del pagamento; è riferito al tempo pieno e si riduce per il part-time; si calcola in proporzione ai mesi lavorati dal 1° gennaio al 31 dicembre.
    • Si riduce fino a concorrenza delle somme individuali aggiuntive percepite nell’anno precedente (superminimi, benefit, premi).
    • Gli enti in difficoltà possono chiedere ai sindacati firmatari di sospenderlo, ridurlo o dilazionarlo.

    Enti che applicavano il CCNL Misericordie (Allegato 2)

    • Pacchetto di 104 ore per chi aveva l’art. 25 del CCNL Misericordie 2010-2012: 38 ore vanno in banca ore come permessi individuali, le altre 66 sono pagate come E.A.D.R. (elemento aggiuntivo distinto della retribuzione) secondo una tabella per posizione (ad esempio 50,55 euro in C3).
    • Indennità di turno: 4,5 euro lordi per giornata a chi è nelle posizioni B e C e ruota su almeno tre turni; 2,16 euro lordi al giorno, da A a C, per chi ruota su due turni.
    • Premio di incentivazione e produzione: 540 euro lordi annui per le categorie da A a C, 800 euro per D ed E, 1.850 euro per F. Dal 1° gennaio 2023 regole e modalità sono demandate alla contrattazione di secondo livello.

    Una tantum e arretrati del rinnovo 2020-2022

    Il contratto ha previsto un’una tantum di 450 euro a ristoro dei mancati aumenti 2020 e 2021, riproporzionata per il part-time e pagata in due rate: 250 euro con la busta paga di giugno 2024 e 200 euro con quella di settembre 2024. Spetta ai lavoratori in forza alla firma del contratto, senza distinzione tra tempo determinato, apprendistato o assenze.

    Gli aumenti tabellari decorrono dal 1° dicembre 2022. Gli arretrati sono stati pagati così:

    • aprile 2024: dicembre 2022 – marzo 2023;
    • luglio 2024: aprile – luglio 2023;
    • ottobre 2024: agosto – ottobre 2023;
    • novembre 2024: novembre – dicembre 2023.

    Per gli enti ANPAS l’aumento è stato in parte anticipato: il 3,5% era già pagato da dicembre 2022, e il contratto ha aggiunto l’1% restante (Tabella C). Per gli enti Misericordie l’aumento è stato del 4,5% (Tabella D).

    E lo stipendio netto?

    Il contratto fissa solo il lordo. Il netto dipende dai contributi a carico del lavoratore, dall’IRPEF con le detrazioni personali e familiari e dalle addizionali regionale e comunale: due colleghi con lo stesso livello possono avere netti diversi. Per una stima partendo dal minimo della tabella puoi usare il calcolatore stipendio lordo/netto.

    Un punto fermo sul lordo: con 13 mensilità, l’autista soccorritore in C1 ha un minimo tabellare annuo di 13 × 1.511,15 = 19.644,95 euro, prima di indennità, straordinari ed eventuali voci degli allegati.

    Casi pratici

    Tizio – autista soccorritore appena assunto
    Tizio entra come soccorritore autista: per i primi 12 mesi è in C1 con 1.511,15 euro lordi al mese. Dal mese successivo al dodicesimo passa in automatico in C2 (1.576,29 euro); dopo altri 24 mesi in C2 passa in C3. Se lavora in un ente che applicava il CCNL ANPAS e non ha superminimi né premi individuali, a luglio riceve anche l’EGR di 120 euro lordi, in proporzione ai mesi lavorati.
    Caio – OSS
    Caio è assunto come operatore socio-sanitario. Non parte da C1: l’art. 50 fissa l’inquadramento dell’OSS in C3, cioè 1.641,43 euro lordi al mese. È il contratto a stabilirlo, non una trattativa individuale.
    Sempronio – infermiere con turni di notte
    Sempronio è infermiere, inquadrato in D3 (1.958,98 euro lordi). In un mese fa 6 notti con 8 ore ciascuna nella fascia 22-6, tutte dentro l’orario ordinario: l’indennità notturna vale 48 × 2,50 = 120 euro lordi in più. Se una di quelle ore fosse straordinario, per quell’ora avrebbe la maggiorazione del 30% e non l’indennità.

    Fonti e approfondimenti

    Scheda divulgativa aggiornata al testo del CCNL ANPAS-Misericordie 2020-2022 (firma definitiva 2 febbraio 2024) e alle tabelle in vigore dal 1° dicembre 2022. Per il proprio caso conviene verificare la busta paga con il sindacato di categoria (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL), un consulente del lavoro o l’Ispettorato territoriale del lavoro.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: tabelle retributive e minimi 2022

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: tabelle retributive e minimi per livello

    Il contratto collettivo della CRI e del Terzo Settore fissa i minimi tabellari per i dipendenti dell’Associazione CRI. Questa guida riporta la tabella completa dei minimi per categoria e posizione, gli aumenti triennali e come si compone la busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL CRI e Terzo Settore (firmato 27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022, in ultrattività normativa) prevede minimi tabellari in vigore dal 1° settembre 2022 da € 1.302,72 (posizione A1) a € 5.291,84 (posizione G6), in sette categorie da sei posizioni (art. 52). L’aumento triennale sul livello C3 è stato di €70,68 totali (+4,5%), distribuiti in tre tranche. Il rinnovo 2023-2025 è in fase di trattativa congiunta con ANPAS e Misericordie.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Sottoscrizione
    27 maggio 2020 (ipotesi: 23 gennaio 2020)
    Vigenza normativa
    1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2022 (in prorogatio)
    Platea
    ~2.132 dipendenti (dato CNEL 2023)
    Codice CNEL
    T19E

    Il quadro contrattuale: Associazione CRI e dualismo post-privatizzazione

    Per comprendere le tabelle retributive occorre prima chiarire a quale contratto si fa riferimento. Con il d.lgs. 178/2012, la Croce Rossa Italiana è stata trasformata in un’associazione con personalità giuridica di diritto privato, a pieno regime dal 1° gennaio 2016. Il personale dipendente dell’Associazione CRI è quindi assoggettato al CCNL privatistico sottoscritto con FP CGIL, CISL FP e UIL FPL — non al CCNL Funzioni Centrali negoziato dall’ARAN per il pubblico impiego.

    Parallelamente, l’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), ente pubblico residuo istituito in liquidazione per gestire le passività della vecchia organizzazione, ha applicato il CCNL del comparto Funzioni Centrali fino al suo progressivo esaurimento. I lavoratori dell’Ente Strumentale che non sono transitati all’Associazione hanno dunque avuto un regime contrattuale diverso.

    Questa guida riguarda esclusivamente il CCNL dell’Associazione CRI (codice CNEL T19E), che è il contratto applicabile al personale dipendente neoassunto o transitato nell’associazione privata.

    Minimi tabellari per categoria e posizione dal 1° settembre 2022

    Retribuzioni lorde mensili in vigore dal 1° settembre 2022 (art. 52, tabella 7 del CCNL CRI)
    Categoria Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6
    A € 1.302,72 € 1.341,79 € 1.380,87 € 1.446,01 € 1.511,15 € 1.576,29
    B € 1.380,87 € 1.446,01 € 1.511,15 € 1.576,29 € 1.641,43 € 1.732,61
    C € 1.511,15 € 1.576,29 € 1.641,43 € 1.732,61 € 1.836,82 € 1.954,07
    D € 1.732,61 € 1.836,82 € 1.958,98 € 2.071,32 € 2.188,55 € 2.370,95
    E € 1.836,82 € 1.954,07 € 2.071,32 € 2.188,55 € 2.370,95 € 2.514,24
    F € 2.071,32 € 2.188,55 € 2.370,95 € 2.722,67 € 3.022,30 € 3.647,59
    G € 2.335,75 € 2.451,18 € 2.713,93 € 3.387,15 € 3.852,58 € 5.291,84

    Nota: la tabella riproduce la «Tabella 7» dell’art. 52 del CCNL, cioè le retribuzioni lorde mensili in vigore dal 1° settembre 2022; ogni categoria ha sei posizioni economiche (F e G sono l’Area Quadri). Gli importi sono 13 mensilità l’anno: la tredicesima è una mensilità di stipendio base secondo l’inquadramento (art. 60), quindi, per esempio, la posizione A1 vale 1.302,72 × 13 = 16.935,36 euro lordi l’anno. Il testo è quello pubblicato nel testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF); la tabella è coerente con le tre tranche di aumento (le somme delle tabelle 1, 2, 4 e 6 tornano su tutte le 42 posizioni).

    Gli aumenti triennali 2020-2022

    Il CCNL firmato il 27 maggio 2020 ha disciplinato gli aumenti economici per l’intero triennio 2020-2022, calcolati sul livello C3 come parametro di riferimento. L’incremento complessivo è stato di €70,68 mensili su 13 mensilità, corrispondenti a un aumento percentuale del 4,5% sulla retribuzione tabellare, distribuito in tre tranche uguali:

    Piano degli aumenti tabellari 2020-2022 (parametro C3)
    Decorrenza Aumento mensile (C3) Aumento cumulato
    1° dicembre 2020 +€23,56 +€23,56
    1° dicembre 2021 +€23,56 +€47,12
    1° settembre 2022 +€23,56 +€70,68

    Il parametro è la C3, ma il CCNL fissa l’aumento di ogni singola posizione, uguale in ciascuna delle tre tranche (1,5% della retribuzione al 1° dicembre 2019):

    Aumento mensile lordo di ciascuna tranche (1/12/2020, 1/12/2021, 1/9/2022) per categoria e posizione
    Categoria Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Pos. 5 Pos. 6
    A € 18,70 € 19,26 € 19,82 € 20,76 € 21,69 € 22,63
    B € 19,82 € 20,76 € 21,69 € 22,63 € 23,56 € 24,87
    C € 21,69 € 22,63 € 23,56 € 24,87 € 26,37 € 28,05
    D € 24,87 € 26,37 € 28,12 € 29,73 € 31,41 € 34,03
    E € 26,37 € 28,05 € 29,73 € 31,41 € 34,03 € 36,09
    F € 29,73 € 31,41 € 34,03 € 39,08 € 43,38 € 52,36
    G € 33,53 € 35,18 € 38,96 € 48,62 € 55,30 € 75,96

    Struttura della busta paga: voci fisse e variabili

    Il minimo tabellare è solo la base della retribuzione. Sulla retribuzione lorda si stratificano altre voci:

    • Anzianità: il CCNL non ha scatti biennali. L’anzianità emerge nella retribuzione individuale di anzianità e nei passaggi automatici di posizione economica dell’art. 51 (nelle categorie A, B e C dopo 12, 24 e 48 mesi; nelle categorie D ed E dopo 24 mesi la prima volta).
    • Indennità specifiche: il CCNL fissa la pronta disponibilità (1,85 € l’ora), le indennità notturna, festiva e festiva notturna (2,50, 2,00 e 4,50 € l’ora), il rischio da radiazioni (1.300 € l’anno) e la flessibilità nell’assistenza domiciliare (1,80 € al giorno); turno, maneggio valori, coordinamento e sede estera sono fissate in sede aziendale (artt. 54, 57, 64 e 65).
    • Tredicesima mensilità: corrisposta entro il 20 dicembre, composta da uno stipendio base secondo l’inquadramento di riferimento; a dodicesimi nell’anno di assunzione o cessazione (art. 60).
    • Superminimo individuale: eventuale importo aggiuntivo concordato individualmente con il datore di lavoro, assorbibile o non assorbibile.
    • Premi e contrattazione di secondo livello: il CCNL valorizza la contrattazione aziendale e decentrata per l’erogazione di premi di produttività o risultato.

    Stato del rinnovo contrattuale

    Il CCNL è scaduto il 31 dicembre 2022 sul versante economico. La contrattazione per il rinnovo 2023-2025 è inserita in un percorso più ampio: le parti (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL) e le organizzazioni datoriali (CRI, ANPAS e Confederazione Nazionale delle Misericordie) stanno lavorando all’unificazione in un unico CCNL del settore del soccorso e dell’emergenza. Al secondo incontro del 14 ottobre 2025 si è avviata l’analisi comparativa dei testi contrattuali; le parti auspicano una rapida conclusione del percorso.

    Fino alla firma del rinnovo, il CCNL continua a produrre effetti normativi per il principio di ultrattività contrattuale: le clausole su livelli, orario, ferie, malattia, TFR restano pienamente operative.

    Volontari e personale militare: nessun rapporto di lavoro subordinato

    Il CCNL riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti dell’Associazione CRI. È importante distinguere:

    • Volontari del Corpo Ausiliario CRI (CD Corpo dei Volontari): non sono lavoratori subordinati; la loro attività è retta dallo statuto dell’associazione e dalla normativa sul volontariato (d.lgs. 117/2017). Non percepiscono salario e non sono coperti dal CCNL.
    • Corpo Militare Volontario CRI: figura di diritto speciale, anch’essa estranea al CCNL privatistico. Le relative norme di stato sono disciplinate da provvedimenti del Ministero della Difesa.
    • Personale dipendente assunto con contratto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato, apprendistato): è l’unica categoria coperta dal CCNL T19E.

    Casi pratici

    Tizio — Addetto amministrativo Area A2
    Tizio è inquadrato in categoria A, posizione A2 presso un comitato territoriale CRI. Dal 1° settembre 2022 il suo minimo tabellare è € 1.341,79 mensili lordi. Dopo 24 mesi nella posizione A2 passa ad A3 (art. 51) e il minimo sale a € 1.380,87, +39,08 euro al mese. A dicembre riceve la tredicesima, pari a uno stipendio base secondo l’inquadramento.
    Caia — Autista soccorritrice Area C3
    Caia è autista soccorritrice, inquadrata in C3 per i primi dodici mesi di servizio (art. 50). Dal 1° settembre 2022 il suo minimo è € 1.641,43 mensili lordi, superiore a quello della categoria A. Ha beneficiato degli aumenti triennali: dal 1/12/2020 +€23,56, dal 1/12/2021 ulteriori +€23,56, dal 1/9/2022 ancora +€23,56, per un totale di +€70,68 mensili in tre anni. Il CCNL non fissa un’indennità nazionale specifica per l’autista soccorritore: le eventuali indennità di ente sono nell’accordo aziendale.
    Sempronio — Infermiere Area D
    Sempronio è infermiere professionale: per l’art. 50 è assunto nella posizione D3, cioè con un minimo di € 1.958,98 mensili lordi dal 1° settembre 2022. Confronta la busta paga con la riga D3 della tabella dell’art. 52 e, se il minimo è inferiore, può chiedere la differenza.

    Domande frequenti

    Il CCNL CRI è scaduto: si applica ancora?
    Sì. Scaduto il 31 dicembre 2022 sul piano economico, continua a produrre effetti normativi (ultrattività) fino alla firma del rinnovo. Livelli, ferie, orario, malattia, preavviso restano in vigore.
    Quali sono i minimi del CCNL CRI al 1° settembre 2022?
    Dalla posizione 1 alla 6 della categoria A: 1.302,72, 1.341,79, 1.380,87, 1.446,01, 1.511,15, 1.576,29 euro lordi al mese; categoria C: da 1.511,15 a 1.954,07; categoria D: da 1.732,61 a 2.370,95; categoria G: da 2.335,75 a 5.291,84. La tabella completa è nella pagina.
    I volontari CRI ricevono lo stipendio previsto dal CCNL?
    No. I volontari del Corpo Ausiliario CRI non sono lavoratori subordinati e non sono coperti dal CCNL. Svolgono attività di volontariato disciplinata dallo statuto associativo e dal d.lgs. 117/2017.
    Quando si concluderà il rinnovo del CCNL CRI?
    Non è possibile indicare una data certa. Al 14 ottobre 2025 le parti erano in fase di analisi comparativa dei testi per l’unificazione con i CCNL ANPAS e Misericordie. Le organizzazioni sindacali hanno espresso l’auspicio di una rapida conclusione.
    Il mio stipendio è sotto il minimo: cosa posso fare?
    Se la retribuzione è inferiore al minimo tabellare del livello di inquadramento, si tratta di inadempimento contrattuale. È possibile rivolgersi al proprio sindacato (FP CGIL, CISL FP o UIL FPL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una verifica e, se necessario, per avviare la procedura di reclamo.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 e alle tabelle retributive in vigore dal 1° settembre 2022, lette sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF) (art. 52). Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tabelle retributive 2024-2027

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari

    CCNL Ortofrutticoli e Agrumari: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    Guida ai minimi tabellari del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie: struttura dei 9 livelli, aumenti programmati in quattro tranche e componenti della busta paga.

    In sintesi

    Il rinnovo del 19 luglio 2024 fissa un aumento complessivo di 165 € per il livello 6 (11,04%), distribuito in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026, 60 € dal 1° agosto 2027. I minimi dal 1° giugno 2026 vanno da 1.538,27 € (livello 7) a 2.396,58 € (Quadri, più 154,93 € di indennità di funzione, cioè 2.551,51 €). I lavoratori stagionali hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fruitimprese · Flai-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    19 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Platea
    circa 60.000 lavoratori
    Ambito
    Aziende ortofrutticole e agrumarie: lavorazione, condizionamento, commercio all’ingrosso e import-export di prodotti ortofrutticoli e agrumi

    Tabella riepilogativa dei minimi tabellari

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari (in euro)
    Livello Dal 01/09/2024 Dal 01/06/2025 Dal 01/06/2026 Dal 01/08/2027
    Quadro (Q)* 2.336,65 2.366,62 2.396,58 2.486,48
    1 2.229,65 2.258,24 2.286,84 2.372,62
    2 1.970,16 1.995,43 2.020,70 2.096,50
    3 1.883,91 1.908,07 1.932,23 2.004,71
    4 1.706,24 1.728,13 1.750,01 1.815,65
    5 1.632,77 1.653,71 1.674,65 1.737,47
    6 Super (6S) 1.597,91 1.618,40 1.638,89 1.700,37
    6 1.559,53 1.579,53 1.599,53 1.659,53
    7 1.499,80 1.519,03 1.538,27 1.595,97

    * I Quadri percepiscono, in aggiunta al minimo tabellare, un’indennità di funzione di 154,93 € lorde per 14 mensilità (art. 30), assorbibile al 40% da indennità similari e superminimi: dal 1° giugno 2026 la retribuzione base del Quadro è 2.396,58 + 154,93 = 2.551,51 €. I minimi sono quelli dell’Allegato 1 del CCNL (testo pubblicato dalla Flai-Cgil). Tutti gli importi sono lordi mensili, da cui si detraggono contributi previdenziali e IRPEF.

    Come si calcola la struttura retributiva

    Il minimo tabellare (o paga nazionale conglobata) costituisce la base della busta paga. Al minimo si aggiungono ulteriori componenti che compongono la retribuzione complessiva:

    • Scatti di anzianità: maturano ogni tre anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 13 scatti nel corso dell’intero rapporto (art. 81). L’importo varia per livello, da 25,20 € (6° Super, 6° e 7°) a 30,45 € (Quadri) al mese; vedi la pagina sugli scatti.
    • Indennità di funzione: riservata ai Quadri (154,93 € lorde per 14 mensilità), riconosce la responsabilità gestionale del ruolo.
    • Indennità per lavori disagiati (art. 84): 10% della paga giornaliera per chi lavora ogni giorno nelle celle frigorifere; 10% della retribuzione oraria («disagio caldo», novità del testo 2024-2027) per chi opera a stretto contatto con fiamme vive, a meno di 3 metri dall’impianto e con temperatura superiore di oltre 10° a quella ambientale.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità: la prima alla vigilia di Natale, la seconda entro il mese di luglio (vedi articolo dedicato).
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il singolo datore, assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Premi di risultato aziendali: eventuali accordi di secondo livello possono prevedere erogazioni legate alla produttività.

    Aumenti programmati 2024-2027

    Il rinnovo del 19 luglio 2024 ha stabilito un piano di aumenti scaglionato su quattro tranche, calcolate sul livello 6 come parametro di riferimento:

    Piano degli aumenti per il livello 6 – CCNL Ortofrutticoli e Agrumari
    Decorrenza Aumento mensile (liv. 6) Cumulato
    1° settembre 2024 + 65,00 € + 65,00 €
    1° giugno 2025 + 20,00 € + 85,00 €
    1° giugno 2026 + 20,00 € + 105,00 €
    1° agosto 2027 + 60,00 € + 165,00 €

    L’incremento complessivo sull’intero quadriennio è di 165 € lordi mensili per il livello 6, pari all’11,04% della retribuzione tabellare di partenza. Gli aumenti degli altri livelli, a regime dal 1° agosto 2027 rispetto alla tabella del 31 dicembre 2023, sono: Quadri 247,22 €; 1° livello 235,90 €; 2° 208,45 €; 3° 199,32 €; 4° 180,52 €; 5° 172,75 €; 6° Super 169,06 €; 6° 165,00 €; 7° 158,68 €.

    Retribuzione dei lavoratori stagionali

    Il settore ortofrutticolo e agrumario è caratterizzato da un’intensa presenza di lavoro stagionale: campagne di raccolta, lavorazione e condizionamento hanno picchi nelle stagioni di produzione (primavera-estate per frutta estiva, autunno per agrumi e mele, ecc.). Il CCNL stabilisce che:

    • I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato stagionale hanno diritto agli stessi minimi tabellari dei colleghi a tempo indeterminato, per il periodo di effettiva prestazione.
    • La paga oraria si calcola dividendo il minimo mensile per 173 ore (orario standard mensile su 40 ore settimanali).
    • Le mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima) maturano pro rata temporis anche per i lavoratori stagionali: l’art. 72 le include (8,33% ciascuna) nell’indennità del 34,45% pagata con la retribuzione.
    • Per l’art. 35 i lavoratori stagionali hanno il diritto di precedenza alla riassunzione nella stessa azienda per le stesse lavorazioni, se comunicano la volontà entro 45 giorni dall’ultima cessazione del rapporto.

    Casi pratici

    Tizio – Addetto alla cernita, livello 6, prima stagione
    Tizio viene assunto per la campagna di lavorazione delle arance (novembre-marzo) con contratto a tempo determinato stagionale al livello 6. Dal 1° giugno 2026 il suo minimo tabellare è 1.599,53 € mensili lordi. Lavora 5 mesi: tredicesima e quattordicesima gli sono pagate mese per mese nell’indennità del 34,45% (8,33% ciascuna), cioè 5/12 di ciascuna. La paga oraria è di circa 9,25 € (1.599,53 ÷ 173).
    Caia – Impiegata amministrativa a tempo indeterminato, livello 3
    Caia è assunta stabilmente da un’azienda di commercio ortofrutticolo all’ingrosso, con inquadramento al livello 3. Dal 1° giugno 2026 il suo minimo è 1.932,23 € lordi. Dopo 3 anni di servizio matura il primo scatto di anzianità (27,30 € al mese per il livello 3). La quattordicesima, pari a un’intera mensilità, le è pagata entro luglio.
    Sempronio – Quadro responsabile di magazzino
    Sempronio è inquadrato come Quadro in una centrale ortofrutticola con oltre 80 dipendenti. Il suo minimo tabellare dal 1° giugno 2026 è 2.396,58 € più 154,93 € di indennità di funzione, per un totale base di 2.551,51 € lordi mensili. Lavora ogni giorno in celle frigorifere: gli spetta la maggiorazione del 10% sulla paga giornaliera, che si aggiunge alla retribuzione base.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un lavoratore al livello 6 nel 2026?
    Dal 1° giugno 2026 il minimo tabellare del livello 6 è di 1.599,53 € lordi mensili, che salgono a 1.659,53 € dal 1° agosto 2027 con l’ultima tranche di aumento.
    Quanti livelli ha il CCNL Ortofrutticoli e Agrumari?
    Il CCNL prevede 9 livelli: Quadro (Q), 1, 2, 3, 4, 5, 6 Super (6S), 6 e 7. I Quadri percepiscono in aggiunta un’indennità di funzione di 154,93 € lorde per 14 mensilità.
    Quando vengono erogati gli aumenti contrattuali 2024-2027?
    Gli aumenti sono distribuiti in quattro tranche: 65 € dal 1° settembre 2024, 20 € dal 1° giugno 2025, 20 € dal 1° giugno 2026 e 60 € dal 1° agosto 2027 (riferimento livello 6).
    I lavoratori stagionali hanno gli stessi minimi dei colleghi fissi?
    Sì, il principio di non discriminazione (D.Lgs. 81/2015) impone l’applicazione degli stessi minimi tabellari a prescindere dalla tipologia contrattuale, per il periodo di effettiva prestazione.
    Gli scatti di anzianità sono previsti per i lavoratori stagionali?
    L’art. 81 riconosce i tredici scatti triennali al personale a tempo indeterminato, compreso quello a prestazione ridotta (stagionali con oltre 190 giornate in un anno che chiedono la trasformazione, art. 31): per loro il triennio si calcola sommando i periodi effettivamente lavorati (art. 71). Lo stagionale puro riceve la paga conglobata, l’indennità del 34,45% e il TFR (art. 72), senza scatti.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi a Flai-Cgil, Fisascat-Cisl o Uiltucs-Uil, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per una conciliazione, o al Giudice del Lavoro per recuperare la differenza retributiva con interessi e rivalutazione.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i dipendenti da aziende ortofrutticole ed agrumarie del 19 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027), siglato da Fruitimprese, Flai-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Tabelle retributive e minimi salariali: CCNL Noleggio Autobus con Conducente 2025-2026

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente, rinnovato il 23 maggio 2025 tra ANAV e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna, disciplina le retribuzioni di circa 20.000 lavoratori impiegati nel noleggio turistico e nei servizi di noleggio con conducente (NCC). Questa guida illustra la struttura delle tabelle retributive, gli aumenti previsti e il trattamento economico complessivo per ogni livello.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) aggiornato al 23 maggio 2025 prevede 11 livelli (da C4 a Q1/Q2) con minimi tabellari da 841 € a 1.682 € lordi mensili. Sommando contingenza e EDR, il trattamento economico complessivo va da circa 1.363 € a oltre 2.289 € mensili. Dal luglio 2025 scatta un aumento di 60 € al livello C2 (autista); ulteriori 100 € arrivano dall’agosto 2026. Sono previste 14 mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV (datoriale) · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Ultimo rinnovo
    23 maggio 2025 (accordo economico); testo normativo: 6 ottobre 2022
    Vigenza economica
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    circa 20.000 lavoratori
    Ambito
    Imprese esercenti noleggio autobus con conducente e NCC (turismo, gran turismo, transfer, escursioni); escluso il TPL di linea pubblico
    Mensilità
    14

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Trattamento economico complessivo mensile lordo – Luglio 2025
    Livello Minimo tabellare Contingenza EDR base TEC mensile
    Q1 (quadro con indennità 67 €) 1.682,05 € 529,75 € 10,33 € 2.289,13 €
    Q2 (quadro con indennità 51 €) 1.682,05 € 529,75 € 10,33 € 2.273,13 €
    A1 1.682,05 € 529,75 € 10,33 € 2.222,13 €
    A2 1.581,12 € 527,49 € 10,33 € 2.118,94 €
    B1 1.429,74 € 524,10 € 10,33 € 1.964,17 €
    B2 1.362,46 € 522,46 € 10,33 € 1.895,25 €
    B3 1.303,59 € 521,06 € 10,33 € 1.834,98 €
    C1 1.278,36 € 520,75 € 10,33 € 1.809,44 €
    C2 1.126,97 € 517,26 € 10,33 € 1.654,56 €
    C3 1.051,27 € 515,67 € 10,33 € 1.577,27 €
    C4 841,03 € 511,44 € 10,33 € 1.362,80 €

    Nota: l’EDR di 40 € mensili (EDR 2025) al livello C2, introdotto dall’accordo del 23 maggio 2025, si aggiunge al TEC sopra indicato a partire dal 1° luglio 2025 e è riparametrato per gli altri livelli. Gli importi del minimo tabellare sono quelli in vigore dal 1° luglio 2025 (accordo del 23 maggio 2025). Le colonne non comprendono l’EDR 2025, che si somma alle cifre indicate, né l’indennità di funzione dei quadri.

    Gli aumenti previsti dall’accordo del 23 maggio 2025

    L’accordo di rinnovo del 23 maggio 2025 ha definito un piano di aumenti in due fasi, calcolati sul livello C2 (conducente di autobus, parametro di riferimento) e riparametrati proporzionalmente sugli altri livelli:

    Aumenti tabellari 2025-2026 – livello di riferimento C2
    Decorrenza Aumento mensile (C2) Tipologia
    1° luglio 2025 +60,00 € Aumento tabellare
    1° luglio 2025 +40,00 € EDR 2025 (Elemento Distinto della Retribuzione)
    1° agosto 2026 +100,00 € Aumento tabellare residuo

    A copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2024 – 31 maggio 2025 (17 mesi), i lavoratori in forza al 23 maggio 2025 hanno ricevuto una somma una tantum di 600 € lordi al livello C2, erogata in due rate uguali con le retribuzioni di giugno 2025 e gennaio 2026. L’una tantum è riparametrata per gli altri livelli (da 447,76 € al C4 a 895,52 € al Q1, Q2 e A1) e non ha effetto su alcun istituto contrattuale e di legge: non rientra nella base del TFR né della contribuzione al Fondo Priamo.

    Aumenti e voci nuove per livello (euro lordi al mese)
    Livello Tabellare da luglio 2025 Tabellare da agosto 2026 EDR 2025 (da luglio 2025) Una tantum totale
    Q1, Q2, A1 1.682,05 1.831,30 59,70 895,52
    A2 1.581,12 1.721,42 56,12 841,79
    B1 1.429,74 1.556,61 50,75 761,19
    B2 1.362,46 1.483,35 48,36 725,37
    B3 1.303,59 1.419,26 46,27 694,03
    C1 1.278,36 1.391,79 45,37 680,60
    C2 1.126,97 1.226,97 40,00 600,00
    C3 1.051,27 1.144,56 37,31 559,70
    C4 841,03 915,66 29,85 447,76

    Fonte: Tabelle n. 2 e allegato sulla una tantum dell’accordo nazionale del 23 maggio 2025, riparametrate sulla scala 100-200. L’EDR 2025 è erogato per 14 mensilità, entra nella retribuzione base e non è utile ai fini del TFR.

    La struttura della busta paga: cosa si aggiunge al minimo

    Il minimo tabellare rappresenta la base della retribuzione. Su di esso si stratificano ulteriori voci:

    • Contingenza: voce fissa ereditata dal vecchio sistema di indicizzazione, incorporata nella retribuzione.
    • EDR base: 10,33 € mensili, voce fissa contrattuale.
    • EDR 2025: 40 € mensili al C2 (dal luglio 2025), riparametrato per livello.
    • Scatti di anzianità: uno per ogni biennio di servizio, fino a 9, con importo per livello da 25,35 € (C4) a 33,10 € (Q1, Q2, A1) al mese (art. 47; vedi la scheda sugli scatti).
    • Indennità di funzione: 67 € per Q1, 51 € per Q2, utile ai soli fini di TFR, tredicesima e quattordicesima (art. 43).
    • Ticket restaurant: 7 € per ogni giornata di effettiva prestazione dal 1° novembre 2023 (6,50 € da marzo 2023), introdotto dal rinnovo 2022; non è dovuto in trasferta (art. 50).
    • Elementi aggiuntivi aziendali: premi di risultato, superminimi individuali, indennità di trasferta.
    • Elemento di garanzia retributiva (EGR): 150 € lordi l’anno, pagati a ottobre, nelle aziende senza contrattazione di secondo livello e senza altri trattamenti economici aggiuntivi (art. 5 ter).
    • Trattamento integrativo: quota di 40 € lordi mensili per 12 mesi (al C2, riparametrata), condizionata a un accordo aziendale sull’articolazione dell’orario di lavoro; senza accordo spetta il 50% (20 €) dal 1° gennaio 2026, e le parti possono convertirla in 2 giornate di permesso retribuito.

    Il settore noleggio autobus: differenze dal TPL pubblico

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente (codice CNEL IC36, ANAV) si applica esclusivamente alle imprese di noleggio privato: autobus turistici, gran turismo, transfer aeroportuali, escursioni organizzate, gite scolastiche e servizi NCC (Noleggio Con Conducente) con veicoli da 9 posti in su. Non si applica alle aziende che svolgono servizio di trasporto pubblico locale di linea (TPL), disciplinato da un contratto separato (CCNL Autoferrotranvieri). La distinzione è rilevante perché i minimi tabellari, i livelli di inquadramento e i fondi di settore sono differenti.

    Casi pratici

    Tizio – Conducente di autobus turistico al livello C2
    Tizio è assunto come conducente di autobus gran turismo, inquadrato al livello C2. Dal 1° luglio 2025 il suo trattamento economico complessivo è di 1.654,56 € mensili (minimo 1.126,97 + contingenza 517,26 + EDR base 10,33), cui si aggiungono 40,00 € di EDR 2025. Avendo 6 anni di anzianità, matura anche tre scatti da 27,17 € (81,51 €): in tutto 1.776,07 € lordi mensili, oltre ai ticket restaurant per le giornate lavorate.
    Caia – Responsabile di unità al livello A2
    Caia è inquadrata A2 (responsabile di unità operativa). Il suo TEC dal luglio 2025 è di 2.118,94 € lordi mensili (tabellare 1.581,12 già comprensivo dell’aumento di luglio 2025), a cui si somma l’EDR 2025 di 56,12 €. A gennaio 2026 incassa la seconda rata dell’una tantum, 420,90 € (metà di 841,79 €); da agosto 2026 il tabellare sale a 1.721,42 €. La quattordicesima è corrisposta entro il 15 luglio e la tredicesima entro il 20 dicembre (artt. 48 e 49).
    Sempronio – Capo officina al livello C1
    Sempronio è capo officina, inquadrato C1. Il suo TEC dal luglio 2025 è di 1.809,44 € lordi mensili (1.278,36 + 520,75 + 10,33), più 45,37 € di EDR 2025: 1.854,81 €. Se l’azienda non ha contrattazione di secondo livello né altri trattamenti aggiuntivi, a ottobre riceve anche l’elemento di garanzia retributiva di 150 € lordi l’anno (art. 5 ter).

    Domande frequenti

    Quante mensilità prevede il CCNL Noleggio Autobus con Conducente?
    Il CCNL prevede 14 mensilità: la retribuzione ordinaria mensile più tredicesima, quattordicesima e, in alcuni casi, premi contrattuali. Le mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi in caso di inizio o cessazione del rapporto nel corso dell’anno.
    Qual è il livello retributivo dell’autista di autobus turistici?
    Il conducente di autobus è inquadrato al livello C2 (art. 43), con un minimo tabellare di 1.126,97 €, cui si aggiungono la contingenza (517,26 €) e l’EDR base (10,33 €). Il trattamento economico complessivo dal luglio 2025 è di 1.654,56 € lordi mensili, più 40,00 € di EDR 2025.
    Quando sono aumentate le retribuzioni nel settore noleggio autobus?
    L’accordo del 23 maggio 2025 ha previsto un aumento tabellare di 60 € al livello C2 dal 1° luglio 2025 e ulteriori 100 € dal 1° agosto 2026. Ai lavoratori in forza al 23 maggio 2025 è stata corrisposta anche una somma una tantum di 600 € lordi (al C2) in due rate.
    Cos’è l’EDR 2025 nel CCNL Noleggio Autobus?
    L’EDR 2025 (Elemento Distinto della Retribuzione) è un nuovo elemento introdotto dall’accordo del 23 maggio 2025, pari a 40 € mensili al livello C2, erogato su 14 mensilità dal 1° luglio 2025. È riparametrato per gli altri livelli (da 29,85 € al C4 a 59,70 € al Q1, Q2 e A1), rientra nella retribuzione base e non è utile ai fini del TFR.
    Cos’è l’elemento di garanzia retributiva (EGR)?
    È un importo di 150 € lordi l’anno, pagato con le competenze di ottobre, riconosciuto nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello (premio di risultato o altri istituti soggetti a contribuzione) ai dipendenti in forza al 1° gennaio che nell’anno precedente non abbiano ricevuto altri trattamenti aggiuntivi; è proporzionato ai mesi di servizio e non entra nella base del TFR (art. 5 ter).
    Come si calcola il trattamento economico complessivo?
    Il TEC è la somma di: minimo tabellare + contingenza + EDR base (10,33 €) + eventuale indennità di funzione (livelli Q e con responsabilità). Dal luglio 2025 si aggiunge l’EDR 2025 (40 € al C2, riparametrato). Gli scatti di anzianità, i ticket restaurant e gli eventuali superminimi individuali non rientrano nel TEC di base ma concorrono alla retribuzione complessiva.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo del CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 23 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026). Per situazioni individuali è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.