Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 86/2015 — Verifiche contabili dello Stato sulla Regione Liguria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione con cui la Regione Liguria contestava le verifiche amministrativo-contabili disposte dallo Stato sulla propria gestione: il ricorso non presentava i requisiti per l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato, tramite la Ragioneria generale, aveva svolto verifiche amministrativo-contabili presso la Regione Liguria, riguardanti tra l’altro le spese per il personale e gli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. La Regione riteneva lese le proprie attribuzioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Liguria contro la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 novembre 2013 e le relazioni allegate, sulle verifiche amministrativo-contabili eseguite presso la Regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone un atto idoneo a ledere in modo attuale e concreto le competenze costituzionali della Regione: in mancanza di tale lesività, o di altri presupposti del giudizio, il conflitto è dichiarato inammissibile.

    Domande e risposte

    Che cosa contestava la Regione Liguria?

    Le verifiche amministrativo-contabili svolte dallo Stato sulla propria gestione, in particolare sulle spese per il personale, ritenendole invasive delle proprie attribuzioni costituzionali.

    Perchè il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

    Perchè mancavano i presupposti per l’esame nel merito: gli atti contestati non presentavano i caratteri di lesività attuale e concreta delle competenze regionali richiesti per il conflitto.

    Lo Stato può dunque svolgere queste verifiche?

    La pronuncia si è fermata in rito, senza affermare nel merito la spettanza: ha solo accertato che il conflitto, così come proposto, non era ammissibile.

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  • Corte cost. n. 85/2015 — Pignorabilità dei beni e riscossione delle imposte

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in materia di riscossione coattiva delle imposte sul reddito e di pignoramento, relative a norme che incidono sull’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973: ostacoli processuali hanno impedito l’esame nel merito.

    Di cosa si tratta

    La controversia nasceva da un’esecuzione per la riscossione di imposte sul reddito. Il giudice dubitava della legittimità delle norme che disciplinano i limiti alla pignorabilità delle somme in sede di riscossione coattiva, in rapporto ai principi di uguaglianza e di tutela previdenziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lecce, sezione di Galatina, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 e dell’art. 3, comma 5, lettera b), del d.l. n. 16 del 2012 — che hanno inciso sull’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973 in tema di riscossione — in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.

    Il principio

    L’esame nel merito delle questioni in materia di riscossione e pignorabilità dei beni presuppone una corretta e completa ricostruzione della disciplina applicabile e dei suoi presupposti: carenze sul piano della rilevanza o della motivazione dell’ordinanza di rimessione conducono a una pronuncia di inammissibilità.

    Domande e risposte

    Di che cosa si discuteva?

    Dei limiti alla pignorabilità dei beni e delle somme del debitore nell’ambito della riscossione coattiva delle imposte sul reddito, disciplinati dall’art. 72-ter del d.P.R. n. 602 del 1973.

    Perchè le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Per ragioni di natura processuale che hanno impedito alla Corte di entrare nel merito dei dubbi di costituzionalità sollevati in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.

    Che cosa cambia con una pronuncia di inammissibilità?

    Le norme restano in vigore e il giudice rimettente, rimosso l’ostacolo processuale, potrebbe eventualmente riproporre la questione in modo corretto.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 39/2015 – Elezione di secondo grado delle Province in Friuli-Venezia Giulia

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal TAR Friuli-Venezia Giulia sulla legge regionale che introduceva l’elezione di secondo grado degli organi provinciali, per impugnazione generica e indifferenziata e per difetto di motivazione su rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Di cosa si tratta

    La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva introdotto un nuovo sistema elettivo di secondo grado per gli organi delle Province, in attesa della loro soppressione. Il Presidente di una Provincia, non più eleggibile né elettore con il nuovo sistema, aveva impugnato il decreto di convocazione dei comizi; il TAR ha sollevato la questione di costituzionalità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16, 33 e 35 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 14 febbraio 2014, n. 2, in riferimento agli artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e a varie norme dello Statuto speciale. Giudice rimettente: il TAR per il Friuli-Venezia Giulia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni: il rimettente aveva censurato in blocco e in modo indifferenziato plurime disposizioni di contenuto diverso, mutuando un giudizio critico di merito dal ricorrente, senza isolare l’effettivo oggetto delle questioni né spiegarne l’incidenza concreta sul giudizio.

    Il principio

    Non è ammissibile un’impugnazione generica e indifferenziata di numerose disposizioni di contenuto diverso: il giudice deve individuare con precisione l’oggetto della questione, il petitum e l’incidenza concreta sul giudizio a quo.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché il TAR aveva impugnato in blocco molte disposizioni diverse senza precisare l’oggetto e la rilevanza di ciascuna questione.

    Cosa contestava il ricorrente originario?

    Un Presidente di Provincia lamentava di non essere più eleggibile né elettore con il nuovo sistema elettivo di secondo grado.

    Quale principio sull’ammissibilità ribadisce la Corte?

    Che la questione deve avere un oggetto chiaro, un petitum determinato e una rilevanza concreta sul giudizio principale.

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  • Corte cost. n. 38/2015 – Legge finanziaria del Veneto e tutela dell’ambiente

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 65 della legge finanziaria 2014 della Regione Veneto e ha dichiarato non fondate le questioni relative agli artt. 19 e 56 della stessa legge, impugnati dal Governo per asserita invasione delle competenze statali in materia ambientale.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato in via principale alcune disposizioni della legge finanziaria regionale 2014 del Veneto, ritenute lesive delle competenze statali, in particolare in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 19, 56, commi 1 e 4, e 65 della legge della Regione Veneto 2 aprile 2014, n. 11, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione (tutela dell’ambiente). Giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 65 della legge regionale; ha invece dichiarato non fondate le questioni relative all’art. 19 e all’art. 56, commi 1 e 4, della medesima legge.

    Il principio

    La legislazione regionale che incide su profili di tutela dell’ambiente deve rispettare la competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.: l’esito varia a seconda che la singola disposizione invada o meno tale ambito.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 65 della legge finanziaria 2014 del Veneto.

    Quali norme sono state salvate?

    Gli artt. 19 e 56, commi 1 e 4, della stessa legge, per cui le questioni sono state dichiarate non fondate.

    Quale competenza statale era in gioco?

    La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato.

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  • Corte cost. n. 110/2015 – Soglia di sbarramento del 4% per le elezioni europee

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    Con la sentenza n. 110 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla soglia di sbarramento del quattro per cento prevista per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo.

    Di cosa si tratta

    Per le elezioni europee la legge italiana prevede che accedano alla ripartizione dei seggi solo le liste che superano, sul piano nazionale, il quattro per cento dei voti validi. Alcuni elettori hanno contestato in giudizio questa soglia, ritenendola lesiva dell’eguaglianza del voto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione, la questione sull’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge n. 18 del 1979, nella parte in cui prevede la soglia di sbarramento del quattro per cento per le liste alle elezioni del Parlamento europeo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La questione è risultata inammissibile per ragioni processuali legate al modo in cui era stata prospettata; la Corte non si è quindi pronunciata nel merito sulla legittimità della soglia di sbarramento.

    Domande e risposte

    Che cosa contestavano gli elettori?

    La soglia di sbarramento del quattro per cento prevista per l’assegnazione dei seggi italiani al Parlamento europeo.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato inammissibile la questione, senza valutarne la fondatezza nel merito.

    La soglia è stata quindi giudicata legittima?

    No: la Corte non si è pronunciata sul merito, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della questione.

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  • Corte cost. n. 37/2015 – Dirigenti delle Agenzie fiscali e regola del concorso pubblico

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    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, che consentiva alle Agenzie fiscali di coprire posizioni dirigenziali vacanti senza concorso pubblico, e in via consequenziale le successive norme di proroga, riaffermando la regola del concorso per la progressione in carriera.

    Di cosa si tratta

    Per assicurare la funzionalità delle Agenzie delle dogane, delle entrate e del territorio, alcune norme autorizzavano la copertura di posti dirigenziali vacanti attraverso meccanismi diversi dal concorso pubblico, poi più volte prorogati. Il Consiglio di Stato ne ha dubitato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, in riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: il Consiglio di Stato, sezione quarta giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, anche delle successive norme di proroga (art. 1, comma 14, del d.l. n. 150 del 2013 e art. 1, comma 8, del d.l. n. 192 del 2014).

    Il principio

    L’accesso alle qualifiche dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni deve avvenire, di regola, mediante concorso pubblico: norme che consentono di coprire stabilmente posti dirigenziali senza concorso violano gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La norma che permetteva alle Agenzie fiscali di coprire posti dirigenziali vacanti senza concorso pubblico, e le sue proroghe.

    Perché il concorso pubblico è così importante?

    Perché garantisce uguaglianza, accesso ai pubblici uffici e buon andamento e imparzialità dell’amministrazione (artt. 3, 51 e 97 Cost.).

    Cosa sono le norme «consequenziali» annullate?

    Le proroghe successive del medesimo meccanismo, travolte perché intimamente connesse alla disposizione dichiarata incostituzionale.

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  • Corte cost. n. 109/2015 – Udienza pubblica nel procedimento di esecuzione sulla confisca

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    Con la sentenza n. 109 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, 667 e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono, su istanza degli interessati, che il procedimento di opposizione sulla confisca davanti al giudice dell’esecuzione si svolga in udienza pubblica.

    Di cosa si tratta

    Il caso nasce dalla nota vicenda dell’«Atleta vittorioso», statua in bronzo attribuita a Lisippo. Il procedimento di esecuzione che riguardava anche la confisca si svolgeva a porte chiuse, senza che gli interessati potessero chiedere un’udienza aperta al pubblico.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione alla CEDU), la questione sugli artt. 666, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono alla parte di chiedere lo svolgimento dell’udienza in forma pubblica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, in udienza pubblica.

    Il principio

    Il principio di pubblicità delle udienze, presidiato anche dalla CEDU, impone che gli interessati possano chiedere lo svolgimento in forma pubblica del procedimento di esecuzione relativo alla confisca, trattandosi di decisione che incide su diritti patrimoniali.

    Domande e risposte

    Che cosa è stato dichiarato illegittimo?

    Le norme del codice di procedura penale nella parte in cui non permettevano, su richiesta dell’interessato, l’udienza pubblica nel procedimento di esecuzione sulla confisca.

    Perché conta l’udienza pubblica?

    Perché la pubblicità del processo è una garanzia fondamentale, riconosciuta anche dalla CEDU, soprattutto quando si decide sulla confisca dei beni.

    Da quale caso nasce la decisione?

    Dal procedimento sulla statua dell’«Atleta vittorioso» attribuita a Lisippo, oggetto di una richiesta di confisca.

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  • Corte cost. n. 84/2015 — Movimentazione di materiali in mare e competenze statali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Giunta della Regione Abruzzo introdurre una soglia di 25.000 metri cubi sotto la quale la movimentazione di materiali in mare è soggetta a semplice comunicazione anzichè ad autorizzazione, annullando la relativa delibera.

    Di cosa si tratta

    Il conflitto riguardava il riparto di competenze tra Stato e Regione nella tutela ambientale dell’ambiente marino. La Regione Abruzzo aveva fissato una soglia quantitativa al di sotto della quale la movimentazione di materiali in mare non necessitava di autorizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri contro la delibera della Giunta regionale dell’Abruzzo 28 marzo 2013, n. 218, relativa alle autorizzazioni ai sensi dell’art. 109 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato che non spettava alla Giunta regionale dell’Abruzzo prevedere che la movimentazione di materiali in ambiente marino inferiore a 25.000 metri cubi fosse soggetta a sola comunicazione e non ad autorizzazione, e ha conseguentemente annullato la delibera nella parte censurata.

    Il principio

    La tutela dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva statale, non consente alle Regioni di introdurre soglie che sottraggano all’autorizzazione attività di movimentazione di materiali in mare disciplinate dal Codice dell’ambiente: la disposizione regionale invade la competenza statale e va annullata.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    è il giudizio con cui Stato e Regioni (o tra loro) chiedono alla Corte di stabilire a chi spetti una determinata competenza, quando un atto di un ente è ritenuto invasivo delle attribuzioni dell’altro.

    Che cosa aveva stabilito la Regione Abruzzo?

    Aveva fissato in 25.000 metri cubi la soglia oltre la quale la movimentazione di materiali in mare richiede autorizzazione, prevedendo per i quantitativi inferiori una semplice comunicazione.

    Perchè la Corte ha annullato la delibera?

    Perchè la tutela dell’ambiente è competenza esclusiva dello Stato: la Regione non poteva derogare al regime autorizzatorio fissato dal Codice dell’ambiente introducendo una soglia di esonero.

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  • Corte cost. n. 108/2015 – Arbitrato nei contratti pubblici e autorizzazione preventiva

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    Con la sentenza n. 108 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulle norme che, per la pubblica amministrazione, subordinano il ricorso all’arbitrato nei contratti pubblici a una previa e motivata autorizzazione.

    Di cosa si tratta

    Nelle controversie sui contratti pubblici le parti possono ricorrere all’arbitrato. La legge anticorruzione del 2012 ha previsto che la pubblica amministrazione possa scegliere l’arbitrato solo previa autorizzazione motivata dell’organo di governo, per limitare l’uso di questo strumento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Collegio arbitrale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 41, 97, 102, 108 e 111 della Costituzione, la questione sull’art. 1, comma 25, della legge n. 190 del 2012 e sull’art. 241, comma 1, del codice dei contratti pubblici, nella parte in cui condizionano il ricorso all’arbitrato a una previa autorizzazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    Subordinare il ricorso all’arbitrato da parte della pubblica amministrazione a una previa autorizzazione motivata risponde a esigenze di buon andamento e di controllo della spesa pubblica e non lede il diritto di difesa né gli altri parametri evocati.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma contestata?

    Che la pubblica amministrazione potesse ricorrere all’arbitrato nei contratti pubblici solo previa autorizzazione motivata dell’organo competente.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimo il vincolo dell’autorizzazione preventiva.

    Perché la norma è legittima?

    Perché persegue il buon andamento e il controllo della spesa, senza precludere alle parti la tutela dei propri diritti.

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  • Corte cost. n. 83/2015 — Tassazione delle sigarette elettroniche dichiarata illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 62-quater del d.lgs. n. 504 del 1995, nel testo originario, nella parte in cui assoggettava a imposta di consumo del 58,5% anche i prodotti senza nicotina e i dispositivi per le sigarette elettroniche.

    Di cosa si tratta

    La norma impugnata estendeva l’imposta di consumo prevista per i tabacchi anche ai prodotti per le sigarette elettroniche, compresi quelli privi di nicotina e i dispositivi meccanici ed elettronici, equiparandoli ai tabacchi lavorati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio aveva sollevato, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale dell’art. 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (testo unico accise), nel testo originario antecedente alle modifiche del d.lgs. n. 188 del 2014.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui sottoponeva a imposta di consumo, nella misura del 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico, i prodotti non contenenti nicotina idonei a sostituire i tabacchi lavorati, nonchè i dispositivi meccanici ed elettronici e le parti di ricambio che ne consentono il consumo.

    Il principio

    L’equiparazione fiscale ai tabacchi lavorati dei prodotti per le sigarette elettroniche privi di nicotina e dei relativi dispositivi è costituzionalmente illegittima, perchè accomuna situazioni eterogenee assoggettando alla medesima imposta beni privi delle caratteristiche che giustificano la tassazione dei tabacchi.

    Domande e risposte

    Che cosa prevedeva la norma annullata?

    Estendeva l’imposta di consumo dei tabacchi, nella misura del 58,5% del prezzo di vendita, anche ai prodotti senza nicotina e ai dispositivi delle sigarette elettroniche.

    Perchè la Corte l’ha ritenuta illegittima?

    Perchè assoggettava alla stessa imposta dei tabacchi beni privi di nicotina e dispositivi che non presentano le caratteristiche che giustificano la tassazione dei tabacchi lavorati, equiparando situazioni diverse.

    La sigaretta elettronica resta del tutto esente?

    La pronuncia colpisce lo specifico regime impositivo censurato nel testo originario della norma; la materia è stata poi ridisciplinata dal legislatore con interventi successivi (d.lgs. n. 188 del 2014).

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza tributaria, sotto il profilo dell’equiparazione di situazioni eterogenee
  • Corte cost. n. 82/2015 — Maggiori entrate erariali e intesa con la Valle d’Aosta

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 48 del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Valle d’Aosta per le maggiori entrate erariali percepite nel suo territorio, definendo in rito le altre numerose questioni proposte dalle autonomie speciali.

    Di cosa si tratta

    Diverse Regioni e Province autonome avevano impugnato norme del «decreto salva-Italia» del 2011 incidenti sui rapporti finanziari con lo Stato e sulla destinazione delle maggiori entrate erariali. Al centro vi era il rispetto dell’autonomia finanziaria delle autonomie speciali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 28 (vari commi) e 48 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, da parte di Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Regione siciliana, Provincia autonoma di Bolzano, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, a tutela della rispettiva autonomia finanziaria e del riparto delle entrate erariali.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 48, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011 nella parte in cui non prevede che il decreto del MEF sulle maggiori entrate erariali sia emanato d’intesa con il Presidente della Valle d’Aosta per le entrate percepite nel suo territorio; per le altre questioni ha dichiarato, a seconda dei casi, estinzione, cessazione della materia del contendere, inammissibilità o non fondatezza.

    Il principio

    L’individuazione delle maggiori entrate erariali percepite nel territorio di una Regione a statuto speciale incide sulla sua autonomia finanziaria e deve avvenire con il metodo dell’intesa: l’omessa previsione di tale intesa rende la norma costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Che cosa ha deciso la Corte sull’art. 48?

    Lo ha dichiarato in parte illegittimo perchè non prevedeva che il decreto ministeriale sulle maggiori entrate erariali fosse adottato d’intesa con la Valle d’Aosta per le entrate percepite nel suo territorio.

    Perchè serve l’intesa con la Regione speciale?

    Perchè la quantificazione delle maggiori entrate erariali nel territorio regionale incide direttamente sull’autonomia finanziaria della Regione, che dev’essere coinvolta tramite il metodo concertativo dell’intesa.

    Le altre questioni come si sono concluse?

    In modo vario: per alcune è stata dichiarata l’estinzione, per altre la cessazione della materia del contendere, per altre ancora l’inammissibilità o la non fondatezza.

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  • Corte cost. n. 36/2015 – Cumulo giuridico delle sanzioni amministrative

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 8, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, che limita il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative (la continuazione) alle sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, per carenze nella ricostruzione della fattispecie e del quadro normativo.

    Di cosa si tratta

    Un sub-agente assicurativo era stato sanzionato con il cumulo materiale per 108 violazioni del Codice delle assicurazioni. Il Consiglio di Stato dubitava che fosse ragionevole limitare il più favorevole cumulo giuridico (la continuazione) alle sole violazioni previdenziali e assistenziali, escludendolo per le altre.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 8, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui limita la continuazione e il conseguente cumulo giuridico delle sanzioni alle sole violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie. Parametro: l’art. 3, primo comma, della Costituzione (uguaglianza e ragionevolezza). Giudice rimettente: il Consiglio di Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità: l’ordinanza non ricostruiva con sufficiente chiarezza gli illeciti contestati né la loro riconducibilità a un medesimo disegno, e non considerava la disciplina speciale dell’illecito seriale prevista dall’art. 327 del Codice delle assicurazioni, con conseguente incompleto quadro normativo e difetto di motivazione sulla rilevanza.

    Il principio

    L’ordinanza di rimessione deve essere autosufficiente: senza una ricostruzione completa della fattispecie e del quadro normativo applicabile, la Corte non può valutare la rilevanza della questione, che resta manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cos’è il cumulo giuridico delle sanzioni?

    È il trattamento più favorevole (la continuazione) che, in luogo della somma delle singole sanzioni, applica un’unica sanzione aumentata, analogo all’art. 81 del codice penale.

    Perché la questione è stata respinta?

    Perché l’ordinanza non descriveva adeguatamente gli illeciti e ignorava la disciplina speciale dell’illecito seriale nel Codice delle assicurazioni.

    Cosa significa autosufficienza dell’ordinanza?

    Che l’atto del giudice deve contenere tutti gli elementi necessari per valutare rilevanza e fondatezza, senza rinvii esterni.

    Norme collegate