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Autore: Andrea Marton

  • Art. 809 c.c.: Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti d

    Art. 809 c.c.: Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti d

    Art. 809 c.c. Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

    In vigore

    di liberalità Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall’articolo 769, sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari. Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell’articolo 770 e a quelle che a norma dell’articolo 742 non sono soggette a collazione.

  • Art. 810 Codice Civile: Nozione

    Art. 810 Codice Civile: Nozione

    Art. 810 c.c. Nozione

    In vigore

    Sono beni le cose che possono formare oggetto di diritti. SEZIONE I – Dei beni nell'ordine corporativo

  • Articolo 812 Codice Civile: Distinzione dei beni

    Articolo 812 Codice Civile: Distinzione dei beni

    Art. 812 c.c. Distinzione dei beni

    In vigore

    Sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d’acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo o sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione. Sono mobili tutti gli altri beni.

  • Articolo 813 Codice Civile: Distinzione dei diritti

    Articolo 813 Codice Civile: Distinzione dei diritti

    Art. 813 c.c. Distinzione dei diritti

    In vigore

    Salvo che dalla legge risulti diversamente, le disposizioni concernenti i beni immobili si applicano anche ai diritti reali che hanno per oggetto beni immobili e alle azioni relative; le disposizioni concernenti i beni mobili si applicano a tutti gli altri diritti.

  • Art. 814 Codice Civile: Energie

    Art. 814 Codice Civile: Energie

    Art. 814 c.c. Energie

    In vigore

    Si considerano beni mobili le energie naturali che hanno valore economico.

  • Articolo 815 Codice Civile: Beni mobili iscritti in pubblici registri

    Articolo 815 Codice Civile: Beni mobili iscritti in pubblici registri

    Art. 815 c.c. Beni mobili iscritti in pubblici registri

    In vigore

    I beni mobili iscritti in pubblici registri sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative ai beni mobili.

  • Articolo 816 Codice Civile: Universalità di mobili

    Articolo 816 Codice Civile: Universalità di mobili

    Art. 816 c.c. Universalità di mobili

    In vigore

    È considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria. Le singole cose componenti l’universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.

  • Art. 817 Codice Civile: Pertinenze

    Art. 817 Codice Civile: Pertinenze

    Art. 817 c.c. Pertinenze

    In vigore

    Pertinenze Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.

  • Articolo 818 Codice Civile: Regime delle pertinenze

    Articolo 818 Codice Civile: Regime delle pertinenze

    Art. 818 c.c. Regime delle pertinenze

    In vigore

    Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale.

  • Articolo 819 Codice Civile: Diritti dei terzi sulle pertinenze

    Articolo 819 Codice Civile: Diritti dei terzi sulle pertinenze

    Art. 819 c.c. Diritti dei terzi sulle pertinenze

    In vigore

    La destinazione di una cosa al servizio o all’ornamento di un’altra non pregiudica i diritti preesistenti su di essa a favore dei terzi. Tali diritti non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultano da scrittura avente data certa anteriore, quando la cosa principale è un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri. SEZIONE III – Dei frutti