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Con la sentenza n. 110 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sulla soglia di sbarramento del quattro per cento prevista per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo.
Di cosa si tratta
Per le elezioni europee la legge italiana prevede che accedano alla ripartizione dei seggi solo le liste che superano, sul piano nazionale, il quattro per cento dei voti validi. Alcuni elettori hanno contestato in giudizio questa soglia, ritenendola lesiva dell’eguaglianza del voto.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 della Costituzione, la questione sull’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge n. 18 del 1979, nella parte in cui prevede la soglia di sbarramento del quattro per cento per le liste alle elezioni del Parlamento europeo.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale.
Il principio
La questione è risultata inammissibile per ragioni processuali legate al modo in cui era stata prospettata; la Corte non si è quindi pronunciata nel merito sulla legittimità della soglia di sbarramento.
Domande e risposte
Che cosa contestavano gli elettori?
La soglia di sbarramento del quattro per cento prevista per l’assegnazione dei seggi italiani al Parlamento europeo.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato inammissibile la questione, senza valutarne la fondatezza nel merito.
La soglia è stata quindi giudicata legittima?
No: la Corte non si è pronunciata sul merito, limitandosi a rilevare l’inammissibilità della questione.
Norme collegate
- Art. 48 della Costituzione — invocato sul diritto di voto e la sua eguaglianza
- Art. 3 della Costituzione — richiamato come parametro di eguaglianza
- Art. 1 della Costituzione — invocato, secondo comma, sulla sovranità popolare
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