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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione con cui la Regione Liguria contestava le verifiche amministrativo-contabili disposte dallo Stato sulla propria gestione: il ricorso non presentava i requisiti per l’esame nel merito.

Di cosa si tratta

Lo Stato, tramite la Ragioneria generale, aveva svolto verifiche amministrativo-contabili presso la Regione Liguria, riguardanti tra l’altro le spese per il personale e gli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. La Regione riteneva lese le proprie attribuzioni.

La questione di legittimità costituzionale

Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Liguria contro la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 novembre 2013 e le relazioni allegate, sulle verifiche amministrativo-contabili eseguite presso la Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il principio

Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone un atto idoneo a ledere in modo attuale e concreto le competenze costituzionali della Regione: in mancanza di tale lesività, o di altri presupposti del giudizio, il conflitto è dichiarato inammissibile.

Domande e risposte

Che cosa contestava la Regione Liguria?

Le verifiche amministrativo-contabili svolte dallo Stato sulla propria gestione, in particolare sulle spese per il personale, ritenendole invasive delle proprie attribuzioni costituzionali.

Perchè il conflitto è stato dichiarato inammissibile?

Perchè mancavano i presupposti per l’esame nel merito: gli atti contestati non presentavano i caratteri di lesività attuale e concreta delle competenze regionali richiesti per il conflitto.

Lo Stato può dunque svolgere queste verifiche?

La pronuncia si è fermata in rito, senza affermare nel merito la spettanza: ha solo accertato che il conflitto, così come proposto, non era ammissibile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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