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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione con cui la Regione Liguria contestava le verifiche amministrativo-contabili disposte dallo Stato sulla propria gestione: il ricorso non presentava i requisiti per l’esame nel merito.
Di cosa si tratta
Lo Stato, tramite la Ragioneria generale, aveva svolto verifiche amministrativo-contabili presso la Regione Liguria, riguardanti tra l’altro le spese per il personale e gli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica. La Regione riteneva lese le proprie attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il giudizio era un conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Liguria contro la nota del Ministero dell’economia e delle finanze del 26 novembre 2013 e le relazioni allegate, sulle verifiche amministrativo-contabili eseguite presso la Regione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Liguria nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Il principio
Il conflitto di attribuzione tra enti presuppone un atto idoneo a ledere in modo attuale e concreto le competenze costituzionali della Regione: in mancanza di tale lesività, o di altri presupposti del giudizio, il conflitto è dichiarato inammissibile.
Domande e risposte
Che cosa contestava la Regione Liguria?
Le verifiche amministrativo-contabili svolte dallo Stato sulla propria gestione, in particolare sulle spese per il personale, ritenendole invasive delle proprie attribuzioni costituzionali.
Perchè il conflitto è stato dichiarato inammissibile?
Perchè mancavano i presupposti per l’esame nel merito: gli atti contestati non presentavano i caratteri di lesività attuale e concreta delle competenze regionali richiesti per il conflitto.
Lo Stato può dunque svolgere queste verifiche?
La pronuncia si è fermata in rito, senza affermare nel merito la spettanza: ha solo accertato che il conflitto, così come proposto, non era ammissibile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e coordinamento della finanza pubblica tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale, evocata a fondamento del conflitto
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