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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittimo l’art. 48 del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Valle d’Aosta per le maggiori entrate erariali percepite nel suo territorio, definendo in rito le altre numerose questioni proposte dalle autonomie speciali.

Di cosa si tratta

Diverse Regioni e Province autonome avevano impugnato norme del «decreto salva-Italia» del 2011 incidenti sui rapporti finanziari con lo Stato e sulla destinazione delle maggiori entrate erariali. Al centro vi era il rispetto dell’autonomia finanziaria delle autonomie speciali.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 28 (vari commi) e 48 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, da parte di Trentino-Alto Adige, Provincia autonoma di Trento, Valle d’Aosta, Regione siciliana, Provincia autonoma di Bolzano, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, a tutela della rispettiva autonomia finanziaria e del riparto delle entrate erariali.

La decisione della Corte

Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 48, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 201 del 2011 nella parte in cui non prevede che il decreto del MEF sulle maggiori entrate erariali sia emanato d’intesa con il Presidente della Valle d’Aosta per le entrate percepite nel suo territorio; per le altre questioni ha dichiarato, a seconda dei casi, estinzione, cessazione della materia del contendere, inammissibilità o non fondatezza.

Il principio

L’individuazione delle maggiori entrate erariali percepite nel territorio di una Regione a statuto speciale incide sulla sua autonomia finanziaria e deve avvenire con il metodo dell’intesa: l’omessa previsione di tale intesa rende la norma costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Che cosa ha deciso la Corte sull’art. 48?

Lo ha dichiarato in parte illegittimo perchè non prevedeva che il decreto ministeriale sulle maggiori entrate erariali fosse adottato d’intesa con la Valle d’Aosta per le entrate percepite nel suo territorio.

Perchè serve l’intesa con la Regione speciale?

Perchè la quantificazione delle maggiori entrate erariali nel territorio regionale incide direttamente sull’autonomia finanziaria della Regione, che dev’essere coinvolta tramite il metodo concertativo dell’intesa.

Le altre questioni come si sono concluse?

In modo vario: per alcune è stata dichiarata l’estinzione, per altre la cessazione della materia del contendere, per altre ancora l’inammissibilità o la non fondatezza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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