Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Contratto a tempo determinato e contingentamento nel CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Nella grande distribuzione il contratto a tempo determinato serve a gestire saldi, festività, nuove aperture e picchi di domanda. La sua disciplina ruota attorno a tre cardini: il tetto di contingentamento, le causali e i limiti a proroghe e rinnovi, fissati in parte dalla legge e in parte dagli artt. 63-70 del CCNL DMO.

    In sintesi

    Il CCNL DMO limita i contratti a termine al 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato dell’unità produttiva (art. 63), con un tetto complessivo del 28% insieme alla somministrazione (art. 66). Oltre i 12 mesi, fino a 24, servono le causali dell’art. 63 bis: saldi, festività natalizie e pasquali, servizi innovativi, digitalizzazione, nuove aperture, incremento temporaneo. Per proroghe (massimo 4 in 24 mesi) e intervalli tra un contratto e l’altro vale la legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Tetto di contingentamento · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · Artt. 63-70 del CCNL DMO (causali, contingentamento, nuove attività, sostegno all’occupazione)
    Fonte
    Testo unico CCNL DMO del 29/9/2025 (codice CNEL H008)

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Fino a 12 mesi senza causale; da 12 a 24 solo con le causali dell’art. 63 bis
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Art. 63 bis: saldi; festività natalizie (15 novembre-15 gennaio); festività pasquali (15 giorni prima e dopo); servizi innovativi; digitalizzazione; nuove aperture o ristrutturazioni (24 mesi dal 90° giorno prima); incremento temporaneo. Il contratto individuale deve richiamarla espressamente
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio (art. 23 d.lgs. 81/2015) 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato dell’unità produttiva nell’esercizio precedente (art. 63); in ogni caso 4 lavoratori fino a 15 dipendenti e 6 da 16 a 30; con la somministrazione il tetto complessivo è il 28% (art. 66)
    Esclusioni dal tetto Sostituzioni, stagionali e altre ipotesi di legge Nuove attività (art. 67), sostituzione di lavoratori assenti con diritto al posto, contratti di sostegno all’occupazione (art. 70), località turistiche (art. 63 ter)
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi Nessuna regola diversa dalla legge
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Non si applicano alla successione motivata da ragioni sostitutive (art. 63, c. 7) né alle assunzioni per picchi nelle località turistiche (art. 63 ter)
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Accordi territoriali o aziendali possono regolarlo (art. 68)
    Nuove attività — Contratti per la messa a regime, fino a 12 mesi, elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa (art. 67)
    Fonte: artt. 63-70 del Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025. Le aziende comunicano semestralmente i contratti a termine e in somministrazione a E.Bi.Di.M. (art. 69).

    Il tetto di contingentamento e le causali

    Nella grande distribuzione la gestione dei contratti a termine ruota attorno a due vincoli che la legge fissa e il CCNL DMO declina.

    Il tetto di contingentamento

    Per la legge il numero dei lavoratori assunti a termine non può superare, di norma, il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio. L’art. 63 del CCNL DMO fissa il limite al 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato dell’unità produttiva nell’esercizio precedente, con esclusione dei contratti per nuove attività (art. 67), per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto e di sostegno all’occupazione (art. 70). Nelle unità fino a 15 dipendenti sono sempre ammessi 4 contratti a termine, in quelle da 16 a 30 dipendenti 6. L’azienda può compensare le eccedenze di un’unità con i minori contratti di altre, ma le assunzioni annue a termine non possono superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato (art. 63, cc. 5-6), tetto che comprende anche la somministrazione (art. 66; la somministrazione da sola è limitata al 15%, art. 65). Il superamento non comporta la conversione ma sanzioni amministrative.

    Le causali

    Per i primi 12 mesi il contratto a termine può essere acausale. Oltre i 12 mesi (e per rinnovi e proroghe che superano tale soglia) serve una causale. L’art. 63 bis del CCNL DMO individua i casi in cui si possono stipulare, rinnovare e prorogare contratti oltre i 12 mesi e fino a 24: saldi invernali ed estivi; festività natalizie (assunzioni tra il 15 novembre e il 15 gennaio); festività pasquali (15 giorni prima e dopo la Pasqua); servizi innovativi e digitalizzazione (professionalità per prodotti e competenze digitali); nuove aperture e ristrutturazioni (fino a 24 mesi dal novantesimo giorno precedente l’apertura o la ristrutturazione); incremento temporaneo per progetti o incarichi di durata superiore a 12 mesi. Il contratto individuale deve richiamare espressamente il caso. Restano valide le causali di legge, come la sostituzione di lavoratori assenti.

    Proroghe, rinnovi e precedenza

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nell’arco dei 24 mesi; tra un contratto e l’altro vanno rispettati gli intervalli di stop&go (10 o 20 giorni). Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato; l’art. 68 del CCNL lascia agli accordi territoriali o aziendali la possibilità di regolarne i casi. Le assunzioni a termine per i picchi nelle località turistiche, individuate con accordo di secondo livello, sono considerate stagionali e sono escluse da limiti quantitativi, di durata, di intervallo e dalle causali per proroghe e rinnovi (art. 63 ter).

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — proroga oltre i 12 mesi senza causale
    Tizio è assunto a termine per 8 mesi (acausale); l’azienda vuole prorogarlo per altri 6. Poiché la proroga porta il rapporto oltre i 12 mesi complessivi, serve una causale valida: rientra nell’art. 63 bis, per esempio, un incremento temporaneo legato a un progetto che richiede più di 12 mesi, purché il contratto lo richiami espressamente. Senza causale, la proroga espone alla conversione a tempo indeterminato.
    Caia — superato il tetto del 20%
    In un supermercato con 100 dipendenti a tempo indeterminato nell’esercizio precedente il limite dell’art. 63 è di 20 contratti a termine all’anno, esclusi quelli per nuove attività, sostituzione di assenti con diritto al posto e sostegno all’occupazione. Se l’azienda ne stipula 25 senza rientrare nelle eccezioni (e senza compensare con altre unità, nel limite del 28%), il superamento non converte i contratti di Caia ma comporta sanzioni amministrative a carico del datore.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale: sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o i casi dell’art. 63 bis del CCNL DMO (saldi, festività natalizie e pasquali, servizi innovativi, digitalizzazione, nuove aperture, incremento temporaneo), richiamati nel contratto individuale.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quanti contratti a termine può avere l’azienda?
    Per l’art. 63 del CCNL DMO non oltre il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato dell’unità produttiva nell’esercizio precedente, con esclusione di nuove attività, sostituzioni e contratti di sostegno all’occupazione; sempre 4 contratti fino a 15 dipendenti e 6 da 16 a 30. Con la somministrazione il tetto complessivo è il 28% (art. 66). Il superamento comporta sanzioni amministrative, non la conversione dei contratti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015) e agli artt. 63-70 del testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: come maturano e quanto valgono

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Scatti di anzianità nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Nel CCNL Mobilità/Area AF maturano ogni due anni di servizio, fino a un massimo di 7, con un importo fisso per posizione retributiva (da 18,22 € in F2 a 47,19 € in Q1). Una volta maturati restano acquisiti e, essendo parte della retribuzione, incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agens; per adesione Ancp, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi · Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025 (rinnovo 2024-2026)

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: gli importi del CCNL Ferrovie

    L’art. 69 del CCNL Mobilità/Area Attività Ferroviarie riconosce, per ogni biennio di anzianità di servizio retribuito dalla data di assunzione, un aumento mensile in cifra fissa che dipende dalla posizione retributiva. Gli scatti maturabili sono al massimo 7.

    Importo di ciascuno scatto biennale (euro al mese) – art. 69 CCNL Mobilità/Area AF
    Posizione Importo Posizione Importo
    Q1 47,19 D1 28,42
    Q2 38,27 D2 25,64
    A 35,95 D3 25,22
    B1 33,62 E1 24,34
    B2 31,77 E2 22,66
    B3 31,30 E3 22,26
    C1 29,91 F1 18,58
    C2 29,45 F2 18,22
    Fonte: art. 69 del testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025; gli importi sono invariati rispetto al CCNL del 16 dicembre 2016. Con 7 scatti un C1 arriva a 209,37 € al mese (7 × 29,91). Per gli apprendisti i primi 24 mesi di apprendistato non contano ai fini degli scatti (art. 21, punto 9).

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Con il passaggio a una posizione retributiva superiore il lavoratore conserva il numero di scatti già maturati, che vengono rivalutati all’importo della nuova posizione; la frazione di biennio in corso vale per il successivo scatto (art. 69, punto 4).

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: nel CCNL Ferrovie lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio (art. 69, punto 3);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, operaio assunto a tempo indeterminato, raggiunge l’anzianità di servizio prevista dal CCNL per il primo scatto. Dal mese di maturazione la sua busta paga aumenta dell’importo fissato dal contratto per il suo livello; l’aumento resta acquisito anche in futuro.
    Caia — scatti e TFR
    Caia ha maturato più scatti negli anni. Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Nel CCNL Mobilità/Area AF ogni due anni di servizio retribuito, fino a un massimo di 7 scatti. L’importo va da 18,22 € (F2) a 47,19 € (Q1) al mese: la tabella completa è qui sopra.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello il CCNL stabilisce se vengono rivalutati al nuovo importo o consolidati: la regola precisa è nel contratto applicato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi sono quelli dell’art. 69 del CCNL Mobilità/Area AF nel testo del 22 maggio 2025.

  • Dimissioni nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Dimissioni nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso del CCNL Ferrovie, che dipende solo dal livello (2, 3 o 4 mesi): se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agens; per adesione Ancp, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi · Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025 (rinnovo 2024-2026)

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata nel CCNL Mobilità/Area AF dipende solo dal livello di inquadramento, non dall’anzianità, ed è la stessa per dimissioni e licenziamento (art. 54):

    Preavviso di dimissioni e licenziamento – art. 54 CCNL Mobilità/Area AF
    Livello Preavviso
    Quadri (Q1, Q2) e A 4 mesi
    B (B1, B2, B3) e C (C1, C2) 3 mesi
    D, E, F 2 mesi

    Fonte: art. 54 del testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025. Dal rinnovo 2025 preavviso e indennità sostitutiva non sono dovuti al personale che passa all’azienda subentrante nei cambi di appalto (art. 54, punto 6).

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

    Decorrenza

    Il CCNL Ferrovie non fissa date di decorrenza particolari (come il 1° o il 16 del mese): conviene indicare nel modulo telematico una data di cessazione che rispetti i mesi di preavviso dovuti per il proprio livello.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operatore specializzato di livello D, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora i 2 mesi di preavviso previsti per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Nel CCNL Ferrovie dipende solo dal livello: 4 mesi per quadri e livello A, 3 mesi per i livelli B e C, 2 mesi per i livelli D, E e F (art. 54). L’anzianità di servizio non conta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le durate del preavviso sono quelle dell’art. 54 del CCNL Mobilità/Area AF nel testo del 22 maggio 2025.

  • Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: turni e maggiorazioni

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: turni e maggiorazioni

    Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

    In sintesi

    Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agens; per adesione Ancp, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi · Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie
    Istituti trattati
    Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025 (rinnovo 2024-2026)

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

    La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

    Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
    Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
    Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
    Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
    Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
    Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Turni e rotazioni

    Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno abituale
    Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
    Caia — festivo lavorato
    Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: tabelle retributive 2025-2027

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Tabelle retributive CCNL Cemento, Calce e Gesso 2025-2027

    Guida ai minimi tabellari vigenti per gli oltre 8.000 addetti del settore, con gli aumenti programmati fino al 2027 e le componenti aggiuntive della busta paga.

    In sintesi

    Il rinnovo dell’8 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027) porta 175 euro di aumento a parametro 140, più 120 euro di recupero inflattivo già riconosciuti a dicembre 2024, per un totale di 295 euro. I minimi vanno da circa 1.210 euro mensili (AE1) a oltre 2.627 euro (AD3) con decorrenza ottobre 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton (datoriale) · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Platea
    Oltre 8.000 addetti
    Ambito
    Produzione industriale di cemento, calce, gesso, malte e materiali da costruzione

    Tabella riepilogativa dei minimi mensili lordi

    Minimi tabellari mensili lordi – Progressione 2025-2027 (valori indicativi in euro)
    Livello Area professionale Ottobre 2025 Ottobre 2026 Ottobre 2027
    AD3 Direttiva 3 2.537,73 2.627,73 2.710,23
    AD2 Direttiva 2 2.271,85 2.352,42 2.426,28
    AD1 Direttiva 1 2.078,49 2.152,20 2.219,77
    AC3 Concettuale 3 1.969,77 2.039,63 2.103,67
    AC2 Concettuale 2 1.897,29 1.964,58 2.026,26
    AC1 Concettuale 1 1.800,59 1.864,45 1.922,99
    AS3 Specialistica 3 1.691,82 1.751,82 1.806,82
    AS2 Specialistica 2 1.619,34 1.676,77 1.729,41
    AS1 Specialistica 1 1.558,92 1.614,21 1.664,89
    AQ2 Qualificata 2 1.462,22 1.514,08 1.561,62
    AQ1 Qualificata 1 1.401,76 1.451,47 1.497,04
    AE1 Esecutiva 1 1.210,00 1.252,86 1.292,15

    Nota: I valori riportati sono tratti dalle tabelle dell’accordo di rinnovo dell’8 maggio 2025 e degli accordi di recupero inflattivo del 15 ottobre 2024 e del 15 marzo 2022. I minimi si riferiscono alla sola paga tabellare di base, al lordo di tutte le trattenute previdenziali e fiscali, e non includono scatti di anzianità, indennità di turno o altri istituti contrattuali. Per le tabelle ufficiali aggiornate consultare il sito di Federbeton, Fillea-CGIL, Filca-CISL o Feneal-UIL.

    La struttura degli aumenti 2025-2027

    Il rinnovo dell’8 maggio 2025 ha definito un piano di aumenti in tre tranche, calcolate al parametro 140 (livello AS2, riferimento negoziale del settore):

    Piano degli aumenti a parametro 140 (AS2)
    Decorrenza Aumento mensile Cumulato
    1° ottobre 2025 +60,00 € +60 €
    1° ottobre 2026 +60,00 € +120 €
    1° ottobre 2027 +55,00 € +175 €

    A questi 175 euro si sommano i 120 euro di recupero inflattivo relativo agli anni 2022-2024, già erogati con decorrenza 1° dicembre 2024, per un incremento complessivo di 295 euro rispetto ai minimi pre-recupero. Gli aumenti per i livelli diversi da AS2 sono proporzionali al parametro retributivo di ciascuna area.

    Componenti aggiuntive della retribuzione

    Il minimo tabellare è la voce base della busta paga, ma la retribuzione effettiva comprende anche:

    • Scatti di anzianità: il CCNL riconosce 5 scatti biennali. Il loro importo varia in base al livello di inquadramento.
    • Indennità di turno: i lavoratori turnisti ricevono una maggiorazione percentuale sulla retribuzione mensile (6,5% dal 1° luglio 2026, 7% dal 1° luglio 2027).
    • Maggiorazioni per lavoro notturno e festivo: dal 42% al 55% in base alla categoria (vedi articolo dedicato all’orario di lavoro).
    • Elemento di garanzia retributiva (EGR): 300 euro lordi annui per i lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione di secondo livello, erogati con la retribuzione di giugno a partire dal 2026 (importo elevato da 170 a 300 euro dal rinnovo 2025).
    • Premio di fedeltà: una mensilità aggiuntiva al compimento del 15° anno di anzianità aziendale; dal 1° gennaio 2027 un’ulteriore mensilità al raggiungimento del 23° anno, estesa a tutti i lavoratori.
    • Tredicesima mensilità: corrisposta a dicembre (vedi articolo dedicato).
    • Indennità sostitutiva mensa: 2 euro aggiuntivi al giorno dal 1° gennaio 2026; dal medesimo termine il costo pasto è a totale carico aziendale.

    Stima orientativa lordo/netto

    La conversione tra lordo e netto dipende dall’aliquota IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali e dalla situazione familiare del lavoratore. A titolo puramente indicativo, per un lavoratore single senza carichi di famiglia:

    Stima netto mensile (ottobre 2026, solo paga tabellare base)
    Livello Lordo mensile Netto stimato
    AQ1 (operaio qualificato) 1.451,47 € ≈ 1.170 €
    AS2 (specialista, parametro 140) 1.676,77 € ≈ 1.310 €
    AC1 (concettuale base) 1.864,45 € ≈ 1.430 €
    AD1 (direttivo base) 2.152,20 € ≈ 1.590 €

    Stima orientativa. Il netto effettivo varia in base a regione, comune, carichi familiari, bonus fiscali e detrazioni per lavoro dipendente.

    Come verificare il proprio livello e il minimo spettante

    Il lavoratore ha diritto a conoscere il proprio livello di inquadramento dalla lettera di assunzione o da comunicazione scritta del datore. Per verificare il minimo tabellare spettante è possibile:

    • Consultare le tabelle ufficiali pubblicate da Fillea-CGIL, Filca-CISL o Feneal-UIL nei rispettivi siti;
    • Richiedere il prospetto paga dettagliato al datore di lavoro o al consulente del lavoro dell’azienda;
    • Rivolgersi alla sede territoriale del sindacato di categoria per una verifica della busta paga.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio specializzato AS2 con anzianità
    Tizio lavora dal 2017 in una cementeria come addetto impianto di macinazione, inquadrato AS2. Dal 1° ottobre 2026 il suo minimo tabellare passa a 1.676,77 euro (+60 euro). Avendo maturato 4 scatti di anzianità biennali, la sua retribuzione base è più alta del solo minimo. In assenza di premio aziendale, riceverà anche l’elemento di garanzia retributiva di 300 euro lordi a giugno 2026.
    Caio – Impiegato tecnico AC2 neassunto nel 2025
    Caio viene assunto in ottobre 2025 come tecnico di laboratorio qualità presso uno stabilimento produttore di gesso, inquadrato AC2. Il suo minimo tabellare è 1.897,29 euro lordi mensili. Essendo neoassunto senza scatti maturati, la sua busta paga base corrisponde esattamente al minimo tabellare, a cui si aggiunge la tredicesima a dicembre.
    Sempronia – Quadro AD3 con verifica della busta paga
    Sempronia è responsabile di produzione di un impianto di calce viva, inquadrata AD3. A novembre 2025 nota che la busta paga riporta un minimo inferiore a 2.537,73 euro. Contatta il sindacato che verifica: l’azienda non aveva ancora aggiornato la tabella retributiva alla decorrenza del 1° ottobre 2025. Le viene riconosciuta la differenza arretrata per ottobre e novembre, oltre agli interessi legali.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti previsti dal rinnovo 2025?
    Le tre tranche di aumento da 60, 60 e 55 euro (a parametro 140) decorrono rispettivamente dal 1° ottobre 2025, dal 1° ottobre 2026 e dal 1° ottobre 2027. Gli aumenti effettivi per ciascun livello sono proporzionali al relativo parametro retributivo.
    Quanti livelli prevede il CCNL Cemento, Calce e Gesso?
    Il contratto prevede 12 livelli retributivi distribuiti in 5 aree professionali: Direttiva (AD3, AD2, AD1), Concettuale (AC3, AC2, AC1), Specialistica (AS3, AS2, AS1), Qualificata (AQ2, AQ1) ed Esecutiva (AE1).
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Oltre al minimo tabellare si sommano: scatti di anzianità biennali (fino a 5), eventuali indennità di turno o di disagio, superminimi individuali, la tredicesima mensilità e, in assenza di contrattazione aziendale, l’elemento di garanzia retributiva (300 euro annui lordi dal giugno 2026).
    Il minimo tabellare è lo stesso per operai e impiegati dello stesso livello?
    Sì. Il CCNL Cemento, Calce e Gesso adotta un’unica scala parametrale che accorpa operai, intermedi e impiegati nello stesso livello retributivo quando hanno lo stesso inquadramento.
    Cosa succede se il datore di lavoro paga meno del minimo tabellare?
    Il mancato rispetto del minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per il recupero delle differenze retributive.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’accordo di rinnovo del CCNL Cemento, Calce e Gesso dell’8 maggio 2025 (vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Le tabelle retributive ufficiali sono pubblicate da Federbeton e dai sindacati firmatari.

  • CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Tabelle retributive e minimi salariali: CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie 2024-2026

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie ha ridefinito le retribuzioni minime per oltre 90.000 lavoratori del settore ferroviario, con aumenti distribuiti in tre tranche tra giugno 2025 e giugno 2026 e un’una tantum a copertura del periodo pregresso.

    In sintesi

    Il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie rinnovato il 22 maggio 2025 prevede aumenti medi di 230 euro mensili (livello C1) in tre tranche: 120 euro a giugno 2025, 60 euro a novembre 2025, 50 euro a giugno 2026. I livelli vanno da Q1 (alte professionalità con indennità di funzione di 250 euro) a F2 (ausiliari). Una tantum da 775 a 1.341 euro corrisposta ad agosto 2025.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Agens · Ancp · Confcooperative Lavoro e Servizi · Legacoop Produzione e Servizi
    Parti sindacali
    Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Ugl-Ferrovieri · Fast-Confsal · Orsa Ferrovie
    Data rinnovo
    22 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026
    Platea
    Oltre 90.000 lavoratori
    Divisore orario
    160 ore mensili (per calcolo quota oraria)

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi — vigore dal 1° giugno 2026 (in euro)
    Livello Minimo base Ind. funzione Totale mensile Scatto biennale
    Q 1 2.826,07 250,00 3.076,07 47,19
    Q 2 2.483,02 130,00 2.613,02 38,27
    A 2.401,34 — 2.401,34 35,95
    B 1 2.286,99 — 2.286,99 33,62
    B 2 2.188,97 — 2.188,97 31,77
    B 3 2.156,31 — 2.156,31 31,30
    C 1 2.107,30 — 2.107,30 29,91
    C 2 2.074,62 — 2.074,62 29,45
    D 1 2.041,95 — 2.041,95 28,42
    D 2 1.976,62 — 1.976,62 25,64
    D 3 1.943,94 — 1.943,94 25,22
    E 1 1.911,26 — 1.911,26 24,34
    E 2 1.829,60 — 1.829,60 22,66
    E 3 1.796,91 — 1.796,91 22,26
    F 1 1.666,23 — 1.666,23 18,58
    F 2 1.633,56 — 1.633,56 18,22

    Nota: i valori sono quelli in vigore dal 1° giugno 2026, cioè dopo la terza e ultima tranche (art. 68, punto 3, del testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025; comunicato unitario e tabella dei minimi (Uiltrasporti)). I minimi comprendono l’ex indennità di contingenza e gli E.D.R.; non comprendono il salario professionale, che il CCNL fissa per figura professionale (art. 72). I minimi sono al lordo delle trattenute previdenziali e fiscali. Per i livelli Q1 e Q2 l’indennità di funzione si somma al minimo tabellare. Gli scatti di anzianità maturano ogni due anni, fino a un massimo di 7 (art. 69).

    Il piano di aumenti 2025-2026

    Il rinnovo del 22 maggio 2025 ha introdotto un piano di aumenti in tre momenti distinti, con riferimento al livello C1 come parametro contrattuale:

    Aumenti per tranche — livello C1 di riferimento
    Decorrenza Aumento mensile (C1) Aumento cumulato
    1° giugno 2025 +120,00 € +120,00 €
    1° novembre 2025 +60,00 € +180,00 €
    1° giugno 2026 +50,00 € +230,00 €

    Per i livelli diversi da C1 gli aumenti sono calcolati proporzionalmente al coefficiente retributivo del livello. La variazione sui livelli apicali (Q1) è superiore in valore assoluto; quella sui livelli inferiori (F2) è inferiore.

    Una tantum a copertura del pregresso

    La firma del contratto è avvenuta con quasi diciotto mesi di ritardo rispetto alla scadenza del precedente CCNL (31 dicembre 2023). Per compensare il «buco contrattuale» relativo al periodo gennaio 2024 – maggio 2025, le parti hanno convenuto il pagamento di una somma forfettaria a titolo di una tantum, corrisposta con la busta paga di agosto 2025.

    L’importo è proporzionato ai mesi di effettivo servizio nel periodo di riferimento e non ha effetti sulle altre voci contrattuali (non si computa su ferie, TFR, tredicesima). I valori indicativi per livello sono:

    • Q1: 1.341,09 euro
    • C1: 1.000,00 euro
    • F2: 775,19 euro

    I lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2024 ricevono una quota proporzionata ai mesi lavorati.

    Struttura della retribuzione in busta paga

    Il minimo tabellare non esaurisce la busta paga del lavoratore ferroviario. Le principali voci aggiuntive che compongono la retribuzione complessiva sono:

    • Scatti di anzianità biennali: importi differenziati per livello (da circa 18 a oltre 47 euro per scatto), maturati ogni due anni di servizio.
    • Salario professionale: importo mensile legato alla figura professionale (art. 72); entra nella tredicesima, nella quattordicesima e nella paga oraria.
    • Indennità di turno: per ogni giornata di presenza, dal 1° agosto 2025, 2,20 euro nei turni avvicendati nelle 24 ore, 2,45 euro nei turni non cadenzati, 1,30 euro nei turni in seconda (art. 81).
    • Indennità domenicale: 23,50 euro per il lavoro domenicale ordinario; 65,00 euro per la domenica di Pasqua.
    • Indennità notturna: 2,50 euro per ogni ora di lavoro prestata in orario notturno (decorrenza 1° agosto 2025).
    • Indennità di assenza dalla residenza: per il personale mobile che svolge servizio fuori sede (cfr. articolo dedicato al nastro lavorativo e agli orari).
    • Rimborso pasto / buono pasto: previsto per le trasferte; i lavoratori degli appalti ferroviari hanno diritto a buoni pasto di valore non inferiore a 7,00 euro dal 1° gennaio 2026.
    • Tredicesima e quattordicesima mensilità (vedi articolo dedicato).
    • Premio di risultato: eventualmente previsto dalla contrattazione di secondo livello (aziendale).

    Retribuzione oraria e divisore convenzionale

    Il divisore convenzionale per il calcolo della retribuzione oraria è fissato dal CCNL in 160 ore mensili. Per ottenere la paga oraria si divide il minimo mensile del livello per 160. Esempio sul livello C1 (dal 1° giugno 2026): 2.107,30 / 160 = circa 13,17 euro l’ora. Questo valore è il riferimento per il calcolo degli straordinari, dei supplementi notturni e degli altri istituti orari.

    Casi pratici

    Tizio — Operatore di circolazione livello D1

    Tizio lavora come Operatore Specializzato della Circolazione, inquadrato al livello D1. Dal 1° novembre 2025 il suo minimo tabellare è 1.993,51 euro mensili. Con due scatti di anzianità biennali maturati (28,42 euro ciascuno), arriva a circa 2.050 euro di retribuzione base. Il 1° giugno 2026 riceve l’aumento della terza tranche (proporzionale a C1 +50 euro): la sua retribuzione base supera i 2.060 euro mensili.

    Caia — Macchinista livello B1 con una tantum

    Caia è macchinista inquadrata al livello B1. Dal 1° novembre 2025 il suo minimo è 2.232,73 euro (2.286,99 euro dal 1° giugno 2026). Ad agosto 2025 ha ricevuto l’una tantum proporzionata ai mesi lavorati tra gennaio 2024 e maggio 2025: essendo stata in forza per tutti i 17 mesi del periodo, ha percepito l’importo pieno previsto per il suo livello. L’una tantum non ha influenzato il calcolo del TFR né della tredicesima.

    Sempronio — Responsabile di unità tecnica livello Q1

    Sempronio è un quadro inquadrato nella posizione Q1. La sua retribuzione base dal 1° novembre 2025 è 2.759,01 euro di minimo tabellare più 250,00 euro di indennità di funzione, per un totale di 3.009,01 euro. Con quattro scatti biennali maturati (47,19 euro ciascuno), la sua retribuzione base complessiva supera i 3.197 euro mensili, cui si aggiungono eventuali premi aziendali definiti dalla contrattazione di secondo livello.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti del CCNL Ferrovie 2025-2026?
    Gli aumenti sono distribuiti in tre tranche: 120 euro a giugno 2025, 60 euro a novembre 2025 e 50 euro a giugno 2026 (valori riferiti al livello C1; gli altri livelli sono proporzionali). L’aumento complessivo a regime è di 230 euro mensili.
    Esiste una quattordicesima nel CCNL Ferrovie?
    Sì, il CCNL Ferrovie/Attività Ferroviarie prevede 14 mensilità: la tredicesima è liquidata entro il 15 dicembre e la quattordicesima entro il 27 luglio di ogni anno.
    I minimi tabellari includono l’indennità di funzione?
    Per i livelli Q1 e Q2 è prevista un’indennità di funzione aggiuntiva (rispettivamente 250 euro e 130 euro al mese). Per gli altri livelli il minimo tabellare è la retribuzione base senza ulteriori indennità fisse.
    Cosa copre il CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie?
    Copre le imprese che svolgono trasporto ferroviario di persone e merci, la gestione delle reti infrastrutturali e le attività connesse. Si applica ad aziende come Trenitalia, RFI, Italo-NTV e le imprese ferroviarie che aderiscono ad Agens o alle cooperative associate.
    Cosa è stata l’una tantum di agosto 2025?
    L’una tantum ha coperto il periodo gennaio 2024 – maggio 2025 (buco contrattuale). L’importo pieno varia da 775,19 euro (F2) a 1.341,09 euro (Q1) per chi era in forza per l’intero periodo; chi è entrato successivamente riceve una quota proporzionata ai mesi di servizio.
    Dove si trovano le tabelle ufficiali aggiornate?
    I minimi sono nell’art. 68 del testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025 e nella comunicato unitario e tabella dei minimi (Uiltrasporti). La tabella in questa pagina riporta i valori in vigore dal 1° giugno 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 22 maggio 2025, con vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026. I minimi tabellari dal 1° novembre 2025 sono tratti dalle tabelle ufficiali rese disponibili da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl-Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Formazione Professionale

    Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Formazione Professionale Enti 2024-2027

    Guida ai minimi tabellari mensili del CCNL per gli enti di formazione professionale accreditati, con la struttura a 9 livelli, gli aumenti del biennio 2024-2025 e le prospettive per il biennio 2026-2027.

    In sintesi

    Il CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firmato da FORMA, CENFOP e le sigle FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) fissa 9 livelli retributivi. I minimi vigenti dal 1° settembre 2025 vanno da 1.635,99 € (livello I) a 3.222,79 € (livello IX) lordi mensili. Il primo biennio economico ha garantito un incremento complessivo del 5% sul livello V di riferimento (pari a 100 € mensili). Il secondo biennio economico 2026-2027 è soggetto a riapertura negoziale.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Firma del CCNL
    1° marzo 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito
    Dipendenti di enti di formazione professionale accreditati dalle Regioni e Province autonome

    Tabella riepilogativa dei minimi

    Minimi tabellari mensili lordi – in vigore dal 1° settembre 2025 (in euro)
    Livello Minimo mensile Minimo annuale (×13) Aumento vs giugno 2024
    I 1.635,99 € 21.267,87 € +30,00 €
    II 1.730,71 € 22.499,23 € +33,64 €
    III 1.834,59 € 23.849,67 € +35,66 €
    IV 1.975,16 € 25.677,08 € +38,39 €
    V 2.057,63 € 26.749,19 € +40,00 €
    VI 2.331,43 € 30.308,59 € +45,33 €
    VII 2.440,58 € 31.727,54 € +47,44 €
    VIII 2.627,71 € 34.160,23 € +51,10 €
    IX 3.222,79 € 41.896,27 € +62,68 €

    Nota: i minimi sono al lordo di contributi previdenziali e imposte. Il minimo annuo è calcolato su 13 mensilità (tredicesima inclusa). Gli importi si riferiscono ai minimi tabellari del CCNL del 1° marzo 2024, primo biennio economico, seconda tranche (settembre 2025). Per il secondo biennio 2026-2027 è prevista riapertura negoziale tra le parti.

    Il percorso degli aumenti nel primo biennio 2024-2025

    Il rinnovo del CCNL sottoscritto il 1° marzo 2024 ha previsto un aumento complessivo del 5% sulla retribuzione tabellare del livello V (livello di riferimento contrattuale), suddiviso in due tranche:

    • Prima tranche dal 1° giugno 2024: aumento di 60 € mensili al livello V (3% circa), con aumenti proporzionali agli altri livelli.
    • Seconda tranche dal 1° settembre 2025: ulteriori 40 € mensili al livello V (2% circa), con aumenti proporzionali.

    L’incremento complessivo del biennio corrisponde a 100 € mensili lordi sul livello V di riferimento, pari a circa il 5% della retribuzione tabellare. Si tratta del primo rinnovo dopo oltre dieci anni di blocco contrattuale: il precedente CCNL era scaduto nel 2013 e le retribuzioni erano rimaste ferme per un intero decennio.

    Il secondo biennio economico 2026-2027

    Il CCNL 2024-2027 ha struttura quadriennale con articolazione economica biennale. Le parti firmatarie si sono impegnate ad aprire la trattativa per il secondo biennio economico (2026-2027) entro settembre 2025. Alla data di aggiornamento di questa guida (giugno 2026), le informazioni sugli eventuali aumenti per il periodo 2026-2027 non sono ancora disponibili in modo ufficiale e pubblico; si consiglia di consultare direttamente le organizzazioni sindacali di categoria o le associazioni datoriali per conoscere lo stato delle trattative.

    La struttura retributiva del settore risente della dipendenza dal finanziamento pubblico regionale e dai fondi europei (FSE+), il che storicamente rende complessa la contrattazione su aumenti nominali significativi. La discontinuità dei corsi e la variabilità dei finanziamenti regionali influenzano anche la stabilità delle retribuzioni effettivamente erogate.

    Cosa si aggiunge al minimo tabellare

    Il minimo tabellare è la base di partenza della busta paga. Su di esso si stratificano ulteriori voci:

    • Progressione retributiva per anzianità (RPA): meccanismo introdotto dal CCNL 2024 in sostituzione del sistema precedente; spetta ai lavoratori con anzianità maturata nello stesso ente o nel settore, secondo i criteri fissati dall’accordo.
    • Fondo incentivi: corrisposto in forma di una tantum o erogazione periodica, di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo; soggetto a contrattazione di secondo livello (regionale o di ente).
    • Welfare contrattuale una tantum: fino a 1.000 € pro capite, da definire in sede di contrattazione regionale.
    • Tredicesima mensilità: erogata entro il 16 dicembre di ogni anno.
    • Eventuali superminimi individuali o integrazioni aziendali concordate localmente.

    Come leggere la busta paga nel settore

    La conversione dal lordo al netto dipende dall’aliquota IRPEF, dalle addizionali regionali e comunali, dalla situazione familiare e dalle detrazioni spettanti. A titolo puramente orientativo, un lavoratore al livello V (minimo 2.057,63 € lordi) percepisce indicativamente tra 1.530 € e 1.600 € netti mensili; un lavoratore al livello VII (2.440,58 €) si colloca intorno a 1.750-1.820 € netti. Questi importi sono soggetti a variabilità individuale significativa e vanno verificati con il proprio consulente del lavoro o il sindacato.

    Casi pratici

    Tizio – Formatore di livello V in un CFP regionale
    Tizio lavora come formatore in un centro di formazione professionale accreditato dalla Regione. Inquadrato al livello V, dal 1° settembre 2025 percepisce un minimo tabellare di 2.057,63 € lordi mensili, pari a 26.749,19 € annui (su 13 mensilità). Rispetto al minimo del giugno 2024 (1.997,63 €) ha ricevuto un aumento di 60 € nella prima tranche e di ulteriori 40 € nella seconda. Attende l’esito della trattativa sul secondo biennio per sapere se ci saranno ulteriori incrementi nel 2026.
    Caia – Coordinatrice didattica di livello VII
    Caia coordina le attività formative di un ente accreditato ed è inquadrata al livello VII. Dal settembre 2025 percepisce 2.440,58 € lordi mensili. L’ente applica anche un fondo incentivi annuale (circa il 3% dell’imponibile previdenziale), che Caia riceve a giugno di ogni anno. La sua retribuzione annua lorda complessiva (minimo + tredicesima + fondo incentivi) supera i 34.000 €.
    Sempronio – Neoassunto al livello III
    Sempronio è appena stato assunto come tutor d’aula in un ente di formazione professionale, inquadrato al livello III. Il suo minimo tabellare è 1.834,59 € lordi mensili. L’ente non ha ancora aperto la contrattazione di secondo livello sul welfare una tantum da 1.000 €; Sempronio si rivolge al delegato CISL Scuola per sollecitare l’apertura del tavolo regionale.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del livello V nel CCNL Formazione Professionale 2025?
    Dal 1° settembre 2025 il minimo del livello V è 2.057,63 € lordi mensili, a seguito dell’aumento del 5% previsto nel primo biennio economico 2024-2025 (60 € da giugno 2024 + 40 € da settembre 2025).
    Quando vengono aggiornati i minimi tabellari nel CCNL Formazione Professionale?
    Il CCNL 2024-2027 prevede due bienni economici. Il primo (2024-2025) ha portato aumenti dal 1° giugno 2024 e dal 1° settembre 2025. Il secondo biennio (2026-2027) è soggetto a specifica trattativa tra le parti, da avviare entro settembre 2025.
    Cosa succede se il datore di lavoro paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la conciliazione o per l’accertamento delle differenze retributive.
    Sono previsti scatti di anzianità nel CCNL Formazione Professionale?
    Il CCNL 2024 ha riformulato il sistema di progressione economica per anzianità (RPA), eliminando il vecchio meccanismo precedente. Per i dettagli aggiornati è necessario consultare il testo integrale del CCNL 2024-2027 e gli accordi di secondo livello.
    A quante mensilità corrisponde il minimo annuale nel CCNL Formazione Professionale?
    Il minimo annuale si calcola su 13 mensilità (retribuzione mensile per 13), poiché il CCNL prevede la tredicesima mensilità. Non è prevista la quattordicesima da contratto nazionale.
    Il settore della formazione professionale prevede premi di risultato?
    Sì, il CCNL prevede un fondo incentivi di norma non inferiore al 3% dell’imponibile previdenziale annuo, da definirsi nella contrattazione di secondo livello (regionale o di ente). È possibile anche una somma una tantum fino a 1.000 € pro capite come welfare contrattuale, soggetta anch’essa a contrattazione regionale.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024) e ai relativi accordi economici. I minimi tabellari riportati si riferiscono alla seconda tranche del primo biennio economico (1° settembre 2025). Per il secondo biennio 2026-2027 è in corso la trattativa tra le parti. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Stabilimenti Balneari: tabelle retributive 2024-2027

    CCNL Stabilimenti Balneari

    Tabelle retributive CCNL Stabilimenti Balneari 2024-2027: minimi, aumenti e busta paga

    Il CCNL Turismo-Confcommercio ha rinnovato nel giugno 2024 le tabelle retributive per i lavoratori degli stabilimenti balneari marini, lacuali e fluviali. Cinque tranche di aumenti distribuiti fino al dicembre 2027 portano i minimi a valori mai raggiunti nel settore.

    In sintesi

    Il CCNL Turismo Confcommercio (rinnovo 5 giugno 2024, vigenza 2024-2027) fissa per gli stabilimenti balneari minimi mensili lordi, dal 1° giugno 2026, da 1.390,20 € (livello 7) a 2.462,97 € (quadro A, più 75 € di indennità di funzione). Cinque tranche di aumenti portano incrementi totali da 149 € a 328 € per livello entro dicembre 2027.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    FIPE-Confcommercio · Legacoop Produzione e Servizi · Confcooperative · AGCI Servizi
    Parti firmatarie (sindacali)
    Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Data rinnovo
    5 giugno 2024
    Vigenza
    1° giugno 2024 – 31 dicembre 2027
    Ambito balneare
    Stabilimenti balneari marini, lacuali, fluviali e piscinali (Titolo XII CCNL)

    Tabella riepilogativa dei minimi (giugno 2026)

    Minimi mensili lordi stabilimenti balneari – dal 1° giugno 2026
    Livello Profilo tipico Paga base Contingenza Totale lordo
    Quadro A Direttore 1.920,27 € 542,70 € 2.462,97 €*
    Livello 1 Vice direttore 1.570,97 € 536,71 € 2.107,68 €
    Livello 2 Cassiere centrale, infermiere diplomato 1.384,76 € 531,59 € 1.916,35 €
    Livello 3 Capo assistente bagnanti, capo operaio 1.272,47 € 528,26 € 1.800,73 €
    Livello 4 Segretario, operaio specializzato, massaggiatore, istruttore di nuoto con brevetto 1.167,75 € 524,94 € 1.692,69 €
    Livello 5 Cassiere, magazziniere comune, assistente ai bagnanti 1.057,72 € 522,37 € 1.580,09 €
    Livello 6S Maschera, guardiano notturno 994,18 € 520,64 € 1.514,82 €
    Livello 6 Operaio comune, bagnino cabinista, lavandaio 971,06 € 520,51 € 1.491,57 €
    Livello 7 Guardarobiera, addetto pulizie 871,75 € 518,45 € 1.390,20 €

    * Il quadro A percepisce inoltre un’indennità di funzione di 75 € mensili (art. 154), esclusa dal totale in tabella. Il totale è paga base più contingenza e riguarda la generalità degli stabilimenti: nelle aziende minori, cioè gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, la paga base è ridotta di una cifra fissa per livello (da 2,58 a 5,68 € al mese nel testo del 2018, art. 162) e la contingenza è di pochi centesimi inferiore (art. 163). Nella classificazione degli stabilimenti (art. 239) esiste il solo quadro A. Paga base: art. 161 e ipotesi di accordo del 5 giugno 2024; contingenza: art. 163. Importi al lordo di contributi previdenziali e IRPEF.

    Piano degli aumenti 2024-2027

    L’accordo del 5 giugno 2024 ha introdotto cinque tranche di aumenti sul minimo tabellare, distribuite nell’arco del quadriennio contrattuale. La tabella seguente mostra gli incrementi mensili lordi per i livelli principali del comparto balneare.

    Aumenti mensili lordi per tranche – stabilimenti balneari (principali livelli)
    Livello Giugno 2024 Giugno 2025 Giugno 2026 Giugno 2027 Dicembre 2027 Totale
    Quadro A +82,22 € +65,78 € +65,78 € +49,33 € +65,78 € +328,89 €
    Livello 1 +67,26 € +53,81 € +53,81 € +40,36 € +53,81 € +269,05 €
    Livello 3 +54,48 € +43,59 € +43,59 € +32,69 € +43,59 € +217,94 €
    Livello 5 +45,29 € +36,23 € +36,23 € +27,17 € +36,23 € +181,15 €
    Livello 6 +41,58 € +33,26 € +33,26 € +24,95 € +33,26 € +166,31 €
    Livello 7 +37,33 € +29,86 € +29,86 € +22,40 € +29,86 € +149,31 €

    Gli aumenti si applicano alla paga base tabellare e sono automatici: non richiedono accordo aziendale integrativo. Il datore di lavoro è tenuto ad aggiornarli nel cedolino del mese di decorrenza.

    La stagionalità non riduce i minimi

    Un punto spesso frainteso riguarda il rapporto tra contratto stagionale e retribuzione. Il lavoratore assunto con contratto a termine per attività stagionale ha diritto agli stessi minimi tabellari del collega a tempo indeterminato: il contratto a termine non giustifica alcuna riduzione della paga oraria o mensile.

    Ciò che cambia nei contratti stagionali è la durata del rapporto e, di conseguenza, il calcolo proporzionale delle competenze: tredicesima, quattordicesima mensilità e ferie maturano pro quota sui mesi di servizio effettivo. Pertanto, un bagnino di livello 6 assunto per tre mesi estivi riceve circa un quarto delle mensilità aggiuntive annue.

    Voci aggiuntive alla paga base

    Il minimo tabellare è solo la base di calcolo. In busta paga si sommano ulteriori voci:

    • Scatti di anzianità: sei scatti, uno ogni quattro anni di servizio senza interruzione di rapporto presso la stessa azienda (art. 182); l’importo è fisso per livello (33,05 € al livello 4, 30,99 € al livello 6, 37,70 € al livello 1) e non è calcolato sulla paga base.
    • Superminimo individuale: importo concordato individualmente con il datore; può essere assorbibile (si riduce con gli aumenti contrattuali) o non assorbibile.
    • Compenso percentuale: per il personale addetto a bar, ristorante o similari all’interno dello stabilimento, può essere prevista una percentuale di servizio; per i bar e i ristoranti degli stabilimenti di terza e quarta categoria vale la riduzione di paga base dell’art. 162, confermata dall’art. 249 del Titolo XII.
    • Maggiorazioni: lavoro festivo +20%, straordinario diurno +30%, straordinario notturno (dalle 00:00 alle 06:00) +60%.
    • Indennità di funzione: 75 € mensili per il quadro A (art. 154), assorbibile dai trattamenti individuali già riconosciuti.

    Come leggere la busta paga: lordo e netto

    Dal totale lordo mensile vengono detratti i contributi previdenziali a carico del lavoratore (aliquota INPS ordinaria circa 9,19% per dipendenti del settore) e le ritenute IRPEF con detrazioni da lavoro dipendente. Il netto percepito varia sensibilmente in base alla situazione familiare e alle addizionali locali. In via del tutto indicativa, su un lordo di 1.491 € (livello 6) il netto si aggira intorno a 1.200-1.250 €; su un lordo di 1.800 € (livello 3) intorno a 1.380-1.430 €. Per una stima accurata è sempre necessario ricorrere a un consulente del lavoro o al cedolino personalizzato.

    Casi pratici

    Tizio – bagnino cabinista stagionale, primo anno
    Tizio è assunto con contratto a termine stagionale (giugno-agosto 2026) come operaio comune al livello 6. Il suo minimo mensile è 1.491,57 € lordi. Lavorando tre mesi riceve tredicesima e quattordicesima proporzionate: 3/12 di ciascuna mensilità aggiuntiva. Dal 1° giugno 2026 scatta la terza tranche di aumento (+33,26 €/mese rispetto a maggio 2026): Tizio beneficia subito dell’adeguamento perché la sua assunzione decorre da giugno.
    Caia – istruttrice di nuoto con brevetto, livello 4
    Caia lavora da cinque anni, senza interruzioni di rapporto, presso lo stesso stabilimento, inquadrata al livello 4 (1.692,69 € lordi mensili dal giugno 2026). Ha maturato il primo scatto di anzianità, quadriennale, di 33,05 € al mese. Il suo totale in busta paga supera quindi il minimo tabellare di 33,05 €. In estate vengono aggiunte le ore di straordinario domenicale (+30%) per le giornate di punta. L’aumento di giugno 2026 (+40 € mensili rispetto a maggio 2026) è automatico e non richiede trattative aziendali.
    Sempronio – addetto bar interno allo stabilimento, livello 4
    Sempronio gestisce il chiosco bar all’interno dello stabilimento. Oltre al minimo tabellare del livello 4, percepisce un compenso percentuale sugli incassi del punto di ristoro, se previsto dal suo contratto. Il compenso percentuale si somma al minimo tabellare e non lo sostituisce: la retribuzione non può scendere sotto il minimo contrattuale del livello 4 nemmeno nei mesi di scarsa affluenza. Se lo stabilimento è di terza o quarta categoria, il minimo di riferimento è quello ridotto dell’art. 162.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo mensile di un bagnino (livello 6) nel 2026?
    Dal 1° giugno 2026 il livello 6 degli stabilimenti balneari ha un totale mensile lordo di circa 1.491 € (paga base 971,06 € + contingenza 520,51 €). A giugno 2026 scatta la terza tranche di aumento di 33,26 € mensili rispetto a maggio 2026.
    Quante tranche di aumento prevede il rinnovo 2024?
    Cinque tranche: giugno 2024, giugno 2025, giugno 2026, giugno 2027 e dicembre 2027. L’aumento complessivo al livello 6 è di 166,31 € mensili; al livello QA di 328,89 € mensili entro fine 2027.
    La tabella retributiva degli stabilimenti balneari è uguale a quella dei pubblici esercizi?
    Sì, per la generalità delle aziende: paga base e contingenza sono quelle della tabella nazionale (art. 161 e art. 163), uguale per i settori del contratto. Fanno eccezione le aziende minori, cioè i pubblici esercizi minori e gli stabilimenti balneari di terza e quarta categoria, dove la paga base è ridotta di pochi euro e la contingenza di pochi centesimi (art. 162 e art. 163, testo del 2018).
    Cosa si aggiunge al minimo tabellare in busta paga?
    Al minimo tabellare si sommano: scatti di anzianità quadriennali, eventuali superminimi individuali, compensi percentuali per servizi bar/ristoro, indennità per lavoro festivo (+20%) e straordinario (+30% diurno, +60% notturno).
    Il lavoratore stagionale ha diritto agli stessi minimi?
    Sì. Il contratto a termine stagionale non riduce i minimi tabellari: il lavoratore stagionale percepisce lo stesso minimo del collega a tempo indeterminato, con tredicesima e quattordicesima proporzionate al periodo di lavoro effettivo.
    Dove si trovano le tabelle ufficiali aggiornate?
    Le tabelle ufficiali sono pubblicate da FIPE-Confcommercio sul proprio sito (fipe.it) e dalle organizzazioni sindacali Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Aggiornamenti a ogni tranche vengono comunicati tramite circolari aziendali o dal consulente del lavoro dell’impresa.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2026, ferie, permessi e ROL 2026, maternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia e infortunio 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Turismo-Confcommercio del 5 giugno 2024 (vigenza 2024-2027). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.

  • CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    CCNL Metalmeccanica PMI (Confapi)

    CCNL Metalmeccanica PMI Confapi: tabelle retributive e minimi 2025-2026

    Minimi tabellari per i 9 livelli professionali del CCNL Unionmeccanica Confapi, aumenti del rinnovo 2025-2028 firmato il 4 giugno 2026, scatti di anzianità e differenze rispetto al CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica).

    In sintesi

    Dal 1° giugno 2026 il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (Unionmeccanica) fissa minimi da 1.639,96 € (1° livello) a 3.124,30 € (9° livello) lordi al mese, per 13 mensilità. Il rinnovo 2025-2028, firmato il 4 giugno 2026 e approvato dai lavoratori, porta 200 € al 5° livello in cinque tranche: 27,90 € (giugno 2025), 22,10 € (settembre 2025), 50 € (giugno 2026), 45 € (giugno 2027) e 55 € (giugno 2028). Gli scatti di anzianità sono biennali, al massimo 5, da 18,49 € a 45,96 €.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Unionmeccanica (Confapi) · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Rinnovo in vigore
    Ipotesi del 4 giugno 2026, approvata dai lavoratori (esito comunicato il 24 luglio 2026); vigenza 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Testo base precedente
    26 maggio 2021 (vigenza 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2024)
    Ambito applicativo
    Piccole e medie imprese metalmeccaniche, oreficerie, installazione impianti aderenti a Confapi
    Platea stimata
    Circa 450.000 lavoratori in circa 40.000 aziende (stima Fim-Cisl)
    Codice CNEL
    C018 (codice Ra.Si. INPS CP0002)

    Tabelle retributive CCNL metalmeccanici Confapi 2026: minimi per livello

    Minimi tabellari mensili lordi per livello – vigenti dal 1° giugno 2026
    Livello Minimo mensile (€) Scatto biennale (€, art. 41) Profilo esemplificativo
    1° 1.639,96 18,49 Lavoratore in fase di prima formazione (in progressiva eliminazione)
    2° 1.811,11 21,59 Operaio comune, attività manuali di supporto
    3° 2.009,48 25,05 Operaio qualificato, mansioni standard di produzione
    4° 2.096,58 26,75 Operaio specializzato, impiegato esecutivo
    5° 2.245,87 29,64 Operaio altamente specializzato, impiegato tecnico
    6° 2.407,97 32,43 Tecnico di produzione, capo squadra
    7° 2.583,36 36,41 Impiegato direttivo, tecnico senior
    8° (e 8° Quadro) 2.809,37 40,95 Quadro di livello intermedio
    9° (e 9° Quadro) 3.124,30 45,96 Quadro di alto livello, dirigente di fatto

    Nota: minimi in vigore dal 1° giugno 2026, dopo la tranche di 50 € del rinnovo 2025-2028; i prossimi aumenti scattano a giugno 2027 e giugno 2028. Gli scatti sono quelli dell’art. 41 del contratto: uno ogni due anni di servizio nella stessa azienda, al massimo 5, e si sommano al minimo. Il contratto prevede 13 mensilità: la quattordicesima non c’è (come nel CCNL Metalmeccanici Industria), salvo accordi aziendali.

    Aumenti del rinnovo 2025-2028

    Le prime tre tranche erano state fissate dall’accordo ponte del 24 luglio 2025. Il rinnovo firmato il 4 giugno 2026 da Unionmeccanica Confapi, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL le ha confermate e ne ha aggiunte due, per un totale di 200 € lordi al mese al 5° livello (+9,32%) a fine 2028. Il parametro di riferimento è il 5° livello; gli altri livelli ricevono aumenti in proporzione.

    Aumenti tabellari 2025-2028 (riferimento 5° livello)
    Decorrenza Aumento mensile (5° liv.) Natura
    1° giugno 2025 +27,90 € Accordo ponte 24 luglio 2025, già in busta paga
    1° settembre 2025 +22,10 € Accordo ponte 24 luglio 2025, già in busta paga
    1° giugno 2026 +50,00 € In vigore (minimi della tabella sopra)
    1° giugno 2027 +45,00 € Rinnovo 4 giugno 2026
    1° giugno 2028 +55,00 € Rinnovo 4 giugno 2026

    Minimi Confapi da giugno 2027 e giugno 2028, livello per livello

    L’ipotesi del 4 giugno 2026 riporta già gli aumenti e i nuovi minimi di ogni livello per le due tranche future. Importi in euro lordi mensili:

    Aumenti e minimi CCNL Unionmeccanica Confapi 2026-2028 per livello
    Livello Aumento 1/6/2026 Aumento 1/6/2027 Minimo 1/6/2027 Aumento 1/6/2028 Minimo 1/6/2028 Totale aumenti 2025-2028
    1° +36,51 +32,86 1.672,82 +40,16 1.712,98 146,04
    2° +40,32 +36,29 1.847,40 +44,35 1.891,75 161,28
    3° +44,74 +40,26 2.049,75 +49,21 2.098,96 178,96
    4° +46,68 +42,01 2.138,59 +51,34 2.189,93 186,70
    5° +50,00 +45,00 2.290,87 +55,00 2.345,87 200,00
    6° +53,61 +48,25 2.456,22 +58,97 2.515,19 214,44
    7° +57,51 +51,76 2.635,12 +63,26 2.698,38 230,05
    8° e 8Q +62,55 +56,29 2.865,66 +68,80 2.934,46 250,19
    9° e 9Q +69,56 +62,60 3.186,90 +76,51 3.263,42 278,24

    Per il 2027 e il 2028 i minimi vengono adeguati anche all’inflazione IPCA-NEI effettiva, ma solo per la parte che supera il 2,653% (2027) e il 2,729% (2028): se l’inflazione resta sotto queste soglie, valgono gli importi della tabella.

    Fonte: Fiom-Cgil, ipotesi di accordo Unionmeccanica-Confapi del 4 giugno 2026 (PDF).

    Al 1° giugno 2026 il 5° livello ha già ricevuto 100 € dei 200 complessivi; gli altri 100 arrivano con le tranche del 2027 e del 2028. Il rinnovo alza anche i flexible benefit da 200 a 250 € l’anno dal 2028 e il contributo aziendale a EBM Salute a 120 € l’anno dal 1° gennaio 2027.

    Come si legge la busta paga nel CCNL PMI Confapi

    Il minimo tabellare è la voce base della retribuzione garantita dal CCNL. Su di esso si stratificano ulteriori componenti:

    • Scatti di anzianità biennali: maturano ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro, fino a un massimo di 5 scatti (quindi 10 anni). L’importo dello scatto è fissato per livello dal contratto.
    • Superminimo individuale: importo aggiuntivo concordato con il datore; può essere dichiarato «assorbibile» (scompare in presenza di futuri aumenti contrattuali) o «non assorbibile» (rimane fisso).
    • Indennità per lavori disagiati o turni: maggiorazioni per turno notturno, lavoro festivo, condizioni ambientali penalizzanti (calore, rumore, polveri).
    • Welfare contrattuale: flexible benefit per 200 € l’anno, che salgono a 250 € dal 2028.
    • Tredicesima mensilità: pagata a Natale, pari all’intera retribuzione globale di fatto del mese (art. 42); chi ha lavorato meno di un anno ne riceve tanti dodicesimi quanti sono i mesi di servizio.

    Differenza rispetto al CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica)

    È fondamentale non confondere questo contratto con il CCNL Metalmeccanici Industria firmato da Federmeccanica e Assistal. I due contratti si applicano a platee diverse:

    • Il CCNL Metalmeccanici Industria (Federmeccanica) si applica alle grandi e medie imprese aderenti a Confindustria, con circa 1,5 milioni di lavoratori. Dopo il rinnovo del 22 novembre 2025, dal giugno 2026 i minimi vanno da 1.784,94 € (D1) a 2.907,01 € (A1), su una scala di 9 livelli diversa da quella Confapi; la sanità integrativa è Metasalute.
    • Il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi (Unionmeccanica) si applica alle PMI aderenti a Confapi, con circa 400.000 lavoratori. I minimi non sono né sempre più alti né sempre più bassi: al 5° livello Confapi 2.245,87 € contro 2.211,43 € del C3 Federmeccanica, al 6° livello 2.407,97 € contro 2.542,98 € del B2. Sanità integrativa e previdenza passano da EBM Salute e Fondapi.

    Un lavoratore che riceve la lettera di assunzione deve verificare quale CCNL viene applicato e confrontare le condizioni: se l’azienda aderisce a Confapi il CCNL è Unionmeccanica; se è iscritta a Confindustria, il CCNL applicato è Federmeccanica.

    Divisori retributivi e calcolo orario

    Il CCNL fissa i divisori convenzionali per il calcolo delle voci orarie e giornaliere:

    • Retribuzione giornaliera = minimo mensile ÷ 26
    • Retribuzione oraria = minimo mensile ÷ 173

    Questi divisori si usano per calcolare trattenute (malattia, permessi non retribuiti) e integrazioni (straordinario, festivo). Esempio: un lavoratore al 5° livello (2.245,87 €) ha una retribuzione oraria di 12,98 € e una giornaliera di 86,38 €.

    Scatti di anzianità nel CCNL metalmeccanici Confapi

    Lo regola l’art. 41. Per ogni biennio di servizio nella stessa azienda o nello stesso gruppo spetta una maggiorazione mensile in cifra fissa (gli importi sono nella tabella sopra), fino a un massimo di 5 scatti. Ogni scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio. Gli scatti non si assorbono negli aumenti di merito, e viceversa. Chi passa a una categoria superiore conserva l’anzianità e il numero di scatti già maturati, ricalcolati sugli importi del nuovo livello.

    Codice CNEL C018: quale contratto è e dove si trova il testo

    C018 è il codice con cui il CNEL identifica il CCNL della piccola e media industria metalmeccanica, orafa e dell’installazione di impianti firmato da Unionmeccanica-Confapi con Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil. Lo stesso codice compare nell’elenco dei contratti Confapi allegato al messaggio INPS n. 3592/2025, dove al metalmeccanico Confapi corrisponde il codice Ra.Si. CP0002. Non va confuso con il CCNL Federmeccanica-Assistal dell’industria metalmeccanica, che ha un codice CNEL diverso.

    Il testo depositato si consulta nell’archivio dei contratti collettivi del CNEL (cnel.it, archivio contratti). L’ipotesi di rinnovo del 4 giugno 2026, con le tabelle dei minimi, è pubblicata dai sindacati firmatari. I lavoratori l’hanno approvata con la consultazione conclusa il 24 luglio 2026 (comunicato Fim, Fiom, Uilm).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio al 5° livello, gli aumenti del 2025-2026
    Tizio lavora in una piccola azienda metalmeccanica aderente a Confapi. Il suo cedolino di agosto 2025 riporta un minimo tabellare di 2.173,77 € (già comprensivo dei 27,90 € di giugno 2025). Dal 1° settembre 2025 si aggiungono 22,10 € e il minimo diventa 2.195,87 €; dal 1° giugno 2026 altri 50 €, per arrivare a 2.245,87 €. Il datore applica gli aumenti automaticamente, senza bisogno di alcun accordo individuale.
    Caia – Impiegata tecnica al 7° livello con 6 anni di anzianità
    Caia è inquadrata al 7° livello da 6 anni. Il suo minimo tabellare da giugno 2026 è 2.583,36 €. Con 6 anni di servizio ha maturato 3 scatti biennali da 36,41 € (109,23 € in tutto): la sua retribuzione base è 2.692,59 € lordi al mese, oltre a eventuali superminimi. Su 13 mensilità fa 35.003,67 € lordi l’anno.
    Sempronio – Confronto tra CCNL applicabili prima dell’assunzione
    Sempronio riceve due offerte di lavoro come tecnico di produzione (6° livello): una da un’azienda iscritta a Federmeccanica, una da un’azienda iscritta a Confapi. Confrontando i CCNL, il minimo al 6° livello è 2.407,97 € (Confapi PMI, giugno 2026) rispetto a 2.542,98 € del livello B2 Federmeccanica (giugno 2026). Cambiano anche sanità integrativa e welfare: Metasalute per Federmeccanica; EBM Salute e flexible benefit di 200 € l’anno (250 € dal 2028) per Confapi. Sempronio si rivolge al sindacato per valutare le condizioni totali.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare al 5° livello nel CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Secondo le tabelle in vigore dal 1° giugno 2026, il minimo al 5° livello è di 2.245,87 € lordi mensili, dopo la tranche di +50 € scattata il 1° giugno 2026. Per il testo aggiornato delle tabelle fare riferimento ai siti di FIM-CISL, FIOM-CGIL o UILM-UIL.
    Quando scade il CCNL Metalmeccanica PMI Confapi?
    Il 31 dicembre 2028. Il testo del 26 maggio 2021 era scaduto il 31 dicembre 2024; dopo l’accordo ponte del 24 luglio 2025, il rinnovo è stato firmato il 4 giugno 2026 da Unionmeccanica Confapi, FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL e approvato dai lavoratori (esito comunicato il 24 luglio 2026). Copre il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028.
    Cosa succede se il datore paga meno del minimo tabellare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare è un inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In caso di mancato accordo, è possibile ricorrere al Giudice del Lavoro per il recupero delle differenze retributive.
    Come si calcola la retribuzione oraria e giornaliera?
    Il CCNL fissa divisori convenzionali: retribuzione giornaliera = minimo mensile ÷ 26; retribuzione oraria = minimo mensile ÷ 173. Esempio con il 5° livello (2.245,87 € da giugno 2026): 86,38 € al giorno e 12,98 € all’ora.
    Gli scatti di anzianità sono previsti nel CCNL PMI Confapi?
    Sì. Il CCNL prevede scatti di anzianità biennali (ogni 2 anni di servizio presso lo stesso datore), fino a un massimo di 5 scatti. L’importo è fisso per livello (art. 41): 18,49 € al 1°, 21,59 € al 2°, 25,05 € al 3°, 26,75 € al 4°, 29,64 € al 5°, 32,43 € al 6°, 36,41 € al 7°, 40,95 € all’8° e 45,96 € al 9°. Se si passa di livello, gli scatti già maturati si ricalcolano sull’importo del nuovo livello.
    Quanto prende un 3° livello nel CCNL metalmeccanici Confapi?
    Dal 1° giugno 2026 il minimo del 3° livello è di 2.009,48 € lordi al mese, per 13 mensilità. Sale a 2.049,75 € dal 1° giugno 2027 e a 2.098,96 € dal 1° giugno 2028. A questi importi si aggiungono gli scatti biennali (25,05 € ciascuno, al massimo 5) ed eventuali superminimi.
    Quali sono i minimi Confapi dal 1° giugno 2027?
    Secondo l’ipotesi del 4 giugno 2026: 1.672,82 € (1° livello), 1.847,40 € (2°), 2.049,75 € (3°), 2.138,59 € (4°), 2.290,87 € (5°), 2.456,22 € (6°), 2.635,12 € (7°), 2.865,66 € (8° e 8Q) e 3.186,90 € (9° e 9Q). L’aumento al 5° livello è di 45 €. Gli importi possono crescere ancora se l’inflazione IPCA-NEI del 2026 supera il 2,653%.
    Cos’è il codice CNEL C018?
    È il codice dell’archivio CNEL del CCNL metalmeccanico della piccola e media industria firmato da Unionmeccanica-Confapi con Fim, Fiom e Uilm. Serve a individuare in modo univoco il contratto applicato, anche nelle comunicazioni all’INPS.

    Fonti: CCNL Confapi, art. 41 — Scatti · rinnovo 2025-2028 · ipotesi 4 giugno 2026 con le tabelle (Fiom) · approvazione del 24 luglio 2026. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e PAR, maternità, paternità e congedi, tredicesima, mensilità aggiuntive e welfare e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa. I dati retributivi sono aggiornati al rinnovo 2025-2028 firmato il 4 giugno 2026 (CCNL Unionmeccanica Confapi, codice CNEL C018); gli scatti all’art. 41 del testo contrattuale. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Tabelle retributive CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato 2026: minimi per livello

    CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato

    Tabelle retributive CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato 2026: minimi per livello

    Quanto guadagnano portieri, custodi e addetti alle pulizie: struttura dei minimi, indennità accessorie e aumenti del rinnovo 2025-2028.

    In sintesi

    Dal 1° gennaio 2026 il portiere addetto a vigilanza e mansioni accessorie (A1, A2, A5) ha un conglobato di 1.240,42 €, quello che fa anche le pulizie (A3, A4) 1.359,32 €; ai portieri A3/A4 spetta un’una tantum di 1.500 € in tre rate da 500 €.

    Dati contrattuali

    CCNL
    Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi)
    Parti firmatarie
    Confedilizia · Filcams-CGIL · Fisascat-CISL · Uiltucs-UIL
    Ultimo rinnovo
    30 ottobre 2025
    Vigenza
    1° novembre 2025 – 31 ottobre 2028
    Ambito
    ~40.000 lavoratori: portieri, custodi, addetti alle pulizie di stabili

    Minimi tabellari — in vigore dal 1° gennaio 2026

    Livello Minimo mensile lordo
    C1 (impiegato con funzioni direttive) 2.236,10 €
    C2 2.050,57 €
    C3 1.795,94 €
    B1 1.519,10 €
    C4 1.512,61 €
    B2 1.444,24 €
    B3 1.441,76 €
    D1 1.439,90 €
    A8-A9 1.361,48 €
    A3-A4 (portiere con anche il servizio di pulizia) 1.359,32 €
    B4 1.342,34 €
    A6-A7 1.299,79 €
    B5 1.264,51 €
    A1-A2-A5 (portiere: vigilanza e mansioni accessorie, con o senza alloggio) 1.240,42 €

    Importi = salario conglobato mensile del CCNL per i dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri, custodi, addetti alle pulizie e impiegati di condominio), applicato a ~40.000 lavoratori e rinnovato da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e UILTuCS per il periodo 2025-2028. L’aumento è erogato in tre tranche annuali: 1° gennaio 2026 (quella in tabella), 1° gennaio 2027 e 1° gennaio 2028 (a regime +209,20 € sul profilo A3/A4, riparametrato sugli altri). I profili A sono i portieri: A1 (senza alloggio) e A2 (con alloggio) svolgono vigilanza e mansioni accessorie e hanno lo stesso conglobato; A3 (senza alloggio) e A4 (con alloggio) fanno anche le pulizie e hanno un conglobato più alto. Al conglobato si aggiungono le indennità di funzione previste per alcuni profili (155 € di indennità di funzione al C1), gli scatti di anzianità (10-23,33 € per scatto secondo il livello) e le indennità specifiche di mansione. Attenzione: esiste anche un CCNL minore Federproprietà-Confsal (rinnovo 22/1/2026): verifica in busta paga quale contratto applica il tuo condominio.

    Fonte: tabella dei salari conglobati 2026-2028 pubblicata da Confedilizia (parte datoriale firmataria). Valori verificati l’8 ottobre 2026.

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    Come è costruita la retribuzione

    La paga base del portiere o del custode è il minimo mensile previsto dalla tabella del livello di inquadramento. A differenza di molti contratti industriali, qui il minimo è solo una parte del compenso: sul profilo del portiere si sommano numerose indennità accessorie legate alle caratteristiche concrete dello stabile (numero di unità immobiliari, scale, ascensori, citofoni, pulizia scale, cura del verde, conduzione caldaia, servizio di ricezione e consegna chiavi e corrispondenza). La busta paga è quindi la somma di minimo tabellare + indennità accessorie + eventuali aumenti di anzianità.

    Per i portieri con alloggio una quota del trattamento è rappresentata dall’alloggio gratuito messo a disposizione dal proprietario: è un elemento del rapporto, non monetizzato in busta, ma che incide su orario di reperibilità e obblighi di dimora (vedi la voce dedicata ai livelli).

    I quattro raggruppamenti di livelli

    • Profili A (portieri): A1 vigilanza e mansioni accessorie senza alloggio; A2 lo stesso con alloggio e custodia; A3 anche pulizia, senza alloggio; A4 anche pulizia, con alloggio. Alloggio e pulizia distinguono i sottolivelli.
    • Profili B (operai e addetti): operai di manutenzione, addetti alla pulizia di androni e scale, addetti a piscine, campi e spazi verdi.
    • Profili C (impiegati e quadri): dagli impiegati d’ordine ai quadri con funzioni di rilievo.
    • Profili D: le altre figure previste dalla classificazione del CCNL, con conglobato e indennità proprie.

    Tabelle retributive CCNL portieri 2026, 2027 e 2028: salario conglobato per profilo

    Il rinnovo del 30 ottobre 2025 fissa tre valori del salario conglobato mensile: dal 1° gennaio 2026, dal 1° gennaio 2027 e dal 1° gennaio 2028. Sul profilo A3/A4 gli aumenti sono di 154,28 €, 27,18 € e 27,73 €; sugli altri profili sono riproporzionati. Nel contratto la lettera indica il gruppo (A portieri, B operai, C impiegati, D altre figure) e dentro i gruppi B e C il numero 1 è il profilo più alto. Il conglobato è già il minimo completo: non ci sono contingenza o EDR da aggiungere.

    Salario conglobato mensile lordo per profilo (CCNL dipendenti da proprietari di fabbricati)
    Profilo Chi è Dal 1/1/2026 Dal 1/1/2027 Dal 1/1/2028
    A1 – A2 – A5 portiere: vigilanza e mansioni accessorie (A1 senza alloggio, A2 con alloggio, A5 parcheggi) 1.240,42 € 1.265,23 € 1.290,53 €
    A3 – A4 portiere che fa anche le pulizie (A3 senza alloggio, A4 con alloggio) 1.359,32 € 1.386,50 € 1.414,23 €
    A6 – A7 portiere addetto alla videosorveglianza (almeno 6 schermi) 1.299,79 € 1.325,78 € 1.352,29 €
    A8 – A9 portiere con incarico scritto di coordinare altri lavoratori 1.361,48 € 1.388,71 € 1.416,48 €
    B1 operaio specializzato di manutenzione 1.519,10 € 1.549,48 € 1.580,47 €
    B2 operaio qualificato di manutenzione 1.444,24 € 1.473,12 € 1.502,58 €
    B3 1.441,76 € 1.470,59 € 1.500,00 €
    B4 1.342,34 € 1.369,19 € 1.396,57 €
    B5 pulitori, lavascale 1.264,51 € 1.289,80 € 1.315,60 €
    C1 impiegato con funzioni direttive (+155 € di indennità di funzione) 2.236,10 € 2.280,82 € 2.326,44 €
    C2 impiegato 2.050,57 € 2.091,58 € 2.133,41 €
    C3 impiegato 1.795,94 € 1.831,86 € 1.868,50 €
    C4 impiegato 1.512,61 € 1.542,86 € 1.573,72 €
    C4 primo impiego primi 12 mesi di effettivo servizio 1.290,52 € 1.316,33 € 1.342,66 €
    D1 1.439,90 € 1.468,70 € 1.498,07 €
    D2 – D3 – D4 1.438,58 € 1.467,35 € 1.496,70 €

    Al profilo C1 si aggiungono 155 € di indennità di funzione: il totale mensile è 2.391,10 € nel 2026, 2.435,82 € nel 2027 e 2.481,44 € nel 2028. Dal 1° gennaio 2026 i lavoratori B5 (pulitori e lavascale) con meno di 8 ore settimanali hanno il conglobato orario maggiorato del 15%. La retribuzione è su 13 mensilità: la tredicesima va pagata entro il 23 dicembre.

    Paga oraria del portiere: i divisori

    La paga oraria si ottiene dividendo il conglobato mensile per 195 per i portieri senza alloggio (A1, A3, A5, A6, A8), per 208 per quelli con alloggio (A2, A4, A7, A9) e per 173 per i profili B, C e D. Nel 2026 un portiere A3 ha quindi 6,97 € l’ora (1.359,32 / 195), un portiere A4 6,54 € (1.359,32 / 208), un operaio B1 8,78 € (1.519,10 / 173).

    Indennità di scala, ascensore e citofono: quanto vale per il portiere

    Al conglobato si sommano le indennità legate allo stabile, diverse per profilo. Il rinnovo le ha lasciate invariate, salvo l’indennità per raccomandate e pacchi (aumentata) e quella nuova per le chiavi degli appartamenti in locazione.

    Principali indennità mensili del portiere (euro)
    Indennità A1-A2-A5 A3-A4 A6-A7 A8-A9
    Per ogni scala oltre la prima 2,94 3,24 3,10 3,24
    Per ogni ascensore o montacarichi 2,31 2,54 2,43 2,54
    Per ogni citofono con centralino interfono 1,99 2,19 2,10 2,19
    Ogni 10 vani catastali oltre i 50 0,88 0,97 0,93 0,96
    Pulizia scale, per ogni piano dal 6° compreso 3,98 (solo A5) 3,98 – –
    Raccomandate e pacchi, per unità (uso abitativo / non abitativo) 1,10 / 1,40 1,10 / 1,40 1,10 / 1,40 1,10 / 1,40
    Ritiro e consegna chiavi, per appartamento in locazione (dal 2026) 15,00 15,00 15,00 15,00
    Reperibilità (solo profili con alloggio: A2, A4, A7, A9) 12,52 12,52 12,52 12,52

    Esempio: un portiere A3 in uno stabile con tre scale e due ascensori somma al conglobato 6,48 € per le due scale oltre la prima (2 × 3,24) e 5,08 € per gli ascensori (2 × 2,54). I contratti integrativi provinciali possono prevedere voci ulteriori.

    Dove trovare le tabelle ufficiali

    Le tabelle del salario conglobato 2026-2028, delle nuove indennità e dell’una tantum per profilo sono pubblicate da Confedilizia nella pagina «Retribuzioni dipendenti da proprietari di fabbricati». Per l’inquadramento nei profili vedi livelli e mansioni del CCNL portieri.

    Casi pratici

    Tizio – portiere senza alloggio (A1)
    Tizio è portiere addetto alla sola vigilanza, senza alloggio (profilo A1). Percepisce il minimo del suo livello più le indennità accessorie calcolate sul numero di unità immobiliari, scale e citofoni dello stabile. Da gennaio 2026 il minimo viene incrementato della prima tranche del rinnovo, riproporzionata sul suo profilo: il conglobato A1 passa da 1.099,64 a 1.240,42 €.
    Caio – portiere con alloggio e pulizia (A4)
    Caio è portiere con alloggio che svolge anche la pulizia delle scale (profilo A4). Oltre al minimo, gode dell’alloggio gratuito e percepisce le indennità per pulizia scale e cura degli spazi. Ha diritto, come profilo A3/A4, all’una tantum di 1.500 € per gli anni 2023-2025, pagata in tre rate da 500 € (novembre 2025, giugno 2026, giugno 2027).
    Sempronio – addetto alle pulizie (profilo B)
    Sempronio è assunto solo per la pulizia di androne e scale, senza compiti di vigilanza: rientra nei profili B. Percepisce il minimo del proprio livello, senza le indennità tipiche del portiere, e gli aumenti del rinnovo riproporzionati sul suo profilo.

    Domande frequenti

    Quanto guadagna un portiere con questo CCNL?
    Dipende dal profilo (A1-A4 e successivi) e soprattutto dalle indennità accessorie legate allo stabile. Dal 1° gennaio 2026 il conglobato è 1.240,42 € per i profili A1/A2 e 1.359,32 € per A3/A4, ma la busta paga reale somma minimo + indennità per unità, scale, ascensori, pulizia e altri servizi. Le indennità principali sono nella tabella qui sopra.
    Di quanto aumentano gli stipendi con il rinnovo 2025-2028?
    L’aumento a regime è di 209,20 € sul profilo di riferimento A3/A4, riproporzionato sugli altri livelli, in tre tranche dal 1° gennaio 2026, 2027 e 2028. Con la prima tranche il conglobato A3/A4 è passato da 1.205,04 a 1.359,32 €.
    Quanto vale l’indennità di scala del portiere?
    Per ogni scala oltre la prima spettano 2,94 € al mese ai profili A1, A2 e A5, 3,24 € ai profili A3, A4, A8 e A9 e 3,10 € ai profili A6 e A7. Si somma al conglobato insieme alle altre indennità dello stabile.
    Quanto prende un portiere nel 2027 e nel 2028?
    Il conglobato del portiere A3/A4 sale a 1.386,50 € dal 1° gennaio 2027 e a 1.414,23 € dal 1° gennaio 2028; quello dei profili A1, A2 e A5 a 1.265,23 € e 1.290,53 €.
    Come si calcola la paga oraria del portiere?
    Si divide il conglobato mensile per 195 (portieri senza alloggio), per 208 (portieri con alloggio) o per 173 (profili B, C e D). Per un A3 nel 2026: 1.359,32 / 195 = 6,97 € l’ora.
    Cosa sono le indennità accessorie del portiere?
    Sono compensi aggiuntivi al minimo, calcolati sulle caratteristiche concrete dello stabile: numero di unità immobiliari, scale, ascensori, citofoni, pulizia scale, cortili e spazi verdi, conduzione caldaia, raccolta rifiuti, apertura e chiusura del portone. Il rinnovo ha aggiunto una nuova indennità per il servizio di ricezione e consegna chiavi.
    L’alloggio gratuito conta come stipendio?
    L’alloggio dei portieri con alloggio (profili A2, A4 e simili) è un elemento del rapporto che il proprietario deve fornire gratuitamente, non una somma monetizzata in busta paga. Comporta però obblighi di dimora e di reperibilità nelle fasce stabilite.
    È prevista una somma per gli anni passati?
    Sì: per il periodo di ultravigenza 2023-2025 il rinnovo riconosce una una tantum di 1.500 € per i profili A3/A4 (riproporzionata per gli altri), pagata in tre rate da 500 €: novembre 2025, giugno 2026 e giugno 2027.

    Fonti: Consulenti del lavoro di Milano, circolare 11/2025 sul rinnovo CCNL portieri · Profili e salari conglobati portieri (Lexplain) · Confedilizia, salari conglobati 2026-2028 e indennità · scheda CCNL portieri 2026: indennità e divisori. Dati verificati su queste fonti a ottobre 2026.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, Preavviso, licenziamento e dimissioni nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Ferie e permessi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Maternità, paternità e congedi nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato, Tredicesima e mensilità aggiuntive nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato e Malattia e infortunio nel CCNL Portieri e Proprietari di Fabbricato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Dipendenti da proprietari di fabbricati (portieri e custodi) sottoscritto il 30 ottobre 2025 da Confedilizia con Filcams-CGIL, Fisascat-CISL e Uiltucs-UIL. Gli importi retributivi vanno sempre verificati sulle tabelle ufficiali allegate al contratto. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, al sindacato di categoria (Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione): tabelle retributive e minimi salariali

    CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione)

    Tabelle retributive e minimi salariali nel CCNL Somministrazione

    La retribuzione del lavoratore somministrato non è fissata da tabelle proprie del settore, ma segue il principio di parità di trattamento con i dipendenti dell’azienda utilizzatrice. Ecco come funziona la struttura retributiva e quali tutele economiche garantisce il CCNL.

    In sintesi

    Nel CCNL Somministrazione la retribuzione del lavoratore in missione è determinata dal CCNL dell’azienda utilizzatrice, in applicazione del principio di parità di trattamento (d.lgs. 81/2015). L’Agenzia è obbligata a garantire un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti diretti a parità di mansione e livello.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assolavoro · Assosomm · Felsa-Cisl · NIdiL-Cgil · UILTemp
    Ultimo rinnovo
    21 luglio 2025
    Vigenza
    21 luglio 2025 – 20 luglio 2028
    Enti bilaterali
    Forma.Temp · Ebitemp · Fon.Te
    Fonte
    Testo definitivo del CCNL del 21 luglio 2025 (PDF), artt. 25, 30 e 32; miniguida NIdiL-CGIL

    Indennità di disponibilità e di ricollocazione — CCNL 21 luglio 2025

    Voce Importo mensile lordo
    Indennità di disponibilità — tempo pieno 1.000,00 €
    Indennità di disponibilità — part-time (importo minimo, riparametrato sull’orario) 500,00 €
    In procedura di ricollocazione — tempo pieno (180 gg) 1.150,00 €
    In procedura di ricollocazione — part-time (importo minimo, riparametrato sull’orario) 575,00 €

    ⚠ Il CCNL Somministrazione NON ha una tabella di minimi per chi è in missione: per il principio di parità di trattamento (art. 35 D.Lgs. 81/2015) il lavoratore somministrato percepisce la stessa retribuzione del CCNL applicato dall’azienda utilizzatrice (es. metalmeccanici se lavori in fabbrica metalmeccanica). Gli importi qui sopra sono l’indennità mensile di disponibilità (lorda, comprensiva di TFR) dovuta ai dipendenti a tempo indeterminato dell’agenzia nei periodi senza missione, come rivalutata dal rinnovo Assolavoro–Felsa/Nidil/UILTemp sottoscritto il 21 luglio 2025 (prima erano 800/400 €). Lavori in somministrazione e i conti non tornano? Verifica in 5 passi se ti spettano arretrati.

    Fonte: testo definitivo del CCNL 21/7/2025, art. 32 (disponibilità: 1.000 euro mensili lordi comprensivi di TFR, non meno di 500 euro in part-time) e art. 25 (ricollocazione: 1.150 euro per 180 giorni, non meno di 575 euro in part-time), riscontrati sulla miniguida NIdiL-CGIL; letti il 12 ottobre 2026.

    Il principio di parità di trattamento: la regola fondamentale

    Il cardine retributivo della somministrazione di lavoro è stabilito dall’art. 35 del d.lgs. 81/2015: il lavoratore somministrato ha diritto, per tutta la durata della missione, a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore. Non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo di legge.

    In termini pratici questo significa che:

    • I minimi tabellari applicabili sono quelli del CCNL dell’azienda utilizzatrice (es. commercio, metalmeccanici, chimica, ecc.), non un autonomo tariffario della somministrazione.
    • Gli aumenti contrattuali deliberati dall’utilizzatore si riverberano automaticamente anche sul lavoratore in missione.
    • I premi di produzione o di risultato previsti dalla contrattazione dell’utilizzatore spettano al somministrato in costanza di missione e in proporzione al lavoro svolto (art. 30, comma 8).

    Struttura della retribuzione in busta paga

    La busta paga del lavoratore somministrato è emessa dall’Agenzia per il Lavoro, che è il datore di lavoro formale. Le voci tipiche sono:

    • Minimo tabellare: determinato dal livello di inquadramento corrispondente alla mansione svolta presso l’utilizzatore, secondo le tabelle del CCNL di settore applicato.
    • Scatti di anzianità: maturano ai periodi di maturazione previsti dal CCNL dell’utilizzatore, anche con missioni rinnovate entro 15 giorni presso lo stesso utilizzatore (art. 30, comma 12).
    • Indennità aggiuntive: turni, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di funzione si applicano secondo le norme del CCNL dell’utilizzatore.
    • TFR: accantonato secondo le regole generali dell’art. 2120 c.c. e le previsioni del CCNL applicato.

    La parità di trattamento: limiti e applicazione pratica

    Il principio di parità non è assoluto: si riferisce al trattamento complessivo, non voce per voce. Nella prassi si è affermato che:

    • Il confronto va effettuato con il lavoratore comparabile dell’utilizzatore (stesso livello, stessa mansione, stessa sede).
    • L’utilizzatore ha l’obbligo di fornire all’Agenzia tutte le informazioni necessarie per determinare correttamente il trattamento economico e normativo.
    • In caso di controversia sull’inquadramento, la responsabilità è solidale tra Agenzia e utilizzatore (art. 35 c. 2 d.lgs. 81/2015).
    • Il premio di produzione o di risultato previsto dal contratto aziendale dell’utilizzatore spetta al somministrato in proporzione al lavoro svolto; se non può essere erogato in costanza di missione perché legato a obiettivi non misurabili nel suo arco, si paga sulla base di quanto erogato l’anno precedente ai dipendenti dell’utilizzatore (art. 30, comma 8).

    Retribuzione per i lavoratori a tempo indeterminato (Staff Leasing)

    I lavoratori assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia (cosiddetto «staff leasing» ex art. 31 d.lgs. 81/2015) godono di una tutela economica specifica durante i periodi in cui non sono assegnati a missioni:

    • Nei periodi senza missione spetta l’indennità di disponibilità di 1.000 euro mensili lordi, comprensiva di TFR (art. 32), che si riduce se nel mese il lavoratore percepisce una retribuzione inferiore; in part-time non può scendere sotto i 500 euro.
    • Durante la missione, si applica invece la parità di trattamento con i dipendenti dell’utilizzatore, esattamente come per i somministrati a tempo determinato.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio somministrato presso azienda metalmeccanica
    Tizio è inviato in missione presso un’azienda che applica il CCNL Metalmeccanici Industria, con inquadramento al livello C3. La sua busta paga riflette il minimo tabellare C3 del CCNL Metalmeccanici vigente, aumenti compresi. È l’Agenzia che emette il cedolino, ma i valori sono quelli del contratto dell’utilizzatore: Tizio percepisce esattamente quanto un dipendente diretto allo stesso livello.
    Sempronio – Controversia sull’inquadramento
    Sempronio svolge di fatto mansioni di livello superiore rispetto a quello indicato nel contratto di missione. Ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 81/2015 può richiedere all’Agenzia la rettifica dell’inquadramento. Se l’Agenzia non provvede per mancanza di indicazioni dall’utilizzatore, entrambi i soggetti rispondono in solido per le differenze retributive. Sempronio si rivolge al sindacato NIdiL-Cgil o a Felsa-Cisl per avviare una procedura di conciliazione.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Agenzie per il Lavoro (Somministrazione) del 21 luglio 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (NIdiL-Cgil, Felsa-Cisl, UILTemp) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo (Fiavet)

    Tabelle retributive CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet 2024-2027: minimi e aumenti per livello

    Il rinnovo del 26 luglio 2024 ha definito cinque tranche di aumenti retributivi per i dipendenti delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici aderenti a Fiavet-Confcommercio. Ecco come leggere la busta paga e quali minimi si applicano dal 2024 al 2027.

    In sintesi

    Il CCNL Agenzie di Viaggio e Turismo Fiavet, rinnovato il 26 luglio 2024 con vigenza fino al 31 dicembre 2027, prevede aumenti complessivi di 200 euro lordi mensili al 4° livello ripartiti in cinque tranche. I minimi annui vanno da 18.668 euro (livello 7, luglio 2024) a 31.940 euro (Quadro A), su 14 mensilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Fiavet-Confcommercio (datoriale) · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil (sindacali)
    Ultimo rinnovo
    26 luglio 2024
    Vigenza
    1° luglio 2024 – 31 dicembre 2027
    Mensilità
    14 (tredicesima a Natale, quattordicesima con la retribuzione di luglio)

    Tabella riepilogativa degli aumenti per tranche e livello

    Aumenti mensili lordi per tranche (in euro) – CCNL Fiavet 2024-2027
    Livello Lug. 2024 Set. 2025 Set. 2026 Giu. 2027 Dic. 2027 Totale a regime
    Quadro A (QA) +71,26 € +57,01 € +57,01 € +42,76 € +57,01 € +285,05 €
    Quadro B (QB) +65,98 € +52,78 € +52,78 € +39,59 € +52,78 € +263,91 €
    1° livello +61,47 € +49,18 € +49,18 € +36,88 € +49,18 € +245,89 €
    2° livello +56,18 € +44,95 € +44,95 € +33,71 € +44,95 € +224,74 €
    3° livello +52,99 € +42,39 € +42,39 € +31,79 € +42,39 € +211,95 €
    4° livello +50,00 € +40,00 € +40,00 € +30,00 € +40,00 € +200,00 €
    5° livello +46,89 € +37,51 € +37,51 € +28,13 € +37,51 € +187,55 €
    6° Super +45,09 € +36,07 € +36,07 € +27,05 € +36,07 € +180,35 €
    6° livello +44,45 € +35,56 € +35,56 € +26,67 € +35,56 € +177,80 €
    7° livello +41,65 € +33,32 € +33,32 € +24,99 € +33,32 € +166,60 €

    Nota: gli importi sono aumenti mensili lordi cumulativi rispetto alla retribuzione precedente al 1° luglio 2024. Il 4° livello è il parametro di riferimento del rinnovo; per gli altri livelli gli aumenti sono riparametrati proporzionalmente. Fonte: accordo di rinnovo del 26 luglio 2024, Fiavet-Confcommercio.

    Minimi tabellari annui per livello (su 14 mensilità)

    Minimi retributivi annui lordi – decorrenze dal 1° luglio 2024 (in euro)
    Livello 1.07.2024 1.09.2025 1.09.2026 1.06.2027 1.12.2027
    Quadro A 31.939,88 € 32.738,02 € 33.536,16 € 34.134,80 € 34.932,94 €
    Quadro B 29.570,52 € 30.309,44 € 31.048,36 € 31.602,62 € 32.341,54 €
    1° 27.550,74 € 28.239,26 € 28.927,78 € 29.444,10 € 30.132,62 €
    2° 25.181,10 € 25.810,40 € 26.439,70 € 26.911,64 € 27.540,94 €
    3° 23.749,04 € 24.342,50 € 24.935,96 € 25.381,02 € 25.974,48 €
    4° 22.409,66 € 22.969,66 € 23.529,66 € 23.949,66 € 24.509,66 €
    5° 21.016,38 € 21.541,52 € 22.066,66 € 22.460,48 € 22.985,62 €
    6° Super 20.208,44 € 20.713,42 € 21.218,40 € 21.597,10 € 22.102,08 €
    6° 19.922,00 € 20.419,84 € 20.917,68 € 21.291,06 € 21.788,90 €
    7° 18.668,44 € 19.134,92 € 19.601,40 € 19.951,26 € 20.417,74 €

    I minimi annui sono calcolati su 14 mensilità (12 ordinarie + tredicesima + quattordicesima). I valori comprendono la retribuzione base tabellare e riflettono gli aumenti cumulati a partire dall'1 luglio 2024.

    Come si compone la busta paga nelle agenzie di viaggio

    Il minimo tabellare è la voce di partenza della retribuzione mensile. Su di esso si stratificano, nel caso del CCNL Agenzie di Viaggio Fiavet, ulteriori elementi:

    • Scatti di anzianità: sei scatti triennali di servizio continuativo presso la stessa azienda, in cifra fissa per livello (da 30,47 € del 7° livello a 40,80 € del livello A; art. 155).
    • Superminimo individuale: eventuale importo concordato all’assunzione, assorbibile o no secondo la lettera di assunzione; l’art. 153 vieta comunque di assorbire gli aumenti della paga base nazionale con quote salariali derivanti dalla contrattazione collettiva, salvo diversa previsione espressa.
    • Indennità per mansioni specifiche: alcune funzioni (coordinatore di reparto, responsabile tecnologico, Destination Manager) possono godere di indennità aggiuntive.
    • Tredicesima (a Natale) e quattordicesima (con la retribuzione di luglio, calcolata sulla retribuzione in atto al 30 giugno): garantite a tutti i lavoratori, maturano per ratei un dodicesimo ogni 30 giorni (artt. 157-158).
    • Premio di risultato: se non è sottoscritto un accordo di secondo livello entro il 31 ottobre 2026, il CCNL prevede importi sostitutivi erogati da novembre 2027 (da 112 a 186 euro mensili lordi in funzione del livello).

    Agenzie minori: una disciplina differenziata

    L’art. 148 del CCNL distingue le agenzie minori, cioè le imprese di viaggi e turismo che svolgono prevalentemente organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre agenzie. Per queste la paga base mensile è ridotta di: 17,04 € (1° livello), 16,01 € (2°), 14,46 € (3°), 13,43 € (4°), 12,39 € (5°), 11,88 € (6° Super), 11,36 € (6°), 10,85 € (7°). Le tabelle di questa pagina sono quelle dell’impresa ordinaria; la riduzione dell’art. 148 resta quella del testo del 2019 (l’accordo del 2024 non la modifica).

    Cosa non rientra nel minimo tabellare

    La paga base nazionale conglobata comprende la contingenza maturata al 31.1.1977 e gli altri elementi dell’art. 147, comma 5 (elemento distinto o autonomo, E.D.R.). Restano fuori dal minimo tabellare, per loro natura:

    • Rimborsi spese (viaggio, vitto, alloggio per trasferte).
    • Fringe benefit in natura (buoni pasto, telefono aziendale, auto aziendale se ad uso promiscuo regolamentato).
    • Importi erogati a titolo di welfare contrattuale (Fondo EST, Fon.Te., buoni welfare).
    • Indennità non continuative (es. sostituzione temporanea di superiore assente).

    Casi pratici

    Tizio – Banconista al 4° livello, prima tranche
    Tizio lavora in un'agenzia di viaggi dal 2021 ed è inquadrato al 4° livello. Fino a giugno 2024 percepisce il minimo del precedente contratto. Dal luglio 2024, con l'applicazione della prima tranche del rinnovo, la sua retribuzione base aumenta di 50 euro lordi mensili. A settembre 2025 scatta la seconda tranche (+40 euro). Al termine del ciclo contrattuale, a dicembre 2027, Tizio avrà maturato un incremento complessivo di 200 euro lordi mensili rispetto al vecchio minimo.
    Caia – Responsabile di agenzia al 1° livello
    Caia è responsabile di filiale, inquadrata al 1° livello. Il suo minimo annuale dal 1° luglio 2024 è di 27.550,74 euro su 14 mensilità, pari a circa 1.967 euro lordi mensili. Caia ha negoziato in fase di assunzione un superminimo non assorbibile di 150 euro: tale importo si somma agli aumenti contrattuali senza essere scalato. A dicembre 2027 il suo minimo tabellare raggiungerà 30.132,62 euro annui, ai quali si aggiunge il superminimo inalterato.
    Sempronio – Neoassunto al 7° livello
    Sempronio viene assunto a settembre 2025 come addetto di supporto al 7° livello. La sua retribuzione tabellare di riferimento a quella data è di 19.134,92 euro annui (su 14 mensilità), pari a circa 1.367 euro lordi mensili. Sempronio verifica con il datore di lavoro che il minimo applicato sia aggiornato alla seconda tranche (settembre 2025) e non al vecchio contratto scaduto.

    Domande frequenti

    Quando scattano gli aumenti nel CCNL Fiavet?
    Gli aumenti sono suddivisi in cinque tranche: luglio 2024, settembre 2025, settembre 2026, giugno 2027 e dicembre 2027. A regime, il 4° livello ottiene un incremento complessivo di 200 euro lordi mensili.
    Qual è il minimo per un addetto alle prenotazioni nel 2026?
    Un addetto alle prenotazioni è tipicamente inquadrato al 3° o 4° livello. Al 3° livello dal 1° settembre 2026 il minimo annuo è di 24.935,96 euro (su 14 mensilità), al 4° di 23.529,66 euro. In busta paga mensile si tratta indicativamente di 1.781 e 1.681 euro lordi rispettivamente.
    Il CCNL Fiavet prevede la quattordicesima?
    Sì, il CCNL Fiavet garantisce 14 mensilità: la tredicesima viene corrisposta in occasione delle festività natalizie, la quattordicesima con la retribuzione di luglio (pari alla retribuzione in atto al 30 giugno), ragguagliata ai mesi di servizio prestati.
    Il superminimo viene assorbito dagli aumenti contrattuali?
    Dipende dalla lettera di assunzione. Se il superminimo è «assorbibile», gli aumenti lo erodono; se è «non assorbibile» o «ad personam», resta intatto e si somma ai nuovi minimi. Il CCNL non stabilisce una presunzione di assorbibilità dei superminimi individuali; l’art. 153 vieta solo di assorbire gli aumenti della paga base con quote salariali della contrattazione collettiva, salvo diversa previsione espressa.
    Come verifico che il datore applichi le tabelle aggiornate?
    Il lavoratore ha diritto a ricevere il prospetto paga (busta paga) con le voci dettagliate. Può confrontare il minimo tabellare applicato con le tabelle allegate al CCNL, disponibili sul sito di Filcams-Cgil (filcams.cgil.it) e Fisascat-Cisl. In caso di dubbio, è possibile rivolgersi al sindacato o a un consulente del lavoro.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità, paternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL per i Dipendenti delle Imprese di Viaggio e Turismo del 26 luglio 2024 (Fiavet-Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.