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Autore: Andrea Marton

  • Art. 799 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nu

    Art. 799 c.c.: Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nu

    Art. 799 c.c. Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

    In vigore

    donazioni nulle La nullità della donazione, da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione. CAPO IV – Della revocazione delle donazioni

  • Articolo 800 Codice Civile: Cause di revocazione

    Articolo 800 Codice Civile: Cause di revocazione

    Art. 800 c.c. Cause di revocazione

    In vigore

    La donazione può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

  • Articolo 801 Codice Civile: Revocazione per ingratitudine

    Articolo 801 Codice Civile: Revocazione per ingratitudine

    Art. 801 c.c. Revocazione per ingratitudine

    In vigore

    La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell’articolo 463, ovvero si è reso colpevole d’ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 435 e 436.

  • Articolo 802 Codice Civile: Termini e legittimazione ad agire

    Articolo 802 Codice Civile: Termini e legittimazione ad agire

    Art. 802 c.c. Termini e legittimazione ad agire

    In vigore

    La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione. Se il donatario si è reso responsabile di omicidio volontario in persona del donante o gli ha dolosamente impedito di revocare la donazione, il termine per proporre l’azione è di un anno dal giorno in cui gli eredi hanno avuto notizia della causa di revocazione.

  • Articolo 803 Codice Civile: Revocazione per sopravvenienza di figli

    Articolo 803 Codice Civile: Revocazione per sopravvenienza di figli

    Art. 803 c.c. Revocazione per sopravvenienza di figli

    In vigore

    Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

  • Art. 804 Codice Civile: Termine per l’azione

    Art. 804 Codice Civile: Termine per l’azione

    Art. 804 c.c. Termine per l’azione

    In vigore

    L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio (1) o discendente […] (2) ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (3). Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.

  • Articolo 805 Codice Civile: Donazioni irrevocabili

    Articolo 805 Codice Civile: Donazioni irrevocabili

    Art. 805 c.c. Donazioni irrevocabili

    In vigore

    Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine, né per sopravvenienza di figli, le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.

  • Articolo 806 Codice Civile: Inammissibilità della rinunzia preventiva

    Articolo 806 Codice Civile: Inammissibilità della rinunzia preventiva

    Art. 806 c.c. Inammissibilità della rinunzia preventiva

    In vigore

    Non è valida la rinunzia preventiva alla revocazione della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.

  • Articolo 807 Codice Civile: Effetti della revocazione

    Articolo 807 Codice Civile: Effetti della revocazione

    Art. 807 c.c. Effetti della revocazione

    In vigore

    Revocata la donazione per ingratitudine o sopravvenienza di figli, il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda. Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.

  • Articolo 808 Codice Civile: Effetti nei riguardi dei terzi

    Articolo 808 Codice Civile: Effetti nei riguardi dei terzi

    Art. 808 c.c. Effetti nei riguardi dei terzi

    In vigore

    La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa. Il donatario, che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.