Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 50/2015 – Riforma Delrio su città metropolitane e province

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    La Corte respinge i ricorsi delle Regioni Lombardia, Veneto, Campania e Puglia contro la legge n. 56 del 2014 (riforma Delrio) su città metropolitane, province e unioni di comuni. Le questioni sono dichiarate in larga parte non fondate, salvandosi l’impianto della riforma.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 56/2014 (cosiddetta «legge Delrio») ha riformato province e città metropolitane, trasformandole in enti di secondo grado con organi non più eletti direttamente dai cittadini, e ha disciplinato unioni e fusioni di comuni. Più Regioni hanno contestato la legittimità costituzionale dell’intero impianto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni ricorrenti hanno impugnato numerosi commi dell’art. 1 della legge n. 56/2014, in riferimento a un’ampia serie di parametri (artt. 1, 3, 5, 48, 114, 117, 118, 119, 120, 133 Cost. e Carta europea dell’autonomia locale), contestando soprattutto l’elezione indiretta degli organi e la compressione dell’autonomia degli enti territoriali.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile per tardività l’intervento del Presidente del Consiglio nel ricorso della Lombardia e ha dichiarato non fondate le numerose questioni, in più punti «nei sensi di cui in motivazione», salvando l’impianto della riforma Delrio.

    Il principio

    Le province e le città metropolitane sono enti previsti dall’art. 114 Cost., ma la Costituzione non impone l’elezione diretta dei loro organi: il legislatore statale, nella competenza esclusiva su organi e funzioni fondamentali degli enti locali (art. 117, secondo comma, lettera p), può configurarli come enti di secondo grado, senza per questo violare i principi democratico e autonomistico.

    Domande e risposte

    La riforma Delrio è stata salvata?

    Sì: la Corte ha respinto tutte le principali censure, dichiarandole non fondate, e ha confermato la legittimità dell’impianto della legge n. 56/2014.

    È costituzionale che province e città metropolitane non siano elette dai cittadini?

    Sì: la Costituzione riconosce questi enti ma non impone l’elezione diretta dei loro organi. Il legislatore può configurarli come enti di secondo grado, con organi espressi dai comuni del territorio.

    Quale competenza statale legittima la riforma?

    La competenza esclusiva dello Stato su legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali, prevista dall’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 49/2015 – Confisca urbanistica e prescrizione del reato di lottizzazione abusiva

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 44, comma 2, del Testo unico edilizia, sollevate a proposito della confisca urbanistica in caso di lottizzazione abusiva quando il reato è prescritto. Le ordinanze di rimessione muovevano da presupposti interpretativi non condivisi e non univoci.

    Di cosa si tratta

    In caso di lottizzazione abusiva la sentenza penale dispone la confisca dei terreni e delle opere. Il problema sorge quando il reato si prescrive: ci si chiede se la confisca possa comunque essere disposta una volta accertata la responsabilità, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (caso Varvara).

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione (terza sezione penale) e il Tribunale di Teramo hanno sollevato questioni sull’art. 44, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, in riferimento ad ampi parametri costituzionali (artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione alla CEDU), sul rapporto tra confisca urbanistica e prescrizione del reato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni. I rimettenti partivano da una lettura della giurisprudenza europea e della disposizione interna non univoca e tale da rendere le questioni non scrutinabili nel merito.

    Il principio

    La confisca urbanistica e la prescrizione del reato richiedono una lettura coordinata della disciplina interna e degli obblighi convenzionali, ma spetta al giudice comune l’interpretazione conforme. Quando il rimettente muove da un presupposto interpretativo opinabile o non univoco, la questione è inammissibile: non vi è una soluzione costituzionalmente obbligata da imporre.

    Domande e risposte

    Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perché le ordinanze partivano da letture non univoche della disposizione interna e della giurisprudenza europea: la Corte non poteva pronunciarsi nel merito su presupposti interpretativi controversi.

    Cos’è la confisca urbanistica?

    È la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite, disposta dal giudice penale che accerta la lottizzazione abusiva, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Testo unico edilizia.

    Cosa c’entra la Corte europea dei diritti dell’uomo?

    La giurisprudenza europea (caso Varvara) aveva alimentato dubbi sul rapporto tra confisca e prescrizione; ma qui la Corte non è entrata nel merito, dichiarando l’inammissibilità.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 48/2015 – Custodia cautelare obbligatoria e concorso esterno in associazione mafiosa

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale nella parte in cui impone la custodia cautelare in carcere anche al concorrente esterno in associazione mafiosa, senza consentire misure diverse quando, nel caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte altrimenti.

    Di cosa si tratta

    Per alcuni reati di particolare allarme la legge prevede una presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere: il giudice deve applicarla salvo che manchino del tutto le esigenze cautelari. La questione riguarda l’estensione di questa presunzione assoluta anche a chi concorre dall’esterno con l’associazione mafiosa (art. 416-bis cod. pen.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha sollevato la questione, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, sull’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui applica la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere anche al concorrente esterno nel reato associativo mafioso.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p., nella parte in cui non fa salva, anche per il concorrente esterno nel delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure diverse dal carcere.

    Il principio

    Le presunzioni assolute in materia di libertà personale sono legittime solo quando rispondono a una regola di esperienza generalizzata. Per il concorrente esterno la figura è eterogenea e non condivide automaticamente la stabile appartenenza al sodalizio: la presunzione assoluta di adeguatezza del solo carcere è quindi irragionevole e va trasformata in presunzione solo relativa.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra presunzione assoluta e relativa?

    La presunzione assoluta impone necessariamente il carcere; quella relativa ammette prova contraria, consentendo al giudice di applicare misure diverse se nel caso concreto sono sufficienti.

    Chi è il concorrente esterno in associazione mafiosa?

    È chi, pur non facendo parte stabilmente dell’associazione, fornisce un contributo concreto al suo mantenimento o rafforzamento. La sua posizione è diversa da quella dell’associato interno.

    La sentenza abolisce la custodia in carcere per questi reati?

    No: la custodia in carcere resta la regola, ma per il concorrente esterno il giudice può disporre misure diverse se emergono elementi specifici che rendono sufficienti misure meno afflittive.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — ragionevolezza: la presunzione assoluta non è giustificata per una figura eterogenea come il concorrente esterno.
    • Art. 13 della Costituzione — inviolabilità della libertà personale, incisa dall’automatismo della custodia in carcere.
    • Art. 27 della Costituzione — presunzione di non colpevolezza, che impone misure cautelari proporzionate al caso concreto.
  • Corte cost. n. 47/2015 – Limiti regionali ai campi elettromagnetici delle antenne

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 14 della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2004 sulle esposizioni ai campi elettromagnetici degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione. La disciplina regionale invade competenze riservate allo Stato in materia di tutela dall’inquinamento elettromagnetico.

    Di cosa si tratta

    La protezione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici degli impianti di telecomunicazione è oggetto di una legge quadro statale che fissa valori-soglia uniformi. La Regione Piemonte aveva introdotto, con l’art. 14 della legge reg. n. 19/2004, ulteriori obblighi a carico dei gestori degli impianti fissi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino, nel giudizio tra una società di impianti e il Comune di Torino, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 117, primo e terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la norma piemontese eccedesse i limiti della competenza regionale e contrastasse con i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale di settore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 della legge della Regione Piemonte n. 19/2004.

    Il principio

    La fissazione dei valori-soglia di esposizione ai campi elettromagnetici risponde a esigenze di uniformità sul territorio nazionale e spetta allo Stato. Le Regioni non possono introdurre, in nome della tutela della salute, prescrizioni che alterino il quadro uniforme stabilito dalla legge statale di principio.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono fissare limiti più severi sulle antenne?

    No: i valori-soglia di esposizione ai campi elettromagnetici sono fissati dallo Stato per garantire uniformità nazionale. Le Regioni non possono introdurre soglie o obblighi che alterino quel quadro.

    Quale competenza era in gioco?

    La materia dell’ordinamento delle comunicazioni e della tutela dall’inquinamento elettromagnetico, con principi fondamentali riservati allo Stato ex art. 117 Cost., entro cui la legge regionale aveva ecceduto.

    Cosa accade alla norma regionale annullata?

    Viene espunta dall’ordinamento con efficacia generale: non può più essere applicata dai Comuni né opposta ai gestori degli impianti.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni: la disciplina dei limiti elettromagnetici eccede la competenza regionale.
  • Corte cost. n. 46/2015 – Accantonamenti di finanza locale e autonomie speciali

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    Decisione sui ricorsi di Valle d’Aosta, Province autonome di Trento e Bolzano, Regione Trentino-Alto Adige e Regione siciliana contro i commi 461-465 della legge di stabilità 2013. La Corte dichiara in parte cessata la materia del contendere, in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni, riservando ad altre pronunce le restanti.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 461-465, legge n. 228/2012) ha previsto misure di concorso delle autonomie speciali al risanamento della finanza pubblica. Regioni e Province a statuto speciale hanno impugnato quelle norme ritenendole lesive delle loro prerogative finanziarie statutarie.

    La questione di legittimità costituzionale

    I ricorsi delle autonomie speciali contestavano i commi 461-465 in riferimento a numerose norme statutarie e di attuazione (statuto del Trentino-Alto Adige, statuto della Valle d’Aosta, statuto siciliano) e ai principi di ragionevolezza e leale collaborazione, lamentando l’imposizione unilaterale di vincoli finanziari.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata ad altre pronunce la decisione sulle restanti questioni, ha: dichiarato cessata la materia del contendere per le questioni promosse dal Trentino-Alto Adige e dalle Province autonome (a seguito di modifiche normative sopravvenute); dichiarato inammissibili le questioni della Valle d’Aosta; dichiarato non fondate le questioni della Regione siciliana.

    Il principio

    I rapporti finanziari tra Stato e autonomie speciali si fondano sul metodo dell’accordo e sul principio di leale collaborazione: quando lo ius superveniens recepisce le intese o modifica il quadro, può venir meno l’interesse al ricorso (cessazione della materia del contendere); restano ferme le regole di ammissibilità e di merito per le censure non superate.

    Domande e risposte

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che, per effetto di modifiche normative sopravvenute, è venuto meno l’interesse a una decisione nel merito: la norma contestata è cambiata o l’intesa è stata recepita.

    Perché le questioni siciliane sono state respinte?

    Sono state dichiarate non fondate: la Corte ha ritenuto che i commi impugnati non violassero gli articoli dello statuto siciliano richiamati come parametro.

    La Corte ha deciso tutto in questa sentenza?

    No: ha espressamente riservato ad altre pronunce la decisione sulle restanti questioni sollevate con gli stessi ricorsi.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e autonomia finanziaria, sullo sfondo dei rapporti tra Stato e autonomie speciali.
  • Corte cost. n. 45/2015 – Prescrizione sospesa e imputato irreversibilmente incapace

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    La Corte dichiara illegittimo l’art. 159, primo comma, del codice penale nella parte in cui non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che l’incapacità dell’imputato di partecipare coscientemente al processo è irreversibile. Si supera così la «pratica imprescrittibilità» del reato.

    Di cosa si tratta

    Quando l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, questo viene sospeso (artt. 70-72 c.p.p.) e, di regola, si sospende anche la prescrizione. Se l’incapacità è permanente e irreversibile, il processo non riprende mai e il reato, di fatto, non si prescrive più: una vera e propria anomalia già segnalata dalla sentenza n. 23 del 2013.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma ha sollevato la questione, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 111 della Costituzione, sull’art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede la sospensione della prescrizione anche quando è accertata l’irreversibilità dell’incapacità dell’imputato di partecipare al processo. Trattare allo stesso modo l’incapacità transitoria e quella permanente sarebbe irragionevole.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 159, primo comma, cod. pen., nella parte in cui, quando lo stato mentale dell’imputato impedisce la cosciente partecipazione al procedimento sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione una volta accertato che tale stato è irreversibile.

    Il principio

    La sospensione della prescrizione presuppone la possibilità che il processo riprenda. Se l’incapacità dell’imputato è accertata come irreversibile, mantenere la sospensione significa rendere il reato imprescrittibile a tempo indeterminato, in contrasto con la ragionevole durata del processo e con la funzione stessa della prescrizione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Se l’incapacità dell’imputato a partecipare al processo è accertata come irreversibile, la prescrizione non resta sospesa: il termine torna a decorrere, evitando la imprescrittibilità di fatto.

    Perché la «pratica imprescrittibilità» era un problema?

    Perché un processo sospeso senza prospettiva di ripresa, con prescrizione anch’essa congelata, lascia l’imputato esposto a tempo indefinito, in tensione con il giusto processo e la sua durata ragionevole (artt. 111 e 24 Cost.).

    Vale per ogni sospensione del processo?

    No: la pronuncia riguarda i casi in cui è accertato che lo stato mentale che impedisce la partecipazione cosciente al processo è irreversibile. L’incapacità transitoria continua a giustificare la sospensione.

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  • Corte cost. n. 44/2015 – Leggi regionali approvate dal Consiglio in prorogatio

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    La Corte dichiara illegittima l’intera legge della Regione Abruzzo n. 24 del 2014, approvata dal Consiglio regionale già scaduto e in regime di prorogatio. In quella fase l’assemblea può adottare solo atti necessari, urgenti o dovuti, e non una disciplina generale come quella impugnata.

    Di cosa si tratta

    Quando il Consiglio regionale arriva a fine legislatura entra in regime di prorogatio: resta in carica per garantire continuità, ma con poteri ridotti fino all’insediamento del nuovo Consiglio. Qui la Regione Abruzzo aveva approvato, in quella fase, una legge quadro sulla valorizzazione delle aree agricole e il contenimento del consumo di suolo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’intera legge reg. Abruzzo n. 24/2014 per violazione dell’art. 123 della Costituzione, in relazione all’art. 86, comma 3, lettera a), dello statuto regionale, che limita i poteri del Consiglio in prorogatio agli atti dovuti, urgenti o necessari; in via specifica era censurato anche l’art. 4, comma 2, per invasione della materia «ordinamento civile» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto la prima censura e dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge reg. Abruzzo n. 24/2014, per contrasto con l’art. 123 Cost. in relazione alla norma statutaria. Dal contenuto e dai lavori preparatori non emergeva alcuna delle condizioni (atto dovuto, urgenza, necessità) che avrebbero legittimato l’intervento legislativo. La censura sull’art. 4, comma 2, è rimasta assorbita.

    Il principio

    In regime di prorogatio il Consiglio regionale conserva la rappresentanza del corpo elettorale ma può adottare solo atti necessari e urgenti, dovuti o costituzionalmente indifferibili. L’istituto bilancia il principio di rappresentatività con quello di continuità funzionale: una legge a contenuto generale approvata dopo la scadenza della legislatura eccede i limiti dell’organo prorogato.

    Domande e risposte

    Che cos’è la prorogatio del Consiglio regionale?

    È la permanenza in carica del Consiglio scaduto, con poteri limitati, fino all’insediamento del nuovo organo eletto. Non prolunga il mandato, ma circoscrive l’esercizio dei poteri ai soli atti necessari e urgenti.

    Perché è stata annullata l’intera legge e non singole norme?

    Perché la prima censura colpiva tutte le disposizioni in modo omogeneo: erano tutte adottate in prorogatio senza i presupposti statutari. Una volta accertato questo vizio, l’intera legge cade.

    Cosa può fare un Consiglio regionale in prorogatio?

    Solo atti dovuti (per obblighi UE, costituzionali o di legge statale) o caratterizzati da urgenza e necessità. Deve astenersi da interventi legislativi a contenuto generale o che possano apparire forme di captazione del consenso elettorale.

    Norme collegate

    • Art. 123 della Costituzione — definisce i contenuti dello statuto regionale, parametro violato in relazione alla norma statutaria sulla prorogatio.
    • Art. 122 della Costituzione — riserva alla legge statale la durata degli organi elettivi regionali, richiamato nel ragionamento della Corte.
  • Corte cost. n. 73/2015 – Estinzione del giudizio sul fascicolo del fabbricato della Regione Puglia

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    La Corte ha dichiarato estinto il processo sul «fascicolo del fabbricato» introdotto da una legge della Regione Puglia. Dopo l’impugnazione statale, la Regione ha abrogato la legge e il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, accettato dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Puglia n. 27 del 2014 istituiva il «fascicolo del fabbricato», imponendo ai proprietari obblighi di documentazione e di verifica statica degli edifici, con sanzioni e incidenza sul certificato di agibilità. Lo Stato la riteneva eccedente la competenza regionale e lesiva del diritto di proprietà; nel corso del giudizio la Regione ha abrogato l’intera legge.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge reg. Puglia n. 27 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 42, 97 e 117, secondo comma, lettere l) ed m), e terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il testo unico dell’edilizia, la disciplina della proprietà e i principi di buon andamento e semplificazione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Dopo l’abrogazione della legge regionale impugnata, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la Regione Puglia ha formalmente accettato la rinuncia: la rinuncia accettata determina l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    Nei giudizi in via principale la rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo, senza esame del merito delle questioni di legittimità costituzionale.

    Domande e risposte

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione Puglia ha abrogato la legge impugnata, lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Cosa prevedeva la legge sul fascicolo del fabbricato?

    Imponeva ai proprietari obblighi di documentazione e verifica statica degli edifici, con sanzioni e riflessi sul certificato di agibilità.

    La Corte ha deciso nel merito?

    No: l’estinzione del processo per rinuncia accettata preclude l’esame della fondatezza delle questioni.

    Norme collegate

    • Art. 42 della Costituzione — invocato a tutela del diritto di proprietà, gravato dagli obblighi sul fascicolo del fabbricato, profilo poi non esaminato
    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro sul riparto di competenze in materia di governo del territorio e protezione civile
  • Corte cost. n. 72/2015 – Cessazione delle gestioni commissariali ferroviarie non è legge-provvedimento

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    La Corte ha respinto i dubbi di costituzionalità sulla norma che ha attribuito al Ministero le funzioni delle gestioni commissariali governative ferroviarie, facendo cessare i commissari dall’incarico. Non si tratta di una legge-provvedimento adottata per colpire un singolo, ma di una norma generale di riordino del settore.

    Di cosa si tratta

    Una norma del 2011 ha trasferito alla Direzione generale del Ministero delle infrastrutture tutte le funzioni delle gestioni commissariali governative delle ferrovie, disponendo la cessazione dall’incarico dei commissari governativi nominati. Un commissario, revocato dall’incarico presso la Ferrovia Circumetnea, ne contestava la legittimità nel giudizio davanti al TAR Sicilia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha impugnato l’art. 21, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 70, 77, 97 e 113 della Costituzione. Secondo il rimettente, si trattava di una non rituale legge-provvedimento volta a colpire un singolo soggetto e a incidere sul giudizio in corso, oltre che priva dei requisiti di necessità e urgenza della decretazione d’urgenza.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione. La norma non ha le caratteristiche della legge-provvedimento, perché non ha contenuto particolare e concreto: riordina in via generale l’assetto delle gestioni commissariali ferroviarie, per il passato e per il futuro. Non sussiste neppure l’evidente mancanza dei presupposti della decretazione d’urgenza, data la situazione di emergenza economica posta a base del decreto-legge.

    Il principio

    Non costituisce legge-provvedimento la disposizione che, pur producendo effetti anche su singoli, detta una disciplina generale e astratta di riordino di un settore. Il sindacato sulla decretazione d’urgenza è limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza o di manifesta irragionevolezza della relativa valutazione.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma impugnata?

    Il trasferimento al Ministero delle infrastrutture di tutte le funzioni delle gestioni commissariali governative ferroviarie e la cessazione dall’incarico dei commissari governativi nominati.

    Perché non è una legge-provvedimento?

    Perché non ha un contenuto particolare e concreto rivolto a destinatari determinati, ma detta una disciplina generale di riordino del settore, valida per il passato e per il futuro.

    Quando la Corte può sindacare i presupposti di un decreto-legge?

    Solo nei casi di evidente mancanza dei requisiti di straordinaria necessità e urgenza o di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della valutazione del Governo.

    Norme collegate

    • Art. 77 della Costituzione — è il parametro sui presupposti della decretazione d’urgenza, ritenuti sussistenti data l’emergenza economica
    • Art. 3 della Costituzione — invocato per i profili di ragionevolezza e parità di trattamento, ritenuti non lesi dalla norma generale di riordino
  • Corte cost. n. 71/2015 – Legittima l’acquisizione sanante (art. 42-bis del testo unico espropriazioni)

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    La Corte ha salvato l’art. 42-bis del testo unico sulle espropriazioni, che disciplina l’acquisizione «sanante» di un immobile occupato senza titolo dalla pubblica amministrazione. La norma è legittima perché ha carattere eccezionale, non retroattivo, richiede una motivazione rigorosa e prevede il ristoro dei danni al proprietario.

    Di cosa si tratta

    Quando la pubblica amministrazione occupa o modifica senza un valido titolo un immobile per scopi di pubblico interesse, l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 le consente di acquisirne la proprietà con un apposito provvedimento, riconoscendo al proprietario un indennizzo. La Corte di cassazione e il TAR del Lazio dubitavano della compatibilità di questo strumento con la Costituzione e con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011. I rimettenti (Cassazione a sezioni unite e TAR Lazio) lo censuravano in riferimento agli artt. 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (in relazione alla CEDU), oltre agli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost., per la presunta lesione del diritto di proprietà e delle garanzie processuali del privato.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate — nei sensi di cui in motivazione, quanto ai parametri sollevati dalla Cassazione — le questioni relative all’art. 42-bis. Ha dichiarato inammissibili le questioni proposte dal TAR del Lazio. La norma è stata quindi ritenuta compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    L’acquisizione sanante dell’art. 42-bis è conforme alla Costituzione perché ha natura eccezionale (esperibile solo quando non sia possibile ricorrere a una procedura espropriativa ordinaria), opera in forza di un provvedimento previsto e disciplinato direttamente dalla legge, è priva di efficacia retroattiva, presuppone una valutazione comparativa rigorosa degli interessi in conflitto da esibire nella motivazione e riconosce al proprietario il ristoro dei danni.

    Domande e risposte

    Cos’è l’acquisizione sanante?

    È lo strumento con cui la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 42-bis del testo unico espropri, può acquisire la proprietà di un immobile occupato senza titolo per scopi di pubblico interesse, riconoscendo un indennizzo al proprietario.

    Perché la Corte ha ritenuto legittimo l’art. 42-bis?

    Perché ha carattere eccezionale e non retroattivo, è disciplinato direttamente dalla legge, richiede una motivazione rigorosa sulla comparazione degli interessi e garantisce il ristoro dei danni al proprietario.

    Quali parametri costituzionali erano stati invocati?

    Tra gli altri, l’art. 42 Cost. sul diritto di proprietà, l’art. 111 sul giusto processo e l’art. 117, primo comma, in relazione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Norme collegate

    • Art. 42 della Costituzione — è il parametro principale: tutela il diritto di proprietà e la sua funzione sociale, ritenuto non leso dall’acquisizione sanante
    • Art. 117 della Costituzione — invocato sotto il primo comma, in relazione ai vincoli derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo
  • Corte cost. n. 70/2015 – Illegittimo il blocco della perequazione automatica delle pensioni 2012-2013

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    La Corte ha dichiarato illegittimo il blocco della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a tre volte il minimo INPS per gli anni 2012 e 2013. La misura violava i principi di adeguatezza e proporzionalità del trattamento pensionistico, sacrificati senza adeguata giustificazione delle esigenze finanziarie.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta riforma Fornero aveva sospeso, per il 2012 e il 2013, la rivalutazione automatica (perequazione) dei trattamenti pensionistici di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS. Diversi giudici hanno dubitato che tale blocco generalizzato e senza recupero fosse compatibile con i principi costituzionali sulle pensioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 (decreto «salva Italia»), in riferimento agli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, oltre che agli artt. 2, 3, 23 e 53. Le ordinanze provenivano dal Tribunale di Palermo e dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti per Emilia-Romagna e Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, del d.l. n. 201 del 2011 nella parte sul blocco della perequazione. La sospensione della rivalutazione, disposta in modo generalizzato e senza adeguata motivazione delle esigenze finanziarie, violava gli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma, Cost.

    Il principio

    Il diritto a un trattamento pensionistico adeguato (art. 38, secondo comma, Cost.) e proporzionato alla retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.) impone la conservazione nel tempo del valore della pensione attraverso la perequazione. Il legislatore può intervenire per esigenze finanziarie, ma il sacrificio del meccanismo perequativo deve essere ragionevole, proporzionato e adeguatamente giustificato, non potendo tradursi in un azzeramento generalizzato e definitivo.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata illegittima?

    Il blocco, per gli anni 2012 e 2013, della rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.

    Quali principi costituzionali sono stati violati?

    Quello dell’adeguatezza del trattamento pensionistico (art. 38, secondo comma, Cost.) e quello della proporzionalità tra pensione e retribuzione (art. 36, primo comma, Cost.).

    Perché il blocco è stato ritenuto irragionevole?

    Perché sacrificava in modo generalizzato e senza recupero il valore reale delle pensioni, senza un’adeguata giustificazione delle effettive esigenze finanziarie poste a base della misura.

    Norme collegate

    • Art. 38 della Costituzione — è il parametro centrale: garantisce l’adeguatezza del trattamento pensionistico, leso dal blocco della perequazione
    • Art. 36 della Costituzione — è violato sotto il profilo della proporzionalità tra pensione e retribuzione percepita durante l’attività lavorativa
  • Corte cost. n. 69/2015 – Correzione di errori materiali sulle date di alcune decisioni del 2015

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    Con questa ordinanza la Corte ha corretto meri errori materiali contenuti in sei proprie decisioni del 2015 (sentenze n. 10, 11, 13, 14, 15 e ordinanza n. 12), nelle quali era stata indicata una data della decisione errata.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un giudizio per la correzione di errore materiale, non di un giudizio di legittimità costituzionale. In sei decisioni adottate tra gennaio e febbraio 2015 era stata erroneamente riportata, come data della decisione, una data diversa da quella effettiva della camera di consiglio.

    La questione di legittimità costituzionale

    L’ordinanza non verte su questioni di legittimità costituzionale né su norme di legge impugnate: ha a oggetto esclusivamente la correzione, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative, di errori materiali nelle date indicate nelle sentenze n. 10, 11, 13, 14, 15 e nell’ordinanza n. 12 del 2015.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione degli errori materiali, sostituendo nelle singole decisioni la data della decisione erroneamente indicata con quella corretta (ad esempio, nella sentenza n. 10 del 2015 la data «9 febbraio 2015» è sostituita da «13 gennaio 2015»).

    Il principio

    La Corte costituzionale può correggere in ogni tempo i meri errori materiali contenuti nelle proprie decisioni, ai sensi dell’art. 32 delle norme integrative, senza incidere sul contenuto sostanziale delle pronunce.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupa questa ordinanza?

    Della correzione di meri errori materiali nelle date di sei decisioni della Corte del 2015, senza alcuna pronuncia su questioni di legittimità costituzionale.

    Quali decisioni sono state corrette?

    Le sentenze n. 10, 11, 13, 14 e 15 del 2015 e l’ordinanza n. 12 del 2015.

    La correzione cambia il contenuto delle decisioni?

    No: riguarda solo le date erroneamente indicate, lasciando inalterato il contenuto sostanziale delle pronunce.