Autore: Andrea Marton

  • FRI-Tur: quali strutture rientrano e come si combinano contributo e finanziamento

    In sintesi: il FRI-Tur (Fondo Rotativo Imprese per il turismo) è una misura del PNRR (M1C3) introdotta con l’avviso del Ministero del Turismo del 28/1/2023 e gestita sulla piattaforma di Invitalia. Sostiene gli investimenti in digitalizzazione e sostenibilità ambientale delle imprese turistiche combinando due leve: un contributo diretto alla spesa pari al 35% dei costi ammissibili (15% per il Trentino-Alto Adige) e un finanziamento agevolato erogato da Cassa Depositi e Prestiti a un tasso nominale annuo dello 0,5%. Sono ammessi progetti con spese, al netto dell’IVA, comprese tra 500.000 e 10.000.000 di euro. La misura è matura: prima di programmare una domanda, verifica lo stato dello sportello su invitalia.it.

    Cos’è il FRI-Tur e quali strutture rientrano

    Il FRI-Tur è lo strumento con cui il Ministero del Turismo, attraverso il PNRR (Missione 1, Componente 3), sostiene la riqualificazione delle imprese del comparto turistico. La sigla sta per Fondo Rotativo Imprese per il turismo: “rotativo” perché parte delle risorse è un finanziamento che, una volta restituito, torna disponibile per nuovi interventi. La cornice operativa è fissata dall’avviso del 28/1/2023; la gestione delle domande e dell’istruttoria avviene sulla piattaforma di Invitalia.

    Possono accedere le imprese del comparto turistico di ogni dimensione (micro, piccole, medie e grandi), purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4 dell’avviso e con sede operativa sul territorio nazionale. Rientrano, a titolo esemplificativo, gli alberghi, le strutture ricettive in genere, gli agriturismi e gli stabilimenti termali e balneari.

    È un punto su cui conviene essere prudenti: l’elenco esatto e tassativo delle tipologie ammesse, con i relativi codici, è quello dell’avviso. Se la tua struttura ha una qualifica particolare o un’attività mista, non dare per scontata l’ammissibilità in base alla sola categoria commerciale: verifica la corrispondenza puntuale con l’avviso prima di impostare il progetto.

    I requisiti in sintesi

    • Settore: impresa del comparto turistico.
    • Dimensione: qualunque (la misura non è riservata alle PMI).
    • Sede: sede operativa in Italia.
    • Requisiti formali: quelli elencati all’art. 4 dell’avviso del 28/1/2023.

    Come si combinano contributo diretto (35%) e finanziamento agevolato CDP

    Il tratto distintivo del FRI-Tur è che non si sceglie tra contributo e prestito: i due strumenti si sommano sullo stesso progetto. Da un lato l’impresa riceve un contributo a fondo perduto pari al 35% delle spese ammissibili (ridotto al 15% per le imprese del Trentino-Alto Adige). Dall’altro accede a un finanziamento agevolato concesso da Cassa Depositi e Prestiti a condizioni fuori mercato: tasso nominale annuo dello 0,5%, durata compresa tra 4 e 15 anni, con un periodo di preammortamento che può arrivare fino a 3 anni.

    In pratica, il contributo abbatte una quota del costo dell’investimento; il finanziamento agevolato copre una parte ulteriore a un costo del denaro molto basso; la rimanenza resta a carico dell’impresa con risorse proprie o con altra finanza. Il preammortamento è un dettaglio importante per le strutture stagionali: consente di rinviare il rimborso della quota capitale nei primi anni, quando il cantiere è ancora in corso e i ricavi aggiuntivi non sono ancora a regime.

    Componente Natura Condizioni
    Contributo diretto A fondo perduto 35% delle spese ammissibili (15% in Trentino-Alto Adige)
    Finanziamento agevolato CDP Prestito da restituire Tasso nominale annuo 0,5%; durata 4–15 anni; preammortamento fino a 3 anni
    Quota a carico impresa Risorse proprie / altra finanza Parte residua dell’investimento

    Sul piano della dotazione complessiva, la misura mette a disposizione 780 milioni di euro: 180 milioni destinati al contributo diretto e 600 milioni al finanziamento agevolato. La proporzione tra le due voci spiega la logica dello strumento: la leva principale è il prestito a tasso quasi nullo, accompagnato da un contributo che alleggerisce il costo finale dell’intervento.

    L’investimento ammesso: range e spese tipiche

    Il FRI-Tur non è pensato per piccoli interventi di manutenzione: sostiene progetti di riqualificazione di una certa consistenza. Le spese ammissibili, al netto dell’IVA, devono essere comprese tra 500.000 e 10.000.000 di euro. Significa che, sotto la soglia minima, il progetto non rientra; sopra il tetto massimo, l’eccedenza resta comunque a carico dell’impresa.

    Le finalità ammesse ruotano attorno a due assi: digitalizzazione e sostenibilità ambientale della struttura. Sul fronte digitale rientrano tipicamente gli interventi di ammodernamento tecnologico della gestione e dei servizi al cliente; sul fronte ambientale gli interventi di efficientamento e riduzione dei consumi. Per la quota da destinare obbligatoriamente agli interventi green è prevista una riserva: la percentuale esatta va letta nell’avviso e nella relativa documentazione, e non va indicata a memoria.

    Esempi di voci coerenti con le finalità

    • Digitalizzazione: sistemi gestionali, soluzioni per la prenotazione e l’accoglienza, infrastruttura tecnologica della struttura.
    • Sostenibilità: efficientamento energetico, riduzione dei consumi, interventi che migliorano le prestazioni ambientali dell’edificio.

    Prima di costruire il quadro economico, conviene mappare ogni voce di spesa rispetto alle categorie ammissibili dell’avviso: una spesa coerente con l’obiettivo dell’intervento ma non riconducibile alle categorie previste rischia di restare fuori dal calcolo del contributo.

    Lo stato della misura: sportello aperto o in attuazione?

    Qui serve onestà informativa. Il FRI-Tur è una misura ormai matura: il termine di completamento degli interventi risulta prorogato al 30/6/2026. Questo significa che la fase potrebbe non essere più quella della raccolta di nuove domande, ma quella dell’attuazione e della rendicontazione dei progetti già ammessi.

    Di conseguenza, non dare per scontato che lo sportello sia aperto e che si possa presentare domanda in questo momento. Lo stato preciso dello sportello – aperto, chiuso o in fase di attuazione – va verificato direttamente sulle fonti ufficiali, in particolare sul sito di Invitalia (invitalia.it) e nelle comunicazioni del Ministero del Turismo. Questa guida ha quindi un taglio evergreen: spiega chi rientra e come funziona la combinazione contributo + finanziamento, informazioni che restano valide a prescindere dalla singola finestra di apertura.

    Errori da evitare

    • Dare per aperto lo sportello. È l’errore più costoso: si imposta un progetto sul presupposto di poter presentare domanda subito, senza prima verificare lo stato della misura su invitalia.it.
    • Sbagliare il range di spesa. Progetti sotto 500.000 euro non rientrano; oltre 10.000.000 euro l’eccedenza non è agevolata. Va calibrato il perimetro dell’investimento.
    • Confondere contributo e finanziamento. Il 35% è a fondo perduto, ma il finanziamento CDP va restituito: trattarlo come fosse tutto contributo falsa il piano finanziario.
    • Ignorare la riserva green. Una quota dell’investimento è legata agli interventi di sostenibilità; impostare il progetto senza tenerne conto può comprometterne l’ammissibilità.
    • Non verificare la tipologia di struttura. L’appartenenza al turismo non basta: conta la corrispondenza puntuale con le tipologie e i requisiti dell’art. 4 dell’avviso.
    • Applicare il 35% in Trentino-Alto Adige. Per quel territorio la percentuale massima del contributo è del 15%: usare il 35% porterebbe a un piano sovrastimato.

    Caso pratico

    Un agriturismo di fantasia, “Borgo delle Tre Querce”, situato in una regione a statuto ordinario, valuta un progetto di riqualificazione: efficientamento energetico dell’edificio principale e ammodernamento digitale della gestione delle prenotazioni. Il quadro economico, al netto dell’IVA, si attesta su spese ammissibili coerenti con il range della misura, quindi sopra la soglia minima di 500.000 euro.

    Ragionando sulla struttura dell’agevolazione – e non su importi inventati – il titolare imposta il piano così: una quota delle spese ammissibili è coperta dal contributo diretto al 35%; un’altra quota dal finanziamento agevolato CDP allo 0,5% di tasso nominale annuo, con durata pluriennale e preammortamento che gli consente di far partire i rimborsi quando il cantiere è concluso; la parte restante resta a suo carico. Dovendo presidiare la riserva per gli interventi green, dimensiona la componente di efficientamento ambientale in modo coerente con le indicazioni dell’avviso.

    Prima di procedere, però, la struttura compie un passaggio decisivo: verifica sul sito di Invitalia se lo sportello sia effettivamente aperto a nuove domande o se la misura sia ormai in fase di attuazione e rendicontazione. Solo dopo questa verifica decide se candidare il progetto al FRI-Tur o orientarsi verso strumenti alternativi. È l’approccio corretto: conoscere a fondo il meccanismo, ma ancorare ogni scelta operativa allo stato reale della misura.

    Hai un caso concreto?
    Questa guida spiega la regola.
    Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

    Richiedi una consulenza →

  • ON tasso zero per giovani e donne: requisiti di compagine e fondo perduto (2026)

    In sintesi: ON (Oltre Nuove imprese a tasso zero) è l’incentivo gestito da Invitalia per il MIMIT a favore delle micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi (o ancora da costituire) con la maggioranza dei soci E delle quote in mano a under 35 (18-35 anni) oppure a donne di qualsiasi età. Mette insieme un finanziamento a tasso zero e una quota a fondo perduto fino al 20%, coprendo nel complesso fino al 90% delle spese ammissibili. Il tetto d’investimento è 1,5 milioni di euro per le imprese costituite da meno di 36 mesi e 3 milioni per quelle tra 36 e 60 mesi.

    Che cos’è ON e a chi si rivolge

    ON è la misura prevista dal Titolo I del DM 4 dicembre 2020 (già nota come Nuove imprese a tasso zero) e gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Serve a sostenere la nascita e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalenza giovanile o femminile, finanziando i progetti d’investimento con una combinazione di prestito agevolato e contributo a fondo perduto.

    Si rivolge a micro e piccole imprese costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda. Possono partecipare anche le imprese non ancora costituite: in questo caso la costituzione dovrà avvenire dopo l’eventuale ammissione, rispettando comunque i requisiti di compagine. Il vincolo dei 60 mesi delimita il perimetro: ON non è pensato per imprese già mature, ma per realtà giovani nei primi anni di attività.

    Il requisito della compagine: oltre metà numerica E di quote

    È il cuore della misura e l’errore più frequente. Per accedere a ON la compagine deve essere a prevalenza giovanile o femminile secondo un doppio test che deve essere superato contemporaneamente:

    • Maggioranza numerica: oltre la metà dei soci deve essere costituita da under 35 (età tra 18 e 35 anni) oppure da donne di qualsiasi età.
    • Maggioranza delle quote: oltre la metà delle quote di partecipazione deve essere detenuta dagli stessi soggetti (under 35 o donne).

    Non basta quindi che le persone giovani o donne siano la maggioranza in numero: devono anche detenere insieme più della metà del capitale. Allo stesso modo, non basta che possiedano la maggioranza delle quote se in testa restano una minoranza dei soci. Entrambe le condizioni vanno rispettate. Vediamo con esempi di fantasia.

    Compagini che rientrano

    • Aurora & Partner Srl: tre socie, tutte donne (3 su 3 = maggioranza numerica), che detengono il 100% delle quote. Doppio requisito superato.
    • Verdeluna Srls: due soci, una donna di 42 anni e un uomo di 30 (under 35). Due soggetti ammissibili su due, con il 60% e il 40% delle quote: oltre metà dei soci e oltre metà delle quote. Rientra.
    • Officina Boreale Srl: quattro soci, di cui tre under 35 (75% dei soci) che insieme detengono il 70% delle quote; il quarto socio è un uomo di 50 anni con il 30%. Entrambi i test superati.

    Compagini che NON rientrano

    • Montecristo Srl: tre soci, due donne e un uomo (maggioranza numerica femminile), ma le due donne detengono solo il 30% delle quote e l’uomo il 70%. Salta il test delle quote: esclusa.
    • Gabbiano Srl: due soci, una donna che detiene il 60% delle quote e un uomo di 48 anni con il 40%. La donna ha la maggioranza delle quote, ma rappresenta solo 1 socio su 2: non si supera “oltre la metà” in termini numerici (50% non è oltre la metà). Esclusa.
    • Polaris Srl: quattro soci, due donne e due uomini (50% e 50%, non oltre la metà), quote 50/50. Nessuno dei due test è superato. Esclusa.

    La regola operativa: conta i soggetti ammissibili (under 35 o donne) e verifica che siano più della metà del totale dei soci; poi somma le loro quote e verifica che superino il 50%. Una compagine al 50/50 non rispetta il requisito, perché serve oltre la metà.

    Quanto copre: fondo perduto e tasso zero

    ON combina due forme di sostegno che, sommate, coprono fino al 90% delle spese ammissibili del progetto. La parte restante resta a carico dell’impresa.

    Componente Copertura Caratteristiche
    Fondo perduto Fino al 20% delle spese Contributo non rimborsabile
    Finanziamento a tasso zero Quota restante fino al complessivo 90% Rimborsabile in 10 anni, senza interessi
    Copertura totale Fino al 90% delle spese Il resto a carico dell’impresa

    In pratica: una parte dell’agevolazione è un contributo che non va restituito (fino al 20%), mentre il grosso del sostegno è un prestito a tasso zero da restituire in 10 anni. L’assenza di interessi e la presenza del fondo perduto rendono ON particolarmente conveniente per chi avvia un’attività con risorse proprie limitate.

    Il tetto d’investimento: 1,5 o 3 milioni di euro

    L’importo massimo del progetto d’investimento ammissibile dipende da quanto è “vecchia” l’impresa al momento della domanda:

    Anzianità dell’impresa Investimento massimo
    Costituita da meno di 36 mesi Fino a 1,5 milioni di euro
    Costituita tra 36 e 60 mesi Fino a 3 milioni di euro

    La logica è che le imprese più giovani (sotto i 36 mesi) accedono a progetti più contenuti, mentre quelle con un percorso un po’ più lungo (36-60 mesi) possono presentare investimenti più ambiziosi. In entrambi i casi resta fermo il limite dei 60 mesi per partecipare. La dotazione complessiva della misura è di 80 milioni di euro per il biennio 2026-2027.

    ON o Smart&Start: quale scegliere

    ON e Smart&Start sono due misure diverse e non vanno confuse. La scelta dipende dalla natura dell’impresa.

    Aspetto ON Smart&Start
    A chi si rivolge Micro e piccole imprese giovanili o femminili in generale Startup innovative
    Requisito chiave Compagine a prevalenza under 35 o donne Iscrizione alla sezione speciale delle startup innovative
    Vocazione Generalista, ampia gamma di attività Progetti a contenuto innovativo/tecnologico

    Scegli ON se la tua è una micro o piccola impresa giovane a prevalenza di under 35 o di donne, con un’attività “generica” (commercio, servizi, artigianato, manifattura) che non rientra nel perimetro delle startup innovative. Scegli Smart&Start se la tua impresa è una startup innovativa iscritta alla relativa sezione speciale del Registro delle imprese: in quel caso la misura dedicata è Smart&Start, costruita proprio sul carattere innovativo del progetto.

    Come si fa domanda

    La domanda si presenta a Invitalia, che gestisce l’intera procedura per conto del MIMIT, attraverso la piattaforma online dedicata alla misura. Le fasi tipiche sono:

    1. Verifica dei requisiti: controlla anzianità (entro 60 mesi o impresa da costituire), dimensione (micro o piccola) e soprattutto la compagine (doppio test soci e quote).
    2. Predisposizione del progetto: definisci il piano d’investimento e le spese ammissibili, restando entro il tetto di 1,5 o 3 milioni in base all’anzianità.
    3. Accesso alla piattaforma: registrati ai servizi online di Invitalia con identità digitale e compila la domanda con i dati dell’impresa e del progetto.
    4. Invio e istruttoria: trasmetti la domanda; Invitalia valuta i requisiti e il merito del progetto.
    5. Esito e costituzione (se necessaria): in caso di ammissione, le imprese non ancora costituite procedono alla costituzione rispettando i requisiti di compagine.

    Prima di inviare, conviene formalizzare bene l’assetto societario, perché è sulla compagine che si gioca buona parte dell’ammissibilità.

    Gli errori più comuni sulla compagine

    • Fermarsi alla maggioranza numerica. Avere più soci giovani o donne non basta: vanno verificate anche le quote.
    • Fermarsi alle quote. Allo stesso modo, detenere la maggioranza del capitale non basta se i soggetti ammissibili sono metà o meno dei soci.
    • Confondere “metà” con “oltre la metà”. Una compagine 50/50 (per soci o per quote) non rispetta il requisito: serve oltre la metà.
    • Dimenticare l’età per gli under 35. Il requisito anagrafico è 18-35 anni; per le donne, invece, l’età è irrilevante.
    • Trascurare i 60 mesi. Se l’impresa è costituita da più di 60 mesi, esce dal perimetro a prescindere dalla compagine.
    • Confondere ON con Smart&Start. Le startup innovative hanno una misura dedicata: presentare ON quando serve Smart&Start (o viceversa) significa scegliere lo strumento sbagliato.

    Caso pratico

    Esempio di fantasia. Tre amiche under 35 vogliono avviare un laboratorio di pasticceria artigianale, la Mandorla Lucente Srls. Sono tre socie, tutte donne (3 su 3: maggioranza numerica superata) e si dividono le quote 40-30-30, detenendo quindi il 100% del capitale (maggioranza delle quote superata). L’impresa è ancora da costituire e rientra quindi nel perimetro temporale.

    Il loro piano d’investimento prevede l’acquisto di attrezzature e l’allestimento del locale. Poiché l’impresa sarà di nuova costituzione (meno di 36 mesi), il progetto può arrivare fino a 1,5 milioni di euro di spese ammissibili. Tra fondo perduto (fino al 20%) e finanziamento a tasso zero, ON può coprire fino al 90% dell’investimento, lasciando alle socie la quota restante. La parte a prestito andrà restituita in 10 anni senza interessi.

    Se invece nella compagine fosse entrato un quarto socio uomo di 50 anni con il 55% delle quote, la Mandorla Lucente avrebbe perso il requisito sulle quote e sarebbe stata esclusa: un esempio di come l’assetto societario vada definito con attenzione prima della domanda.

    Hai un caso concreto?
    Questa guida spiega la regola.
    Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

    Richiedi una consulenza →

  • Bando ISI INAIL 2026: chi rientra, i 130 punti e il click day

    In sintesi: il bando ISI INAIL è un contributo a fondo perduto per progetti di miglioramento della sicurezza sul lavoro, di norma pari al 65% delle spese ammissibili (fino all'80% per alcune tipologie), con un contributo minimo di 5.000 € e massimo di 130.000 € per progetto. Possono partecipare quasi tutte le imprese iscritte alla Camera di Commercio. Il punto critico è doppio: la domanda online deve raggiungere almeno 130 punti per essere ammessa, e poi bisogna superare il click day, una procedura competitiva a sportello in cui conta l'ordine cronologico. Chi non prepara la domanda con anticipo rischia di non arrivare ai 130 punti o di non agganciare lo sportello in tempo.

    Cos'è il bando ISI e chi può partecipare

    Il bando ISI è lo strumento con cui l'INAIL eroga ogni anno contributi a fondo perduto alle imprese che investono per ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il riferimento normativo è l'articolo 11, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 (il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro). «A fondo perduto» significa che il contributo non va restituito: copre una parte della spesa sostenuta dall'impresa per l'intervento ammesso.

    Possono partecipare tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio (CCIAA). Per specifiche tipologie di intervento sono ammessi anche gli Enti del Terzo Settore. Non è quindi un bando riservato alle grandi aziende: anche la piccola impresa artigiana o la ditta individuale possono presentare domanda, purché il progetto rispetti i requisiti tecnici previsti.

    L'obiettivo dichiarato dell'INAIL è incentivare investimenti che, da soli, l'impresa potrebbe rimandare: nuovi macchinari più sicuri, interventi sugli ambienti di lavoro, bonifiche, sistemi di gestione della sicurezza. Il finanziamento serve proprio ad abbassare la barriera economica di questi investimenti.

    Quanto si ottiene: percentuali e tetti

    Il contributo è calcolato in percentuale sulle spese ammissibili del progetto. Di norma copre il 65% delle spese; per alcune tipologie di intervento e per l'eventuale «intervento aggiuntivo» la percentuale sale all'80%. Esistono comunque dei limiti minimi e massimi all'importo erogabile, che valgono indipendentemente dalla percentuale.

    Voce Valore
    Percentuale ordinaria del contributo 65% delle spese ammissibili
    Percentuale maggiorata (alcune tipologie / intervento aggiuntivo) fino all'80%
    Contributo minimo per progetto 5.000 €
    Contributo massimo per progetto 130.000 €

    Per l'edizione 2026 è indicata una novità: un «intervento aggiuntivo» finanziabile all'80% fino a 20.000 €, sempre nel limite complessivo dei 130.000 € di contributo massimo per progetto. In pratica l'intervento aggiuntivo non aumenta il tetto, ma permette di valorizzare con una percentuale più alta una parte dell'investimento. Questo dato è riferito all'edizione 2026 ed è da verificare sul bando ufficiale INAIL una volta pubblicato.

    Un esempio numerico semplice: su un progetto con 100.000 € di spese ammissibili, al 65% il contributo sarebbe 65.000 €. Su un progetto con spese ammissibili più alte, il calcolo si ferma comunque al tetto di 130.000 €: oltre quella cifra il contributo non sale, anche se la spesa è maggiore.

    Come funziona il meccanismo: soglia 130 punti e click day

    Qui sta il cuore del bando, ed è anche il motivo per cui molte imprese «sprecano» la domanda. Il percorso ha due ostacoli distinti.

    Primo ostacolo: i 130 punti. La domanda compilata online viene valutata con un punteggio. Per essere ammessa deve raggiungere almeno 130 punti: è una soglia minima. Solo chi la supera ottiene il codice identificativo necessario per partecipare alla fase successiva. Il punteggio dipende da parametri del progetto e dell'impresa (ad esempio dimensione, tipologia di rischio affrontato, caratteristiche dell'intervento). Se la domanda è impostata male, si rischia di restare sotto i 130 punti e di essere esclusi già in partenza, senza nemmeno arrivare alla gara.

    Secondo ostacolo: il click day. Chi ha superato i 130 punti accede al click day, una procedura competitiva a sportello: in un giorno e in un orario stabiliti, le domande ammesse vengono inoltrate e l'assegnazione segue l'ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento delle risorse. Tutto si gioca in pochi minuti. Non vince il progetto «migliore» tra quelli ammessi: vince chi clicca prima e arriva per primo, finché ci sono fondi.

    Perché tante imprese sprecano l'occasione? Per tre motivi ricorrenti: arrivano alla compilazione troppo a ridosso delle scadenze e non hanno tempo di ottimizzare il punteggio; restano sotto i 130 punti per errori o scelte progettuali non valorizzate; oppure superano la soglia ma non si preparano tecnicamente al click day e perdono lo sportello per pochi secondi o per problemi di connessione. In una gara a tempo, l'improvvisazione si paga.

    Gli assi e le tipologie di intervento

    Le risorse del bando sono ripartite in più assi di finanziamento, ciascuno dedicato a una famiglia di interventi. Per l'edizione di riferimento la dotazione è di circa 600 milioni di euro, suddivisi in 5 assi. La logica è che ogni asse ha il proprio plafond: un'impresa concorre all'interno dell'asse coerente con il proprio progetto. La dotazione e la ripartizione vanno sempre verificate edizione per edizione sul bando ufficiale.

    In termini generali, gli assi coprono ambiti come la riduzione dei rischi infortunistici e tecnopatici (cioè legati a infortuni e a malattie professionali), i progetti per la gestione della sicurezza e dell'organizzazione, gli interventi di bonifica e quelli rivolti a settori o soggetti specifici. La presenza di più assi serve a non far concorrere tra loro progetti molto diversi tra loro e a destinare risorse mirate a ciascuna area di rischio.

    In concreto, tra gli interventi tipicamente agevolati da bandi di questo tipo rientrano l'acquisto di macchinari e attrezzature più sicuri in sostituzione di quelli esistenti, interventi strutturali sugli ambienti e i luoghi di lavoro, e progetti organizzativi finalizzati a ridurre il rischio. La cornice puntuale degli assi e delle tipologie ammesse cambia di edizione in edizione: è un dettaglio da leggere sempre nel bando dell'anno.

    Chi è escluso

    Non tutte le imprese possono partecipare a ogni edizione. La regola principale riguarda chi ha già beneficiato del bando di recente: sono escluse le imprese già finanziate con ISI nelle edizioni 2022, 2023 o 2024. La logica è evitare che gli stessi soggetti assorbano i fondi più volte ravvicinate, lasciando spazio a chi non ha ancora ottenuto contributi.

    Esistono alcune eccezioni a questa esclusione, ma i dettagli vanno verificati sul testo ufficiale: se la tua impresa è stata finanziata in una di quelle annualità, non dare per scontata né l'esclusione né la possibilità di rientrare, e controlla la clausola esatta del bando prima di impegnare tempo nella domanda.

    Oltre a questo, valgono i requisiti generali: essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, rispettare le condizioni tecniche e amministrative del bando e presentare un progetto coerente con un asse ammissibile. Anche la regolarità contributiva e le condizioni di accesso ai contributi pubblici incidono sull'ammissibilità: vanno verificate caso per caso.

    Come prepararsi per tempo

    Dato che il bando si vince con preparazione e velocità, conviene muoversi con largo anticipo. Ecco un percorso ordinato.

    1. Verifica subito l'ammissibilità. Controlla iscrizione alla CCIAA ed eventuale esclusione per finanziamenti ISI 2022-2024. Inutile costruire un progetto se l'impresa non rientra.
    2. Definisci l'intervento e l'asse. Individua l'investimento sulla sicurezza che vuoi realizzare e a quale asse appartiene. Da qui dipende sia l'ammissibilità sia la percentuale (65% o 80%).
    3. Stima il punteggio. Simula la domanda per capire se raggiungi i 130 punti e quali leve puoi attivare per migliorarlo. Questo è il passaggio più trascurato e più decisivo.
    4. Prepara documenti e preventivi. Raccogli in anticipo preventivi delle spese ammissibili e la documentazione tecnica, così da non rincorrere nulla all'ultimo.
    5. Compila la domanda nella finestra di apertura sportello. Inserisci e salva la domanda online appena lo sportello apre, senza aspettare gli ultimi giorni.
    6. Allenati per il click day. Prepara connessione, dispositivo e credenziali, e fai in modo di essere pronto al secondo nell'orario di apertura. In una procedura a sportello cronologica, i secondi contano.

    Sulle date: per l'edizione 2026 sono indicate un'apertura dello sportello il 13/4/2026, una chiusura il 28/5/2026 alle ore 18:00 e un click day in una finestra successiva. Sono date previste e da confermare sul bando ufficiale INAIL: al momento il bando ufficiale potrebbe non essere ancora pubblicato, quindi non vanno considerate certe. Usale solo come riferimento di massima per organizzare la preparazione, e verifica sempre il calendario definitivo sulla fonte ufficiale.

    Caso pratico

    Immaginiamo la «Falegnameria Verdi S.r.l.», piccola impresa artigiana con dieci dipendenti (azienda di fantasia). Vuole sostituire una vecchia macchina per la lavorazione del legno con un modello più sicuro e dotato di sistemi di aspirazione e protezione, per ridurre il rischio di infortuni e l'esposizione alle polveri.

    La spesa ammissibile stimata è di 90.000 €. Con la percentuale ordinaria del 65%, il contributo teorico sarebbe di 58.500 €, dentro la forbice tra il minimo di 5.000 € e il massimo di 130.000 €: il progetto rientra nei tetti. Verdi controlla per prima cosa di non essere stata finanziata con ISI nel 2022, 2023 o 2024 e di essere regolarmente iscritta alla CCIAA: requisiti soddisfatti.

    Tre mesi prima della presunta apertura, l'impresa simula la domanda e scopre di fermarsi a 125 punti, sotto la soglia. Rivede le caratteristiche dell'intervento, valorizza meglio gli elementi che incidono sul punteggio e raccoglie i preventivi corretti: la simulazione successiva supera i 130 punti. A quel punto Verdi prepara tutto in anticipo, compila la domanda all'apertura dello sportello e si organizza per essere pronta al click day con connessione stabile e credenziali già verificate.

    Morale: lo stesso progetto, con la stessa spesa, può essere bocciato o finanziato a seconda di quanto è preparata la domanda. I 130 punti e il click day non premiano l'idea migliore in astratto, ma l'impresa che arriva pronta, in regola e per prima.

    Hai un caso concreto?
    Questa guida spiega la regola.
    Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

    Richiedi una consulenza →

  • Transizione 5.0: fondi e rendicontazione GSE, come non perdere il credito (2026)

    In sintesi: se hai già una comunicazione preventiva di prenotazione per la Transizione 5.0, il fatto che i fondi siano stati dichiarati esauriti il 6 novembre 2025 non cancella automaticamente il tuo diritto. Le pratiche tecnicamente ammissibili possono procedere con le comunicazioni di conferma e di completamento sul portale GSE, e dal 1° aprile 2026 il Governo ha annunciato un ripristino parziale dei fondi (ulteriori 200 milioni di euro) per le imprese che avevano già investito nel 2025 ma erano rimaste senza copertura. La priorità ora è rendicontare bene ed entro i termini, non aprire una nuova domanda.

    La situazione dei fondi: esaurimento e ripristino parziale

    Il Piano Transizione 5.0 è disciplinato dall’art. 38 del DL 19/2024 ed è gestito dal GSE. Riconosce un credito d’imposta per investimenti in beni 4.0 e 5.0 che riducono i consumi energetici della struttura produttiva o del processo.

    Con decreto del 6 novembre 2025 è stato comunicato l’esaurimento delle risorse stanziate per la misura. In pratica, le imprese che avevano trasmesso la comunicazione preventiva dopo quella data risultavano tecnicamente ammissibili, ma prive di copertura finanziaria. Questo ha generato il problema delle imprese cosiddette “esodate”: avevano avviato o già completato investimenti nel 2025 confidando nell’agevolazione, salvo poi trovarsi senza fondi a disposizione.

    Al tavolo MIMIT del 1° aprile 2026 il Governo ha annunciato un ripristino parziale dei fondi, con il rilascio di ulteriori 200 milioni di euro destinati a coprire gli investimenti già effettuati nel 2025 dalle imprese rimaste scoperte. Si tratta di una misura di recupero mirata: non riapre lo sportello a tutti, ma punta a sanare le posizioni di chi aveva già investito sulla base della prenotazione.

    Per chi ha la prenotazione, la lettura corretta è quindi questa: il percorso non è chiuso, ma si gioca sulla corretta rendicontazione di quanto già fatto, non sull’apertura di nuove domande.

    Chi deve fare cosa ORA

    Il discrimine è uno solo: avere o meno una comunicazione preventiva (prenotazione) già trasmessa al GSE. Se ce l’hai, sei dentro il perimetro delle pratiche tecnicamente ammissibili e devi concentrarti sui passaggi di conferma e completamento.

    • Hai la prenotazione e hai già investito nel 2025: sei il profilo tipico interessato dal ripristino parziale. Verifica lo stato della pratica sul portale GSE e prepara la documentazione per la conferma e il completamento.
    • Hai la prenotazione ma l’investimento è ancora in corso: porta a termine il progetto rispettando le caratteristiche tecniche dichiarate (in particolare il risparmio energetico atteso) e raccogli da subito la documentazione probatoria.
    • Non hai mai trasmesso la comunicazione preventiva: con i fondi esauriti, non è questo il momento di impostare la strategia su una nuova domanda. Conviene monitorare gli sviluppi normativi prima di sostenere costi.

    In tutti i casi, il principio è che il diritto al credito si consolida con la rendicontazione corretta: una prenotazione non rendicontata nei termini si perde.

    Le comunicazioni di conferma e di completamento al GSE

    Il procedimento sul portale GSE si articola in più fasi: la comunicazione preventiva (la prenotazione), la comunicazione di conferma e, alla fine del progetto, la comunicazione di completamento.

    Dal 30 gennaio 2026 sono abilitate sul portale GSE le comunicazioni di conferma e di completamento per le domande tecnicamente ammissibili. La comunicazione di completamento certifica che l’investimento è stato realizzato e che gli obiettivi di efficienza energetica sono stati raggiunti: è il passaggio che trasforma la prenotazione in credito effettivamente utilizzabile.

    La comunicazione di completamento va inviata entro il 28 febbraio 2026. Su questa scadenza è opportuno tenere monitorate eventuali proroghe: il termine potrebbe slittare, quindi conviene verificare lo stato sul portale GSE prima di considerare definitiva la data.

    Adempimento Quando Cosa significa
    Esaurimento risorse comunicato 6 novembre 2025 Stop alla copertura per le nuove prenotazioni
    Apertura comunicazioni di conferma e completamento 30 gennaio 2026 Portale GSE abilitato per le domande ammissibili
    Invio comunicazione di completamento Entro il 28 febbraio 2026 (salvo proroghe) Certifica investimento e risparmio energetico
    Ripristino parziale fondi annunciato 1° aprile 2026 200 milioni per investimenti già effettuati nel 2025

    Come si usa il credito in F24

    Il credito d’imposta Transizione 5.0 si utilizza in compensazione tramite modello F24. Le regole di utilizzo cambiano a cavallo tra 2025 e 2026, ed è un punto su cui molte imprese si confondono.

    • Entro il 31 dicembre 2025: il credito è compensabile in una o più quote, senza un frazionamento obbligatorio.
    • Dal 1° gennaio 2026: il credito — o la parte di esso non ancora utilizzata — viene ripartito in 5 quote annuali di pari importo, utilizzabili fino al 2030.

    Un equivoco frequente: pensare che il credito non usato entro il 31 dicembre 2025 vada perso. Non è così. Il residuo non si perde: semplicemente si spalma sulle cinque quote annuali. La conseguenza pratica è finanziaria, non sostanziale: chi non ha capienza per usare tutto subito recupera comunque il credito, ma diluito su più anni.

    Esempio numerico di ripartizione, ipotizzando un credito che entra nel regime 2026 senza essere stato compensato prima:

    Anno di utilizzo Quota
    2026 1/5 del credito
    2027 1/5 del credito
    2028 1/5 del credito
    2029 1/5 del credito
    2030 1/5 del credito

    L’importo di ciascuna quota dipende dal credito spettante riconosciuto dal GSE: la tabella mostra solo la logica di frazionamento, non un valore in euro.

    Il divieto di cumulo con il 4.0 sugli stessi beni

    Il credito Transizione 5.0 non è cumulabile, sugli stessi beni e sulle stesse spese, con il credito d’imposta 4.0. In altre parole, sul medesimo bene non si possono sommare le due agevolazioni: occorre scegliere su quale incardinare l’investimento.

    Il punto chiave è il perimetro dei costi. Il divieto di cumulo opera bene per bene e spesa per spesa: nulla vieta, in linea di principio, che in un progetto più ampio alcuni beni siano coperti dal 5.0 e altri, distinti, da un’altra misura, purché non ci sia sovrapposizione sui medesimi costi. La regolazione dei rapporti con altre agevolazioni (ad esempio ZES o altri incentivi sui medesimi costi) richiede una verifica puntuale caso per caso.

    L’errore da evitare è rendicontare lo stesso costo due volte sotto misure diverse: è una delle cause più tipiche di contestazione e di recupero del credito.

    Errori che fanno perdere il credito

    • Non inviare la comunicazione di completamento nei termini. Senza il completamento, la prenotazione resta tale e non si trasforma in credito utilizzabile.
    • Confondere prenotazione e diritto acquisito. La comunicazione preventiva è un passaggio necessario ma non sufficiente: serve completare l’iter.
    • Cumulare 5.0 e 4.0 sugli stessi beni. Sui medesimi costi le due misure si escludono; la doppia rendicontazione espone al recupero.
    • Non documentare il risparmio energetico. Il 5.0 si fonda sulla riduzione dei consumi: senza la documentazione tecnica che la attesti, l’agevolazione è a rischio.
    • Pensare che il mancato uso entro il 2025 faccia decadere il credito. Non decade: si ripartisce in cinque quote. L’errore opposto — forzare un utilizzo non sostenibile per “non perderlo” — è altrettanto dannoso.
    • Trascurare il monitoraggio del portale GSE. Stato della pratica, abilitazioni e proroghe passano da lì: non controllarlo significa rischiare di mancare un termine.

    Caso pratico

    La “Officine Lambda S.r.l.” (impresa di fantasia) aveva trasmesso la comunicazione preventiva per un nuovo impianto 5.0 e completato l’investimento nel corso del 2025, confidando nel credito d’imposta. Dopo il 6 novembre 2025 si trova tra le imprese tecnicamente ammissibili ma senza copertura: la pratica risulta valida, ma i fondi sono esauriti.

    Cosa fa correttamente. Dal 30 gennaio 2026 accede al portale GSE e predispone la comunicazione di completamento, raccogliendo la documentazione che attesta la realizzazione dell’investimento e il risparmio energetico conseguito. Invia il completamento entro il 28 febbraio 2026, verificando prima sul portale se nel frattempo sia intervenuta una proroga.

    Con l’annuncio del ripristino parziale dei fondi del 1° aprile 2026, rientra nel perimetro delle imprese che avevano già investito nel 2025 e che la dotazione aggiuntiva di 200 milioni punta a coprire. Sul fronte utilizzo, poiché non aveva compensato nulla entro il 31 dicembre 2025, il credito riconosciuto le viene ripartito in cinque quote annuali di pari importo, dal 2026 al 2030. Infine, avendo destinato quei beni al 5.0, evita accuratamente di rendicontare gli stessi costi anche sul credito 4.0.

    La morale del caso: il valore non si difende aprendo nuove domande, ma curando con precisione la rendicontazione di ciò che è già stato prenotato e realizzato.

    Hai un caso concreto?
    Questa guida spiega la regola.
    Per applicarla alla tua situazione, scrivici.

    Richiedi una consulenza →

  • Corte cost. n. 58/2015 – Tributo regionale sulla gestione dei rifiuti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittimo l’art. 16, comma 4, della legge della Regione Piemonte n. 24 del 2002, che istituiva un tributo a carico di chi gestisce impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti. La materia incide sulla tutela dell’ambiente, riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La gestione dei rifiuti è strettamente connessa alla tutela dell’ambiente, materia su cui la Costituzione attribuisce allo Stato una competenza esclusiva. La Regione Piemonte aveva istituito un tributo proprio gravante sui soggetti che gestiscono impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Cuneo ha sollevato questione sull’art. 16, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 24/2002, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed s), terzo e quarto comma, e all’art. 119 della Costituzione, ritenendo che la Regione avesse istituito un tributo in un ambito riservato allo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16, comma 4, della legge reg. Piemonte n. 24/2002. La restante questione, riferita all’art. 117, secondo comma, lettera e), in correlazione con l’art. 119 Cost., è rimasta assorbita.

    Il principio

    Quando una Regione istituisce un tributo che grava sull’attività di gestione dei rifiuti, opera la riserva di competenza statale in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): serve una disciplina unitaria che eviti vincoli differenziati tra Regioni e i loro effetti distorsivi sulle scelte economiche e sugli equilibri ambientali.

    Domande e risposte

    Perché il tributo regionale è stato annullato?

    Perché gravava sull’attività di gestione dei rifiuti, incidendo sulla tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato che richiede una disciplina unitaria.

    Cosa c’entra l’ambiente con un tributo sui rifiuti?

    La tassazione dei rifiuti produce effetti (cosiddetti allocativi) sulle scelte delle imprese del settore e si riflette sugli equilibri ambientali: per questo rientra nella tutela dell’ambiente riservata allo Stato.

    Le Regioni non possono istituire tributi propri?

    Possono, nei limiti del coordinamento della finanza pubblica e delle competenze costituzionali; non possono però istituire tributi che invadano materie riservate allo Stato, come la tutela dell’ambiente.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente (lettera s), violata dal tributo regionale.
    • Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria e tributaria delle Regioni, entro i limiti costituzionali, parametro richiamato.
  • Corte cost. n. 57/2015 – Termine di decadenza per il risarcimento nel processo amministrativo

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo, relativo al termine di decadenza per la domanda di risarcimento del danno. La rimessione del TAR Liguria era carente sui presupposti del sindacato di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    Nel processo amministrativo la domanda di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo è soggetta a un termine di decadenza (art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo). Nel giudizio a quo si discuteva di una domanda risarcitoria per illegittima esclusione da una gara comunale, dichiarata tardiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria ha sollevato questione sull’art. 30, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della CEDU, dubitando della compatibilità del termine di decadenza con il diritto alla tutela giurisdizionale.

    La decisione della Corte

    La Corte, con ordinanza, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.

    Il principio

    Anche la previsione di un termine di decadenza per l’azione risarcitoria nel processo amministrativo può essere sindacata, ma la questione deve essere proposta con motivazione adeguata su rilevanza e non manifesta infondatezza: una rimessione carente sotto tali profili è manifestamente inammissibile e non consente l’esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo?

    Stabilisce un termine di decadenza entro cui proporre la domanda di risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per manifesta inammissibilità: la rimessione del TAR Liguria era carente nei presupposti richiesti per il sindacato di costituzionalità, e la Corte non è entrata nel merito.

    Il termine di decadenza è stato dichiarato legittimo?

    No: la Corte non si è pronunciata nel merito sulla legittimità del termine, essendosi limitata a dichiarare l’inammissibilità della questione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 56/2015 – Apparecchi da gioco e nuovi vincoli ai concessionari

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte respinge la questione sull’art. 1, commi 77-79, della legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 2010), che ha introdotto nuovi obblighi a carico dei concessionari del gioco con apparecchi (videoterminali). La nuova disciplina non viola la libertà d’impresa né la garanzia della proprietà.

    Di cosa si tratta

    Il settore del gioco con apparecchi (videoterminali) è gestito tramite concessioni rilasciate dai monopoli di Stato. La legge di stabilità 2011 ha introdotto nuovi vincoli e adempimenti a carico dei concessionari. Una società concessionaria ha contestato questi obblighi nel giudizio davanti al Consiglio di Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 79 (e dei commi 77 e 78 in quanto richiamati) della legge n. 220/2010, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, lamentando l’imposizione di vincoli gravosi assimilabili a una sostanziale ablazione senza indennizzo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. I nuovi obblighi non configurano un’ablazione reale dei beni del concessionario: l’eventuale incidenza sui costi è un effetto riflesso dei vincoli di gestione, estraneo all’ambito di protezione dell’art. 42 Cost., e non vi è violazione della libertà di iniziativa economica.

    Il principio

    I vincoli di gestione imposti a un’attività svolta in regime concessorio non equivalgono a un atto ablativo della proprietà e non richiedono indennizzo: il legislatore può modificare le condizioni di esercizio di attività economiche regolate, purché non si traduca in un’espropriazione sostanziale del capitale investito, qui non riscontrata.

    Domande e risposte

    La nuova disciplina sul gioco è stata confermata?

    Sì: la Corte ha dichiarato non fondata la questione, ritenendo legittimi i nuovi obblighi imposti ai concessionari dalla legge di stabilità 2011.

    Perché non c’è stata violazione della proprietà?

    Perché i vincoli imposti non sono un atto ablativo dei beni: l’eventuale incidenza sui costi è un effetto riflesso della regolazione, fuori dall’ambito di tutela dell’art. 42 Cost.

    Il legislatore può cambiare le regole per i concessionari?

    Sì: può modificare le condizioni di esercizio di un’attività in concessione, purché non si arrivi a un’espropriazione sostanziale del capitale investito, qui esclusa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 55/2015 – Leggi della Regione Abruzzo approvate in prorogatio

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittime le leggi della Regione Abruzzo n. 23 e n. 32 del 2014, approvate dal Consiglio regionale in regime di prorogatio, salvo singole disposizioni dovute o necessarie (art. 12 della legge n. 23 e art. 11 della legge n. 32). Conferma così l’orientamento della coeva sentenza n. 44/2015.

    Di cosa si tratta

    Come per la sentenza n. 44/2015, il tema è quello dei limiti del Consiglio regionale in prorogatio, cioè dopo la scadenza della legislatura. In quella fase l’assemblea può adottare solo atti dovuti, urgenti o necessari. La Regione Abruzzo aveva approvato due leggi (n. 23 e n. 32 del 2014) in quel periodo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato le leggi reg. Abruzzo n. 23/2014 e n. 32/2014 in riferimento all’art. 123 della Costituzione, in relazione all’art. 86, terzo comma, lettera a), dello statuto regionale, che circoscrive i poteri del Consiglio in prorogatio agli interventi dovuti, urgenti o necessari.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi reg. Abruzzo n. 23/2014 (eccetto l’art. 12) e n. 32/2014 (eccetto l’art. 11). Ha invece dichiarato non fondate le questioni sull’art. 12 della legge n. 23 e sull’art. 11 della legge n. 32, in quanto disposizioni riconducibili agli atti consentiti in prorogatio.

    Il principio

    Il Consiglio regionale in prorogatio può legiferare solo per atti dovuti, urgenti o necessari: le disposizioni prive di tali presupposti sono illegittime, mentre quelle che vi rientrano si salvano. Il vaglio va condotto disposizione per disposizione, distinguendo gli interventi consentiti da quelli che eccedono i limiti dell’organo prorogato.

    Domande e risposte

    Perché alcune norme si sono salvate?

    Perché l’art. 12 della legge n. 23 e l’art. 11 della legge n. 32 rientravano tra gli atti consentiti in prorogatio (dovuti, urgenti o necessari): per essi la questione è stata dichiarata non fondata.

    Che rapporto c’è con la sentenza n. 44/2015?

    È lo stesso principio: il Consiglio regionale scaduto, in prorogatio, può adottare solo atti necessari, urgenti o dovuti. Qui la Corte lo applica ad altre due leggi abruzzesi.

    Il controllo riguarda l’intera legge o le singole norme?

    Si valuta disposizione per disposizione: cadono quelle prive dei presupposti della prorogatio, mentre si salvano quelle che vi rientrano.

    Norme collegate

    • Art. 123 della Costituzione — definisce lo statuto regionale, parametro violato in relazione alla norma statutaria sui poteri del Consiglio in prorogatio.
  • Corte cost. n. 54/2015 – Attività intramuraria del personale sanitario non medico

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte dichiara illegittimi gli artt. 1, 2 e 3 della legge della Regione Liguria n. 6 del 2014, che estendevano al personale sanitario non medico la facoltà di svolgere attività libero-professionale intramuraria. La disciplina invade un ambito riservato ai principi fondamentali fissati dallo Stato.

    Di cosa si tratta

    L’attività libero-professionale «intra moenia» è la libera professione esercitata all’interno delle strutture sanitarie pubbliche. Chi possa svolgerla è uno degli aspetti qualificanti dell’organizzazione sanitaria. La Regione Liguria aveva esteso questa facoltà anche al personale sanitario non medico (infermieri, tecnici della riabilitazione, ostetriche, ecc.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Liguria n. 6/2014 in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, riservati alla legislazione statale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 della legge reg. Liguria n. 6/2014. L’art. 1, estendendo al personale non medico la facoltà di attività intramuraria, ha esorbitato dalla competenza regionale; la caducazione delle altre disposizioni, ad esso collegate, ne è diretta conseguenza.

    Il principio

    L’individuazione dei soggetti legittimati a svolgere la libera professione intramuraria è uno degli aspetti più qualificanti dell’organizzazione sanitaria e costituisce principio fondamentale della materia «tutela della salute»: richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale e non può essere modificata dalla legge regionale.

    Domande e risposte

    Cos’è l’attività intramuraria?

    È l’attività libero-professionale che il personale sanitario può svolgere all’interno della struttura pubblica, a favore di pazienti che scelgono il professionista, nei limiti fissati dalla legge.

    Perché la Regione non poteva estenderla al personale non medico?

    Perché l’individuazione di chi può svolgere l’attività intramuraria è un principio fondamentale della tutela della salute, riservato allo Stato, che richiede uniformità nazionale.

    Cosa comporta l’annullamento degli artt. 1, 2 e 3?

    L’intera disciplina regionale sull’attività intramuraria del personale non medico cade: annullato l’art. 1 che riconosce la facoltà, vengono meno anche le norme ad esso collegate.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute: la legge regionale viola i principi fondamentali statali.
  • Corte cost. n. 53/2015 – Stupefacenti, art. 73 d.P.R. 309/1990: restituzione degli atti

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza la Corte restituisce gli atti al Tribunale di Nola sulla questione relativa all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti. Lo ius superveniens impone al giudice di valutare nuovamente rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del quadro normativo modificato.

    Di cosa si tratta

    L’art. 73, comma 5, del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. n. 309/1990) disciplina i fatti di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti. La disposizione è stata oggetto, nel tempo, di successivi interventi normativi che ne hanno modificato la struttura e il trattamento sanzionatorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Nola aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309/1990, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 146/2013, convertito dalla legge n. 10/2014.

    La decisione della Corte

    La Corte, con ordinanza, ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Nola, in ragione delle modifiche normative sopravvenute che incidono sulla disposizione censurata.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, sopravviene una modifica della norma impugnata (ius superveniens), la Corte restituisce gli atti al giudice a quo, perché valuti nuovamente la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del mutato contesto normativo.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    La Corte rinvia il fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, affinché rivaluti se proporla ancora, tenendo conto delle modifiche normative intervenute nel frattempo.

    Perché la Corte non ha deciso nel merito?

    Perché dopo l’ordinanza di rimessione la disciplina degli stupefacenti era cambiata: la questione doveva essere riesaminata dal giudice alla luce del nuovo quadro normativo.

    Cosa fa ora il Tribunale di Nola?

    Verifica se la questione è ancora rilevante e non manifestamente infondata sulla base della normativa aggiornata; in caso affermativo, potrà risollevarla.

  • Corte cost. n. 52/2015 – Sanzioni sugli assegni bancari: questione manifestamente inammissibile

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    Con ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla disciplina sanzionatoria degli assegni bancari (legge n. 386 del 1990), sollevata dal Giudice di pace di Acireale in un giudizio tra un privato e Poste Italiane. La rimessione era carente nei presupposti per il sindacato di costituzionalità.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 386/1990 disciplina le sanzioni per l’emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, in combinato con le norme civilistiche sull’assegno bancario. Nel giudizio a quo si controverteva tra un privato e Poste Italiane in relazione a tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Acireale ha sollevato questione sugli artt. 3, 8, 8-bis e 9-bis della legge n. 386/1990, in combinato disposto con l’art. 1829 del codice civile e con gli artt. 32 e 50 del r.d. n. 1736/1933, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25 e 41 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato, con ordinanza, la manifesta inammissibilità della questione.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata in modo completo quanto a rilevanza e non manifesta infondatezza e deve individuare con precisione le norme e i parametri: una rimessione carente sotto questi profili conduce alla manifesta inammissibilità, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Cosa vuol dire «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la Corte non esamina il merito perché la questione è affetta da vizi evidenti, ad esempio carenze nella descrizione della fattispecie, nella rilevanza o nell’individuazione dei parametri.

    La Corte ha detto se la disciplina sugli assegni è legittima?

    No: pronunciandosi solo sull’inammissibilità, la Corte non si è espressa nel merito della legittimità della disciplina sanzionatoria sugli assegni bancari.

    Cosa può fare ora il giudice di merito?

    Può decidere la causa applicando la disciplina vigente; potrebbe, in linea teorica, risollevare la questione superando i vizi che ne hanno determinato l’inammissibilità.

  • Corte cost. n. 51/2015 – Retribuzione del socio lavoratore di cooperativa e contratti collettivi

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte respinge la questione sull’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248 del 2007, che ancora la retribuzione del socio lavoratore di cooperativa ai trattamenti minimi dei contratti collettivi dei sindacati comparativamente più rappresentativi. La norma non attribuisce efficacia erga omnes ai contratti e non viola l’art. 39 Cost.

    Di cosa si tratta

    Il socio lavoratore di una cooperativa ha diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Per evitare il dumping salariale, l’art. 7, comma 4, del d.l. n. 248/2007 impone, in presenza di più contratti collettivi della categoria, di applicare i trattamenti economici minimi previsti dai contratti dei sindacati comparativamente più rappresentativi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Lucca ha sollevato la questione in riferimento all’art. 39 della Costituzione, ritenendo che la norma attribuisse di fatto efficacia generale (erga omnes) ai contratti collettivi al di fuori del procedimento previsto dalla Costituzione per i contratti con efficacia obbligatoria per tutti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione: la censura muoveva da un erroneo presupposto interpretativo. La norma non recepisce i contratti collettivi rendendoli vincolanti per tutti, ma li richiama come parametro esterno per misurare la proporzionalità e la sufficienza della retribuzione ex art. 36 Cost.

    Il principio

    Il rinvio legislativo ai trattamenti minimi dei contratti collettivi comparativamente più rappresentativi non equivale ad attribuire loro efficacia erga omnes: i contratti operano come parametro esterno di commisurazione della giusta retribuzione (art. 36 Cost.), strumento legittimo per contrastare la competizione salariale al ribasso senza violare l’art. 39 Cost.

    Domande e risposte

    La sentenza obbliga ad applicare i contratti collettivi a tutti?

    No: i contratti collettivi non diventano vincolanti per tutti. Sono usati come parametro esterno per valutare se la retribuzione del socio lavoratore è proporzionata e sufficiente.

    Perché non c’è violazione dell’art. 39 Cost.?

    Perché la norma non recepisce i contratti dando loro efficacia generale fuori dal procedimento costituzionale, ma li richiama solo come misura della giusta retribuzione ex art. 36 Cost.

    A cosa serve questa regola per le cooperative?

    A contrastare il dumping salariale: garantisce al socio lavoratore una retribuzione almeno pari ai minimi dei contratti collettivi più rappresentativi del settore.

    Norme collegate

    • Art. 39 della Costituzione — libertà sindacale e procedimento per l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi, parametro evocato e ritenuto non violato.
    • Art. 36 della Costituzione — diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, criterio cui rinvia la norma censurata.