Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Edilizia (Cooperative): turni e maggiorazioni

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Edilizia (Cooperative): turni e maggiorazioni

    Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

    In sintesi

    Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCPL-Legacoop · Federlavoro e Servizi-Confcooperative · AICPL-AGCI · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL (testo 2000)
    Istituti trattati
    Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL cooperative edili del 2000; il testo aggiornato delle cooperative non è pubblicato in forma aperta

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

    La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

    Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
    Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
    Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
    Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
    Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
    Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Turni e rotazioni

    Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno abituale
    Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
    Caia — festivo lavorato
    Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Edilizia (Cooperative): l’art. 2103 c.c.

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Edilizia (Cooperative): l’art. 2103 c.c.

    Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.

    In sintesi

    L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Nelle cooperative edili l’operaio acquisisce il livello superiore dopo oltre due mesi consecutivi di mansioni superiori, l’impiegato dopo tre mesi (artt. 44 e 94 del CCNL, testo 2000). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e dà diritto ai rimborsi e alle indennità degli artt. 62 e 92.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCPL-Legacoop · Federlavoro e Servizi-Confcooperative · AICPL-AGCI · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL (testo 2000)
    Istituti trattati
    Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL cooperative edili del 2000, pubblicato dalla Fillea CGIL (artt. 44, 61, 62, 92, 94); il testo aggiornato delle cooperative non è pubblicato in forma aperta

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori: quando scatta la promozione

    Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore ha diritto, per tutto il periodo, alla retribuzione delle nuove mansioni. Il CCNL delle cooperative edili fissa poi i tempi della promozione, più brevi dei sei mesi che la legge prevede in mancanza di regole contrattuali:

    • operai: livello superiore se il passaggio dura oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione (art. 44);
    • impiegati: passaggio dopo tre mesi; se le mansioni sono svolte a periodi alterni, la somma deve arrivare a sette mesi per i livelli 8, 7 e 6 e a quattro mesi per gli altri (art. 94).

    Non scatta la promozione se si sostituisce un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità). Le regole sono quelle del testo del CCNL cooperative edili del 2000, pubblicato dalla Fillea CGIL.

    Il demansionamento «da riorganizzazione»

    L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Cosa prevede il CCNL quando si cambia residenza

    • Operai (art. 62): rimborso concordato delle spese di trasporto per sé, per i familiari a carico e per le masserizie, un’indennità giornaliera per la durata del viaggio, una somma una tantum concordata con l’impresa e il rimborso dell’anticipata disdetta dell’affitto fino a tre mesi; il trasferimento va comunicato con congruo preavviso. L’operaio che non lo accetta ha, se il rapporto si risolve, il trattamento del licenziamento.
    • Impiegati (art. 92): comunicazione scritta con 20 giorni di preavviso; rimborso delle spese di viaggio e trasloco; indennità di trasferimento di mezza mensilità (senza familiari a carico) o di una mensilità (con familiari a carico), più cinque giornate per ogni familiare che si trasferisce; rimborso dell’indennizzo per la disdetta dell’affitto fino a tre mesi di canone. A chi chiede il trasferimento non spetta nulla.

    La trasferta è diversa: l’invio temporaneo su un cantiere oltre i limiti territoriali dell’accordo locale dà all’operaio una diaria del 10% degli elementi della retribuzione più le spese di viaggio (art. 61).

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — mansioni superiori e promozione
    Tizio, operaio, conduce stabilmente da tre mesi una macchina che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto fin dall’inizio alla paga del livello più alto e, superati due mesi consecutivi, al livello superiore (art. 44), perché non sta sostituendo nessun collega assente.
    Caia — trasferimento senza ragioni provate
    Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
    Sì. Hai diritto subito alla retribuzione del livello superiore; il passaggio definitivo scatta dopo oltre due mesi consecutivi per gli operai e dopo tre mesi per gli impiegati (artt. 44 e 94 del CCNL cooperative edili, testo 2000). L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.
    Cosa mi spetta se vengo trasferito in un’altra città?
    Se il trasferimento comporta il cambio di residenza, l’impiegato ha 20 giorni di preavviso, il rimborso delle spese di viaggio e trasloco e un’indennità di mezza mensilità (una mensilità con familiari a carico) più cinque giornate per ogni familiare (art. 92); l’operaio ha il rimborso delle spese, un’indennità per il viaggio e una somma una tantum concordata (art. 62).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). I periodi per la promozione e le indennità di trasferimento sono quelli del testo 2000 del CCNL cooperative edili (artt. 44, 61, 62, 92, 94), l’ultimo pubblicato in forma aperta.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Edilizia (Cooperative): come maturano e quanto valgono

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    Scatti di anzianità nel CCNL Edilizia (Cooperative): come maturano e quanto valgono

    Con il passare degli anni in azienda la busta paga cresce anche grazie agli scatti di anzianità: aumenti periodici che premiano l’esperienza maturata. Non li prevede la legge, ma il CCNL, che ne fissa cadenza, numero e importo per livello. Vediamo come maturano, quando si vedono in busta paga e perché incidono anche su TFR e mensilità aggiuntive.

    In sintesi

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione legati all’anzianità di servizio, previsti dal CCNL (non dalla legge). Nel CCNL Edilizia cooperative maturano per gli impiegati ogni due anni di servizio, fino a 5 scatti, con importi da 8,22 a 13,94 euro al mese secondo il livello. Gli operai non hanno scatti di anzianità: hanno i benefici dell’anzianità professionale edile, gestiti dalla Cassa Edile. Una volta maturati gli scatti restano acquisiti e incidono su TFR (art. 2120 c.c.) e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCPL-Legacoop · Federlavoro e Servizi-Confcooperative · AICPL-AGCI · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL (testo 2000)
    Istituti trattati
    Scatti di anzianità · Anzianità di servizio · Cadenza e numero massimo · Incidenza su TFR e mensilità aggiuntive
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    testo del CCNL cooperative edili del 2000; il testo aggiornato delle cooperative non è pubblicato in forma aperta

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Quanti scatti e ogni quanto: la struttura

    Nel CCNL cooperative edili gli scatti di anzianità (“aumenti periodici di anzianità”) spettano agli impiegati. Gli operai non hanno scatti: per loro il contratto prevede l’anzianità professionale edile, con benefici gestiti dalla Cassa Edile e finanziati da un contributo a carico dei datori di lavoro, calcolato sulle ore ordinarie lavorate.

    Variabile Impiegati
    Cadenza Uno scatto ogni biennio di anzianità di servizio presso la stessa impresa o gruppo aziendale
    Numero massimo 5 scatti
    Importo mensile Cifra fissa per livello: 8,22 € (2° livello), 8,99 € (3°), 9,62 € (4°), 10,46 € (5°), 12,85 € (6°), 13,94 € (7°)
    Fonti: art. 83 del testo del CCNL cooperative edili (Fillea Cgil) (importi in lire, convertiti in euro) e art. 49 del testo unico del CCNL edilizia industria e cooperative (Feneal Uil), che riporta gli stessi importi per le categorie impiegatizie dell’industria. Il testo delle cooperative aggiornato al 2025 non è consultabile liberamente: non abbiamo potuto verificare se gli importi siano stati rivalutati.

    Cosa succede con il passaggio di livello

    Se l’impiegato passa a un livello superiore, l’importo degli scatti già maturati resta in cifra fissa e la frazione di biennio in corso è considerata utile per la maturazione del biennio nel nuovo livello, fermo il massimo di 5 scatti.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità;
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere assorbito da precedenti o successivi aumenti periodici (né da aumenti di merito, che a loro volta non assorbono gli scatti);
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e delle mensilità aggiuntive calcolate sulla retribuzione che li comprende.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, si riproporzionano all’orario ridotto in applicazione del principio di non discriminazione (art. 7 D.Lgs. 81/2015).

    Casi pratici

    Tizio — il primo scatto
    Tizio, impiegato al 5° livello assunto a tempo indeterminato, compie due anni di servizio presso la cooperativa il 12 marzo. Dal 1° aprile la sua busta paga aumenta di 10,46 € al mese (primo scatto); dopo altri due anni ne matura un secondo, fino al massimo di 5 scatti. Se un operaio chiedesse lo stesso scatto, la risposta sarebbe che per gli operai non esiste: valgono i benefici dell’anzianità professionale edile della Cassa Edile.
    Caia — scatti e TFR
    Caia, impiegata al 6° livello, ha maturato tre scatti da 12,85 € (38,55 € al mese). Quando cessa il rapporto, gli scatti — essendo parte stabile della retribuzione — concorrono alla base di calcolo del TFR (art. 2120 c.c.) e della tredicesima: il loro effetto va quindi ben oltre il singolo cedolino.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato: nelle cooperative edili, biennio, 5 scatti, importi per livello.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Per gli impiegati del CCNL cooperative edili, ogni due anni di servizio presso la stessa impresa, fino a un massimo di 5 scatti; gli importi vanno da 8,22 a 13,94 € al mese secondo il livello. Gli operai non hanno scatti di anzianità ma l’anzianità professionale edile gestita dalla Cassa Edile.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Il contratto fa riferimento all’anzianità presso la stessa impresa o gruppo aziendale; per il passaggio tra imprese, salvo trasferimento d’azienda, l’anzianità pregressa non si trasferisce.
    Gli scatti di anzianità si perdono se cambio mansione o livello?
    No, gli scatti già maturati sono acquisiti in via definitiva e non si perdono. In caso di passaggio di livello l’importo degli scatti maturati resta in cifra fissa e la frazione di biennio in corso è utile per il nuovo livello.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi degli scatti sono quelli del testo del CCNL cooperative edili indicato nelle fonti; il testo aggiornato al 2025 non è consultabile liberamente.

  • Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Edilizia (Cooperative)

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    Provvedimenti disciplinari e sanzioni nel CCNL Edilizia (Cooperative)

    Quando il lavoratore viola gli obblighi di diligenza o le regole aziendali — soprattutto in materia di sicurezza, macchinari e organizzazione della produzione — il datore può reagire con un provvedimento disciplinare. La legge fissa però un percorso rigido a tutela del lavoratore: senza contestazione e diritto di difesa la sanzione è illegittima.

    In sintesi

    Il datore può sanzionare le mancanze del lavoratore solo seguendo l’art. 7 dello Statuto: codice disciplinare affisso, contestazione scritta e specifica, almeno 5 giorni per difendersi con assistenza sindacale. Le sanzioni vanno dal rimprovero alla multa (nel CCNL fino a 3 ore di retribuzione, contro le 4 di legge) e alla sospensione (nel CCNL fino a 3 giorni lavorativi, contro i 10 di legge), fino al licenziamento nei casi gravi. Sanzione proporzionata; impugnabile entro 20 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCPL-Legacoop · Federlavoro e Servizi-Confcooperative · AICPL-AGCI · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Codice disciplinare · Contestazione dell’addebito · Multa e sospensione · Licenziamento disciplinare
    Riferimenti
    Art. 7 L. 300/1970 (Statuto) · Artt. 2104-2106 c.c. · Art. 31 CCNL cooperative edili (testo 2000)
    Fonte
    Testo del CCNL cooperative edili del 9 febbraio 2000 (art. 31) e testo unico edilizia industria e cooperative (art. 99)

    Da dove nasce il potere disciplinare

    Il potere del datore di sanzionare non è arbitrario: trova fondamento e limiti nel codice civile e nello Statuto. Il lavoratore è tenuto alla diligenza nell’esecuzione della prestazione (art. 2104 c.c.) e a un obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.); la violazione di questi doveri legittima la reazione disciplinare, che però deve sempre essere proporzionata all’infrazione (art. 2106 c.c.). Il codice disciplinare del CCNL traduce questi principi in un elenco di mancanze e sanzioni, dando concretezza e prevedibilità al sistema.

    La scala delle sanzioni disciplinari

    Le sanzioni vanno dalla più lieve alla più grave, secondo un principio di gradualità e proporzionalità. I limiti massimi sono fissati dalla legge; quali mancanze diano luogo a ciascuna sanzione è invece stabilito dal codice disciplinare del CCNL.

    Sanzioni disciplinari — tipologia e limiti di legge (art. 7 L. 300/1970)
    Sanzione In che cosa consiste Limite di legge
    Rimprovero verbale Richiamo orale per mancanze lievi Unica sanzione senza obbligo di forma scritta
    Ammonizione (rimprovero scritto) Richiamo formale messo agli atti Richiede contestazione scritta e difesa
    Multa Trattenuta una tantum sulla retribuzione Fino a 4 ore di retribuzione base
    Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione Allontanamento temporaneo non retribuito Fino a 10 giorni
    Licenziamento disciplinare Sanzione espulsiva per mancanze gravi Per giusta causa o giustificato motivo soggettivo
    Nel testo del CCNL cooperative edili disponibile in forma aperta (9 febbraio 2000; quello aggiornato non è pubblicato in formato aperto) l’art. 31 fissa limiti più stretti di quelli di legge: oltre al rimprovero verbale e scritto, la multa non può superare l’importo di tre ore di retribuzione e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione arriva fino a 3 giorni lavorativi. La multa colpisce, per esempio, chi ritarda l’inizio del lavoro, non esegue il lavoro secondo le istruzioni, abbandona il posto o è assente senza giustificato motivo, introduce bevande alcoliche senza autorizzazione o si trova in stato di ubriachezza; la sospensione è per i casi di maggiore gravità o di recidiva. Per la recidiva si tiene conto dei provvedimenti dei due anni precedenti e i proventi delle multe sono versati alla Cassa Edile. Gli stessi limiti di tre ore e tre giorni si ritrovano nell’art. 99 del testo unico dell’edilizia industria e cooperative del 2025.

    La procedura disciplinare passo per passo

    L’art. 7 dello Statuto dei lavoratori detta una sequenza obbligatoria: saltarne un passaggio rende la sanzione illegittima.

    1. Il codice disciplinare reso pubblico

    Il datore può punire solo mancanze previste da un codice disciplinare portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Le specifiche infrazioni e le sanzioni corrispondenti sono indicate dall’art. 31 del CCNL cooperative edili.

    2. La contestazione dell’addebito

    Prima di ogni sanzione (tranne il semplice rimprovero verbale) il datore deve contestare per iscritto il fatto in modo specifico, immediato e immutabile: il lavoratore deve sapere con precisione di che cosa è accusato.

    3. Il diritto di difesa

    Il lavoratore ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni, anche oralmente, e può farsi assistere da un rappresentante sindacale. La sanzione non può essere applicata prima che sia decorso questo termine.

    4. La sanzione proporzionata

    La sanzione deve essere proporzionata alla gravità del fatto (art. 2106 c.c.) e graduata secondo la recidiva. Oltre 2 anni dall’applicazione non se ne può più tenere conto.

    Come si impugna una sanzione

    Chi ritiene la sanzione ingiusta o sproporzionata può reagire. Oltre alla via giudiziale, l’art. 7 dello Statuto prevede una tutela rapida: entro 20 giorni il lavoratore può promuovere la costituzione di un collegio di conciliazione e arbitrato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro. In tal caso la sanzione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio. È sempre possibile, in alternativa, rivolgersi al giudice del lavoro.

    Casi pratici

    Tizio — multa per violazione delle norme di sicurezza
    A Tizio viene contestato per iscritto di non aver indossato i dispositivi di protezione. Presenta le sue giustificazioni entro 5 giorni con l’assistenza del delegato sindacale; il datore, ritenuto il fatto provato ma non grave, applica una multa pari a 3 ore di retribuzione, il massimo consentito dall’art. 31 del CCNL (il limite di legge è di 4 ore).
    Caia — sospensione e recidiva
    Caia riceve una sospensione di 3 giorni per ripetute assenze ingiustificate. Una precedente ammonizione scritta, risalente a oltre 2 anni prima, non può essere richiamata per aggravare la sanzione: la legge ne impedisce l’uso decorso quel termine.

    Domande frequenti

    Entro quanto tempo posso difendermi da una contestazione disciplinare?
    Hai diritto ad almeno 5 giorni dalla contestazione per presentare le tue giustificazioni, anche oralmente, e puoi farti assistere da un rappresentante sindacale. Prima che siano decorsi i 5 giorni il datore non può applicare la sanzione (salvo il semplice rimprovero verbale).
    Una vecchia sanzione può essere usata contro di me?
    No, se è trascorso troppo tempo: l’art. 7 dello Statuto vieta di tenere conto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Una sanzione più vecchia non può quindi essere richiamata per aggravare, a titolo di recidiva, una sanzione successiva.
    Il licenziamento disciplinare segue la stessa procedura?
    Sì. Anche il licenziamento per motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) richiede la previa contestazione scritta dell’addebito e il rispetto del diritto di difesa. Le conseguenze in caso di illegittimità dipendono dal regime applicabile (tutele crescenti o art. 18 a seconda della data di assunzione).
    Possono multarmi più di 4 ore di retribuzione?
    No. Il tetto di legge è di 4 ore di retribuzione base per la multa e 10 giorni per la sospensione (art. 7 Statuto), ma il CCNL cooperative edili (art. 31, testo del 2000) resta sotto quel tetto: la multa arriva a tre ore di retribuzione e la sospensione a 3 giorni lavorativi. Le ipotesi più gravi rientrano semmai nel licenziamento disciplinare.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 7 L. 300/1970; artt. 2104-2106 c.c.). Misure contrattuali: art. 31 del CCNL cooperative edili (testo del 9 febbraio 2000, l’unico disponibile in formato aperto).

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 10 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Call Center e BPO: preavviso, dimissioni e licenziamento 2026

    CCNL Telecomunicazioni · Call Center e BPO

    CCNL Call Center e BPO: preavviso, dimissioni e licenziamento 2026

    I termini di preavviso per livello e anzianità nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO, le regole per licenziamento e dimissioni, e la clausola sociale che tutela i lavoratori in caso di cambio appalto.

    In sintesi

    Nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO il preavviso varia da 1 mese (livelli 1-4, fino a 5 anni) a 4 mesi (livelli 6-7, oltre 10 anni). Valgono sia per licenziamento che per dimissioni. La clausola sociale (art. 53 CCNL, art. 1 co. 10 L. 11/2016) tutela i lavoratori nel cambio di appalto: l’azienda subentrante è tenuta a rispettare procedure di informativa e garanzie occupazionali. Il licenziamento durante maternità o per motivi discriminatori è nullo.

    Dati contrattuali

    CCNL applicabile
    Telecomunicazioni – Parte speciale CRM/BPO
    Parti firmatarie
    Asstel (Assotelecomunicazioni) · Slc-Cgil · Fistel-Cisl · Uilcom-Uil
    Ultimo rinnovo
    11 novembre 2025
    Vigenza
    Trienni 2023-2025 e 2026-2028
    Ambito
    Aziende di outsourcing call center, CRM e Business Process Outsourcing

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso – CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO
    Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità 5-10 anni Anzianità oltre 10 anni
    Livelli 1, 2, 3, 4 1 mese 1,5 mesi 2 mesi
    Livello 5 1,5 mesi 2 mesi 2,5 mesi
    Livelli 6, 7 2 mesi 3 mesi 4 mesi

    I medesimi termini si applicano sia in caso di licenziamento da parte del datore che in caso di dimissioni del lavoratore. Il mancato rispetto del preavviso obbliga la parte inadempiente al pagamento dell’indennità sostitutiva.

    Il preavviso: regole generali

    Il preavviso è l’obbligo di comunicare con anticipo la volontà di recedere dal rapporto di lavoro (art. 2118 c.c.). Nel CCNL Telecomunicazioni CRM/BPO:

    • il preavviso decorre dal giorno della comunicazione scritta (lettera raccomandata, PEC o comunicazione documentata);
    • durante il preavviso il rapporto rimane in essere: il lavoratore continua a svolgere le proprie mansioni e a percepire la retribuzione;
    • il datore può disporre l’esonero dal preavviso (c.d. preavviso lavorato vs. indennità sostitutiva): in questo caso cessa subito il rapporto e paga l’indennità sostitutiva;
    • il preavviso è sospeso durante la malattia e l’infortunio che si siano verificati prima della comunicazione di recesso.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Dal 12 marzo 2016 (d.lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni di un lavoratore devono essere presentate esclusivamente tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it) o tramite i soggetti abilitati (CAF, patronati, sindacati). Le dimissioni cartacee non hanno effetto. Non è necessario indicare il motivo.

    Le dimissioni non privano il lavoratore della NASpI (indennità di disoccupazione) solo in casi eccezionali: dimissioni per giusta causa, dimissioni durante il periodo di maternità o paternità, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione.

    La clausola sociale nel cambio appalto dei call center

    Il settore dei call center e del BPO è caratterizzato da continui cambi di appalto: il committente (es. un operatore telefonico, una banca, una compagnia assicurativa) può cambiare il fornitore del servizio di gestione dei clienti. Storicamente questo ha generato instabilità occupazionale.

    La clausola sociale (art. 53 CCNL Telecomunicazioni, come modificato dall’accordo del 30 maggio 2016 in attuazione dell’art. 1, co. 10, L. 11/2016) stabilisce una procedura a tutela dei lavoratori:

    • l’azienda uscente deve informare le organizzazioni sindacali e l’azienda entrante dell’imminente cambio, con congruo preavviso;
    • l’azienda entrante è tenuta ad assorbire i lavoratori addetti al servizio, rispettando il CCNL applicato;
    • il Tribunale di Roma (ordinanza nel caso citato dalla giurisprudenza) ha precisato che la clausola sociale non crea un obbligo assoluto di assunzione automatica: la procedura deve comunque essere rispettata e in caso di licenziamento collettivo si applicano le relative procedure;
    • il rinnovo 2025 ha rafforzato la clausola sociale nella parte speciale CRM/BPO, ribadendo le garanzie occupazionali e le procedure di informazione sindacale.

    Licenziamenti vietati: maternità, discriminazione e ritorsione

    Sono vietati e nulli i licenziamenti durante:

    • il periodo di gravidanza e fino al compimento del 1° anno di vita del figlio;
    • il matrimonio (dalla richiesta delle pubblicazioni ai 12 mesi successivi);
    • i congedi parentali e di maternità.

    Sono nulli i licenziamenti per motivi discriminatori (sesso, età, religione, nazionalità, appartenenza sindacale) e ritorsivi. In questi casi il lavoratore ha diritto alla reintegra nel posto di lavoro e al risarcimento del danno.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni con preavviso di 1 mese
    Tizio è operatore al livello 2 con 3 anni di anzianità. Trova un nuovo lavoro e vuole dimettersi. Il CCNL prevede 1 mese di preavviso per la sua fascia. Presenta le dimissioni telematicamente sul portale del Ministero del Lavoro. Il nuovo datore gli chiede di iniziare prima; Tizio può chiedere all’attuale datore di essere esonerato dal preavviso (con rinuncia all’indennità sostitutiva), ma non può abbandonare il lavoro prima senza rischiare conseguenze.
    Caia – Cambio appalto e clausola sociale
    Caia lavora da 5 anni in un call center che perde l’appalto del servizio clienti di un operatore telefonico. Grazie alla clausola sociale dell’art. 53 CCNL, il nuovo fornitore è obbligato ad avviare la procedura di informazione sindacale e a proporre l’assunzione ai lavoratori addetti al servizio. Caia viene contattata dalla nuova azienda e le viene proposto un contratto alle stesse condizioni economiche. Se rifiuta senza giustificato motivo, perde le tutele della clausola sociale.
    Sempronio – Licenziamento durante la paternità
    Sempronio sta usufruendo del congedo di paternità obbligatorio quando riceve comunicazione di licenziamento. Il licenziamento durante i congedi di paternità obbligatori è nullo (d.lgs. 151/2001). Sempronio impugna il licenziamento, che viene dichiarato nullo: è reintegrato nel posto di lavoro con rimborso delle retribuzioni perse dal licenziamento alla reintegra.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un operatore di call center ai livelli 1-4?
    1 mese per anzianità fino a 5 anni; 1,5 mesi per anzianità da 5 a 10 anni; 2 mesi per anzianità oltre i 10 anni. Gli stessi termini valgono per licenziamento e per dimissioni.
    Come funziona la clausola sociale nei call center?
    L’art. 53 CCNL (in attuazione L. 11/2016) impone all’azienda subentrante nell’appalto di garantire procedure di informazione sindacale e tutele occupazionali ai lavoratori addetti. Non è un obbligo assoluto di assunzione automatica ma un quadro procedurale vincolante.
    Dimissioni in un call center: quando si può recedere senza preavviso?
    In caso di giusta causa (grave inadempienza del datore: mancato pagamento, mobbing, demansionamento illegittimo). In questi casi le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASpI.
    Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
    È pari alla retribuzione globale di fatto dei giorni lavorativi del periodo di preavviso (retribuzione mensile diviso 26, moltiplicata per i giorni lavorativi del preavviso).
    Cosa sono i licenziamenti per cambio appalto?
    Non costituiscono automaticamente giustificato motivo oggettivo: la clausola sociale impone una procedura. Il licenziamento che aggira la clausola è impugnabile. In caso di licenziamenti collettivi si applicano le procedure della legge 223/1991.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2026, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Telecomunicazioni dell’11 novembre 2025. La clausola sociale si basa sull’art. 53 CCNL Telecomunicazioni e sull’art. 1, co. 10, L. 11/2016. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Lavoratori dello Spettacolo dal Vivo

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico; dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    FEDERVIVO · AGIS · ANFOLS · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima, quattordicesima e premi 2024.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Editoria Libraria: diritto e regime fiscale

    CCNL Editoria Libraria

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Editoria Libraria: diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dall’accordo aziendale (il CCNL grafici ed editoriali non lo prevede), e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge e il CCNL grafici ed editoriali non lo prevede (né prevede una mensa: regola solo l’interruzione per la refezione, art. 27): lo riconosce l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 10 €/giorno se elettronico (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assografici · AIE · ANES (datori) · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL (lavoratori)
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL grafici ed editoriali, art. 27 della Parte I (pausa per la refezione)
    Fonte
    Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dall’accordo aziendale (il CCNL non li prevede); le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Il CCNL nazionale non fissa importi né condizioni di spettanza: restano agli accordi aziendali. L’art. 27 si limita a stabilire che l’eventuale interruzione per la refezione sia compresa fra le 12 e le 14, abbia carattere di continuità e non duri meno di mezz’ora.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 10,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabilisce l’accordo aziendale. Il CCNL grafici ed editoriali non lo prevede: importo e condizioni stanno nell’accordo aziendale, se esiste.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dalla contrattazione aziendale, perché il CCNL grafici ed editoriali non li prevede. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 11 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 11 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 10 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il CCNL nazionale non prevede il buono pasto: il diritto dipende da come l’accordo aziendale, se esiste, lo collega alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dall’accordo aziendale (il CCNL non prevede il buono pasto).
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. L’accordo aziendale individua quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 10 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Il CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 non disciplina mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva (testo integrale letto; il rinnovo del 19 dicembre 2023 è stato letto come ipotesi di accordo): spettanza, importi e condizioni vanno cercati negli accordi aziendali.

  • Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Editoria Libraria: maggiorazioni

    CCNL Editoria Libraria

    Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Editoria Libraria: maggiorazioni

    Chiusure di stampa, turni serali, magazzino nei giorni di lancio: nelle case editrici e nelle aziende grafiche il lavoro nelle ore «non ordinarie» è frequente. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è fissata dal CCNL grafici editoriali: straordinario feriale +35%, lavoro notturno +60%, lavoro festivo +60%, non cumulabili. Ecco come funziona.

    In sintesi

    Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono quelle del CCNL (art. 2 delle parti Operai e Impiegati): +35% lo straordinario feriale, +60% il notturno (22-5) e il festivo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assografici · AIE · ANES · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Domeniche e festivi: riposo e compenso

    Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

    Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Lavoro festivo (domenica, o giorno di riposo compensativo) +60% sulla retribuzione oraria
    Lavoro domenicale con riposo in altro giorno (turni) Previo accordo con la RSU; riposo compensativo, e il giorno di riposo compensativo lavorato è festivo (+60%). Per guardiani, custodi e portieri la domenica è maggiorata del 15%
    Festività coincidente con la domenica Oltre alla retribuzione mensile è dovuto un ventiseiesimo della stessa (art. 5 Impiegati)
    Lavoro notturno (22-5) e straordinario Notturno +60% (turnisti: maggiorazione del 3° turno, 26%); straordinario feriale +35%; straordinario non collegato all’orario: 35% con minimo di 2 ore (diurno), 60% con minimo di 3 ore (notturno)
    Le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la mensile per 170 (156 per il turno notturno) per gli impiegati. Fonte: CCNL grafici editoriali 19 gennaio 2021, Parte II art. 2 (operai) e Parte III artt. 2-5 (impiegati), art. 27 Parte I (turni).

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — domenica al centro commerciale
    Tizio, addetto al magazzino di una casa editrice, lavora la domenica per un lancio con riposo compensativo il martedì (turnazione concordata con la RSU). Le ore domenicali sono lavoro festivo: le ritrova nel cedolino maggiorate del 60% sulla retribuzione oraria.
    Caia — festività infrasettimanale
    Caia, impiegata, lavora il 25 aprile: oltre alla retribuzione mensile le spettano le ore prestate con la maggiorazione del 60%. Se invece una festività cade di domenica e non lavora, ha diritto a un ventiseiesimo della retribuzione mensile in più (art. 5 Impiegati).

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    No, nel CCNL grafici editoriali le percentuali non sono cumulabili: la maggiore assorbe la minore (art. 2, Parti II e III). Per esempio, lo straordinario notturno è pagato con il 60%, non con 35% più 60%.
    Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
    Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica nelle turnazioni previste dall’art. 27, ricevi un giorno di riposo compensativo, e quel giorno, se lavorato, è pagato come festivo (+60%).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001) e al testo del CCNL grafici editoriali del 19 gennaio 2021 (Parte I art. 27; Parti II e III art. 2); il testo integrale del rinnovo 2023 non è stato consultato.

  • Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Editoria Libraria (art. 2103)

    CCNL Editoria Libraria

    Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Editoria Libraria (art. 2103)

    Cambiare reparto, ruolo o sede è frequente nelle imprese editoriali e grafiche, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

    In sintesi

    Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori danno diritto all’assegnazione definitiva dopo 30 giorni continuativi o 60 non continuativi (art. 38 del CCNL; la legge indica al massimo 6 mesi). Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative e, per il CCNL (art. 41), un preavviso scritto di almeno 30 giorni; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assografici · AIE · ANES (datori) · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL (lavoratori)
    Istituti trattati
    Cambio mansioni · Demansionamento legittimo · Promozione automatica · Trasferimento per ragioni organizzative
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · CCNL grafici ed editoriali, artt. 38, 39 e 41 della Parte I
    Fonte
    Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un redattore che coordina di fatto la redazione), gli spetta subito la retribuzione del livello più alto. Per il CCNL grafici ed editoriali (art. 38 della Parte I) l’assegnazione diventa definitiva dopo 30 giorni per periodi continuativi o 60 giorni per periodi non continuativi (la legge fissa al massimo 6 mesi continuativi in mancanza di previsione collettiva), a meno che stia sostituendo un collega assente con diritto alla conservazione del posto; i periodi di formazione o addestramento in affiancamento a dipendenti di categorie più elevate non contano come mansioni superiori.

    Quando il demansionamento è lecito

    Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio (art. 38 del CCNL: sono esclusi solo gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione, e il cambio è accompagnato, ove necessario, dall’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non rende nulla l’assegnazione): un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    L’art. 41 del CCNL grafici ed editoriali aggiunge: i lavoratori con più di 50 anni (uomini) o 45 (donne) possono essere trasferiti solo in casi eccezionali, esaminati a richiesta in sede sindacale; il trasferimento va comunicato per iscritto con preavviso di un mese (non inferiore a 30 giorni); il lavoratore conserva il trattamento economico, escluse le indennità legate alle condizioni locali dell’origine; ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé, per la famiglia e per gli effetti familiari, alla diaria una tantum (un terzo della retribuzione mensile se celibe senza conviventi a carico; due terzi, più un quindicesimo per ogni familiare a carico che si trasferisca, se ha famiglia) e al rimborso dell’indennizzo per l’anticipata risoluzione di un affitto registrato fino a 4 mesi di pigione. Chi rifiuta ha diritto a TFR e preavviso, salvo Quadri e gruppi A e B per i quali il diritto al trasferimento sia stato pattuito all’assunzione o risulti dalla situazione di fatto: in quel caso il rifiuto vale come dimissioni. La disciplina non si applica ai trasferimenti entro la provincia e comunque entro 50 km dalla sede.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — demansionamento punitivo
    Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto all’ufficio diritti a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
    Caia — chiude una sede distaccata
    La sede distaccata dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un’altra unità per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo, con preavviso di un mese e rimborso delle spese di trasferimento previsti dall’art. 41 del CCNL (salvo trasferimento entro 50 km). Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Se rifiuti un trasferimento legittimo, il CCNL (art. 41) ti riconosce TFR e preavviso, salvo Quadri e gruppi A e B per i quali il diritto al trasferimento sia stato pattuito: in quel caso valgono come dimissioni. Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
    Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Periodi per la promozione e disciplina dei trasferimenti sono quelli degli artt. 38, 39 e 41 della Parte I del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021 (testo integrale letto).

  • Scatti di anzianità nel CCNL Editoria Libraria: maturazione, numero e importo

    CCNL Editoria Libraria

    Scatti di anzianità nel CCNL Editoria Libraria: maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Il CCNL (Parte III art. 9) prevede scatti biennali, fino a cinque, in cifra fissa per livello: da 10,33 € (livello 8) a 16,01 € (livelli 1 e 2) al mese. Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assografici · AIE · ANES · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Elemento Regola tipica del CCNL
    Decorrenza dell’anzianità Anzianità maturata presso la stessa azienda, a prescindere da aumenti di merito; lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio
    Cadenza dello scatto Ogni biennio
    Tetto massimo 5 bienni (art. 9 Parte III); per gli impiegati in servizio al 19 maggio 1979 la norma applicativa parla di un massimo complessivo di 12 scatti
    Valore (importo mensile per scatto, editori) Livelli 1 e 2: 16,01 €; livello 3: 14,46 €; livello 4: 13,94 €; livello 5: 13,43 €; livello 6: 12,91 €; livello 7: 11,88 €; livello 8: 10,33 €
    Valori e numero di scatti sono quelli dell’art. 9 della Parte III del CCNL grafici editoriali (19 gennaio 2021): per esempio, un impiegato di livello 3 con cinque bienni compiuti ha 5 × 14,46 = 72,30 € mensili di scatti. In caso di passaggio di livello gli scatti maturati si rivalutano al valore del nuovo livello. Il testo del rinnovo 2023 non è stato consultato.

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio;
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e della tredicesima (il CCNL non prevede la quattordicesima).
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti e cinque i bienni previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Ogni due anni di anzianità presso la stessa azienda, fino a un massimo di cinque bienni (art. 9 Parte III del CCNL grafici editoriali), con importi in cifra fissa per livello.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Nel CCNL conta l’anzianità maturata presso la stessa azienda (art. 9 Parte III); un riconoscimento dell’anzianità pregressa può derivare solo da accordi specifici, per esempio nei cambi di appalto con clausola sociale.
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi sono quelli dell’art. 9 della Parte III del CCNL grafici editoriali (testo del 19 gennaio 2021).

  • Dimissioni nel CCNL Editoria Libraria: come darle, preavviso e telematiche

    CCNL Editoria Libraria

    Dimissioni nel CCNL Editoria Libraria: come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, stabilito dall’art. 13 del CCNL (da 1 mese a 4 mesi e 15 giorni per gli impiegati), decorre dal 1° o dal 15° del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dall’art. 13 della Parte III del CCNL grafici editoriali, che vale tanto per il licenziamento quanto per le dimissioni degli impiegati, e cresce con il livello e con l’anzianità:

    Preavviso per licenziamento e dimissioni degli impiegati – CCNL grafici editoriali, Parte III art. 13
    Gruppo (livelli editori) Fino a 5 anni di servizio Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    A: livelli 1 e 2 (e Quadri) 2 mesi e 15 giorni 3 mesi e 15 giorni 4 mesi e 15 giorni
    B: livelli 3, 4 e 5 1 mese e 15 giorni 2 mesi 2 mesi e 15 giorni
    C: livelli 6 e 7 1 mese 1 mese e 15 giorni 2 mesi

    Per gli operai il preavviso è di due settimane fino a 10 anni di anzianità e di tre oltre (Parte II art. 11). Fonte: CCNL 19 gennaio 2021, testo integrale letto; il testo del rinnovo 2023 non è stato consultato.

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Quando decorre

    Il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 15° di ciascun mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è quella dell’art. 13 della Parte III del CCNL grafici editoriali (19 gennaio 2021).

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