Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Dimissioni nel CCNL Croce Rossa Italiana: preavviso, procedura telematica e tutele

    CCNL Croce Rossa Italiana

    Dimissioni nel CCNL Croce Rossa Italiana: preavviso, procedura telematica e tutele

    Nei servizi di cura e assistenza la continuità del servizio rende il preavviso ancora più delicato. La legge chiede al lavoratore di dimettersi con il modulo telematico e gli riconosce, nei casi gravi, il recesso per giusta causa. Vediamo procedura, tempi e conseguenze, distinguendo sempre il minimo di legge dal preavviso fissato dal CCNL.

    In sintesi

    Le dimissioni del lavoratore (art. 2118 c.c.) si danno con il modulo telematico obbligatorio, revocabile entro 7 giorni; il preavviso è quello dell’art. 66 del CCNL per categoria e anzianità, da 10 a 150 giorni di calendario. Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino serve la convalida all’ITL (art. 55 D.Lgs. 151/2001). Le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) sono senza preavviso e danno diritto alla NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Istituti trattati
    Recesso del lavoratore · Preavviso · Dimissioni telematiche · Giusta causa e NASpI
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso nei servizi alla persona

    Anche nei servizi di cura il lavoratore che si dimette deve un preavviso (art. 2118 c.c.), tanto più importante dove la continuità assistenziale è essenziale. La durata è fissata dall’art. 66 del CCNL CRI secondo categoria e anzianità:

    Preavviso in giorni di calendario (art. 66 CCNL CRI, uguale per dimissioni e licenziamento)
    Anzianità di servizio Categoria A Categorie B e C Categoria D Categoria E Categorie F e G
    Fino a 5 anni 10 30 30 30 90
    Fino a 10 anni 15 30 60 60 120
    Oltre 10 anni 20 45 60 90 150

    I termini decorrono dal giorno successivo alla comunicazione; per i soli impiegati dal 1° o dal 16° giorno del mese. Per i vincitori di pubblici concorsi inquadrati nelle categorie da B a G il preavviso è di 30 giorni.

    Indennità di mancato preavviso

    Chi se ne va senza preavviso deve al datore l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso (art. 66, comma 2), in genere trattenuta dalle spettanze finali. Esempio: un’operatrice della categoria C con 8 anni di anzianità deve 30 giorni di preavviso; se se ne va subito deve l’importo di 30 giorni di retribuzione. Il datore può rinunciare al preavviso liberando subito il lavoratore.

    Genitori entro i 3 anni del bambino

    Per la lavoratrice madre e il lavoratore padre, fino al compimento dei 3 anni del figlio, le dimissioni devono essere convalidate presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001): una tutela contro le dimissioni estorte.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto: da 10 a 150 giorni secondo categoria e anzianità (art. 66 CCNL) Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che cambia struttura
    Tizio, operatore socio-sanitario, si dimette per un altro impiego. Compila il modulo telematico tramite il patronato e lavora il preavviso dell’art. 66 (30 giorni di calendario se è in categoria C con anzianità fino a 10 anni): l’uscita avviene senza contestazioni e con il pagamento regolare delle spettanze.
    Caia — neomamma e convalida
    Caia, rientrata dalla maternità, decide di dimettersi mentre il figlio ha 18 mesi. Le dimissioni devono essere convalidate all’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001); in questo caso le spetta anche la NASpI, trattandosi di dimissioni durante il periodo tutelato.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Se mi dimetto ho diritto alla NASpI?
    Le dimissioni volontarie ordinarie non danno diritto alla NASpI. Fanno eccezione le dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e quelle della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato: in questi casi l’indennità di disoccupazione spetta.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001) e all’art. 66 del CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022, letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF).

  • Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Croce Rossa Italiana: regole e tutele

    CCNL Croce Rossa Italiana

    Mutamento di mansioni e trasferimento nel CCNL Croce Rossa Italiana: regole e tutele

    Negli enti di assistenza il personale può essere spostato di reparto o di struttura, e talvolta cambiano le mansioni. L’art. 2103 c.c. stabilisce fin dove può arrivare il datore e quali tutele restano: conservazione del livello, limiti al demansionamento e protezione di chi assiste un familiare disabile. Ecco il quadro.

    In sintesi

    In base all’art. 2103 c.c. il lavoratore va adibito a mansioni dello stesso livello e categoria legale; quelle superiori danno diritto alla promozione dopo 3 mesi (livelli A-C) o 6 mesi (livelli D-G), art. 19 CCNL. Il demansionamento è ammesso solo per riorganizzazione, con livello e retribuzione invariati. Il trasferimento richiede comprovate ragioni; chi assiste un disabile (L. 104/1992) non può essere trasferito senza consenso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Istituti trattati
    Mutamento di mansioni · Conservazione del livello · Trasferimento · Tutela di chi assiste un disabile
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Artt. 19-21 CCNL (mansioni superiori, cumulo, inidoneità); il CCNL non regola il trasferimento di sede
    Fonte
    Testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), artt. 19-21

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e diritto alla promozione

    L’operatore adibito a mansioni di livello superiore ha diritto per tutta la durata dell’assegnazione a una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza tra la prima posizione economica della categoria superiore e la prima della propria categoria, più le differenze sugli altri istituti salariali (art. 19 c. 3 CCNL). L’assegnazione, che deve risultare da atto scritto, diventa definitiva dopo 3 mesi per le mansioni dei livelli da A a C e dopo 6 mesi per quelle dei livelli da D a G (art. 19 c. 4), salvo che si tratti della sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto, frequente nei turni di cura. Se le mansioni di categorie diverse sono svolte insieme e quelle superiori prevalgono nel tempo, spetta il trattamento della mansione superiore (art. 20); se non prevalgono, per le ore svolte spetta la differenza tra le prime posizioni economiche.

    Il demansionamento e i suoi limiti

    Adibire il lavoratore a mansioni inferiori è consentito solo a fronte di una modifica degli assetti organizzativi dell’ente (art. 2103 c.c.), mantenendo livello e retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo: la professionalità dell’operatore è tutelata. Per l’art. 21 del CCNL, se il medico competente dichiara un’inidoneità totale o parziale, permanente o temporanea, l’ente cerca di recuperare il dipendente in mansioni compatibili ed equivalenti con inquadramento e trattamento invariati; solo in mancanza e su richiesta del lavoratore è possibile una mansione inferiore, con patto di demansionamento (art. 19 c. 7, con assistenza sindacale) e mantenimento ad personam del trattamento in godimento. Contro il giudizio del medico si può ricorrere entro 30 giorni all’organo di vigilanza.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il CCNL CRI 2020-2022 non contiene una disciplina specifica del trasferimento di sede: valgono la legge e le tutele sotto. Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — OSS che assiste un disabile
    Tizio fruisce dei permessi della L. 104/1992 per assistere il padre disabile convivente. L’ente vorrebbe trasferirlo a una struttura distante: non può farlo senza il consenso di Tizio, perché la legge tutela la continuità dell’assistenza.
    Caia — riorganizzazione del reparto
    A seguito della riorganizzazione di una RSA, a Caia vengono assegnate mansioni di un livello inferiore della stessa categoria. L’operazione è ammessa dall’art. 2103 c.c. perché c’è una reale modifica organizzativa, ma Caia conserva il proprio livello di inquadramento e lo stipendio.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Assisto un familiare disabile: possono trasferirmi in un’altra sede?
    No, non senza il tuo consenso. Il lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 ha diritto a non essere trasferito ad altra sede senza accordo. È una tutela posta a garanzia della continuità dell’assistenza.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Categorie e periodi per la promozione (3 mesi per i livelli A-C, 6 mesi per D-G) sono quelli dell’art. 19 del CCNL CRI 2020-2022, in ultrattività.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Croce Rossa Italiana: regole, decorrenza e calcolo

    CCNL Croce Rossa Italiana

    Scatti di anzianità nel CCNL Croce Rossa Italiana: posizioni economiche e anzianità

    Il CCNL della Croce Rossa Italiana non prevede scatti di anzianità biennali o triennali a importo fisso: l’anzianità si traduce nei passaggi automatici di posizione economica (art. 51) e nella retribuzione individuale di anzianità già maturata. Vediamo come funzionano, quanto valgono dal 1° settembre 2022 e quali effetti hanno su TFR e tredicesima.

    In sintesi

    Nel CCNL CRI (2020-2022) non esistono scatti periodici: l’anzianità fa salire di posizione economica. Nelle categorie A, B e C si passa dalla posizione 1 alla 2 dopo 12 mesi, dalla 2 alla 3 dopo 24 mesi e dalla 3 alla 4 dopo 48 mesi; nelle categorie D ed E dalla 1 alla 2 dopo 24 mesi; nelle categorie F e G (Area Quadri) non c’è passaggio automatico. Ogni passaggio vale da 39,07 a 117,25 euro lordi al mese, secondo la tabella dal 1° settembre 2022.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Istituti trattati
    Posizioni economiche · Retribuzione individuale di anzianità · Decorrenza dei passaggi · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Artt. 51, 52, 53, 60 e 68 del CCNL CRI 2020-2022 · Art. 2120 c.c. (TFR)
    Fonte
    Testo del CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana, 1/1/2020-31/12/2022

    Come si traduce l’anzianità nel CCNL CRI

    Gli scatti di anzianità tradizionali sono aumenti periodici che maturano ogni due o tre anni. Il CCNL CRI non li prevede. La retribuzione fondamentale (art. 52) è composta da: retribuzione della posizione economica, retribuzione individuale, ERC, eventuale assegno ad personam, tredicesima e TFR. L’anzianità emerge in due modi: la retribuzione individuale di anzianità, voce che l’art. 53 inserisce nella base della paga giornaliera e l’art. 68 nella base del TFR, e i passaggi di posizione economica dell’art. 51.

    I passaggi automatici di posizione

    Passaggi automatici di posizione economica (art. 51 CCNL CRI)
    Categorie Passaggio Dopo quanti mesi nella posizione
    A, B, C da posizione 1 a 2 12 mesi
    A, B, C da posizione 2 a 3 24 mesi
    A, B, C da posizione 3 a 4 48 mesi
    D, E da posizione 1 a 2 24 mesi
    F, G (Area Quadri) nessun passaggio automatico criteri fissati dalla contrattazione di secondo livello

    Il passaggio decorre dal mese successivo a quello in cui si compiono i mesi richiesti. Le assenze, i congedi e le aspettative non retribuite non contano nel calcolo dei mesi; un passaggio anticipato concesso dall’ente non anticipa i passaggi automatici (art. 51, commi 4, 5, 7 e 8). Per le posizioni oltre quelle automatiche il passaggio dipende da percorsi di formazione e da accordi di ente (commi 1 e 2).

    Quanto vale un passaggio

    L’importo è la differenza tra due posizioni della tabella dell’art. 52, in vigore dal 1° settembre 2022. Per la categoria C: 1.511,15 € (C1), 1.576,29 € (C2), 1.641,43 € (C3), 1.732,61 € (C4), cioè +65,14 € al primo e al secondo passaggio e +91,18 € al terzo. Per la categoria A: 1.302,72 € (A1), 1.341,79 € (A2), 1.380,87 € (A3), 1.446,01 € (A4), cioè +39,07 €, +39,08 € e +65,14 €. Le tabelle complete sono nella scheda sulle tabelle retributive.

    Cambio di categoria

    Chi passa a una categoria superiore ricomincia a contare l’anzianità per le posizioni successive alla prima dal giorno del passaggio (art. 51, comma 9). La retribuzione di fatto non può comunque scendere: l’eventuale differenza è pagata come assegno assorbibile dai futuri aumenti di posizione o di categoria. Superminimi e indennità per mansioni superiori sono assorbiti, fino a concorrenza, nel passaggio (comma 3).

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Che cosa cambia in busta paga:

    • decorrenza: dal mese successivo a quello in cui si compie l’anzianità richiesta nella posizione;
    • TFR: l’art. 68 include nella base la retribuzione come da inquadramento, la retribuzione individuale di anzianità, le mansioni superiori, i superminimi, gli assegni ad personam, il premio di incentivazione, la tredicesima, l’indennità sostitutiva del preavviso e le altre indennità fisse e ricorrenti;
    • tredicesima: l’art. 60 la compone di «uno stipendio base secondo l’inquadramento di riferimento»; spetta entro il 20 dicembre, a dodicesimi nell’anno di assunzione o cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — OSS e passaggio di posizione
    Tizio, operatore socio-sanitario, è stato assunto in posizione C3 (art. 50). Dopo 48 mesi nella posizione passa a C4 dal mese successivo: dal 1° settembre 2022 la paga base mensile sale da 1.641,43 a 1.732,61 euro lordi, +91,18 euro. Il passaggio resta acquisito anche se Tizio cambia reparto.
    Caia — passaggio di categoria
    Caia, dalla categoria B passa alla C. Le sue posizioni successive alla prima si contano dal giorno del passaggio (art. 51, comma 9) e la retribuzione di fatto non può scendere: se l’importo della nuova posizione è inferiore, la differenza le resta come assegno assorbibile dai futuri aumenti.

    Domande frequenti

    Il CCNL Croce Rossa prevede scatti di anzianità biennali?
    No. Il testo 2020-2022 non contiene scatti periodici a importo fisso: l’anzianità si traduce nei passaggi automatici di posizione economica dell’art. 51 e nella retribuzione individuale di anzianità, voce già maturata che entra nella paga giornaliera e nel TFR.
    Ogni quanto si passa alla posizione successiva?
    Nelle categorie A, B e C dopo 12 mesi (da 1 a 2), 24 mesi (da 2 a 3) e 48 mesi (da 3 a 4); nelle categorie D ed E dopo 24 mesi (da 1 a 2). Per le categorie F e G non c’è passaggio automatico.
    Se cambio azienda riparto da zero con le posizioni?
    I mesi di permanenza si contano nella posizione (art. 51). Solo nel cambio di gestione di un appalto o di una convenzione l’ente subentrante assume il personale garantendo la retribuzione contrattuale, compresi gli scatti di anzianità maturati (art. 69, comma 5).
    L’anzianità incide sul TFR e sulla tredicesima?
    Sul TFR sì: l’art. 68 include nella base la retribuzione come da inquadramento e la retribuzione individuale di anzianità. La tredicesima, per l’art. 60, è composta da uno stipendio base secondo l’inquadramento di riferimento.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato al CCNL del personale dipendente dalla Croce Rossa Italiana 2020-2022 (artt. 51, 52, 53, 60, 68, 69), letto sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Gli importi sono quelli della tabella in vigore dal 1° settembre 2022.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confartigianato Legno e Arredo · Confartigianato Marmisti · CNA Produzione · CNA Costruzioni · Casartigiani · CLAAI · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    testo CCNL 25 marzo 2014, aggiornato dagli accordi del 13 marzo 2018 e del 5 marzo 2024 (pubblicati da Confartigianato Vicenza)

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: preavviso e licenziamento

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale

    CCNL Marittimi e Lavoro Portuale: preavviso e licenziamento

    Il recesso dal contratto di arruolamento marittimo segue regole del Codice della Navigazione che si sovrappongono alla disciplina ordinaria del licenziamento. Nel lavoro portuale, invece, le regole generali della L. 604/1966 si applicano con i miglioramenti stabiliti dal CCNL.

    In sintesi

    Per il personale navigante, la risoluzione del contratto di arruolamento è disciplinata dagli artt. 340-350 del Codice della Navigazione, con indennità di risoluzione calcolata sull’anzianità. Nel CCNL Porti il preavviso varia per livello e anzianità, con termini più brevi per i livelli operativi e più lunghi per impiegati e quadri.

    Dati contrattuali

    CCNL Armatoriale
    Vigente 1° lug. 2024 – 31 dic. 2026 · Confitarma, Assarmatori / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    CCNL Porti
    Vigente 1° gen. 2024 – 31 dic. 2026 · Assoporti, Assiterminal, Assologistica / Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
    Fonte normativa
    Cod. Navig. artt. 340-350 (recesso dal contratto di arruolamento) · L. 604/1966 · Art. 18 L. 300/1970 (Statuto Lavoratori)

    La risoluzione del contratto di arruolamento

    Il contratto di arruolamento (art. 332 Cod. Navig.) può essere a viaggio, a tempo determinato o a tempo indeterminato. Le modalità di risoluzione sono disciplinate dagli artt. 340-350 del Codice della Navigazione, che prevedono cause specifiche di scioglimento del rapporto:

    • Scadenza del termine: per i contratti a viaggio o a tempo determinato, il contratto cessa naturalmente al completamento del viaggio o alla scadenza.
    • Mutuo consenso: le parti possono concordare lo scioglimento.
    • Giusta causa: sia l’armatore sia il marittimo possono recedere senza preavviso in caso di fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto.
    • Recesso con preavviso: nei contratti a tempo indeterminato, il recesso richiede il rispetto del preavviso fissato dal CCNL.

    L’art. 344 del Codice della Navigazione prevede che se il recesso avviene per volontà dell’armatore senza giusta causa, spetti al marittimo un’indennità di risoluzione commisurata all’anzianità di servizio, secondo le previsioni del CCNL.

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso indicativi — CCNL Porti
    Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità da 5 a 10 anni Anzianità oltre 10 anni
    VI-IV livello (operai) 15 giorni 20 giorni 30 giorni
    III-II livello (impiegati) 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    I livello e quadri 60 giorni 75 giorni 90 giorni

    Nota: i valori indicati sono rappresentativi della struttura tipica dei contratti portuali. I termini esatti sono fissati nel testo integrale del CCNL Porti aggiornato al rinnovo 2024, disponibile presso Assoporti e le organizzazioni sindacali.

    Le forme del licenziamento nel lavoro portuale

    Al lavoratore portuale si applicano le garanzie generali contro il licenziamento illegittimo:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): per gravi inadempimenti (es. abbandono del posto in operazioni pericolose, furto, aggressione). Non richiede preavviso.
    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966): per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali. Richiede preavviso.
    • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo (L. 604/1966): per ragioni inerenti all’organizzazione aziendale (riduzione personale, ristrutturazione). Deve essere comunicato per iscritto con motivazione specifica.

    Le sanzioni disciplinari più gravi (che possono portare al licenziamento) nel CCNL Porti hanno una validità massima di due anni in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (novità introdotta dal rinnovo 2024).

    Impugnazione del licenziamento

    Il lavoratore che riceve un licenziamento che ritiene illegittimo ha l’onere di impugnarlo entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta (L. 604/1966, art. 6). L’impugnazione avviene con lettera raccomandata A/R, PEC o telegramma. Entro i successivi 180 giorni è necessario depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviare la procedura di conciliazione o arbitrato.

    Casi pratici

    Tizio — Capitano il cui contratto a tempo determinato non viene rinnovato

    Tizio ha un contratto di arruolamento a tempo determinato di sei mesi su un cargo. L’armatore decide di non rinnovarlo alla scadenza. Non è un licenziamento, ma la naturale scadenza del contratto. Tizio ha diritto alla liquidazione del TFR maturato e ai ratei di tredicesima e quattordicesima, ma non all’indennità di preavviso (il contratto è cessato per scadenza, non per recesso).

    Caio — Operaio portuale licenziato per giustificato motivo oggettivo

    Caio, 4° livello con 8 anni di anzianità, riceve un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione del personale operativo). L’azienda lo comunica per iscritto con 20 giorni di preavviso (in base ai termini contrattuali per il suo livello e anzianità). Caio impugna il licenziamento entro 60 giorni ritenendo che la riduzione non fosse necessaria. Si rivolge alla Filt-Cgil per valutare il ricorso al Tribunale del Lavoro.

    Sempronia — Impiegata portuale che si dimette

    Sempronia, 2° livello con 12 anni di anzianità, presenta le dimissioni volontarie. Secondo il CCNL Porti, per il suo livello e anzianità il preavviso è di 60 giorni. Se Sempronia decide di non lavorare durante il preavviso (che è un suo diritto), l’azienda trattiene dalla liquidazione l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato, pari a 60 giorni di retribuzione.

    Domande frequenti

    Come si risolve il contratto di arruolamento marittimo?
    Il contratto può cessare per scadenza del termine, mutuo consenso, giusta causa o recesso con preavviso. L’art. 344 del Codice della Navigazione prevede che senza giusta causa l’armatore debba un’indennità commisurata all’anzianità di servizio.
    Quanto dura il preavviso nel CCNL Porti?
    Il preavviso varia per livello e anzianità: da 15 giorni per i livelli operativi con poca anzianità, fino a 90 giorni per quadri con oltre 10 anni. I valori esatti sono nel testo contrattuale aggiornato al rinnovo 2024.
    Il marittimo può essere licenziato mentre è in navigazione?
    In caso di giusta causa sì, con sbarco nel primo porto utile. Il Codice della Navigazione (art. 346) garantisce che il marittimo sbarcato in porto straniero abbia diritto al rimpatrio a spese dell’armatore.
    Un portuale può impugnare il licenziamento?
    Sì. Il lavoratore ha 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta per impugnare il licenziamento, e poi 180 giorni per depositare il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviare la conciliazione.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Se il datore di lavoro non fa lavorare il dipendente durante il preavviso (recesso in tronco), deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione dei giorni di preavviso non lavorati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate ai rinnovi del CCNL Unico dell’Industria Armatoriale dell’11 luglio 2024 e del CCNL dei Lavoratori dei Porti del 18 novembre 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: TFR e fine rapporto

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri

    CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri: TFR e fine rapporto

    Il trattamento di fine rapporto è uno dei diritti più importanti del lavoratore dipendente: si accumula silenziosamente nel corso degli anni e viene liquidato alla fine del rapporto, per qualsiasi causa. Nel settore orafo la scelta su dove destinarlo è determinante per la pensione futura.

    In sintesi

    Il TFR nel CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri segue l’art. 2120 c.c.: si accumula al ritmo di 1/13,5 della retribuzione annua lorda e viene rivalutato annualmente. Il lavoratore può destinarlo al Fondo Cometa o tenerlo in azienda/INPS. L’anticipazione è consentita dopo 8 anni di servizio nei casi previsti dalla legge.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Federorafi · FIM-CISL · FIOM-CGIL · UILM-UIL
    Ultimo rinnovo
    10 febbraio 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2120 c.c.; D.Lgs. 252/2005; L. 297/1982
    Fondo previdenza compl.
    Fondo Cometa (settore metalmeccanico-orafo)

    Tabella riepilogativa: TFR per livello (esempio annuo)

    TFR annuo indicativo per livello – CCNL Orafi (base: minimo mensile giu. 2025 × 13,5 mesi)
    Livello Retrib. annua lorda (×13) TFR lordo annuo (÷13,5) TFR mensile stimato
    7 (incl. ind.) 32.044,61 € 2.373,67 € 197,81 €
    6 28.761,20 € 2.130,46 € 177,54 €
    5 25.066,86 € 1.856,80 € 154,73 €
    4 23.463,31 € 1.737,28 € 144,77 €
    3 22.549,67 € 1.670,35 € 139,20 €
    2 20.467,07 € 1.516,08 € 126,34 €

    Calcolo indicativo basato sul solo minimo tabellare × 13 mensilità (inclusa tredicesima), diviso 13,5 (coefficiente legale). Il TFR effettivo è calcolato sull’intera retribuzione di fatto (inclusi scatti, superminimi, tredicesima): sarà quindi superiore ai valori indicati. La rivalutazione annuale (1,5% + 0,75% ISTAT) non è inclusa nel calcolo.

    Come funziona il TFR: la regola dell’art. 2120 c.c.

    Il TFR è disciplinato dall’art. 2120 del codice civile e dalla L. 297/1982. La formula di calcolo è la seguente:

    • Ogni anno si accantona una quota pari a 1/13,5 della retribuzione annua lorda (ossia, indicativamente, 7,41% dello stipendio lordo annuale).
    • La retribuzione annua rilevante comprende tutte le voci fisse e ricorrenti: minimo, scatti, tredicesima, eventuali superminimi. Non comprende i rimborsi spese.
    • Il TFR accantonato viene rivalutato annualmente al 31 dicembre di ogni anno con un tasso pari all’1,5% fisso + 0,75% dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo (FOI).

    L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione (17%) è a carico del datore di lavoro e viene versata annualmente all’Erario.

    Destinazione del TFR: Fondo Cometa o azienda/INPS

    I lavoratori assunti dal 1° gennaio 2007 hanno 6 mesi dall’assunzione per scegliere la destinazione del TFR maturando:

    • Fondo Cometa: il fondo pensione complementare negoziale del settore metalmeccanico e orafo, istituito dai sindacati e dalle associazioni datoriali. Destinando il TFR a Cometa, il lavoratore accede anche al contributo aziendale obbligatorio del 2% della retribuzione (2,2% per i lavoratori under 35 assunti dopo il 31 dicembre 2021), oltre al proprio contributo volontario (minimo 1,2% del minimo contrattuale per ottenere il contributo datoriale). La tassazione delle prestazioni pensionistiche erogate da Cometa è agevolata (15%, scalabile fino al 9% per anzianità superiori a 15 anni).
    • Mantenimento in azienda / INPS: per le aziende con più di 49 dipendenti, il TFR non destinato a fondi pensione viene versato al Fondo di Tesoreria INPS. Per le aziende più piccole rimane in azienda. In questo caso il lavoratore non accede al contributo datoriale aggiuntivo di previdenza complementare.

    Anticipazione del TFR

    L’art. 2120 c.c. consente di richiedere un’anticipazione del TFR (fino al 70% di quello maturato) dopo almeno 8 anni di servizio continuativo presso la stessa azienda, in questi casi:

    • Acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
    • Spese sanitarie straordinarie (terapie e interventi di grande entità).
    • Fruizione del congedo parentale facoltativo durante i primi 8 anni del figlio.

    L’anticipazione può essere richiesta una sola volta. L’azienda non è tenuta a concederla se supera il 10% degli aventi diritto oppure il 4% del totale dei lavoratori. L’anticipazione va restituita al TFR ai fini del calcolo della quota finale.

    Casi pratici

    Tizio — Operaio (liv. 5), scelta TFR a Fondo Cometa
    Tizio viene assunto il 1° marzo 2026. Entro il 31 agosto deve scegliere la destinazione del TFR. Decide di versarlo a Fondo Cometa contribuendo il minimo dell’1,2% del proprio minimo contrattuale. Il datore versa il 2% aggiuntivo. In 20 anni di carriera, ipotizzando una retribuzione media di 2.000 € lordi mensili, accumula (solo TFR) circa 35.600 € a Cometa, più la rendita derivante dai contributi datoriali e dal rendimento degli investimenti del fondo.
    Caia — Impiegata (liv. 6), anticipazione TFR per prima casa
    Caia ha lavorato per la stessa azienda orafa per 9 anni. Ha maturato circa 19.000 € di TFR lordo. Vuole acquistare la prima casa e richiede un’anticipazione del 70%: circa 13.300 €. L’azienda ha più di 50 dipendenti e gestisce il TFR tramite INPS/Fondo di Tesoreria. La richiesta deve essere documentata con il compromesso di acquisto. L’anticipazione è tassata con tassazione separata.
    Sempronio — Pensionamento dopo 30 anni nel settore
    Sempronio va in pensione dopo 30 anni di lavoro al livello 5 (ultimo minimo 1.928,22 €). Il TFR maturato è pari indicativamente a 1.928,22 × 13 × 30 / 13,5 = circa 55.600 € lordi (escluse rivalutazioni). Il TFR è liquidato con tassazione separata: l’aliquota media IRPEF dei 5 anni precedenti. Se ha versato anche a Fondo Cometa, riceve una rendita aggiuntiva dalla pensione complementare.

    Domande frequenti

    Come si calcola il TFR nel settore orafo?
    Il TFR matura secondo l’art. 2120 c.c.: ogni anno si accantona 1/13,5 della retribuzione annua lorda. La quota viene rivalutata annualmente all’1,5% fisso + 0,75% dell’indice ISTAT.
    Posso destinare il TFR al Fondo Cometa?
    Sì. Fondo Cometa è il fondo pensione complementare di settore. Destinando il TFR a Cometa si ottiene anche il contributo datoriale del 2% (2,2% per under 35 assunti dopo il 31/12/2021) e una tassazione agevolata sulle prestazioni.
    Quando viene liquidato il TFR?
    Il TFR viene liquidato alla cessazione del rapporto di lavoro, per qualsiasi causa: licenziamento, dimissioni, pensionamento, scadenza contratto a termine, decesso.
    Posso chiedere un’anticipazione del TFR?
    Sì, dopo 8 anni di servizio, fino al 70% del TFR maturato, per acquisto prima casa, spese sanitarie straordinarie o congedo parentale. L’anticipazione può essere richiesta una sola volta.
    Come viene tassato il TFR?
    Il TFR è tassato con tassazione separata: l’aliquota IRPEF si calcola come media delle aliquote degli ultimi 5 anni, applicata dall’INPS o dal datore con eventuale conguaglio successivo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate all’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Orafi, Argentieri e Gioiellieri del 10 febbraio 2026. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: causali e durata

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento: causali e durata

    L’art. 13 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento regola il contratto a tempo determinato: acausale fino a 12 mesi, fino a 24 con una delle causali elencate (tra cui l’avvio di nuove attività o nuovi impianti), massimo 4 proroghe, intervalli di 10 o 20 giorni, maggiorazioni per la proroga di fatto e un tetto del 20% dei lavoratori stabili che sale al 35% in certi casi. Con l’ipotesi del 2025 le parti hanno annunciato l’adeguamento dell’articolo al D.L. 48/2023 e al Collegato Lavoro.

    In sintesi

    Il contratto a termine può durare 12 mesi senza causale e fino a 24 con una causale: esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, sostituzione, incrementi temporanei non programmabili, avvio di nuove attività o impianti (art. 13). Massimo 4 proroghe con il consenso del lavoratore; intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre). Contratti a termine e somministrati non possono superare il 20% degli stabili al 1° gennaio (35% se la somministrazione non supera il 10%). Dopo 6 mesi di servizio c’è il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Durata e causali · Proroghe, rinnovi e proroga di fatto · Contingentamento · Precedenza
    Riferimenti
    Art. 13 del CCNL (testo 2020, modificato dall’ipotesi 31 maggio 2022) · D.Lgs. 81/2015, artt. 19-24
    Fonte
    Testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020 e ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 e del 31 ottobre 2025

    I limiti in sintesi

    Contratto a termine nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (art. 13)
    Aspetto Disciplina
    Durata Fino a 12 mesi senza causale; fino a 24 mesi con una causale; dopo i 24 mesi un ulteriore contratto di 12 mesi solo con accordo presso l’Ispettorato territoriale del lavoro
    Causali Esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività; sostituzione di altri lavoratori; incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria; fasi di avvio di nuove attività, anche nuovi impianti o linee di produzione (L. 106/2021)
    Forma Atto scritto, copia al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio; la forma scritta non serve solo per rapporti puramente occasionali fino a 12 giorni
    Proroghe Con il consenso del lavoratore, fino a 4 volte entro 24 mesi; causale se si superano i 12 mesi
    Rinnovi e intervalli Causale già dal primo rinnovo; tra due contratti 10 giorni (precedente fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre 6 mesi)
    Proroga di fatto Retribuzione maggiorata del 20% fino al 10° giorno e del 40% per ogni giorno ulteriore; oltre il 30° giorno (contratto sotto i 6 mesi) o il 50° giorno (altri casi) il contratto diventa a tempo indeterminato
    Limite numerico Tempo determinato e somministrazione non oltre il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio; 35% se la somministrazione non supera il 10%; sempre possibili fino a 7 contratti
    Diritto di precedenza Dopo almeno 6 mesi di lavoro, nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni; per le lavoratrici madri anche nelle assunzioni a termine
    Periodo di prova Ridotto del 50% per i contratti sotto i 6 mesi, in ogni caso non meno di due settimane

    Nota: la parte generale dell’art. 13 richiama ancora il Decreto Dignità. L’ipotesi di accordo del 31 ottobre 2025 prevede che le parti si incontrino per adeguare l’articolo al D.L. 48/2023 e al Collegato Lavoro (L. 203/2024).

    Durata, causali e limiti

    Il contratto a termine non può superare 12 mesi senza causale. Fino a 24 mesi serve almeno una delle causali dell’art. 13; nella legge (art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, come modificato dal D.L. 48/2023) le condizioni sono i casi previsti dai contratti collettivi, in assenza e comunque entro il 31 dicembre 2026 le esigenze tecniche, organizzative o produttive individuate dalle parti nei contratti applicati in azienda, e la sostituzione di altri lavoratori. Se un contratto supera i 12 mesi senza le condizioni richieste, si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento.

    L’ipotesi di accordo del 31 maggio 2022 ha aggiunto alle causali l’avvio di nuove attività, compreso l’avvio di nuovi impianti o di nuove linee di produzione, e prevede che al termine di ogni anno l’azienda informi la RSU dei mesi utilizzati oltre i 12. La durata complessiva dei rapporti con lo stesso lavoratore per mansioni di pari livello non può superare 24 mesi (art. 19, c. 2, D.Lgs. 81/2015), contando anche i periodi di somministrazione.

    Proroghe, rinnovi e proroga di fatto

    Il termine può essere prorogato con il consenso del lavoratore fino a 4 volte entro i 24 mesi; con la quinta proroga il contratto diventa a tempo indeterminato. Se con la prima o con le proroghe successive si superano i 12 mesi, serve la causale. Il rinnovo, cioè un nuovo contratto con lo stesso lavoratore per le stesse mansioni, richiede la causale dal primo rinnovo e il rispetto dell’intervallo di 10 giorni (contratto precedente fino a 6 mesi) o di 20 giorni (oltre 6 mesi).

    Se il rapporto continua dopo la scadenza (proroga di fatto) il datore deve una retribuzione maggiorata del 20% fino al decimo giorno e del 40% per ciascun giorno successivo; oltre il trentesimo giorno per contratti sotto i 6 mesi, o il cinquantesimo negli altri casi, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla scadenza di quei termini.

    Contingentamento e specificità del settore

    Il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato e in somministrazione non può superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio di ogni anno; se la somministrazione non supera il 10% dei lavoratori stabili, l’azienda può arrivare al 35%. Le frazioni si arrotondano all’unità superiore e restano comunque possibili fino a 7 contratti. Il limite non si applica nella fase di avvio di nuove attività e alle start-up innovative per quattro anni dalla costituzione; un accordo con la RSU, o con le organizzazioni sindacali locali, può elevare le percentuali per specifiche esigenze aziendali. Sono escluse dalla disciplina le sostituzioni di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa con diritto alla conservazione del posto e i dirigenti.

    Diritto di precedenza, parità di trattamento e conversione

    Il lavoratore che con uno o più contratti o proroghe ha lavorato per almeno 6 mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore entro i successivi 12 mesi per le stesse mansioni (art. 13 CCNL; art. 24 D.Lgs. 81/2015, che chiede la manifestazione della volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione). Per le lavoratrici madri il diritto vale anche per le future assunzioni a termine. Al lavoratore a termine spetta il trattamento economico e normativo dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, e non può essere licenziato prima della scadenza se non per giusta causa. L’azienda informa i lavoratori a termine dei posti vacanti a tempo indeterminato per le mansioni svolte e assicura formazione e informazione su sicurezza e processo lavorativo all’ingresso.

    Casi pratici

    Tizio – Quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. L’azienda gliene propone una quinta, pur restando entro i 24 mesi: il numero massimo consentito è quattro, quindi dalla quinta proroga il rapporto è a tempo indeterminato.
    Caia – Nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti di durata superiore a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato.
    Sempronio – Proroga di fatto
    Il contratto a termine di Sempronio, di 4 mesi, scade il 30 aprile, ma lui continua a lavorare fino al 12 maggio. Per i primi 10 giorni di prosecuzione spetta la retribuzione maggiorata del 20%, per gli ulteriori 2 giorni la maggiorazione del 40%. Se il rapporto fosse proseguito oltre il trentesimo giorno, sarebbe diventato a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non fino a 12 mesi. Fino a 24 mesi serve una causale: per il CCNL esigenze temporanee e oggettive estranee all’ordinaria attività, sostituzione, incrementi temporanei e non programmabili, avvio di nuove attività o impianti (art. 13). Il rinnovo richiede la causale dal primo contratto.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro entro 24 mesi, con il consenso del lavoratore. La quinta proroga trasforma il rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    I giorni che devono passare tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo era fino a 6 mesi, 20 se superiore (art. 13). Il mancato rispetto trasforma il secondo contratto a tempo indeterminato.
    Quando il contratto si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando mancano le condizioni oltre i 12 mesi, quando si superano le 4 proroghe o i 24 mesi senza accordo presso l’Ispettorato, quando non si rispetta l’intervallo, e quando la proroga di fatto supera 30 giorni (contratti sotto i 6 mesi) o 50 giorni (altri).
    Qual è il limite di contratti a termine in azienda?
    Tempo determinato e somministrazione non possono superare il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato al 1° gennaio, il 35% se la somministrazione è sotto il 10%; sono sempre possibili fino a 7 contratti. Esclusi l’avvio di nuove attività e le start-up innovative (art. 13).
    Ho diritto di precedenza?
    Sì, dopo almeno 6 mesi di lavoro a termine: precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per le stesse mansioni entro i 12 mesi successivi (art. 13 CCNL). Per le lavoratrici madri vale anche per le assunzioni a termine; la legge richiede di manifestare la volontà per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (art. 24 D.Lgs. 81/2015).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e premio di risultato.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 13 del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento (testo del 12 febbraio 2020 e ipotesi di accordo del 31 maggio 2022), sull’ipotesi del 31 ottobre 2025 e sul D.Lgs. 81/2015 (artt. 19, 23 e 24, letti su Normattiva). Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: preavviso per licenziamento e dimissioni

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: preavviso per licenziamento e dimissioni

    Il preavviso è il tempo minimo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Il rinnovo del 2024 ha ridefinito i termini in giorni di calendario per maggiore certezza applicativa.

    In sintesi

    I termini di preavviso nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato variano per livello e anzianità. Per gli operai: 10, 15 o 20 giorni di calendario (fino a 5 anni, da 5 a 10 anni, oltre 10 anni di servizio). Per gli impiegati: da 30 giorni (livelli 2°-3°, fino a 5 anni) fino a 180 giorni (7° livello, oltre 10 anni). Il rinnovo 2024 ha convertito in giorni di calendario i termini prima espressi in giorni, settimane e mesi. Il preavviso non può coincidere con le ferie.

    Dati contrattuali

    Fonte
    Art. 103 CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato
    Novità rinnovo 2024
    Termini espressi in giorni di calendario (prima settimane/mesi)
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Decorrenza
    Dal giorno del ricevimento della comunicazione scritta
    Ferie e preavviso
    Non possono coincidere

    Tabella riepilogativa

    Preavviso per dimissioni e licenziamento, impiegati – settore chimica, gomma, plastica, vetro (art. 103, rinnovo 2024)
    Livello Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    2°, 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    3° Super, 4° 45 giorni 75 giorni 90 giorni
    5°, 5° Super, 6° 90 giorni 120 giorni 150 giorni
    7° (Quadri) 120 giorni 150 giorni 180 giorni
    Preavviso per dimissioni e licenziamento, operai e ceramica (art. 103, rinnovo 2024)
    Categoria Fino a 5 anni Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Operai chimica, gomma, plastica, vetro, livelli 2°-7° 10 giorni 15 giorni 20 giorni
    Operai 1° livello 10 giorni
    Operai ceramica, categorie A-F 10 giorni 15 giorni 20 giorni
    Operai ceramica, categoria G 10 giorni
    Impiegati ceramica, categorie E-F 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    Impiegati ceramica, categoria D 45 giorni 75 giorni 90 giorni
    Impiegati ceramica, categorie A-C 90 giorni 120 giorni 150 giorni

    Fonte: art. 103 del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato nel testo dell’ipotesi di accordo del 16 luglio 2024. Fino al rinnovo gli operai avevano 6, 8 e 12 giorni (48, 64 e 96 ore) e gli impiegati 1, 1 e ½, 2, 3, 4, 5 o 6 mesi secondo livello e anzianità. L’indennità per il mancato preavviso è pari alla retribuzione del periodo non dato; l’impresa può esonerare l’operaio dal lavoro pagando le ore mancanti. Gli impiegati hanno diritto al preavviso anche se il rapporto cessa per superamento del periodo di conservazione del posto.

    Come decorre il preavviso

    Il periodo di preavviso decorre dal giorno del ricevimento della comunicazione scritta di recesso da parte del destinatario. Può avere inizio in qualsiasi giorno della settimana (non è necessaria una data di inizio mese o di inizio settimana).

    Il preavviso deve essere comunicato per iscritto. Per le dimissioni, dal 12 marzo 2016 (D.Lgs. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie devono essere trasmesse esclusivamente tramite la procedura telematica sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro. Non è ammessa la semplice lettera cartacea, salvo per le dimissioni rassegnate in sede protetta (sindacato, Ispettorato) o per i rapporti nati in alcune forme speciali.

    Preavviso e indennità sostitutiva

    Il datore di lavoro può decidere di dispensare il lavoratore dal lavorare durante il preavviso, corrispondendo in sostituzione un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto che il lavoratore avrebbe percepito per l’intero periodo di preavviso. L’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale e IRPEF.

    Viceversa, se il lavoratore che si dimette decide di non rispettare il preavviso, il datore ha diritto a trattenere dalla liquidazione finale l’importo corrispondente ai giorni di preavviso non prestati.

    Preavviso, malattia e ferie

    Due regole fondamentali del CCNL:

    • Preavviso e ferie: il periodo di preavviso non può coincidere con le ferie (art. 103). Se le ferie cadono nel preavviso, vanno godute fuori dal periodo o monetizzate alla cessazione.
    • Preavviso e malattia: l’art. 103 non prevede che la malattia sospenda il preavviso: salvo diversa intesa scritta, il rapporto si estingue alla scadenza del termine anche se il lavoratore è in malattia.

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Quando il licenziamento avviene per giusta causa (una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto – es. furto, grave insubordinazione) non è dovuto alcun preavviso. Il rapporto cessa immediatamente.

    Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento meno grave) o per giustificato motivo oggettivo (ragioni organizzative o economiche) richiede invece il rispetto dei termini di preavviso o il pagamento dell’indennità sostitutiva.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio chimico con 7 anni di servizio che si dimette
    Tizio, operaio al 3° livello con 7 anni di servizio, decide di dimettersi. Il preavviso per operai con 5-10 anni di anzianità è di 15 giorni di calendario. Presenta le dimissioni telematiche sul portale del Ministero il 1° giugno: il rapporto cessa il 15 giugno. Il datore non può rifiutare le dimissioni, ma può richiedere che Tizio lavori effettivamente quei 15 giorni.
    Caia – Impiegata al 5° livello licenziata per g.m.o.
    Caia è impiegata tecnica al 5° livello con 12 anni di servizio. L’azienda chimica artigiana la licenzia per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione del reparto). Il preavviso contrattuale per il 5° livello oltre 10 anni è di 150 giorni di calendario. Il datore, non volendo farla lavorare durante il preavviso, le corrisponde l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale di fatto di 150 giorni (circa 5 mensilità).
    Sempronio – Impiegato che si ammala durante il preavviso
    Sempronio, impiegato al 4° livello con 8 anni di servizio, riceve il licenziamento per g.m.s. il 1° marzo con preavviso di 75 giorni di calendario (4° livello, da 5 a 10 anni; scadenza il 14 maggio). Il 20 marzo si ammala per 30 giorni. Il CCNL non prevede che la malattia sospenda il preavviso: il rapporto si estingue comunque il 14 maggio. L’INPS eroga l’indennità di malattia per i 30 giorni; il datore paga la retribuzione normale per i giorni lavorati.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per dimissioni di un operaio nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato?
    Per gli operai: 10 giorni di calendario fino a 5 anni di anzianità, 15 giorni da 5 a 10 anni, 20 giorni oltre 10 anni (art. 103, rinnovo 2024); per il 1° livello sempre 10 giorni. Gli stessi termini valgono per le dimissioni e per il licenziamento.
    Qual è il preavviso per un impiegato al 5° livello?
    Impiegato al 5° livello (come 5° Super e 6°): 90 giorni di calendario fino a 5 anni di servizio, 120 giorni da 5 a 10 anni, 150 giorni oltre 10 anni (art. 103, rinnovo 2024).
    Le dimissioni si danno online?
    Sì. Dal 2016 le dimissioni volontarie devono essere presentate tramite la procedura telematica sul portale Servizi Lavoro del Ministero del Lavoro. La lettera cartacea non ha valore legale, salvo in sede protetta.
    Il datore può sostituire il preavviso con un’indennità?
    Sì. Il datore può dispensare il lavoratore dal preavviso pagando un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione e IRPEF.
    Il preavviso può coincidere con la malattia?
    L’art. 103 non prevede che la malattia sospenda il preavviso. Il preavviso non può invece coincidere con le ferie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, gratifica estiva e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). I termini sono quelli dell’art. 103 del CCNL nel testo dell’ipotesi di accordo del 16 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filctem-CGIL, Femca-CISL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Trasferta, rimborsi e reperibilità nel CCNL Editoria Libraria

    CCNL Editoria Libraria

    Trasferta, rimborsi e reperibilità nel CCNL Editoria Libraria

    Anche dove la prestazione si svolge di norma in sede fissa, possono presentarsi trasferte occasionali — corsi, fiere, sedi distaccate — con i relativi rimborsi spese, ed eventuali turni di reperibilità. Sono istituti dal trattamento fiscale specifico, che conviene conoscere anche quando ricorrono di rado.

    In sintesi

    Anche con sede fissa la trasferta occasionale segue il regime dell’art. 51 TUIR: esente entro 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero, oppure con rimborso analitico delle spese documentate. Il CCNL (art. 40 della Parte I) rimborsa le spese effettive di viaggio, di vitto e alloggio nei limiti della normalità e le altre spese vive della missione; la reperibilità è lasciata agli accordi aziendali (art. 2 delle Parti II e III).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assografici · AIE · ANES (datori) · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCOM-UIL (lavoratori)
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Indennità varie
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL grafici ed editoriali 19 gennaio 2021, artt. 27 e 40 della Parte I
    Fonte
    Testo del CCNL del 19 gennaio 2021 (grafici ed editoriali) e ipotesi di rinnovo del 19 dicembre 2023

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; il CCNL fissa il 6% per il 1° e 2° turno e il 26% per il 3° turno sul salario contrattuale (art. 27)
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Il CCNL grafici ed editoriali fissa la maggiorazione di turno (6% per il 1° e 2° turno, 26% per il 3° turno sul valore base e sulla contingenza, art. 27; il secondo turno che termina dopo le 23 ha il 30% sull’ora tra le 23 e le 24) e per le trasferte non prevede un’indennità forfettaria ma il rimborso delle spese effettive (art. 40); indennità forfettarie interne e reperibilità dipendono dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale: rara ma da gestire bene

    Anche dove il lavoro si svolge di norma in sede fissa, capita di essere inviati fuori per un corso, una fiera, una sede distaccata. Pur essendo episodi sporadici, vanno gestiti correttamente per non trasformare un rimborso in reddito imponibile.

    La soglia che conta

    Per la trasferta fuori dal Comune della sede valgono le soglie dell’art. 51 TUIR: indennità esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero, oppure rimborso analitico delle spese documentate (vitto, alloggio, viaggio), non imponibile se giustificato.

    Spostamenti nel Comune

    Gli spostamenti entro il territorio comunale non danno diritto all’indennità di trasferta in regime agevolato: l’eventuale somma riconosciuta è imponibile, salvi i rimborsi documentati del trasporto.

    Reperibilità e altre voci

    Il CCNL non fissa un’indennità di reperibilità: richiama soltanto gli «accordi di reperibilità eventualmente definiti a livello aziendale» (art. 2 delle Parti II e III), quindi importo e condizioni stanno nell’accordo aziendale. In caso di intervento valgono le regole generali su retribuzione e riposo.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio): è il criterio dell’art. 40 del CCNL, che riconosce il rimborso delle spese effettive di viaggio con i normali mezzi di trasporto, di vitto e alloggio nei limiti della normalità quando la durata del servizio le rende necessarie, e delle altre spese vive necessarie alla missione. Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — fiera di settore di due giorni
    Tizio, normalmente in sede, è inviato due giorni a una fiera in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda gli rimborsa treno e albergo a piè di lista (non imponibili). L’eventuale indennità forfettaria aggiuntiva è esente solo entro i limiti ridotti del rimborso misto; le ricevute vanno conservate.
    Caia — corso di aggiornamento nello stesso Comune
    Caia partecipa a un corso nello stesso Comune della sede. Non scatta l’indennità di trasferta in regime agevolato: un’eventuale somma riconosciuta sarebbe imponibile, mentre resta rimborsabile in esenzione la sola spesa di trasporto documentata.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    I rimborsi spese sono esclusi dalla base del TFR (art. 2120 c.c.); le voci a carattere retributivo e continuativo, come una reperibilità fissa o la maggiorazione di turno, rientrano nel TFR salvo diversa previsione del contratto collettivo, e l’art. 44 del CCNL rinvia alla retribuzione dovuta per l’anno senza esclusioni ulteriori.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Turno: 6% (1° e 2° turno) e 26% (3° turno) sul salario contrattuale, art. 27 del CCNL. Trasferta: rimborso delle spese effettive, art. 40. Reperibilità e forfait interni: solo accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge.
    Anche per una trasferta occasionale devo conservare le ricevute?
    Sì: il rimborso analitico è esente solo se documentato. Conservare ricevute di viaggio, vitto e alloggio è ciò che consente di non far concorrere quelle somme al reddito imponibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi contrattuali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Le clausole contrattuali citate sono gli artt. 27 e 40 della Parte I del CCNL grafici ed editoriali del 19 gennaio 2021, letto sul testo integrale; gli accordi aziendali sulla reperibilità e sui forfait interni vanno consultati in azienda.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Edilizia (Cooperative): causali e durata

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Edilizia (Cooperative): causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale (esigenze tecnico-organizzative, sostituzione o causali individuate dal CCNL). Sono ammesse al massimo 4 proroghe e vanno rispettati gli intervalli di stop&go. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCPL-Legacoop · Federlavoro e Servizi-Confcooperative · AICPL-AGCI · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL (testo 2000)
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    testo del CCNL cooperative edili del 2000; il testo aggiornato delle cooperative non è pubblicato in forma aperta

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli di 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 10 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo è di 20 giorni: il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, gratifica natalizia e EVR.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Contratto a tempo determinato nel CCNL Croce Rossa Italiana: causali e durata

    CCNL Croce Rossa Italiana

    Contratto a tempo determinato nel CCNL Croce Rossa Italiana: causali e durata

    Il contratto a tempo determinato consente di assumere per un periodo predefinito, ma entro limiti stringenti di durata, causali e numero. Dopo il Decreto Dignità molti di questi limiti rinviano espressamente alla contrattazione collettiva: conoscerli evita la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi; oltre i 12 richiede una causale prevista dalla legge (il CCNL CRI non ne aggiunge). Il CCNL fissa il tetto del 30% dei lavoratori stabili in forza al 1° gennaio (enti con più di 3 dipendenti) e intervalli di stop&go di 7 giorni (contratti fino a 6 mesi) e 10 giorni (oltre 6 mesi). Sono ammesse al massimo 4 proroghe. Il superamento dei limiti comporta la conversione a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi matura il diritto di precedenza.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Causali e durata · Proroghe, rinnovi e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · Art. 36 CCNL (durata 24 mesi, tetto del 30%, intervalli di 7 e 10 giorni, precedenza)
    Fonte
    Testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF), art. 36

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e regole dell’art. 36 del CCNL CRI
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) 24 mesi, proroghe incluse; contano anche i periodi in somministrazione tra lo stesso ente e lo stesso lavoratore
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi L’art. 36 non elenca causali ulteriori: valgono quelle di legge
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio 30% dei lavoratori a tempo indeterminato e apprendisti al 1° gennaio (enti con più di 3 dipendenti; fino a 3 sempre possibile). Esenti: avvio di nuove attività o convenzioni (12 mesi), sostituzioni, stagionali, over 50
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi Oltre il limite di legge il contratto diventa a tempo indeterminato
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Ridotti a 7 giorni (contratti fino a 6 mesi) e 10 giorni (oltre 6 mesi); nessun intervallo tra sostituzioni successive di assenti
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Vale per le assunzioni a tempo indeterminato dei 12 mesi successivi; va chiesta per iscritto entro 6 mesi dalla cessazione (3 mesi per gli stagionali) e si estingue dopo un anno
    Se il rapporto prosegue oltre la scadenza spetta la maggiorazione di legge (art. 23 D.Lgs. 81/2015) e, oltre il 30° giorno (contratto sotto i 6 mesi) o il 50° giorno (altri casi), il contratto diventa a tempo indeterminato (art. 36 c. 8-9). Non si può assumere a termine per sostituire lavoratori in sciopero, né negli enti con licenziamenti collettivi nei 12 mesi precedenti per le stesse mansioni (salvo sostituzioni o contratti sotto i 3 mesi), né senza valutazione dei rischi (c. 16).

    Durata, causali e limiti

    La disciplina del contratto a termine, ridisegnata dal Decreto Dignità, poggia su alcuni paletti che il CCNL integra.

    Durata e causali

    La durata massima è di 24 mesi (sommando rinnovi e proroghe per mansioni di pari livello). Fino a 12 mesi il contratto può essere privo di causale; oltre i 12 mesi occorre una causale: sostituzione, esigenze tecnico-organizzative o le causali individuate dal contratto collettivo.

    Proroghe e rinnovi

    Sono ammesse al massimo 4 proroghe nei 24 mesi; il rinnovo richiede sempre la causale. Tra due contratti a termine vanno rispettati gli intervalli: la legge prevede 10 giorni (contratti fino a 6 mesi) o 20 giorni (oltre i 6 mesi), ma il CCNL CRI li riduce a 7 giorni e 10 giorni (art. 36 c. 11). Due assunzioni a termine senza soluzione di continuità fanno scattare il tempo indeterminato dal primo contratto (c. 13).

    Conversione e precedenza

    Il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli comporta la conversione del rapporto a tempo indeterminato. Dopo 6 mesi nella stessa azienda matura inoltre il diritto di precedenza nelle assunzioni stabili per mansioni equivalenti.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare per iscritto la propria volontà entro 6 mesi dalla cessazione (3 mesi per gli stagionali); il diritto riguarda le assunzioni dei 12 mesi successivi e va richiamato nel contratto individuale (art. 36 c. 18-20). Le lavoratrici in congedo di maternità ne maturano il periodo utile (c. 21). La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — quinta proroga
    Tizio ha già avuto quattro proroghe del contratto a termine. Una quinta proroga, pur restando entro i 24 mesi, supera il numero massimo consentito: dal momento della quinta proroga il rapporto si considera a tempo indeterminato.
    Caia — nuovo contratto senza rispettare l’intervallo
    Caia conclude un contratto a termine di 8 mesi e viene riassunta dopo soli 5 giorni. Per i contratti superiori a 6 mesi l’intervallo minimo previsto dal CCNL CRI è di 10 giorni (20 per la legge): il mancato rispetto dello stop&go comporta la trasformazione del secondo contratto a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale prevista dalla legge; l’art. 36 del CCNL CRI non ne aggiunge altre.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: per legge 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi e 20 se superiore; nel CCNL CRI sono ridotti a 7 e 10 giorni (art. 36 c. 11). Non servono tra sostituzioni successive di lavoratori assenti.
    Quando il contratto a termine si trasforma a tempo indeterminato?
    Quando si superano i 24 mesi complessivi, le 4 proroghe, gli intervalli di stop&go, o manca la causale dove richiesta. In questi casi il rapporto si considera a tempo indeterminato fin dalla violazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, premi e mensilità aggiuntive.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Tetto del 30%, intervalli di 7 e 10 giorni e precedenza sono quelli dell’art. 36 del CCNL CRI 2020-2022, in ultrattività.

  • Dimissioni nel CCNL Edilizia (Cooperative): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Edilizia (Cooperative)

    Dimissioni nel CCNL Edilizia (Cooperative): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Il preavviso degli operai è di 7 giorni lavorativi fino a 3 anni di anzianità e di 10 oltre; per gli impiegati va da 15 giorni a 2 mesi secondo livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCPL-Legacoop · Federlavoro e Servizi-Confcooperative · AICPL-AGCI · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL (testo 2000)
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL cooperative edili del 2000; il testo aggiornato delle cooperative non è pubblicato in forma aperta

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. Nelle cooperative edili la durata dipende dalla categoria:

    Lavoratore Anzianità Preavviso di dimissioni
    Operai (tutti i livelli) Fino a 3 anni 7 giorni lavorativi
    Operai (tutti i livelli) Oltre 3 anni 10 giorni lavorativi
    Impiegati di 8°, 7° e 6° livello Meno di 5 anni / 5-10 anni / oltre 10 anni 1 mese / 1 mese e mezzo / 2 mesi
    Impiegati di 5° livello Meno di 5 anni / 5-10 anni / oltre 10 anni 3/4 di mese / 1 mese / 1 mese e mezzo
    Impiegati dal 1° al 4° livello Meno di 5 anni / 5-10 anni / oltre 10 anni 15 giorni / 3/4 di mese / 1 mese

    Per gli impiegati i termini di dimissioni sono la metà di quelli di licenziamento; nelle cooperative edili il 1° livello è il più basso. Fonti, tabella completa e licenziamento nella scheda preavviso di licenziamento e dimissioni (tabella dei preavvisi della CISL, Uffici vertenze, e rinnovo del 3 marzo 2022 per gli operai).

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

    Decorrenza

    Per gli impiegati il preavviso decorre dalla metà o dalla fine del mese in cui arriva la comunicazione: i giorni fino al 15 o alla fine del mese si aggiungono al preavviso. Per gli operai i termini si contano in giorni lavorativi (rinnovo del 3 marzo 2022).

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operaio di IV livello con 4 anni di anzianità, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora i 10 giorni lavorativi di preavviso previsti dal CCNL: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Per gli operai 7 giorni lavorativi fino a 3 anni di anzianità e 10 oltre; per gli impiegati la metà del preavviso di licenziamento, da 15 giorni (livelli 1-4, meno di 5 anni) a 2 mesi (livelli 6-8, oltre 10 anni).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali 2025, preavviso di licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL per operai e impiegati, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, gratifica natalizia e EVR e malattia, infortunio e comporto 2025.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è quella riportata nella scheda sul preavviso di licenziamento e dimissioni, con le fonti lì indicate.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.