Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte ha dichiarato incostituzionale la sanzione a carico di chi conferisce incarichi a dipendenti pubblici e omette di comunicarne i compensi. La sanzione, introdotta dal legislatore delegato senza copertura nella legge di delega e sproporzionata perché si somma a quella per il mancato consenso, viola gli artt. 3 e 76 Cost.

Di cosa si tratta

Chi conferisce incarichi retribuiti a un dipendente pubblico deve chiedere l’autorizzazione all’amministrazione e comunicare i compensi erogati. La legge prevedeva una sanzione per il mancato consenso e una seconda, identica, per l’omessa comunicazione dei compensi: due sanzioni che si sommavano, anche per un adempimento di carattere formale.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 53, comma 15, del d.lgs. n. 165 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, in relazione alle leggi-delega n. 59 del 1997 e n. 421 del 1992, sollevato dal Tribunale ordinario di Ancona, in funzione di giudice del lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del d.lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui sanziona l’omessa comunicazione dei compensi. La sanzione era priva di copertura nella legge di delega (art. 76 Cost.) e irragionevolmente vessatoria (art. 3 Cost.), duplicandosi rispetto a quella già prevista per il conferimento senza autorizzazione.

Il principio

La sanzione non è un corollario indispensabile di ogni obbligo: il legislatore delegato non può introdurla senza un’espressa indicazione nella legge di delega; inoltre la duplicazione di sanzioni identiche per una violazione formale, accessoria rispetto a un obbligo sostanziale, viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Domande e risposte

Quali sanzioni restano per chi conferisce incarichi non autorizzati?

Resta la sanzione per il conferimento dell’incarico senza la prescritta autorizzazione; viene meno invece quella aggiuntiva per l’omessa comunicazione dei compensi.

Perché la sanzione era incostituzionale?

Perché introdotta dal legislatore delegato senza copertura nella legge di delega e perché sproporzionata, sommandosi a quella già prevista per un adempimento solo formale.

Cosa significa «eccesso di delega»?

Il Governo, quando legifera su delega del Parlamento, deve restare nei limiti dei principi e criteri fissati dalla legge di delega: introdurre una sanzione non prevista eccede tali limiti.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.