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La Corte ha dichiarato incostituzionali le norme del codice di procedura penale che impongono la trattazione in camera di consiglio dei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza, senza consentire, su richiesta dell’interessato, lo svolgimento in udienza pubblica. Viola il principio di pubblicità dei giudizi.
Di cosa si tratta
I procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza (misure alternative alla detenzione, liberazione condizionale, differimento della pena) incidono in modo rilevante sulla libertà personale, ma si svolgevano sempre a porte chiuse, senza possibilità di chiedere un’udienza pubblica. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha dubitato della legittimità di questa regola.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, sollevati dal Tribunale di sorveglianza di Napoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica, in linea con i precedenti sulle misure di prevenzione e di sicurezza.
Il principio
Il principio di pubblicità dei giudizi, sancito dall’art. 6 CEDU e con valore costituzionale, impone che anche nei procedimenti di sorveglianza – ad alta «posta in gioco» sulla libertà personale e non meramente tecnici – l’interessato possa chiedere lo svolgimento in udienza pubblica.
Domande e risposte
Si può chiedere l’udienza pubblica davanti al tribunale di sorveglianza?
Sì: dopo questa sentenza l’interessato può chiedere che il procedimento si svolga in forma pubblica, anziché sempre a porte chiuse.
Perché la camera di consiglio era incostituzionale?
Perché impediva il controllo del pubblico su decisioni che incidono fortemente sulla libertà personale, in contrasto con il principio di pubblicità dei giudizi tutelato dalla CEDU.
L’udienza pubblica è sempre obbligatoria?
No: deve essere offerta la possibilità di chiederla; in mancanza di richiesta resta la trattazione camerale.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — La Corte ha riscontrato la violazione delle garanzie del giusto processo per l’assenza di pubblicità.
- Art. 117 della Costituzione — Violato in relazione all’art. 6 CEDU come norma interposta sul principio di pubblicità dei giudizi.
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