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La Corte ha dichiarato incostituzionale la legge 40 nella parte in cui vietava l’accesso alla procreazione medicalmente assistita, con diagnosi preimpianto, alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili. La normativa era irragionevole e lesiva del diritto alla salute della donna.
Di cosa si tratta
La legge 40 del 2004 consentiva la procreazione medicalmente assistita (PMA) alle sole coppie sterili o infertili. Restavano escluse le coppie fertili portatrici di malattie genetiche ereditarie, costrette – per evitare di trasmettere la patologia – ad affrontare gravidanze naturali e poi, in caso di malattia accertata sul feto, a ricorrere all’aborto terapeutico ammesso dalla legge 194.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, oltre all’art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, sollevati dal Tribunale ordinario di Roma per due coppie fertili portatrici di patologie ereditarie.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme nella parte in cui non consentono il ricorso alla PMA alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità dell’art. 6 della legge 194, accertate da apposite strutture pubbliche. La decisione si fonda sugli artt. 3 e 32 Cost., assorbente di ogni altra censura.
Il principio
È irragionevole e lesivo del diritto alla salute della donna (artt. 3 e 32 Cost.) il sistema che vieta alle coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche di accedere alla PMA con diagnosi preimpianto, mentre consente loro di ricorrere all’aborto terapeutico: non si può impedire un’informazione preventiva meno traumatica e poi consentire una scelta successiva ben più pregiudizievole.
Domande e risposte
Chi può accedere alla PMA dopo questa sentenza?
Anche le coppie fertili portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità della legge 194, con diagnosi preimpianto effettuata in strutture pubbliche.
Perché il vecchio divieto era irragionevole?
Perché costringeva le coppie a una gravidanza naturale e poi all’aborto terapeutico, anziché consentire una diagnosi preimpianto meno traumatica per la salute della donna.
Ci sono limiti all’accesso?
Sì: le patologie devono rispondere ai criteri di gravità previsti dalla legge 194 ed essere accertate da apposite strutture pubbliche; spetta al legislatore disciplinare le procedure.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Le norme sono state dichiarate incostituzionali per irragionevolezza, in relazione al sistema legge 40 / legge 194.
- Art. 32 della Costituzione — La Corte ha riscontrato la lesione del diritto alla salute della donna, costretta altrimenti all’aborto terapeutico.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.