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La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 74 del 2000, che consente il patteggiamento per i reati tributari solo se sono stati pagati i debiti verso l’erario. La diversa possibilità di accesso al rito secondo le condizioni economiche non viola la Costituzione. Assorbita la questione sulla sospensione condizionale.
Di cosa si tratta
Davanti al GUP di La Spezia alcuni imputati di reati tributari chiedevano il patteggiamento. La legge però consente l’applicazione della pena solo a chi abbia estinto i debiti tributari relativi ai reati. Si dubitava che ciò discriminasse in base alle condizioni economiche e limitasse il diritto di difesa dei meno abbienti.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 13, comma 2-bis (subordinazione del patteggiamento al pagamento del debito) e l’art. 12, comma 2-bis (divieto di sospensione condizionale oltre certe soglie) del d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, sollevati dal GUP del Tribunale di La Spezia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 13, comma 2-bis: ogni onere economico imposto per raggiungere un fine è diversamente utilizzabile secondo le condizioni dei soggetti, ma ciò non lo rende illegittimo; il patteggiamento non è condizione indispensabile della difesa. Ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione sull’art. 12, comma 2-bis.
Il principio
Subordinare l’accesso al patteggiamento per i reati tributari al previo pagamento del debito non viola gli artt. 3 e 24 Cost.: la facoltà di chiedere i riti alternativi, pur essendo modalità di esercizio della difesa, non appartiene al nucleo incomprimibile del diritto di difesa e può essere ragionevolmente limitata.
Domande e risposte
Si può patteggiare un reato tributario senza pagare il debito?
No: la legge, ritenuta legittima dalla Corte, consente il patteggiamento solo se i debiti tributari relativi al reato sono stati estinti con il pagamento.
Non è una discriminazione verso chi non può pagare?
La Corte esclude la discriminazione: nei reati tributari vi è di regola corrispondenza tra danno e disponibilità economiche, e il patteggiamento non è un diritto indispensabile.
Cosa è successo alla questione sulla sospensione condizionale?
È stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, perché il patteggiamento non era comunque ammesso nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Era invocato sotto il profilo della disparità di trattamento secondo le condizioni economiche; la Corte ha escluso la violazione.
- Art. 24 della Costituzione — Invocato a tutela del diritto di difesa, ritenuto non leso dalla limitazione del patteggiamento.
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