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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma transitoria che, per i procedimenti di prevenzione già pendenti, escludeva i lavoratori dipendenti dalla procedura di tutela dei crediti sui beni confiscati alla criminalità organizzata. La mancata inclusione dei crediti da lavoro viola il diritto a una retribuzione adeguata.

Di cosa si tratta

Quando un’azienda viene confiscata in esito a un procedimento di prevenzione antimafia, i lavoratori rischiano di perdere i crediti maturati (ad esempio il TFR), perché il patrimonio passa allo Stato e non possono più agire esecutivamente. Per i procedimenti pendenti, la legge di stabilità 2013 ammetteva alla procedura di soddisfacimento solo i creditori ipotecari, pignoranti o intervenuti nell’esecuzione, escludendo i lavoratori.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, commi da 198 a 206, della legge n. 228 del 2012, in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Caltanissetta, sezione misure di prevenzione, in un caso di lavoratori che chiedevano il TFR da una società confiscata.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 198, della legge n. 228 del 2012, nella parte in cui non include tra i creditori tutelati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato. La violazione dell’art. 36 Cost. è assorbente; restano assorbite le censure sugli artt. 3 e 24 Cost.

Il principio

Il diritto del lavoratore a una retribuzione proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.), riferibile anche al TFR come retribuzione differita, non può essere sacrificato puramente e semplicemente dalla disciplina sulla confisca antimafia: i crediti da lavoro devono poter accedere alla procedura di soddisfacimento sui beni confiscati.

Domande e risposte

Cosa cambia per i lavoratori di un’azienda confiscata?

Possono ora essere ammessi alla procedura di soddisfacimento dei crediti sui beni confiscati anche se titolari solo di crediti da lavoro, senza necessità di ipoteca o pignoramento.

Perché la Corte ha richiamato l’art. 36 Cost.?

Perché tutela il diritto a una retribuzione sufficiente, che vale anche per il TFR, considerato retribuzione differita; escludere i lavoratori sacrificava del tutto questo diritto.

La tutela ha dei limiti?

Sì: restano fermi i requisiti generali previsti dalla legge, come l’anteriorità del credito rispetto al sequestro e la sua estraneità all’attività illecita.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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