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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’obbligo, per il pubblico dipendente, di versare all’amministrazione i compensi percepiti per incarichi extra svolti senza autorizzazione. I giudici rimettenti non avevano verificato la propria giurisdizione, dato che la legge attribuisce alla Corte dei conti la materia della responsabilità erariale per l’omesso versamento.

Di cosa si tratta

L’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001 impone al dipendente pubblico che svolga incarichi retribuiti senza la prescritta autorizzazione di versare i relativi compensi all’amministrazione. Due giudici (il Tribunale di Bergamo, su ricorso di infermieri, e il TAR Puglia, su ricorso di un pilota militare) hanno dubitato che questo obbligo «automatico» di restituzione integrale fosse conforme alla Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 23, 24, 36, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, sollevato dal Tribunale ordinario di Bergamo e, quanto al solo art. 36, dal TAR Puglia. Si lamentava l’automatismo e la sproporzione della sanzione restitutoria.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità. I giudici rimettenti avevano omesso di esaminare il comma 7-bis dello stesso art. 53, che attribuisce l’omesso versamento alla giurisdizione della Corte dei conti come responsabilità erariale, così trascurando di motivare sulla propria giurisdizione. La questione del TAR Puglia era inoltre carente nella descrizione del fatto.

Il principio

Il giudice che solleva una questione di legittimità costituzionale deve prima compiere una completa ricognizione del quadro normativo, verificando in particolare la sussistenza della propria giurisdizione; l’omissione di questa verifica preliminare rende la questione manifestamente inammissibile.

Domande e risposte

La Corte ha detto che la restituzione è legittima o no?

Né l’una né l’altra: non è entrata nel merito, perché ha dichiarato le questioni inammissibili per ragioni procedurali.

Qual era il difetto delle ordinanze?

I giudici non avevano considerato che la legge attribuisce l’omesso versamento alla giurisdizione della Corte dei conti, e quindi non avevano motivato sulla propria competenza a decidere.

Il dipendente deve comunque restituire i compensi?

La questione resta aperta nel merito; la pronuncia non ha rimosso l’obbligo, ma ha solo respinto in rito i dubbi di costituzionalità per come erano stati formulati.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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