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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’esenzione dal contributo unificato per gli atti giudiziari delle associazioni di volontariato e ONLUS. Il giudice aveva impugnato le norme sull’imposta di bollo, mentre la causa della denunciata disparità risiedeva in disposizioni diverse, non censurate.
Di cosa si tratta
Il Codacons, agendo a tutela dei consumatori, riteneva di essere esente dal contributo unificato dovuto per le cause davanti al TAR. La Commissione tributaria regionale del Lazio ha dubitato che la mancata previsione dell’esenzione per gli atti processuali delle ONLUS fosse costituzionalmente legittima, perché ostacolerebbe l’attività di interesse sociale di queste organizzazioni.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 8 della legge n. 266 del 1991 (legge-quadro sul volontariato) e l’art. 27-bis dell’Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972 (imposta di bollo), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 della Costituzione, sollevati dalla Commissione tributaria regionale del Lazio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità. La violazione lamentata derivava in realtà dalle disposizioni sull’esenzione dal contributo unificato (art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002), non oggetto di censura, e non dalle norme sull’imposta di bollo effettivamente impugnate. L’inesatta individuazione della norma censurata comporta l’inammissibilità.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il giudice impugna una norma inconferente rispetto all’oggetto delle sue censure: l’esatta individuazione della disposizione che produce l’effetto lesivo è un presupposto indispensabile dello scrutinio di costituzionalità.
Domande e risposte
Le ONLUS sono esenti dal contributo unificato?
La Corte non ha deciso questo punto nel merito: ha respinto la questione per un errore nell’individuazione della norma impugnata.
Qual era l’errore del giudice?
Aveva impugnato le norme sull’imposta di bollo, mentre l’esenzione contestata riguardava il contributo unificato, disciplinato da una disposizione diversa e non censurata.
Si può riproporre la questione?
In linea di principio una nuova ordinanza che individui correttamente la norma censurata potrebbe superare l’ostacolo procedurale, ma la pronuncia non anticipa l’esito nel merito.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Invocato come tutela dell’accesso alla giustizia delle ONLUS, ma la Corte non è entrata nel merito.
- Art. 53 della Costituzione — Evocato sotto il profilo della capacità contributiva degli atti processuali, senza esame di merito.
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