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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 754 Codice Civile: Pagamento dei debiti e rivalsa

    Articolo 754 Codice Civile: Pagamento dei debiti e rivalsa

    Art. 754 c.c. Pagamento dei debiti e rivalsa

    In vigore

    Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti e pesi ereditari personalmente in proporzione della loro quota ereditaria e ipotecariamente per l’intero. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può ripetere dagli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire a norma dell’articolo 752, quantunque si sia fatto surrogare nei diritti dei creditori. Il coerede conserva la facoltà di chiedere il pagamento del credito a lui personale e garantito da ipoteca, non diversamente da ogni altro creditore, detratta la parte che deve sopportare come coerede.

  • Art. 755 c.c.: Quota di debito ipotecario non pagata da un coere

    Art. 755 c.c.: Quota di debito ipotecario non pagata da un coere

    Art. 755 c.c. Quota di debito ipotecario non pagata da un coerede

    In vigore

    coerede In caso d’insolvenza di un coerede, la sua quota di debito ipotecario è ripartita in proporzione tra tutti gli altri coeredi.

  • Art. 756 c.c.: Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

    Art. 756 c.c.: Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

    Art. 756 c.c. Esenzione del legatario dal pagamento dei debiti

    In vigore

    debiti Il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l’azione ipotecaria sul fondo legato e l’esercizio del diritto di separazione; ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi. CAPO IV – Degli effetti della divisione e della garanzia delle quote

  • Art. 757 Codice Civile: Diritto dell’erede sulla propria quota

    Art. 757 Codice Civile: Diritto dell’erede sulla propria quota

    Art. 757 c.c. Diritto dell’erede sulla propria quota

    In vigore

    Ogni coerede è reputato solo e immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti dalla successione, anche per acquisto all’incanto, e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.

  • Articolo 758 Codice Civile: Garanzie tra coeredi

    Articolo 758 Codice Civile: Garanzie tra coeredi

    Art. 758 c.c. Garanzie tra coeredi

    In vigore

    I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione. La garanzia non ha luogo, se è stata esclusa con clausola espressa nell’atto di divisione, o se il coerede soffre l’evizione per propria colpa.

  • Articolo 759 Codice Civile: Evizione subita da un coerede

    Articolo 759 Codice Civile: Evizione subita da un coerede

    Art. 759 c.c. Evizione subita da un coerede

    In vigore

    Evizione subita da un coerede Se alcuno dei coeredi subisce evizione, il valore del bene evitto, calcolato al momento dell’evizione, deve essere ripartito tra tutti i coeredi ai fini della garanzia stabilita dall’articolo precedente, in proporzione del valore che i beni attribuiti a ciascuno di essi hanno al tempo dell’evizione e tenuto conto dello stato in cui si trovano al tempo della divisione. Se uno dei coeredi è insolvente, la parte per cui è obbligato deve essere ugualmente ripartita fra l’erede che ha sofferto l’evizione e tutti gli eredi solventi.

  • Articolo 760 Codice Civile: Inesigibilità di crediti

    Articolo 760 Codice Civile: Inesigibilità di crediti

    Art. 760 c.c. Inesigibilità di crediti

    In vigore

    Non è dovuta garanzia per l’insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l’insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione. La garanzia della solvenza del debitore di una rendita è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione. CAPO V – Dell'annullamento e della rescissione in materia di divisione

  • Articolo 761 Codice Civile: Annullamento per violenza o dolo

    Articolo 761 Codice Civile: Annullamento per violenza o dolo

    Art. 761 c.c. Annullamento per violenza o dolo

    In vigore

    La divisione può essere annullata quando è l’effetto di violenza o di dolo. L’azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui è cessata la violenza o in cui il dolo è stato scoperto.

  • Articolo 762 Codice Civile: Omissione di beni ereditari

    Articolo 762 Codice Civile: Omissione di beni ereditari

    Art. 762 c.c. Omissione di beni ereditari

    In vigore

    L’omissione di uno o più beni dell’eredità non dà luogo a nullità della divisione, ma soltanto a un supplemento della divisione stessa.

  • Articolo 763 Codice Civile: Rescissione per lesione

    Articolo 763 Codice Civile: Rescissione per lesione

    Art. 763 c.c. Rescissione per lesione

    In vigore

    La divisione può essere rescissa quando taluno dei coeredi prova di essere stato leso oltre il quarto. La rescissione è ammessa anche nel caso di divisione fatta dal testatore, quando il valore dei beni assegnati ad alcuno dei coeredi è inferiore di oltre un quarto all’entità della quota ad esso spettante. L’azione si prescrive in due anni dalla divisione.