Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 124/2015 – Legge finanziaria della Regione Campania e competenze statali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge finanziaria 2013 della Regione Campania, perché invadevano competenze riservate allo Stato come l’ordinamento civile e la tutela dell’ambiente. Altre censure sono state respinte e una parte del giudizio si è estinta.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato diverse norme della legge finanziaria regionale campana per il 2013, ritenendo che la Regione avesse legiferato in ambiti riservati allo Stato dalla Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate varie disposizioni dell’art. 1 della legge della Regione Campania 6 maggio 2013, n. 5 (legge finanziaria regionale 2013), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) ed s), Cost. (ordinamento civile e tutela dell’ambiente) e ad altri parametri, su ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 51, 127 lettere b) e c), 140 e 183 dell’art. 1 della legge regionale; ha dichiarato non fondate le questioni sui commi 36, lettera e), e 44, lettera a); ha infine dichiarato estinto il processo su altre censure.

    Il principio

    La Regione non può disciplinare materie come l’ordinamento civile (ad esempio misure di natura risarcitoria) e la tutela dell’ambiente, riservate alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, Cost.

    Domande e risposte

    Perché alcune norme campane sono state annullate?

    Perché intervenivano in materie di competenza esclusiva statale — ordinamento civile e tutela dell’ambiente — eccedendo le competenze regionali.

    Tutte le censure sono state accolte?

    No. Alcune sono state respinte come non fondate e su altre il processo si è estinto.

    Cosa c’entra l’ordinamento civile con una misura regionale?

    La Corte ha qualificato come civilistica (di natura risarcitoria) una misura prevista dalla legge regionale, riconducendola alla competenza statale.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 123/2015 – Ricorso del Commissario dello Stato sulla legge siciliana improcedibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso con cui il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato numerose disposizioni di un disegno di legge regionale. Il giudizio si chiude senza una decisione sul merito.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana — figura allora competente a impugnare le leggi regionali siciliane prima della loro promulgazione — aveva contestato molte disposizioni del disegno di legge di stabilità regionale per il 2013. Nel frattempo erano venute meno le condizioni per la prosecuzione del giudizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato un ampio elenco di articoli del disegno di legge della Regione siciliana n. 69, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale», su ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso in epigrafe.

    Il principio

    L’improcedibilità del ricorso in via principale chiude il giudizio per il venir meno dell’interesse o dei presupposti processuali, senza che la Corte si pronunci sulla legittimità delle disposizioni impugnate.

    Domande e risposte

    Chi era il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

    Era l’organo statale che, secondo lo Statuto siciliano allora vigente, poteva impugnare le leggi regionali prima della promulgazione; tale meccanismo è stato successivamente superato.

    Che cosa significa «improcedibile»?

    Che il ricorso non può proseguire per ragioni processuali: la Corte non esamina il merito e non annulla le norme.

    Le disposizioni del disegno di legge regionale restano valide?

    Sì, per quanto riguarda questo giudizio: non vi è stata alcuna dichiarazione di illegittimità.

  • Corte cost. n. 122/2015 – Imposta sulle successioni e donazioni, questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata su una norma del testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni. La censura non ha superato il vaglio preliminare di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    La disposizione riguardava la disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni contenuta nel d.lgs. n. 346 del 1990, nel testo anteriore alle modifiche del 2000. Un giudice tributario ne aveva dubitato la legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 7, comma 2, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (nel testo anteriore alle modifiche dell’art. 69 della legge n. 342 del 2000), sollevato dalla Commissione tributaria provinciale di Milano in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione.

    Il principio

    La manifesta inammissibilità segnala un vizio evidente nel modo in cui la questione è stata posta (ad esempio difetti di motivazione o di rilevanza), che impedisce alla Corte di esaminarne il merito.

    Domande e risposte

    Che differenza c’è tra inammissibilità e manifesta inammissibilità?

    La manifesta inammissibilità è dichiarata con ordinanza quando il vizio processuale è particolarmente evidente, senza necessità di una più ampia trattazione.

    La norma sull’imposta di successione è stata dichiarata incostituzionale?

    No. La Corte non ha esaminato il merito: la disposizione non è stata annullata.

    Quali principi erano stati invocati?

    Gli artt. 3 e 53 della Costituzione, cioè uguaglianza e capacità contributiva.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 121/2015 – Estinzione dei giudizi sulla legge di stabilità 2013

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinti i processi relativi alle questioni sollevate su alcune disposizioni della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). Si tratta di una chiusura processuale, senza decisione sul merito delle norme.

    Di cosa si tratta

    Erano stati promossi giudizi di legittimità costituzionale su più commi dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013). Nel corso del giudizio sono venute meno le condizioni per la prosecuzione, conducendo all’estinzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La questione riguardava l’art. 1, commi 448, da 454 a 466 e 472, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. La Corte, riuniti i giudizi, ha definito le cause con un’ordinanza.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi.

    Il principio

    L’estinzione del processo costituzionale chiude il giudizio per ragioni procedurali (ad esempio rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse) senza che la Corte si pronunci sulla legittimità delle norme impugnate.

    Domande e risposte

    Che cosa vuol dire «estinti i processi»?

    Che i giudizi si sono chiusi per cause processuali, senza una decisione sul merito delle disposizioni impugnate.

    Le norme della legge di stabilità sono state annullate?

    No. L’estinzione non comporta alcuna dichiarazione di illegittimità: le disposizioni restano in vigore.

    Perché i giudizi sono stati riuniti?

    Perché vertevano sulle stesse disposizioni, e la riunione consente una trattazione unitaria e una decisione coerente.

  • Corte cost. n. 120/2015 – Accordo Veneto-Trento sulle grandi derivazioni idroelettriche

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata sulle leggi di Veneto e Provincia di Trento che ratificavano un accordo per la gestione congiunta delle grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico. Le censure non hanno superato il vaglio di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Veneto e Provincia autonoma di Trento avevano sottoscritto un accordo per l’esercizio comune delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico interessanti i rispettivi territori, ratificandolo con apposite leggi. Tale assetto era stato contestato davanti alla Corte di cassazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1 della legge della Regione Veneto n. 26 del 2006 e gli artt. 1 e 2 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2007, in relazione all’art. 10 dell’accordo tra i due enti. La questione era sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativa a tutte le disposizioni impugnate.

    Il principio

    La pronuncia di inammissibilità non entra nel merito: le censure, per il modo in cui erano formulate e per i profili processuali, non potevano essere esaminate nel loro contenuto sostanziale.

    Domande e risposte

    Che cosa significa che la questione è «inammissibile»?

    Significa che la Corte non ha deciso se le norme fossero o meno legittime: ha rilevato un ostacolo processuale che le ha impedito di esaminare il merito.

    Le leggi di ratifica restano dunque in vigore?

    Sì. Poiché non c’è stata una pronuncia di illegittimità, le disposizioni impugnate non sono state annullate.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte di cassazione a sezioni unite civili, nell’ambito di un giudizio sulle concessioni di derivazione idroelettrica.

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  • Corte cost. n. 119/2015 – Servizio civile aperto agli stranieri regolarmente soggiornanti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito della cittadinanza italiana per accedere al servizio civile nazionale. Anche gli stranieri regolarmente soggiornanti possono parteciparvi, perché il servizio civile è espressione del dovere di solidarietà e non un privilegio riservato ai soli cittadini.

    Di cosa si tratta

    Il servizio civile nazionale, erede dell’obiezione di coscienza al servizio militare, è una forma di difesa non armata della Patria fondata su valori di solidarietà. La legge che lo disciplina (d.lgs. n. 77 del 2002) richiedeva la cittadinanza italiana come condizione per accedervi, escludendo così gli stranieri stabilmente presenti nel Paese.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, nella parte in cui prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio civile. La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui richiede la cittadinanza italiana per l’ammissione al servizio civile. Ha invece dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 76 Cost. (eccesso di delega).

    Il principio

    Il servizio civile concorre alla difesa della Patria come dovere di solidarietà e occasione di crescita e integrazione: precludere agli stranieri regolarmente soggiornanti la possibilità di prestarlo viola il principio di uguaglianza e la funzione inclusiva dell’istituto.

    Domande e risposte

    Gli stranieri possono fare il servizio civile?

    Sì. Dopo questa sentenza il requisito della cittadinanza italiana è venuto meno: anche gli stranieri regolarmente soggiornanti possono accedere al servizio civile nazionale.

    Perché la Corte ha ritenuto incostituzionale il requisito?

    Perché il servizio civile è espressione del dovere di solidarietà e ha una funzione di integrazione: escludere chi vive regolarmente in Italia contrasta con il principio di uguaglianza.

    La Corte ha accolto tutte le censure?

    No. Ha accolto la questione sul requisito della cittadinanza, ma ha dichiarato non fondata la censura relativa all’eccesso di delega (art. 76 Cost.).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 103/2015 – Custodia cautelare e concorso esterno in associazione mafiosa

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione sulla presunzione di custodia cautelare in carcere applicata al concorrente esterno in associazione mafiosa. Una sentenza successiva aveva già rimosso la norma nei sensi richiesti.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. impone la custodia cautelare in carcere per chi sia gravemente indiziato di associazione mafiosa, salvo che manchino esigenze cautelari. Il GIP di Catanzaro dubitava che questa presunzione fosse legittima anche per il concorrente esterno, figura diversa dal partecipe all’associazione, per il quale possono bastare misure meno afflittive.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, sollevato dal GIP del Tribunale ordinario di Catanzaro, in un caso di concorso esterno in associazione mafiosa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per sopravvenuta mancanza di oggetto. Con la sentenza n. 48 del 2015, successiva all’ordinanza di rimessione, la norma era già stata dichiarata illegittima proprio nei sensi auspicati dal rimettente, con efficacia ex tunc: la disposizione censurata era quindi già stata rimossa dall’ordinamento.

    Il principio

    Quando la norma censurata è già stata dichiarata illegittima, nei sensi richiesti, da una precedente sentenza con efficacia retroattiva, la questione successiva va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto.

    Domande e risposte

    La presunzione di carcere vale per il concorrente esterno?

    No: una sentenza del 2015 (n. 48) aveva già reso solo relativa la presunzione per il concorrente esterno, consentendo misure diverse dal carcere se le esigenze cautelari lo permettono.

    Perché questa questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché la norma era già stata modificata nei sensi richiesti da una pronuncia precedente, con effetto retroattivo: la questione era priva di oggetto.

    Cosa distingue il concorrente esterno dal partecipe?

    Il partecipe è stabilmente inserito nell’associazione; il concorrente esterno fornisce un contributo senza farne parte e senza l’affectio societatis, con un disvalore più variabile.

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  • Corte cost. n. 102/2015 – Case mobili nei campeggi e restituzione degli atti per ius superveniens

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    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. Era impugnata una legge campana che escludeva la rilevanza urbanistica e paesaggistica delle case mobili nei campeggi, ma nel frattempo la norma statale di riferimento è stata modificata due volte, mutando il quadro.

    Di cosa si tratta

    Una legge della Regione Campania stabiliva che roulotte, maxi caravan e case mobili nei campeggi, anche se collocate permanentemente, non costituissero attività rilevanti ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici. Il TAR Salerno dubitava che ciò contrastasse con la disciplina statale sull’edilizia e sul paesaggio, che assoggetta a titolo le strutture non temporanee.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 1, della legge della Regione Campania n. 13 del 1993 (come sostituito dalla legge regionale n. 4 del 2011), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, della Costituzione, sollevato dal TAR Campania – sezione di Salerno.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente. La norma statale interposta (art. 3, comma 1, lettera e.5, del d.P.R. n. 380 del 2001) è stata modificata due volte dopo i provvedimenti impugnati, da ultimo in senso opposto: spetta al giudice rimettente valutare l’incidenza dello ius superveniens sul parametro interposto.

    Il principio

    Quando il parametro normativo interposto è modificato dopo l’ordinanza di rimessione, spetta al giudice rimettente rivalutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione: la Corte dispone perciò la restituzione degli atti.

    Domande e risposte

    La legge campana è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte non si è pronunciata nel merito, ma ha restituito gli atti al giudice perché la norma statale di riferimento era cambiata.

    Cos’è lo «ius superveniens»?

    È la sopravvenienza normativa: una modifica di legge intervenuta dopo l’ordinanza, che può incidere sui termini della questione.

    Cosa deve fare ora il giudice?

    Deve rivalutare se la questione sia ancora rilevante e fondata alla luce della nuova formulazione della norma statale, ed eventualmente riproporla.

  • Corte cost. n. 101/2015 – Tutela dei creditori e data certa nel codice antimafia

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    La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sul sistema di tutela dei creditori previsto dal codice antimafia. Il giudice aveva impugnato in blocco un’intera disciplina, formulando critiche di opportunità e una richiesta additiva dal contenuto indeterminato.

    Di cosa si tratta

    Il codice antimafia disciplina la verifica dei crediti dei terzi sui beni confiscati, sul modello della procedura fallimentare, e ammette alla tutela solo i crediti risultanti da atti con data certa anteriore al sequestro. Il Tribunale di Trapani riteneva che questo sistema penalizzasse i fornitori delle aziende sequestrate e ostacolasse la continuità dell’impresa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’intera disciplina dei Capi I e II del Titolo IV del Libro I del d.lgs. n. 159 del 2011 e, in subordine, l’art. 52, comma 1, dello stesso decreto, in riferimento agli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione, sollevati dal Tribunale ordinario di Trapani, sezione misure di prevenzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità di entrambe le questioni. L’impugnazione in blocco di un intero corpus normativo eterogeneo, senza individuare le singole norme lesive, e la sostanziale critica di opportunità alle scelte legislative esorbitano dai limiti del giudizio costituzionale; la richiesta additiva sulla «data certa» aveva un petitum oscuro e indeterminato.

    Il principio

    Il giudice deve individuare con precisione le singole norme che determinano la violazione costituzionale e formulare un petitum chiaro: l’impugnazione indiscriminata di un’intera disciplina, le mere critiche di opportunità e le richieste additive dal contenuto indeterminato rendono la questione manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha modificato la tutela dei creditori antimafia?

    No: ha dichiarato inammissibili le questioni per ragioni procedurali, senza pronunciarsi nel merito della disciplina.

    Cosa contestava il giudice di Trapani?

    Riteneva che il modello fallimentare adottato dal codice antimafia e il requisito della data certa penalizzassero i fornitori e mettessero in crisi le aziende sequestrate.

    Perché la questione è stata respinta in rito?

    Perché impugnava in blocco un’intera disciplina senza individuare le norme lesive e chiedeva un intervento additivo dal contenuto indeterminato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 100/2015 – Soglia di punibilità dell’omesso versamento di ritenute certificate

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    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulla soglia di punibilità (50.000 euro) del reato di omesso versamento di ritenute certificate. La soglia, più bassa di quella dell’omesso versamento IVA dopo la sentenza n. 80 del 2014, non è irragionevole, perché le due fattispecie non sono comparabili.

    Di cosa si tratta

    Il reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis) scatta oltre i 50.000 euro. Dopo che la sentenza n. 80 del 2014 aveva elevato a 103.291,38 euro la soglia dell’omesso versamento IVA (art. 10-ter) per i fatti anteriori al 17 settembre 2011, vari giudici hanno sostenuto che la stessa soglia più alta dovesse valere anche per le ritenute, trattandosi di fattispecie «gemelle».

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 10-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sollevato dalla Corte d’appello di Milano, dal Tribunale di Verona, dal Tribunale di Forlì e dal GIP del Tribunale di Bergamo, per fatti con importi compresi tra 50.000 e 103.291,38 euro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni riferite all’art. 3 Cost. (manifestamente inammissibili quelle del GIP di Bergamo e quella sull’art. 24 di Forlì). L’omesso versamento di ritenute e quello dell’IVA non sono comparabili: riguardano tributi diversi e soggetti dai ruoli distinti (il sostituto d’imposta e il contribuente IVA); l’allineamento del 2006 era una scelta legislativa, non costituzionalmente imposta.

    Il principio

    L’omesso versamento di ritenute certificate e l’omesso versamento dell’IVA sono fattispecie eterogenee, non utilmente comparabili ai fini del principio di eguaglianza: il diverso trattamento delle soglie di punibilità per i fatti anteriori al 17 settembre 2011 rientra nella discrezionalità del legislatore.

    Domande e risposte

    La soglia per le ritenute è salita a 103.291 euro come per l’IVA?

    No: la Corte ha escluso l’estensione automatica, perché le due fattispecie non sono comparabili; la soglia delle ritenute resta quella di legge.

    Perché IVA e ritenute non sono equiparabili?

    Riguardano tributi diversi e soggetti con ruoli distinti: il sostituto d’imposta, che trattiene somme di terzi, e il contribuente IVA; le certificazioni hanno una rilevanza particolare.

    La sentenza n. 80 del 2014 ha effetto sulle ritenute?

    No: quella pronuncia riguardava solo l’omesso versamento IVA e non ha «effetti di trascinamento» sulla distinta figura delle ritenute certificate.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — Era invocato per la presunta disparità tra le soglie; la Corte ha escluso la violazione, trattandosi di fattispecie eterogenee.
  • Corte cost. n. 99/2015 – Strutture per animali d’affezione in deroga agli strumenti di tutela ambientale

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale una norma della Regione Veneto che consentiva sempre, anche in deroga agli strumenti di tutela ambientale, la realizzazione di strutture e recinzioni per il ricovero di animali d’affezione. La tutela dell’ambiente è riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    Per garantire il benessere degli animali (divieto di catena), la Regione Veneto aveva previsto che le strutture e recinzioni per cani e gatti, realizzate secondo le indicazioni della Giunta, fossero «sempre consentite», anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi. Lo Stato ha impugnato questa deroga generalizzata alla tutela ambientale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2 della legge della Regione Veneto n. 17 del 2014 (che introduce il comma 6-ter nell’art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993), in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente alla previsione secondo cui tali strutture sono sempre consentite anche in deroga agli strumenti ambientali. Consentire deroghe generali e astratte alla tutela ambientale abbassa le soglie di protezione in una materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Assorbita la censura sull’art. 117, primo comma.

    Il principio

    La Regione non può introdurre, in via generale e astratta, deroghe agli strumenti statali di tutela ambientale: la materia «tutela dell’ambiente» è riservata alla competenza esclusiva dello Stato e non è consentito alle Regioni stabilire quali interventi siano sottratti agli ordinari controlli ambientali.

    Domande e risposte

    La Regione può semplificare la realizzazione di canili e rifugi?

    Può intervenire sulla propria normativa, ma non può prevedere deroghe generali agli strumenti statali di tutela ambientale, riservati alla competenza esclusiva dello Stato.

    Perché la norma veneta è stata annullata?

    Perché consentiva queste strutture «sempre», anche in deroga agli strumenti ambientali, riducendo le soglie di tutela in una materia di competenza statale.

    La sentenza riguarda solo i canili?

    La pronuncia ha colpito specificamente la deroga agli strumenti ambientali; le indicazioni tecniche sul benessere degli animali non sono state in sé censurate.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — La norma regionale è stata dichiarata incostituzionale per invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
  • Corte cost. n. 98/2015 – Sanzione per l’omessa comunicazione dei compensi a dipendenti pubblici ed eccesso di delega

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    La Corte ha dichiarato incostituzionale la sanzione a carico di chi conferisce incarichi a dipendenti pubblici e omette di comunicarne i compensi. La sanzione, introdotta dal legislatore delegato senza copertura nella legge di delega e sproporzionata perché si somma a quella per il mancato consenso, viola gli artt. 3 e 76 Cost.

    Di cosa si tratta

    Chi conferisce incarichi retribuiti a un dipendente pubblico deve chiedere l’autorizzazione all’amministrazione e comunicare i compensi erogati. La legge prevedeva una sanzione per il mancato consenso e una seconda, identica, per l’omessa comunicazione dei compensi: due sanzioni che si sommavano, anche per un adempimento di carattere formale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 53, comma 15, del d.lgs. n. 165 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 77 della Costituzione, in relazione alle leggi-delega n. 59 del 1997 e n. 421 del 1992, sollevato dal Tribunale ordinario di Ancona, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 53, comma 15, del d.lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui sanziona l’omessa comunicazione dei compensi. La sanzione era priva di copertura nella legge di delega (art. 76 Cost.) e irragionevolmente vessatoria (art. 3 Cost.), duplicandosi rispetto a quella già prevista per il conferimento senza autorizzazione.

    Il principio

    La sanzione non è un corollario indispensabile di ogni obbligo: il legislatore delegato non può introdurla senza un’espressa indicazione nella legge di delega; inoltre la duplicazione di sanzioni identiche per una violazione formale, accessoria rispetto a un obbligo sostanziale, viola i principi di proporzionalità e ragionevolezza.

    Domande e risposte

    Quali sanzioni restano per chi conferisce incarichi non autorizzati?

    Resta la sanzione per il conferimento dell’incarico senza la prescritta autorizzazione; viene meno invece quella aggiuntiva per l’omessa comunicazione dei compensi.

    Perché la sanzione era incostituzionale?

    Perché introdotta dal legislatore delegato senza copertura nella legge di delega e perché sproporzionata, sommandosi a quella già prevista per un adempimento solo formale.

    Cosa significa «eccesso di delega»?

    Il Governo, quando legifera su delega del Parlamento, deve restare nei limiti dei principi e criteri fissati dalla legge di delega: introdurre una sanzione non prevista eccede tali limiti.

    Norme collegate