Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Scatti di anzianità nel CCNL Cooperative Agricole: maturazione, numero e importo

    CCNL Cooperative Agricole

    Scatti di anzianità nel CCNL Cooperative Agricole: maturazione, numero e importo

    Gli scatti di anzianità sono aumenti automatici della retribuzione legati agli anni di servizio. A differenza degli aumenti dei minimi (che arrivano con i rinnovi), gli scatti maturano a scadenze fisse e restano acquisiti. Il CCNL ne stabilisce numero massimo, cadenza e valore: ecco come funzionano e cosa controllare nel cedolino.

    In sintesi

    Lo scatto di anzianità è un aumento automatico che matura con gli anni di servizio. Nel CCNL Cooperative Agricole matura uno scatto ogni due anni presso la stessa azienda: fino a 12 per gli impiegati (da 22,21 a 33,05 euro) e fino a 5 per gli operai a tempo indeterminato (da 9,44 a 12,20 euro). Gli scatti già maturati sono irreversibili ed entrano nella base di calcolo di TFR e tredicesima. Da non confondere con gli aumenti dei minimi tabellari dei rinnovi.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare · Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
    Istituti trattati
    Aumenti periodici di anzianità · Maturazione · Importo per livello · Effetti su TFR e tredicesima
    Riferimenti
    Art. 2099 c.c. (retribuzione) · Art. 36 Cost. · Art. 2120 c.c. (incidenza TFR) · Scatti previsti dal CCNL
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    Che cosa sono gli scatti di anzianità

    Gli scatti di anzianità sono aumenti periodici della retribuzione che maturano automaticamente con il crescere dell’anzianità di servizio presso lo stesso datore. Non sono previsti dalla legge: sono un istituto della contrattazione collettiva. La legge si limita a stabilire che la retribuzione è determinata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.); il come — cadenza, numero, importo — lo decide il CCNL.

    La logica è semplice: più cresce l’esperienza maturata in azienda, più aumenta, entro certi limiti, la retribuzione. A differenza degli aumenti dei minimi tabellari — che valgono per tutti e arrivano con i rinnovi — lo scatto è legato alla posizione individuale del singolo lavoratore.

    Come matura lo scatto

    Lo scatto di anzianità si lega all’anzianità di servizio, cioè agli anni trascorsi alle dipendenze del datore. Il CCNL stabilisce gli elementi chiave:

    Scatti di anzianità – CCNL Cooperative Agricole (artt. 49 e 61)
    Elemento Impiegati Operai a tempo indeterminato
    Cadenza Ogni biennio di servizio nella stessa azienda Ogni biennio di servizio nella stessa azienda
    Numero massimo 12 5
    Decorrenza Dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio
    Importo mensile per scatto 1° liv. 33,05 €; 2° 29,44 €; 3° 26,86 €; 4° 24,79 €; 6° 23,76 €; 7° 22,21 € 3° liv. 12,20 €; 4° 11,93 €; 5° 11,39 €; 6° 10,85 €; 7° 9,44 €
    Passaggio di livello Si conserva il numero di scatti, rivalutati all’importo del nuovo livello, fino al massimo previsto
    Fonte: artt. 49 e 61 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) (importi degli operai in vigore dal 1° luglio 2006, non modificati dal rinnovo del 2024). Gli operai a tempo determinato non maturano scatti. Le regole non si applicano dove resta in vigore una diversa disciplina della contrattazione preesistente, da armonizzare al secondo livello.

    Scatti e minimi tabellari: non confonderli

    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità; gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con i rinnovi del contratto e valgono per tutti. Sono due voci diverse della retribuzione.

    Decorrenza, irreversibilità e calcolo

    Tre principi valgono per quasi tutti i contratti:

    • decorrenza: lo scatto si vede in busta paga dal primo giorno del mese in cui matura l’anzianità richiesta (o dal mese successivo, secondo il CCNL);
    • irreversibilità: una volta maturato, lo scatto entra stabilmente nella retribuzione e non può essere tolto;
    • incidenza: essendo parte della retribuzione, gli scatti concorrono al calcolo del TFR (art. 2120 c.c., che computa nella base tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto, salvo diversa previsione) e, secondo il CCNL, delle mensilità aggiuntive.
    Per il lavoro a tempo parziale gli scatti, come le altre voci, sono di norma riproporzionati all’orario ridotto secondo le regole del contratto.

    Casi pratici

    Tizio — ha raggiunto il numero massimo
    Tizio lavora da molti anni e ha maturato tutti gli scatti previsti dal CCNL: raggiunto il tetto, non ne maturano altri, ma quelli già acquisiti restano in busta paga. Gli aumenti successivi potranno arrivare solo dai rinnovi dei minimi tabellari.
    Caia — part-time e scatti
    Caia lavora part-time. Matura comunque gli scatti di anzianità alle scadenze previste; l’importo, come le altre voci retributive, è riproporzionato in base all’orario ridotto, secondo le regole del CCNL.

    Domande frequenti

    Gli scatti di anzianità sono obbligatori per legge?
    No. Sono un istituto previsto dalla contrattazione collettiva, non dalla legge. La legge stabilisce solo che la retribuzione è fissata anche dal contratto collettivo (art. 2099 c.c.) e deve essere proporzionata e sufficiente (art. 36 Cost.). Cadenza, numero e importo degli scatti dipendono quindi dal CCNL applicato.
    Ogni quanto matura uno scatto?
    Nel CCNL Cooperative Agricole ogni due anni di servizio nella stessa azienda: fino a 12 scatti per gli impiegati e fino a 5 per gli operai a tempo indeterminato. Gli importi per livello sono nella tabella qui sopra.
    Se cambio azienda riparto da zero con gli scatti?
    Di regola sì: l’anzianità di servizio che fa maturare gli scatti è quella presso lo stesso datore, e con un nuovo rapporto si riparte. Alcuni CCNL o accordi possono riconoscere l’anzianità pregressa in casi particolari (ad esempio passaggi di appalto con clausola sociale): va verificato nel contratto applicato.
    Che differenza c’è tra scatti di anzianità e aumenti del rinnovo?
    Gli scatti dipendono dalla tua anzianità di servizio e maturano a scadenze fisse, individuali. Gli aumenti dei minimi tabellari arrivano invece con il rinnovo del CCNL e valgono per tutti i lavoratori del livello. Sono due voci distinte della retribuzione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato ai principi generali (art. 2099 c.c.; art. 36 Cost.; art. 2120 c.c.). Cadenza, numero massimo e importi sono quelli degli artt. 49 (impiegati) e 61 (operai) del CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli.

  • Buoni pasto e mensa nel CCNL Cooperative di Consumo: diritto e regime fiscale

    CCNL Cooperative di Consumo

    Buoni pasto e mensa nel CCNL Cooperative di Consumo: diritto e regime fiscale

    Nei settori d’ufficio e dei servizi il buono pasto è il benefit più diffuso. Non è però un diritto automatico di legge: nasce dal CCNL o dall’accordo aziendale, e gode dell’esenzione fiscale solo entro soglie precise, diverse tra buono cartaceo ed elettronico.

    In sintesi

    Il buono pasto non è un diritto di legge: lo riconosce il CCNL o l’accordo aziendale. È esente da imposte e contributi fino a 4 €/giorno se cartaceo e 10 €/giorno se elettronico (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’eccedenza è imponibile. La mensa aziendale e le convenzioni sono invece integralmente esenti. Di norma spetta un solo beneficio per giornata.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Buoni pasto cartacei ed elettronici · Mensa e convenzioni · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR · L. 199/2025, art. 1, c. 14 · Accordo aziendale
    Fonte
    Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 e testo del 2011: non contengono una disciplina di buoni pasto o mensa

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Nel CCNL della distribuzione cooperativa non abbiamo trovato una disciplina di buoni pasto o mensa: se spettano e in che importo lo stabilisce l’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Importo e condizioni di spettanza sono fissati dagli accordi aziendali, non dal CCNL; le soglie di esenzione sono quelle di legge in tabella.

    Buoni pasto: cartacei ed elettronici

    Il buono pasto (ticket restaurant) è il benefit più comune negli uffici. La sua disciplina fiscale distingue nettamente due tipologie.

    Le soglie di esenzione

    Il buono pasto è esente da imposte e contributi fino a 4,00 € al giorno se in formato cartaceo e fino a 10,00 € al giorno se in formato elettronico; la parte eccedente concorre al reddito. La differenza incentiva l’uso del formato elettronico.

    Le regole d’uso

    I buoni pasto non sono cumulabili oltre un certo numero per singolo acquisto, non sono cedibili né convertibili in denaro e spettano per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dia titolo al pasto. Non maturano nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Un diritto contrattuale

    Il buono pasto non è previsto dalla legge come diritto generale: spetta se e nella misura in cui lo stabiliscono il CCNL o l’accordo aziendale. Nelle cooperative di consumo importo e condizioni vanno cercati nell’accordo aziendale: il CCNL nazionale non li fissa.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dalla contrattazione aziendale, perché il CCNL della distribuzione cooperativa non prevede un diritto uniforme. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — buono pasto elettronico da 11 euro
    Tizio riceve un buono pasto elettronico del valore di 11 € per ogni giorno lavorato. La quota fino a 10 € è esente; il restante 1 € concorre al reddito imponibile. Se il buono fosse cartaceo, l’esenzione si fermerebbe a 4 €.
    Caia — part-time e diritto al buono pasto
    Caia è part-time orizzontale e lavora solo il mattino, senza pausa pasto. Il diritto al buono pasto dipende da come il CCNL o l’accordo aziendale lo collegano alla presenza e alla pausa: se è previsto per le giornate con orario che dà titolo al pasto, va verificata la sua specifica articolazione oraria.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. L’accordo aziendale individua quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    Dipende dall’accordo aziendale che li prevede: il CCNL non detta una regola. La quota imponibile oltre le soglie fiscali segue il regime ordinario.
    Qual è la differenza fiscale tra buono pasto cartaceo ed elettronico?
    Il buono cartaceo è esente fino a 4 €/giorno, quello elettronico fino a 10 €/giorno. La parte eccedente concorre al reddito. Per questo molte aziende adottano il formato elettronico.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva dipendono dagli accordi aziendali; per le soglie fiscali L. 199/2025, art. 1, c. 14.

  • CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione): preavviso e licenziamento

    CCNL Grande Distribuzione (Federdistribuzione)

    Preavviso e licenziamento nel CCNL della Grande Distribuzione Organizzata

    Il CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata disciplina i termini di preavviso sia per il licenziamento sia per le dimissioni volontarie. La durata varia in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio. Conoscere queste regole è essenziale per gestire correttamente la fine del rapporto di lavoro.

    In sintesi

    Il CCNL Federdistribuzione fissa termini di preavviso che vanno da 15 giorni di calendario (VI e VII livello, fino a 5 anni di servizio) a 120 giorni (Quadri e I livello, oltre 10 anni) per il licenziamento (art. 231); per le dimissioni i termini sono più brevi (art. 236). In caso di giusta causa il preavviso non è dovuto. L’indennità sostitutiva è dovuta se il preavviso non viene dato e comprende i ratei di tredicesima e quattordicesima, ma non entra nel TFR (art. 233).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federdistribuzione · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Ultimo rinnovo
    23 aprile 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Norma di legge
    Art. 2118-2119 c.c. – recesso e giusta causa

    Tabella riepilogativa

    Preavviso per licenziamento in giorni di calendario – CCNL DMO Federdistribuzione, art. 231
    Livello Fino a 5 anni di servizio Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e I livello 60 90 120
    II e III livello 30 45 60
    IV e V livello 20 30 45
    VI e VII livello 15 20 20
    Preavviso per dimissioni in giorni di calendario – art. 236
    Livello Fino a 5 anni di servizio Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e I livello 45 60 90
    II e III livello 20 30 45
    IV e V livello 15 20 30
    VI e VII livello 10 15 15

    Fonte: artt. 231, 232, 233 e 236 del Testo unico CCNL DMO del 29 settembre 2025. I termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese e si contano in giorni di calendario; per il part-time hanno la stessa durata del tempo pieno (art. 89). Le dimissioni vanno rassegnate per iscritto con mezzo che certifichi la data di ricevimento, oggi con la procedura telematica. Approfondimento sulle dimissioni: preavviso per le dimissioni nel CCNL Federdistribuzione.

    Cos’è il preavviso e come funziona

    Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (da parte del datore o del lavoratore) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La sua funzione è permettere alla controparte di organizzarsi: il datore per trovare un sostituto, il lavoratore per trovare una nuova occupazione.

    Durante il periodo di preavviso il lavoratore continua a prestare la propria attività e a percepire la retribuzione ordinaria. Il datore può tuttavia liberarlo dall’obbligo di lavorare (c.d. «dispensa dal preavviso»), ma è comunque tenuto a corrispondere la retribuzione per tutta la durata del preavviso.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    Se una delle parti non rispetta il preavviso, è tenuta a corrispondere all’altra l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione di fatto dell’art. 191 relativa al periodo di preavviso non goduto, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 232). Questa regola vale:

    • quando il datore licenzia senza rispettare il preavviso (senza giusta causa): deve pagare l’indennità sostitutiva al lavoratore;
    • quando il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso: il datore può trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione finale.

    L’indennità sostitutiva del preavviso è imponibile ai fini IRPEF e previdenziali ma, secondo l’art. 233, c. 3, del CCNL, è esclusa dalla base di calcolo del TFR.

    Giusta causa: nessun preavviso

    Sia il datore sia il lavoratore possono recedere senza preavviso in presenza di «giusta causa» (art. 2119 c.c.), cioè un comportamento tanto grave da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto. Esempi tipici nella GDO:

    • per il datore: furto di merce o denaro da parte del lavoratore; grave insubordinazione; falsificazione di documenti; rissa in servizio;
    • per il lavoratore: molestie sessuali o mobbing da parte del datore; mancato pagamento sistematico della retribuzione; atti illeciti del datore ai danni del lavoratore.

    Il licenziamento per giusta causa non dà luogo al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, ma il lavoratore conserva il diritto al TFR e agli altri istituti maturati.

    Licenziamento per giustificato motivo

    Il licenziamento individuale nel rispetto del preavviso richiede un giustificato motivo (soggettivo o oggettivo):

    • GMO soggettivo: inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali (es. scarso rendimento reiterato, violazione di norme disciplinari);
    • GMO oggettivo: ragioni organizzative, economiche o produttive (es. riduzione del personale per chiusura di un reparto o di un punto vendita).

    La legge n. 604/1966 e il d.lgs. 23/2015 (tutele crescenti per i neo-assunti) disciplinano le conseguenze del licenziamento illegittimo. Il lavoratore ha 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento per impugnarla stragiudizialmente, e 180 giorni per depositare il ricorso al Giudice del Lavoro.

    Casi pratici

    Tizio – Dimissioni volontarie: rispetto del preavviso
    Tizio (IV livello, 4 anni di anzianità) si dimette per accettare un altro lavoro. Il CCNL Federdistribuzione prevede per le dimissioni di un IV livello con meno di 5 anni di servizio 15 giorni di calendario (art. 236). Comunica le dimissioni il 1° giugno 2026: il preavviso decorre dal 1° giugno e finisce il 15 giugno, e il nuovo datore lo attende dal 1° luglio. Ha il tempo sufficiente per rispettare il preavviso. Se il vecchio datore lo volesse liberare prima, riceverà comunque la retribuzione per tutto il periodo di preavviso contrattuale.
    Caia – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: chiusura reparto
    Caia è addetta al banco gastronomia (III livello, 7 anni di anzianità). Il punto vendita decide di chiudere il reparto gastronomia e terziarizzare il servizio. Caia riceve una lettera di licenziamento per GMO con il preavviso contrattuale: 45 giorni di calendario per un III livello con più di 5 e fino a 10 anni di servizio (art. 231). Durante il preavviso continua a lavorare. Alla fine riceve: retribuzione del preavviso, TFR, tredicesima e quattordicesima proporzionali, e ha diritto alla NASPI.
    Sempronio – Impugnazione del licenziamento
    Sempronio (V livello) riceve una lettera di licenziamento per «giustificato motivo soggettivo». Ritiene che il motivo addotto (assenteismo) sia basato su un calcolo errato del comporto e che manchi una contestazione disciplinare preventiva. Si rivolge alla Uiltucs-Uil: il sindacato verifica la procedura disciplinare (art. 7 Statuto dei Lavoratori) e, riscontrata l’omissione, invia l’impugnazione stragiudiziale entro i 60 giorni. Segue tentativo di conciliazione e, se necessario, ricorso al Giudice del Lavoro.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso spetta in caso di licenziamento nella GDO?
    Dipende dal livello e dall’anzianità (art. 231 CCNL DMO): da 15 giorni di calendario per VI e VII livello fino a 5 anni di servizio, a 120 giorni per Quadri e I livello oltre i 10 anni. Per esempio un IV o V livello ha 20 giorni fino a 5 anni, 30 fino a 10 anni e 45 oltre.
    Le dimissioni richiedono preavviso?
    Sì. Anche il lavoratore che si dimette deve rispettare il preavviso contrattuale (art. 236: da 10 giorni per VI e VII livello a 90 giorni per Quadri e I livello oltre i 10 anni). Se non lo rispetta, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione finale.
    Cos’è la giusta causa di licenziamento?
    La giusta causa è un comportamento così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (art. 2119 c.c.). In questo caso il datore può recedere senza preavviso e senza indennità sostitutiva.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Il datore deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione di fatto del periodo non lavorato, ratei di tredicesima e quattordicesima compresi (art. 232).
    Le dimissioni durante la maternità richiedono convalida?
    Sì. Le dimissioni presentate durante il periodo di tutela (gravidanza e primo anno del figlio) devono essere convalidate dall’Ispettorato del Lavoro o dal CPI, pena la nullità. La convalida garantisce anche il diritto alla NASPI.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL della Distribuzione Moderna Organizzata sottoscritto il 23 aprile 2024 da Federdistribuzione, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Formazione Professionale

    CCNL Formazione Professionale

    Trasferta, rimborsi spese e reperibilità nel CCNL Formazione Professionale

    Quando il lavoro porta fuori dalla sede — presso clienti, utilizzatori, sedi distaccate o in mobilità sul territorio — scattano indennità di trasferta e rimborsi spese, con soglie di esenzione fiscale precise. Conoscere natura e regime di ciascuna voce evita errori in busta paga e contestazioni.

    In sintesi

    La trasferta indennizza la prestazione resa fuori dal Comune della sede: può essere rimborsata in forma forfettaria, analitica (a piè di lista) o mista, con soglie di esenzione fissate dall’art. 51 TUIR. La reperibilità compensa la disponibilità a intervenire fuori orario; l’eventuale chiamata va retribuita a parte.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Forma · Cenfop · FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola · SNALS-Confsal
    Istituti trattati
    Trasferta e rimborsi spese · Reperibilità · Trasfertismo
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP)

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta: quando spetta e come si rimborsa

    Si ha trasferta quando il lavoratore è inviato temporaneamente a prestare attività in un luogo diverso dalla sede abituale. L’elemento che attiva il regime fiscale di favore è il superamento del confine del Comune in cui si trova la sede.

    Dentro o fuori il Comune

    La trasferta fuori dal Comune gode delle soglie di esenzione dell’art. 51 TUIR; gli spostamenti dentro il Comune comportano un’indennità imponibile per intero, salvi i rimborsi documentati delle spese di trasporto.

    Trasferta e trasferimento

    La trasferta è sempre temporanea. Va distinta dal trasferimento, che è il mutamento definitivo della sede e richiede comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive, e dalla posizione del trasfertista, che lavora abitualmente fuori sede con indennità fissa (imponibile al 50%).

    Documentare per non perdere l’esenzione

    Il corretto inquadramento del rimborso (forfettario, analitico o misto) e la conservazione dei giustificativi sono ciò che consente di mantenere l’esenzione fiscale ed evitare riprese in sede di verifica.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — trasferta di tre giorni in altra città
    Tizio è inviato per tre giorni presso una sede a 200 km. L’azienda gli rimborsa a piè di lista albergo e pasti (rimborso analitico, non imponibile) e gli riconosce una piccola indennità giornaliera. Poiché il rimborso analitico copre vitto e alloggio, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi: l’eccedenza finisce in busta paga come imponibile.
    Caia — spostamento nello stesso Comune
    Caia si reca presso un cliente nello stesso Comune della sede. Non si tratta di trasferta in senso fiscale: l’eventuale indennità riconosciuta è imponibile per intero. Restano esenti, se documentati, i soli rimborsi delle spese di trasporto sostenute.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    La trasferta dentro il Comune della sede dà diritto all’indennità esente?
    No: solo la trasferta fuori dal Comune gode dell’esenzione dell’art. 51 TUIR. Per gli spostamenti nel Comune l’eventuale indennità è imponibile, salvi i rimborsi di trasporto documentati.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima, premi e fondo incentivi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico; dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €).

    Dati contrattuali

    CCNL applicato
    Non esiste un contratto unico: la cooperativa applica il CCNL del suo settore (edilizia, metalmeccanica, logistica, pulizie…), richiamato nel regolamento interno (art. 6 L. 142/2001)
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    L. 142/2001, artt. 3 e 6; CCNL di settore applicato dalla cooperativa

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore e tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Noleggio Autobus e NCC: preavviso di licenziamento e dimissioni

    CCNL Noleggio Autobus e NCC

    Preavviso di licenziamento e dimissioni nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente

    Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione di licenziamento (o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Nel CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV) la durata del preavviso dipende dal livello di inquadramento e varia da 15 giorni per i livelli operativi di base fino a 4 mesi per i quadri e le figure ad alta specializzazione.

    In sintesi

    Il CCNL Noleggio Autobus con Conducente prevede termini di preavviso da 15 giorni (C2-C4) a 4 mesi (Q1, Q2, A1), passando per 2 mesi (B2-C1) e 3 mesi (A2-B1). Per le dimissioni i termini sono ridotti al 50% (art. 40, c. 2). In mancanza, la parte inadempiente corrisponde un’indennità sostitutiva. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANAV · Filt-Cgil · Fit-Cisl · Uiltrasporti · Faisa-Cisal · Ugl-Fna
    Riferimento CCNL
    Art. 40 CCNL 6 ottobre 2022 (preavviso)
    Riferimento legge
    Art. 2118-2119 c.c.; L. 604/1966; L. 300/1970 (Statuto lavoratori)
    Vigenza contratto
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per livello – CCNL Noleggio Autobus con Conducente (ANAV)
    Livello Preavviso (licenziamento) Profilo tipico
    Q1, Q2, A1 4 mesi Quadri, responsabili, esperti di alto livello
    A2, B1 3 mesi Specializzati, autisti gran turismo senior, tecnici senior
    B2, B3, C1 2 mesi Autisti qualificati, impiegati, meccanici
    C2, C3, C4 15 giorni Operativi di base, ausiliari, autisti neoassunti

    I termini della tabella valgono per il licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo); per le dimissioni volontarie sono ridotti al 50% (2 mesi per Q1, Q2 e A1; 1 mese e mezzo per A2 e B1; 1 mese per B2, B3 e C1; 7 giorni e mezzo per C2, C3 e C4: vedi la scheda sulle dimissioni). Per il licenziamento per giusta causa non è dovuto il preavviso.

    Cosa è il preavviso e come decorre

    Il preavviso è un istituto di legge (art. 2118 c.c.) che tutela entrambe le parti: il lavoratore ha il tempo per cercare una nuova occupazione; il datore di lavoro ha il tempo per trovare un sostituto. La comunicazione di licenziamento o di dimissioni deve indicare espressamente l’inizio del preavviso.

    Durante il periodo di preavviso:

    • il lavoratore continua a lavorare normalmente e percepisce la retribuzione ordinaria;
    • maturano ferie, ROL, tredicesima, quattordicesima e TFR;
    • i termini decorrono dalla data dell’effettiva comunicazione del licenziamento (art. 40, c. 3); il CCNL non prevede la sospensione del preavviso per malattia, che resta regolata dalla legge e dalla giurisprudenza;
    • il datore concede al lavoratore permessi per la ricerca di una nuova occupazione, con durata e distribuzione stabilite in rapporto alle esigenze aziendali (art. 40, c. 8); il preavviso lavorato conta ai fini del TFR (c. 6).

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore di lavoro vuole che il lavoratore smetta di lavorare immediatamente (ad esempio per preservare la riservatezza o per altri motivi), può dispensare il lavoratore dal preavviso, ma deve in ogni caso corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione ordinaria che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di preavviso.

    Analogamente, se il lavoratore si dimette senza rispettare il preavviso, il datore può trattenere dalla liquidazione l’importo equivalente all’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato.

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Il CCNL e la legge distinguono:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): inadempimento grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto, nemmeno provvisoria. Non richiede preavviso. Esempi nel settore: guida in stato di ebbrezza verificata, grave incidente causato da violazione delle norme del Reg. CE 561/2006 per negligenza grave.
    • Giustificato motivo soggettivo (L. 604/1966): inadempimento contrattuale non così grave da escludere il preavviso (es. ripetute assenze ingiustificate, rifiuto di servizi assegnati). Richiede preavviso o indennità sostitutiva.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni organizzative, produttive, economiche dell’impresa; cessazione dell’attività; soppressione del posto. Richiede preavviso. Obbligo di «repechage» (ricerca di mansioni alternative) prima di procedere.

    Per le imprese con più di 15 dipendenti si applica la tutela reintegratoria dell’art. 18 Statuto dei lavoratori (come riformato dalla L. 92/2012 e dal D.Lgs. 23/2015 – Jobs Act) in caso di licenziamento illegittimo.

    Dimissioni: procedura telematica obbligatoria

    Le dimissioni volontarie devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it/dimissioni) o attraverso i patronati e i Centri per l’Impiego, pena l’inefficacia. La comunicazione telematica sostituisce la vecchia lettera di dimissioni cartacea e ha introdotto un diritto di «ripensamento» entro 7 giorni. Le dimissioni per giusta causa (c.d. dimissioni forzate) permettono al lavoratore di recedere senza preavviso e di accedere alla NASpI.

    Casi pratici

    Tizio – Autista C2 licenziato per riduzione attività
    Tizio, inquadrato C2, riceve il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione della flotta). Il preavviso è di 15 giorni di calendario. L’azienda decide di dispensarlo dal lavoro nel periodo di preavviso e corrisponde l’indennità sostitutiva (pari a 15 giorni di retribuzione lorda). Nella liquidazione finale riceve anche TFR maturato, ferie non godute, tredicesima e quattordicesima proporzionali.
    Caia – Responsabile operativa Q2, dimissioni volontarie
    Caia, quadro Q2, decide di lasciare l’azienda per un’altra opportunità. Presenta le dimissioni telematicamente. Per il livello Q2 il preavviso di dimissioni è di 2 mesi, cioè la metà dei 4 del licenziamento (art. 40, c. 2). Se vuole lasciare prima, le parti possono concordare per iscritto una riduzione ulteriore: la parte che riceve la disdetta può infatti recedere dal rapporto anche all’inizio del preavviso senza obbligo di indennizzo (c. 7), e Caia non subisce trattenute sull’indennità sostitutiva.
    Sempronio – Autista B1 licenziato per giusta causa
    Sempronio è stato trovato alla guida di un autobus con passeggeri con tasso alcolemico superiore al limite legale. L’azienda procede al licenziamento per giusta causa, senza preavviso. Sempronio riceve solo la liquidazione delle competenze maturate (TFR, ferie residue, quote proporzionali di tredicesima e quattordicesima) ma non l’indennità sostitutiva del preavviso. Il licenziamento per giusta causa può essere impugnato entro 60 giorni.

    Domande frequenti

    Quanti mesi di preavviso deve dare l’azienda per licenziare un autista?
    Dipende dal livello: 15 giorni per C2-C4; 2 mesi per B2-C1; 3 mesi per A2-B1; 4 mesi per Q1, Q2 e A1. Per le dimissioni del lavoratore i termini sono dimezzati.
    Cosa succede se il datore licenzia senza rispettare il preavviso?
    Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. È assoggettata a contributi previdenziali e IRPEF.
    L’autista che si dimette può andar via subito?
    No. L’autista è tenuto a rispettare il preavviso contrattuale. Se non lo rispetta, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso non lavorato dalla liquidazione finale.
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso: il rapporto cessa immediatamente. Il lavoratore può impugnare il licenziamento entro 60 giorni dalla comunicazione.
    Le dimissioni devono essere date per iscritto?
    Sì, le dimissioni devono essere comunicate tramite il portale telematico del Ministero del Lavoro (o attraverso patronati/CPI). La comunicazione telematica è obbligatoria pena l’inefficacia delle dimissioni. È previsto un diritto di ripensamento entro 7 giorni.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Noleggio Autobus con Conducente del 6 ottobre 2022. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    Trasferta, trasfertismo e indennità nel CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    In un settore dove la prestazione si svolge in larga parte fuori dalla sede — cantieri, montaggi, manutenzioni e lavorazioni in esterno — la linea di confine tra trasferta occasionale e trasfertismo abituale pesa direttamente in busta paga, perché cambia il trattamento fiscale delle somme. Capire la differenza evita sia errori del datore sia rivendicazioni tardive.

    In sintesi

    Nei settori a forte mobilità la distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo è decisiva: la prima gode dell’esenzione piena entro le soglie dell’art. 51 TUIR, il trasfertismo — indennità fissa e continuativa per chi lavora abitualmente fuori sede — concorre al reddito al 50%. Trasferta, rimborsi e reperibilità completano il quadro.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Marmomacchine · Anepla / Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Istituti trattati
    Trasferta e trasfertismo · Rimborsi spese · Indennità di reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Trasferta occasionale o trasfertismo: la distinzione che pesa

    Nei settori a forte mobilità la domanda decisiva è una sola: il lavoratore è in trasferta occasionale o è un trasfertista? La risposta cambia la tassazione delle somme.

    La trasferta occasionale

    Ricorre quando l’invio fuori sede è temporaneo e non sistematico: una commessa, un cantiere a termine, un montaggio. In questo caso l’indennità gode dell’esenzione piena entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia) e i rimborsi documentati non sono imponibili.

    Il trasfertismo

    Ricorre quando, per la natura stessa della mansione, il lavoratore opera abitualmente fuori dalla sede e percepisce somme fisse e continuative non legate alla singola missione. È la condizione tipica di chi gira da un cantiere all’altro o lavora stabilmente in esterno. Qui non vale l’esenzione piena: le indennità e le maggiorazioni di trasfertismo concorrono al reddito imponibile nella misura del 50% (art. 51, comma 6, TUIR).

    La qualificazione non dipende dal nome dato in busta paga ma dalle concrete modalità del rapporto, ed è tra le fonti più frequenti di contenzioso e di accertamento contributivo. In presenza dei tre indici tipici del trasfertismo (mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto, svolgimento continuativo dell’attività in luoghi sempre variabili, corresponsione di un’indennità fissa) si applica il regime ridotto.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — dal cantiere A al cantiere B per tutto l’anno
    Tizio lavora stabilmente in cantieri sempre diversi e percepisce un’indennità fissa mensile, uguale ogni mese a prescindere dalle missioni. Il suo contratto non indica una sede fissa. Ricorrono gli indici del trasfertismo: quell’indennità non gode dell’esenzione piena ma concorre al reddito al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). Riqualificarla come trasferta occasionale esporrebbe l’azienda a recupero contributivo.
    Caia — missione di una settimana fuori Comune
    Caia, normalmente in sede, è inviata per una settimana in un cantiere a 150 km. È una trasferta occasionale: l’azienda rimborsa albergo e pasti a piè di lista (non imponibili) e riconosce una piccola indennità. Poiché vitto e alloggio sono rimborsati analiticamente, la quota forfettaria esente si riduce di due terzi.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Come si distingue il trasfertista dal lavoratore in trasferta occasionale?
    Il trasfertista lavora abitualmente fuori sede con un’indennità fissa e continuativa, spesso senza sede indicata in contratto: le sue somme sono imponibili al 50% (art. 51 c. 6 TUIR). La trasferta occasionale è temporanea e gode dell’esenzione piena entro le soglie.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Ceramica (Raggruppamento Laterizi) · Assobeton · Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 29 (mensa), art. 54 (TFR) e art. 76 (trasferta) del CCNL · Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto)
    Fonte
    Testo del CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento del 12 febbraio 2020; L. 199/2025, art. 1, c. 14

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Nel CCNL Laterizi il beneficio non è un diritto uniforme: l’art. 29 rimette l’istituzione della mensa all’accordo tra direzione aziendale e RSU; le soglie di esenzione sono fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Il CCNL non stabilisce un importo di buono pasto o di indennità di mensa: se e come spettano lo decide l’accordo aziendale (art. 29). Le soglie di esenzione sono quelle di legge riportate in tabella.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal contratto collettivo o dalla contrattazione aziendale. Nel CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento l’art. 29 non fissa un diritto uniforme: dato che la struttura dei settori e la varietà delle situazioni di fatto non consentono una regolamentazione uniforme, la materia è affrontata tra direzione aziendale e RSU. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Cosa dice il CCNL Laterizi

    • Mensa (art. 29): ferme restando le situazioni in atto, se in sede aziendale si decide di istituire il servizio, l’azienda mette a disposizione un locale idoneo, attrezzato e con i requisiti di igiene, e le parti definiscono il numero delle portate e la ripartizione della spesa tra azienda e lavoratori. Si tiene conto della distanza dallo stabilimento rispetto alla residenza dei lavoratori e del rapporto tra maestranze e utilizzatori.
    • Trasferta (art. 76): a chi è incaricato di prestazioni fuori dal comune o oltre 5 km dallo stabilimento sono rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio nei limiti della normalità, su nota documentata, salvo accordi forfetari; a livello aziendale si stabilisce il rimborso forfetario del pasto per gli autisti che non rientrano in sede nelle ore dei pasti.
    • TFR (art. 54): l’indennità di mensa è tra le voci che compongono la retribuzione annua utile per il TFR.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 10 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. L’accordo aziendale (art. 29 del CCNL) individua quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    L’art. 54 del CCNL include l’indennità di mensa tra le voci della retribuzione annua utile per il TFR. Per mensa interna e buoni pasto non c’è nel CCNL una regola analoga: se spettano, il loro trattamento ai fini del TFR dipende dall’accordo aziendale; la quota imponibile oltre le soglie fiscali segue il regime ordinario.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2028, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento per livello, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali e tredicesima e premio di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per il CCNL Laterizi e Manufatti in Cemento si veda il testo del 12 febbraio 2020 (artt. 29, 54 e 76); per i buoni pasto, L. 199/2025, art. 1, c. 14. Mensa, buoni pasto e indennità dipendono dall’accordo aziendale.

  • CCNL Cooperative Agricole: preavviso e licenziamento

    CCNL Cooperative Agricole

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Cooperative Agricole: regole, durate e tutele

    La cessazione del rapporto di lavoro nelle cooperative agricole è regolata da norme di legge e da disposizioni contrattuali che determinano i termini di preavviso, le causali ammissibili di licenziamento e i rimedi in caso di recesso illegittimo. Operai e impiegati devono conoscere i propri diritti prima di affrontare qualsiasi comunicazione di fine rapporto.

    In sintesi

    Nel CCNL Cooperative Agricole il preavviso dipende dal livello e da chi recede, non dall'anzianità: 6 mesi di licenziamento e 3 di dimissioni per gli impiegati di 1° e 2° livello, 4 e 2 mesi per impiegati e operai di 3° e 4° livello, 2 mesi e 1 mese per tutti gli altri. Il mancato rispetto del preavviso obbliga la parte inadempiente a corrispondere l'indennità sostitutiva. Le tutele contro i licenziamenti illegittimi sono quelle previste dalla legge (l. 604/1966, l. 300/1970, d.lgs. 23/2015), con eventuali miglioramenti contrattuali.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (lavoratori)
    FLAI-CGIL · FAI-CISL · UILA-UIL
    Parti firmatarie (datori)
    Alleanza delle Cooperative Italiane (Legacoop Agroalimentare · Confcooperative FedAgriPesca · AGCI Agrital)
    Categorie
    Operai e impiegati delle cooperative e consorzi agricoli
    Ambito
    Cooperative e consorzi agricoli, di trasformazione, allevamento e servizi
    Vigenza
    1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2027 (rinnovo del 19 luglio 2024)
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    Il preavviso: funzione e struttura

    Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione di recesso (licenziamento o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. La sua funzione è duplice: consente alla cooperativa di organizzarsi per la sostituzione del lavoratore e offre al lavoratore il tempo necessario per trovare una nuova occupazione.

    Il CCNL Cooperative Agricole (art. 39) fissa il preavviso in base al livello e a chi recede: il licenziamento richiede un preavviso doppio rispetto alle dimissioni. L'anzianità di servizio non conta.

    Preavviso nel CCNL Cooperative Agricole (art. 39)
    Lavoratori Licenziamento Dimissioni
    Impiegati di 1° e 2° livello 6 mesi 3 mesi
    Impiegati e operai di 3° e 4° livello 4 mesi 2 mesi
    Tutti gli altri lavoratori 2 mesi 1 mese

    Fonte: art. 39 del testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila). Il preavviso si comunica con raccomandata A.R. e decorre dal ricevimento; durante il preavviso il lavoratore ha diritto a permessi adeguati per cercare un altro lavoro. Le dimissioni per giusta causa danno diritto all'indennità di mancato preavviso, che il datore deve anche in caso di morte del lavoratore.

    L'indennità sostitutiva del preavviso

    Quando la parte recedente non intende (o non può) far lavorare il lavoratore durante il periodo di preavviso, può corrispondere in luogo del preavviso lavorato un'indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe stata dovuta per la durata del preavviso stesso. L'indennità sostitutiva comprende di norma la retribuzione ordinaria più la quota di tredicesima e, ove prevista, di quattordicesima, maturate nel periodo di preavviso non lavorato.

    L'indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a contribuzione previdenziale e a tassazione IRPEF ordinaria. È liquidata contestualmente alle altre competenze di fine rapporto (TFR, ferie non godute, ratei di mensilità aggiuntive).

    Le cause di cessazione del rapporto: schema generale

    Il rapporto di lavoro nelle cooperative agricole può cessare per:

    • Dimissioni volontarie: il lavoratore recede liberamente, con obbligo di preavviso contrattuale (salvo giusta causa di dimissioni). Le dimissioni devono essere rassegnate tramite procedura telematica sui moduli del Ministero del Lavoro (sito lavoro.gov.it, in autonomia con SPID o tramite patronato, sindacato o altro intermediario abilitato), pena l'inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015).
    • Licenziamento individuale per giusta causa (art. 2119 c.c.): recesso immediato senza preavviso, per fatto grave che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto. Richiede contestazione disciplinare e rispetto del contraddittorio.
    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale non talmente grave da integrare la giusta causa, ma sufficiente a legittimare il recesso con preavviso.
    • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro o al suo regolare funzionamento (es. soppressione del posto, ristrutturazione). Richiede la comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro se la cooperativa occupa più di quindici lavoratori.
    • Scadenza del contratto a termine: cessazione automatica senza obbligo di preavviso né motivazione (salvo conversione in indeterminato per violazione delle norme sui contratti a termine).
    • Risoluzione consensuale: accordo tra le parti, di norma documentato per iscritto.

    Il procedimento disciplinare e la contestazione

    Prima di procedere a un licenziamento disciplinare (giusta causa o giustificato motivo soggettivo), la cooperativa è tenuta a rispettare il procedimento disciplinare previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (l. 300/1970) e dal CCNL:

    1. Contestazione scritta dei fatti addebitati al lavoratore, in termini specifici e non generici.
    2. Concessione al lavoratore di un termine per presentare le proprie difese (di norma cinque giorni dalla ricezione della contestazione).
    3. Possibilità del lavoratore di farsi assistere da un rappresentante sindacale nell'eventuale audizione.
    4. Comunicazione scritta della sanzione irrogata.

    Il mancato rispetto del procedimento disciplinare rende il licenziamento invalido, indipendentemente dalla fondatezza dell'addebito. Il CCNL può prevedere un codice disciplinare con infrazioni e sanzioni specifiche: verificarne il testo.

    Le tutele in caso di licenziamento illegittimo

    Il regime di tutele applicabile in caso di licenziamento illegittimo dipende dall'epoca di assunzione del lavoratore e dalle dimensioni dell'organico della cooperativa:

    • Per i lavoratori assunti fino al 6 marzo 2015 (vigenza dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori): possibile reintegrazione nel posto di lavoro o risarcimento, a seconda della tipologia di vizio del licenziamento.
    • Per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 (regime del d.lgs. 23/2015, «tutele crescenti»): di norma indennità risarcitoria crescente con l'anzianità, con reintegrazione limitata ai casi più gravi (licenziamento discriminatorio o nullo, fatto materialmente insussistente nei licenziamenti disciplinari).
    • Per le cooperative che occupano fino a quindici dipendenti: si applica la tutela obbligatoria (l. 604/1966), con indennità risarcitoria in misura ridotta rispetto alle realtà di maggiori dimensioni.

    Il licenziamento deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta, con qualsiasi atto scritto (lettera raccomandata, PEC, comunicazione sindacale). Entro i successivi centottanta giorni deve essere depositato il ricorso in sede giudiziale o avviata la procedura di conciliazione, pena la decadenza.

    Il comporto per malattia e il licenziamento

    Il lavoratore assente per malattia è protetto dal periodo di comporto stabilito dall'art. 2110 c.c. e dal CCNL. Durante il comporto, il datore non può licenziare per giustificato motivo oggettivo in ragione della malattia stessa. Al superamento del periodo di comporto, la cooperativa acquista la facoltà di recedere con preavviso (o indennità sostitutiva), senza obbligo di motivazione aggiuntiva rispetto al superamento del limite.

    Il CCNL Cooperative Agricole conserva il posto all'impiegato per 12 mesi, anche per più eventi, negli ultimi 18 mesi (24 mesi su 36 per infortunio sul lavoro o malattia professionale) e all'operaio a tempo indeterminato per 180 giorni negli ultimi 12 mesi (12 mesi su 18 per grave malattia oncologica; fino a guarigione clinica per l'infortunio sul lavoro). Non c'è differenza per anzianità (artt. 50 e 62, come rinnovati nel 2024).

    Casi pratici

    Tizio — Operaio, licenziamento per giustificato motivo soggettivo
    Tizio è operaio con cinque anni di anzianità presso una cooperativa di raccolta. Il responsabile lo sorprende a lasciare il lavoro anticipatamente senza autorizzazione per la terza volta in due mesi. La cooperativa gli contesta l'infrazione disciplinare per iscritto e lo invita a presentare le proprie giustificazioni entro cinque giorni. Tizio risponde per iscritto ma le sue spiegazioni sono ritenute insufficienti. La cooperativa gli notifica il licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso contrattuale. Tizio ha sessanta giorni dalla ricezione della lettera per impugnare il licenziamento. Deve conservare tutta la corrispondenza scritta ed eventualmente rivolgersi al sindacato o a un legale per valutare la fondatezza dell'impugnazione.
    Caia — Impiegata, dimissioni e calcolo del preavviso
    Caia è impiegata di concetto con otto anni di servizio. Decide di rassegnare le dimissioni per accettare un'offerta migliore. Si reca sul portale INPS e completa la procedura telematica di dimissioni volontarie. La cooperativa riceve la comunicazione e le chiede di rispettare il preavviso contrattuale. Caia è inquadrata al 3° livello: per le dimissioni il CCNL le chiede 2 mesi di preavviso (ne servirebbero 4 se fosse la cooperativa a licenziarla). Deve lavorare i 2 mesi oppure concordare con la cooperativa l'esonero dal preavviso contro il versamento dell'indennità sostitutiva. Se lascia prima senza accordo, la cooperativa può trattenere dalla liquidazione finale l'importo corrispondente ai giorni di preavviso non lavorato.

    Domande frequenti

    La cooperativa può licenziare un operaio agricolo senza preavviso?
    Solo in presenza di giusta causa (art. 2119 c.c.): una condotta così grave da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In tutti gli altri casi la cooperativa deve rispettare i termini di preavviso contrattuale o corrispondere l'indennità sostitutiva.
    Quanto dura il preavviso per un impiegato con molti anni di anzianità?
    Nel CCNL Cooperative Agricole l'anzianità non conta: per il licenziamento sono 6 mesi per gli impiegati di 1° e 2° livello, 4 mesi per il 3° e 4° livello, 2 mesi per gli altri; per le dimissioni la metà (3 mesi, 2 mesi, 1 mese).
    Il lavoratore che si dimette deve rispettare il preavviso?
    Sì. Anche in caso di dimissioni volontarie il lavoratore è tenuto a rispettare i termini di preavviso contrattuale. Se non li rispetta, il datore può trattenere dalla liquidazione finale l'indennità sostitutiva corrispondente ai giorni di preavviso non lavorato.
    Cosa succede al preavviso durante la malattia?
    La malattia ordinaria di regola non sospende il preavviso, salvo che il CCNL lo stabilisca espressamente. Il congedo obbligatorio per maternità può invece sospendere il decorso del preavviso: verificare il testo contrattuale vigente.
    Il licenziamento collettivo si applica anche alle cooperative agricole?
    Sì. La procedura di licenziamento collettivo (l. 223/1991) si applica quando la cooperativa intende procedere al licenziamento di almeno cinque lavoratori in centoventi giorni nell'unità produttiva o nella provincia, con più di quindici dipendenti complessivi. In tal caso si attiva la procedura di consultazione sindacale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si fondano sulla legge (l. 604/1966, l. 300/1970, d.lgs. 23/2015) e sul CCNL per i dipendenti di cooperative e consorzi agricoli (art. 39 per il preavviso; artt. 50 e 62 per il comporto), rinnovato il 19 luglio 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL oppure a un consulente del lavoro o avvocato giuslavorista.

  • Dimissioni nel CCNL Cooperative di Consumo: come darle, preavviso e telematiche

    CCNL Cooperative di Consumo

    Dimissioni nel CCNL Cooperative di Consumo: come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso va da 15 a 120 giorni di calendario secondo livello e anzianità (art. 200 del CCNL) e decorre dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione di fatto del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCC-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Art. 200 del CCNL (preavviso) · Art. 201 (indennità sostitutiva)
    Fonte
    CCNL 22 dicembre 2011 (art. 200), numerazione conservata dall’ipotesi di rinnovo del 29 marzo 2024

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. Nel CCNL della distribuzione cooperativa i termini (art. 200) valgono tanto per il licenziamento quanto per le dimissioni e sono espressi in giorni di calendario, secondo il livello e l’anzianità di servizio:

    Preavviso (giorni di calendario) – art. 200 CCNL Distribuzione Cooperativa
    Livello Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Quadri e 1° 60 giorni 90 giorni 120 giorni
    2° e 3° 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    4° e 5° 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    6° 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    I termini decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. L’indennità per mancato preavviso (art. 201) è equivalente alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva (art. 2118 c.c.) pari alla retribuzione di fatto del periodo non lavorato, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 201), di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Quando decorre

    Il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese (art. 200): la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo l’art. 200 del CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso è quella dell’art. 200 del CCNL Distribuzione Cooperativa (22 dicembre 2011).

  • Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Cooperative di Consumo: maggiorazioni

    CCNL Cooperative di Consumo

    Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Cooperative di Consumo

    Nel CCNL della distribuzione cooperativa il lavoro ordinario di notte (dalle 22 alle 6) vale il 25% in più sulla retribuzione normale. La domenica lavorata nelle aperture autorizzate non dà invece diritto a maggiorazione straordinaria: dà diritto al riposo settimanale in un altro giorno. I festivi e il riposo settimanale lavorato si pagano il 35% in più.

    In sintesi

    Notturno ordinario (22-6): quota oraria della retribuzione di fatto più 25% sulla retribuzione normale. Straordinario: 20% fino alla 48ª ora settimanale, 25% oltre; festivo 35%; notturno 55%. Ore nel giorno di riposo settimanale: 35% e riposo compensativo. Domenica ordinaria nelle aperture autorizzate: nessuna maggiorazione, ma il riposo settimanale va dato. Le maggiorazioni non si cumulano: vale la più alta.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024 (ipotesi di accordo)
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Notturno ordinario
    22-6: +25% sulla retribuzione normale
    Festivo e riposo lavorato
    +35%
    Fonte
    Testo dell’ipotesi di accordo del 22 dicembre 2011 (artt. «Lavoro ordinario notturno», «Maggiorazioni», «Riposo settimanale», «Festività», «Lavoro festivo»), non modificato dall’ipotesi di rinnovo del 29 marzo 2024

    Le maggiorazioni in tabella

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Distribuzione Cooperativa
    Situazione Cosa spetta
    Lavoro ordinario notturno (dalle 22 alle 6) Quota oraria della retribuzione di fatto più maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione normale
    Straordinario diurno feriale Quota oraria della retribuzione di fatto più 20% fino alla 48ª ora settimanale, 25% per le ore oltre la 48ª
    Straordinario nei giorni festivi Quota oraria della retribuzione di fatto più 35% sulla retribuzione normale
    Straordinario notturno (22-6, se non sono turni regolari di servizio) Quota oraria della retribuzione di fatto più 55% sulla quota oraria della retribuzione normale
    Ore lavorate nel giorno di riposo settimanale Sola maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale, fermo il riposo compensativo
    Ore di lavoro in una delle festività elencate dal contratto Pagate come lavoro straordinario festivo (35%)
    Ore normali di domenica nei negozi autorizzati all’apertura Nessuna maggiorazione straordinaria; il riposo settimanale va dato in un altro giorno
    Festività che cade di domenica (lavoratori a retribuzione mensile fissa) In più rispetto alla retribuzione mensile, un importo pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto

    Cumulo: le maggiorazioni dell’articolo sul lavoro straordinario non sono cumulabili tra loro né con altre maggiorazioni; se ne concorrono più d’una si applica soltanto la più alta. Il testo parla di «retribuzione normale» per la base della maggiorazione e di «retribuzione di fatto» per la quota oraria pagata.

    Domenica: perché in genere non c’è la maggiorazione

    Il contratto stabilisce che le imprese autorizzate all’apertura domenicale di negozi, spacci o magazzini devono dare il riposo settimanale ai dipendenti senza corrispondere maggiorazione straordinaria per le ore normali prestate di domenica. Chi lavora la domenica nel proprio orario ordinario ha quindi diritto a un riposo in un altro giorno, non a una percentuale in più per il solo fatto che è domenica. Le modalità delle aperture domenicali e festive sono oggetto di confronto a livello aziendale: un accordo integrativo può riconoscere di più, e va letto accanto al CCNL. Se la domenica lavorata coincide con il giorno di riposo settimanale vale invece la riga dedicata nella tabella: 35% e riposo compensativo.

    Festivi: quali sono e come si pagano

    Le festività retribuite sono tre nazionali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno) e nove infrasettimanali: 1° gennaio, 6 gennaio, lunedì dopo Pasqua, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 25 e 26 dicembre e la solennità del patrono del luogo di lavoro. Le ore prestate in questi giorni, a qualsiasi titolo richieste, si pagano come straordinario festivo, cioè con il 35%. Se la festività cade di domenica, i lavoratori con retribuzione fissa mensile ricevono un importo in più pari alla quota giornaliera della retribuzione di fatto; lo stesso vale per il 4 novembre, spostato alla prima domenica del mese dalla L. 54/1977.

    Lavoro notturno: l’orario del contratto e quello della legge

    Il CCNL rinvia al D.Lgs. 66/2003 per stabilire chi è lavoratore notturno, ma ai soli fini della paga considera notturno il lavoro dalle 22 alle 6. I due piani non coincidono:

    • paga: ogni ora ordinaria tra le 22 e le 6 ha il 25% in più;
    • tutele di legge: «lavoro notturno» è l’attività svolta per almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra mezzanotte e le 5; «lavoratore notturno» è chi svolge in modo normale almeno 3 ore del proprio tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno, oppure chi lo fa secondo i criteri dei contratti collettivi; in mancanza di una disciplina collettiva, chi lavora di notte per almeno 80 giorni lavorativi l’anno (D.Lgs. 66/2003, art. 1).

    Per il lavoratore notturno l’orario non può superare in media le 8 ore nelle 24 (art. 13), con visita medica preventiva e controlli periodici (art. 14). Il D.Lgs. 151/2001 (art. 53) vieta il notturno alla donna in gravidanza e fino a un anno di età del bambino, e lo rende facoltativo, su richiesta, per la madre (o il padre affidatario) di un figlio fino a 3 anni, per il genitore solo affidatario di un figlio convivente fino a 12 anni e per chi assiste un disabile grave.

    Tassazione agevolata delle maggiorazioni nel 2026

    Per il 2026 la legge di bilancio (L. 199/2025) prevede un’imposta sostitutiva del 15% sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e per turni, entro 1.500 € l’anno, per i dipendenti del settore privato con reddito da lavoro dipendente 2025 non superiore a 40.000 €. Si applica alle somme che il contratto o l’azienda riconoscono davvero: la domenica ordinaria senza maggiorazione non ne genera.

    Riposi che non si toccano

    Il riposo settimanale è di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni, di regola la domenica, calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni. Il riposo giornaliero è di 11 ore consecutive (art. 7 D.Lgs. 66/2003): il CCNL ammette un frazionamento in caso di cambio turno, in attesa degli accordi aziendali o territoriali, e indica come adeguata protezione un riposo minimo di 9 ore consecutive.

    Casi pratici

    Tizio – Domenica in un supermercato
    Tizio lavora la domenica nel suo orario normale in un negozio autorizzato all’apertura. Non ha una maggiorazione del CCNL per il solo fatto che è domenica; ha diritto al riposo settimanale di 24 ore in un altro giorno. Se invece lavora nel giorno che l’azienda gli aveva assegnato come riposo, quelle ore valgono il 35% in più e il riposo va recuperato.
    Caia – Un turno di notte
    Caia lavora dalle 22 alle 6 nel suo orario ordinario. Su una paga oraria ipotetica di 10,00 € (per semplicità retribuzione normale e di fatto coincidono) l’ora vale 12,50 €. Se le ore fossero straordinarie notturne al di fuori dei turni regolari, il 55% porterebbe l’ora a 15,50 €.
    Sempronio – Il 25 aprile
    Sempronio lavora il 25 aprile. Le ore sono pagate come straordinario festivo: con la stessa paga oraria ipotetica di 10,00 €, 13,50 € l’ora. Se le ore ricadessero anche nella fascia notturna, non si sommano le percentuali: si applica la più alta.

    Domande frequenti

    Quanto vale la maggiorazione per il lavoro notturno?
    Il lavoro ordinario dalle 22 alle 6 ha il 25% in più sulla retribuzione normale; lo straordinario notturno, se non è un turno regolare di servizio, il 55%.
    La domenica lavorata si paga di più?
    Se sono ore normali in un negozio autorizzato all’apertura, il CCNL esclude la maggiorazione straordinaria e dà il riposo settimanale in un altro giorno. Le ore nel giorno di riposo settimanale hanno il 35%; accordi aziendali possono prevedere di più.
    Come si pagano i festivi?
    Le ore di lavoro nei giorni di festività elencati dal contratto sono pagate come straordinario festivo, con il 35% in più. Se la festività cade di domenica, chi ha la retribuzione mensile fissa riceve in più una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
    Notturno e festivo si sommano?
    No. Le maggiorazioni dell’articolo sul lavoro straordinario non sono cumulabili tra loro né con altre: se ne concorrono più d’una si applica la più alta.
    Chi è il lavoratore notturno per la legge?
    Chi svolge di notte, in modo normale, almeno 3 ore del proprio orario giornaliero, o rientra nei criteri del contratto collettivo; in difetto, chi lavora di notte almeno 80 giorni l’anno (D.Lgs. 66/2003, art. 1).
    Le maggiorazioni hanno una tassazione agevolata?
    Nel 2026 sì, con imposta sostitutiva del 15% fino a 1.500 € l’anno su maggiorazioni e indennità per notturno, festivo, riposo settimanale lavorato e turni, per i dipendenti privati con reddito 2025 fino a 40.000 € (L. 199/2025).
    Una lavoratrice incinta può fare il turno di notte?
    No: dalla gravidanza e fino a un anno di età del bambino il notturno è vietato (art. 53 D.Lgs. 151/2001). Dopo, e fino ai 3 anni del figlio, può rifiutarlo.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo dell’ipotesi di accordo del 22 dicembre 2011 del CCNL della distribuzione cooperativa, non modificato in questa materia dall’ipotesi di rinnovo del 29 marzo 2024, e sul D.Lgs. 66/2003. Gli accordi aziendali possono prevedere trattamenti migliorativi. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil).

  • Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Cooperative di Consumo (art. 2103)

    CCNL Cooperative di Consumo

    Cambio mansioni e trasferimento di sede nel CCNL Cooperative di Consumo (art. 2103)

    Cambiare reparto, ruolo o punto vendita è frequente nei servizi, ma il datore deve rispettare l’art. 2103 c.c.: le nuove mansioni devono essere coerenti con l’inquadramento e il trasferimento di sede è legittimo solo per comprovate ragioni organizzative. Conoscere queste regole serve a distinguere una riorganizzazione legittima da un demansionamento illecito.

    In sintesi

    Il datore può assegnare mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale (art. 2103 c.c.). Le mansioni superiori diventano definitive dopo tre mesi continuativi (art. 45 del CCNL), salvo sostituzione di un collega assente. Il demansionamento è legittimo solo per modifica degli assetti organizzativi, mantenendo livello e stipendio. Il trasferimento di sede serve comprovate ragioni organizzative; tutele rafforzate per chi assiste un disabile.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Cambio mansioni · Mansioni superiori e promozione · Attività prevalente · Trasferimento
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. · Artt. 45-47 del testo coordinato del CCNL · Art. 33 L. 104/1992
    Fonte
    Ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL della distribuzione cooperativa del 29 marzo 2024 (artt. 45-47)

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori e promozione automatica

    Quando il dipendente svolge mansioni di un livello superiore (ad esempio un addetto che coordina di fatto il punto vendita), gli spetta il trattamento economico corrispondente all’attività svolta. Per l’art. 45 del CCNL l’assegnazione diventa definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, dopo tre mesi continuativi, a meno che non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio. Chi è promosso ha la retribuzione contrattuale del nuovo livello; l’eventuale eccedenza rispetto al minimo resta come assegno «ad personam» e non può essere assorbita da scatti di anzianità ed ex contingenza (art. 47). Nelle mansioni promiscue si guarda all’attività prevalente, quella di maggior valore professionale, e al lavoratore spetta il livello superiore (art. 46), salvo i livelli IV e V per alcune mansioni ausiliarie e di magazzino.

    Quando il demansionamento è lecito

    Assegnare mansioni di livello inferiore è possibile solo se c’è una reale modifica degli assetti organizzativi che tocca la posizione del lavoratore (art. 2103 c.c.). Anche allora il datore deve conservare il livello e lo stipendio: un demansionamento «punitivo» o senza ragioni organizzative è illegittimo e dà diritto al risarcimento.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi. Il CCNL conferma il principio dell’equivalenza delle mansioni all’interno di ciascun livello, anche ai fini della mobilità aziendale (note alla classificazione); il testo del rinnovo 2024 che abbiamo consultato non contiene una disciplina del trasferimento di sede, per la quale valgono l’art. 2103 c.c. e le prassi aziendali.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — demansionamento punitivo
    Dopo un diverbio, Tizio viene spostato da addetto alle vendite a mansioni dimesse, senza alcuna riorganizzazione aziendale. Manca il presupposto dell’art. 2103 c.c.: il demansionamento è illegittimo e Tizio può chiedere il reintegro nelle mansioni e il risarcimento del danno.
    Caia — chiude un punto vendita
    Il negozio dove lavora Caia chiude. L’azienda la trasferisce a un altro punto vendita per comprovate ragioni organizzative: il trasferimento è legittimo. Se però Caia assistesse un familiare disabile, non potrebbe essere trasferita senza il suo consenso (L. 104/1992).

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Il datore può declassarmi a mansioni inferiori?
    Solo in presenza di una reale modifica degli assetti organizzativi che incide sulla tua posizione (art. 2103 c.c.), e comunque conservando il tuo livello di inquadramento e il tuo stipendio. Un demansionamento senza ragioni organizzative o a fini punitivi è illegittimo e risarcibile.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Per il CCNL della distribuzione cooperativa si veda l’ipotesi di accordo del 29 marzo 2024 (artt. 45-47).

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