leggeinchiaro.it

Autore: Andrea Marton

  • Art. 706 Codice Civile: Divisione da compiersi dall’esecutore te

    Art. 706 Codice Civile: Divisione da compiersi dall’esecutore te

    Art. 706 c.c. Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

    In vigore

    testamentario Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni dell’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’articolo 733. Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

  • Art. 707 Codice Civile: Consegna dei beni all’erede

    Art. 707 Codice Civile: Consegna dei beni all’erede

    Art. 707 c.c. Consegna dei beni all’erede

    In vigore

    L’esecutore testamentario deve consegnare all’erede, che ne fa richiesta, i beni dell’eredità che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio. Egli non può rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volontà del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l’erede dimostra di averli già soddisfatti, od offre idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.

  • Articolo 708 Codice Civile: Disaccordo tra più esecutori testamentari

    Articolo 708 Codice Civile: Disaccordo tra più esecutori testamentari

    Art. 708 c.c. Disaccordo tra più esecutori testamentari

    In vigore

    Se gli esecutori che devono agire congiuntamente non sono d’accordo circa un atto del loro ufficio, provvede l’autorità giudiziaria, sentiti, se occorre, gli eredi.

  • Articolo 709 Codice Civile: Conto della gestione

    Articolo 709 Codice Civile: Conto della gestione

    Art. 709 c.c. Conto della gestione

    In vigore

    L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno. Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune. Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

  • Art. 710 Codice Civile: Esonero dell’esecutore testamentario

    Art. 710 Codice Civile: Esonero dell’esecutore testamentario

    Art. 710 c.c. Esonero dell’esecutore testamentario

    In vigore

    Su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia. L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

  • Articolo 711 Codice Civile: Retribuzione

    Articolo 711 Codice Civile: Retribuzione

    Art. 711 c.c. Retribuzione

    In vigore

    L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità.

  • Art. 712 Codice Civile: Spese

    Art. 712 Codice Civile: Spese

    Art. 712 c.c. Spese

    In vigore

    Le spese fatte dall’esecutore testamentario per l’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità. TITOLO IV – Della divisione CAPO I – Disposizioni generali

  • Articolo 713 Codice Civile: Facoltà di domandare la divisione

    Articolo 713 Codice Civile: Facoltà di domandare la divisione

    Art. 713 c.c. Facoltà di domandare la divisione

    In vigore

    I coeredi possono sempre domandare la divisione. Quando però tutti gli eredi istituiti o alcuni di essi sono minori di età, il testatore può disporre che la divisione non abbia luogo prima che sia trascorso un anno dalla maggiore età dell’ultimo nato. Egli può anche disporre che la divisione dell’eredità o di alcuni beni di essa non abbia luogo prima che sia trascorso dalla sua morte un termine non eccedente il quinquennio. Tuttavia in ambedue i casi l’autorità giudiziaria, qualora gravi circostanze lo richiedano, può, su istanza di uno o più coeredi, consentire che la divisione si effettui senza indugio o dopo un termine minore di quello stabilito dal testatore.

  • Articolo 714 Codice Civile: Godimento separato di parte dei beni

    Articolo 714 Codice Civile: Godimento separato di parte dei beni

    Art. 714 c.c. Godimento separato di parte dei beni

    In vigore

    Può domandarsi la divisione anche quando uno o più coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l’usucapione per effetto di possesso esclusivo.

  • Art. 715 Codice Civile: Casi d’impedimento alla divisione

    Art. 715 Codice Civile: Casi d’impedimento alla divisione

    Art. 715 c.c. Casi d’impedimento alla divisione

    In vigore

    Se tra i chiamati alla successione vi è un concepito, la divisione non può aver luogo prima della nascita del medesimo. Parimenti la divisione non può aver luogo durante la pendenza di un giudizio sulla filiazione (1) di colui che, in caso di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a succedere, né può aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa per l’ammissione del riconoscimento previsto dal quarto comma dell’art. 252 o per il riconoscimento dell’ente istituito erede. L’autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la divisione, fissando le opportune cautele. La disposizione del comma precedente si applica anche se tra i chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti. Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di quote, l’autorità giudiziaria può attribuire agli altri coeredi tutti i beni ereditari o parte di essi, secondo le circostanze, disponendo le opportune cautele nell’interesse dei nascituri.