Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 137/2015 – Autodichia del Senato: ammissibile il conflitto sollevato dalla Cassazione

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dalla Corte di cassazione contro il Senato sull’autodichia, cioè il potere del Senato di giudicare da sé le controversie di lavoro dei propri dipendenti. È la fase preliminare di ammissibilità: il merito sarà deciso dopo.

    Di cosa si tratta

    L’autodichia è il sistema interno con cui le Camere giudicano in via esclusiva i ricorsi dei propri dipendenti, escludendo i giudici comuni. Un dipendente del Senato si era rivolto alla Cassazione, che ha ritenuto questo sistema potenzialmente lesivo del diritto di accesso alla giustizia e ha attivato il conflitto davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (in combinato disposto con la VI disposizione transitoria), 108, secondo comma, e 111, primo, secondo e settimo comma, della Costituzione, in relazione alle norme regolamentari del Senato sul contenzioso del personale.

    La decisione della Corte

    Nella fase di ammissibilità la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, disponendo la notifica del ricorso e dell’ordinanza al Senato e alla Camera. La decisione nel merito è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Il superamento dell’ambito riservato ai regolamenti parlamentari, quando ridonda in invasione del potere giudiziario, può dare luogo a un conflitto di attribuzione tra poteri: in fase di ammissibilità la Corte verifica solo i requisiti soggettivi e oggettivi, non il merito.

    Domande e risposte

    Cosa decide la Corte in questa ordinanza?

    Solo l’ammissibilità del conflitto: cioè che esistono i presupposti per esaminarlo. Il merito sull’autodichia sarà valutato in una fase successiva.

    Cos’è l’autodichia del Senato?

    È il potere del Senato di decidere al proprio interno, e in via definitiva, i ricorsi dei suoi dipendenti relativi al rapporto di lavoro, escludendo l’intervento dei giudici ordinari.

    Perché la Cassazione ha sollevato il conflitto?

    Perché riteneva che l’autodichia, precludendo al dipendente l’accesso al giudice comune, potesse ledere il potere giurisdizionale e il diritto di difesa.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 171/2015 – Riconversione bieticolo-saccarifera: serve il coinvolgimento della Regione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, su ricorso della Regione Abruzzo, la norma sui poteri sostitutivi statali per la riconversione degli impianti bieticolo-saccariferi, nella parte in cui non prevedeva la necessaria partecipazione della Regione interessata al procedimento.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva previsto, in caso di mancata conclusione nei termini dei procedimenti autorizzativi, la nomina di un commissario ad acta per dare esecuzione agli accordi di riconversione degli impianti dello zucchero. La Regione Abruzzo ha contestato che questo potere sostitutivo statale incidesse su una materia di competenza regionale senza prevedere il suo coinvolgimento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnate le lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge n. 116 del 2014, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione e al principio di leale collaborazione. Il giudizio era promosso dalla Regione Abruzzo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 30-ter, comma 1, lettera b), del d.l. n. 91 del 2014, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della Regione interessata. Ha invece dichiarato inammissibile la censura relativa alla lettera a), per insufficiente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo.

    Il principio

    Quando lo Stato esercita poteri sostitutivi che incidono su competenze regionali, deve garantire alla Regione interessata un’effettiva partecipazione al procedimento: l’omessa previsione di tale coinvolgimento viola il principio di leale collaborazione e l’art. 120 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Di cosa si occupava la norma impugnata?

    Della riconversione industriale degli impianti bieticolo-saccariferi (lo zucchero), prevedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di procedimenti autorizzativi non conclusi nei termini.

    Perché la Regione Abruzzo l’ha impugnata?

    Perché il potere sostitutivo dello Stato incideva su materie di competenza regionale senza prevedere il coinvolgimento della Regione interessata, in violazione della leale collaborazione.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha annullato la norma nella parte in cui non prevedeva la partecipazione della Regione al procedimento; ha invece respinto come inammissibile l’altra censura per difetto di motivazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 170/2015 – Trasferimento d’ufficio dei magistrati: incostituzionale l’automatismo sanzionatorio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’art. 13 del d.lgs. n. 109 del 2006, nella parte in cui imponeva sempre il trasferimento d’ufficio del magistrato per gli illeciti disciplinari con ingiusto danno o indebito vantaggio. L’automatismo è stato ritenuto irragionevole.

    Di cosa si tratta

    La disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati prevedeva che il trasferimento ad altra sede o ad altro ufficio fosse sempre disposto quando ricorreva una delle violazioni che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una parte. Le Sezioni unite della Cassazione hanno contestato questo automatismo, che colpiva allo stesso modo condotte molto diverse per gravità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 13, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Le questioni erano sollevate dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione e dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, secondo periodo, limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché», e ha dichiarato manifestamente inammissibile l’analoga questione sollevata dal CSM, perché motivata soltanto per relationem rispetto all’ordinanza della Cassazione.

    Il principio

    È irragionevole, e quindi contrario all’art. 3 Cost., imporre in modo automatico e indefettibile la sanzione accessoria del trasferimento d’ufficio per ogni illecito disciplinare con ingiusto danno o indebito vantaggio, senza graduazione in rapporto alla concreta gravità della condotta.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma dichiarata incostituzionale?

    Che il trasferimento del magistrato ad altra sede o ufficio fosse sempre disposto, in automatico, quando ricorreva una delle violazioni che arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio a una parte.

    Perché l’automatismo è stato giudicato incostituzionale?

    Perché trattava in modo identico condotte di gravità molto diversa, imponendo una sanzione afflittiva senza alcuna possibilità di graduazione, in contrasto con il principio di ragionevolezza dell’art. 3 Cost.

    Perché la questione del CSM è stata dichiarata inammissibile?

    Perché era motivata solo richiamando l’ordinanza della Cassazione (motivazione per relationem), non ammessa nei giudizi incidentali di costituzionalità.

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  • Corte cost. n. 196/2015 – Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione: ricorso della Campania respinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sollevata dalla Regione Campania contro le norme statali che riducevano il Fondo per lo sviluppo e la coesione per coprire alcuni oneri finanziari.

    Di cosa si tratta

    Le disposizioni impugnate (artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a, del d.l. n. 91 del 2014) coprivano gli oneri derivanti da un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dalla modifica della disciplina ACE, riducendo la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania aveva impugnato le norme in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 119, quinto comma, e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando che la decurtazione del Fondo, destinato anche al Mezzogiorno, ledesse la propria autonomia finanziaria e fosse stata decisa unilateralmente dallo Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 3, secondo comma, Cost. (per genericità e mancata prova della lesione delle attribuzioni regionali) e non fondata quella riferita agli artt. 119, quinto comma, e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Le percentuali di riparto del Fondo non costituiscono norme interposte vincolanti per le leggi successive.

    Il principio

    Le disposizioni che fissano una determinata percentuale di destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione non hanno una forza tale da vincolare le leggi statali successive, che possono legittimamente modificarne l’entità senza per questo ledere l’autonomia finanziaria delle Regioni.

    Domande e risposte

    La Campania ha vinto il ricorso?

    No: la questione è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte respinta come non fondata.

    Lo Stato può ridurre il Fondo per lo sviluppo e la coesione?

    Sì: la Corte ha ritenuto che le percentuali di riparto non vincolino le leggi statali successive.

    Quali parametri erano stati invocati?

    Gli artt. 3, secondo comma, 119, quinto comma, e 120 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione.

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  • Corte cost. n. 136/2015 – Indennizzo per le cave in Lombardia: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’indennizzo previsto dalla legge lombarda sulle cave. Il giudice rimettente non aveva sperimentato un’interpretazione conforme delle norme prima di sollevare il dubbio.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Lombardia 8 agosto 1998, n. 14 stabilisce che, in caso di concessione di un giacimento di cava a terzi, al titolare del diritto spetti un indennizzo annuo pari al 30 per cento del valore agricolo delle aree. Il TAR Lombardia dubitava che un criterio così «astratto e predeterminato», svincolato dal valore di mercato, garantisse un ristoro serio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia aveva sollevato la questione sugli artt. 23, comma 1, e 24, comma 1, della legge regionale n. 14 del 1998, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU sulla tutela della proprietà.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dal TAR Lombardia, senza esaminarne il merito.

    Il principio

    Il giudice che dubita della legittimità di una norma deve prima verificare se sia possibile un’interpretazione conforme a Costituzione; in difetto di adeguata motivazione su rilevanza e tentativo interpretativo, la questione è manifestamente inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    Significa che la Corte non entra nel merito perché la questione presenta vizi evidenti, ad esempio nella motivazione o nel rispetto dei presupposti processuali.

    La Corte ha detto se l’indennizzo al 30% del valore agricolo è legittimo?

    No. La pronuncia è di inammissibilità, quindi non c’è stata alcuna valutazione sulla congruità dell’indennizzo previsto dalla legge lombarda.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il TAR Lombardia, nell’ambito di un giudizio sull’assegnazione in concessione di terreni per la coltivazione di una cava.

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  • Corte cost. n. 195/2015 – Donazione di organi: incostituzionale la legge regionale della Calabria

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Calabria n. 27 del 2014 sulla donazione di organi e tessuti, perché invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale calabrese attribuiva all’ufficiale dell’anagrafe il compito di raccogliere, al momento del rilascio o del rinnovo del documento d’identità, il consenso o il diniego del cittadino maggiorenne alla donazione di organi e tessuti dopo la morte. Una procedura analoga era già prevista dalla normativa statale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge, ai sensi dell’art. 127 Cost., per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere i), g) ed l), e terzo comma, della Costituzione: la materia delle anagrafi, dell’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e dell’ordinamento civile è riservata allo Stato, così come i principi fondamentali in materia di tutela della salute.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ritenuto la questione fondata e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’intera legge regionale (composta di soli due articoli, di cui il secondo sull’entrata in vigore). La disciplina della manifestazione di volontà sulla donazione di organi e dei compiti dell’ufficio anagrafe spetta al legislatore statale, non a quello regionale.

    Il principio

    La Regione non può disciplinare le modalità di raccolta del consenso alla donazione di organi presso l’ufficio anagrafe, perché ciò incide su materie di competenza esclusiva statale (anagrafi, ordinamento civile e organizzazione amministrativa) già regolate dalla legge nazionale.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge calabrese annullata?

    Che l’ufficiale dell’anagrafe raccogliesse, al rilascio o rinnovo della carta d’identità, il consenso o il diniego alla donazione di organi e tessuti post mortem.

    Perché è stata dichiarata incostituzionale?

    Perché interveniva su materie riservate allo Stato dall’art. 117 Cost., già disciplinate dalla normativa nazionale.

    La donazione di organi resta possibile in Calabria?

    Sì: vale la disciplina statale. È stata annullata solo la specifica procedura introdotta dalla legge regionale.

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  • Corte cost. n. 135/2015 – Leggi urbanistiche del Lazio: estinzione dei processi

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    La Corte costituzionale, riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi sulle leggi urbanistiche ed edilizie della Regione Lazio impugnate dal Governo. La pronuncia chiude i giudizi senza decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato numerose disposizioni di leggi regionali del Lazio in materia urbanistico-edilizia, di tutela paesaggistica e di recupero dei sottotetti: la legge regionale 13 agosto 2011, n. 10 e la legge regionale 6 agosto 2012, n. 12, entrambe modificative di una articolata stratificazione di leggi regionali sul governo del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le questioni erano state promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con due distinti ricorsi (reg. ric. n. 130 del 2011 e n. 143 del 2012); la Regione Lazio si era costituita in giudizio. Le censure riguardavano il riparto di competenze in materia di governo del territorio e tutela del paesaggio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e li ha dichiarati estinti. Il dispositivo recita: «riuniti i giudizi, dichiara estinti i processi», chiudendo entrambe le impugnazioni senza pronuncia di merito.

    Il principio

    La riunione di più giudizi connessi e la successiva estinzione consentono alla Corte di definire in un solo provvedimento controversie omogenee quando vengono meno i presupposti per la decisione nel merito.

    Domande e risposte

    La Corte ha annullato le leggi urbanistiche del Lazio?

    No. I processi sono stati dichiarati estinti, quindi non vi è stata alcuna decisione sulla legittimità o illegittimità delle norme regionali impugnate.

    Cosa vuol dire che i giudizi sono stati «riuniti»?

    Significa che la Corte ha trattato insieme i due ricorsi del Governo, connessi per materia, decidendoli con un unico provvedimento.

    L’estinzione vale per entrambi i ricorsi?

    Sì. Il dispositivo dichiara estinti i processi relativi a entrambe le leggi regionali impugnate.

  • Corte cost. n. 169/2015 – Affitti «in nero»: incostituzionale la salvezza dei contratti dopo la sentenza n. 50/2014

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    La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che faceva salvi, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti dei contratti di locazione registrati in base a disposizioni già dichiarate illegittime dalla sentenza n. 50 del 2014. La salvezza violava il divieto di reiterare norme incostituzionali.

    Di cosa si tratta

    Dopo che la Corte, con la sentenza n. 50 del 2014, aveva annullato la disciplina sui contratti di locazione «in nero» (che rideterminava per legge canone e durata in caso di mancata registrazione), il legislatore aveva introdotto una clausola che manteneva fino a fine 2015 gli effetti già prodotti da quelle norme cancellate. Il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione nei procedimenti di sfratto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge n. 80 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dello sfratto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014. La disposizione, prolungando l’efficacia di una disciplina già dichiarata incostituzionale, si poneva in contrasto con l’art. 136 Cost. e con il giudicato costituzionale.

    Il principio

    Il legislatore non può aggirare una sentenza di illegittimità costituzionale conservando o prorogando gli effetti delle norme annullate: una clausola di salvezza che riproduce o mantiene in vita una disciplina già cancellata viola l’art. 136 della Costituzione.

    Domande e risposte

    Cosa aveva deciso la sentenza n. 50 del 2014?

    Aveva dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, la disciplina che, in caso di mancata registrazione del contratto, rideterminava per legge canone e durata della locazione.

    Cosa faceva la norma poi annullata con la sentenza n. 169?

    Faceva salvi fino al 31 dicembre 2015 gli effetti e i rapporti sorti in base a quelle disposizioni già dichiarate illegittime, prolungandone di fatto l’efficacia.

    Cosa stabilisce l’art. 136 della Costituzione?

    Che quando la Corte dichiara incostituzionale una norma, questa cessa di avere efficacia: il legislatore non può reintrodurla o prorogarne gli effetti.

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  • Corte cost. n. 194/2015 – Competenza del tribunale per i minorenni sui rapporti nonni-nipoti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 38 disp. att. cod. civ.: è legittimo che il tribunale per i minorenni sia competente sulle controversie relative al diritto degli ascendenti (i nonni) a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ.

    Di cosa si tratta

    Dopo la riforma della filiazione del 2013, l’art. 317-bis cod. civ. riconosce ai nonni il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e consente loro di rivolgersi al giudice se tale rapporto viene ostacolato. Si discuteva quale giudice fosse competente: il tribunale per i minorenni o il tribunale ordinario. Il caso nasceva dal ricorso di nonni paterni che lamentavano l’ostilità della nuora nel mantenere i contatti con la nipote.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali per i minorenni di Bologna e di Napoli avevano sollevato la questione sull’art. 38, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, come modificato dal d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui attribuisce al tribunale per i minorenni la competenza sui provvedimenti ex art. 317-bis cod. civ. I parametri invocati erano gli artt. 3, 76, 77 e 111 della Costituzione, anche sotto il profilo dell’eccesso di delega (la legge delega non conteneva direttive sulla competenza).

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato non fondata la questione in riferimento a tutti i parametri evocati. La scelta di concentrare presso il tribunale per i minorenni anche le controversie sui rapporti tra ascendenti e nipoti rientra nella ragionevole discrezionalità del legislatore delegato e non viola né i limiti della delega né il principio di uguaglianza o del giusto processo.

    Il principio

    L’attribuzione al tribunale per i minorenni della competenza sulle controversie relative al diritto degli ascendenti di mantenere rapporti con i nipoti minorenni è coerente con la specializzazione di quell’organo nella tutela dell’interesse del minore e non eccede i confini della delega legislativa sulla revisione della filiazione.

    Domande e risposte

    A chi si rivolgono i nonni per mantenere i rapporti con i nipoti?

    In base all’art. 317-bis cod. civ. e a questa decisione, la competenza spetta al tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore.

    La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma?

    No. La questione è stata dichiarata non fondata: la norma sulla competenza del tribunale per i minorenni resta pienamente in vigore.

    Perché si parlava di eccesso di delega?

    Perché la legge delega sulla riforma della filiazione non conteneva indicazioni espresse sulla competenza; la Corte ha ritenuto che la scelta del legislatore delegato fosse comunque coerente con i criteri della delega.

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  • Corte cost. n. 134/2015 – Marchio di qualità agroalimentare della Sardegna: estinzione dopo la rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul marchio collettivo agroalimentare della Regione Sardegna. Dopo l’impugnazione del Governo, la Regione aveva modificato la legge eliminando i punti contestati e il Presidente del Consiglio aveva rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato vari articoli della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2014, n. 16, in materia di agricoltura e sviluppo rurale, che istituivano un contrassegno e un marchio collettivo di qualità riservato alle imprese con sede legale in Sardegna, con la dicitura «Prodotto in Sardegna». Secondo l’Avvocatura dello Stato, una marcatura che lega la qualità alla provenienza territoriale restringe la libera circolazione delle merci.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso le questioni in riferimento all’art. 117, primo comma e secondo comma, lettera r), e all’art. 120, primo comma, della Costituzione, nonché allo Statuto speciale per la Sardegna, lamentando il contrasto con i vincoli europei sulla libera circolazione delle merci e con la competenza statale in materia di opere dell’ingegno.

    La decisione della Corte

    Nelle more del giudizio la legge regionale 4 dicembre 2014, n. 30 aveva abrogato e modificato le norme impugnate (tra cui il contrassegno e la limitazione alle imprese con sede in Sardegna). Il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e, non essendosi costituita la Regione, la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative.

    Il principio

    Quando la norma impugnata viene modificata o abrogata e il ricorrente rinuncia, in assenza di costituzione della parte resistente la rinuncia determina l’estinzione del processo: la Corte non si pronuncia nel merito della questione.

    Domande e risposte

    La Corte ha detto se il marchio «Prodotto in Sardegna» era legittimo?

    No. Il processo si è estinto per rinuncia del Governo dopo le modifiche regionali, quindi non c’è stata alcuna decisione di merito sulla legittimità del marchio.

    Perché il Governo ha rinunciato?

    Perché la Regione, con una legge successiva, aveva abrogato il contrassegno e soppresso la riserva del marchio alle sole imprese con sede in Sardegna, facendo venire meno l’interesse al ricorso.

    Cosa significa «processo estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza esame del merito: la rinuncia al ricorso, in mancanza di costituzione della controparte, comporta l’estinzione ai sensi delle norme integrative.

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  • Corte cost. n. 168/2015 – Insindacabilità parlamentare: improcedibile il conflitto sollevato dal giudice

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale di Torre Annunziata contro la Camera dei deputati in tema di insindacabilità delle opinioni di un parlamentare. Il ricorso non è stato esaminato nel merito per ragioni processuali.

    Di cosa si tratta

    Un Tribunale stava processando un deputato per diffamazione, per frasi pronunciate in una trasmissione televisiva contro un ex sindaco. La Camera dei deputati aveva deliberato che quelle opinioni erano insindacabili ai sensi dell’art. 68 Cost.; il giudice, ritenendo assente il necessario «nesso funzionale» con l’attività parlamentare, ha sollevato conflitto per far annullare quella delibera.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato riguardava la deliberazione di insindacabilità della Camera dei deputati, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione. Il giudizio era promosso dal Tribunale ordinario di Torre Annunziata nei confronti della Camera dei deputati.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per conflitto di attribuzione. La pronuncia si è arrestata su un profilo processuale, senza affrontare il merito della questione sull’insindacabilità delle dichiarazioni del parlamentare.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione tra il giudice e la Camera sull’insindacabilità parlamentare presuppone il rigoroso rispetto dei requisiti processuali del giudizio: in difetto, la Corte dichiara improcedibile il ricorso senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    Cos’è l’insindacabilità parlamentare?

    È la garanzia, prevista dall’art. 68, primo comma, Cost., per cui i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse nell’esercizio delle loro funzioni.

    Perché era nato un conflitto tra il giudice e la Camera?

    Perché la Camera aveva ritenuto coperte dall’insindacabilità le frasi del deputato, mentre il giudice riteneva mancasse il «nesso funzionale» con l’attività parlamentare necessario per applicare la garanzia.

    Cosa significa che il ricorso è «improcedibile»?

    Che la Corte non ha potuto esaminare il merito a causa di un ostacolo processuale: la delibera della Camera non è stata né annullata né confermata.

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  • Corte cost. n. 167/2015 – Legge siciliana sull’amianto: improcedibile il ricorso preventivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato improcedibile il ricorso del Commissario dello Stato contro alcune norme della legge siciliana sulla tutela dai rischi dell’amianto. Anche qui il controllo preventivo era venuto meno con la sentenza n. 255 del 2014.

    Di cosa si tratta

    Il Commissario dello Stato per la Sicilia aveva impugnato in via preventiva alcune disposizioni della legge regionale sulla tutela della salute dai rischi dell’amianto: una prevedeva oneri aggiuntivi a carico della Regione, già sottoposta a piano di rientro sanitario; un’altra introduceva sanzioni amministrative ritenute indeterminate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 7, commi 2, 3 e 4, e l’art. 13, commi 2 e 3, della delibera legislativa siciliana in materia di amianto, in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, terzo comma, della Costituzione. Il giudizio era promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso. Con la sentenza n. 255 del 2014, sopravvenuta al ricorso, era cessato il controllo preventivo affidato al Commissario dello Stato; inoltre le disposizioni impugnate non erano state riprodotte nella legge poi promulgata.

    Il principio

    Venuto meno il controllo preventivo sulle leggi siciliane, i ricorsi pendenti del Commissario dello Stato sono improcedibili: il sistema di garanzia è ora quello dell’impugnazione successiva ex art. 127 Cost., comune a tutte le Regioni.

    Domande e risposte

    Cosa riguardavano le norme impugnate?

    La tutela della salute dai rischi dell’amianto: oneri sanitari aggiuntivi e nuove sanzioni amministrative previste dalla legge regionale siciliana.

    Perché la Corte non è entrata nel merito?

    Perché il controllo preventivo del Commissario dello Stato era stato superato e le disposizioni non erano confluite nella legge promulgata: il ricorso è quindi divenuto improcedibile.

    Le norme sull’amianto sono state cancellate?

    No: la Corte non le ha esaminate nel merito. La vicenda riguarda solo il superamento del vecchio meccanismo di controllo preventivo siciliano.

    Norme collegate