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Autore: Andrea Marton

  • Articolo 696 Codice Civile: Devoluzione al sostituito

    Articolo 696 Codice Civile: Devoluzione al sostituito

    Art. 696 c.c. Devoluzione al sostituito

    In vigore

    L’eredità si devolve al sostituito al momento della morte dell’istituito. Se le persone o gli enti che hanno avuto cura dell’incapace muoiono o si estinguono prima della morte di lui, i beni o la porzione dei beni che spetterebbe loro è devoluta ai successori legittimi dell’incapace.

  • Articolo 697 Codice Civile: Sostituzione fedecommissaria nei legati

    Articolo 697 Codice Civile: Sostituzione fedecommissaria nei legati

    Art. 697 c.c. Sostituzione fedecommissaria nei legati

    In vigore

    Le norme stabilite in questa sezione sono applicabili anche ai legati.

  • Articolo 698 Codice Civile: Usufrutto successivo

    Articolo 698 Codice Civile: Usufrutto successivo

    Art. 698 c.c. Usufrutto successivo

    In vigore

    La disposizione, con la quale è lasciato a più persone successivamente l’usufrutto, una rendita o un’annualità, ha valore soltanto a favore di quelli che alla morte del testatore si trovano primi chiamati a goderne.

  • Art. 699 c.c.: Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili

    Art. 699 c.c.: Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili

    Art. 699 c.c. Premi di nuzialità, opere di assistenza e simili

    In vigore

    simili È valida la disposizione testamentaria avente per oggetto l’erogazione periodica, in perpetuo o a tempo, di somme determinate per premi di nuzialità o di natalità, sussidi per l’avviamento a una professione o a un’arte, opere di assistenza o per altri fini di pubblica utilità, a favore di persone da scegliersi entro una determinata categoria o tra i discendenti di determinate famiglie. Tali annualità possono riscattarsi secondo le norme dettate in materia di rendita. CAPO VII – Degli esecutori testamentari

  • Articolo 700 Codice Civile: Facoltà di nomina e di sostituzione

    Articolo 700 Codice Civile: Facoltà di nomina e di sostituzione

    Art. 700 c.c. Facoltà di nomina e di sostituzione

    In vigore

    Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso che alcuni o tutti non vogliano o non possano accettare, altro o altri in loro sostituzione. Se sono nominati più esecutori testamentari, essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l’esecutore testamentario a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.

  • Articolo 701 Codice Civile: Persone capaci di essere nominate

    Articolo 701 Codice Civile: Persone capaci di essere nominate

    Art. 701 c.c. Persone capaci di essere nominate

    In vigore

    Non possono essere nominati esecutori testamentari coloro che non hanno la piena capacità di obbligarsi. Anche un erede o un legatario può essere nominato esecutore testamentario.

  • Articolo 702 Codice Civile: Accettazione e rinunzia alla nomina

    Articolo 702 Codice Civile: Accettazione e rinunzia alla nomina

    Art. 702 c.c. Accettazione e rinunzia alla nomina

    In vigore

    L’accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione si è aperta la successione, e deve essere annotata nel registro delle successioni. L’accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine. L’autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all’esecutore un termine per l’accettazione, decorso il quale l’esecutore si considera rinunziante.

  • Art. 703 Codice Civile: Funzioni dell’esecutore testamentario

    Art. 703 Codice Civile: Funzioni dell’esecutore testamentario

    Art. 703 c.c. Funzioni dell’esecutore testamentario

    In vigore

    L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto. A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno. L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi. Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all’eredità o ad accettarla col beneficio d’inventario.

  • Articolo 704 Codice Civile: Rappresentanza processuale

    Articolo 704 Codice Civile: Rappresentanza processuale

    Art. 704 c.c. Rappresentanza processuale

    In vigore

    Durante la gestione dell’esecutore testamentario, le azioni relative all’eredità devono essere proposte anche nei confronti dell’esecutore. Questi ha facoltà d’intervenire nei giudizi promossi dall’erede e può esercitare le azioni relative allo esercizio del suo ufficio.

  • Articolo 705 Codice Civile: Apposizione di sigilli e inventario

    Articolo 705 Codice Civile: Apposizione di sigilli e inventario

    Art. 705 c.c. Apposizione di sigilli e inventario

    In vigore

    Apposizione di sigilli e inventario L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati. Quando sono chiamati all’eredità unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed enti del Terzo settore, prima dell’accettazione della stessa eredità questi hanno facoltà di dispensare l’esecutore testamentario dagli obblighi di cui ai commi precedenti, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione o da un notaio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 473 e previa prestazione di idonea garanzia per i debiti ereditari. La dispensa non ha effetto se la dichiarazione non è effettuata da tutti i chiamati. (1)