Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 200/2015 – Soppressione del Tribunale di Pinerolo: questione manifestamente infondata

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    Con l’ordinanza n. 200 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla riforma della geografia giudiziaria che ha soppresso il Tribunale e la Procura di Pinerolo.

    Di cosa si tratta

    La riforma della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, attuata con il d.lgs. n. 155 del 2012 sulla base della delega contenuta nella legge n. 148 del 2011, ha soppresso numerosi tribunali minori, tra cui quello di Pinerolo, per razionalizzare l’organizzazione della giustizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Torino aveva sollevato la questione sul d.l. n. 138 del 2011, sull’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011 e sul d.lgs. n. 155 del 2012 (con la tabella A), in riferimento agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 76 e 77 della Costituzione, relativi al procedimento legislativo e ai limiti della delega.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di entrambe le questioni. Nell’ordinanza ha inoltre dichiarato ammissibile soltanto l’intervento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Pinerolo, titolare di un interesse qualificato, respingendo gli interventi di altri Ordini forensi estranei al giudizio principale.

    Il principio

    La riforma della geografia giudiziaria che ha soppresso i tribunali minori, attuata in base alla delega del 2011, non viola le norme costituzionali sul procedimento legislativo e sui limiti della delega. Nel giudizio incidentale possono intervenire solo le parti del processo principale o i terzi con un interesse qualificato, diretto e immediato.

    Domande e risposte

    Il Tribunale di Pinerolo poteva essere soppresso?

    Sì: la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le censure contro la riforma che ne ha disposto la soppressione.

    Chi può intervenire nel giudizio costituzionale incidentale?

    Le parti del giudizio principale e, tra i terzi, solo chi vanti un interesse qualificato, diretto e immediato; per questo è stato ammesso solo l’Ordine degli avvocati di Pinerolo.

    Quali parametri erano stati invocati?

    Gli artt. 70, 72 (primo e quarto comma), 76 e 77 della Costituzione, relativi al procedimento legislativo e alla delega.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 174/2015 – Norma retroattiva e CEDU: infondata la questione sull’art. 18 del d.l. n. 98/2011

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’art. 18, comma 19, del d.l. n. 98 del 2011, sollevata anche in riferimento all’art. 6 della CEDU come norma interposta. La disposizione resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Torino dubitava della legittimità di una norma del decreto sulla stabilizzazione finanziaria del 2011, ritenendola in contrasto con il principio di eguaglianza, con il diritto di difesa e con il giusto processo garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 18, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Torino.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6, paragrafo 1, della CEDU. I dubbi di costituzionalità sono stati ritenuti privi di fondamento.

    Il principio

    La disciplina impugnata non viola né il principio di eguaglianza, né il diritto di difesa, né i vincoli derivanti dalla CEDU come parametro interposto ex art. 117, primo comma, Cost.: la questione è manifestamente infondata e la norma resta efficace.

    Domande e risposte

    Cos’è l’art. 117, primo comma, in rapporto alla CEDU?

    È il parametro che impone al legislatore di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali: tramite esso le norme della CEDU operano come «norme interposte» nel giudizio di costituzionalità.

    Cosa contestava il giudice di Torino?

    Riteneva la norma in contrasto con l’eguaglianza, il diritto di difesa e il giusto processo garantito dall’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Cosa comporta la «manifesta infondatezza»?

    Che i dubbi di costituzionalità sono palesemente privi di fondamento: la norma rimane pienamente in vigore.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 140/2015 – Beni culturali e turismo: serve l’intesa tra Stato e Regioni

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    La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittime alcune norme statali su beni culturali e turismo perché non prevedono l’intesa o adeguati strumenti di leale collaborazione con le Regioni. Respinge invece le altre censure delle Regioni Veneto e Campania.

    Di cosa si tratta

    Le norme impugnate riguardavano la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale e il rilancio del turismo, materie in cui si intrecciano competenze statali e regionali. Le Regioni lamentavano di essere state escluse da scelte che incidevano sulle loro attribuzioni, in violazione del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le Regioni Veneto e Campania avevano impugnato disposizioni del decreto-legge n. 91 del 2013 (conv. legge n. 112 del 2013) e del decreto-legge n. 83 del 2014 (conv. legge n. 106 del 2014), in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, per la mancata previsione di forme di raccordo con il sistema regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili alcune questioni della Regione Veneto; ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 2-bis e 4-bis del d.l. n. 91 del 2013 nella parte in cui non prevedono l’intesa fra Stato e Regioni, e dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 83 del 2014 nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire la leale collaborazione; ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 16, commi 5 e 6, del d.l. n. 83 del 2014.

    Il principio

    Negli ambiti in cui si intrecciano competenze statali e regionali, come la valorizzazione dei beni culturali e il turismo, la disciplina statale deve prevedere strumenti di leale collaborazione (intese o meccanismi di raccordo); la loro assenza determina l’illegittimità costituzionale delle norme.

    Domande e risposte

    Le norme statali sui beni culturali sono state cancellate del tutto?

    No. La Corte le ha dichiarate illegittime solo nella parte in cui non prevedono l’intesa o adeguati strumenti di leale collaborazione con le Regioni; altre questioni sono state respinte o dichiarate inammissibili.

    Qual è il principio chiave applicato?

    La leale collaborazione: quando una materia coinvolge competenze sia statali sia regionali, lo Stato deve coinvolgere le Regioni attraverso intese o meccanismi di raccordo.

    Tutte le richieste delle Regioni sono state accolte?

    No. La Corte ha accolto solo in parte i ricorsi: ha dichiarato inammissibili alcune censure e non fondata la questione sull’art. 16, commi 5 e 6.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 180/2015 – Illegittime norme di bilancio della Regione Basilicata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni dell’assestamento di bilancio della Regione Basilicata, impugnate dal Governo per contrasto con i principi costituzionali in materia di finanza pubblica e buon andamento.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato alcune norme contenute nell’assestamento del bilancio di previsione 2014 e nel bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Basilicata, ritenendole in contrasto con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016), promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento, tra gli altri, agli artt. 97 e 117 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, commi 4 e 5, e dell’art. 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 26 del 2014.

    Il principio

    Le leggi regionali di bilancio devono rispettare i principi costituzionali in materia di finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione: la violazione di tali principi comporta la declaratoria di illegittimità delle relative disposizioni.

    Domande e risposte

    Chi ha impugnato le norme?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso in via principale contro la legge regionale di assestamento del bilancio.

    Quali disposizioni sono state colpite?

    Gli artt. 42, commi 4 e 5, e 51, comma 4, della legge della Regione Basilicata n. 26 del 2014.

    Quale è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di entrambe le disposizioni impugnate.

    Norme collegate

    • Art. 97 della Costituzione — Garantisce il buon andamento dell’amministrazione, parametro richiamato nel giudizio sulle norme di bilancio.
    • Art. 117 della Costituzione — Disciplina il riparto di competenze e i vincoli di finanza pubblica rilevanti per la legge regionale.
  • Corte cost. n. 173/2015 – Contributo unificato e giudizi pendenti: inammissibile la questione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sull’art. 38, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, nella parte in cui estende ai giudizi già pendenti in primo grado alcune disposizioni in materia di contributo unificato.

    Di cosa si tratta

    Il Tribunale di Livorno, sezione lavoro, dubitava della legittimità della norma che applicava anche ai giudizi già pendenti in primo grado talune previsioni introdotte in materia di spese di giustizia. La questione è stata tuttavia ritenuta non correttamente impostata sul piano processuale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 38, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111 del 2011, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Livorno, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. La pronuncia si fonda su ragioni processuali attinenti al modo in cui il giudice rimettente ha prospettato la questione, senza ingresso nel merito dei dubbi di costituzionalità.

    Il principio

    Quando l’ordinanza di rimessione non soddisfa i requisiti necessari per un valido esame nel merito, la Corte dichiara la manifesta inammissibilità della questione, che può eventualmente essere riproposta in modo corretto.

    Domande e risposte

    Cosa riguardava la norma impugnata?

    L’estensione ai giudizi già pendenti in primo grado di alcune disposizioni in materia di spese e contributo unificato introdotte dal d.l. n. 98 del 2011.

    Perché la questione è stata dichiarata inammissibile?

    Per ragioni processuali legate al modo in cui il giudice rimettente ha prospettato la questione: la Corte non è entrata nel merito dei dubbi sollevati.

    Una pronuncia di inammissibilità chiude definitivamente la questione?

    No: la norma resta in vigore e la questione potrebbe essere riproposta da un giudice in forma corretta in un altro giudizio.

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  • Corte cost. n. 199/2015 – Estinzione del processo costituzionale

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    Con l’ordinanza n. 199 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi nel merito della questione di legittimità costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Il processo costituzionale può concludersi senza una decisione di merito quando vengono meno i presupposti per proseguirlo, ad esempio per rinuncia accettata o per altre cause di estinzione previste dalle norme che regolano i giudizi davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Si trattava di un giudizio di legittimità costituzionale nel quale, prima dell’esame del merito, sono sopravvenute le condizioni per la chiusura del processo. La Corte non è entrata nel contenuto della questione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. Si tratta di una decisione di rito che chiude il giudizio senza affrontare la fondatezza della questione sollevata.

    Il principio

    L’estinzione del processo è un esito puramente processuale: la Corte non valuta se la norma impugnata sia o meno conforme alla Costituzione, ma constata il venir meno dei presupposti per la prosecuzione del giudizio.

    Domande e risposte

    Cosa significa «estinto il processo»?

    Che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito della questione di legittimità costituzionale.

    La norma impugnata è stata giudicata?

    No: con l’estinzione la Corte non si pronuncia sulla conformità della norma alla Costituzione.

    È una sentenza o un’ordinanza?

    È un’ordinanza, lo strumento con cui la Corte adotta decisioni di carattere processuale come l’estinzione.

  • Corte cost. n. 139/2015 – Contestazione suppletiva e giudizio abbreviato: illegittimo l’art. 517 c.p.p.

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    La Corte costituzionale dichiara parzialmente illegittimo l’art. 517 del codice di procedura penale: quando in dibattimento viene contestata una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine, l’imputato deve poter chiedere il giudizio abbreviato per il reato così aggravato.

    Di cosa si tratta

    Nel processo penale il pubblico ministero può contestare in dibattimento nuove circostanze (le cosiddette contestazioni suppletive). Il problema riguardava il caso in cui l’aggravante risultasse già dagli atti di indagine fin dall’inizio: in tale ipotesi all’imputato era preclusa la possibilità di accedere al rito abbreviato, pur trovandosi davanti a un’accusa più grave.

    La questione di legittimità costituzionale

    I Tribunali ordinari di Lecce e di Padova avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, lamentando la disparità di trattamento e la lesione del diritto di difesa per l’imputato che non poteva chiedere il giudizio abbreviato a fronte della contestazione tardiva di un’aggravante già nota.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. nella parte in cui, in caso di contestazione di una circostanza aggravante già risultante dagli atti al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di chiedere il giudizio abbreviato per il reato oggetto della nuova contestazione. Ha invece dichiarato non fondata la questione nella parte relativa all’estensione del rito ai reati diversi da quello oggetto della nuova contestazione.

    Il principio

    L’imputato che subisce in dibattimento la contestazione di un’aggravante già desumibile dagli atti di indagine deve poter recuperare l’accesso al giudizio abbreviato per quel reato, a tutela della parità di trattamento e del diritto di difesa rispetto a chi sia stato accusato sin dall’inizio della stessa imputazione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia con questa sentenza?

    Quando in dibattimento viene contestata un’aggravante che già risultava dagli atti di indagine, l’imputato può ora chiedere il giudizio abbreviato per il reato così aggravato.

    Vale per qualsiasi contestazione suppletiva?

    No. La Corte ha esteso la facoltà al reato oggetto della nuova contestazione, dichiarando invece non fondata la pretesa di estenderla a reati diversi da quello oggetto della contestazione.

    Su quali parametri si basa la decisione?

    Sugli artt. 3 e 24 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e il diritto di difesa.

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  • Corte cost. n. 179/2015 – Contributo regionale e aiuti di Stato non notificati alla Commissione UE

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Marche che stanziava un contributo straordinario a favore di una società aeroportuale, perché configurava un aiuto di Stato non previamente notificato alla Commissione europea, in violazione del diritto dell’Unione.

    Di cosa si tratta

    Una legge finanziaria della Regione Marche aveva inserito in bilancio un contributo straordinario di 1.100.000 euro a favore della società Aerdorica spa «per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi». Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione ritenendo che si trattasse di un aiuto di Stato erogato senza la preventiva notifica imposta dal diritto europeo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche 10 settembre 2014, n. 22, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che impongono la previa notifica alla Commissione delle nuove misure di aiuto. Il ricorso è stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche n. 22 del 2014.

    Il principio

    Le Regioni, nell’esercizio della loro potestà legislativa, devono rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea richiamati dall’art. 117, primo comma, Cost.: un contributo che presenti i caratteri dell’aiuto di Stato non può essere erogato senza la preventiva notifica alla Commissione europea prevista dall’art. 108, paragrafo 3, TFUE.

    Domande e risposte

    Cosa aveva stabilito la legge regionale?

    Aveva inserito in bilancio un contributo straordinario di 1,1 milioni di euro a favore della società Aerdorica spa per adempimenti fiscali pregressi.

    Perché la norma è stata ritenuta illegittima?

    Perché configurava un aiuto di Stato erogato senza la previa notifica alla Commissione europea richiesta dal diritto dell’Unione.

    Quale parametro costituzionale è stato violato?

    L’art. 117, primo comma, della Costituzione, che impone il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — Impone alle Regioni il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento UE, parametro della decisione.
  • Corte cost. n. 198/2015 – Guida in stato di ebbrezza: legittimo il raddoppio della sospensione della patente

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 186, comma 9-bis, del Codice della strada: è legittimo che, in caso di guida in stato di ebbrezza con veicolo di terzi non confiscabile, la sospensione della patente venga raddoppiata e ridotta della metà partendo dalla misura già raddoppiata.

    Di cosa si tratta

    Chi guida ubriaco un’auto altrui non subisce la confisca del veicolo (perché appartiene a un terzo estraneo al reato), ma vede raddoppiata la durata della sospensione della patente. Se svolge con esito positivo il lavoro di pubblica utilità, la sospensione viene dimezzata; il dubbio era se il dimezzamento dovesse partire dalla misura raddoppiata o da quella base.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto aveva sollevato la questione, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, lamentando una disparità di trattamento: il conducente non proprietario subirebbe una sospensione più lunga rispetto al proprietario, che invece beneficia anche della revoca della confisca dopo il lavoro di pubblica utilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. Il raddoppio della sospensione della patente per chi guida ubriaco un veicolo altrui ha una propria ratio: compensare la mancanza dell’effetto deterrente della confisca (impossibile sui beni di terzi). La diversità di trattamento non è quindi irragionevole.

    Il principio

    Il raddoppio della sospensione della patente, in caso di guida in stato di ebbrezza con veicolo non confiscabile perché di proprietà di terzi, non viola il principio di uguaglianza: serve a mantenere un’adeguata efficacia dissuasiva là dove la confisca del mezzo non può operare.

    Domande e risposte

    La sanzione è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la questione è stata respinta come non fondata. Il raddoppio della sospensione resta legittimo.

    Perché chi guida l’auto di un altro ha la patente sospesa più a lungo?

    Perché sul veicolo di terzi non si può applicare la confisca; il raddoppio della sospensione compensa la minore deterrenza.

    Il lavoro di pubblica utilità riduce comunque la sanzione?

    Sì: l’esito positivo dimezza la sospensione, ma il dimezzamento parte dalla misura già raddoppiata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 138/2015 – Autodichia della Presidenza della Repubblica: ammissibile il conflitto

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    La Corte costituzionale dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri promosso dalla Corte di cassazione contro il Presidente della Repubblica sull’autodichia, cioè il potere del Segretariato della Presidenza di giudicare da sé le controversie di lavoro dei propri dipendenti. È la fase di ammissibilità.

    Di cosa si tratta

    Come per il Senato, anche presso la Presidenza della Repubblica opera un sistema interno di giustizia (collegi giudicanti di primo grado e d’appello) per le controversie di lavoro dei dipendenti. Alcuni dipendenti si erano rivolti alla Cassazione, che ha ritenuto necessario attivare il conflitto davanti alla Corte costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezioni unite civili, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente della Repubblica, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 102, secondo comma (in combinato disposto con la VI disposizione transitoria), 108, primo comma, e 111, primo e settimo comma, della Costituzione, contro i decreti presidenziali che disciplinano i collegi giudicanti del personale.

    La decisione della Corte

    Nella fase di ammissibilità la Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto ai sensi dell’art. 37 della legge n. 87 del 1953, disponendo la notifica al Presidente della Repubblica. La decisione di merito è rinviata alla fase successiva.

    Il principio

    Anche per l’autodichia della Presidenza della Repubblica la questione dell’estensione e della legittimità del potere di giudicare i rapporti con i propri dipendenti può dare luogo a conflitto tra poteri: in fase di ammissibilità la Corte valuta solo la sussistenza dei requisiti, non il merito.

    Domande e risposte

    Questa ordinanza decide se l’autodichia è legittima?

    No. Decide soltanto che il conflitto è ammissibile e può essere esaminato; la valutazione di merito avverrà nella fase successiva.

    In cosa si differenzia dalla n. 137/2015?

    Riguarda l’autodichia della Presidenza della Repubblica, mentre la n. 137/2015 riguarda quella del Senato; entrambe sono pronunce di ammissibilità rese lo stesso giorno.

    Chi ha sollevato il conflitto?

    La Corte di cassazione a sezioni unite, investita del ricorso di dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

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  • Corte cost. n. 172/2015 – Estinzione del processo dopo la rinuncia ai ricorsi

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo ad alcune questioni promosse in via principale, riservando a separate pronunce la decisione sulle altre. L’estinzione consegue alla rinuncia ai ricorsi accettata dalle parti.

    Di cosa si tratta

    Nell’ambito di una serie di impugnazioni in via principale, riunite dalla Corte, le parti hanno definito alcune delle questioni con rinuncia ai ricorsi. La Corte ha quindi separato la posizione delle questioni ancora da decidere, chiudendo invece quelle oggetto di rinuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il giudizio riguardava questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale con i ricorsi indicati in epigrafe. Per la parte definita con la presente pronuncia, la decisione si fonda sulla rinuncia ai ricorsi e sulla sua accettazione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi e riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni, ha dichiarato estinto il processo per la parte oggetto di rinuncia accettata, senza pronuncia nel merito.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo costituzionale; la Corte può riservare a separate pronunce la decisione delle questioni non rinunciate.

    Domande e risposte

    Cosa significa «riservata a separate pronunce»?

    Che la Corte decide subito alcune questioni e rinvia ad altre decisioni le restanti, mantenendole distinte nello stesso o in successivi provvedimenti.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché le parti hanno rinunciato ai ricorsi per la parte definita con questa pronuncia, e la rinuncia accettata comporta l’estinzione del giudizio.

    La Corte ha valutato la fondatezza delle questioni estinte?

    No: l’estinzione chiude il processo senza alcuna decisione sul merito di quelle questioni.

  • Corte cost. n. 197/2015 – Province del Friuli-Venezia Giulia: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata dal Governo contro la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 2012 in materia di autonomie locali e organi delle Province.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia confermava, nelle more della riforma dell’ente Provincia, le vigenti modalità di elezione e composizione degli organi di Comuni e Province e la disciplina delle relative funzioni, in base allo Statuto speciale regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale, denunciando il contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica posti dall’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011 e, di conseguenza, con l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Le norme statali interposte invocate come parametro (i commi da 14 a 20 dell’art. 23 del d.l. n. 201 del 2011) erano già state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza n. 220 del 2013 per violazione dell’art. 77 Cost.: venuto meno il parametro interposto, la questione non poteva essere esaminata nel merito.

    Il principio

    Quando la norma statale interposta che fa da parametro al giudizio è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, la questione sulla legge regionale che vi si porrebbe in contrasto diventa inammissibile per sopravvenuto venir meno del parametro.

    Domande e risposte

    Perché la questione è inammissibile?

    Perché la norma statale usata come parametro era già stata annullata dalla sentenza n. 220 del 2013, facendo cadere il presupposto del giudizio.

    La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia è rimasta in vigore?

    Sì: l’impugnazione statale non è stata accolta nel merito.

    Cos’è una norma interposta?

    È una norma di legge ordinaria che, pur non essendo costituzionale, viene assunta come parametro di costituzionalità di un’altra legge.

    Norme collegate