Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • CCNL Energia e Petrolio: preavviso e licenziamento

    CCNL Energia e Petrolio

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Energia e Petrolio

    Il CCNL Energia e Petrolio disciplina i termini di preavviso in modo articolato per livello e anzianità: i periodi sono tra i più lunghi del panorama industriale italiano, a tutela della stabilità dei lavoratori altamente specializzati del settore.

    In sintesi

    I termini di preavviso variano da 2 settimane (livello 6, anzianità inferiore a 2 anni) a 8 mesi (livelli 1-3 con oltre 15 anni di servizio). Per le dimissioni i termini si dimezzano. Il preavviso decorre dal 15 o dal 30 del mese.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Confindustria Energia · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    16 aprile 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Dimissioni
    Termini ridotti della metà rispetto al licenziamento

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per livello e anzianità — CCNL Energia e Petrolio (licenziamento)
    Anzianità Livelli 1-3 Livelli 4-5 Livello 6
    Fino a 2 anni 4 mesi 3 mesi 2 settimane
    Da 2 a 5 anni 4 mesi 3 mesi 1 mese
    Da 5 a 10 anni 5 mesi 4 mesi 3 mesi
    Da 10 a 15 anni 6 mesi 5 mesi 4 mesi
    Oltre 15 anni 8 mesi 6 mesi 5 mesi

    Per le dimissioni i termini indicati si riducono della metà. Il preavviso decorre dal giorno 15 o dal giorno 30 (28 o 31) del mese: se la comunicazione arriva in un giorno diverso, si aggiungono i giorni mancanti al primo utile tra il 15 e il 30 successivo.

    Come decorre il preavviso

    Il CCNL Energia e Petrolio prevede che il preavviso decorra dal 15 o dal 30 del mese (28 o 31 per febbraio e i mesi con 31 giorni). Se la comunicazione di licenziamento o dimissioni viene consegnata il 7 del mese, i giorni mancanti al 15 (8 giorni) si sommano al periodo contrattuale. Il preavviso effettivo risulta quindi leggermente più lungo rispetto a quello nominale contrattuale.

    Durante il preavviso:

    • Il rapporto di lavoro prosegue normalmente, con tutte le obbligazioni retributive e previdenziali.
    • Il lavoratore ha diritto a brevi permessi per ricercare nuova occupazione (distribuzione e durata definite dall’azienda).
    • Il datore non può modificare unilateralmente le mansioni o le condizioni economiche durante il preavviso.

    Indennità sostitutiva del preavviso

    In alternativa al preavviso lavorato, entrambe le parti possono optare per la sua monetizzazione. L’indennità sostitutiva è pari alla retribuzione globale mensile moltiplicata per i mesi (o frazioni) di preavviso non lavorati. Per i lavoratori ad alta anzianità e livello, l’importo può essere considerevole: un quadro di livello 1/5 con 16 anni di servizio che viene licenziato ha diritto a 8 mensilità di RGM come indennità sostitutiva se il datore rinuncia al preavviso lavorato.

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Oltre alle regole di preavviso, il licenziamento nel settore energia e petrolio soggiace alle tutele di legge:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanza grave che non consente nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto. Non richiede preavviso. Esempi: furto, grave violazione delle norme di sicurezza in raffineria, abbandono del posto in impianto critico.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale meno grave, con preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive, con preavviso e possibile obbligo di repechage (art. 2103 c.c.).

    Per le aziende con più di 15 dipendenti si applicano le tutele dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e del D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti), a seconda della data di assunzione.

    Dimissioni: procedura e preavviso ridotto

    Le dimissioni volontarie devono essere comunicate per iscritto tramite la procedura telematica del Ministero del Lavoro (portale cliclavoro.gov.it), pena l’inefficacia. Il preavviso per le dimissioni è la metà di quello previsto per il licenziamento. Se il lavoratore non lavora il preavviso, è tenuto a corrispondere al datore l’indennità sostitutiva (o il datore può trattenerla dalle competenze di fine rapporto). Le dimissioni per giusta causa (comportamenti gravi del datore) danno diritto al trattamento economico completo, inclusa l’indennità sostitutiva.

    Casi pratici

    Tizio — Quadro con 18 anni di servizio, licenziato per GMO
    Tizio è un responsabile di reparto al livello 1/3 con 18 anni di servizio. La raffineria avvia una ristrutturazione e lo licenzia per giustificato motivo oggettivo. Il preavviso contrattuale è di 8 mesi. L’azienda sceglie di corrispondere l’indennità sostitutiva: con una RGM di 3.800 € (TEM + scatti + indennità quadri), riceve 8 × 3.800 = 30.400 € lordi di indennità sostitutiva, oltre al TFR maturato. L’azienda deve anche verificare l’obbligo di repechage prima del licenziamento.
    Caia — Dimissioni, livello 3, 7 anni di servizio
    Caia decide di cambiare azienda ed è inquadrata al livello 3/4 con 7 anni di servizio. Il preavviso per licenziamento è di 5 mesi; per le dimissioni si dimezza a 2,5 mesi. Caia invia le dimissioni il 3 giugno: il preavviso decorre dal 15 giugno (primo utile) e scade il 31 agosto. Caia lavora il preavviso per intero e il 1° settembre inizia il nuovo lavoro.
    Sempronio — Livello 6, 18 mesi di servizio, licenziato
    Sempronio è al livello 6 con 18 mesi di anzianità. Viene licenziato per giustificato motivo soggettivo. Il preavviso contrattuale è di 2 settimane (fascia fino a 2 anni per il livello 6). La comunicazione arriva il 20 del mese: i giorni mancanti al 30 (10 giorni) si sommano alle 2 settimane nominali, portando il preavviso effettivo a circa 24 giorni. L’azienda corrisponde l’indennità sostitutiva delle 2 settimane.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso deve dare un quadro nel CCNL Energia e Petrolio?
    I quadri (livelli 1-3) con oltre 15 anni di anzianità devono dare o ricevere 8 mesi di preavviso. Con anzianità fino a 2 anni il preavviso è di 4 mesi. Per le dimissioni i termini si dimezzano.
    Dal quando decorre il preavviso?
    Dal 15 o dal 30 del mese. Se la comunicazione arriva in un giorno intermedio, i giorni mancanti al 15 o al 30 successivo si aggiungono al periodo contrattuale.
    Si può evitare il preavviso con un’indennità sostitutiva?
    Sì, sia il datore che il lavoratore possono rinunciare al preavviso pagando l’indennità sostitutiva pari alla RGM per i mesi non lavorati.
    Il licenziamento per giusta causa azzera il preavviso?
    Sì, il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso. Il datore deve dimostrare la gravità della mancanza; in caso di contestazione il giudice può riqualificare il licenziamento.
    Durante il preavviso il lavoratore ha permessi per cercare lavoro?
    Sì, il CCNL prevede brevi permessi durante il preavviso per la ricerca di nuova occupazione, la cui durata e distribuzione sono stabilite dall’azienda.
    Come si presentano le dimissioni nel settore energia e petrolio?
    Le dimissioni devono essere trasmesse per via telematica tramite il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it). La procedura è obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti, salvo le eccezioni di legge.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 16 aprile 2025. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Vetro e Lampade (Assovetro): preavviso e licenziamento 2026

    CCNL Vetro e Lampade (Assovetro)

    CCNL Vetro e Lampade: preavviso, licenziamento e dimissioni

    Quanto preavviso deve dare il lavoratore del vetro in caso di dimissioni? E il datore in caso di licenziamento? Una guida pratica a termini, indennità sostitutive e casi speciali nel CCNL Assovetro.

    In sintesi

    Nel CCNL Vetro e Lampade (art. 73) il preavviso dipende dal gruppo, dal settore, dal livello e dall’anzianità: da 12 a 24 giorni lavorativi per gli operai e da 15 giorni a 4 mesi per intermedi, impiegati e quadri. Per le dimissioni di intermedi, impiegati e quadri i termini sono dimezzati. Chi non lo rispetta paga all’altra parte l’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assovetro (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    9 aprile 2026
    Vigenza
    1° gennaio 2026 – 31 dicembre 2028
    Riferimento legge
    Art. 2118 c.c. (preavviso); art. 2119 c.c. (giusta causa)

    Il preavviso: cos’è e a cosa serve

    Il preavviso è il periodo che intercorre tra la comunicazione di recesso (licenziamento o dimissioni) e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. Serve a entrambe le parti: al lavoratore per trovare una nuova occupazione senza perdere subito lo stipendio; al datore per trovare un sostituto o organizzare il passaggio di consegne. È disciplinato dall’art. 2118 c.c., che rinvia ai contratti collettivi per la durata.

    Il preavviso è reciproco: vale per il licenziamento senza giusta causa e per le dimissioni del lavoratore. Chi non rispetta il preavviso deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo non lavorato.

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso per il licenziamento — CCNL Vetro e Lampade, art. 73
    Gruppo, settore e livelli Fino a 5 anni Oltre 5 e fino a 10 anni Oltre 10 anni
    Operai (gruppo 3): meccanizzati, trasformazione, soffio 12 giorni lavorativi 16 giorni lavorativi 20 giorni lavorativi
    Operai (gruppo 3): lampade e display 12 giorni lavorativi 18 giorni lavorativi 24 giorni lavorativi
    Intermedi (gruppo 2): meccanizzati, cat. E ½ mese 1 mese 1 mese e ½
    Intermedi: meccanizzati, cat. C-D 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi
    Intermedi: trasformazione e soffio, livello 3° ½ mese 1 mese 1 mese e ½
    Intermedi: trasformazione e soffio, livelli 4°-5°-6° 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi
    Intermedi: lampade e display, cat. D-E 1 mese e ½ 2 mesi 2 mesi e ½
    Intermedi: lampade e display, cat. F 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi
    Impiegati e quadri (gruppo 1): meccanizzati, cat. E 1 mese e ½ (fino a 10 anni) 2 mesi
    Impiegati e quadri: meccanizzati, cat. C-D 2 mesi (fino a 10 anni) 3 mesi
    Impiegati e quadri: meccanizzati, cat. A-B 3 mesi (fino a 10 anni) 4 mesi
    Impiegati e quadri: trasformazione e soffio, livelli 2°-3°-4° 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi
    Impiegati e quadri: trasformazione e soffio, livelli 5°-6° 1 mese e ½ 2 mesi 3 mesi
    Impiegati e quadri: trasformazione e soffio, livelli 7°-8°-9° 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    Impiegati e quadri: lampade e display, cat. A-B-C 2 mesi 3 mesi 4 mesi
    Impiegati e quadri: lampade e display, cat. D-E 1 mese e ½ 2 mesi 2 mesi e ½
    Impiegati e quadri: lampade e display, cat. F-G 1 mese 1 mese e ½ 2 mesi
    Impiegati e quadri: lampade e display, cat. H-I 15 giorni 1 mese 1 mese e ½

    Come si legge: per intermedi, impiegati e quadri il preavviso decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e in caso di dimissioni i termini sono ridotti della metà; per gli operai i giorni sono gli stessi per licenziamento e dimissioni. Fonte: art. 73 del CCNL 10 febbraio 2023 (testo Assovetro). Il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo, che non risulta pubblicato in forma aperta.

    Eccezioni: quando il preavviso non si applica

    Ci sono casi in cui il preavviso viene meno o è ridotto:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): comportamenti gravissimi (furto, aggressione, falsa certificazione, violazione grave delle norme di sicurezza) consentono il licenziamento immediato senza preavviso né indennità sostitutiva. La giusta causa deve essere reale e provata; altrimenti il licenziamento può essere impugnato.
    • Dimissioni per giusta causa: il lavoratore può dimettersi senza preavviso se il datore commette gravi inadempimenti (es. mancato pagamento dello stipendio, demansionamento illegittimo, mobbing). In questo caso il lavoratore ha diritto anche all’indennità sostitutiva da parte del datore.
    • Accordo tra le parti: è sempre possibile concordare un periodo di preavviso diverso (più breve o più lungo) rispetto a quanto previsto dal CCNL, ma non al di sotto dei minimi contrattuali (il CCNL è inderogabile in peius).

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Quando una parte decide di non effettuare il preavviso lavorato (ad esempio il datore vuole che il lavoratore smetta di lavorare subito), deve corrispondere l’indennità sostitutiva. L’importo è pari alla retribuzione globale di fatto (minimo + scatti + indennità continuative) moltiplicata per il numero di giorni di preavviso non effettuati. L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione INPS e IRPEF come normale retribuzione.

    Il preavviso nel ciclo continuo

    Per i lavoratori del ciclo continuo la gestione del preavviso ha una particolarità operativa: il lavoratore deve continuare a lavorare sui turni programmati fino alla scadenza del preavviso. Il datore non può modificare il calendario dei turni durante il preavviso in modo da rendere il lavoro impossibile o penalizzante. In caso di accordo per esonerare il lavoratore dal lavoro durante il preavviso, si corrisponde l’indennità sostitutiva.

    Casi pratici

    Tizio — Dimissioni con preavviso, livello D settore meccanizzato
    Tizio è un operaio (gruppo 3) di cat. D con 3 anni di anzianità e dà le dimissioni il 1° giugno 2026. Il preavviso è di 12 giorni lavorativi, uguale a quello del licenziamento. L’azienda preferisce che smetta subito di lavorare: può esonerarlo dalla prestazione corrispondendogli la retribuzione delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso (art. 73, lett. a).
    Caia — Licenziamento senza giusta causa, livello A
    Caia (cat. A, 12 anni di anzianità) viene licenziata per giustificato motivo oggettivo (ristrutturazione). Per la cat. A dei meccanizzati con oltre 10 anni di servizio il preavviso è di 4 mesi. L’azienda la esonera dal lavoro e le corrisponde l’indennità sostitutiva pari a 4 mensilità di retribuzione. Caia riceve anche il TFR maturato e la quota proporzionale della tredicesima.
    Sempronio — Licenziamento per giusta causa contestato
    Sempronio viene licenziato per giusta causa per presunti danni all’impianto. Il datore non corrisponde preavviso né indennità sostitutiva. Sempronio, convinto che la giusta causa sia infondata, si rivolge a Filctem-Cgil. Se la giusta causa non è provata, il licenziamento diventa senza giusta causa e Sempronio ha diritto sia all’indennità sostitutiva del preavviso sia all’eventuale reintegra o indennità risarcitoria (legge 300/1970, come modificata dalla l. 92/2012 e d.lgs. 23/2015).

    Domande frequenti

    Quanti mesi di preavviso prevede il CCNL Vetro per i livelli alti?
    Per le categorie A e B dei meccanizzati e i livelli 7°-8°-9° di trasformazione e soffio, con più di 10 anni di anzianità, il preavviso è di 4 mesi (art. 73); lo stesso vale per le categorie A-B-C delle lampade e display. Per gli operai è di 12-20 giorni lavorativi (24 nelle lampade e display).
    Il preavviso vale anche per le dimissioni?
    Sì, il preavviso è reciproco: sia il datore (in caso di licenziamento) sia il lavoratore (in caso di dimissioni) deve rispettare i termini contrattuali. In caso di dimissioni senza preavviso, il lavoratore deve corrispondere al datore l’indennità sostitutiva.
    Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
    Se la parte che deve il preavviso preferisce non effettuarlo, corrisponde l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non lavorato. È soggetta a INPS e IRPEF.
    Il licenziamento per giusta causa azzera il preavviso?
    Sì, il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è la risoluzione immediata senza preavviso né indennità sostitutiva. La giusta causa deve essere reale e provata; altrimenti il licenziamento è impugnabile.
    In caso di licenziamento collettivo, cosa cambia?
    I licenziamenti collettivi seguono la l. 223/1991: obbligo di comunicazione ai sindacati, esame congiunto, eventuale accordo su criteri di scelta. I termini di preavviso si applicano anche in questo caso, salvo esonero con pagamento dell’indennità sostitutiva.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2026, maternità, paternità e congedi 2026, tredicesima, quattordicesima e premi 2026 e malattia, infortunio e comporto 2026.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sul testo del CCNL Vetro e Lampade (Assovetro) del 10 febbraio 2023; il rinnovo del 9 aprile 2026 non è stato verificato sul testo. I termini di preavviso sono quelli dell’art. 73. Per situazioni specifiche si consulti un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Formazione Professionale: preavviso e licenziamento

    CCNL Formazione Professionale

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Formazione Professionale Enti

    Quanto dura il preavviso, quando può essere omesso e quali sono le tutele contro il licenziamento per i dipendenti degli enti di formazione professionale accreditati.

    In sintesi

    Nel CCNL Formazione Professionale (art. 57) il preavviso di licenziamento, superato il periodo di prova, è di 3 mesi per tutti i livelli. Per le dimissioni è di 2 mesi per i livelli dal I al IV e di 3 mesi dal V livello in su. Durante il preavviso di licenziamento spettano 2 ore al giorno di permesso retribuito per cercare un altro lavoro. Senza preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva; il licenziamento senza preavviso è riservato ai casi più gravi (art. 59, lettera B). Durante il comporto per malattia e la maternità il licenziamento è vietato.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    FORMA · CENFOP
    Parti sindacali
    FLC-CGIL · CISL Scuola · UIL Scuola RUA · SNALS-CONFSAL
    Preavviso di licenziamento
    3 mesi per tutti i livelli
    Preavviso di dimissioni
    2 mesi (livelli I-IV); 3 mesi (livelli V-IX)

    Tabella riepilogativa

    Termini di preavviso – CCNL Formazione Professionale 2024-2027
    Livelli Licenziamento Dimissioni
    I – IV 3 mesi 2 mesi
    V – IX 3 mesi 3 mesi

    Il preavviso vale per i rapporti a tempo indeterminato superato il periodo di prova ed è utile a tutti gli effetti contrattuali, anche se sostituito dall’indennità. Durante il preavviso di licenziamento spettano 2 ore al giorno di permesso retribuito per la ricerca di un altro lavoro. Il CCNL esclude il preavviso solo per il licenziamento della lettera B dell’art. 59 (grave nocumento all’ente o delitto connesso al lavoro). Fonte: artt. 57, 59 e 60 del testo del CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (revisione del 18 dicembre 2023, pubblicato da CNOS-FAP). Il licenziamento in periodo protetto (malattia nel comporto, maternità) è nullo.

    Il preavviso: finalità e funzionamento

    Il preavviso è il periodo minimo di anticipo con cui una delle parti deve comunicare la volontà di sciogliere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Serve a consentire al lavoratore di trovare una nuova occupazione e al datore di organizzare la sostituzione. Il CCNL Formazione Professionale prevede preavvisi semplici, senza differenze per anzianità di servizio: 3 mesi per il licenziamento a ogni livello; per le dimissioni 2 mesi fino al IV livello e 3 mesi dal V in su (art. 57).

    Durante il periodo di preavviso:

    • Il rapporto di lavoro resta in vigore a tutti gli effetti;
    • Il lavoratore ha diritto alla retribuzione piena;
    • Continuano a maturare ferie e TFR;
    • Il lavoratore può essere esonerato dal preavviso con pagamento dell’indennità sostitutiva (cosiddetto «messa in disponibilità immediata»).

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Se il datore di lavoro non vuole che il lavoratore lavori durante il preavviso (o viceversa, se il lavoratore preferisce cessare subito), può essere concordato il pagamento di un’indennità sostitutiva del preavviso pari alle retribuzioni che sarebbero spettate per l’intero periodo di preavviso. L’indennità è soggetta a contributi previdenziali e a imposte IRPEF (con trattamento separato ai fini dell’aliquota fiscale).

    In caso di dimissioni, se il lavoratore non rispetta il preavviso è il lavoratore a dover corrispondere al datore l’indennità sostitutiva (il datore può trattenerne l’importo dall’ultima busta paga).

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    Il quadro del licenziamento nel settore della formazione professionale si fonda sulla normativa legale (legge 604/1966, Statuto dei Lavoratori, legge 92/2012, d.lgs. 23/2015) integrata dal CCNL:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): mancanze gravissime (furto, gravi inadempienze, ecc.) che non consentono nemmeno la prosecuzione provvisoria. Non richiede preavviso. La tutela del lavoratore dipende dall’anzianità e dalla dimensione dell’ente.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento del lavoratore di gravità inferiore alla giusta causa. Richiede preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Richiede preavviso e, per le aziende sopra 15 dipendenti, il rispetto della procedura preventiva di conciliazione (art. 7 l. 604/1966).

    I periodi protetti: quando il licenziamento è vietato

    Il licenziamento è vietato (e nullo se intimato) nei seguenti periodi:

    • Durante il comporto per malattia (18 mesi nel CCNL, art. 50);
    • Durante la maternità obbligatoria e fino al compimento di un anno di età del figlio;
    • Durante il congedo di paternità obbligatorio;
    • In caso di matrimonio del lavoratore (anno di tutela).

    Il licenziamento intimato in tali periodi è nullo di diritto e il lavoratore ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (o all’indennità sostitutiva, a scelta, nei casi previsti dalla legge).

    Casi pratici

    Tizio – Formatore al livello V che si dimette
    Tizio (livello V) trova un lavoro migliore e vuole lasciare l’ente il prima possibile. Il suo preavviso contrattuale è di 3 mesi. Comunica le dimissioni il 1° marzo 2026; il contratto si risolve il 31 maggio 2026. Se l’ente accetta la riduzione del preavviso per esigenze reciproche, il rapporto cessa prima; altrimenti Tizio deve lavorare fino al 31 maggio o pagare l’indennità sostitutiva dei mesi non rispettati.
    Caia – Impiegata al livello III licenziata con preavviso ridotto
    Caia (livello III) riceve comunicazione di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione dei finanziamenti regionali). Il preavviso di licenziamento è di 3 mesi anche al livello III. L’ente le comunica che per esigenze organizzative la messa in disponibilità è immediata e le corrisponde l’indennità sostitutiva del preavviso (sul solo minimo tabellare: 3 × 1.834,59 € = 5.503,77 € lordi; vanno aggiunti gli altri elementi continuativi della retribuzione, art. 60) in aggiunta al TFR e agli altri istituti. Caia chiede al sindacato di verificare se la procedura di licenziamento per GMO sia stata rispettata.
    Sempronio – Responsabile di sede licenziato durante il comporto
    Sempronio (livello VIII) è assente per malattia da 150 giorni (il comporto del CCNL è di 18 mesi, sommando le malattie dei tre anni precedenti). L’ente gli invia una lettera di licenziamento. Il licenziamento è nullo: Sempronio è ancora nel periodo di comporto. Con l’assistenza del delegato FLC-CGIL impugna il licenziamento entro 60 giorni e ottiene la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni nel frattempo non percepite.

    Domande frequenti

    Quanto è il preavviso nel CCNL Formazione Professionale?
    In caso di licenziamento 3 mesi per tutti i livelli. In caso di dimissioni 2 mesi per i livelli dal I al IV e 3 mesi per i livelli dal V al IX (art. 57).
    Cosa succede se il datore licenzia senza preavviso?
    Se il datore non rispetta il preavviso (salvo giusta causa), deve corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva pari alle retribuzioni del periodo di preavviso non goduto.
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa non richiede preavviso perché la gravità della mancanza non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Quello per giustificato motivo (soggettivo o oggettivo) richiede invece il rispetto del preavviso.
    Quando il lavoratore è protetto contro il licenziamento?
    Durante il comporto per malattia, la maternità obbligatoria (fino a un anno del figlio), il congedo di paternità obbligatorio e il matrimonio. In questi periodi il licenziamento è nullo.
    Come si calcolano i mesi di preavviso?
    I mesi di preavviso sono di calendario: un preavviso di 2 mesi comunicato il 15 marzo scade il 15 maggio. Durante il preavviso il lavoratore mantiene tutti i diritti contrattuali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi parentali, tredicesima, premi e fondo incentivi e malattia e infortunio sul lavoro.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Formazione Professionale 2024-2027 (firma del 1° marzo 2024). La disciplina del licenziamento si fonda anche sulla normativa legale (l. 604/1966, Statuto dei Lavoratori, l. 92/2012, d.lgs. 23/2015). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola RUA, SNALS-CONFSAL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro: preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore

    CCNL Cooperative di Produzione e Lavoro

    Preavviso, licenziamento ed esclusione del socio lavoratore di cooperativa

    La fine del rapporto con il socio lavoratore di cooperativa ha una doppia dimensione: lavoristica (preavviso, giusta causa, giustificato motivo) e associativa (recesso, esclusione). Conoscere entrambi i piani è fondamentale per tutelare i propri diritti.

    In sintesi

    Il licenziamento del socio lavoratore segue le regole del CCNL di settore (termini di preavviso per livello e anzianità) e della legge ordinaria (giusta causa, giustificato motivo). Determina di norma anche la perdita della qualità di socio. L’esclusione associativa (art.2533 c.c.) è invece un atto dell’organo amministrativo che produce la risoluzione del rapporto di lavoro: il socio può impugnarli entrambi separatamente.

    Dati contrattuali

    Termini di preavviso
    Come da CCNL di settore (variabili per livello e anzianità)
    Cause di licenziamento
    Giusta causa (senza preavviso); giustificato motivo soggettivo/oggettivo (con preavviso)
    Esclusione associativa
    Art. 2533 c.c.; delibera CdA o assemblea; impugnabile entro 60 giorni
    Norma di legge principale
    L. 142/2001, artt. 1 e 5; L. 604/1966; D.Lgs. 23/2015
    Impugnazione licenziamento
    Entro 60 giorni dalla comunicazione scritta

    Il preavviso nel lavoro cooperativo

    I termini di preavviso per il licenziamento e per le dimissioni del socio lavoratore sono quelli previsti dal CCNL di settore richiamato nel regolamento interno, in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio.

    Questi termini si applicano ai casi di:

    • licenziamento per giustificato motivo oggettivo (riduzione di personale, cambiamento organizzativo);
    • licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento contrattuale non grave);
    • dimissioni del socio lavoratore.

    Non è previsto preavviso in caso di giusta causa (mancanza grave che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto) né durante il periodo di prova.

    L’omissione del preavviso obbliga la parte inadempiente a corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato.

    Licenziamento del socio lavoratore: la disciplina lavoristica

    Per la parte giuslavoristica, il licenziamento del socio lavoratore con rapporto subordinato è regolato dalla L. 604/1966, dalla L. 300/1970 e, per le assunzioni successive al 7 marzo 2015, dal D.Lgs. 23/2015 (contratto a tutele crescenti). Le tutele applicabili (reintegrazione o indennità) dipendono:

    • dal numero di dipendenti della cooperativa (soglia 15);
    • dalla data di assunzione del socio (ante o post 7 marzo 2015);
    • dalla natura del vizio del licenziamento (nullità, annullabilità o illegittimità).

    L’art.5 della L.142/2001 stabilisce espressamente che allo scioglimento del rapporto di lavoro del socio lavoratore si applica la normativa ordinaria sui licenziamenti, con esclusione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori nei casi in cui il rapporto di lavoro cessa insieme al rapporto associativo (recesso o esclusione da socio). Questa è la deroga più rilevante rispetto al dipendente ordinario.

    L’esclusione dal rapporto associativo: art. 2533 c.c.

    L’esclusione è un provvedimento associativo, distinto dal licenziamento, con cui la cooperativa delibera la cessazione del rapporto di socio. Può essere deliberata dall’organo amministrativo o, se lo statuto prevede, dall’assemblea, nei casi indicati dall’art.2533 c.c.:

    • gravi violazioni degli obblighi associativi o contrattuali;
    • mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione;
    • casi previsti dallo statuto.

    L’esclusione determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Il socio ha 60 giorni per proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria. Separatamente, ha ulteriori 60 giorni per impugnare il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro.

    Tabella riepilogativa

    Cessazione del rapporto di lavoro del socio lavoratore: sintesi
    Causa Preavviso Effetto associativo Impugnazione
    Giusta causa (licenziamento) No Perde qualità di socio Entro 60 gg (giud. del lavoro)
    GMO / GMS (licenziamento) Sì (CCNL) Perde qualità di socio Entro 60 gg (giud. del lavoro)
    Dimissioni Sì (CCNL) Perde qualità di socio (recesso dal rapporto assoc.) Non applicabile
    Esclusione associativa No (atto assoc.) Sì – è l’esclusione stessa Entro 60 gg (art.2533 c.c.)
    Superamento comporto Sì (CCNL) Perde qualità di socio Entro 60 gg (giud. del lavoro)

    Le tutele applicabili al licenziamento illegittimo (reintegrazione o indennità) variano in base alla dimensione della cooperativa, alla data di assunzione e alla natura del vizio. Verificare con un consulente del lavoro o sindacalista.

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo
    La cooperativa logistica di cui Tizio è socio (livello 4°, 6 anni di anzianità) perde un contratto importante e decide di ridurre il personale. Tizio riceve una lettera di licenziamento per GMO con preavviso di 3 mesi (come da CCNL Logistica per quel livello e anzianità). Il licenziamento risolve anche il rapporto associativo; la cooperativa rimborsa la quota nei termini dello statuto.
    Caia – Esclusione associativa e impugnazione
    Il CdA della cooperativa edile delibera l’esclusione di Caia per «comportamento gravemente lesivo degli interessi sociali». Caia ritiene l’esclusione ingiustificata: entro 60 giorni propone opposizione al Tribunale (procedimento societario) e separatamente impugna il licenziamento davanti al Giudice del Lavoro. Le due cause seguono binari procedurali distinti.
    Sempronio – Dimissioni e recesso dal rapporto associativo
    Sempronio decide di lasciare la cooperativa metalmeccanica dopo 4 anni. Presenta le dimissioni con preavviso di 2 mesi (CCNL Cooperative Metalmeccaniche, livello C3). Le dimissioni risolvono sia il rapporto di lavoro sia quello associativo; lo statuto prevede che la quota venga rimborsata entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio successivo.

    Domande frequenti

    Quali sono i termini di preavviso per il socio lavoratore?
    I termini sono quelli del CCNL di settore applicabile, variabili per livello e anzianità. Si applicano sia in caso di licenziamento sia di dimissioni.
    Il licenziamento del socio lavoratore è uguale a quello del dipendente ordinario?
    Per la parte lavoristica sì: si applicano le regole ordinarie. In più, il licenziamento determina la perdita della qualità di socio. L’art.18 dello Statuto dei Lavoratori non si applica quando rapporto di lavoro e associativo cessano insieme.
    Cos’è l’esclusione dalla cooperativa?
    Un atto associativo deliberato dall’organo amministrativo per gravi violazioni (art.2533 c.c.). Determina la risoluzione del rapporto di lavoro. Impugnabile entro 60 giorni davanti al Tribunale.
    Il socio escluso può impugnare sia l’esclusione sia il licenziamento?
    Sì. L’esclusione si impugna entro 60 giorni ex art.2533 c.c.; il licenziamento si impugna entro 60 giorni davanti al Giudice del Lavoro. Sono due impugnazioni distinte.
    Le dimissioni comportano la perdita della qualità di socio?
    In linea generale sì, salvo diversa previsione statutaria. Lo statuto può consentire di mantenere la qualità di socio non lavoratore.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e trattamento minimo del socio lavoratore, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL del socio lavoratore, maternità, paternità e congedi del socio lavoratore, tredicesima, quattordicesima e premi del socio lavoratore e malattia e infortunio del socio lavoratore.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al giugno 2026. Il quadro normativo di riferimento è la L.142/2001, la L.604/1966, il D.Lgs.23/2015 e l’art.2533 del codice civile. Per i termini esatti di preavviso occorre consultare il CCNL di settore applicabile. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL nelle rispettive federazioni di categoria), Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Lavoro, o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL RSA e Case di Riposo ANASTE: preavviso e licenziamento 2025

    CCNL RSA e Case di Riposo (ANASTE)

    Preavviso e licenziamento CCNL ANASTE 2025: termini, calcolo e tutele

    Il CCNL ANASTE disciplina i termini di preavviso per licenziamento e dimissioni in base al livello di inquadramento (art. 98). Il mancato rispetto del preavviso obbliga alla corresponsione dell’indennità sostitutiva; le tutele contro il licenziamento illegittimo sono regolate dalla legge.

    In sintesi

    Il CCNL ANASTE fissa termini di preavviso da 15 a 90 giorni di calendario in base al livello, senza distinzioni di anzianità. Il mancato rispetto comporta l’indennità sostitutiva. Le tutele contro il licenziamento illegittimo seguono la legge (d.lgs. 23/2015 per le assunzioni post-marzo 2015, art. 18 St. Lav. per le precedenti).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANASTE (datoriale) · CIU-Unionquadri · SNALV-Confsal · Confsal · CSE · CSE Sanità · CSE Fulscam · Confelp
    Ultimo rinnovo
    23 luglio 2025 (verbale); testo consolidato 3 novembre 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2025 (scaduto). Il CCNL era stato firmato il 3 novembre 2025; la piattaforma per il rinnovo e’ stata presentata l’11 febbraio 2026 e la trattativa e’ in corso. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Ambito
    Strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie-assistenziali aderenti ad ANASTE
    Norma di riferimento
    Art. 2118 e 2119 c.c. per il recesso; d.lgs. n. 23/2015 e art. 18 St. Lav. per le tutele

    Il preavviso: funzione e disciplina contrattuale

    Il preavviso è l’obbligo, previsto dall’art. 2118 c.c. e disciplinato nel dettaglio dal CCNL ANASTE, di comunicare con un certo anticipo la propria intenzione di recedere dal contratto di lavoro. Esso vale sia per il licenziamento (recesso del datore) sia per le dimissioni (recesso del lavoratore).

    La funzione del preavviso è duplice: consente al datore di organizzare la sostituzione e al lavoratore di trovare una nuova occupazione prima che il rapporto cessi. Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente, con tutti i diritti e obblighi reciproci.

    Il preavviso non è dovuto in caso di licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.), vale a dire quando la gravità del comportamento del lavoratore rende impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In questo caso il datore può recedere con effetto immediato. Analogamente, il lavoratore che si dimette per giusta causa (gravi inadempimenti del datore) può abbandonare immediatamente il posto senza rispettare il preavviso.

    Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

    Termini di preavviso CCNL ANASTE (art. 98) — licenziamento e dimissioni (giorni di calendario)
    Livello Preavviso
    Livello 1 15 giorni
    Livelli 2 e 3 25 giorni
    Livello 3S 30 giorni
    Livelli 4, 5, 6 e 7 40 giorni
    Livelli 8 e 9 60 giorni
    Livello 10 e Quadri 90 giorni

    Nota: fonte testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025, art. 98. I termini sono in giorni di calendario, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di recesso e non variano con l’anzianità. Valgono sia per il licenziamento sia per le dimissioni volontarie, salvo il caso di giusta causa. Per le dimissioni vedi anche procedura telematica e tutele.

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Quando il datore di lavoro o il lavoratore non rispettano il termine di preavviso, è dovuta l’indennità sostitutiva, calcolata secondo l’art. 68 del CCNL e comprensiva dei ratei di tredicesima, ove dovuti (art. 98, comma 3). La retribuzione comprende il minimo conglobato, il salario di anzianità, l’eventuale elemento integrativo, i superminimi e l’indennità di funzione per i Quadri; sono esclusi rimborsi spese e compensi per straordinario.

    L’indennità sostitutiva è soggetta a contribuzione previdenziale piena ed è tassata come reddito da lavoro dipendente. Non confluisce nel TFR.

    La trattenuta dell’indennità sostitutiva dal TFR e dal saldo finale si applica quando è il lavoratore a non rispettare il preavviso (dimissioni senza rispettare il termine): in questo caso il datore può trattenere la somma corrispondente dal TFR o da altri crediti del lavoratore, entro i limiti di legge.

    Il licenziamento: cause giustificatrici e procedura

    Il licenziamento individuale nel rapporto regolato dal CCNL ANASTE deve rispettare le cause giustificatrici previste dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 2119 c.c.:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): grave inadempimento contrattuale che non consente la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; nessun preavviso né indennità sostitutiva.
    • Giustificato motivo soggettivo: inadempimento di notevole importanza degli obblighi contrattuali del lavoratore; richiede preavviso.
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa; richiede preavviso e, se il datore occupa più di 15 dipendenti, la preventiva comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro.

    Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto, a pena di inefficacia. Su richiesta del lavoratore, il datore è tenuto a comunicare per iscritto i motivi entro 7 giorni. La procedura disciplinare per il licenziamento per motivi soggettivi deve rispettare l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (contestazione preventiva, termine di difesa di almeno 5 giorni).

    Le tutele contro il licenziamento illegittimo

    Le tutele in caso di licenziamento illegittimo dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni dell’organico del datore:

    • Assunzioni dopo il 7 marzo 2015: si applica il d.lgs. n. 23/2015 (cosiddetto «contratto a tutele crescenti»). In caso di licenziamento ingiustificato il giudice condanna al pagamento di un’indennità da 2 a 12 mensilità (calcolata sulla retribuzione mensile) crescente con l’anzianità. La reintegrazione nel posto di lavoro è prevista solo in caso di licenziamento discriminatorio, nullo per violazione di norme imperative (es. durante la maternità) o disciplinare per insussistenza del fatto contestato.
    • Assunzioni antecedenti al 7 marzo 2015 presso datori con ≥16 dipendenti: si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori nella versione riformata dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero), con diversi regimi a seconda della tipologia di vizio del licenziamento.
    • Datori con meno di 15 dipendenti: si applica la cosiddetta «tutela obbligatoria» (legge n. 604/1966, art. 8): riassunzione entro 3 giorni o pagamento di un’indennità da 2,5 a 6 mensilità.

    Il licenziamento durante il periodo di maternità/paternità (dal momento del concepimento fino a un anno di vita del bambino) è nullo di diritto ai sensi del d.lgs. n. 151/2001, indipendentemente dalle dimensioni aziendali e dalla data di assunzione.

    Dimissioni volontarie: preavviso e procedura telematica

    Le dimissioni volontarie devono essere comunicate in forma scritta rispettando i termini di preavviso della tabella sopra riportata. Dal 12 marzo 2016 (d.lgs. n. 151/2015, art. 26) le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso il portale del Ministero del Lavoro (cliclavoro.gov.it), con facoltà di revoca entro 7 giorni. La forma telematica non si applica durante il periodo di prova.

    In caso di mancato rispetto del preavviso da parte del lavoratore dimissionario, il datore può trattenere l’importo dell’indennità sostitutiva dal TFR liquidando il netto. Questa trattenuta deve essere documentata nel cedolino finale.

    Casi pratici

    Tizio — OSS licenziato per giustificato motivo oggettivo dopo 8 anni
    Tizio, OSS al livello 4 con 8 anni di anzianità, è licenziato per riduzione del personale (giustificato motivo oggettivo). Il CCNL ANASTE gli riconosce 40 giorni di calendario di preavviso (livello 4, art. 98): l’anzianità non cambia il termine. La retribuzione base è 1.562,10 € + uno scatto da 27,89 € = 1.590 € al mese. Se il datore sceglie di non farlo lavorare, gli deve l’indennità sostitutiva dei 40 giorni, calcolata sulla retribuzione dell’art. 68 e comprensiva dei ratei di tredicesima. Tizio ha diritto anche alla NASpI se ha i requisiti contributivi.
    Caia — Coordinatrice di reparto (livello 7) che si dimette
    Caia, coordinatrice al livello 7 con 3 anni di anzianità, decide di dimettersi per accettare un altro impiego. Il CCNL ANASTE le impone 40 giorni di calendario di preavviso (livelli da 4 a 7). Caia presenta le dimissioni telematicamente tramite il portale ministeriale, ma lavora solo 35 giorni: per i 5 giorni mancanti il datore può chiederle una somma pari alla retribuzione di quel periodo (art. 98, comma 4), trattenendola dalle spettanze finali.
    Sempronio — Direttore di struttura (Quadro) e licenziamento per giusta causa
    Sempronio, direttore inquadrato come Quadro con 12 anni di anzianità, viene licenziato per giusta causa a seguito di una grave irregolarità amministrativa. Il datore, dopo aver effettuato la contestazione disciplinare e aver acquisito le giustificazioni di Sempronio nei termini di legge, procede al licenziamento immediato senza preavviso. Sempronio, assunto prima del 7 marzo 2015 in una struttura con 40 dipendenti, impugna il licenziamento entro 60 giorni con raccomandata e poi deposita il ricorso in tribunale entro 180 giorni. Il giudice valuterà la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un OSS licenziato in una RSA ANASTE?
    Un OSS inquadrato al livello 4 ha diritto a 40 giorni di calendario di preavviso, indipendentemente dall’anzianità (art. 98). Il datore di lavoro può optare per l’indennità sostitutiva, calcolata sulla retribuzione dell’art. 68 con i ratei di tredicesima.
    Cosa si intende per indennità sostitutiva del preavviso?
    L’indennità sostitutiva del preavviso è la somma che il datore di lavoro o il lavoratore deve corrispondere all’altra parte quando non viene rispettato il termine di preavviso contrattuale. È calcolata sulla retribuzione dell’art. 68 per il periodo di preavviso omesso, comprensiva dei ratei di tredicesima (art. 98, commi 3 e 4).
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. Il licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.) è quello causato da una grave violazione tale da rendere impossibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. In questo caso il datore può recedere senza preavviso né indennità sostitutiva.
    Quali tutele ha il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo?
    Le tutele dipendono dalla data di assunzione e dalle dimensioni del datore. Per le assunzioni successive al 7 marzo 2015 si applicano le tutele crescenti del d.lgs. n. 23/2015 (indennità risarcitoria da 2 a 12 mensilità, o reintegra in caso di licenziamento discriminatorio, nullo o disciplinare senza fatto). Per le assunzioni precedenti presso datori con più di 15 dipendenti si applica l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
    Le dimissioni per giusta causa danno diritto all’indennità di preavviso?
    Sì. Se il lavoratore si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) — ad esempio per gravi inadempimenti del datore — ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a carico del datore, oltre alla NASpI se ne ha i requisiti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2025, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi 2025 e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e si basano sull’art. 98 del testo consolidato del CCNL ANASTE 2023-2025 (3 novembre 2025). La disciplina del licenziamento è soggetta a evoluzione normativa e giurisprudenziale: per situazioni concrete è indispensabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (SNALV-Confsal, Confsal, CIU-Unionquadri, CSE) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Tessile e Moda Artigianato: preavviso e licenziamento 2024

    CCNL Tessile e Moda (Artigianato)

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Tessile e Moda Artigianato

    Guida ai termini di preavviso per licenziamento e dimissioni nelle imprese artigiane del tessile e della moda: durate per livello e anzianità, indennità sostitutiva, casi in cui il preavviso non spetta e tutele speciali.

    In sintesi

    Nel CCNL Tessile Moda Artigianato il preavviso varia da 15 giorni (operai di livello 1-2, anzianità fino a 2 anni) a 4 mesi (livelli 5-6S con anzianità oltre 10 anni). In mancanza di preavviso, la parte inadempiente deve corrispondere l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione globale per i giorni non lavorati di preavviso.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Confartigianato Moda · CNA Federmoda · Casartigiani · CLAAI
    Parti sindacali
    Femca-CISL · Filctem-CGIL · Uiltec-UIL
    Ultimo rinnovo
    16 luglio 2024
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Nota
    I termini di preavviso si computano in giorni di calendario; l’anzianità è riferita al servizio continuativo presso lo stesso datore

    Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

    Termini di preavviso per licenziamento e dimissioni – CCNL Tessile e Moda Artigianato
    Livello Anzianità fino a 2 anni Anzianità da 2 a 5 anni Anzianità da 5 a 10 anni Anzianità oltre 10 anni
    1 – 2 (Operai generici e comuni) 15 giorni 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    3 – 4 (Operai qualificati e specializzati) 20 giorni 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    5 (Impiegati/intermedi specializzati) 30 giorni 45 giorni 60 giorni 90 giorni
    6 – 6S (Impiegati direttivi, Quadri) 45 giorni 60 giorni 90 giorni 120 giorni

    Nota: I termini di preavviso si contano in giorni di calendario. Sia il licenziamento (da parte del datore) sia le dimissioni (da parte del lavoratore) sono soggetti agli stessi termini. In caso di mancato preavviso da parte di uno dei due soggetti, l’altra parte ha diritto all’indennità sostitutiva. Il preavviso inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione, salvo diverso accordo tra le parti.

    Come si computa il preavviso: decorrenza e interruzione

    Il preavviso è l’avviso preventivo che una delle parti del rapporto di lavoro deve dare all’altra prima di recedere dal contratto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.). Ha la funzione di consentire alla parte avvisata di organizzarsi: il datore trova un sostituto, il lavoratore trova un nuovo impiego.

    Nel CCNL Tessile Moda Artigianato il preavviso decorre di norma dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione scritta di recesso, salvo accordo tra le parti per una decorrenza diversa. La comunicazione deve essere formulata per iscritto (lettera raccomandata, PEC o comunicazione firmata in contraddittorio).

    Il preavviso è sospeso nei seguenti casi:

    • Malattia del lavoratore: il decorso del preavviso si interrompe per la durata della malattia certificata, riprendendo alla guarigione, nei limiti del periodo di comporto.
    • Infortunio sul lavoro: stessa regola della malattia.
    • Congedo di maternità obbligatoria o congedo di paternità obbligatorio: il preavviso è sospeso per l’intero periodo di congedo.

    Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro rimane in essere a tutti gli effetti: il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione e maturano ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR.

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Quando una delle parti non rispetta il termine di preavviso (il datore licenzia con effetto immediato senza giusta causa, o il lavoratore si dimette senza rispettare i termini), è dovuta l’indennità sostitutiva del preavviso (art. 2118, secondo comma, c.c.).

    L’indennità è pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso non goduto. Il calcolo si basa sulla retribuzione giornaliera ottenuta dividendo la retribuzione mensile globale per:

    • 26 (per lavoratori con orario su 6 giorni).
    • 22 (per lavoratori con orario su 5 giorni).

    L’importo giornaliero così ottenuto si moltiplica per i giorni di preavviso non lavorati. L’indennità sostitutiva è soggetta a IRPEF ordinaria e a contribuzione previdenziale piena. Non è esclusa dalla base di calcolo del TFR per la parte corrispondente al preavviso di competenza dell’anno.

    Quando il preavviso non è dovuto: giusta causa e jus variandi

    Il preavviso non è dovuto nei seguenti casi:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): quando si verifica una condotta del lavoratore così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Esempi tipici: furto, grave insubordinazione, assenza ingiustificata prolungata, divulgazione di segreti aziendali. Il datore non deve preavviso né indennità sostitutiva, ma deve provare la giusta causa.
    • Dimissioni per giusta causa: il lavoratore può dimettersi senza preavviso se il datore ha commesso gravi inadempienze (es. mancato pagamento delle retribuzioni, demansionamento grave, mobbing certificato). In tal caso il lavoratore ha diritto alla NASPI come se fosse stato licenziato.
    • Periodo di prova: durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso e senza indennità (salvo diversa previsione del CCNL).

    Tipologie di licenziamento e tutele applicabili

    Il licenziamento nelle piccole imprese artigiane è disciplinato dalla L. n. 604/1966 (giustificato motivo oggettivo o soggettivo) e dal D.Lgs. n. 23/2015 (contratto a tutele crescenti, per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015). Per i lavoratori assunti prima di tale data, si applica la disciplina della L. n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) nelle forme previste per le piccole imprese.

    Nelle imprese artigiane (tipicamente fino a 15 dipendenti) la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo si applica solo nelle ipotesi di licenziamento discriminatorio, nullo o ritorsivo. Per i licenziamenti privi di giusta causa o giustificato motivo nelle piccole imprese, la tutela è generalmente indennitaria (da 2 a 6 mensilità di retribuzione, secondo i criteri dell’art. 9, D.Lgs. n. 23/2015, come modificato dalla L. n. 92/2012 per le vecchie assunzioni).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio di livello 3 con 4 anni di anzianità: quanto preavviso?
    Tizio lavora in una sartoria artigiana dal gennaio 2021 (4 anni di servizio al dicembre 2025). L’inquadramento è livello 3. Il datore decide di licenziarlo per giustificato motivo oggettivo (riduzione dell’organico). Il preavviso spettante è 30 giorni (livelli 3-4, anzianità da 2 a 5 anni). Se il datore preferisce non farlo lavorare, eroga l’indennità sostitutiva: 1.551,03 € ÷ 26 × 30 giorni = 1.789,27 € lordi. Tizio riceve anche il TFR, i ratei e le ferie non godute.
    Caia – Impiegata di livello 6 con 12 anni di anzianità: si dimette
    Caia, livello 6, lavora nella stessa impresa da 12 anni. Decide di dimettersi per accettare un’altra offerta. Il preavviso contrattuale è di 120 giorni (livello 6, anzianità oltre 10 anni). Se vuole anticipare il distacco, deve corrispondere al datore l’indennità sostitutiva per i giorni mancanti. Il datore può anche rinunciare al preavviso liberando Caia prima della scadenza, senza che ciò modifichi i diritti economici al saldo finale.
    Sempronio – Licenziato per giusta causa: il preavviso non spetta
    Sempronio viene sorpreso a sottrarre tessuti dal magazzino. Il datore contesta il fatto con lettera disciplinare e, dopo il contraddittorio, irroga il licenziamento per giusta causa. Non è dovuto alcun preavviso né indennità sostitutiva. Sempronio ha comunque diritto al TFR maturato (il licenziamento per giusta causa non priva del TFR), alle ferie non godute e ai ratei di mensilità aggiuntive maturati fino alla data di cessazione effettiva.

    Domande frequenti

    Qual è il preavviso per un operaio di livello 3 con 4 anni di anzianità?
    Il termine di preavviso per i livelli 3-4 con anzianità da 2 a 5 anni è di 30 giorni di calendario, sia per il licenziamento sia per le dimissioni. Lo stesso termine si applica se è il lavoratore a dimettersi.
    Come si calcola l’indennità sostitutiva del preavviso?
    Si divide la retribuzione mensile globale per 26 (se lavora su 6 giorni) o per 22 (se lavora su 5 giorni), ottenendo la retribuzione giornaliera. Questa si moltiplica per i giorni di preavviso non lavorati. L’importo è assoggettato a IRPEF ordinaria e contribuzione.
    Il preavviso si sospende in caso di malattia?
    Sì. Il decorso del preavviso si interrompe in caso di malattia certificata e riprende alla guarigione, nei limiti del periodo di comporto (12 mesi in 24 mesi). Stessa regola si applica per l’infortunio e per i congedi obbligatori.
    Il lavoratore che si dimette per giusta causa ha diritto alla NASPI?
    Sì. Le dimissioni per giusta causa (inadempimento grave del datore: mancato pagamento delle retribuzioni, demansionamento grave, mobbing certificato) sono equiparate al licenziamento ai fini NASPI: il lavoratore può presentare domanda di indennità di disoccupazione.
    Cosa succede se durante il preavviso il lavoratore si ammala?
    Il periodo di malattia sospende il decorso del preavviso. I giorni di malattia non si contano nel preavviso. Alla guarigione (o al termine del comporto) il preavviso riprende a decorrere dal punto in cui era stato interrotto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024, tredicesima, quattordicesima e premi 2024 e malattia e infortunio 2024.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Tessile-Moda e Chimica-Ceramica per l’Artigianato del 16 luglio 2024 (vigenza 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, le organizzazioni sindacali di categoria (Femca-CISL, Filctem-CGIL, Uiltec-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cooperative di Consumo: preavviso e licenziamento

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: preavviso e licenziamento

    Il preavviso nella distribuzione cooperativa è un istituto che tutela entrambe le parti: garantisce al lavoratore un periodo per trovare nuova occupazione e al datore il tempo per organizzare la sostituzione. Il CCNL Distribuzione Cooperativa (art. 200) disciplina termini in giorni di calendario differenziati per livello e anzianità, che decorrono dal 1° o dal 16 del mese, con regole precise sull’indennità sostitutiva (art. 201).

    In sintesi

    I termini di preavviso (art. 200) variano da 15 giorni (6° livello, fino a 5 anni di anzianità) a 120 giorni (quadri e 1° livello, oltre 10 anni), con gli stessi termini per licenziamento e dimissioni. Il mancato rispetto del preavviso fa scattare l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima (art. 201). Il licenziamento deve essere impugnato per iscritto entro 60 giorni.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · Agci Agrital Settore Consumo
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Riferimenti normativi
    Art. 2118–2119 c.c.; l. 604/1966; l. 300/1970; d.lgs. 23/2015

    Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

    Termini di preavviso (giorni di calendario) – art. 200 CCNL Distribuzione Cooperativa
    Livello Anzianità fino a 5 anni Anzianità da 5 a 10 anni Anzianità oltre 10 anni
    Quadri e 1° livello 60 giorni 90 giorni 120 giorni
    2° e 3° livello 30 giorni 45 giorni 60 giorni
    4° e 5° livello 20 giorni 30 giorni 45 giorni
    6° livello 15 giorni 20 giorni 20 giorni

    Nota: i termini valgono tanto per il licenziamento quanto per le dimissioni e decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese (art. 200). I parametri 3° super e 4° super rientrano nel 3° e 4° livello. L’indennità per mancato preavviso (art. 201) è equivalente alla retribuzione di fatto del periodo, comprensiva dei ratei di 13ª e 14ª mensilità.

    Preavviso nel licenziamento: obbligo e forme

    Il datore che intende recedere dal rapporto di lavoro deve rispettare il termine di preavviso previsto dal CCNL, salvo il caso di licenziamento per giusta causa. La comunicazione di licenziamento deve essere:

    • in forma scritta (art. 2 l. 604/1966); il licenziamento orale è privo di effetto;
    • motivata: il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempienza del lavoratore) o oggettivo (ragioni organizzative o economiche) deve indicare espressamente le ragioni nella lettera di licenziamento;
    • preceduta da procedura disciplinare (art. 7 Stat. Lav.) per il licenziamento disciplinare: contestazione scritta, termine per le controdeduzioni (5 giorni), eventuale audizione.

    Durante il periodo di preavviso il rapporto di lavoro prosegue normalmente: il lavoratore continua a svolgere le proprie mansioni e a percepire la retribuzione piena. Il datore può dispensare il lavoratore dall’obbligo di lavorare («messa in dispensa dal preavviso») corrispondendo l’indennità sostitutiva.

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Quando il preavviso non viene lavorato — per scelta del datore o del lavoratore — la parte che non rispetta il termine deve corrispondere all’indennità sostitutiva del preavviso all’altra parte:

    • se è il datore a non rispettare il preavviso (licenziamento tronco), deve corrispondere al lavoratore l’indennità pari alla retribuzione di fatto per i giorni o mesi di preavviso non lavorati;
    • se è il lavoratore a non rispettare il preavviso (dimissioni in tronco senza giusta causa), il datore può trattenere dalla liquidazione finale l’equivalente importo.

    L’indennità sostitutiva è soggetta a contributi previdenziali e a tassazione IRPEF come la retribuzione ordinaria, con la sola eccezione del trattamento fiscale agevolato della quota di TFR.

    Licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

    La legge 604/1966 e lo Statuto dei Lavoratori distinguono:

    • Giusta causa (art. 2119 c.c.): fatto grave che non permette la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Il licenziamento è immediato, senza preavviso. Esempi tipici: furto, gravi inadempienze, violenza sul luogo di lavoro;
    • Giustificato motivo soggettivo: notevole inadempimento degli obblighi contrattuali; il preavviso è dovuto;
    • Giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, organizzazione del lavoro o regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto di lavoro). Il preavviso è dovuto. Per gli assunti prima del 7 marzo 2015, nelle imprese sopra i 15 dipendenti, prima del licenziamento per GMO il datore deve tentare la conciliazione preventiva in DTL (art. 7 l. 604/1966).

    Le tutele in caso di licenziamento illegittimo variano in base alla dimensione dell’azienda e alla data di assunzione: le grandi cooperative applicano la reintegrazione o l’indennità risarcitoria secondo l’art. 18 Stat. Lav. (lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015) o il regime del d.lgs. 23/2015 (assunti successivamente).

    Dimissioni: regole e dimissioni per giusta causa

    Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al datore e trasmesse telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (obbligo introdotto dal d.lgs. 151/2015). Il lavoratore deve rispettare il termine di preavviso del CCNL; in difetto, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva.

    Le dimissioni per giusta causa del lavoratore — causate da grave inadempienza del datore (es. mancato pagamento delle retribuzioni, mutamento peggiorativo delle mansioni, molestie) — non richiedono preavviso e danno diritto all’indennità sostitutiva a carico del datore, oltre che alla NASpI (in deroga alla regola ordinaria che esclude le dimissioni volontarie).

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere al 4° livello, 3 anni di anzianità, licenziamento per riduzione personale
    Tizio viene licenziato per giustificato motivo oggettivo (soppressione del reparto). Se fosse stato assunto prima del 7 marzo 2015, la cooperativa con più di 15 dipendenti dovrebbe attivare la conciliazione preventiva in DTL; per gli assunti dopo tale data si applica il d.lgs. 23/2015. Tizio riceve la lettera di licenziamento con preavviso di 20 giorni, che è il termine dell’art. 200 per il 4° livello con 3 anni di anzianità. Tizio deve impugnare il licenziamento entro 60 giorni se lo ritiene illegittimo, rivolgendosi alla Filcams-Cgil.
    Caia – Banconista al 3° livello, dimissioni senza rispettare il preavviso
    Caia trova un nuovo impiego e vuole partire immediatamente. Ha 2 anni di anzianità al 3° livello: il preavviso è di 30 giorni di calendario (art. 200). Caia si dimette telematicamente ma non lavora il preavviso. La cooperativa trattiene l’importo corrispondente a 30 giorni di retribuzione di fatto, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima, dalle competenze finali. Caia riceve ciò che avanza.
    Sempronio – Caporeparto al 2° livello, licenziamento disciplinare
    Sempronio viene sorpreso a falsificare il registro presenze. La cooperativa avvia la procedura disciplinare: contestazione scritta, 5 giorni per le controdeduzioni, audizione. Al termine della procedura emette il licenziamento per giusta causa. Sempronio non ha diritto al preavviso: il licenziamento è immediato. Sempronio può impugnare il provvedimento entro 60 giorni se ritiene sproporzionata la sanzione, con ricorso al Giudice del Lavoro. Il TFR e le competenze maturate restano dovute anche in caso di licenziamento per giusta causa.

    Domande frequenti

    Quali sono i termini di preavviso nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    I termini variano per livello e anzianità: da 15 giorni per il 6° livello con poca anzianità fino a 120 giorni per i quadri e il 1° livello con oltre 10 anni di servizio (art. 200, tabella qui sopra).
    Cosa è l’indennità sostitutiva del preavviso?
    È il compenso dovuto dalla parte che non rispetta il preavviso: il datore paga al lavoratore la retribuzione di fatto per i giorni non lavorati; il lavoratore che si dimette in tronco subisce la trattenuta di pari importo dalle competenze finali.
    Il licenziamento per giusta causa richiede il preavviso?
    No. In caso di giusta causa (fatto grave che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto) il licenziamento è immediato e senza preavviso. Esempi: furto, gravi violenze, falsificazione di documenti.
    Entro quando devo impugnare un licenziamento?
    Il licenziamento deve essere impugnato per iscritto entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione (art. 6 l. 604/1966). Entro i successivi 180 giorni occorre depositare il ricorso al Giudice del Lavoro o attivare la conciliazione.
    Le dimissioni devono essere presentate per iscritto?
    Sì, le dimissioni devono essere trasmesse telematicamente tramite il portale del Ministero del Lavoro (d.lgs. 151/2015). Le dimissioni orali o cartacee non sono valide dal 2016 (salvo eccezioni come il periodo di maternità).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027). I termini di preavviso sono quelli dell’art. 200 del CCNL (22 dicembre 2011). Per situazioni individuali è consigliabile consultare un consulente del lavoro o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Legno e Arredamento Artigianato: preavviso e licenziamento

    CCNL Legno e Arredamento (Artigianato)

    CCNL Legno e Arredamento Artigianato: preavviso e licenziamento

    Guida ai termini di preavviso previsti dal CCNL Legno e Arredamento Artigianato per licenziamento e dimissioni: durate per livello, indennità sostitutiva, giusta causa e tutele legali per i lavoratori delle imprese artigiane.

    In sintesi

    Nel CCNL Legno Arredamento Artigianato il preavviso dipende dal solo livello (art. 91, riscritto dall’accordo del 5 marzo 2024): 2 mesi per AS, A, B e C super, 1 mese per C, D ed E, 15 giorni per il livello F, senza differenze di anzianità. Gli stessi termini valgono per il licenziamento e per le dimissioni. In caso di mancato rispetto del preavviso è dovuta l’indennità sostitutiva.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confartigianato Legno e Arredo · CNA Produzione · Casartigiani · CLAAI
    Parti firmatarie (sindacali)
    Feneal-Uil · Filca-Cisl · Fillea-Cgil
    Vigenza
    1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2026
    Preavviso minimo
    15 giorni (livello F)
    Preavviso massimo
    2 mesi (livelli AS, A, B e C super)
    Norma legge di riferimento
    Art. 2118-2119 c.c. – L. 604/1966 – D.Lgs. 23/2015

    Il preavviso: cos’è e perché è fondamentale

    Il preavviso è il periodo di tempo che deve intercorrere tra la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la sua effettiva cessazione. La sua funzione è duplice: consente al datore di trovare un sostituto e al lavoratore di cercare una nuova occupazione.

    La disciplina del preavviso è fondamentalmente contrattuale: l’art. 2118 c.c. stabilisce il principio generale del preavviso per i contratti a tempo indeterminato, ma rimette ai contratti collettivi la determinazione dei termini concreti. Il CCNL Legno e Arredamento Artigianato fissa tali termini in funzione del livello di inquadramento del lavoratore, senza differenze di anzianità di servizio.

    Una caratteristica importante del sistema artigiano è che lo stesso termine di preavviso si applica sia al licenziamento da parte del datore sia alle dimissioni del lavoratore (art. 91). Il preavviso è dunque simmetrico: chi recede deve rispettarlo, indipendentemente da chi prende l’iniziativa.

    Tabella dei termini di preavviso

    Termini di preavviso per licenziamento e dimissioni – CCNL Legno e Arredamento Artigianato (art. 91)
    Livello Preavviso
    AS 2 mesi
    A 2 mesi
    B 2 mesi
    C super 2 mesi
    C 1 mese
    D 1 mese
    E 1 mese
    F 15 giorni

    Fonte: art. 91 del CCNL Area Legno-Lapidei come riscritto dall’accordo di rinnovo 5 marzo 2024 (settore legno, arredo, mobili). Il termine dipende dal solo livello, non dall’anzianità. Il licenziamento e le dimissioni possono aver luogo in qualunque giorno della settimana; chi risolve il rapporto senza rispettare il preavviso deve all’altra parte un’indennità pari alla normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso, e al lavoratore preavvisato possono essere concessi brevi permessi per cercare una nuova occupazione.

    Preavviso e dimissioni: le regole per il lavoratore

    Quando è il lavoratore a prendere l’iniziativa di dimettersi, deve rispettare gli stessi termini di preavviso previsti per il licenziamento. Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto (o, per i rapporti instaurati dal 12 marzo 2016, mediante la procedura telematica obbligatoria sul portale del Ministero del Lavoro). Il lavoratore che non rispetta il preavviso di dimissioni è tenuto a corrispondere al datore l’indennità sostitutiva per il periodo non goduto.

    Vi sono tuttavia ipotesi in cui il lavoratore può dimettersi senza preavviso:

    • Dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.): se il datore ha tenuto comportamenti gravi che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto (es. mancato pagamento prolungato della retribuzione, comportamenti vessatori o molestie), il lavoratore può dimettersi immediatamente. In tal caso ha anche diritto all’indennità sostitutiva del preavviso a suo favore.
    • Periodo di prova: durante il periodo di prova entrambe le parti possono recedere senza preavviso (vedi la guida dedicata).

    Licenziamento: tipologie e rispetto del preavviso

    Il datore di lavoro può risolvere il rapporto a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi principali:

    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento del lavoratore agli obblighi contrattuali (es. assenze ingiustificate reiterate, comportamenti scorretti non gravi). Richiede il preavviso contrattuale.
    • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento dell’impresa (es. soppressione del posto, crisi aziendale). Richiede il preavviso contrattuale.
    • Licenziamento per giusta causa: infrazione grave che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto (es. furto, grave insubordinazione, falsa certificazione medica). Non richiede preavviso (licenziamento «in tronco»).

    Il licenziamento deve essere comunicato in forma scritta con indicazione dei motivi. L’omissione della forma scritta o dei motivi rende il licenziamento inefficace.

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Quando una delle parti risolve il rapporto senza rispettare il termine di preavviso (o con preavviso inferiore a quello dovuto), deve corrispondere all’altra parte l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto (art. 2118 c.c.).

    La retribuzione «globale di fatto» comprende non solo il minimo tabellare ma anche tutte le voci fisse e continuative della retribuzione (superminimi, indennità contrattuali, quota di tredicesima pro-quota). L’indennità sostitutiva è assoggettata a contribuzione INPS e a tassazione IRPEF ordinaria.

    In alternativa all’indennità, il datore può optare per la dispensa dal lavoro durante il preavviso (c.d. «preavviso lavorato»): il lavoratore viene esonerato dalla prestazione ma continua a percepire la retribuzione per l’intero periodo di preavviso. In entrambi i casi il costo economico per il datore è equivalente.

    Tutele contro il licenziamento illegittimo nelle imprese artigiane

    Le imprese artigiane del legno-arredo sono nella quasi totalità microimprese o piccole imprese. Questo incide sul regime di tutele applicabile in caso di licenziamento illegittimo:

    • Imprese fino a 15 dipendenti (soglia più comune nell’artigianato): si applica la tutela indennitaria attenuata ex art. 9 D.Lgs. 23/2015 per i contratti a tutele crescenti (assunzioni dal 7 marzo 2015). Per i contratti anteriori vale l’art. 8 L. 604/1966 (indennità da 2,5 a 6 mensilità).
    • Imprese da 16 a 60 dipendenti (soglia rara nell’artigianato del legno): si applica il D.Lgs. 23/2015 per le assunzioni successive al 7 marzo 2015.
    • Licenziamento discriminatorio o nullo: in ogni caso, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, il licenziamento discriminatorio (per ragioni di sesso, età, religione, opinioni politiche, ecc.) o ritorsivo è nullo e comporta la reintegra nel posto di lavoro con risarcimento integrale.

    Casi pratici

    Tizio – Operaio livello D, 7 anni di anzianità: preavviso in caso di licenziamento
    Tizio è un falegname di livello D con 7 anni di anzianità. Il datore decide di licenziarlo per giustificato motivo oggettivo (riduzione dell’organico). Per il livello D il preavviso dell’art. 91 è di 1 mese, qualunque sia l’anzianità. Il datore deve comunicare il licenziamento in forma scritta con i motivi e rispettare il termine di preavviso (o corrispondere l’indennità sostitutiva). Tizio ha diritto anche al TFR maturato, alle ferie residue e ai ratei delle mensilità aggiuntive.
    Caia – Impiegata livello B, dimissioni per giusta causa
    Caia, impiegata di livello B con 4 anni di anzianità, da 3 mesi non riceve lo stipendio intero (il datore paga solo una parte). Caia si rivolge alla Fillea-Cgil, che le conferma il diritto alle dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.). Caia presenta le dimissioni telematicamente, indicando la giusta causa, ed è esentata dal preavviso. Ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso (2 mesi per il livello B, art. 91), al TFR, alle ferie non godute e ai ratei delle mensilità aggiuntive. Può altresì richiedere la NASpI.
    Sempronio – Licenziamento per giusta causa: nessun preavviso
    Sempronio viene sorpreso dal datore a sottrarre materiale (legno e ferramenta) dall’opificio. Il datore avvia il procedimento disciplinare, contesta l’addebito per iscritto e, dopo le controdeduzioni di Sempronio, irroga il licenziamento per giusta causa senza preavviso. Sempronio ha diritto al TFR maturato e alle ferie non godute, ma non all’indennità sostitutiva del preavviso. Ha invece diritto alla NASpI, se ha i requisiti contributivi: anche il licenziamento per giusta causa è perdita involontaria del lavoro (INPS, circolare 142/2015).

    Domande frequenti

    Quanto preavviso spetta a un operaio livello D con 3 anni di anzianità?
    Per il livello D il preavviso è di 1 mese (art. 91), con 3 anni di anzianità come con 20: il CCNL non lo gradua per anzianità.
    Le dimissioni richiedono lo stesso preavviso del licenziamento?
    Sì, l’art. 91 stabilisce gli stessi termini per il licenziamento e per le dimissioni del lavoratore non in prova. Chi recede senza rispettare il preavviso deve corrispondere l’indennità sostitutiva.
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Il datore deve corrispondere l’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione globale di fatto per il periodo di preavviso non goduto, comprensiva della quota pro-rata di tredicesima (le mensilità sono 13).
    Esistono casi in cui il preavviso non è dovuto?
    Il preavviso non è dovuto in caso di licenziamento o dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.) e durante il periodo di prova. In caso di giusta causa, chi recede non deve il preavviso e chi lo subisce ha diritto all’indennità sostitutiva.
    Quali tutele ha il lavoratore artigiano in caso di licenziamento illegittimo?
    Nelle imprese fino a 15 dipendenti (la gran parte delle artigiane del legno) si applica la tutela indennitaria attenuata. Il licenziamento discriminatorio o ritorsivo è sempre nullo e comporta la reintegra, a prescindere dalle dimensioni aziendali.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Legno e Arredamento (Artigianato) firmato il 5 marzo 2024. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Cemento, Calce e Gesso: preavviso e licenziamento

    CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Preavviso e licenziamento nel CCNL Cemento, Calce e Gesso

    Termini di preavviso per livello e anzianità, dimissioni, licenziamento e indennità sostitutiva nel contratto collettivo del settore cemento, calce e gesso.

    In sintesi

    I termini di preavviso variano da 15 giorni (area Qualificata/Esecutiva fino a 5 anni) a 4 mesi (area Direttiva oltre 10 anni). In caso di dimissioni i termini sono ridotti di un terzo. L’indennità sostitutiva del preavviso è dovuta se il recesso è immediato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Federbeton · Feneal-UIL · Filca-CISL · Fillea-CGIL
    Ultimo rinnovo
    8 maggio 2025
    Vigenza
    1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2027
    Dimissioni
    Preavviso ridotto di 1/3 rispetto al licenziamento

    Tabella riepilogativa dei termini di preavviso

    Preavviso in caso di licenziamento – CCNL Cemento, Calce e Gesso (valori in vigore dal 1° gennaio 2020)
    Area professionale Fino a 5 anni anzianità Da 5 a 10 anni Oltre 10 anni
    Direttiva (AD1, AD2, AD3) 60 giorni 3 mesi 4 mesi
    Concettuale e Specialistica (AC1-AC3, AS1-AS3) 30 giorni 2 mesi 3 mesi
    Qualificata ed Esecutiva (AQ1, AQ2, AE1) 15 giorni 1 mese 1,5 mesi

    Termini dell’art. 76 del CCNL (in vigore dal 1° gennaio 2020, confermato nel testo dell’8 maggio 2025), uguali per operai, intermedi e impiegati; il primo scaglione vale per chi ha superato la prova e ha fino a 5 anni di anzianità, il secondo da oltre 5 a 10 anni, il terzo oltre 10 anni. Per le dimissioni i termini sono ridotti di un terzo. Il preavviso si calcola dal giorno successivo al ricevimento della lettera di licenziamento o di dimissioni; durante il preavviso di licenziamento l’azienda concede permessi per cercare un nuovo lavoro. Fonte: testo del CCNL 8 maggio 2025 (Feneal-Uil).

    Come funziona il preavviso

    Il preavviso è il periodo che deve intercorrere tra la comunicazione del recesso (licenziamento o dimissioni) e la cessazione effettiva del rapporto di lavoro. Durante il preavviso il rapporto continua normalmente: il lavoratore presta servizio e il datore paga la retribuzione.

    Se il recedente non vuole o non può attendere la scadenza del preavviso, può corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale di fatto per i giorni mancanti. L’indennità sostitutiva:

    • Dovuta dal datore che licenzia con effetto immediato;
    • Dovuta dal lavoratore che si dimette senza rispettare il termine;
    • È imponibile sia a fini fiscali che contributivi (INPS).

    Dimissioni: preavviso ridotto di un terzo

    Il CCNL Cemento, Calce e Gesso prevede che in caso di dimissioni volontarie i termini di preavviso siano ridotti di un terzo rispetto a quelli previsti per il licenziamento. Questa riduzione è un miglioramento rispetto al regime legale e riconosce la necessità del lavoratore di passare rapidamente a una nuova occupazione.

    Esempio: un impiegato AS2 con 8 anni di anzianità in caso di licenziamento ha 2 mesi di preavviso; in caso di dimissioni avrà circa 40 giorni (2/3 di 60 giorni).

    Tipi di licenziamento e regole applicabili

    Il CCNL si inserisce nel quadro legale del licenziamento, che si distingue in:

    • Licenziamento per giusta causa (art. 2119 c.c.): fatti gravi che non consentono la prosecuzione nemmeno provvisoria. Nessun preavviso dovuto. Il lavoratore che lo ritiene illegittimo deve impugnarlo per iscritto entro 60 giorni e depositare il ricorso nei 180 giorni successivi (art. 6 L. 604/1966).
    • Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: inadempimento contrattuale rilevante ma non tale da giustificare la rottura immediata. Preavviso contrattuale dovuto.
    • Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: ragioni economiche, organizzative o produttive. Preavviso contrattuale dovuto; la procedura preventiva davanti all’Ispettorato (art. 7 L. 604/1966) riguarda i datori con più di 15 dipendenti e solo i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015. Il recesso per superamento del comporto segue l’art. 2110 c.c., con preavviso.
    • Licenziamento individuale plurimo o collettivo: procedura sindacale obbligatoria ex L. 223/1991.

    Il licenziamento disciplinare nel settore cemento

    Il CCNL prevede un sistema di infrazioni e sanzioni. Ai fini del licenziamento disciplinare per giusta causa rilevano comportamenti come: abbandono del posto di lavoro in impianti a ciclo continuo, danneggiamento volontario di macchinari, gravi violazioni delle norme di sicurezza (D.Lgs. 81/2008), reiterata inosservanza degli ordini di servizio. La procedura disciplinare deve rispettare l’art. 7 L. 300/1970 (contestazione scritta, 5 giorni per la difesa, sanzione proporzionata).

    Casi pratici

    Tizio – Licenziamento per GMO con preavviso
    Tizio è un operaio AQ2 con 12 anni di anzianità. L’azienda chiude la linea di produzione dove lavorava e lo licenzia per giustificato motivo oggettivo. Il preavviso contrattuale è di 1,5 mesi. Il datore, non volendo che Tizio presti servizio nel periodo, gli riconosce l’indennità sostitutiva del preavviso pari a 1,5 mensilità lorde. Tizio riceve inoltre il TFR intero e le ferie/ROL non godute.
    Caio – Dimissioni di un tecnico Specialistica
    Caio è tecnico di laboratorio AS3 con 7 anni di anzianità. Trova un’altra occupazione e si dimette. Il preavviso per dimissioni nell’area Specialistica con 5-10 anni è pari a 2/3 di 2 mesi = circa 40 giorni. Caio li lavora regolarmente. Il nuovo datore attende il termine del preavviso prima di farlo iniziare.
    Sempronia – Licenziamento disciplinare contestato
    Sempronia (AD2, 15 anni anzianità) riceve una contestazione per presunto abbandono del posto durante un turno critico. L’azienda avvia il procedimento disciplinare. Sempronia risponde con le proprie difese entro 5 giorni. Il responsabile sindacale assiste all’audizione. L’azienda converte la sanzione da licenziamento a sospensione, riconoscendo le attenuanti. Sempronia continua il rapporto.

    Domande frequenti

    Quanto preavviso spetta a un operaio con 8 anni di anzianità?
    Un operaio nell’area Qualificata o Esecutiva con 5-10 anni di anzianità ha diritto a 1 mese di preavviso in caso di licenziamento. In caso di dimissioni il termine è ridotto di un terzo (circa 20 giorni).
    Cosa succede se il datore non rispetta il preavviso?
    Deve corrispondere l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione globale per i giorni mancanti, soggetta a contribuzione e tassazione ordinaria.
    Nelle dimissioni il preavviso può essere azzerato?
    No. In caso di dimissioni va rispettato il termine ridotto di un terzo. Se non rispettato, il datore può trattenere l’indennità sostitutiva dalla liquidazione finale.
    Il licenziamento disciplinare richiede il preavviso?
    Il licenziamento per giusta causa (comportamenti gravissimi) è senza preavviso. Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo (inadempimento meno grave) richiede il preavviso contrattuale.
    Cosa cambia con il licenziamento per superamento del comporto?
    Avviene con il preavviso contrattuale; non è disciplinare. Al lavoratore spettano preavviso (o indennità sostitutiva) e TFR maturato.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive 2025-2027, preavviso, modulo telematico, giusta causa, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, premi e fedeltà e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Cemento, Calce e Gesso e al rinnovo dell’8 maggio 2025. Per situazioni specifiche consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Croce Rossa Italiana: preavviso e licenziamento

    CCNL Croce Rossa Italiana

    CCNL Croce Rossa Italiana: preavviso e licenziamento

    Il preavviso tutela entrambe le parti al momento della risoluzione del rapporto. Il CCNL CRI ne fissa i termini per livello e anzianità, mentre la legge regola le tutele contro il licenziamento illegittimo. Questa guida distingue i due livelli normativi.

    In sintesi

    Il CCNL CRI (art. 66) fissa il preavviso, per licenziamento e dimissioni, da 10 giorni di calendario (categoria A, fino a 5 anni) a 150 giorni (categorie F e G, oltre 10 anni), secondo categoria e anzianità. Il licenziamento senza preavviso richiede giusta causa (art. 2119 c.c.); quello disciplinare richiede procedura preventiva (art. 7 St. Lav.). Le tutele contro il licenziamento illegittimo variano in base alla data di assunzione (d.lgs. 23/2015 vs art. 18 St. Lav.).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Croce Rossa Italiana · FP CGIL · CISL FP · UIL FPL
    CCNL
    27 maggio 2020, vigenza 1/1/2020-31/12/2022 (in ultrattività)
    Riferimenti normativi
    Artt. 2118-2119 c.c.; art. 7 St. Lav.; d.lgs. 23/2015

    Il preavviso: funzione e struttura

    Il preavviso (o recesso con preavviso, art. 2118 c.c.) è il termine di anticipo con cui una delle parti comunica all’altra la propria intenzione di risolvere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Durante il preavviso il rapporto continua a tutti gli effetti: il lavoratore presta l’attività e il datore corrisponde la retribuzione.

    L’art. 66 del CCNL CRI fissa gli stessi termini per licenziamento e dimissioni, in giorni di calendario, differenziandoli per categoria di inquadramento e anzianità di servizio:

    Termini di preavviso in giorni di calendario (art. 66 CCNL CRI)
    Anzianità di servizio Categoria A Categorie B e C Categoria D Categoria E Categorie F e G
    Fino a 5 anni 10 30 30 30 90
    Fino a 10 anni 15 30 60 60 120
    Oltre 10 anni 20 45 60 90 150

    I termini decorrono dal giorno successivo alla comunicazione del recesso; per i soli lavoratori inquadrati come impiegati decorrono dal 1° o dal 16° giorno del mese. Per i vincitori di pubblici concorsi inquadrati nelle categorie da B a G il preavviso è di 30 giorni. In caso di licenziamento il preavviso, anche se sostituito dall’indennità, si computa nell’anzianità di servizio (tranne il caso di sopraggiunta inabilità).

    Tabella riepilogativa: tipologie di risoluzione

    Modalità di risoluzione del rapporto e regime del preavviso
    Tipo di risoluzione Preavviso Indennità sostitutiva Note
    Licenziamento ordinario Sì (termini CCNL) Se non rispettato dal datore Giustificato motivo soggettivo/oggettivo
    Licenziamento per giusta causa No (recesso immediato) Non dovuta Fatto grave, art. 2119 c.c.
    Licenziamento disciplinare No (o con preavviso per g.m.s.) Varia Procedura art. 7 St. Lav. obbligatoria
    Dimissioni volontarie Sì (termini CCNL) Se non rispettato dal lavoratore Il datore può dispensare dal lavoro durante il preavviso
    Dimissioni per giusta causa No Non dovuta al datore Art. 2119 c.c.; il lavoratore ha diritto alla NASPI
    Accordo tra le parti Per accordo Non dovuta Risoluzione consensuale, incentivi possibili

    L’indennità sostitutiva del preavviso

    Se la parte recedente non rispetta il termine di preavviso (o il datore vuole liberarsi immediatamente del dipendente senza aspettare la scadenza del preavviso), deve corrispondere una indennità sostitutiva pari alla retribuzione che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso non lavorato.

    Chi risolve il rapporto senza rispettare i termini deve all’altra parte un’indennità pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso (art. 66, comma 2). Nel CCNL CRI l’indennità sostitutiva del preavviso rientra tra le voci del TFR (art. 68) e, in caso di licenziamento, il periodo di preavviso si computa nell’anzianità di servizio (art. 66, comma 3).

    Il licenziamento disciplinare: la procedura obbligatoria

    Prima di irrogare un licenziamento disciplinare il datore è tenuto a rispettare la procedura dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970):

    1. Contestazione scritta: il datore deve notificare per iscritto al dipendente l’addebito specifico e dettagliato.
    2. Termine di difesa: il dipendente ha almeno 5 giorni per presentare le proprie giustificazioni scritte o per essere sentito a voce, eventualmente assistito da un rappresentante sindacale.
    3. Valutazione e provvedimento: solo dopo aver valutato le giustificazioni il datore può irrogare la sanzione (richiamo, sospensione, o licenziamento).

    Il mancato rispetto di questa procedura rende il licenziamento formalmente illegittimo, indipendentemente dalla sussistenza del fatto addebitato.

    Le tutele contro il licenziamento illegittimo

    In caso di licenziamento illegittimo (privo di giustificato motivo o di giusta causa, o con vizi procedurali), le conseguenze dipendono dalla data di assunzione:

    • Assunti dal 7 marzo 2015 in poi (contratto a tutele crescenti, d.lgs. 23/2015): indennità risarcitoria tra 6 e 36 mensilità per i licenziamenti privi di giustificato motivo o giusta causa (art. 3 d.lgs. 23/2015) e tra 2 e 12 mensilità per i soli vizi di forma o di procedura (art. 4), con reintegra solo per i casi tassativi di legge (licenziamento discriminatorio, ritorsivo, intimato durante la malattia o la maternità).
    • Assunti prima del 7 marzo 2015: si applica l’art. 18 St. Lav. come modificato dalla L. 92/2012 (riforma Fornero), con meccanismi diversi di reintegra e indennizzo a seconda della tipologia e della gravità dell’illegittimità.

    Casi pratici

    Tizio — Licenziato senza seguire la procedura disciplinare
    Tizio (categoria C, anzianità 6 anni) riceve un licenziamento per giustificato motivo soggettivo senza che sia stata avviata la procedura art. 7 St. Lav. Il licenziamento è formalmente viziato. Tizio impugna il licenziamento entro 60 giorni con lettera scritta al datore e deposita il ricorso al Tribunale del Lavoro entro 180 giorni. Essendo assunto dopo il 7 marzo 2015, per il solo vizio di procedura può ottenere un’indennità tra 2 e 12 mensilità (art. 4 d.lgs. 23/2015).
    Caia — Dimissioni senza rispettare il preavviso
    Caia (categoria D, anzianità 7 anni) decide di lasciare il lavoro immediatamente senza rispettare il preavviso di 60 giorni di calendario previsto dall’art. 66 per la sua categoria e anzianità. Il datore è legittimato a trattenere l’importo corrispondente al preavviso non lavorato dal saldo finale (TFR e competenze). Caia può evitare questa trattenuta concordando con il datore la rinuncia reciproca al preavviso (patto di non applicazione del preavviso).
    Sempronio — Licenziato durante la malattia
    Sempronio (Area A2) riceve una lettera di licenziamento il 15° giorno della sua assenza per malattia. Il licenziamento è illegittimo: il datore non può licenziare per superamento del comporto se il comporto non è ancora esaurito. Sempronio impugna il licenziamento; è probabile che ottenga la reintegra o un’indennità significativa per il vizio sostanziale.

    Domande frequenti

    Posso essere licenziato senza preavviso?
    Solo in caso di giusta causa (art. 2119 c.c.), cioè per un fatto così grave da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno provvisoriamente. Tutti gli altri licenziamenti richiedono il rispetto del termine di preavviso contrattuale.
    Quanti giorni di preavviso prevede il CCNL CRI?
    Da 10 a 150 giorni di calendario, secondo la categoria e l’anzianità di servizio (art. 66): ad esempio 30 giorni per le categorie B e C fino a 10 anni di anzianità, 45 oltre i 10 anni, 60 per la categoria D oltre i 5 anni, 150 per le categorie F e G oltre i 10 anni. La tabella completa è nella pagina.
    Come impugno un licenziamento?
    Il licenziamento va impugnato entro 60 giorni dalla comunicazione scritta con lettera raccomandata o PEC al datore di lavoro. Entro i successivi 180 giorni va depositato il ricorso al Tribunale del Lavoro o avviata la conciliazione. I termini sono perentori.
    Cosa ottengo se il licenziamento è illegittimo?
    Dipende dalla data di assunzione: per gli assunti dal 7 marzo 2015 si applica il d.lgs. 23/2015 (tutele crescenti) con indennità da 2 a 12 mensilità (raddoppiate per vizi formali) e reintegra solo nei casi tassativi. Per gli assunti prima del 7 marzo 2015 si applica l’art. 18 St. Lav. nella versione riformata.
    Le dimissioni per giusta causa danno diritto alla NASPI?
    Sì. Le dimissioni per giusta causa (es. mancato pagamento dello stipendio, molestie, demansionamento) danno diritto alla NASPI come se il lavoratore fosse stato licenziato. È necessario documentare la giusta causa.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2022, preavviso, procedura telematica e tutele, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, premi e mensilità aggiuntive e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al CCNL Croce Rossa Italiana e Terzo Settore del 27 maggio 2020, all’art. 2118-2119 c.c., all’art. 7 della L. 300/1970 e al d.lgs. 23/2015. I termini di preavviso sono quelli dell’art. 66, letti sul testo del CCNL CRI 2020-2022 (PDF). Per situazioni specifiche rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP o UIL FPL, oppure all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Dimissioni nel CCNL Cooperative Agricole: come darle, preavviso e telematiche

    CCNL Cooperative Agricole

    Dimissioni nel CCNL Cooperative Agricole: come darle, preavviso e telematiche

    Quando un dipendente decide di lasciare il posto deve seguire la via telematica voluta dalla legge e rispettare il preavviso previsto dal contratto. Sapere come si compila il modulo, entro quando si può revocare e quando le dimissioni sono «per giusta causa» fa la differenza tra un’uscita ordinata e una piena di contenziosi.

    In sintesi

    Per dimettersi occorre il modulo telematico (art. 26 D.Lgs. 151/2015), compilabile online o tramite patronato/sindacato e revocabile entro 7 giorni. Il preavviso, la cui durata è stabilita dal CCNL, decorre di norma dal 1° o dal 16 del mese; il mancato preavviso comporta un’indennità pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Giusta causa: niente preavviso, NASpI dovuta.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare · Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
    Istituti trattati
    Dimissioni volontarie · Preavviso da CCNL · Modulo telematico · Revoca entro 7 giorni
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso e la sua durata

    Il recesso del lavoratore richiede un preavviso (art. 2118 c.c.), cioè un periodo in cui si continua a lavorare prima della cessazione effettiva. La sua durata è stabilita dal CCNL e cresce, in genere, con il livello e con l’anzianità: per gli importi e i giorni precisi si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    Mancato preavviso

    Se il dipendente lascia il lavoro senza rispettare il preavviso, deve al datore un’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato, di norma trattenuta sul saldo finale. Il datore può comunque liberare anticipatamente il lavoratore, rinunciando al preavviso.

    Quando decorre

    Spesso il CCNL fa decorrere il preavviso dal 1° o dal 16 del mese: la data di consegna delle dimissioni incide quindi sul giorno effettivo di uscita.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — revoca delle dimissioni
    Tizio invia il modulo telematico ma, due giorni dopo, ci ripensa. Essendo entro i 7 giorni, revoca le dimissioni con la stessa procedura telematica: il rapporto prosegue come se nulla fosse, senza bisogno dell’accordo del datore.
    Caia — dimissioni per giusta causa
    A Caia non viene pagato lo stipendio per più mesi. Si dimette per giusta causa (art. 2119 c.c.) senza preavviso, indicandone i motivi: in questo caso, pur essendo dimissioni, le viene riconosciuta la NASpI perché la cessazione non è una libera scelta.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Posso ritirare le dimissioni dopo averle inviate?
    Sì: hai 7 giorni di tempo dalla trasmissione del modulo per revocarle, sempre per via telematica e senza bisogno del consenso del datore. Trascorsi i 7 giorni le dimissioni diventano definitive.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Cooperative Agricole: maggiorazioni

    CCNL Cooperative Agricole

    Lavoro festivo, domenicale e notturno nel CCNL Cooperative Agricole: maggiorazioni

    Aperture domenicali, festivi lavorati, turni serali: nel commercio, nel turismo e nei servizi il lavoro nei giorni e nelle ore «non ordinarie» è frequentissimo. La legge garantisce riposi e protezioni; la maggiorazione in busta paga è invece fissata dal CCNL applicato. Ecco come funziona e cosa controllare.

    In sintesi

    Il lavoro domenicale e festivo è ammesso nei settori a ciclo aperto, ma resta il diritto al riposo settimanale di 24 ore (di norma la domenica) e, se si lavora di domenica, a un riposo compensativo. Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003, periodo 24-5) comporta limiti di durata e sorveglianza sanitaria. Le maggiorazioni economiche sono stabilite dal CCNL applicato.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare · Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
    Istituti trattati
    Lavoro domenicale e festivo · Maggiorazioni · Riposo compensativo · Lavoro notturno
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Domeniche e festivi: riposo e compenso

    Il riposo settimanale di 24 ore coincide di regola con la domenica (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — commercio, turismo, servizi — si può lavorare la domenica facendo cadere il riposo in un altro giorno. In tal caso, e nei giorni festivi, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione:

    Situazione Cosa prevede di norma il CCNL
    Lavoro nel giorno festivo Maggiorazione sulla retribuzione oraria; talvolta riposo compensativo
    Lavoro domenicale (riposo in altro giorno) Maggiorazione per il disagio della domenica lavorata
    Festività coincidente con la domenica Spesso una quota aggiuntiva a titolo di festività non goduta
    Lavoro serale/notturno Maggiorazione di turno secondo le fasce orarie del contratto
    Le percentuali sono quelle del CCNL applicato: la voce in busta paga va confrontata con le tabelle del contratto di settore.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — domenica al centro commerciale
    Tizio lavora la domenica in un punto vendita aperto. Il suo riposo settimanale viene spostato al martedì; per la domenica lavorata il CCNL gli riconosce la maggiorazione prevista, che ritrova nel cedolino del mese.
    Caia — festività infrasettimanale
    Caia lavora in una festività nazionale infrasettimanale. Le spetta la maggiorazione per il festivo lavorato; se invece la festività cade di domenica e non lavora, molti contratti riconoscono una quota a titolo di festività non goduta.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Se lavoro di domenica ho diritto a un altro giorno di riposo?
    Sì. Il riposo settimanale di 24 ore consecutive resta un diritto: se lavori la domenica, deve essere garantito in un altro giorno. In più, per la domenica lavorata, il CCNL riconosce di norma una maggiorazione economica.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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