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Autore: Andrea Marton

  • Art. 676 Codice Civile: Effetti dell’accrescimento

    Art. 676 Codice Civile: Effetti dell’accrescimento

    Art. 676 c.c. Effetti dell’accrescimento

    In vigore

    L’acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l’accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

  • Articolo 677 Codice Civile: Mancanza di accrescimento

    Articolo 677 Codice Civile: Mancanza di accrescimento

    Art. 677 c.c. Mancanza di accrescimento

    In vigore

    Se non ha luogo l’accrescimento, la porzione dell’erede mancante si devolve agli eredi legittimi, e la porzione del legatario mancante va a profitto dell’onerato. Gli eredi legittimi e l’onerato subentrano negli obblighi che gravavano sull’erede o sul legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di risoluzione di disposizioni testamentarie per inadempimento dell’onere.

  • Articolo 678 Codice Civile: Accrescimento nel legato di usufrutto

    Articolo 678 Codice Civile: Accrescimento nel legato di usufrutto

    Art. 678 c.c. Accrescimento nel legato di usufrutto

    In vigore

    Quando a più persone è legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l’accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l’usufrutto. Se non vi è diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprietà. SEZIONE V – Della revocazione delle disposizioni testamentarie

  • Articolo 679 Codice Civile: Revocabilità del testamento

    Articolo 679 Codice Civile: Revocabilità del testamento

    Art. 679 c.c. Revocabilità del testamento

    In vigore

    Non si può in alcun modo rinunziare alla facoltà di revocare o mutare le disposizioni testamentarie: ogni clausola o condizione contraria non ha effetto.

  • Articolo 680 Codice Civile: Revocazione espressa

    Articolo 680 Codice Civile: Revocazione espressa

    Art. 680 c.c. Revocazione espressa

    In vigore

    La revocazione espressa può farsi soltanto con un nuovo testamento, o con un atto ricevuto da notaio in presenza di due testimoni, in cui il testatore personalmente dichiara di revocare, in tutto o in parte, la disposizione anteriore.

  • Articolo 681 Codice Civile: Revocazione della revocazione

    Articolo 681 Codice Civile: Revocazione della revocazione

    Art. 681 c.c. Revocazione della revocazione

    In vigore

    La revocazione totale o parziale di un testamento può essere a sua volta revocata sempre con le forme stabilite dall’articolo precedente. In tal caso rivivono le disposizioni revocate.

  • Articolo 682 Codice Civile: Testamento posteriore

    Articolo 682 Codice Civile: Testamento posteriore

    Art. 682 c.c. Testamento posteriore

    In vigore

    Il testamento posteriore, che non revoca in modo espresso i precedenti, annulla in questi soltanto le disposizioni che sono con esso incompatibili.

  • Articolo 683 Codice Civile: Testamento posteriore inefficace

    Articolo 683 Codice Civile: Testamento posteriore inefficace

    Art. 683 c.c. Testamento posteriore inefficace

    In vigore

    La revocazione fatta con un testamento posteriore conserva la sua efficacia anche quando questo rimane senza effetto perché l’erede istituito o il legatario è premorto al testatore, o è incapace o indegno, ovvero ha rinunziato all’eredità o al legato.

  • Articolo 684 Codice Civile: Distruzione del testamento olografo

    Articolo 684 Codice Civile: Distruzione del testamento olografo

    Art. 684 c.c. Distruzione del testamento olografo

    In vigore

    Il testamento olografo distrutto, lacerato o cancellato, in tutto o in parte, si considera in tutto o in parte revocato, a meno che si provi che fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore, ovvero si provi che il testatore non ebbe l’intenzione di revocarlo.

  • Articolo 685 Codice Civile: Effetti del ritiro del testamento segreto

    Articolo 685 Codice Civile: Effetti del ritiro del testamento segreto

    Art. 685 c.c. Effetti del ritiro del testamento segreto

    In vigore

    Il ritiro del testamento segreto, a opera del testatore, dalle mani del notaio o dell’archivista presso cui si trova depositato, non importa revocazione del testamento quando la scheda testamentaria può valere come testamento olografo.