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La Corte dichiara non fondata la questione del Friuli-Venezia Giulia: lo Stato può introdurre deduzioni che riducono il gettito delle imposte dirette senza prevedere misure compensative per la Regione speciale, purché non sia compromesso lo svolgimento delle sue funzioni.
Di cosa si tratta
Alcune deduzioni introdotte dal decreto «salva Italia» del 2011 abbassavano la base imponibile di IRES, IRPEF e IRAP, riducendo il gettito di cui il Friuli-Venezia Giulia è compartecipe. La Regione lamentava la mancanza di compensazione.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 1, commi da 1 a 8, e 2, commi 1 e 2, del d.l. n. 201 del 2011, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 119, quarto comma, Cost. e agli artt. 49 e 63 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia. Rimettente: Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione non fondata, richiamando la sentenza n. 155 del 2006: la Regione non ha dimostrato che la riduzione del gettito rendesse insufficienti i mezzi per le proprie funzioni, e nessuna norma statutaria è stata modificata.
Il principio
Lo Stato, nella sua competenza esclusiva in materia tributaria, può modificare i tributi anche con effetti riduttivi sul gettito regionale, senza obbligo di misure compensative e senza garanzia di invarianza del gettito per la Regione speciale.
Domande e risposte
Cosa lamentava la Regione?
Che le deduzioni statali riducessero il gettito a essa compartecipe senza alcuna compensazione, a differenza delle Regioni ordinarie.
Perché la questione è stata respinta?
Perché la Regione non ha dimostrato che la riduzione rendesse insufficienti i mezzi per le sue funzioni e nessuna norma statutaria è stata modificata.
Lo Stato deve sempre compensare i minori gettiti?
No: secondo la Corte non ogni intervento riduttivo sui tributi richiede misure compensative per la finanza regionale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza tra Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria e corrispondenza tra entrate e funzioni, quarto comma
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