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Con la sentenza n. 65 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Abruzzo che prevedeva un contributo a favore del Comune di Treglio senza indicarne la copertura finanziaria.
Di cosa si tratta
La Regione Abruzzo aveva istituito un contributo per sostenere la manifestazione d’arte «Treglio affrescata», stabilendo percentuali e tempi di erogazione ma senza quantificare l’importo né indicare da dove prendere le risorse. Lo Stato ha impugnato la norma per violazione dell’equilibrio di bilancio.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5, comma 3, della legge della Regione Abruzzo n. 59 del 2012, in riferimento all’art. 81, terzo, quarto e primo comma, della Costituzione: si lamentava l’omessa quantificazione del contributo e la mancata indicazione della copertura.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma per violazione del principio di necessaria copertura delle spese e, in via consequenziale, anche degli altri commi dell’art. 5, strettamente connessi. La sopravvenuta abrogazione della legge non ha impedito la decisione, non essendovi prova della mancata applicazione della norma.
Il principio
Una norma regionale che prevede un contributo senza quantificarlo e senza indicarne la copertura finanziaria viola il principio di necessaria copertura delle spese; l’abrogazione successiva non fa cessare la materia del contendere se la norma ha avuto, o può avere avuto, applicazione.
Domande e risposte
Perché il contributo è incostituzionale?
Perché la legge non indicava l’importo né le risorse con cui finanziarlo, in violazione dell’obbligo di copertura delle spese.
L’abrogazione della legge ha evitato la condanna?
No: la Corte ha deciso comunque, perché non era dimostrato che la norma non fosse mai stata applicata nel periodo di vigenza.
Cosa vuol dire dichiarazione «in via consequenziale»?
Vuol dire che la Corte estende l’incostituzionalità ad altre norme strettamente collegate a quella impugnata.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — sancisce l’obbligo di copertura finanziaria delle spese, unico parametro accolto.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.