Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 151/2015 – ISEE, ICEF e autonomia speciale: il ricorso deve citare lo statuto

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    La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Governo contro le norme della Provincia autonoma di Trento che usano l’indicatore ICEF al posto dell’ISEE per l’edilizia agevolata: il ricorso non menzionava le competenze dello statuto speciale, requisito indispensabile per impugnare una legge di un ente ad autonomia speciale.

    Di cosa si tratta

    Per stabilire chi ha diritto a prestazioni sociali agevolate (qui: canoni di edilizia pubblica e contributi per la casa) lo Stato ha introdotto l’ISEE, indicatore della situazione economica equivalente. La Provincia autonoma di Trento utilizza invece un proprio indicatore, l’ICEF (indicatore della condizione economica familiare). Il Governo ha impugnato le norme provinciali sostenendo che l’ISEE fissa un livello essenziale delle prestazioni, uguale su tutto il territorio nazionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione (livelli essenziali delle prestazioni). La Provincia ha eccepito l’inammissibilità, tra l’altro, perché il ricorso non faceva alcun riferimento alle competenze attribuite dallo statuto speciale di autonomia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione inammissibile. Quando si impugna la legge di un ente ad autonomia speciale invocando l’art. 117 Cost., il ricorrente ha l’onere di spiegare perché debba applicarsi tale parametro invece di quello ricavabile dallo statuto. Il ricorso del Governo, fondato solo sull’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. e privo di qualunque riferimento allo statuto trentino, non soddisfaceva questo requisito.

    Il principio

    Per impugnare la legge di una Regione o Provincia ad autonomia speciale invocando il nuovo Titolo V, lo Stato deve motivare perché si applichi l’art. 117 Cost. anziché lo statuto speciale: l’omissione di ogni riferimento alle competenze statutarie rende il ricorso inammissibile.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se Trento può usare l’ICEF al posto dell’ISEE?

    No. La Corte non è entrata nel merito: ha dichiarato il ricorso inammissibile per un difetto di impostazione, quindi la legittimità dell’uso dell’ICEF non è stata decisa.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché impugnava una legge della Provincia autonoma di Trento senza mai menzionare le competenze del suo statuto speciale, né spiegare perché dovesse prevalere l’art. 117 Cost.

    Vale solo per Trento questa regola?

    No: vale per tutte le Regioni e Province ad autonomia speciale. Per questi enti il parametro dello statuto va sempre considerato, e il ricorrente deve motivare l’eventuale ricorso all’art. 117 Cost.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato dal Governo: livelli essenziali delle prestazioni; ricorso ritenuto carente perché ignorava lo statuto speciale
  • Corte cost. n. 150/2015 – Festività di domenica nel pubblico impiego e legge retroattiva

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    La Corte dichiara non fondata la questione: l’art. 1, comma 224, della legge n. 266 del 2005, che esclude per i dipendenti pubblici il compenso aggiuntivo per le festività cadenti di domenica, è una norma di interpretazione autentica legittima e non viola il diritto a un processo equo, pur applicandosi ai giudizi in corso.

    Di cosa si tratta

    L’art. 5 della legge n. 260 del 1949 riconosce una retribuzione aggiuntiva quando una festività civile nazionale cade di domenica. Una norma del 2005 ha chiarito che, per i dipendenti pubblici, dopo la stipula dei contratti collettivi quel compenso non spetta più, perché il trattamento economico è ormai affidato interamente alla contrattazione collettiva. Alcuni dipendenti del Ministero della giustizia avevano agito per ottenere quel compenso; la Corte di cassazione ha dubitato della legittimità della norma retroattiva.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha impugnato l’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per violazione dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU): la norma, avendo efficacia retroattiva e incidendo su un giudizio in corso a favore dello Stato (parte del processo), avrebbe violato i principi del giusto processo, in assenza di «motivi imperativi di interesse generale».

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione non fondata. La norma ha natura genuinamente interpretativa: assegna alla disposizione del 1949 uno dei significati già ricavabili dal testo, coerente con il principio — ispiratore della riforma del pubblico impiego — di affidare alla sola contrattazione collettiva la definizione del trattamento retributivo, eliminando le voci extra ordinem. La retroattività trova quindi adeguata giustificazione, senza ledere l’affidamento né le attribuzioni del potere giudiziario.

    Il principio

    Il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività sia giustificata da motivi imperativi di interesse generale: tra questi rientra la coerenza del sistema retributivo del pubblico impiego, fondato sulla contrattazione collettiva e sul divieto di compensi non previsti dai contratti.

    Domande e risposte

    Ai dipendenti pubblici spetta il compenso extra per le feste di domenica?

    No: dopo la stipula dei contratti collettivi, per i dipendenti pubblici quel compenso aggiuntivo non è più dovuto, perché la retribuzione è definita esclusivamente dalla contrattazione collettiva.

    Una legge può cambiare le regole di un processo già in corso?

    Può farlo solo se vi sono «motivi imperativi di interesse generale». In questo caso la Corte li ha ravvisati nella coerenza del sistema del pubblico impiego, quindi la norma retroattiva è stata ritenuta legittima.

    La norma ha leso l’indipendenza dei giudici?

    No. Avendo natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, limitandosi a precisare la regola astratta da applicare, senza toccare la potestà di giudicare il caso concreto.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo e il divieto di interferenze legislative
  • Corte cost. n. 149/2015 – Rifiuti in discarica: la Regione non può prorogare i termini statali

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    La Corte dichiara incostituzionale l’art. 5 della legge della Regione Liguria n. 21 del 2014: prorogando i termini per il pretrattamento dei rifiuti prima della discarica, la Regione aveva consentito di conferire rifiuti indifferenziati oltre i limiti fissati dallo Stato, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La normativa statale impone che in discarica finiscano solo rifiuti già trattati, con separazione fra frazione secca e frazione umida. Una legge della Regione Liguria aveva introdotto un nuovo articolo (24-bis) che spostava al 31 dicembre 2014 — e, con un crono-programma, fino al 31 dicembre 2015 — l’obbligo di conferire solo rifiuti trattati, di fatto permettendo lo smaltimento di rifiuti indifferenziati ben oltre il termine, già scaduto, previsto dalla legge dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Oggetto del giudizio era l’art. 5 della legge della Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (che aveva introdotto l’art. 24-bis della legge regionale n. 1 del 2014). Il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri lamentava la violazione dell’art. 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione: la disciplina statale sulle discariche (d.lgs. n. 36 del 2003, attuativo della direttiva 1999/31/CE) rientra nella tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia di competenza esclusiva dello Stato, e attua vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma. Pur essendo stata abrogata dalla stessa Regione, la disposizione era rimasta in vigore per tre mesi con applicazione immediata e automatica, sicché non poteva dichiararsi cessata la materia del contendere. Nel merito, consentendo per più tempo una modalità di smaltimento deteriore per l’ambiente, la legge regionale comprometteva i livelli di tutela fissati dallo Stato, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.; gli ulteriori profili sono stati assorbiti.

    Il principio

    La disciplina dei rifiuti appartiene alla tutela dell’ambiente, di competenza esclusiva statale. Le Regioni possono intervenire solo per fissare livelli di tutela più elevati, mai più bassi: prorogare termini già scaduti per il trattamento dei rifiuti significa abbassare la tutela e travalica le competenze regionali.

    Domande e risposte

    Perché la Regione non poteva spostare i termini sui rifiuti?

    Perché la tutela dell’ambiente è riservata allo Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Le Regioni possono solo innalzare i livelli di tutela, non ridurli; prorogare un termine già scaduto riduce la protezione ambientale.

    L’abrogazione della norma da parte della Regione ha evitato la condanna?

    No. La norma era rimasta in vigore tre mesi con applicazione immediata e automatica; per questo la Corte non ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha deciso nel merito.

    Che cosa significa che gli altri profili sono «assorbiti»?

    Significa che, una volta accertata la violazione decisiva (competenza statale sull’ambiente), la Corte non esamina gli ulteriori motivi di censura, perché non cambierebbero l’esito.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: riserva allo Stato della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e rispetto dei vincoli comunitari
  • Corte cost. n. 193/2015 – Soglia di sbarramento nell’elezione del Consiglio regionale della Lombardia

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    La Corte costituzionale ha esaminato le questioni sulle norme della legge elettorale della Regione Lombardia, dichiarando inammissibile una questione e non fondata l’altra, in riferimento ai principi di eguaglianza e di rappresentanza.

    Di cosa si tratta

    La legge elettorale della Regione Lombardia disciplina l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione. Il giudice amministrativo aveva sollevato dubbi su due disposizioni, relative ai meccanismi della rappresentanza e alla parità tra gli elettori.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 24 e 30, lettera d), della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17, sollevati dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 della Costituzione, in relazione all’art. 4 della legge n. 165 del 2004.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione relativa all’art. 1, comma 24, della legge regionale e non fondata la questione relativa all’art. 1, comma 30, lettera d), della medesima legge.

    Il principio

    Il legislatore regionale dispone di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare il sistema elettorale, nei limiti dei principi costituzionali e della legge statale di principio: le scelte che restano entro tali limiti non sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa disciplinava la legge regionale?

    L’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia.

    Chi ha sollevato le questioni?

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia.

    Qual è stato l’esito?

    Una questione è stata dichiarata inammissibile, l’altra non fondata: le norme impugnate sono rimaste in vigore.

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  • Corte cost. n. 192/2015 – Riduzione dei compensi degli ausiliari del magistrato e tariffe inadeguate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva una riduzione di un terzo dei compensi spettanti agli ausiliari del magistrato anche quando si applicano tariffe già inadeguate, dichiarando inammissibili le altre questioni connesse.

    Di cosa si tratta

    Periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che operano su incarico dell’autorità giudiziaria hanno diritto a un compenso. Una norma del 2013 imponeva, per ragioni di contenimento della spesa, una riduzione di un terzo degli importi loro spettanti. Diversi giudici hanno dubitato della sua legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 4, comma 2, della legge 8 luglio 1980, n. 319, e l’art. 106-bis del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico spese di giustizia), introdotto dall’art. 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sollevati dai Tribunali di Lecce e di Grosseto in riferimento agli artt. 3, 35, 36 e 53 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non escludeva la riduzione di un terzo degli importi quando si applicano previsioni tariffarie non adeguate ai sensi dell’art. 54 dello stesso d.P.R.; ha dichiarato inammissibili le restanti questioni.

    Il principio

    La riduzione dei compensi degli ausiliari del magistrato non può operare quando le tariffe di base sono già inadeguate: in tal caso il taglio si tradurrebbe in un compenso non proporzionato alla prestazione, in contrasto con il principio della giusta retribuzione.

    Domande e risposte

    Chi sono gli ausiliari del magistrato?

    Periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori che svolgono incarichi su richiesta dell’autorità giudiziaria.

    Cosa prevedeva la norma censurata?

    Una riduzione di un terzo dei compensi loro spettanti, introdotta dalla legge di stabilità 2014.

    Cosa ha stabilito la Corte?

    Che la riduzione non può applicarsi quando le tariffe di base sono già inadeguate, dichiarando illegittima la norma in tale parte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 191/2015 – Pensione di guerra alla madre separata e valutazione del reddito complessivo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sulle pensioni di guerra che negava il trattamento alla madre del caduto vivente separata dal marito per il solo fatto di non ricevere gli alimenti, senza considerare la sua effettiva situazione reddituale complessiva.

    Di cosa si tratta

    Le pensioni indirette di guerra spettano, a determinate condizioni, ai familiari del militare o del civile deceduto. Per la madre separata dal marito, la legge subordinava il diritto al mancato ricevimento degli alimenti dal coniuge, a prescindere dal suo reddito complessivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 60, commi primo e terzo, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico in materia di pensioni di guerra), sollevati dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 60, commi primo e terzo, del d.P.R. n. 915 del 1978, nella parte in cui subordinavano il diritto alla pensione della madre separata alla condizione del mancato ricevimento degli alimenti, anche quando questi, sommati agli altri redditi, non superassero il limite di reddito previsto dalla legge.

    Il principio

    Il diritto alla pensione indiretta di guerra della madre separata non può dipendere dal solo dato formale del ricevimento degli alimenti: occorre valutare la sua effettiva situazione reddituale complessiva, in coerenza con i principi di eguaglianza e di tutela della famiglia.

    Domande e risposte

    A chi spetta la pensione in discussione?

    Alla madre del militare o del civile deceduto, nell’ambito delle pensioni indirette di guerra.

    Cosa censurava la Corte dei conti?

    Il fatto che il diritto fosse negato per il solo mancato ricevimento degli alimenti, senza guardare al reddito complessivo della madre separata.

    Cosa ha deciso la Corte costituzionale?

    Ha dichiarato illegittima la norma nella parte in cui non teneva conto della situazione reddituale complessiva entro il limite di legge.

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  • Corte cost. n. 190/2015 – Restituzione degli atti sulla custodia cautelare in carcere (art. 275 c.p.p.)

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha disposto la restituzione degli atti al giudice rimettente in merito alla questione sull’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere prevista dall’art. 275 del codice di procedura penale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale prevedeva, per determinati reati, una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere. La materia è stata oggetto di plurimi interventi normativi e di precedenti pronunce della Corte, sopravvenute rispetto all’ordinanza di rimessione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sollevato dal Tribunale ordinario di Bologna.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al Tribunale ordinario di Bologna, affinché il giudice rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce dello ius superveniens.

    Il principio

    Quando, dopo l’ordinanza di rimessione, intervengono modifiche normative o pronunce della Corte che incidono sulla questione, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Domande e risposte

    Cosa significa «restituzione degli atti»?

    È il rinvio del fascicolo al giudice che ha sollevato la questione, perché la riesamini alla luce di novità normative o giurisprudenziali sopravvenute.

    Quale norma era in discussione?

    L’art. 275, comma 3, c.p.p., sulle presunzioni in materia di custodia cautelare in carcere.

    Chi era il giudice rimettente?

    Il Tribunale ordinario di Bologna.

  • Corte cost. n. 189/2015 – Decreto del fare: illegittime due norme, salve quelle sull’autonomia regionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due disposizioni del cosiddetto «decreto del fare» impugnate dalla Regione Veneto, dichiarando invece inammissibile o non fondata la questione su un’altra norma del medesimo decreto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva impugnato alcune disposizioni del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto «decreto del fare»), recante misure urgenti per il rilancio dell’economia, ritenendole lesive delle proprie competenze e dell’autonomia regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 18, comma 9, 41, comma 4, e 56-bis, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, promossi dalla Regione Veneto in riferimento, tra gli altri, agli artt. 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41, comma 4, e dell’art. 56-bis, comma 11, del decreto; ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 18, comma 9, in riferimento all’art. 97 Cost. e non fondata la medesima questione in riferimento agli artt. 5, 117, 118, 119 e 120 Cost.

    Il principio

    Le misure statali di rilancio economico devono rispettare il riparto di competenze e l’autonomia delle Regioni: le disposizioni che invadono indebitamente tali ambiti sono illegittime, mentre quelle che restano nei limiti delle competenze statali si sottraggono alla censura.

    Domande e risposte

    Chi ha impugnato il decreto?

    La Regione Veneto, lamentando la lesione delle proprie competenze e dell’autonomia regionale.

    Quali norme sono state dichiarate illegittime?

    L’art. 41, comma 4, e l’art. 56-bis, comma 11, del decreto-legge n. 69 del 2013.

    Cosa è accaduto all’art. 18, comma 9?

    La relativa questione è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte non fondata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 148/2015 – Sanzioni nel Codice delle comunicazioni elettroniche: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Livorno su una disposizione sanzionatoria del Codice delle comunicazioni elettroniche. Non vi è decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Il Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) prevede sanzioni amministrative per chi installa o esercita reti o servizi senza la prescritta autorizzazione. Il dubbio riguardava la ragionevolezza della misura sanzionatoria prevista dalla disposizione impugnata.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Livorno aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dall’art. 2, comma 136, del decreto-legge n. 262 del 2006 (conv. legge n. 286 del 2006), in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 98, comma 9, del decreto legislativo n. 259 del 2003, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Livorno.

    Il principio

    La questione sulla sanzione prevista dal Codice delle comunicazioni elettroniche è manifestamente inammissibile in difetto dei requisiti processuali richiesti: la Corte non entra nel merito della denunciata irragionevolezza.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la sanzione era irragionevole?

    No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, quindi non vi è stata alcuna valutazione di merito.

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 98, comma 9, del Codice delle comunicazioni elettroniche, che disciplina una sanzione amministrativa nel settore delle reti e dei servizi di comunicazione.

    Su quale parametro si basava la questione?

    Sull’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — parametro sul principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato contro la disciplina sanzionatoria
  • Corte cost. n. 208/2015 – Estinzione parziale del processo nel ricorso della Provincia di Bolzano

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    Con l’ordinanza n. 208 del 2015 la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo limitatamente ad alcune questioni del ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, riservando a separate pronunce le altre.

    Di cosa si tratta

    Nei ricorsi in via principale può accadere che, su alcune delle disposizioni impugnate, intervenga una rinuncia accettata o vengano meno i presupposti per proseguire: in tal caso la Corte dichiara l’estinzione solo per quelle questioni e prosegue, con separate pronunce, sulle altre.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Provincia autonoma di Bolzano aveva impugnato, tra l’altro, l’art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013). In corso di giudizio sono maturate le condizioni per la chiusura del processo limitatamente a tali questioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riservato a separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate con il ricorso e ha dichiarato estinto il processo relativamente alle questioni sull’art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012.

    Il principio

    Il processo costituzionale può estinguersi solo in parte: la Corte chiude il giudizio sulle questioni per le quali sono venuti meno i presupposti e riserva a separate pronunce la decisione di quelle ancora da esaminare.

    Domande e risposte

    Cosa significa estinzione parziale del processo?

    Che il giudizio si chiude solo su alcune delle questioni impugnate, mentre le altre proseguono con decisioni separate.

    La Corte ha deciso nel merito le altre questioni?

    Non in questa ordinanza: le ha riservate a separate pronunce.

    Chi aveva proposto il ricorso?

    La Provincia autonoma di Bolzano, in un giudizio in via principale contro disposizioni della legge di stabilità 2013.

  • Corte cost. n. 188/2015 – Risorse insufficienti per le funzioni conferite agli enti locali (Regione Piemonte)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune norme di bilancio della Regione Piemonte nella parte in cui non destinavano risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva conferito agli enti locali una serie di funzioni amministrative. Le impugnate norme di bilancio non garantivano però risorse sufficienti al loro effettivo esercizio, in particolare con riguardo a uno specifico capitolo di spesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 2, commi 1 e 2, e 4 della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione 2013), in combinato disposto con l’Allegato A, e l’art. 1 della legge della Regione Piemonte 6 agosto 2013, n. 16, relativamente all’unità previsionale di base UPB DB05011, capitolo 149827R, riferito al Fondo per l’esercizio delle funzioni conferite.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate nella parte in cui non consentivano di attribuire risorse adeguate all’esercizio delle funzioni conferite agli enti locali ai sensi della legge regionale n. 34 del 1998 e delle altre leggi che ad essa si richiamano.

    Il principio

    Quando la legge trasferisce funzioni agli enti locali, deve assicurare la corrispondente provvista di risorse: una dotazione di bilancio inadeguata al concreto esercizio delle funzioni conferite è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Qual era il problema?

    Le norme di bilancio non destinavano risorse sufficienti all’esercizio delle funzioni che la Regione aveva conferito agli enti locali.

    Cosa ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nella parte in cui non consentivano risorse adeguate a quelle funzioni.

    Qual è il principio?

    Al conferimento di funzioni deve corrispondere un’adeguata dotazione di risorse finanziarie.

  • Corte cost. n. 187/2015 – Inammissibile la questione sulla confisca urbanistica (art. 44 t.u. edilizia)

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma del testo unico dell’edilizia in materia di confisca dei terreni e delle opere abusivamente lottizzati.

    Di cosa si tratta

    Il giudice penale dubitava della legittimità della disposizione del testo unico dell’edilizia che prevede la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite, anche in relazione ai principi della CEDU richiamati dall’art. 117, primo comma, Cost.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 44, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), sollevato dal Tribunale ordinario di Rieti, sezione penale, in riferimento agli artt. 2, 9, 25, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Rieti.

    Il principio

    Le carenze nella formulazione o nella motivazione dell’ordinanza di rimessione precludono l’esame nel merito e conducono a una pronuncia di inammissibilità della questione.

    Domande e risposte

    Quale norma era impugnata?

    L’art. 44, comma 2, del testo unico dell’edilizia, in materia di confisca per lottizzazione abusiva.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Rieti, sezione penale.

    Qual è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione, senza pronunciarsi sul merito.

    Norme collegate