Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: l’art. 2103 c.c.

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Trasferimento e cambio mansioni nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato: l’art. 2103 c.c.

    Il datore può spostare l’operaio da un reparto all’altro o assegnargli macchine diverse, ma non in modo illimitato: l’art. 2103 del codice civile fissa i confini del cosiddetto jus variandi. Stesso discorso per il trasferimento a un’altra sede, che richiede ragioni serie e dimostrabili. Vediamo cosa può e cosa non può fare l’azienda.

    In sintesi

    L’art. 2103 c.c. consente di adibire il lavoratore alle mansioni dell’assunzione o ad altre dello stesso livello e categoria legale. Per le mansioni superiori scatta il diritto alla promozione dopo il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi). Il demansionamento è ammesso solo in caso di riorganizzazione, con conservazione del livello e della retribuzione. Il trasferimento richiede comprovate ragioni tecnico-organizzative.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Associazione datoriale di categoria · CGIL · CISL · UIL di categoria
    Istituti trattati
    Jus variandi (art. 2103 c.c.) · Mansioni equivalenti · Mansioni superiori e promozione · Trasferimento di sede
    Riferimenti
    Art. 2103 c.c. (jus variandi, trasferimento) · D.Lgs. 81/2015 · Art. 33 L. 104/1992 · Inquadramento del CCNL
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Il jus variandi: cosa può cambiare il datore

    Il potere del datore di modificare le mansioni del lavoratore — il cosiddetto jus variandi — è disciplinato dall’art. 2103 del codice civile, riscritto nel 2015. La regola di base è che il lavoratore deve essere adibito:

    • alle mansioni dell’assunzione o a quelle dell’inquadramento superiore eventualmente acquisito;
    • oppure a mansioni riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento.

    Non conta più, quindi, la «equivalenza professionale» in senso stretto: il datore può spostare il lavoratore tra mansioni diverse purché restino nello stesso livello contrattuale e nella stessa categoria legale (operai, impiegati, quadri, dirigenti).

    Mansioni superiori: quando scatta la promozione

    Se l’operaio viene adibito a mansioni di un livello superiore — ad esempio conduce stabilmente un macchinario più complesso — ha diritto fin da subito al trattamento economico corrispondente. Inoltre, decorso il periodo fissato dal CCNL (in sua mancanza 6 mesi continuativi), l’assegnazione diventa definitiva e matura il diritto alla promozione, salvo che lo svolgimento serva a sostituire un collega assente con diritto alla conservazione del posto (ferie, malattia, maternità).

    Il demansionamento «da riorganizzazione»

    L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni di un livello inferiore — purché della stessa categoria legale — solo quando c’è una modifica degli assetti organizzativi che incide sulla posizione del lavoratore. Anche in questo caso restano fermi il livello di inquadramento e il trattamento retributivo già raggiunti: lo stipendio non si tocca.

    Il trasferimento a un’altra sede

    Il trasferimento da un’unità produttiva a un’altra non è libero: l’ultimo comma dell’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il datore deve poterle dimostrare; un trasferimento pretestuoso o ritorsivo è illegittimo e il lavoratore può opporvisi.

    Tutele rafforzate

    • chi assiste con continuità un familiare disabile e fruisce dei permessi della L. 104/1992 non può essere trasferito senza il suo consenso (art. 33);
    • analoga tutela vale per il lavoratore con disabilità;
    • il rappresentante sindacale non può essere trasferito dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione (art. 22 Statuto).
    La distanza della nuova sede può avere effetti anche sulla NASpI: il rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km dalla residenza, o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici, può dare diritto all’indennità di disoccupazione.

    L’accordo per cambiare mansioni

    Datore e lavoratore possono concordare una modifica delle mansioni, anche in senso riduttivo, in sede protetta (ad esempio davanti alla commissione di conciliazione o in sede sindacale). L’accordo è valido se risponde all’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. La forma protetta serve a garantire che il consenso sia genuino e non imposto.

    Casi pratici

    Tizio — mansioni superiori e promozione
    Tizio, operaio, conduce stabilmente da otto mesi una linea che richiede un inquadramento superiore. Ha diritto fin dall’inizio alla paga del livello più alto e, superato il periodo previsto dal CCNL, alla promozione definitiva, perché non sta sostituendo nessun collega assente.
    Caia — trasferimento senza ragioni provate
    Caia viene trasferita in un’altra unità produttiva senza che l’azienda indichi ragioni tecniche o organizzative concrete. Il trasferimento è illegittimo: l’art. 2103 c.c. lo consente solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

    Domande frequenti

    Il datore può assegnarmi qualsiasi mansione?
    No. Può assegnarti le mansioni dell’assunzione o altre riconducibili allo stesso livello e alla stessa categoria legale di inquadramento (art. 2103 c.c.). Non può invece spostarti liberamente a mansioni di livello inferiore: il demansionamento è ammesso solo in casi tassativi, conservando livello e retribuzione.
    Cosa rischia il datore se mi demansiona illegittimamente?
    Il demansionamento illegittimo espone il datore a una condanna a ripristinare le mansioni dovute e a risarcire il danno, che può comprendere sia la perdita di professionalità sia il pregiudizio alla salute e alla dignità del lavoratore. In casi gravi il lavoratore può anche dimettersi per giusta causa.
    Posso rifiutare un trasferimento?
    Puoi opporti se il datore non dimostra comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive (art. 2103 c.c.). Esistono poi tutele speciali: chi assiste un familiare disabile con i permessi della L. 104/1992, il lavoratore disabile e i rappresentanti sindacali non possono essere trasferiti senza il loro consenso o senza nulla osta.
    Se svolgo mansioni superiori da mesi, ho diritto al passaggio di livello?
    Sì. Hai diritto subito alla retribuzione del livello superiore e, decorso il periodo fissato dal CCNL (in mancanza 6 mesi continuativi), alla promozione definitiva. L’unica eccezione è quando stai sostituendo un collega assente che ha diritto alla conservazione del posto.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 2103 c.c.; D.Lgs. 81/2015; art. 33 L. 104/1992). Livelli, categorie e periodi per la promozione sono fissati dal CCNL vigente: per il dettaglio si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole

    Buoni pasto e indennità sostitutiva di mensa nel CCNL Cooperative Agricole

    Dove il lavoro si svolge in cantiere, in mobilità o in luoghi privi di strutture di ristorazione, al posto della mensa o del buono pasto può essere riconosciuta un’indennità sostitutiva di mensa. Il suo trattamento fiscale è particolare e va conosciuto per non confonderlo con quello del buono pasto.

    In sintesi

    L’indennità sostitutiva di mensa è una somma in denaro erogata in alternativa al servizio mensa. È di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri e a unità produttive in zone prive di strutture di ristorazione. I buoni pasto seguono invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico; dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare · Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
    Istituti trattati
    Indennità sostitutiva di mensa · Buoni pasto · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Indennità sostitutiva di mensa: quando e quanto

    Dove il servizio mensa non è praticabile — cantieri, lavoro itinerante, sedi isolate — al lavoratore può essere riconosciuta una somma in denaro in sostituzione del pasto.

    Il regime fiscale

    L’indennità sostitutiva di mensa è in linea generale imponibile, perché erogata in denaro. La legge prevede però un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per gli addetti a cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di strutture di ristorazione (art. 51, comma 2, TUIR).

    La differenza con il buono pasto

    È importante non confondere le due voci: il buono pasto gode delle soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico); l’indennità sostitutiva in denaro segue invece il regime sopra descritto. Anche la mensa aziendale, dove presente, resta integralmente esente.

    Un diritto contrattuale

    Spettanza, importo e condizioni dell’indennità sostitutiva derivano dal CCNL o dall’accordo aziendale: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — indennità sostitutiva in cantiere isolato
    Tizio lavora a tempo pieno in un cantiere in zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti dell’art. 51 TUIR, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; oltre tale soglia diventa imponibile.
    Caia — buono pasto al posto dell’indennità
    Per alcune giornate in sede, a Caia viene dato un buono pasto cartaceo da 5 €. Non si applica la soglia dei 5,29 € dell’indennità sostitutiva: il buono cartaceo è esente fino a 4 €, quindi 1 € concorre al reddito. Le due voci seguono regole distinte.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    L’indennità sostitutiva di mensa è esente come il buono pasto?
    No. È di regola imponibile perché in denaro, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per addetti a cantieri e a zone prive di ristorazione. Il buono pasto segue invece le soglie di 4 € (cartaceo) e 10 € (elettronico).

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Cooperative di Consumo: tabelle retributive e minimi 2024-2027

    CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo: tabelle retributive e minimi 2024–2027

    Il contratto collettivo della distribuzione cooperativa stabilisce minimi tabellari nazionali per oltre 60.000 lavoratori delle cooperative di consumatori aderenti ad ANCC-Coop, Confcooperative Consumo e Utenza e A.G.C.I. Agrital. Questa guida riporta la struttura della retribuzione, le tranche di aumento del rinnovo del 29 marzo 2024 e i minimi per livello.

    In sintesi

    Il rinnovo del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027) prevede un aumento a regime di 240 euro lordi al 4° livello in sei tranche: 30 euro dal 1° aprile 2023, 70 dal 1° aprile 2024, 30 dal 1° maggio 2025, 35 dal 1° dicembre 2025, 35 dal 1° novembre 2026 e 40 dal 1° marzo 2027, più un’una tantum di 350 euro (200 ad aprile 2024 e 150 ad aprile 2025). Il minimo mensile del 4° livello (paga base, contingenza e terzo elemento) dal 1° dicembre 2025 è di 1.764,02 euro, dal 1° marzo 2027 di 1.839,02 euro.

    Dati contrattuali

    Parti datoriali
    Ancc-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital
    Parti sindacali
    Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Data rinnovo
    29 marzo 2024
    Vigenza
    1° aprile 2023 – 31 marzo 2027
    Codice CNEL
    H016
    Platea
    Oltre 60.000 lavoratori

    La struttura della retribuzione

    La retribuzione normale (artt. 183-184) comprende la paga base nazionale conglobata, l’indennità di contingenza (oggi ex contingenza), i terzi elementi nazionali o provinciali dove esistenti (3,10 € mensili nelle tabelle nazionali), gli eventuali scatti di anzianità e gli altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva. La retribuzione di fatto aggiunge tutti gli altri elementi di carattere continuativo, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum e degli elementi espressamente esclusi. La quota giornaliera si ottiene dividendo l’importo mensile per 26.

    Gli aumenti del rinnovo 2024: sei tranche

    L’art. 185 del testo del rinnovo fissa gli aumenti dei minimi per livello e parametro, con le seguenti decorrenze:

    Aumenti mensili lordi dei minimi tabellari per decorrenza (euro)
    Livello Parametro 1/4/2023 1/4/2024 1/5/2025 1/12/2025 1/11/2026 1/3/2027 Totale
    Quadri 255 53,13 123,96 53,13 61,98 61,98 70,83 425,00
    1° 232 48,33 112,78 48,33 56,39 56,39 64,44 386,67
    2° 202 42,08 98,19 42,08 49,10 49,10 56,11 336,67
    3° super 180 37,50 87,50 37,50 43,75 43,75 50,00 300,00
    3° 167 34,79 81,18 34,79 40,59 40,59 46,39 278,33
    4° super 155 32,29 75,35 32,29 37,67 37,67 43,06 258,33
    4° 144 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
    5° 130 27,08 63,19 27,08 31,60 31,60 36,11 216,67
    6° 100 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,67

    Il 4° livello (parametro 144) è il livello di riferimento: 30 + 70 + 30 + 35 + 35 + 40 = 240 euro lordi mensili. Gli aumenti per gli altri livelli sono riparametrati. Per effetto di arrotondamenti la somma delle colonne può differire di un centesimo dal totale indicato dal contratto.

    I minimi mensili per livello

    Il minimo mensile è la somma di paga base nazionale, ex indennità di contingenza e terzo elemento (3,10 €). La paga base e la contingenza sono quelle delle tabelle del 1° luglio 2019, a cui si sommano gli aumenti del rinnovo 2024:

    Minimo mensile lordo per livello (paga base + contingenza + terzo elemento)
    Livello Paga base 2019 Contingenza Dal 1/12/2025 Dal 1/11/2026 Dal 1/3/2027
    Quadri 1.897,32 541,85 2.734,47 2.796,45 2.867,28
    1° 1.726,20 538,83 2.533,96 2.590,35 2.654,79
    2° 1.502,98 533,85 2.271,38 2.320,48 2.376,59
    3° super 1.339,29 529,98 2.078,62 2.122,37 2.172,37
    3° 1.242,58 528,28 1.965,31 2.005,90 2.052,29
    4° super 1.153,29 525,92 1.859,91 1.897,58 1.940,64
    4° 1.071,43 524,49 1.764,02 1.799,02 1.839,02
    5° 967,25 522,18 1.641,48 1.673,08 1.709,19
    6° 744,04 517,25 1.378,97 1.403,28 1.431,06

    Valori calcolati sommando agli importi delle tabelle del 1° luglio 2019 (paga base, contingenza e terzo elemento di 3,10 €) gli aumenti dell’art. 185 maturati alle singole date. Per i quadri il contratto prevede inoltre un’indennità di funzione di 250,76 € per 14 mensilità. Il minimo non coincide con la retribuzione complessiva: si aggiungono scatti, eventuali superminimi e le altre voci.

    Gli scatti di anzianità

    Per l’anzianità maturata dal 21° anno di età presso la stessa azienda o gruppo aziendale spettano dieci scatti triennali (art. 182), di importo fisso per livello: quadri 27,82 €; 1° livello 26,64 €; 2° 24,52 €; 3° 21,79 €; 4° 19,93 €; 5° 18,84 €; 6° 16,51 €. Lo scatto decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento del triennio. Vedi la scheda sugli scatti di anzianità.

    Una tantum e vacanza contrattuale

    A copertura del periodo di carenza contrattuale (1° gennaio 2020 – 31 marzo 2023) il rinnovo riconosce ai lavoratori in forza alla firma un importo una tantum di 350 euro lordi al 4° livello, riparametrato: 200 euro dal 1° aprile 2024 e 150 dal 1° aprile 2025. Gli importi per livello sono: quadri 619,79 €; 1° 563,89 €; 2° 490,97 €; 3° super 437,50 €; 3° 405,90 €; 4° super 376,74 €; 4° 350,00 €; 5° 315,97 €; 6° 243,06 €. L’importo è proporzionato al servizio prestato dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023, riproporzionato per i part-time ed escluso dal calcolo di ogni istituto contrattuale e del TFR. Le imprese che non avevano aderito all’erogazione unilaterale di 30 euro mensili da novembre 2023 a marzo 2024 corrispondono un’ulteriore una tantum di 170 euro al 4° livello (riparametrata) entro gennaio 2026.

    Se il rinnovo non arriva entro sei mesi dalla scadenza, spetta un elemento provvisorio della retribuzione (indennità di vacanza contrattuale) pari al 30% dell’IPCA al netto degli energetici importati, per quattordici mensilità (art. 9).

    Tredicesima e quattordicesima

    La tredicesima si corrisponde in coincidenza con la vigilia di Natale e la quattordicesima entro il 30 giugno, ciascuna pari a una mensilità della retribuzione di fatto (art. 190). Vedi la scheda su tredicesima, quattordicesima e premi.

    Casi pratici

    Tizio – Cassiere al 4° livello
    Tizio lavora come cassiere inquadrato al 4° livello. Il suo minimo mensile dal 1° dicembre 2025 (paga base 1.071,43 € + aumenti cumulati di 165,00 € + contingenza 524,49 € + terzo elemento 3,10 €) è di 1.764,02 € lordi; dal 1° novembre 2026 sale a 1.799,02 € e dal 1° marzo 2027 a 1.839,02 €. Se era in forza al 29 marzo 2024 ha avuto anche l’una tantum di 350 euro (200 ad aprile 2024 e 150 ad aprile 2025).
    Caia – Addetta al 3° livello con cinque scatti
    Caia lavora da quindici anni al 3° livello e ha maturato 5 scatti triennali di 21,79 € ciascuno, pari a 108,95 € mensili. Il suo minimo dal 1° dicembre 2025 è di 1.965,31 €; gli scatti si sommano al minimo e possono arrivare fino a dieci, per un massimo di 217,90 €.
    Sempronio – Capo reparto al 2° livello
    Sempronio è inquadrato al 2° livello (parametro 202): il suo minimo dal 1° dicembre 2025 è di 2.271,38 € e l’aumento totale del rinnovo è di 336,67 € riparametrato sul 4° livello. L’una tantum complessiva per il suo livello è di 490,97 €.

    Domande frequenti

    Qual è l’aumento previsto dal rinnovo 2024 per il quarto livello?
    240 euro lordi mensili a regime, in sei tranche: 30 euro dal 1° aprile 2023, 70 dal 1° aprile 2024, 30 dal 1° maggio 2025, 35 dal 1° dicembre 2025, 35 dal 1° novembre 2026 e 40 dal 1° marzo 2027. L’una tantum di 350 euro (200 ad aprile 2024 e 150 ad aprile 2025) copre la vacanza contrattuale.
    Quanti livelli prevede il CCNL Distribuzione Cooperativa?
    I Quadri e sei livelli dal 1° al 6°, con i parametri superiori 3° super (180) e 4° super (155) all’interno dei livelli 3° e 4°: in tabella compaiono nove righe retributive.
    Come si calcola la tredicesima nel CCNL Distribuzione Cooperativa?
    La tredicesima corrisponde a una mensilità della retribuzione di fatto del mese di novembre ed è corrisposta in coincidenza con la vigilia di Natale; la quattordicesima, con le stesse norme, entro il 30 giugno sulla retribuzione di giugno (art. 190).
    Cosa si intende per «retribuzione di fatto» in questo CCNL?
    Le voci della retribuzione normale (paga base, contingenza, terzo elemento, scatti e altri elementi contrattuali) più gli altri elementi continuativi, con esclusione di rimborsi spese, straordinari, gratificazioni straordinarie o una tantum (art. 184).
    Dove trovo le tabelle retributive ufficiali?
    Il testo dell’ipotesi di accordo del 29 marzo 2024 con l’art. 185 è pubblicato da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil; le tabelle di questa scheda ne riportano le cifre.

    Stesso CCNL: consulta anche come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima, quattordicesima e premi e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Distribuzione Cooperativa del 29 marzo 2024 (vigenza 1° aprile 2023 – 31 marzo 2027), art. 185, e al CCNL del 22 dicembre 2011. Per situazioni individuali rivolgersi al sindacato di categoria (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Cooperative di Consumo

    CCNL Cooperative di Consumo

    Trasferta, turni e reperibilità nel CCNL Cooperative di Consumo

    Nel CCNL della distribuzione cooperativa la trasferta e il lavoro fuori sede danno diritto al rimborso delle spese e a eventuali indennità fissate in azienda; il lavoro notturno, festivo e nel riposo settimanale è compensato con maggiorazioni percentuali. Il contratto nazionale non prevede un’indennità di turno né di reperibilità. Il regime fiscale delle somme è quello dell’art. 51 TUIR.

    In sintesi

    Il CCNL Cooperative di Consumo (artt. 114 e 151) prevede il rimborso delle spese di trasporto, vitto e pernottamento nel lavoro fuori sede e rinvia alla contrattazione aziendale per le indennità di trasferta. Lavoro notturno ordinario (22-6) +25%, riposo settimanale lavorato +35%, straordinario +20% fino alla 48ª ora e +25% oltre, straordinario festivo +35%, straordinario notturno +55%. Non esistono indennità nazionali di turno o di reperibilità.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    ANCC-Coop · Confcooperative Consumo e Utenza · A.G.C.I. Agrital · Filcams-Cgil · Fisascat-Cisl · Uiltucs-Uil
    Istituti trattati
    Lavoro fuori sede (art. 114) · Trasferta (art. 151) · Maggiorazioni per notturno, festivo e riposo settimanale (artt. 121, 126, 129) · Reperibilità (non prevista)
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi)
    Fonte
    Testo del CCNL 22 dicembre 2011 (Filcams) e ipotesi di rinnovo del 29 marzo 2024

    Le voci in sintesi

    Trasferta, turni e disagio nel CCNL Distribuzione Cooperativa — quadro generale
    Voce Cosa prevede il CCNL Regime fiscale (regola di legge)
    Lavoro fuori sede (art. 114) L’orario inizia sul posto indicato; se si rientra in sede a fine giornata il lavoro cessa in anticipo del tempo necessario al viaggio; spese di trasporto, vitto e pernottamento rimborsate dall’impresa Rimborso analitico documentato: non imponibile
    Trasferta (art. 151) Rimborso delle spese sostenute, graduate secondo le distanze; rimborsi e indennità di trasferta stabiliti in sede aziendale, su documentazione Indennità fuori Comune: esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Lavoro notturno ordinario (art. 121) Dalle 22 alle 6, quota oraria della retribuzione di fatto con maggiorazione del 25% sulla retribuzione normale Imponibile
    Riposo settimanale lavorato (art. 129) Maggiorazione del 35% sulla quota oraria della retribuzione normale, salvo il riposo compensativo Imponibile
    Straordinario (art. 126) +20% fino alla 48ª ora settimanale, +25% oltre; festivo +35%; notturno (non in turni regolari) +55%; le maggiorazioni non si cumulano Imponibile
    Indennità di turno e di reperibilità Non previste dal CCNL nazionale: solo eventuale accordo aziendale Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Il CCNL non fissa un importo nazionale per la trasferta: rinvia alla contrattazione aziendale. Le percentuali di maggiorazione sono quelle degli artt. 121, 126 e 129 del CCNL 22 dicembre 2011, non modificati dal rinnovo del 2024 per quanto risulta dal testo dell’ipotesi di accordo. Le soglie di esenzione fiscale sono invece di legge.

    Turni e reperibilità: cosa non c’è nel contratto nazionale

    Il contratto non disciplina un’indennità di turno distinta dalle maggiorazioni né un’indennità di reperibilità: eventuali importi derivano da accordi aziendali o territoriali. Le aperture domenicali e festive sono oggetto di confronto a livello aziendale (art. 128); la domenica ordinariamente lavorata nelle aziende autorizzate all’apertura non dà diritto alla maggiorazione straordinaria, ma al riposo settimanale in altro giorno. Le ore prestate nelle festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e infrasettimanali) sono retribuite come straordinario festivo (art. 132).

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 (frazionabile in caso di cambio turno in attesa della contrattazione di secondo livello, le parti ritengono che un riposo minimo di 9 ore consecutive possa rappresentare un’adeguata protezione, art. 130), riposo settimanale di 24 ore ogni sette giorni, calcolato come media in non più di 14 giorni (art. 128).

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in più una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

    Trasferta e trasferimento

    Il CCNL (art. 152) richiama l’art. 13 dello Statuto dei lavoratori: il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva a un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; chi non accetta il trasferimento resta titolare delle indennità contrattuali e può essere soggetto al licenziamento secondo le procedure di legge.

    Casi pratici

    Tizio — trasferta per l’apertura di un nuovo punto vendita
    Tizio, addetto di una cooperativa di consumo, viene inviato per due settimane in un’altra città per supportare l’apertura di un supermercato. L’azienda rimborsa viaggio, vitto e pernottamento documentati (art. 114) e, se prevista da accordo aziendale, riconosce un’indennità di trasferta, esente entro 46,48 € al giorno in Italia solo se la trasferta è fuori dal Comune della sede.
    Caia — turno notturno e domenica
    Caia lavora di notte, dalle 22 alle 6, in un magazzino: sulle ore notturne ordinarie ha la maggiorazione del 25% (art. 121). Una domenica ordinariamente lavorata nelle aperture autorizzate non dà diritto a maggiorazione straordinaria; se invece presta lavoro nel suo giorno di riposo settimanale, ha la maggiorazione del 35% (art. 129) fermo il riposo compensativo.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre tassata?
    Dipende. Per la trasferta fuori dal comune l’art. 51 TUIR prevede una soglia giornaliera esente (46,48 € in Italia, 77,47 € all’estero); oltre quella soglia, o per la trasferta entro il comune, le somme sono di regola imponibili. I rimborsi analitici documentati restano esenti.
    Trasferta e trasferimento sono la stessa cosa?
    No. La trasferta è uno spostamento temporaneo con rientro previsto, con rimborso delle spese e indennità stabilite in azienda; il trasferimento è stabile e ricade nell’art. 13 dello Statuto dei lavoratori e nell’art. 2103 c.c. (comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive).
    Il CCNL prevede la reperibilità o l’indennità di turno?
    No: il contratto nazionale non disciplina né l’indennità di reperibilità né un’indennità di turno. Eventuali importi dipendono da accordi aziendali; le ore effettivamente lavorate sono retribuite con le maggiorazioni degli artt. 121, 126 e 129.
    Quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    25% sulla retribuzione normale per il lavoro dalle 22 alle 6 (art. 121); per lo straordinario notturno non in turni regolari 55% (art. 126). Le maggiorazioni non sono cumulabili: si applica la più alta.
    Perché mi chiedono di conservare le ricevute della trasferta?
    Perché i rimborsi analitici documentati di vitto, alloggio e viaggio non concorrono al reddito. Senza giustificativi si rischia di perdere il regime di favore e di vedere la somma tassata per intero; il CCNL (art. 151) richiede adeguata documentazione.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2027, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge e al testo del CCNL Distribuzione Cooperativa (artt. 114, 121, 126, 128, 129, 132 e 151 del CCNL 22 dicembre 2011). Accordi aziendali possono prevedere voci ulteriori.

  • Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Calzaturiero (Industria)

    CCNL Calzaturiero (Industria)

    Part-time e lavoro a orario ridotto nel CCNL Calzaturiero (Industria)

    Il contratto a tempo parziale consente di ridurre l’orario rispetto al tempo pieno mantenendo tutte le tutele del lavoro subordinato, riproporzionate alla durata della prestazione. Forma scritta, lavoro supplementare, trasformazione e diritto di precedenza ne sono i punti chiave, regolati dal D.Lgs. 81/2015 e dal CCNL di settore.

    In sintesi

    Il contratto part-time richiede forma scritta con indicazione di durata e collocazione dell’orario. Il lavoro supplementare e le clausole elastiche operano nei limiti di legge e di CCNL; il trattamento è riproporzionato; la trasformazione FT/PT è volontaria e opera il diritto di precedenza al tempo pieno (D.Lgs. 81/2015).

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Forme del part-time · Lavoro supplementare · Trasformazione e diritto di precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 4-12 (disciplina del part-time) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per limiti, maggiorazioni e clausole
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del part-time

    Il tempo parziale può articolarsi in tre forme, a seconda di come la riduzione dell’orario si distribuisce nel tempo. La distinzione rileva soprattutto per l’applicazione del lavoro supplementare e delle clausole elastiche.

    Le tre forme di part-time
    Forma Come si articola l’orario Esempio
    Orizzontale Riduzione dell’orario giornaliero, su tutti i giorni lavorativi 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì
    Verticale Orario pieno ma solo in alcuni giorni, settimane o mesi Tre giornate intere a settimana
    Misto Combinazione di orizzontale e verticale Alcuni giorni pieni e altri a orario ridotto
    Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare durata e collocazione dell’orario (D.Lgs. 81/2015). Gli importi di maggiorazione del lavoro supplementare e le condizioni delle clausole elastiche sono fissati dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Lavoro supplementare e clausole elastiche

    Anche dove il part-time è meno diffuso, la sua gestione passa per due istituti che la legge disegna e il CCNL completa.

    Lavoro supplementare

    È la prestazione resa oltre l’orario part-time concordato, entro il limite del tempo pieno. Il D.Lgs. 81/2015 ne ammette il ricorso e rimette al CCNL la disciplina di numero massimo, causali e maggiorazione. È cosa diversa dallo straordinario, che presuppone il superamento del tempo pieno.

    Clausole elastiche

    Permettono di variare la collocazione dell’orario o di aumentarne la durata; richiedono patto scritto, preavviso di due giorni lavorativi e compensazioni stabilite dal CCNL. Il rifiuto di sottoscriverle non può giustificare il licenziamento.

    Tutele per categorie protette

    Studenti, lavoratori con patologie oncologiche, genitori di figli piccoli e titolari di permessi L. 104 godono di facoltà rafforzate di revoca o non adesione alle clausole elastiche e, in alcuni casi, di un diritto alla trasformazione del rapporto.

    Trattamento e principio di non discriminazione

    Il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al collega a tempo pieno comparabile: ha gli stessi diritti, riproporzionati alla minore durata della prestazione (art. 7, D.Lgs. 81/2015). Sono riproporzionati, tra l’altro, la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive e il TFR; restano invece pieni i diritti non frazionabili (ad esempio le tutele in materia di salute e sicurezza). Anche l’anzianità di servizio si calcola per intero, come per un rapporto a tempo pieno.

    Trasformazione del rapporto e diritto di precedenza

    Il passaggio da tempo pieno a part-time, e viceversa, è volontario: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto non costituisce giustificato motivo di licenziamento.

    La legge tutela inoltre alcune situazioni: chi è affetto da patologie oncologiche o gravi, i genitori di figli piccoli e chi assiste familiari con L. 104 hanno priorità o un vero e proprio diritto alla trasformazione in part-time. Specularmente, il lavoratore che ha trasformato il rapporto in part-time gode di un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del CCNL.

    Casi pratici

    Tizio — trasformazione da tempo pieno a part-time
    Tizio chiede di passare al part-time. La trasformazione non è un atto unilaterale: richiede l’accordo delle parti e la forma scritta. Il suo rifiuto di trasformare il rapporto, o quello del datore, non può di per sé giustificare un licenziamento. Se in futuro vorrà tornare al tempo pieno, avrà un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti.
    Caia — ferie e tredicesima nel part-time
    Caia è part-time verticale (lavora solo il mattino). Ferie, tredicesima e TFR le spettano riproporzionati alla durata effettiva della prestazione, secondo il principio di non discriminazione: non un trattamento diverso, ma proporzionato. La maturazione segue le regole del CCNL applicate alla quota di orario svolto.

    Domande frequenti

    Il contratto part-time deve essere scritto?
    Sì. La forma scritta è richiesta e il contratto deve indicare la durata della prestazione e la collocazione dell’orario. La sua assenza può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere l’accertamento del rapporto e, a certe condizioni, il riconoscimento di un orario pieno.
    Che differenza c’è tra lavoro supplementare e straordinario?
    Il lavoro supplementare è quello reso dal part-time oltre l’orario concordato ma entro il tempo pieno; lo straordinario presuppone invece il superamento dell’orario a tempo pieno. Hanno discipline e maggiorazioni diverse, fissate dal CCNL.
    Ferie e tredicesima del part-time sono dimezzate?
    Non dimezzate, ma riproporzionate alla durata della prestazione, in applicazione del principio di non discriminazione. L’anzianità di servizio, invece, si computa per intero.
    Da part-time ho diritto a tornare a tempo pieno?
    Hai un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo pieno per mansioni equivalenti, secondo i criteri del D.Lgs. 81/2015 e del CCNL. La trasformazione vera e propria richiede comunque l’accordo tra le parti.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per limiti del lavoro supplementare, maggiorazioni e condizioni delle clausole elastiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Chimica-Ceramica Artigianato

    Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

    In sintesi

    La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici (dal 1° gennaio 2026; fino al 2025: 8 €); l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    CNA Federmoda · CNA Produzione · CNA Artistico e Tradizionale · CNA Servizi alla comunità · Confartigianato Moda · Confartigianato Chimica · Confartigianato Ceramica · Casartigiani · Claai · Filctem-CGIL · Femca-CISL · Uiltec-UIL
    Istituti trattati
    Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
    Riferimenti
    Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
    Fonte
    Testo del CCNL depositato presso il CNEL

    Le forme del servizio pasto a confronto

    Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

    Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
    Forma In che cosa consiste Regime fiscale
    Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
    Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 10,00 €/giorno; eccedenza imponibile
    Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
    Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Mensa aziendale e forme alternative

    Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

    La mensa aziendale e le convenzioni

    La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

    I buoni pasto

    Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 10 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

    L’indennità sostitutiva

    La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

    Un diritto contrattuale, non di legge

    È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

    Casi pratici

    Tizio — mensa aziendale interna
    Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 10 €.
    Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
    Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

    Domande frequenti

    Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
    No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
    Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
    Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
    Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
    No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
    Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
    No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso per licenziamento e dimissioni, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, gratifica estiva e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

  • CCNL Concia (Pelli e Cuoio): tabelle retributive e minimi 2024-2026

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    CCNL Concia: tabelle retributive e minimi 2024-2026

    Guida alle tabelle retributive del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori dell’industria conciaria: struttura dei livelli, minimi mensili in vigore dal 1° gennaio 2026, scatti di anzianità e aumenti programmati nel triennio 2023-2026.

    In sintesi

    Il CCNL Concia (UNIC, Filctem-Cgil/Femca-Cisl/Uiltec-Uil), vigente fino al 30 giugno 2026, prevede 11 livelli da F1 (minimo ~1.689 €) ad A (~2.938 €). L’aumento triennale ammonta a 191 € sul livello D2 distribuito in tre tranche: marzo 2024, gennaio 2025 e gennaio 2026.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Ultimo rinnovo
    7 marzo 2024
    Vigenza
    1° luglio 2023 – 30 giugno 2026 (scaduto). Trattativa di rinnovo aperta per il triennio 1° luglio 2026 – 30 giugno 2029: la piattaforma unitaria Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil chiede 230 euro medi di aumento al livello D2. Fino alla firma restano validi i minimi del contratto scaduto
    Platea
    ~23.000 lavoratori in circa 1.200 aziende
    Codice CNEL
    B101

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – in vigore dal 1° gennaio 2026 (in euro)
    Livello Minimo mensile Scatto biennale Profilo tipico
    A 2.937,60 € 19,63 € Quadro / alta professionalità
    B1 2.494,04 € 19,63 € Impiegato direttivo / tecnico specialista
    B2 2.494,04 € 17,56 € Impiegato di concetto senior
    C1 2.234,82 € 14,46 € Impiegato di concetto / operaio specializzato senior
    C2 2.234,82 € 13,94 € Operaio specializzato / impiegato esecutivo qualificato
    D1 2.041,99 € 13,94 € Operaio qualificato senior
    D2 2.041,99 € 12,65 € Operaio qualificato base
    E1 1.783,71 € 11,88 € Operaio comune senior
    E2 1.783,71 € 11,88 € Operaio comune
    E3 1.783,71 € 10,33 € Operaio di primo ingresso
    F1 1.689,30 € 10,33 € Lavoratore in formazione iniziale

    Nota: la tabella riporta il Trattamento Economico Minimo (TEM) al lordo di trattenute previdenziali e fiscali. Il Terzo Elemento (E.R.C.) di 10,33 € mensili si aggiunge al minimo base per tutti i livelli. I valori sono stati determinati al termine delle tre tranche di aumento previste dal rinnovo del 7 marzo 2024.

    Il piano degli aumenti retributivi 2023-2026

    Il rinnovo del 7 marzo 2024 ha definito un percorso di aumenti articolato in tre scaglioni, calcolati sul livello D2 come parametro di riferimento:

    Aumenti del Trattamento Economico Minimo (TEM) – livello D2
    Decorrenza Aumento mensile Aumento cumulato
    1° marzo 2024 +96,00 € +96,00 €
    1° gennaio 2025 +55,00 € +151,00 €
    1° gennaio 2026 +40,00 € +191,00 €

    L’incremento complessivo di 191 € sul triennio rappresenta circa il 10,32% rispetto al valore IPCA di riferimento e il 10,59% sul Trattamento Economico Complessivo (TEC). Gli importi per i livelli diversi da D2 sono proporzionali al parametro retributivo di ciascuna categoria.

    Struttura della retribuzione: cosa c’è oltre il minimo

    La busta paga di un lavoratore conciario è composta da più elementi che si sommano al minimo tabellare:

    • Trattamento Economico Minimo (TEM): la retribuzione base garantita dal CCNL per ciascun livello.
    • Elemento Regionale di Confluenza (E.R.C.): voce di 10,33 € mensili che assorbe gli ex elementi territoriali o di contingenza.
    • Scatti di anzianità biennali: 5 aumenti periodici maturati ogni 2 anni di servizio continuativo, di importo variabile per livello (da 10,33 a 19,63 € per scatto).
    • Superminimo individuale: eventuale importo concordato con il datore di lavoro, che può essere assorbibile o non assorbibile dagli aumenti contrattuali.
    • Premi di risultato: definiti a livello di contrattazione aziendale o territoriale (vedi articolo dedicato).
    • Tredicesima mensilità: una mensilità aggiuntiva corrisposta a dicembre (vedi articolo dedicato).
    • Indennità per lavori specifici: per mansioni con esposizione a sostanze chimiche, calore intenso, odori particolari tipici del processo conciario.

    Scatti di anzianità: come funzionano

    Il CCNL Concia prevede cinque scatti biennali di anzianità. Ogni scatto matura dopo due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro. L’importo di ogni singolo scatto dipende dal livello di inquadramento:

    • Livelli A e B1: 19,63 € per scatto
    • Livello B2: 17,56 € per scatto
    • Livelli C1: 14,46 € per scatto
    • Livelli C2 e D1: 13,94 € per scatto
    • Livello D2: 12,65 € per scatto
    • Livelli E1, E2: 11,88 € per scatto
    • Livelli E3 e F1: 10,33 € per scatto

    Un operaio D2 che abbia maturato 5 scatti completi percepisce 63,25 € mensili aggiuntivi rispetto al minimo tabellare a titolo di sola anzianità.

    Come si calcola la retribuzione oraria e giornaliera

    Il CCNL stabilisce divisori convenzionali per la conversione della retribuzione mensile in importi orari e giornalieri, utili per il calcolo di straordinari, assenze e trattamenti di integrazione:

    • Divisore orario: 173 (retribuzione mensile divisa 173 = valore orario)
    • Divisore giornaliero: 25 (retribuzione mensile divisa 25 = valore giornaliero)

    Esempio: un lavoratore al livello D2 con minimo tabellare di 2.041,99 € ha una retribuzione oraria di circa 11,80 € e giornaliera di circa 81,68 €. Questi valori costituiscono la base di calcolo per le maggiorazioni di straordinario, notturno e festivo.

    Il settore conciario: distretti e specificità

    L’industria conciaria italiana è concentrata in tre distretti principali: Arzignano (Vicenza, distretto del Veneto), Santa Croce sull’Arno (Pisa, Toscana) e Solofra (Avellino, Campania). Questi poli produttivi trattano pelli bovine, ovine, suine e di rettile destinate alla pelletteria, alla calzatura e all’arredamento. La lavorazione è caratterizzata dall’uso di sostanze chimiche (cromo, tannini, solventi) che giustificano specifiche indennità contrattuali per i lavoratori esposti e normative di sicurezza particolarmente dettagliate, affidate all’RLSSA (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del Sito Aziendale) previsto dalla contrattazione di secondo livello.

    Casi pratici

    Tizio – operaio D2 al terzo scatto
    Tizio lavora in una conceria di Arzignano dal 2018 ed è inquadrato al livello D2. Al 1° gennaio 2026 il suo minimo tabellare è 2.041,99 €. Avendo maturato 3 scatti biennali (3 × 12,65 € = 37,95 €), la sua retribuzione base mensile lorda è di 2.079,94 €, a cui si aggiunge l’ERC di 10,33 € per un totale di 2.090,27 €. Il datore non può corrispondere meno di questo importo.
    Caia – impiegata C1 con superminimo
    Caia è impiegata amministrativa C1 in una conceria di Santa Croce sull’Arno. Il suo minimo tabellare è 2.234,82 € dal 1° gennaio 2026. Il suo contratto individuale prevede un superminimo non assorbibile di 150 €. Il totale garantito è quindi 2.234,82 + 10,33 (ERC) + 150 = 2.395,15 € mensili lordi, a cui si aggiungono gli scatti di anzianità maturati.
    Sempronio – quadro A che cambia azienda
    Sempronio è un responsabile di laboratorio di qualità inquadrato al livello A. Cambia conceria rimanendo nel settore. Il nuovo datore è vincolato al minimo tabellare di 2.937,60 €. Gli scatti di anzianità maturati presso il vecchio datore non si trasferiscono automaticamente: nel nuovo rapporto il computo riparte da zero, salvo diverso accordo nella lettera di assunzione.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare più basso nel CCNL Concia 2026?
    Il minimo mensile più basso è quello del livello F1, pari a circa 1.689,30 € lordi mensili secondo le tabelle in vigore dal 1° gennaio 2026. È destinato ai lavoratori in formazione iniziale o di primo ingresso nel settore.
    Quando è stato rinnovato il CCNL Concia?
    Il contratto è stato rinnovato il 7 marzo 2024 tra UNIC (Confindustria) e Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil, con vigenza dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2026.
    Quante tranche di aumento sono previste?
    Tre tranche: 96 € dal 1° marzo 2024, 55 € dal 1° gennaio 2025 e 40 € dal 1° gennaio 2026, calcolate sul livello D2. L’aumento complessivo sul triennio è di 191 € lordi mensili.
    Lo scatto di anzianità è biennale o triennale?
    Nel CCNL Concia gli scatti di anzianità sono biennali: il lavoratore matura 5 aumenti ogni due anni di servizio continuativo presso lo stesso datore di lavoro.
    Come si calcola la retribuzione oraria?
    La retribuzione oraria si ottiene dividendo il minimo mensile per il divisore convenzionale 173. Esempio: livello D2 con 2.041,99 € ÷ 173 = circa 11,80 € l’ora, base per il calcolo delle maggiorazioni di straordinario.
    Se il datore paga meno del minimo tabellare cosa posso fare?
    Il pagamento sotto il minimo tabellare è un inadempimento contrattuale. Il lavoratore può rivolgersi al sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro per la conciliazione o il recupero delle differenze retributive, anche in via giudiziale.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi (nessuna quattordicesima) e malattia, infortunio e comporto.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Concia (Pelli e Cuoio) del 7 marzo 2024 (vigenza 1° luglio 2023 – 30 giugno 2026). I minimi tabellari riportati sono in vigore dal 1° gennaio 2026 (terza tranche). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • CCNL Lapidei ed Escavazione: tabelle retributive e minimi 2025

    CCNL Lapidei ed Escavazione (Marmo)

    CCNL Lapidei ed Escavazione: tabelle retributive e minimi 2025-2027

    Quanto guadagna un lavoratore delle cave di marmo o degli stabilimenti di lavorazione lapidea? Questa guida illustra i minimi tabellari del CCNL Lapidei Industria aggiornati al rinnovo del giugno 2025, gli aumenti programmati fino al 2027 e la struttura della busta paga.

    In sintesi

    Il CCNL Lapidei Industria prevede 8 livelli (da F a AS) con minimi mensili lordi da 1.695 € (livello F) a 2.869 € (livello AS). Il rinnovo del 10 giugno 2025 ha stabilito aumenti di 240 € al parametro 136, in tre tranches da 80 € (luglio 2025, 2026, 2027), più 1.000 € una tantum in welfare.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie (datoriali)
    Confindustria Marmomacchine · Anepla
    Parti firmatarie (sindacali)
    Fillea-CGIL · Filca-CISL · Feneal-UIL
    Data rinnovo economico
    10 giugno 2025
    Data rinnovo normativo
    14 luglio 2025
    Vigenza
    1° aprile 2025 – 31 marzo 2028
    Platea
    circa 30.000 lavoratori in 3.000 aziende

    Tabella riepilogativa

    Minimi tabellari mensili lordi – CCNL Lapidei Industria (in vigore dal 1° luglio 2025)
    Livello Paga base Contingenza + EDR Totale mensile lordo Scatto biennale
    AS (alta specializzazione) 2.327,13 € 541,68 € 2.868,81 € 13,01 €
    A 2.140,86 € 538,51 € 2.679,37 € 11,97 €
    B 1.745,28 € 531,81 € 2.277,09 € 9,80 €
    CS (C Super) 1.675,72 € 530,46 € 2.206,18 € 9,45 €
    C 1.582,64 € 528,70 € 2.111,34 € 8,82 €
    D 1.492,31 € 527,09 € 2.019,40 € 8,31 €
    E 1.375,70 € 525,14 € 1.900,84 € 7,69 €
    F 1.164,84 € 530,46 € 1.695,30 € 6,65 €

    Aggiornamento: dal 1° luglio 2026 è in vigore la seconda tranche del rinnovo (+80 € al livello C, il parametro 136, riparametrata sugli altri livelli). Per ilCCNL.it, che ne pubblica la tabella, i minimi dal 1° luglio 2026 sono: AS 2.986,45 €, A 2.787,61 €, B 2.365,33 €, C 2.191,34 €.

    Nota: i minimi sono al lordo di trattenute previdenziali e fiscali. Il totale mensile comprende paga base, indennità di contingenza e EDR (elemento distinto della retribuzione). I valori sono aggiornati al 1° luglio 2025, prima tranche del rinnovo 2025-2028.

    Aumenti programmati 2025-2027

    Il rinnovo del 10 giugno 2025 tra Confindustria Marmomacchine, Anepla, Fillea-CGIL, Filca-CISL e Feneal-UIL ha fissato incrementi in tre tranche annuali, calcolati sul parametro 136 (che corrisponde al livello C, il livello di riferimento):

    Piano di incrementi retributivi 2025-2027
    Decorrenza Aumento al parametro 136 (livello C) Totale cumulato
    1° luglio 2025 +80,00 € +80,00 €
    1° luglio 2026 +80,00 € +160,00 €
    1° luglio 2027 +80,00 € +240,00 €

    L’incremento complessivo al termine del triennio è di 240 € mensili lordi al parametro 136. Sugli altri livelli gli aumenti sono ricalcolati proporzionalmente al coefficiente di livello. Oltre agli aumenti tabellari, il rinnovo riconosce 1.000 € in welfare una tantum (quattro rate da 250 €: luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026, novembre 2026), non computabili nella base TFR.

    Come si compone la busta paga

    La retribuzione lorda di un lavoratore del settore lapideo si articola in voci distinte:

    • Paga base (minimo tabellare): la parte fissa garantita dal CCNL per ciascun livello di inquadramento.
    • Indennità di contingenza: voce storica, cristallizzata dal Protocollo Ciampi del 1993, non più variabile ma ancora presente in busta paga.
    • EDR (Elemento Distinto della Retribuzione): 10,33 € mensili per tutti i livelli, anch’esso cristallizzato.
    • Scatti biennali di anzianità: fino a 5 scatti, maturati ogni due anni di servizio presso la stessa azienda o gruppo.
    • Superminimi individuali: importi aggiuntivi concordati con il singolo lavoratore; possono essere assorbibili o non assorbibili dagli aumenti contrattuali.
    • Indennità di turno o disagio: per lavori su tre turni a ciclo continuo, notturno continuativo o in condizioni ambientali particolari (polveri di silice, taglio a umido).
    • Tredicesima mensilità: erogata entro il 20 dicembre, pari a una mensilità della retribuzione globale.
    • Una tantum welfare: 250 € in quattro rate (non monetizzabili in busta paga ordinaria).

    Il sistema degli scatti biennali di anzianità

    Il CCNL Lapidei Industria prevede 5 aumenti biennali di anzianità, maturati ogni due anni di servizio continuativo. Gli importi variano per livello: a titolo indicativo, lo scatto al livello F è di circa 6,65 € mensili, al livello C di circa 8,82 €, al livello AS di 13,01 €. Il computo dell’anzianità include il periodo di apprendistato, il periodo di prova superato e i periodi di assenza per malattia o maternità nei limiti di conservazione del posto previsti dal contratto.

    Gli scatti biennali si sommano alla paga base e concorrono al calcolo del TFR, della tredicesima e dell’indennità sostitutiva del preavviso.

    Distinzione tra CCNL Industria, PMI e Artigianato

    Nel settore lapideo coesistono contratti collettivi diversi, applicabili a seconda della tipologia e dimensione dell’impresa:

    • CCNL Lapidei Industria (Confindustria Marmomacchine · Anepla / Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL): si applica alle imprese industriali di escavazione e lavorazione lapidea, sia grandi che medie. È il contratto con i minimi più elevati e la platea di circa 30.000 lavoratori nei distretti di Carrara, Verona, Valpolicella, Brescia e Sicilia.
    • CCNL Lapidei PMI (Confimi Industria · Confapi Aniem / stesse sigle sindacali): per le piccole e medie imprese industriali; tabelle leggermente inferiori e alcune norme semplificate.
    • CCNL Area Legno-Lapidei Artigianato (CNA, Confartigianato / Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL): per le imprese artigiane. Tabelle retributive differenti e struttura normativa parzialmente diversa.

    La presente guida riguarda esclusivamente il CCNL Lapidei Industria (Confindustria Marmomacchine · Anepla).

    Casi pratici

    Tizio – Operaio al livello C con tre scatti di anzianità
    Tizio è addetto alla segagione in un’azienda di Carrara, inquadrato al livello C da dieci anni. Il suo minimo tabellare dal 1° luglio 2025 è di 2.111,34 € lordi. Avendo maturato tre scatti biennali da 8,82 € ciascuno, la sua retribuzione base è di 2.111,34 + 26,46 = 2.137,80 € mensili lordi, a cui si aggiunge l’eventuale indennità di turno. Dal 1° luglio 2026 il minimo del livello C sale ulteriormente di 80 €, perché il livello C è il parametro 136 su cui sono calcolate le tranche.
    Caia – Impiegata tecnica al livello B, prima assunzione
    Caia viene assunta il 1° settembre 2025 come disegnatrice tecnica CAD in uno stabilimento di lavorazione del granito, inquadrata al livello B. Il suo minimo tabellare è 2.277,09 € lordi mensili. Non ha ancora scatti di anzianità. Riceverà la prima tranche di una tantum welfare (250 €) nel mese di novembre 2025 in proporzione ai mesi lavorati, e il prossimo aumento tabellare di 80 € (ricalcolato sul suo livello) dal 1° luglio 2026.
    Sempronio – Capo cava al livello AS, verifica della busta paga
    Sempronio è responsabile di cava con qualifica AS da sei anni. Il suo minimo è 2.868,81 € lordi. Avendo maturato tre scatti da 13,01 € = 39,03 € aggiuntivi, la sua base è 2.907,84 €. A questo il datore aggiunge un superminimo individuale non assorbibile di 150 €. La busta paga riporta pertanto circa 3.057 € lordi di retribuzione fissa, più eventuali indennità di funzione e straordinari.

    Domande frequenti

    Qual è il minimo tabellare del CCNL Lapidei Industria nel 2025?
    Dal 1° luglio 2025 i minimi variano da 1.695,30 € lordi mensili (livello F, operaio comune) a 2.868,81 € (livello AS, alta specializzazione). Il livello C, parametro di riferimento degli aumenti, supera i 2.111 €.
    Quando scattano gli aumenti del rinnovo 2025-2027?
    Il rinnovo del 10 giugno 2025 ha fissato tre tranches da 80 € ciascuna al parametro 136 (livello C), con decorrenza luglio 2025, luglio 2026 e luglio 2027. Gli aumenti sugli altri livelli sono ricalcolati proporzionalmente al coefficiente di ciascun livello.
    Quanti scatti di anzianità prevede il CCNL Lapidei?
    Il contratto prevede 5 aumenti biennali di anzianità, maturati ogni due anni di servizio continuativo. L’importo di ogni scatto varia per livello: circa 6,65 € al livello F e 13,01 € al livello AS.
    Il CCNL Lapidei Industria vale anche per le cave artigiane?
    No. Per le imprese artigiane si applica il CCNL Area Legno-Lapidei Artigianato (CNA/Confartigianato); per le PMI industriali esiste il CCNL Lapidei PMI (Confimi/Confapi Aniem). Le tabelle e alcune norme differiscono tra i tre contratti.
    Cosa include la «una tantum» welfare del rinnovo 2025?
    Il rinnovo ha riconosciuto 1.000 € di welfare non monetizzabile, in quattro rate da 250 €: luglio 2025, novembre 2025, luglio 2026, novembre 2026. Non è imponibile ai fini contributivi nei limiti di legge e non concorre alla base di calcolo del TFR.
    Come si calcola la quota oraria del CCNL Lapidei?
    La quota oraria si ottiene dividendo il minimo mensile (paga base + contingenza + EDR) per 174. La quota giornaliera si divide per 25. Questi divisori si applicano per calcolare retribuzioni di periodi brevi, trattenute per assenza, straordinari e indennità sostitutiva del preavviso.

    Stesso CCNL: consulta anche preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi di risultato e malattia e infortunio.

    Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Lapidei ed Escavazione Industria del 10 giugno 2025 (parte economica) e del 14 luglio 2025 (parte normativa). Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria (Fillea-CGIL, Filca-CISL, Feneal-UIL) o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

  • Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Cooperative Agricole

    CCNL Cooperative Agricole

    Contratto a termine e lavoro stagionale nel CCNL Cooperative Agricole

    Nei settori a forte stagionalità il contratto a tempo determinato è lo strumento ordinario per coprire i picchi di attività. Il lavoro stagionale gode di regole proprie — esenzione dagli intervalli e dal tetto di legge, diritto di precedenza alla riassunzione — che conviene conoscere con precisione.

    In sintesi

    Il contratto a termine dura al massimo 24 mesi e, oltre i 12, richiede una causale. Il lavoro stagionale è però esente dagli intervalli tra un contratto e l’altro e dal tetto di contingentamento, e dà diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali. Le causali e i casi di stagionalità sono integrati dal CCNL.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agci-Agrital, Confcooperative-Fedagripesca, Legacoop-Agroalimentare · Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
    Istituti trattati
    Contratto a termine · Lavoro stagionale · Proroghe e precedenza
    Riferimenti
    D.Lgs. 81/2015, artt. 19-29 (contratto a termine, Decreto Dignità) · CCNL per causali e contingentamento
    Fonte
    testo del CCNL cooperative e consorzi agricoli (stesura 2022, Uila) e accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 (vigenza 2024-2027)

    I limiti in sintesi

    La disciplina del contratto a tempo determinato (D.Lgs. 81/2015, come modificato dal Decreto Dignità) fissa alcuni limiti inderogabili e rinvia per il resto al contratto collettivo. La tabella riepiloga i principali.

    Contratto a termine — limiti di legge e rinvio al CCNL
    Aspetto Regola di legge Ruolo del CCNL
    Durata massima 24 mesi (rinnovi e proroghe inclusi, pari livello) Può prevedere durate diverse in casi specifici
    Causale Necessaria oltre 12 mesi e per i rinnovi Individua causali ulteriori (art. 19)
    Tetto di contingentamento 20% degli stabili al 1° gennaio Può fissare una percentuale diversa
    Proroghe Massimo 4 nei 24 mesi —
    Intervalli (stop&go) 10 gg (≤ 6 mesi) / 20 gg (> 6 mesi) Esenzione per attività stagionali
    Diritto di precedenza Dopo 6 mesi nella stessa azienda Disciplina termini e modalità
    Le percentuali e le causali specifiche del settore sono fissate dal CCNL: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

    Il lavoro stagionale: regole speciali

    La stagionalità è una deroga rilevante alla disciplina ordinaria del contratto a termine, pensata per le attività legate a cicli stagionali.

    Esenzioni dai limiti generali

    I contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli (stop&go) tra un contratto e l’altro, dal tetto di contingentamento e, in larga parte, dall’obbligo di causale legato alla durata. È ciò che consente la riassunzione dello stesso lavoratore stagione dopo stagione.

    Quali attività sono stagionali

    Sono stagionali le attività individuate dalla legge e quelle ulteriori definite dai contratti collettivi: per questo il CCNL di settore è decisivo nel qualificare una lavorazione come stagionale.

    Il diritto di precedenza stagionale

    Il lavoratore stagionale ha diritto di precedenza nelle assunzioni stagionali successive per le medesime attività, purché manifesti la propria volontà entro i termini previsti. È una tutela diversa dalla precedenza verso il tempo indeterminato.

    Diritto di precedenza e conversione

    Due conseguenze meritano attenzione. La prima è il diritto di precedenza: il lavoratore che ha prestato attività a termine per più di sei mesi presso la stessa azienda ha titolo di preferenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti effettuate nei mesi successivi, a condizione di manifestare la propria volontà nei termini. La seconda è la conversione: il superamento dei limiti di durata, del numero di proroghe o degli intervalli, e l’assenza della causale dove richiesta, determinano la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato fin dal momento della violazione.

    Casi pratici

    Tizio — riassunto ogni stagione
    Tizio è assunto a termine per la stagione estiva da tre anni consecutivi. Trattandosi di attività stagionale, non si applicano gli intervalli di stop&go né il tetto di contingentamento: la successione dei contratti stagionali è legittima. Se ha manifestato per tempo la volontà, ha diritto di precedenza nella riassunzione della stagione successiva.
    Caia — contratto oltre la stagione
    Caia, assunta come stagionale, viene trattenuta per un’attività non stagionale ben oltre il picco. In quel caso il rapporto esce dal regime di favore della stagionalità e rientra nei limiti ordinari (durata, causali, intervalli): il loro mancato rispetto può portare alla conversione a tempo indeterminato.

    Domande frequenti

    Il contratto a termine deve indicare una causale?
    Non sempre: fino a 12 mesi può essere acausale. Oltre i 12 mesi, e per i rinnovi, serve una causale — esigenze di sostituzione, ragioni tecnico-organizzative o le causali individuate dal CCNL.
    Quante proroghe sono ammesse?
    Al massimo quattro nell’arco dei 24 mesi, a prescindere dal numero di contratti. La quinta proroga determina la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
    Che cosa sono gli intervalli di stop&go?
    Sono i giorni che devono intercorrere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore: 10 giorni se il primo contratto era fino a 6 mesi, 20 giorni se superiore. Le attività stagionali ne sono esenti.
    Il lavoratore stagionale deve rispettare gli intervalli tra un contratto e l’altro?
    No: i contratti per attività stagionali sono esenti dagli intervalli di stop&go e dal tetto di contingentamento. Lo stagionale ha inoltre diritto di precedenza nelle riassunzioni stagionali successive per le stesse attività.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi salariali, come darle, preavviso e telematiche, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 81/2015). Per causali, percentuali di contingentamento e casi di stagionalità si rinvia sempre al testo del CCNL vigente.

  • Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    Indennità di turno, trasferta e reperibilità nel CCNL Ferrovie / Attività Ferroviarie

    In un’organizzazione articolata su turni avvicendati, accanto alle maggiorazioni per il lavoro notturno o festivo trovano spazio l’indennità di turno, l’indennità di reperibilità e, per chi si sposta, la trasferta. Sono voci dal peso economico spesso sottovalutato, con regimi fiscali diversi tra loro.

    In sintesi

    L’indennità di turno compensa l’articolazione del lavoro su turni avvicendati ed è distinta dalle maggiorazioni per notturno e festivo. Con essa convivono reperibilità e trasferta: voci a natura retributiva, con regimi fiscali differenti, che il CCNL quantifica e che incidono su TFR e mensilità aggiuntive.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    Agens; per adesione Ancp, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi · Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal, Orsa Ferrovie
    Istituti trattati
    Indennità di turno · Trasferta e rimborsi · Reperibilità
    Riferimenti
    Art. 51, commi 5 e 6, TUIR (regime fiscale) · D.Lgs. 66/2003 (riposi) · CCNL per importi e maggiorazioni
    Fonte
    testo del CCNL Mobilità/Area AF del 22 maggio 2025 (rinnovo 2024-2026)

    Le voci in sintesi

    Le indennità legate alla mobilità e alla disponibilità hanno natura e trattamento fiscale diversi. La tabella riepiloga le principali, distinguendo la voce dal suo regime contributivo e fiscale.

    Indennità legate a trasferta e disponibilità — quadro generale
    Voce Quando spetta Regime fiscale (regola di legge)
    Indennità di trasferta (fuori Comune) Prestazione temporanea fuori dal territorio comunale della sede Esente fino a 46,48 €/giorno in Italia e 77,47 €/giorno all’estero (art. 51 c. 5 TUIR)
    Rimborso analitico (a piè di lista) Spese di vitto, alloggio e viaggio documentate Non imponibile se documentato; le soglie forfettarie si riducono se cumulato
    Indennità per trasferta nel Comune Spostamenti entro il territorio comunale della sede Imponibile per intero, salvo rimborsi di trasporto documentati
    Indennità di reperibilità Obbligo di restare disponibile a intervenire fuori orario Imponibile (retribuzione a tutti gli effetti)
    Indennità di turno Articolazione del lavoro su turni avvicendati Imponibile; misura fissata dal CCNL
    Indennità di trasfertismo Lavoratori abitualmente in trasferta (importo fisso e continuativo) Imponibile al 50% (art. 51 c. 6 TUIR)
    Gli importi delle indennità (reperibilità, turno, trasferta forfettaria interna) sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per le cifre esatte si rinvia al testo contrattuale vigente. Le soglie di esenzione fiscale, invece, sono fissate dalla legge e valgono per tutti i settori.

    Indennità di turno: che cos’è e come si distingue

    Nei settori organizzati su turni avvicendati, l’indennità di turno compensa il disagio della rotazione (mattino, pomeriggio, notte) e va tenuta distinta dalle maggiorazioni per lavoro notturno, festivo o domenicale, che remunerano invece la singola fascia oraria disagiata.

    Indennità di turno e maggiorazioni

    L’indennità di turno è tipicamente fissa (giornaliera o mensile) e legata all’inserimento del lavoratore in un ciclo a turni; le maggiorazioni sono invece percentuali sulla retribuzione oraria e si applicano alle ore effettivamente prestate in fascia notturna o festiva. Le due voci possono cumularsi.

    Turni e riposi

    La programmazione dei turni deve rispettare i vincoli del D.Lgs. 66/2003: riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24, riposo settimanale e limiti alla durata media dell’orario. Per il lavoro notturno il decreto pone tutele aggiuntive, tra cui la sorveglianza sanitaria.

    Effetti sulla retribuzione differita

    Avendo natura retributiva continuativa, l’indennità di turno rientra di norma nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive, nei limiti previsti dal CCNL. Per gli importi esatti si rinvia alle tabelle contrattuali del settore.

    I tre sistemi di rimborso: forfettario, analitico, misto

    La normativa fiscale (art. 51, comma 5, TUIR) prevede tre modalità di trattamento della trasferta fuori dal Comune, che il CCNL e la prassi aziendale possono combinare.

    1. Rimborso forfettario

    Al lavoratore è riconosciuta un’indennità giornaliera fissa. È esente da imposte e contributi fino a 46,48 € al giorno per le trasferte in Italia e 77,47 € al giorno per quelle all’estero; la parte eccedente concorre al reddito.

    2. Rimborso analitico (a piè di lista)

    Vengono rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate (vitto, alloggio, viaggio). Tali rimborsi, se giustificati, non sono imponibili. È possibile riconoscere in piè una piccola indennità non documentata, esente entro un limite ridotto.

    3. Rimborso misto

    Si combinano indennità forfettaria e rimborso analitico. In questo caso le soglie di esenzione forfettaria si riducono: di un terzo se è rimborsato analiticamente il vitto oppure l’alloggio, di due terzi se sono rimborsati entrambi.

    Trasfertisti: il regime dell’art. 51, comma 6 TUIR

    È trasfertista chi, per la natura della mansione, lavora abitualmente fuori dalla sede e percepisce un’indennità fissa e continuativa, non legata alla singola missione. Per questi lavoratori non vale la soglia piena di esenzione della trasferta occasionale: le indennità e maggiorazioni concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%. La distinzione tra trasferta occasionale e trasfertismo va valutata sulla base delle concrete modalità di svolgimento del rapporto ed è fonte frequente di contenzioso.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno in ciclo avvicendato
    Tizio è inserito in un ciclo di turni e questa settimana è di notte. In busta paga trova due voci distinte: l’indennità di turno, fissa per l’inserimento nella rotazione, e la maggiorazione notturna, percentuale sulle ore effettivamente prestate di notte. Le due voci si cumulano e non vanno confuse.
    Caia — corso di formazione fuori sede
    Caia, addetta su turni, è inviata due giorni a un corso in un’altra città. È una trasferta fuori Comune: l’azienda rimborsa viaggio e pernottamento a piè di lista (non imponibili). Se le riconosce anche un’indennità forfettaria, questa è esente solo nei limiti ridotti previsti per il rimborso misto.

    Domande frequenti

    L’indennità di trasferta è sempre esente da tasse?
    No. È esente solo entro le soglie di legge (46,48 €/giorno in Italia, 77,47 €/giorno all’estero) e solo per le trasferte fuori dal Comune della sede. La parte eccedente, e l’indennità per spostamenti dentro il Comune, sono imponibili.
    Le voci di trasferta e reperibilità entrano nel calcolo del TFR?
    Le voci a carattere retributivo e continuativo rientrano nella base di calcolo del TFR e delle mensilità aggiuntive nei limiti previsti dal CCNL. Per le voci occasionali occorre verificare la clausola contrattuale specifica.
    Dove trovo gli importi esatti previsti dal mio contratto?
    Gli importi di indennità di reperibilità, turno e trasferta forfettaria sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali. Le soglie di esenzione fiscale qui citate sono invece di legge e valgono per tutti i settori.
    Indennità di turno e maggiorazione notturna sono la stessa cosa?
    No. L’indennità di turno è fissa e compensa l’inserimento nella rotazione; la maggiorazione notturna è una percentuale sulle ore effettivamente lavorate di notte. Le due voci si cumulano.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima, quattordicesima e premi.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge. Per importi, percentuali e clausole specifiche si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali applicabili.

  • Dimissioni nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    Dimissioni nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio): preavviso, modulo telematico, giusta causa

    Dare le dimissioni non significa solo «andare via»: la legge impone una procedura precisa — il modulo telematico — e prevede un preavviso la cui durata è fissata dal CCNL in base a livello e anzianità. Conoscere regole e tempi evita di perdere l’indennità di mancato preavviso o, nei casi gravi, di rinunciare alla NASpI.

    In sintesi

    Le dimissioni sono il recesso del lavoratore (art. 2118 c.c.) e vanno comunicate con il modulo telematico obbligatorio (art. 26 D.Lgs. 151/2015), revocabile entro 7 giorni. Va rispettato il preavviso fissato dal CCNL per livello e anzianità: se non lo si lavora, si versa l’indennità sostitutiva. Per giusta causa (art. 2119 c.c.) niente preavviso e spetta la NASpI.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Recesso con preavviso (art. 2118 c.c.) · Giusta causa (art. 2119 c.c.) · Dimissioni telematiche · Indennità di mancato preavviso
    Riferimenti
    Artt. 2118-2119 c.c. · Art. 26 D.Lgs. 151/2015 (dimissioni telematiche) · Preavviso del CCNL
    Fonte
    CCNL concia 2016-2019 (testo pubblicato da WageIndicator); rinnovi del 2021 e del 7 marzo 2024

    Che cosa sono le dimissioni

    Le dimissioni sono l’atto con cui il lavoratore recede dal contratto. Nel rapporto a tempo indeterminato il recesso è libero, ma richiede un preavviso (art. 2118 c.c.); quando ricorre una causa che non consente la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, le dimissioni possono essere date per giusta causa senza preavviso (art. 2119 c.c.). A differenza del licenziamento, qui è il dipendente a prendere l’iniziativa: per questo la legge circonda l’atto di garanzie, per evitare dimissioni «in bianco» o estorte.

    Le dimissioni telematiche: la procedura obbligatoria

    Dal 2016 le dimissioni (e le risoluzioni consensuali) si comunicano solo per via telematica, a pena di inefficacia (art. 26 D.Lgs. 151/2015). Una semplice lettera o un’e-mail non bastano.

    Come si fa

    Il modulo si compila e si trasmette in due modi:

    Modalità Come
    In autonomia Sul portale Servizi Lavoro del Ministero, con identità digitale (SPID/CIE)
    Con un intermediario Tramite patronato, organizzazione sindacale, consulente del lavoro, ente bilaterale o Ispettorato del lavoro
    Il modulo riporta la data di decorrenza che il lavoratore sceglie: è importante indicarla coerentemente con il preavviso dovuto al CCNL.

    La revoca

    Entro 7 giorni dalla trasmissione le dimissioni possono essere revocate, sempre con modalità telematica: in tal caso il rapporto di lavoro prosegue normalmente.

    Eccezioni alla forma telematica

    Non serve il modulo telematico per le dimissioni rese durante il periodo di prova, nel lavoro domestico e nelle sedi «protette» (conciliazioni in sede sindacale o davanti all’Ispettorato). Per i neogenitori entro i 3 anni del bambino resta invece necessaria la convalida presso l’Ispettorato del lavoro (art. 55 D.Lgs. 151/2001).

    Il preavviso: a cosa serve e quanto dura

    Chi recede dal contratto a tempo indeterminato deve dare un preavviso (art. 2118 c.c.): un periodo durante il quale il rapporto continua, per consentire all’azienda di organizzare la sostituzione. La durata non è uguale per tutti: il CCNL la fissa in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio — di regola più lunga per i livelli alti e per chi ha più anni in azienda. Per le durate esatte si rinvia alle tabelle del contratto nazionale applicato.

    Se non lavoro il preavviso

    Il lavoratore può anche andarsene subito, ma in tal caso deve al datore un’indennità sostitutiva del preavviso pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo non lavorato. In pratica l’importo viene trattenuto dalle competenze di fine rapporto. Il datore, dal canto suo, può rinunciare a tutto o parte del preavviso.

    Decorrenza

    Molti contratti prevedono che il preavviso decorra dal 1° o dal 16 del mese: presentare le dimissioni il giorno giusto può accorciare di parecchio i tempi effettivi.

    Dimissioni volontarie e per giusta causa a confronto

    Aspetto Dimissioni volontarie Dimissioni per giusta causa
    Riferimento Art. 2118 c.c. Art. 2119 c.c.
    Preavviso Dovuto, secondo il CCNL Non dovuto (recesso immediato)
    Modulo telematico Sì Sì
    NASpI Di regola no Sì, spetta
    Esempi tipici Nuovo impiego, scelta personale Stipendi non pagati, mobbing, demansionamento grave, molestie
    La «giusta causa» deve essere reale e dimostrabile: conviene indicarne i motivi nel modulo e conservare la documentazione, perché da essa dipende il diritto alla NASpI.

    Dimissioni e NASpI: quando spetta la disoccupazione

    La NASpI è pensata per chi perde involontariamente il lavoro: per questo, di norma, non spetta a chi si dimette. Esistono però eccezioni in cui le dimissioni sono equiparate a una perdita involontaria dell’impiego:

    • dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.);
    • dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre nel periodo tutelato (fino a 1 anno del bambino), con convalida all’Ispettorato;
    • risoluzione consensuale a seguito del rifiuto di un trasferimento a oltre 50 km o raggiungibile in oltre 80 minuti con i mezzi pubblici.

    In questi casi conviene attivarsi: la domanda di NASpI va presentata all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione.

    Casi pratici

    Tizio — dimissioni con preavviso lavorato
    Tizio, operaio di IV livello, trova un nuovo impiego. Invia il modulo telematico di dimissioni e lavora il periodo di preavviso previsto dal CCNL per il suo livello: alla cessazione riceve TFR e competenze maturate, senza alcuna trattenuta per mancato preavviso.
    Caia — uscita immediata e indennità
    Caia deve iniziare subito altrove e non lavora il preavviso. L’azienda le trattiene dal saldo l’indennità sostitutiva pari alla retribuzione del periodo non lavorato. Avrebbe potuto chiedere al datore di rinunciare al preavviso, ma questi ha preferito l’indennità.

    Domande frequenti

    Le dimissioni inviate per e-mail o con una lettera sono valide?
    No. Dal 2016 le dimissioni del lavoratore sono efficaci solo se trasmesse con il modulo telematico previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2015, in autonomia (portale Servizi Lavoro con SPID/CIE) o tramite patronato, sindacato, consulente o Ispettorato. Una lettera consegnata a mano, da sola, non basta.
    Devo per forza lavorare il preavviso?
    No, ma se non lo lavori devi al datore l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione del periodo non lavorato, che ti viene trattenuta dalle spettanze finali. Il datore, in alternativa, può scegliere di rinunciare al preavviso e liberarti subito.
    Cosa cambia tra dimissioni e risoluzione consensuale?
    Le dimissioni sono un atto unilaterale del lavoratore; la risoluzione consensuale è un accordo tra le parti per chiudere il rapporto. Entrambe passano dal modulo telematico. La risoluzione consensuale può dare diritto alla NASpI solo in casi particolari (ad esempio dopo il rifiuto di un trasferimento molto distante).
    Quanto dura il preavviso di dimissioni nel mio caso?
    Dipende dal tuo livello di inquadramento e dalla tua anzianità di servizio: la durata esatta è nelle tabelle del CCNL applicato. In generale il preavviso è più lungo per i livelli più alti e per chi ha più anni in azienda.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi, tredicesima e premi (nessuna quattordicesima) e malattia, infortunio e comporto.

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (artt. 2118-2119 c.c.; art. 26 D.Lgs. 151/2015; art. 55 D.Lgs. 151/2001). La durata del preavviso e le condizioni di dettaglio sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

  • Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio): turni e maggiorazioni

    CCNL Concia (Pelli e Cuoio)

    Lavoro notturno, festivo e domenicale nel CCNL Concia (Pelli e Cuoio): turni e maggiorazioni

    Nei cicli produttivi su turni il lavoro di notte, di domenica e nei giorni festivi è spesso la regola. La legge fissa limiti e tutele (durata, riposi, sorveglianza sanitaria), mentre la maggiorazione economica di queste prestazioni è stabilita dal CCNL. Vediamo cosa spetta e quali sono i paletti invalicabili.

    In sintesi

    Il lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) è quello svolto nel periodo di almeno 7 ore tra le 24 e le 5; per i lavoratori notturni l’orario medio non supera le 8 ore nelle 24 e spetta la sorveglianza sanitaria. Restano fermi il riposo di 11 ore al giorno e di 24 ore a settimana, di regola di domenica. Le maggiorazioni per notturno, festivo e domenicale sono fissate dal CCNL: per le percentuali si rinvia al testo.

    Dati contrattuali

    Parti firmatarie
    UNIC – Concerie Italiane (Confindustria) · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
    Istituti trattati
    Lavoro notturno (D.Lgs. 66/2003) · Maggiorazioni di turno · Festività · Riposo settimanale
    Riferimenti
    D.Lgs. 66/2003 (orario, notturno, riposi) · Art. 2109 c.c. · D.Lgs. 151/2001 (tutela maternità) · Maggiorazioni del CCNL
    Fonte
    CCNL concia 2016-2019 (testo pubblicato da WageIndicator); rinnovi del 2021 e del 7 marzo 2024

    Che cosa è il lavoro notturno per la legge

    Il D.Lgs. 66/2003 dà due definizioni che conviene tenere distinte. Il lavoro notturno è l’attività svolta in un periodo di almeno 7 ore consecutive che comprende l’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino. Il lavoratore notturno è invece chi svolge, in via non occasionale, almeno 3 ore di lavoro notturno per una parte rilevante dell’anno, secondo i criteri fissati dal CCNL. Questa qualifica fa scattare tutele aggiuntive.

    Limiti e tutele del lavoratore notturno

    • l’orario di lavoro non può superare, in media, le 8 ore nell’arco di 24 ore;
    • il lavoratore ha diritto a sorveglianza sanitaria periodica e gratuita;
    • se sopravviene un’inidoneità al notturno certificata, deve essere adibito, ove possibile, a mansioni diurne.

    Le maggiorazioni: come ragionano i contratti

    La legge non fissa l’importo della maggiorazione per il lavoro «disagiato»: lo fa il CCNL, che riconosce percentuali sulla retribuzione oraria diverse a seconda del tipo di prestazione. Lo schema tipico:

    Tipo di prestazione Cosa riconosce di norma il CCNL
    Lavoro notturno Maggiorazione oraria, più alta se il turno notturno è abituale rispetto a quello occasionale
    Lavoro festivo Maggiorazione per la prestazione nei giorni festivi, spesso con riposo compensativo
    Lavoro domenicale Maggiorazione quando la domenica non è già il giorno di riposo del turno
    Festivo notturno Le maggiorazioni si cumulano secondo le regole del contratto
    Le percentuali esatte e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL applicato e dagli accordi aziendali: per i valori si rinvia sempre al testo contrattuale vigente.

    Turni e rotazioni

    Nei cicli continui il personale ruota su turni (mattina, pomeriggio, notte). Il CCNL può prevedere un’indennità di turno distinta dalla maggiorazione del singolo notturno; le due voci vanno lette insieme in busta paga.

    I riposi: i paletti che restano sempre

    Qualunque sia l’organizzazione dei turni, due diritti non si toccano:

    Riposo Durata minima di legge Fonte
    Riposo giornaliero 11 ore consecutive ogni 24 ore Art. 7 D.Lgs. 66/2003
    Riposo settimanale 24 ore consecutive ogni 7 giorni, di regola di domenica Art. 9 D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.

    Il riposo settimanale può essere calcolato come media su un periodo non superiore a 14 giorni: nei settori a ciclo aperto questo consente di concentrare i turni e spostare il riposo, ma il diritto al recupero resta.

    Casi pratici

    Tizio — turno notturno abituale
    Tizio lavora stabilmente sul turno di notte in un ciclo continuo. Oltre alla maggiorazione oraria per il notturno prevista dal CCNL, l’azienda gli riconosce l’indennità di turno; la sua media oraria resta entro le 8 ore nelle 24 e viene sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica.
    Caia — festivo lavorato
    Caia è chiamata a lavorare in un giorno festivo per un’urgenza di produzione. In busta paga compaiono la maggiorazione per il festivo prevista dal contratto e, secondo il CCNL, un riposo compensativo da fruire nei giorni successivi.

    Domande frequenti

    Qual è la differenza tra lavoro notturno e lavoratore notturno?
    Il lavoro notturno è la singola prestazione resa nel periodo di almeno 7 ore che comprende l’intervallo tra mezzanotte e le 5. Il lavoratore notturno è invece chi svolge il notturno in modo abituale (almeno 3 ore per una parte rilevante dell’anno, secondo il CCNL): solo per lui scattano tutele come il limite delle 8 ore medie e la sorveglianza sanitaria.
    Il riposo settimanale deve cadere per forza di domenica?
    Di regola sì (art. 2109 c.c.), ma nei settori a ciclo aperto — dove si lavora anche la domenica — il riposo può essere collocato in un altro giorno. Resta comunque il diritto a 24 ore consecutive di riposo ogni 7 giorni, e per la domenica lavorata il CCNL riconosce di norma una maggiorazione.
    Le maggiorazioni per notturno e festivo si sommano allo straordinario?
    Dipende dal CCNL. La maggiorazione per il disagio (notturno, festivo, domenicale) e quella per lo straordinario rispondono a ragioni diverse e molti contratti ne prevedono il cumulo, talvolta con regole specifiche. Per il calcolo esatto si fa riferimento alle clausole del contratto applicato.
    Di quanto è la maggiorazione per il lavoro notturno?
    La percentuale non è fissata dalla legge ma dal CCNL applicato, e varia a seconda che il notturno sia abituale od occasionale e che si cumuli o meno con festivo e straordinario. Per i valori esatti occorre consultare le tabelle del tuo contratto nazionale.

    Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento, ferie, permessi e ROL, maternità, paternità e congedi e tredicesima e premi (nessuna quattordicesima).

    Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (D.Lgs. 66/2003; art. 2109 c.c.; D.Lgs. 151/2001). Le percentuali di maggiorazione e le regole di cumulo sono fissate dal CCNL vigente: per i valori esatti si rinvia sempre al testo contrattuale applicato.

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